Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/03/2026, n. 4856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4856 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04856/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04429/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4429 del 2025, proposto da Comune di Monte Romano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Federico Dinelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Ministero della Cultura, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario Straordinario Ss675 Umbro Laziale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
AN S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Emilia Forgione, Vincenzo Arena, Giorgia Matteucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Arturo Cancrini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, piazza di San Bernardo, 101;
per l’annullamento:
dell’atto prot. n. 20937 del 4 febbraio 2025, con cui il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica – Direzione generale valutazioni ambientali ha determinato «con riferimento al “S.S. 675 Umbro laziale. Sistema infrastrutturale del collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte. Tratta Monte Romano Est - Civitavecchia. 1° stralcio Monte Romano Est – Tarquinia” che le condizioni ambientali […] B3 […] sono ottemperate»;
dell’atto prot. 7961 del 17 gennaio 2025, con cui il Ministero della cultura – Dipartimento generale archeologia belle arti e paesaggio ha espresso «la seguente valutazione: Per quanto attiene alle condizioni ambientali […] B.3, […] giudicate non ottemperate e/o parzialmente da ottemperare, nel precedente parere prot. n. 26964/2024, l’ottemperanza si ritiene accertata»;
del parere endoprocedimentale prot. n. 20775 del 23 dicembre 2024 della Soprintendenza ABAP di Viterbo e dell’Etruria meridionale, richiamato nell’atto prot. 7961 del 17 gennaio 2025;
di ogni altro atto presupposto, connesso, consequenziali, ancorché di estremi sconosciuti, laddove lesivo degli interessi del ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e di Ministero della Cultura e di Eteria Consorzio Stabile S.C. A R.L e di AN S.p.A. e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Commissario Straordinario Ss675 Umbro Laziale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 novembre 2025 la dott.ssa AN RI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Comune ricorrente ha impugnato gli atti in epigrafe, con cui le competenti direzioni dell’attuale Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Ministero della Cultura hanno ritenuto ottemperata la condizione ambientale B3, che era stata previamente fissata nell’ambito del procedimento per la valutazione di impatto ambientale richiesta da AN, per l’opera di sua competenza relativa alla Strada Statale 675 Umbro Laziale, necessaria al collegamento del Porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte, per la tratta Monte Romano est – Civitavecchia, 1° stralcio (percorso Monte Romano est – Tarquinia).
2. In particolare, da quanto esposto e versato in atti risulta che:
- nell’anno 2022 AN, ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo n. 152 del 2006, ha presentato istanza di aggiornamento della valutazione di impatto ambientale di cui al decreto di compatibilità già ottenuto nell’anno 2004;
- con decreto n. 1 del 3 gennaio 2023 il MASE di concerto con il MIC ha espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale ai sensi dell’art. 25 del decreto legislativo 152/2006, fissando tuttavia alcune condizioni ambientali (artt. 2 e 3 del medesimo decreto) imposte dalla Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS e dal Ministero della Cultura;
- nello specifico, per quanto qui di interesse, con parere del 9 dicembre 2022 il Ministero della Cultura ha inserito la seguente prescrizione B3: “ Compensazioni: dovrà essere individuata un’area degradata paesaggisticamente al fine di prevedere uno specifico progetto di riqualificazione o progetto di paesaggio anche a carattere compensativo ” (la prescrizione è poi stata richiamata al punto 19 nell’ordinanza del Commissario straordinario dell’opera che ha approvato il progetto definitivo);
- vi sono quindi state alcune interlocuzioni fra l’amministrazione del Comune ricorrente e rappresentanti di AN, durante le quali è emersa la possibilità di riqualificare un’area degradata di proprietà del Comune per destinarla ad uso Agri nido e sono quindi stati redatti alcuni elaborati al riguardo;
- con nota del 15 gennaio 2024 lo stesso Comune, pur non individuando sostanziali criticità nei relativi approfondimenti elaborati per l’Agri nido, ha comunque rappresentato ad AN la possibilità di realizzare un intervento di riqualificazione di un’altra area in ambito urbano per cui era già stato ottenuto un finanziamento tuttavia non sufficiente a coprire gli interi costi;
