TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/03/2026, n. 4856
TAR
Sentenza 16 marzo 2026

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  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur essendoci stato un travisamento iniziale, la procedura valutativa è discrezionale e non vincolata alla proposta iniziale o al coinvolgimento del Comune, a meno che le condizioni ambientali non lo prevedano esplicitamente. La scelta finale è stata ritenuta non illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    Il Collegio ritiene che la procedura valutativa sia discrezionale e non obblighi le amministrazioni a considerare tutte le proposte alternative presentate, né a preferire quella indicata dal Comune. La discrezionalità amministrativa consente di scegliere l'opzione ritenuta più idonea.

  • Rigettato
    Contraddittorietà sull'assenza di aree degradate

    Il Collegio ritiene che l'eventuale esistenza di altre aree degradate non incida sulla legittimità della valutazione effettuata dalle amministrazioni, le quali hanno discrezionalmente scelto un'area boschiva con strutture archeologiche.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'intervento condiviso a fini compensativi

    Il Collegio ritiene che l'ampio margine di discrezionalità delle amministrazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale consenta loro di scegliere l'intervento compensativo ritenuto più idoneo, senza che ciò debba essere necessariamente condiviso dal Comune interessato, a meno di palesi illogicità o irragionevolezze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur essendoci stato un travisamento iniziale, la procedura valutativa è discrezionale e non vincolata alla proposta iniziale o al coinvolgimento del Comune, a meno che le condizioni ambientali non lo prevedano esplicitamente. La scelta finale è stata ritenuta non illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    Il Collegio ritiene che la procedura valutativa sia discrezionale e non obblighi le amministrazioni a considerare tutte le proposte alternative presentate, né a preferire quella indicata dal Comune. La discrezionalità amministrativa consente di scegliere l'opzione ritenuta più idonea.

  • Rigettato
    Contraddittorietà sull'assenza di aree degradate

    Il Collegio ritiene che l'eventuale esistenza di altre aree degradate non incida sulla legittimità della valutazione effettuata dalle amministrazioni, le quali hanno discrezionalmente scelto un'area boschiva con strutture archeologiche.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'intervento condiviso a fini compensativi

    Il Collegio ritiene che l'ampio margine di discrezionalità delle amministrazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale consenta loro di scegliere l'intervento compensativo ritenuto più idoneo, senza che ciò debba essere necessariamente condiviso dal Comune interessato, a meno di palesi illogicità o irragionevolezze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur essendoci stato un travisamento iniziale, la procedura valutativa è discrezionale e non vincolata alla proposta iniziale o al coinvolgimento del Comune, a meno che le condizioni ambientali non lo prevedano esplicitamente. La scelta finale è stata ritenuta non illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    Il Collegio ritiene che la procedura valutativa sia discrezionale e non obblighi le amministrazioni a considerare tutte le proposte alternative presentate, né a preferire quella indicata dal Comune. La discrezionalità amministrativa consente di scegliere l'opzione ritenuta più idonea.

  • Rigettato
    Contraddittorietà sull'assenza di aree degradate

    Il Collegio ritiene che l'eventuale esistenza di altre aree degradate non incida sulla legittimità della valutazione effettuata dalle amministrazioni, le quali hanno discrezionalmente scelto un'area boschiva con strutture archeologiche.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'intervento condiviso a fini compensativi

    Il Collegio ritiene che l'ampio margine di discrezionalità delle amministrazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale consenta loro di scegliere l'intervento compensativo ritenuto più idoneo, senza che ciò debba essere necessariamente condiviso dal Comune interessato, a meno di palesi illogicità o irragionevolezze.

  • Rigettato
    Eccesso di potere per difetto di istruttoria e carenza dei presupposti

    Il Collegio ritiene che, pur essendoci stato un travisamento iniziale, la procedura valutativa è discrezionale e non vincolata alla proposta iniziale o al coinvolgimento del Comune, a meno che le condizioni ambientali non lo prevedano esplicitamente. La scelta finale è stata ritenuta non illogica o irragionevole.

  • Rigettato
    Violazione dei principi di collaborazione e buona fede

    Il Collegio ritiene che la procedura valutativa sia discrezionale e non obblighi le amministrazioni a considerare tutte le proposte alternative presentate, né a preferire quella indicata dal Comune. La discrezionalità amministrativa consente di scegliere l'opzione ritenuta più idonea.

  • Rigettato
    Contraddittorietà sull'assenza di aree degradate

    Il Collegio ritiene che l'eventuale esistenza di altre aree degradate non incida sulla legittimità della valutazione effettuata dalle amministrazioni, le quali hanno discrezionalmente scelto un'area boschiva con strutture archeologiche.

  • Rigettato
    Inidoneità dell'intervento condiviso a fini compensativi

    Il Collegio ritiene che l'ampio margine di discrezionalità delle amministrazioni in materia di valutazione d'impatto ambientale consenta loro di scegliere l'intervento compensativo ritenuto più idoneo, senza che ciò debba essere necessariamente condiviso dal Comune interessato, a meno di palesi illogicità o irragionevolezze.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2T, sentenza 16/03/2026, n. 4856
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 4856
    Data del deposito : 16 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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