- in data 5 Aprile 2024 AN ha avviato il procedimento di verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali e ha proposto per l’ottemperanza alla prescrizione B3 la riqualificazione di un’area degradata paesaggisticamente, individuata dall’Amministrazione comunale da riqualificare e destinare ad uso Agri nido, allegando i relativi elaborati grafici;
- in data 13 agosto 2024 il Ministero della Cultura, tuttavia, ha ritenuto non ottemperata la prescrizione B3, in quanto “ l’intervento eseguito non interessando un’area degradata non può essere considerato di carattere compensativo ”, riferendosi, però, non alla realizzazione dell’Agri Nido, bensì ad un altro intervento (in realtà non presentato) relativo al reimpianto di 481 ulivi espiantati di proprietà dell’Università agraria di Monte Romano;
- in data 15 novembre 2024 l’AN ha dunque presentato documentazione integrativa, nella quale, per quanto riguarda la prescrizione B3, è specificato che “ All’interno del Comune di Monte Romano non è stata evidenziata alcuna area degradata a livello paesaggistico. A seguito dei colloqui informali intercorsi con i funzionari dell’ente si propone la riqualificazione di una porzione di circa 5000 mq del bosco dell’area archeologica di cui al pac 0 48 all’interno del quale è presente una villa romana ”, allegando documentazione fotografica e relazione;
- con nota del 23 dicembre 2024 la Soprintendenza del Ministero della Cultura ha evidenziato che la proposta progettuale era da intendersi come condivisione di massima, essendo l’area sottoposta a tutela paesaggistica e dovendo dunque i lavori a essere autorizzati ai sensi degli articoli 21 e 146 del decreto legislativo 42 2004;
- con le successive note qui impugnate, i Ministeri, preso atto, hanno ritenuto ottemperata, tra le altre, la prescrizione ambientale B3 qui di interesse.
3. Avverso tali determinazioni il Comune ricorrente si è dunque rivolto al Tribunale lamentando violazione dei principi di buona fede e collaborazione, eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti, sotto diversi profili.
In particolare, sotto un primo profilo il Comune ha lamentato, in sostanza, il travisamento in cui sarebbe incorso il Ministero della Cultura nel valutare la prima proposta formulata da AN per l’ottemperanza alla prescrizione B3 tramite la riqualificazione dell’Agri nido, che non sarebbe stata tuttavia esaminata (per aver il Ministero per contro valutato una proposta, peraltro non illustrata, relativa al reimpianto di 481 ulivi); il tutto, inoltre, sarebbe avvenuto senza alcun coinvolgimento del Comune ricorrente, completamente estromesso dal procedimento, anche nella valutazione della ulteriore proposta (infine accolta) della riqualificazione della zona boschiva con villa romana, addirittura con riferimento a pretesi, ma inesistenti, “colloqui informali” che vi sarebbero stati con funzionari dell’ente locale, nonostante la finalità della compensazione ambientale fissata fosse proprio quella di indennizzare il Comune stesso, il cui patrimonio paesaggistico è inevitabilmente inciso dalla realizzazione del tratto Monte Romano est – Tarquinia.
Sotto un secondo profilo il Comune ha poi lamentato che, in violazione dei principi di collaborazione e buona fede, NA e i Ministeri non abbiano tenuto in alcuna considerazione l’ulteriore proposta presentata dal Comune per la riqualificazione di un fabbricato in ambito urbano, per la quale il Comune aveva già ottenuto una parte di fondi.
Inoltre, sotto un terzo profilo, il Comune ha contestato specificamente, anche per contraddittorietà, le affermazioni in atti sull’assenza di aree degradate a livello paesaggistico nel territorio comunale, richiamando le indicazioni in realtà già inviate al riguardo (per l’area da destinare ad Agri nido e per l’immobile da riqualificare).
Infine, il Comune ha contestato l’intervento condiviso da NA e dalle Amministrazioni statali – senza consultare il Comune – per la riqualificazione di 5000 mq di bosco, che non sarebbe idonea a soddisfare l’esigenza di compensazione ambientale.
Il Comune ricorrente ha dunque chiesto al Tribunale di voler annullare gli atti impugnati, laddove assumono come ottemperata la prescrizione B3, ordinando alle controparti di volerlo coinvolgere nella individuazione della misura compensativa da adottare. In subordine, ha chiesto di annullare gli atti, con effetti conformativi sulla riedizione del potere.
4. Le amministrazioni statali intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
Anche AN si è costituita in giudizio insistendo per il rigetto del ricorso, eccependone preliminarmente l’inammissibilità, per non aver il Comune impugnato il provvedimento (in tesi) presupposto, pubblicato sul sito del MASE il 13.01.2025, con cui – a fronte della proposta NA sull’Agri nido – la condizione ambientale qui di interesse non è stata ritenuta ottemperata.
5. Alla pubblica udienza del 18 novembre 2025, previo scambio di scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. In via preliminare va respinta l’eccezione di inammissibilità sollevata come in atti da AN, perché il Comune ricorrente non avrebbe impugnato l’atto presupposto con cui – a fronte della proposta per l’Agri Nido – il Ministero ha ritenuto non ottemperata la prescrizione di compensazione.
Infatti, sul punto il Collegio ritiene che – come correttamente evidenziato dal Comune – il provvedimento di cui trattasi, non avendo affatto valutato la proposta di interesse del Comune di ricorrente (per aver la P.A. evidentemente travisato le proposte), non poteva ritenersi in alcun modo lesivo della pretesa che qui si è inteso tutelare.
7. Ciò chiarito, nel merito il ricorso è infondato e deve essere integralmente respinto, non ritenendo il Collegio di condividere le censure svolte, che – essendo connesse – possono essere congiuntamente esaminate, in quanto complessivamente dirette a contestare l’azione valutativa nel suo complesso, presupponendo, altresì, un diritto di partecipazione del Comune ricorrente nel momento deliberativo.
Invero, pur essendo comprensibile l’interesse del Comune ricorrente a sollecitare l’intervento compensativo sul proprio territorio con determinate modalità piuttosto che con altre, è evidente che ciò, da un lato, non muta la natura altamente discrezionale della valutazione spettante alle resistenti Amministrazioni e, dall’altro, non incide sull’obbligo motivazionale delle relative deliberazioni, imponendo la disamina di ogni ipotesi prospettata dagli interessati sul territorio di riferimento, posto che altrimenti l’azione valutativa risulterebbe sostanzialmente vincolata.
Né dalla mera circostanza per cui il soggetto istante (AN S.p.A.) abbia inizialmente ritenuto di presentare, a fini compensativi, un progetto che effettivamente era di interesse anche del Comune ricorrente, che all’uopo vi aveva collaborato, può discendere un vincolo sulla intera procedura valutativa di competenza, invece, delle sole Amministrazioni resistenti, laddove quello stesso soggetto istante decida, in seguito, di superare la scelta come sopra presentata in collaborazione con il Comune.
Pertanto, in difetto di una previsione in tal senso nelle prefissate condizioni ambientali – il cui tenore non è stato, all’epoca, oggetto di gravame – non può essere sancito l’obbligo delle predette Amministrazioni di coinvolgere ai fini della valutazione il Comune sul cui territorio ricade la condizione in materia di compensazione ambientale; la relativa censura è pertanto da respingere.
Parimenti vanno respinte le contestazioni formulate avverso la adeguatezza, a fini compensativi, dell’intervento su cui è infine ricaduta la scelta delle PP.AA., ricordando che, nel processo di valutazione di impatto ambientale, l’amministrazione esercita un ampio margine di discrezionalità che non si limita a una valutazione puramente tecnica suscettibile di verificazione esclusivamente attraverso criteri oggettivi e misurabili; al contrario, tale processo coinvolge un’elevata discrezionalità amministrativa e istituzionale nell’apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, andando oltre una mera valutazione tecnica e includendo considerazioni più ampie relativamente agli interessi in gioco (in materia, tra le molteplici più recenti si veda Consiglio di Stato sez. IV, 3/06/2025, n. 4831, T.A.R. Napoli Campania sez. VII, 5/11/2025, n. 7154).
Di conseguenza, è consentito sottoporre tali scelte amministrative al sindacato del giudice amministrativo solo laddove ricorrano evidenti profili di illogicità, irragionevolezza o errore di fatto, che nella specie non sussistono (sebbene non sia contestato che in un primo momento vi sia stato un travisamento, tuttavia in seguito completamente superato).
Detto sotto un diverso profilo, è irrilevante – quindi può anche ammettersi – che sul territorio del Comune ricorrente vi siano ulteriori possibilità di utile intervento a fini compensativi, ma ciò non incide sulla legittimità della valutazione svolta, non essendo l’Amministrazione tenuta a preferire l’intervento indicato dal Comune e non potendosi ravvisare (anche perché non dedotte specificamente, neanche sotto forma di mero indizio) alcuna irragionevolezza o arbitrarietà nella scelta da ultimo operata di riqualificare paesaggisticamente un’area boschiva di circa 5000 mq, caratterizzata dalla presenza di strutture archeologiche significative non valorizzate.
8. In conclusione, per quanto detto il ricorso è infondato e deve essere respinto; la peculiarità della vicenda consente, comunque, la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
AN RI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN RI | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO