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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 27/10/2025, n. 1884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1884 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1840/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia COte COsigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli COsigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1840/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI PASSAGNOLI e C.F._2
CA AL, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
, quale amministratore di sostegno di COtroparte_1 COtroparte_2
(c.f. , contumace C.F._3
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti COtroparte_3 P.IVA_1
IL LE e IA ES, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il COtroparte_4 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO FALSO e ILARIO MAIO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di (c.f. ), contumace COtroparte_5 C.F._4
APPELATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“ferma la Transazione della vertenza con di cui è stato dato atto nelle note di CP_6 trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024 depositate in data 16.12.2024 e qui integralmente richiamate, richiamate tutte le proprie allegazioni, deduzioni, difese, eccezioni, contestazioni, COt produzioni, opposizioni e in particolare l'opposizione alla richiesta della di rinnovazione della CTU di prime cure, richiamate altresì le proprie istanze e conclusioni di merito e istruttorie, formulate in atti e a verbale di udienza, di seguito precisano le proprie conclusioni. Segnatamente, i signori previo rigetto di tutte le Parte_3 COt domande ed eccezioni avversarie, quali che siano, formulate da e nei loro CP_7 confronti, richiamate e riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni, in rito e nel merito, nonché le difese e istanze, anche istruttorie, svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistono nelle conclusioni rassegnate in atto di appello che di seguito si ritrascrivono:
della Sentenza 539/2023 del Tribunale di EN, rigettata ogni contraria istanza e conclusione: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 e dell'art 351, 2° e 3° comma c.p.c., per tutti i motivi illustrati al § X dell'atto di appello, disporre la sospensione integrale, o, in denegato subordine, parziale, della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della detta sentenza;
- nel merito, accogliere le conclusioni tutte di rito, di merito ed istruttorie formulate in primo grado così come precisate nelle “NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA” per l'udienza del 11.04.2022 e di seguito ritrascritte: “Il sottoscritto difensore, nel contestare tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso con gli atti tutti depositati dalle controparti e, nel riportarsi a tutto quanto contenuto nei precedenti scritti difensivi, che sono da intendersi integralmente riprodotti nel presente atto, in ossequio al provvedimento del Giudice con cui si rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.04.2022, insiste per l'accoglimento delle domande tutte già formulate e pertanto rassegna le seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di EN, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le presenti domande e per l'effetto: In via preliminare: • per le ragioni esposte in narrativa, accertata l'assoluta incertezza del petitum e la nullità della domanda, per difetto dei requisiti di cui al n. 3 e n. 4 dell'art.163 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la validità dell'atto di citazione nel merito, in via principale: • per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda di estromissione dal presente giudizio, nonché le ulteriori questioni preliminari in termini di improcedibilità, avanzate dall • per le ragioni COtroparte_3 esposte in narrativa, accertata e dichiarata la insussistenza di responsabilità a carico dei
Sigg.ri e ex art. 2047 c.c., a qualsivoglia titolo e/o Parte_2 Parte_1 ragione, oltreché l'infondatezza dell'avversaria domanda, rigettare la domanda avversaria, 2 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sigg.ri e Parte_2
al Sig. e al Sig. nella sua qualità di Parte_1 COtroparte_2 COtroparte_1 amministratore di sostegno del medesimo. • Per le ragioni esposte in narrativa rigettare le domande formulate dal terzo intervenuto COtroparte_8
perché infondate in fatto e in diritto, oltrechè sul presupposto dell'insussistenza
[...] di responsabilità a carico dei Sigg.ri e ex art 2047 c.c., a Parte_2 Parte_1 qualsivoglia titolo e/o ragione dichiarando che nulla è dovuto al suddetto istituto previdenziale dai Sigg.ri e In via subordinata, nella Parte_2 Parte_1 denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la sussistenza dell'obbligo di vigilanza a carico dei Sigg.ri convenuti, nel merito in via principale • per le ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che i Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
abbiano fornito la prova liberatoria richiesta ex art.2047 c.c., dimostrando di
[...] aver fatto tutto quanto nella loro possibilità per impedire il fatto dannoso, rigettare la domanda avversaria, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sigg.ri Pt_2
e al Sig. ed al Sig. nella sua
[...] Parte_1 COtroparte_2 COtroparte_1 qualità di amministratore di sostegno del medesimo. In via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare una responsabilità a carico dei Sigg.ri convenuti • per le ragioni esposte in narrativa disporre la riduzione dell'importo richiesto dalla Sig.ra (oggi sostituita dal Sig. Parte_4
, nella sua qualità di amministratore di sostegno del Sig. COtroparte_1 COtroparte_2
a titolo di risarcimento, nella minore somma che dovesse risultare da istruttoria, anche a titolo equitativo • per le ragioni esposte in narrativa, condannare la COtroparte_9
(P.Iva ), con sede legale in P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122
[...] P.IVA_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere CP_9 indenni i Sigg.ri e sia singolarmente che in solido, per Parte_1 Parte_2 tutti gli eventuali esborsi economici a cui i medesimi venissero condannati CO tutte le determinazioni di legge conseguenti. CO vittoria di spese anche ai sensi dell'Art. 96
c.p.c. e competenze professionali, oltre CAP e IVA come per legge”. - con il favore delle spese legali, sempre per gli appellanti, e , per entrambi i Parte_2 Parte_1 gradi del giudizio, IVA e CAP, rimborso spese generali>” CO Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di EN, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio:
- respingere e rigettare per le ragioni di cui in narrativa, il gravame e quindi tutte le domande così come proposte dai Sig.ri e nei Parte_5 Parte_2 confronti della appellata e per l'effetto confermare COtroparte_3 tutto quanto statuito, in fatto ed in diritto, anche in via di eccezione preliminare, nella sentenza n. 539/2023 emessa dal Tribunale di EN in data 23 febbraio
2023;
- - in ogni caso disporre che le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese di CTU di primo grado vengano poste a carico dei Sig.ri ed Parte_1 Pt_2
in solido tra loro;
[...]
- - in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di gravame, si ribadiscono tutte le conclusioni formulate in comparsa conclusionale e memoria di replica nel giudizio di primo grado, sia quelle preliminari di rito nonché di merito (per comodità riportate alle pagine 6 e 7 del presente atto), compresa la istanza in via istruttoria di rinnovazione della CTU.” CP_ Per parte appellata
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di EN confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in punto di spese del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di EN, in materia di responsabilità ex art. 2047 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
quale amministratore di sostegno di (poi sostituita nel Parte_4 COtroparte_2 corso del giudizio di primo grado da , aveva citato innanzi al Tribunale di COtroparte_1
EN , e , chiedendo la condanna dei Parte_1 Parte_2 COtroparte_5 convenuti a risarcire all'amministrato i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del gravissimo fatto delittuoso commesso contro di lui da CP_5
.
[...]
In particolare, aveva esposto che:
• in data 11 marzo 2016, verso le ore 23, mentre all'epoca COtroparte_2 ventiquattrenne, si trovava in compagnia degli amici presso il circolo il Racchio in
Campi Bisenzio, si era introdotto all'interno del locale e, una Persona_1 volta avvicinatosi al giovane, gli aveva sparato a bruciapelo alcuni colpi di pistola, anche alla tempia, allontanandosi poi dal locale;
• i Carabinieri della Compagnia di Signa recatisi sul posto, sentiti i testimoni presenti e visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, avevano arrestato il;
Pt_1
• nel corso delle successive indagini, in sede di incidente probatorio, era stata espletata una perizia psichiatrica sulla persona del , con cui veniva Pt_1 accertata l'incapacità di intendere e di volere del medesimo, la sua capacità di partecipare al processo nonché la sua pericolosità sociale;
pertanto, con sentenza
3730/2016 in data 20.12.2016, il GUP aveva assolto dai reati COtroparte_5
a lui contestati per aver commesso i fatti in stato di totale incapacità di intendere e volere ed applicato allo stesso la misura del ricovero preso una REMS per la durata di anni sei;
• a seguito delle lesioni riportate, viveva in stato di coma COtroparte_2 vegetativo, avendo riportato un'invalidità permanente del 100%.
Tanto premesso, parte attrice aveva invocato la responsabilità ex art. 2047 co. I c.c. dei genitori di , e , ed in subordine chiesto COtroparte_5 Parte_1 Parte_2 la condanna di ex art. 2047 co. II c.c. COtroparte_5
e da un canto (con un proprio difensore), e Parte_1 Parte_2 CP_5
, dall'altro (con diverso difensore), si erano costituiti contestando le domande sia
[...] in punto di an che di quantum debeatur; avevano anche chiamato in causa la
[...]
per essere da questa manlevati nella denegata ipotesi di accoglimento CP_3 delle domande contro di loro proposte, assumendo che essa non aveva correttamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, anche nei confronti dei congiunti, di cura e protezione del paziente psichiatrico, che implicavano anche un'attività di assistenza-sorveglianza, volta ad impedire che il malato potesse arrecare danno a sé e/o agli altri, mentre quanto accaduto indicava che le scelte terapeutiche e farmacologiche adottate (sulle quali essi avevano fatto affidamento) non erano adeguate al caso. COt La nel costituirsi, aveva eccepito (per quanto ancora di rilievo in questa sede) la propria carenza di legittimazione passiva – posto che il rapporto di cura che aveva in corso con non implicava un concorrente obbligo di garanzia che COtroparte_5 giustificasse la manleva, e che comunque con i genitori del paziente difettava proprio a monte ogni rapporto contrattuale, essendo semmai i medesimi soggetti gravati da un obbligo concorrente con quello dell'Ente nel percorso di cura;
aveva inoltre contestato tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dai convenuti.
COcessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. all'udienza del 20.11.2018, in data
30.4.2019 era intervenuto l chiedendo di essere surrogato nei diritti del Sig. CP_7 per quanto pagato a titolo di indennità di malattia ed accompagnamento COtroparte_2 nonché di pensione di invalidità civile.
Istruita la causa a mezzo di ctu medico-legale (con le dott. sse e , volta Per_2 Per_3 tanto ad accertare le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'aggressione, quantificando i postumi e la durata del periodo d'invalidità temporanea, quanto ad evidenziare se il personale medico della struttura sanitaria chiamata in causa avesse operato o meno con diligenza e perizia, all'esito, con sentenza 539/23 il tribunale aveva condannato in solido i convenuti e - che non avevano adeguatamente Parte_1 Parte_2 sorvegliato il figlio, pur consapevoli dei suoi gravi disturbi psichiatrici e dell'utilizzo da parte sua, da tempo, di sostanze stupefacenti, delle sue accuse al e dei propositi CP_2 di vendetta, e finanche del fatto che nel 2013 aveva acquistato una pistola, che essi non avevano più reperito - a corrispondere al la somma di euro € 1.321.101,00, oltre CP_2 interessi compensativi, a titolo di danno non patrimoniale (applicata la massima personalizzazione tanto per i postumi quanto per la temporanea), la somma di €
4.910,15, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, e la somma di € 500.000,00, all'attualità, a titolo di ulteriore danno patrimoniale per perdita di ogni capacità reddituale (asseritamente parametrata “a poco più di € 1.000,00 al mese per 20 anni”). Aveva poi respinto la domanda di manleva CO proposta da tali convenuti verso la in considerazione del fatto che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra i medesimi soggetti. Infine, aveva accolto la domanda CP_ dell condannando e a corrispondere al medesimo Parte_1 Parte_2
l'importo di € 271.048,16, oltre rivalutazione ed interessi. Quanto alle spese di lite, aveva condannato e a rifonderle all'attore, mentre le aveva Parte_1 Parte_2 compensate tra le altre parti.
e hanno appellato tale sentenza, facendo valere i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi d'impugnazione:
I. ERRATA AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA' EX ART. 2047 C.C: col primo motivo, hanno dedotto che il tribunale aveva errato nel sovrapporre, in modo meccanico e acritico, la non imputabilità accertata ai fini penali con l'incapacità civilisticamente rilevante ai sensi dell'art 2047, posto che, se era vero che CP_5 non era imputabile ed era quindi incapace al momento della commissione del fatto, non era vero che tale incapacità preesistesse all'evento; comunque, il dovere di sorveglianza non poteva discendere dal mero dato materiale della convivenza, ma presupponeva che il custode avesse compiuta contezza dello stato di incapacità del soggetto che stava accogliendo;
poiché il personale dell aveva effettuato CP_3
a più riprese una diagnosi di psicosi, che non comportava una prognosi così grave e sfavorevole come quella di schizofrenia – effettuata solo dopo il fatto – essi non avevano effettuato una scelta consapevole nel momento in cui – ignari della schizofrenia – avevano continuato a convivere con , dopo che questi aveva CP_5 manifestato i primi sintomi del proprio disagio;
finanche qualora si dovesse ritenere che i genitori avevano consapevolmente accettato l'onere di sorvegliare il figlio
, comunque l'art. 2047 c.c. postula che chi vi sia tenuto debba prestare CP_5 all'incapace l'assistenza che il suo caso richiede, ed in questo essi avevano confidato CO nelle errate e fuorvianti informazioni che (colpevolmente) la aveva fornito loro;
in subordine, laddove non si ritenesse raggiunta la prova liberatoria e, quindi, i contegni degli odierni appellanti fossero ritenuti censurabili, questi non potrebbero certo essere considerati i soli responsabili di quanto occorso al signor dovendosi COtroparte_2 CO come minimo ravvisare un concorso, ex art. 2055 cc, da parte della ancorché fondato su titolo diverso (malpractice), il cui apporto causale sarebbe comunque assolutamente prevalente, stante i contegni gravemente negligenti, imperiti e omissivi tenuti nel percorso diagnostico e terapeutico di;
COtroparte_5
II. ERRATA ESCLUSIONE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE TRA GLI APPELLANTI E
L'AZIENDA USL E CONSEGUENTE ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA: col secondo motivo d'appello, hanno censurato il rigetto della loro domanda di manleva, fondato sulla negazione di un rapporto contrattuale tra essi e l'azienda usl;
tale rapporto era invece qualificabile in termini di contatto sociale e/o comunque di un contratto con effetto protettivo nei confronti di essi genitori del paziente, che avevano interesse ad una corretta diagnosi che li orientasse, tra l'altro, per scegliere consapevolmente se ospitare, o meno, e, nel caso, per consentire loro una CP_5 sorveglianza parametrata sulle reali condizioni del figlio, anche agli effetti dell'art. 2047 c.c.;
III. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: col terzo motivo, hanno dedotto che era errato il riconoscimento della personalizzazione massima (25% del danno biologico), sul presupposto che si sarebbe “in presenza di evidenti profili di pregiudizio che, secondo l'id quod plerumque accidit, creano disagi costanti e continui nonché mortificazioni quotidiane che un uomo – oggi poco più che trentenne – dovrà subire a vita”, posto che la gravità delle conseguenze dannose riportate e l'età del danneggiato erano circostanze già considerate e ricomprese nella liquidazione tabellare;
IV. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE: col quarto motivo, hanno rilevato che la quantificazione del danno da lucro cessante era affetta da errore, posto che, ”anche a voler denegatamente dare per buoni i dati indicati dal Tribunale (€
1.000,00= al mese per 20 anni)”, il risultato complessivo sarebbe pari a meno della metà dell'importo liquidato dal Tribunale, ovvero a 1.000,00X12x20= 240.000,00 euro;
V. ERRATA DUPLICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE: col quinto motivo, hanno poi dedotto che aveva errato il tribunale nell'affermare che “le voci” per le quali l CP_7 esercita il diritto di surroga non siano duplicative del risarcimento richiesto da parte CP_ attrice”; al contrario, poiché la prestazione era volta anche a ristorare la perdita reddituale, di tale importo si doveva tener conto, detraendolo da quanto denegatamente dovuto per la perdita della capacità lavorativa specifica;
VI. ERRATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELL : infine, col sesto motivo hanno CP_7 CP_ censurato l'accoglimento della domanda formulata dall rilevando che tale ente, essendo intervenuto in giudizio dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., era decaduto da ogni tipo di prova, comprese quelle documentali, e dunque non poteva dimostrare l'avvenuta effettiva corresponsione in favore del danneggiato delle somme di cui chiedeva il rimborso;
è rimasto contumace e alla prima udienza gli appellanti hanno dato atto di essere CP_2 addivenuti ad una definizione transattiva della vertenza con tale parte, come da COt dichiarazione sottoscritta dall che hanno prodotto;
hanno tuttavia puntualizzato di CO CP_ voler coltivare l'impugnazione nei confronti della e nei confronti dell CP_ Anche è rimasto contumace, mentre l e l si sono COtroparte_5 CP_3 costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CO La inoltre, ha evidenziato che ed in primo grado, avevano spiegato Pt_1 Pt_2 nei confronti dell una chiamata in garanzia, mentre con COtroparte_3
l'atto di appello, per la prima volta, avevano fatto riferimento ad un concorso di responsabilità ex art. 2055 c.c. di questa, con un'evidente inammissibilità dell'eventuale pretesa che si fosse fondata su tale nuova causa petendi, ex art. 345 c.p.c., come del resto gli stessi appellanti avevano implicitamente ammesso essendosi riservati, a p. 6 del loro atto d'impugnazione, “anche per gli effetti dell'art. 2055 c.c., separata azione nei confronti di chi spetti” (cfr. pag. 6 a o di appello); ha altresì riproposto la propria CP_ eccezione di inammissibilità dell'estensione della pretesa di - intervenuta per ottenere soltanto da e il rimborso delle somme erogate a Parte_1 Parte_2
– di ottenere tali somme anche da lei, trattandosi di pretesa avanzata COtroparte_2 per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (ma si tratta di CP_ eccezione irrilevante, posto che l in questo grado ha soltanto chiesto la conferma della sentenza impugnata, che aveva condannato unicamente e . Pt_1 Pt_2
CO ordinanza del 22.12.2024 è stata respinta l'istanza di inibitoria, rivolta avverso il CP_ capo di condanna in favore di La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 21.10.2025, mediante ordinanza emessa dal COsigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 22.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro del giudizio.
Poiché gli appellanti hanno chiarito di voler coltivare l'appello soltanto nei confronti CP_ dell e dell e non anche nei confronti della vittima del tragico delitto sig. CP_3
(con il quale, a mezzo del suo ADS, è intervenuta una transazione), le uniche CP_2 ragioni di doglianza da esaminare sono quelle avanzate da e Parte_1 Pt_2 CP_ nei confronti dei due enti (che tuttavia per l attengono potenzialmente anche
[...] alla ravvisabilità di una responsabilità degli appellanti ex art. 2047 c.c.).
Sempre al fine di delimitare l'ambito di giudizio, si deve anche rilevare che nei confronti della struttura sanitaria l'unica domanda qui fatta valere dagli appellanti è quella di manleva, fondata su di un dedotto rapporto contrattuale inter partes; non è invece stata proposta, né in questa sede (dove sarebbe peraltro stata tardiva) né in primo grado, una domanda di regresso ex art. 1299 c.c. (che piuttosto gli appellanti si sono riservati di proporre ”nei confronti di chi spetti”).
Infine, l'azienda appellata, pur avendo concluso per la conferma della sentenza n.
539/2023 emessa dal Tribunale di EN in data 23 febbraio 2023 ed oggetto d'appello
– che, tra le altre statuizioni, aveva compensato le spese di lite tra lei ed i convenuti, che l'avevano chiamata in causa - e pur non avendo proposto appello incidentale, ha chiesto che questa Corte volesse “in ogni caso disporre che le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese di CTU di primo grado, vengano poste a carico dei Sig.ri
ed in solido tra loro”: si tratta, con tutta evidenza, di una Parte_1 Parte_2 pretesa inammissibile.
3. Il secondo motivo d'appello: la manleva nei confronti dell'azienda sanitaria.
Senza entrare nel merito della ravvisabilità, o non, della dedotta malpractice da parte dei sanitari che avevano avuto in cura , il tribunale ha respinto la COtroparte_5 domanda di manleva fondata sull'inadempimento dell'azienda così argomentando: “I convenuti e hanno chiamato in COtroparte_5 Parte_1 Parte_2
causa la comparente a titolo di manleva, allo scopo di essere tenuti indenni “per CP_3
tutti gli eventuali esborsi economici a cui eventualmente venissero condannati”. Nella fattispecie in esame il rapporto di cura è intercorso tra il Sig. e COtroparte_5
l ; nessun rapporto contrattuale è intercorso tra i sigg.ri COtroparte_9 Parte_1
COt e e l in quanto gli stessi non erano a questa legati da alcun rapporto di
[...] Pt_2 cura/riabilitazione, che era invece rivolta al figlio. Eventuali profili di responsabilità della struttura non possono in questa sede essere, quindi, oggetto di autonoma valutazione. Per tale motivo, la domanda di garanzia dai medesimi formulata non può in questa sede trovare accoglimento”.
Gli appellanti hanno attinto tale capo della decisione assumendo che era invece ravvisabile un rapporto contrattuale tra essi e l' qualificabile in termini di CP_3 contatto sociale e/o comunque di un contratto con effetto protettivo nei confronti dei genitori del paziente, che avevano interesse ad una corretta diagnosi che li orientasse, tra l'altro, per scegliere consapevolmente se ospitare, o meno, e, nel caso, per CP_5 consentire loro una sorveglianza parametrata sulle reali condizioni del figlio, anche agli effetti dell'art. 2047 c.c.
Dunque, non soltanto in primo grado e avevano Parte_1 Parte_2 espressamente fondato la loro domanda di manleva unicamente sulla deduzione di un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto ed intercorrente tra i medesimi e l
[...]
, senza mai allegare la violazione di un generale dovere di “neminem laedere” CP_9 lesiva della loro posizione – anzi, al contrario, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., avevano espressamente dedotto che nel rapporto tra la struttura e il paziente ed i suoi congiunti non vigeva il principio del “alterum non leadere” (trattandosi di un rapporto qualificato dal contatto sociale) - ma, pure, a fronte della pronuncia del tribunale che CO (correttamente) non aveva valutato la loro pretesa contro la anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., non hanno mosso alcuna censura al riguardo, ribadendo, piuttosto, col proprio motivo d'impugnazione, che la loro pretesa era fondata sul contratto asseritamente concluso tra essi e la struttura sanitaria o, comunque, sul contratto che seppur concluso con il loro figlio aveva effetti protettivi nei loro confronti.
D'altro canto, se appare certamente in astratto ipotizzabile una corresponsabilità aquiliana dell'azienda che aveva in cura , non già nei confronti degli COtroparte_5 appellanti, bensì del giovane - che potrebbe in ipotesi fondare un diritto di CP_2 regresso degli appellanti ex art. 1299 c.c. – come premesso sul punto non v'è domanda.
Dunque, prima ancora di valutare il contegno dei sanitari che avevano in cura CP_5
, si deve stabilire se il titolo contrattuale sul quale gli appellanti hanno fondato la
[...] propria pretesa sia ravvisabile.
Al riguardo, non si può che concordare con la decisione di primo grado, che si fonda un granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.
20/06/2024 n. 17113), l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi e al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria si deve applicare la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso i congiunti del paziente non sono "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria in danno del paziente, e dunque dei nocumenti patiti da lui (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi;
il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
A tale regola generale fa eccezione il solo caso del rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, che incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre: invero,
(solo) tale rapporto ha efficacia "ultra partes" e riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito (il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno), perché è idoneo a incidere in modo diretto sulla sua posizione (e su quella del nascituro) così da giustificare una assimilazione della posizione dei più stretti congiunti a quella della partoriente e quindi da configurare il contratto come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (v. anche Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 14615 del 2020; Cass. n. 10812 del 2019), cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.
Per converso, anche in caso di pazienti psichiatrici, la regola rimane quella per cui parte contrattuale, legittimata ad azionare il contratto, è il solo paziente (in ipotesi a mezzo del suo ads), mentre i genitori non entrano in un contatto con l'azienda tale da farli assurgere a contraenti anch'essi, ma piuttosto assumono il ruolo di coobbligati insieme ai sanitari ad assicurare al figlio un'adeguata sorveglianza.
Certo, in ipotesi i medesimi avrebbero potuto stipulare un autonomo contratto con uno psichiatra per farsi consigliare sul livello di sorveglianza da applicare al figlio a tutela dei terzi ed anche, in ipotesi, sull'opportunità di un ricovero del medesimo in una comunità che se ne occupasse, ma manca ogni prova - ed ancor prima finanche l'allegazione - che i medesimi avessero incaricato l'azienda appellata di fornire loro una specifica consulenza sul punto;
indubbiamente, i medesimi accompagnavano il figlio alle visite, ma sempre nell'ottica della cura del medesimo, e non anche quali soggetti di riflesso bisognosi di un supporto specialistico.
Dunque, il secondo motivo d'appello va respinto, ciò che determina l'assorbimento delle deduzioni degli appellanti in punto di malpractice.
4. Il 6° motivo d'appello: la rivalsa dell' CP_7 CP_ Il tribunale aveva accolto la domanda di rivalsa dell così motivando: “L'accoglimento della domanda attorea nei termini anzidetti consente di accogliere la domanda di surroga proposta da nei confronti dei sigg.ri e per le prestazioni CP_7 Parte_1 Pt_2
erogate al proprio assicurato Sig. ai sensi dell'art. 1916 c.c., COtroparte_2
direttamente ed indirettamente, del sinistro per cui è causa. Risulta documentalmente accertato che l'Ente previdenziale ha erogato le seguenti prestazioni assistenziali: 198788- pensione di invalidità civile per inabilità totale, di cui all'art. 12, l. n. 118 del 1971
(surroga rif. amm. n. 24245 / rif. legale n. 13307/AS), per un importo CP_7
capitalizzato pari ad euro 96.826,32; - indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l.
n. 18 del 1980 (surroga rif. amm. n. 24238 / rif. legale n. 13308/AS) per un CP_7
importo capitalizzato pari ad euro 163.372,43; - indennità di malattia (surroga rif. CP_7
amm. n. 3236 / rif. legale n. 13271) per un importo capitalizzato pari ad euro 10.849,41.
Non essendo tali voci duplicative del risarcimento richiesto da parte attrice, deve porsi a carico dei sigg.ri e in via solidale tra loro, il pagamento Parte_1 Pt_2
dell'importo complessivo di euro 271.048,16 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento lesivo sino al saldo effettivo”.
e hanno impugnato tale capo della decisione sostenendo Parte_1 Parte_2 CP_ che il primo giudice aveva errato nell'accogliere la domanda formulata dall perché tale ente, essendo intervenuto in giudizio dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., era decaduto da ogni tipo di prova, comprese quelle documentali, con conseguente impossibilità di dimostrare l'avvenuta effettiva corresponsione in favore del danneggiato delle somme di cui chiedeva il rimborso. In subordine, ha inoltre reiterato anche nei confronti di tale parte la negazione della propria responsabilità ex art. 2047 c.c. (di talché, nonostante l'intervenuta transazione con il danneggiato, le censure illustrate nel primo motivo d'appello dovrebbero essere CP_ esaminate qualora si ritenessero erogate le prestazioni per le quali l è intervenuta in giudizio). CP_ L ha replicato a tale motivo d'impugnazione rilevando: a) che, come affermato dalla Suprema Corte (la pronuncia espressamente invocata è la n. 4934 del 02.03.2018, nel caso di intervento volontario dell nel CP_11 processo iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato (ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi), la documentazione che comprovava l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l chiedeva il rimborso, operava sul piano CP_4 assertivo, e non istruttorio, e dunque non era soggetto alle preclusioni eventualmente già maturate;
b) che, comunque, in primo grado i convenuti non avevano contestato la corresponsione della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di malattia, né il relativo importo capitale.
Partendo dalla prima questione, si deve intanto chiarire che è pacifico (e comunque CP_ emerge dagli atti) che l è intervenuto nel giudizio di prime cure dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
E' altresì incontroverso che l'intervento del terzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 105 e 268 c.p.c., è consentito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente facoltà per l'interventore di formulare anche domande nuove, e che tuttavia la deroga al sistema delle preclusioni opera solo sul piano assertivo, restando ferme, invece, le preclusioni istruttorie maturate.
E' poi indiscutibile che i mezzi istruttori preclusi una volta spirati i termini per le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) in via generale riguardino non soltanto le prove costituende, ma anche i documenti. CP_ Dunque, poiché l ha depositato i documenti (3, 4, 5 e 6) comprovanti le prestazioni erogate quando già erano maturate le preclusioni istruttorie, ci si deve chiedere se ne avesse la facoltà – come ritenuto dal tribunale - o se tali produzioni documentali fossero inammissibili ed inutilizzabili perché tardive. CP_ Ebbene, è vero che con la pronuncia 4934/18 richiamata dall la Suprema Corte ha affermato che “nel caso di intervento volontario dell nel processo iniziato dal CP_11 lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato
(ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) - la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l chiede il CP_4 rimborso, opera sul piano assertivo (e non istruttorio). Invero, l , con la CP_4 produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio. Opinando diversamente, si consentirebbe all di intervenire in giudizio (dopo la celebrazione delle udienze di CP_4 cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni) per proporre la domanda di surrogazione, ma nello stesso tempo non si consentirebbe allo stesso di provare quanto erogato mediante una produzione documentale contestuale al dispiegato intervento: e, dunque, verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria 6 esperita dall'ente assicuratore e verrebbe eliminato ogni significato alla ritenuta ammissibilità della sua surrogazione processuale. Ed ancora: opinando diversamente, si realizzerebbe una implicita violazione del principio indennitario, che costituisce un principio generale del nostro sistema civile-previdenziale. Invero: l'ente sociale assicuratore verrebbe privato della possibilità di recuperare il costo delle prestazioni assicurative erogate a seguito del sinistro stradale;
verrebbe sostanzialmente riconosciuta al lavoratore infortunato (o ai di lui eredi) la facoltà di cumulare la somma riscossa a titolo di indennizzo assicurativo con la somma riscossa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tuttavia, tale orientamento, rimasto del tutto isolato, si contrappone ad un orientamento di segno contrario, sia coevo che successivo (v. Cass. 24/05/2023 n. 14398, che ha ribadito il principio già espresso con Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018), secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., pur operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo) deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.
In particolare, con tale pronuncia la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, essendo l'istituto previdenziale intervenuto nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha ritenuto inutilizzabile la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di somme in favore del danneggiato (contestato dal danneggiante)
e respinto la domanda di surrogazione, e sottoposto ad una serrata e condivisibile critica CP_ la sentenza 4934/18 invocata dall così argomentando: “osserva peraltro il Collegio come l'odierna articolazione critica avanzata dall'istituto previdenziale sia in larga misura sostenuta, al di là della pertinenza dei riferimenti normativi operati, dall'argomentazione secondo cui, quando l'assicuratore sociale esercita il diritto di surrogazione intervenendo nella lite pendente fra danneggiato e responsabile civile, lo stesso non sarebbe in ogni caso soggetto a preclusioni istruttorie, con la conseguente possibilità di comprovare
l'avvenuta erogazione delle prestazioni previdenziali anche dopo il maturare di quelle;
tale argomentazione, benché confortata da un'isolata pronuncia di questa Corte (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 4934 del 2/03/2018, Rv. 648248 - 01), deve ritenersi del tutto priva di fondamento;
nella ricordata decisione di questa Corte decisione, infatti, sono contenute le seguenti affermazioni: a) se si vietasse all' di depositare documentazione, sol CP_7 perché già maturate le preclusioni istruttorie, “verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria”; b) “l'ente previdenziale verrebbe privato della possibilità di recuperare le prestazioni erogate”; c) si consentirebbe al danneggiato di cumulare il risarcimento con
l'indennizzo; d) “verrebbe attribuito alla fiscalità generale un onere il cui peso economico servirebbe non a ristorare la vittima ma ad arricchirla indebitamente”; si tratta di quattro affermazioni non condivisibili;
quanto alle prime due, è agevole replicare che tutte le situazioni soggettive devono essere esercitate all'interno del processo e nel pieno rispetto delle relative forme: se, pertanto, il titolare del credito incorre in una decadenza processuale ciò non significa affatto “svuotare di contenuto” la pretesa creditoria, significando unicamente che il creditore non ha assolto agli oneri cui era soggetto;
quanto alla terza e alla quarta affermazione, le stesse, […]sono non convincenti in punto di diritto, poiché la circostanza che il danneggiato riesca ad incassare cumulativamente
l'indennizzo dall'assicuratore sociale e il risarcimento dal responsabile civile non vieta al solvens di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito”.
Dunque, effettivamente, sul punto la sentenza di primo grado ha errato.
Ciononostante, però, si deve confermare, ancorché con altro ragionamento, la condanna CP_ in favore di
Coglie infatti nel segno il rilievo dell'Istituto secondo cui le erogazioni in favore della vittima dell'illecito non erano state puntualmente contestate dai convenuti, odierni appellanti, in primo grado. CP_ A fronte dell'intervento in causa dell – con il quale l'ente descriveva nel dettaglio le prestazioni rese ed i relativi importi - e nell'udienza successiva (del Parte_5 Pt_2
17.6.2019, nel cui verbale avevano richiamato una loro nota scritta del 13.6.2019) si erano infatti limitati a contestare genericamente la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa e puntualmente soltanto la propria responsabilità ex art. 2047 c.c. – anche nei confronti dell'intervenuta, che comunque fondava la propria domanda su tale responsabilità; tale linea difensiva è stata dai medesimi ribadita nelle note assegnate loro proprio per replicare all'intervento (del 20.9.2019) e anche negli scritti conclusivi. CP_ A fronte della allegazione specifica di delle prestazioni erogate, ex art. 115 c.p.c. i convenuti erano onerati di contestare specificamente tali circostanze, e in mancanza esse debbono essere considerate incontroverse e non richiedenti una specifica dimostrazione
(v. da ult. Cass. 19/04/2025 n. 10374; 14/05/2025 n. 12879). Invero, mai i medesimi hanno negato l'avvenuta erogazione in favore di della CP_2 pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di malattia, né il relativo CP_ importo capitale. Anzi, l'unica deduzione spesa in merito alle prestazioni rese dall riguardava il fatto che le somme di cui l'Ente chiedeva il pagamento erano capitalizzate, ma non ancora erogate, riferendosi ad un presunto danno futuro: tale deduzione – riguardante, peraltro, solo la pensione e l'accompagnamento (non anche l'indennità di malattia), che effettivamente venendo pagati mese per mese erano stati richiesti sulla base di una capitalizzazione – da un canto è irrilevante, posto che è la legge (l'art. 14 della L. 222/84 e l'art. 41 della L. 183/10) che stabilisce che si deve aver riguardo al valore capitale della prestazione erogata, e dall'altro costituisce proprio un'implicita ammissione dell'avvenuta erogazione delle tre prestazioni.
Poiché, poi, l'importo delle prestazioni è stabilito a sua volta per legge e gli appellanti non hanno eccepito (neppure lontanamente ipotizzato) alcun errore di calcolo, si deve CP_ ritenere pacifico che l' ha erogato:
• la pensione di invalidità civile per inabilità totale, di cui all'art. 12, l. n. 118 del
1971 (surroga rif. amm. n. 24245 / rif. legale n. 13307/AS), per un importo CP_7 capitalizzato pari ad euro 96.826,32;
• l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18 del 1980 (surroga CP_7 rif. amm. n. 24238 / rif. legale n. 13308/AS), per un importo capitalizzato pari ad euro 163.372,43;
• l'indennità di malattia (surroga rif. amm. n. 3236 / rif. legale n. 13271), per CP_7 un importo capitalizzato pari ad euro 10.849,41.
È vero, poi, che il tribunale ha errato nell'affermare che tali voci non erano in alcun modo duplicative del risarcimento richiesto da parte attrice – perché ciò è vero per le ultime due, ma non per la prima, che va a ristorare lo stesso nocumento fatto valere nei confronti degli appellanti quale danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di ogni CP_ capacità reddituale. Ciò, tuttavia, non rileva sul piano dei rapporti tra e danneggianti, ma semmai dei rapporti tra danneggiato e danneggianti – nel senso che il primo giudice in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno avrebbe dovuto decurtare da tale voce risarcitoria l'importo della prestazione previdenziale.
Tuttavia, poiché tale rapporto processuale è ormai estraneo al giudizio, nulla dev'essere disposto sul punto.
Rimane, invece, in forza degli ulteriori motivi d'appello dei responsabili, da valutare se ricorra effettivamente una loro responsabilità per il grave delitto commesso dal figlio.
In particolare, col primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno sostenuto che sarebbe stata ingiusta la loro condanna ex art. 1227 comma primo c.c. – tanto nei CP_ confronti del danneggiato quanto nei confronti dell - perché:
I. il tribunale aveva errato nel sovrapporre, in modo meccanico e acritico, la non imputabilità accertata ai fini penali con l'incapacità civilisticamente rilevante ai sensi dell'art 2047, posto che, se era vero che non era imputabile ed CP_5 era quindi incapace al momento della commissione del fatto, non era vero che tale incapacità preesistesse all'evento;
II. comunque, il dovere di sorveglianza non poteva discendere dal mero dato materiale della convivenza, ma presupponeva che il custode avesse compiuta contezza dello stato di incapacità del soggetto che stava accogliendo;
poiché il personale dell aveva effettuato a più riprese una diagnosi di CP_3 psicosi, che non comportava una prognosi così grave e sfavorevole come quella di schizofrenia – effettuata solo dopo il fatto – essi non avevano effettuato una scelta consapevole nel momento in cui – ignari della schizofrenia – avevano continuato a convivere con , dopo che questi CP_5 aveva manifestato i primi sintomi del proprio disagio;
III. finanche qualora si dovesse ritenere che i genitori avevano consapevolmente accettato l'onere di sorvegliare il figlio , comunque l'art. 2047 c.c. CP_5 postula che chi vi sia tenuto debba prestare all'incapace l'assistenza che il suo caso richiede, ed in questo essi avevano confidato nelle errate e fuorvianti CO informazioni che (colpevolmente) la aveva fornito loro, ciò che li esentava da responsabilità;
IV. in subordine, laddove non si ritenesse raggiunta la prova liberatoria e, quindi, i contegni degli odierni appellanti fossero ritenuti censurabili, questi non potrebbero certo essere considerati i soli responsabili di quanto occorso al signor dovendosi come minimo ravvisare un concorso, ex COtroparte_2 CO art. 2055 cc, da parte della ancorché fondato su titolo diverso
(malpractice), il cui apporto causale sarebbe comunque assolutamente prevalente, stante i contegni gravemente negligenti, imperiti e omissivi tenuti nel percorso diagnostico e terapeutico di . COtroparte_5
Partendo dal primo profilo, si deve rilevare come la condizione d'incapacità sicuramente preesisteva all'illecito, perché già era affetto da una psicosi (si chiarirà, dopo il CP_5 fatto, nella sua espressione più grave, ovvero da una schizofrenia); per di più, la sua situazione era aggravata, incontenibile ed esplosiva per il concomitante – e protratto negli anni – consumo di sostanze stupefacenti.
Tale quadro, peraltro, era ben noto ai genitori del giovane che, se non avevano ricevuto la specifica diagnosi di schizofrenia, intervenuta solo dopo il tentato omicidio, erano però
a conoscenza della diagnosi di psicosi, che comunque lasciava intendere un quadro grave, e appunto ancor più incontrollabile e in divenire a causa della protratta tossicodipendenza.
Non solo: essi sapevano anche della fobia sociale del figlio e ne temevano le reazioni violente, che già s'erano manifestate nei loro riguardi. Al riguardo, non si possono che fare proprie le parole del giudice di prime cure: “Nella specie, adottando l'interpretazione del dato normativo sopra riportata, è indubbio che sussisteva una situazione di fatto, volontariamente accettata, di coabitazione e di convivenza dei sigg.ri con il figlio mantenuto e accolto dai CP_12 Pt_1
genitori nella propria sfera personale e familiare, sicché i medesimi erano tenuti a sorvegliarlo avendone in concreto accettato la custodia, con la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi, ravvisandosi l'operatività dell'art. 2047, 1 comma c.c. pur in mancanza di un vincolo giuridico relativo alla custodia. Tanto precisato, a questo punto, occorre valutare se i convenuti, sigg.ri abbiano fornito prova di non aver Parte_3
potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata (vds. sul punto Cass. Sez. 3, sentenza n. 12965 del 16/06/2005, Rv. 582021 – 01 già sopra richiamata). Ebbene questo Giudice ritiene che tale prova non sia stata affatto fornita da parte dei genitori di i quali, se hanno dimostrato l'imprevedibilità dell'evento CP_5
delittuoso in questione, non hanno di contro fornito alcun elemento in ordine alla prevedibilità dell'atto illecito posto in essere dall'incapace stante la potenziale pericolosità del figlio, le cui azioni avrebbero dovuto essere sempre adeguatamente controllate da coloro tenuti alla sua sorveglianza, affinché non si verificassetro effetti pregiudizievoli a terzi. pagina 6 di 17 Non corrisponde affatto al vero, come dedotto dalla difesa dei convenuti, che lo stato di incapacità di si sia manifestato solo in occasione dei tragici fatti CP_5
per cui è causa. Tanto è smentito sia dalla documentazione medica versata in atti dagli stessi convenuti, sia nella perizia psichiatrica del dott. resa nel procedimento Per_4
penale sia, infine, in quella resa dal Ctu dott.ssa resa nel presente giudizio alle Per_3
cui letture analitiche si rimanda. E' emersa la piena consapevolezza dei genitori del circa lo stato di salute del proprio figlio, del fatto che facesse uso da tempo di Parte_5
sostanze stupefacenti (sin dall'età di 14 anni) unitamente agli psicofarmaci, delle sue accuse al e dei propositi di vendetta. I successivi passaggi, tratti dal diario medico CP_2
del servizio psichiatrico territoriale sono esplicativi e rafforzano l'idea dello scrivente
Giudice della consapevolezza dei genitori e della colpevole omessa sorveglianza: “Ho avuto un colloquio col padre il quale riferisce momenti di “alti e bassi” Anch'egli cerca costantemente di persuadere il paziente a ridurre l'uso di cannabinoidi che talvolta sembra collegarsi al comportamento aggressivo.” (in data 12.06.2013); “Ricovero in SPDC in seguito a una lite gentilizia durante la quale il paziente ha minacciato e aggredito il padre” (in data 27.07.2013); “(ndr. i genitori) Chiedono informazioni sulla valutazione effettuata al sert ed entrambi sostengono che il figlio ha seri problemi psichiatrici. Emerge una dissonanza nell'intervento con il figlio: il padre, molto materno, ha assunto il ruolo dell'amico, lasciando che la moglie mettesse le regole. Quest'ultima riferisce che in passato ha cercato di far capire alla famiglia che L. aveva dei problemi ma nessuno l'ha ascoltata.
Già alle medie, l'insegnante di L. suggerì alla madre di portarlo da uno psicologo.
Raccontano che L. non ha ancora consapevolezza dei suoi problemi (sia psichiatrici che con l'abuso di hashish) ma ha espresso in più occasioni tanta rabbia (vuole far male a qualcuno) e, malgrado dica che gli altri lo isolano, in realtà è lui stesso che tende ad isolarsi, persino dalla famiglia.” (in data 05.08.2013); “Nelle settimane precedenti ho avuto molti contatti con i genitori nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi di
I farmaci che sta assumendo non sembrano demolire gli aspetti deliranti CP_5
persecutori che emergono solo a tratti per l'estrema chiusura del paziente.” (in data
03.09.2013); “La madre tel. Per chiedere un appuntamento per il figlio e segnala che continua a usare hashish, con un umore altalenante soprattutto il fine settimana.”
(14.02.2014); “Colloquio con i genitori. Chiedono assicurazioni e notizie sulla prognosi del figlio e sulla possibilità di fare qualcosa in più per aiutarlo. Spiego loro che anche gli aspetti diagnostici della malattia di pur cadendo nell'area della psicosi, sono CP_5
molto complicati dall'utilizzo senza risparmio di sostanze che senza dubbio alterano l'equilibrio cerebrale. Comunque concordiamo sull'importanza di insistere nel proporre al paziente terapie alternative a quella farmacologica e l'astensione dall'uso di sostanze.” (in data 03-03.2015); “La madre riferisce di aver scoperto che il figlio usa talvolta anche pagina 7 di 17 cocaina oltre ai cannabinoidi quotidiani.” (in data 03.08.2015); “CO L. e i genitori: racconta di usare cocaina da circa 2 anni e di non averne parlato durante il precedente percorso al sert;
è stato scoperto quando la sorella ha iniziato a raccontare che usava cocaina, oltre all'hashish, e L. ha avuto nei suoi confronti una reazione violenta….”
(in data 14.12.2015); “Colloquio con i famigliari Ripropongono il modello della volta precedente: il padre minimizza e sembra più accogliente, la madre è più realistica e preoccupata sia per L. che per l'altra figlia, che ha iniziato a dare segnali di sofferenza
(anoressia?)” (in data 14.2.2015); “La madre racconta un episodio riferito da L., che però era in una fase di delirio e malessere totale legato ad una violenza che avrebbe subito in vacanza dagli amici con i quali era andato…. (in data 22.02.2016); “Vengono solo i genitori perché, sembra che abbia un improrogabile impegno di lavoro. Si CP_5
conferma l'utilizzo giornaliero di cannabinoidi e cocaina, quest'ultima 2-3 volte/ sett.
Spiego anche ai genitori quanto questo complichi il quadro clinico” (in data 24.02.2016);
“I genitori hanno raccontato che ha riferito una violenza da parte di amici, CP_5
durante una vacanza, e poi ha avuto il ricovero in SPDC. Non sappiamo se è un evento realmente accaduto oppure un delirio.” (in data 01.03.2013); “Mi telefona il padre del paziente per comunicarmi che ha sparato a un ragazzo. E' stato portato a CP_5
Sollicciano. Mi chiede una relazione (vedi allegato).” (in data 12.03.2016).
La fragilità di è evidente: i disturbi emotivi e/o caratteriali, accentuati ed CP_5
esaltati, dall'uso costante e continuo di droghe (diagnosi medica: “Disturbo
Schizoaffettivo in comorbidità con disturbo da Uso di Sostanze - cannabinoidi e cocaina) più volte evidenziati dal medico del servizio psichiatrico territoriale, avrebbero dovuto indurre i genitori ad un maggior controllo e monitoraggio del figlio il che eventualmente non avveniva stante la facilità con cui lo stesso poteva procurarsi le sostanze di cui faceva da anni regolarmente uso. Gli stessi atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei familiari (padre e sorella) non sono mai stati sufficientemente valorizzati né si è prestato ascolto alle dichiarazioni di una 'presunta' subita violenza sessuale che sono state apostrofate come deliri del ragazzo”.
Ma v'è di più: come già osservato dal tribunale, nel 2013, durante una vacanza CP_5 con il padre in Campania, aveva acquistato la pistola scacciacani che, una volta modificata, è stata utilizzata come arma per ferire e in ben tre anni i COtroparte_2 genitori non avevano più visto tale pistola né saputo che fine avesse fatto, ciò che conferma un difetto di sorveglianza del figlio.
Che, poi, tale “leggerezza” possa essere ravvisabile anche in capo all' è un CP_3 rilievo verosimilmente corretto, ma non rilevante in questo giudizio, in cui come premesso non è stata avanzata dagli appellanti una domanda ex art. 1299 c.c. nei confronti di tale ente;
benvero, per i principi in tema di obbligazioni solidali anche qualora gli appellanti condividessero la responsabilità dell'accaduto con i sanitari ciò non CP_ impedirebbe né al danneggiato né all di agire per l'intero credito nei loro confronti, ex art. 1292 c.c.
D'altro canto, non è in contestazione che l'erogazione delle prestazioni sia giustificata dallo stato di gravissima invalidità in cui versa il che non solo gli impedisce di CP_2 compiere gli atti quotidiani della vita e richiede un'assistenza continua, ma anche gli impedisce ogni forma di occupazione e, dunque, di capacità reddituale.
Del resto, gli stessi appellanti nel loro quarto e quinto motivo d'appello hanno rilevato sì un errore di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, quantificato in euro
500.000,00 anziché 240.000,00 come la premessa (€ 1.000,00= al mese per 20 anni) avrebbe richiesto, ed una duplicazione per l'omessa compensatio con la prestazione CP_ erogata dall ma non hanno appunto negato che al danneggiato spettasse un credito risarcitorio ampiamente capiente rispetto al diritto di surroga esercitato dall'ente previdenziale.
D'altra parte, il fondamento normativo dell'azione di surroga intrapresa è indiscutibile: CP_ l'art. 14, l. n. 222 del 1984 espressamente richiamato dall dispone che: “1.
L'l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio
1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
L'art. 41 della legge 183/2010 (che dispone che “Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell […]), parimenti richiamato dall'istituto CP_7 previdenziale, lungi dall'istituire un'azione diversa da quella di surroga (come ipotizzato dagli appellanti, per farne discendere un'incertezza in merito alla pretesa attorea), CP_ evidenzia l'obbligo in capo all di procedere al recupero, proprio attraverso l'azione di surrogazione intrapresa. CP_ Dunque, in conclusione, anche la condanna degli appellanti a corrispondere all la complessiva somma di euro 271.048,16 oltre accessori merita conferma.
5. Le spese di lite.
Nulla dev'essere disposto in punto di spese di lite tra gli appellanti e avendo tali CP_2 parti regolato stragiudizialmente e transattivamente tutti i loro rapporti, e comunque avendo gli appellanti rinunciato a coltivare l'impugnazione nei confronti del ed CP_2 essendo questi rimasto contumace. CP_ Tra gli appellanti e l le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse a tale ente dagli appellanti.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 260.001 a 520.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
14.239,00.
Sussistono invece eccezionali motivi di compensazione tra gli appellanti e l CP_3 ove si consideri che i sanitari che avevano in carico il paziente avevano sottovalutato l'estrema pericolosità del medesimo e comunque non erano riusciti a contenere tale pericolosità con i farmaci o, in ipotesi, suggerendo il ricovero del giovane.
P.Q.M.
La Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
539/23 del Tribunale di EN, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti e;
COtroparte_2 respinge l'appello proposto nei confronti dell' CP_3 respinge l'appello proposto nei confronti dell' CP_7 condanna gli appellanti a corrispondere all' le spese del presente grado, CP_7 che liquida nell'importo di euro 14.239,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese del presente grado tra gli appellanti e l' CP_3 nulla sulle spese tra gli appellanti e CP_2
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il COsigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia COte dott. ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI FIRENZE
QUARTA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello di EN, Sezione Quarta Civile, in persona dei magistrati:
Dott. ssa Carla Santese Presidente
Dott.ssa Giulia COte COsigliere Estensore
Dott.ssa Ada Raffaella Mazzarelli COsigliere
Ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 1840/2023 promossa da:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio degli avv.ti GIOVANNI PASSAGNOLI e C.F._2
CA AL, elettivamente domiciliati come da procura in atti
APPELLANTI contro
, quale amministratore di sostegno di COtroparte_1 COtroparte_2
(c.f. , contumace C.F._3
(c.f. ), con il patrocinio degli avv.ti COtroparte_3 P.IVA_1
IL LE e IA ES, elettivamente domiciliata come da procura in atti
(c.f. ), con il COtroparte_4 P.IVA_2 patrocinio degli avv.ti FRANCESCO FALSO e ILARIO MAIO, elettivamente domiciliato come da procura in atti
APPELLATI
e nei confronti di (c.f. ), contumace COtroparte_5 C.F._4
APPELATO
CONCLUSIONI
Per parte appellante:
“ferma la Transazione della vertenza con di cui è stato dato atto nelle note di CP_6 trattazione scritta per l'udienza del 17.12.2024 depositate in data 16.12.2024 e qui integralmente richiamate, richiamate tutte le proprie allegazioni, deduzioni, difese, eccezioni, contestazioni, COt produzioni, opposizioni e in particolare l'opposizione alla richiesta della di rinnovazione della CTU di prime cure, richiamate altresì le proprie istanze e conclusioni di merito e istruttorie, formulate in atti e a verbale di udienza, di seguito precisano le proprie conclusioni. Segnatamente, i signori previo rigetto di tutte le Parte_3 COt domande ed eccezioni avversarie, quali che siano, formulate da e nei loro CP_7 confronti, richiamate e riproposte, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., tutte le domande, eccezioni, in rito e nel merito, nonché le difese e istanze, anche istruttorie, svolte nel corso del giudizio di primo grado, insistono nelle conclusioni rassegnate in atto di appello che di seguito si ritrascrivono:
della Sentenza 539/2023 del Tribunale di EN, rigettata ogni contraria istanza e conclusione: - in via preliminare, ai sensi dell'art. 283 e dell'art 351, 2° e 3° comma c.p.c., per tutti i motivi illustrati al § X dell'atto di appello, disporre la sospensione integrale, o, in denegato subordine, parziale, della efficacia esecutiva e/o della esecuzione della detta sentenza;
- nel merito, accogliere le conclusioni tutte di rito, di merito ed istruttorie formulate in primo grado così come precisate nelle “NOTE DI
TRATTAZIONE SCRITTA” per l'udienza del 11.04.2022 e di seguito ritrascritte: “Il sottoscritto difensore, nel contestare tutto quanto dedotto e prodotto ex adverso con gli atti tutti depositati dalle controparti e, nel riportarsi a tutto quanto contenuto nei precedenti scritti difensivi, che sono da intendersi integralmente riprodotti nel presente atto, in ossequio al provvedimento del Giudice con cui si rinviava all'udienza di precisazione delle conclusioni dell'11.04.2022, insiste per l'accoglimento delle domande tutte già formulate e pertanto rassegna le seguenti CONCLUSIONI: Piaccia all'Ecc.mo
Tribunale di EN, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accogliere le presenti domande e per l'effetto: In via preliminare: • per le ragioni esposte in narrativa, accertata l'assoluta incertezza del petitum e la nullità della domanda, per difetto dei requisiti di cui al n. 3 e n. 4 dell'art.163 c.p.c., dichiarare la nullità dell'atto di citazione;
In subordine, nella denegata ipotesi in cui si dovesse ritenere la validità dell'atto di citazione nel merito, in via principale: • per le ragioni esposte in narrativa, rigettare la domanda di estromissione dal presente giudizio, nonché le ulteriori questioni preliminari in termini di improcedibilità, avanzate dall • per le ragioni COtroparte_3 esposte in narrativa, accertata e dichiarata la insussistenza di responsabilità a carico dei
Sigg.ri e ex art. 2047 c.c., a qualsivoglia titolo e/o Parte_2 Parte_1 ragione, oltreché l'infondatezza dell'avversaria domanda, rigettare la domanda avversaria, 2 accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sigg.ri e Parte_2
al Sig. e al Sig. nella sua qualità di Parte_1 COtroparte_2 COtroparte_1 amministratore di sostegno del medesimo. • Per le ragioni esposte in narrativa rigettare le domande formulate dal terzo intervenuto COtroparte_8
perché infondate in fatto e in diritto, oltrechè sul presupposto dell'insussistenza
[...] di responsabilità a carico dei Sigg.ri e ex art 2047 c.c., a Parte_2 Parte_1 qualsivoglia titolo e/o ragione dichiarando che nulla è dovuto al suddetto istituto previdenziale dai Sigg.ri e In via subordinata, nella Parte_2 Parte_1 denegata ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare la sussistenza dell'obbligo di vigilanza a carico dei Sigg.ri convenuti, nel merito in via principale • per le ragioni esposte in narrativa, accertato e dichiarato che i Sigg.ri e Parte_2 Pt_1
abbiano fornito la prova liberatoria richiesta ex art.2047 c.c., dimostrando di
[...] aver fatto tutto quanto nella loro possibilità per impedire il fatto dannoso, rigettare la domanda avversaria, accertando e dichiarando che nulla è dovuto dai Sigg.ri Pt_2
e al Sig. ed al Sig. nella sua
[...] Parte_1 COtroparte_2 COtroparte_1 qualità di amministratore di sostegno del medesimo. In via ulteriormente subordinata, nella denegatissima ipotesi in cui codesto Ill.mo Giudice dovesse ravvisare una responsabilità a carico dei Sigg.ri convenuti • per le ragioni esposte in narrativa disporre la riduzione dell'importo richiesto dalla Sig.ra (oggi sostituita dal Sig. Parte_4
, nella sua qualità di amministratore di sostegno del Sig. COtroparte_1 COtroparte_2
a titolo di risarcimento, nella minore somma che dovesse risultare da istruttoria, anche a titolo equitativo • per le ragioni esposte in narrativa, condannare la COtroparte_9
(P.Iva ), con sede legale in P.zza Santa Maria Nuova, 1 – 50122
[...] P.IVA_3
, nella persona del legale rappresentante pro tempore a manlevare e/o tenere CP_9 indenni i Sigg.ri e sia singolarmente che in solido, per Parte_1 Parte_2 tutti gli eventuali esborsi economici a cui i medesimi venissero condannati CO tutte le determinazioni di legge conseguenti. CO vittoria di spese anche ai sensi dell'Art. 96
c.p.c. e competenze professionali, oltre CAP e IVA come per legge”. - con il favore delle spese legali, sempre per gli appellanti, e , per entrambi i Parte_2 Parte_1 gradi del giudizio, IVA e CAP, rimborso spese generali>” CO Per parte appellata
“Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di EN, disattesa e reietta ogni contraria istanza ed eccezione proposta, pronunciata ogni e più opportuna declaratoria da assumersi anche d'ufficio:
- respingere e rigettare per le ragioni di cui in narrativa, il gravame e quindi tutte le domande così come proposte dai Sig.ri e nei Parte_5 Parte_2 confronti della appellata e per l'effetto confermare COtroparte_3 tutto quanto statuito, in fatto ed in diritto, anche in via di eccezione preliminare, nella sentenza n. 539/2023 emessa dal Tribunale di EN in data 23 febbraio
2023;
- - in ogni caso disporre che le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese di CTU di primo grado vengano poste a carico dei Sig.ri ed Parte_1 Pt_2
in solido tra loro;
[...]
- - in denegata e non creduta ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande di gravame, si ribadiscono tutte le conclusioni formulate in comparsa conclusionale e memoria di replica nel giudizio di primo grado, sia quelle preliminari di rito nonché di merito (per comodità riportate alle pagine 6 e 7 del presente atto), compresa la istanza in via istruttoria di rinnovazione della CTU.” CP_ Per parte appellata
“Voglia la Ecc.ma Corte di Appello di EN confermare la sentenza impugnata, con ogni conseguenziale statuizione in punto di spese del presente grado di giudizio”.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 539/2023 del Tribunale di EN, in materia di responsabilità ex art. 2047 c.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I fatti di causa e le domande proposte.
quale amministratore di sostegno di (poi sostituita nel Parte_4 COtroparte_2 corso del giudizio di primo grado da , aveva citato innanzi al Tribunale di COtroparte_1
EN , e , chiedendo la condanna dei Parte_1 Parte_2 COtroparte_5 convenuti a risarcire all'amministrato i danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza del gravissimo fatto delittuoso commesso contro di lui da CP_5
.
[...]
In particolare, aveva esposto che:
• in data 11 marzo 2016, verso le ore 23, mentre all'epoca COtroparte_2 ventiquattrenne, si trovava in compagnia degli amici presso il circolo il Racchio in
Campi Bisenzio, si era introdotto all'interno del locale e, una Persona_1 volta avvicinatosi al giovane, gli aveva sparato a bruciapelo alcuni colpi di pistola, anche alla tempia, allontanandosi poi dal locale;
• i Carabinieri della Compagnia di Signa recatisi sul posto, sentiti i testimoni presenti e visionate le immagini delle telecamere di sorveglianza, avevano arrestato il;
Pt_1
• nel corso delle successive indagini, in sede di incidente probatorio, era stata espletata una perizia psichiatrica sulla persona del , con cui veniva Pt_1 accertata l'incapacità di intendere e di volere del medesimo, la sua capacità di partecipare al processo nonché la sua pericolosità sociale;
pertanto, con sentenza
3730/2016 in data 20.12.2016, il GUP aveva assolto dai reati COtroparte_5
a lui contestati per aver commesso i fatti in stato di totale incapacità di intendere e volere ed applicato allo stesso la misura del ricovero preso una REMS per la durata di anni sei;
• a seguito delle lesioni riportate, viveva in stato di coma COtroparte_2 vegetativo, avendo riportato un'invalidità permanente del 100%.
Tanto premesso, parte attrice aveva invocato la responsabilità ex art. 2047 co. I c.c. dei genitori di , e , ed in subordine chiesto COtroparte_5 Parte_1 Parte_2 la condanna di ex art. 2047 co. II c.c. COtroparte_5
e da un canto (con un proprio difensore), e Parte_1 Parte_2 CP_5
, dall'altro (con diverso difensore), si erano costituiti contestando le domande sia
[...] in punto di an che di quantum debeatur; avevano anche chiamato in causa la
[...]
per essere da questa manlevati nella denegata ipotesi di accoglimento CP_3 delle domande contro di loro proposte, assumendo che essa non aveva correttamente adempiuto agli obblighi contrattualmente assunti, anche nei confronti dei congiunti, di cura e protezione del paziente psichiatrico, che implicavano anche un'attività di assistenza-sorveglianza, volta ad impedire che il malato potesse arrecare danno a sé e/o agli altri, mentre quanto accaduto indicava che le scelte terapeutiche e farmacologiche adottate (sulle quali essi avevano fatto affidamento) non erano adeguate al caso. COt La nel costituirsi, aveva eccepito (per quanto ancora di rilievo in questa sede) la propria carenza di legittimazione passiva – posto che il rapporto di cura che aveva in corso con non implicava un concorrente obbligo di garanzia che COtroparte_5 giustificasse la manleva, e che comunque con i genitori del paziente difettava proprio a monte ogni rapporto contrattuale, essendo semmai i medesimi soggetti gravati da un obbligo concorrente con quello dell'Ente nel percorso di cura;
aveva inoltre contestato tutti gli addebiti mossi nei suoi confronti dai convenuti.
COcessi i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. all'udienza del 20.11.2018, in data
30.4.2019 era intervenuto l chiedendo di essere surrogato nei diritti del Sig. CP_7 per quanto pagato a titolo di indennità di malattia ed accompagnamento COtroparte_2 nonché di pensione di invalidità civile.
Istruita la causa a mezzo di ctu medico-legale (con le dott. sse e , volta Per_2 Per_3 tanto ad accertare le lesioni riportate dall'attore a seguito dell'aggressione, quantificando i postumi e la durata del periodo d'invalidità temporanea, quanto ad evidenziare se il personale medico della struttura sanitaria chiamata in causa avesse operato o meno con diligenza e perizia, all'esito, con sentenza 539/23 il tribunale aveva condannato in solido i convenuti e - che non avevano adeguatamente Parte_1 Parte_2 sorvegliato il figlio, pur consapevoli dei suoi gravi disturbi psichiatrici e dell'utilizzo da parte sua, da tempo, di sostanze stupefacenti, delle sue accuse al e dei propositi CP_2 di vendetta, e finanche del fatto che nel 2013 aveva acquistato una pistola, che essi non avevano più reperito - a corrispondere al la somma di euro € 1.321.101,00, oltre CP_2 interessi compensativi, a titolo di danno non patrimoniale (applicata la massima personalizzazione tanto per i postumi quanto per la temporanea), la somma di €
4.910,15, oltre rivalutazione ed interessi, a titolo di danno patrimoniale per spese mediche, e la somma di € 500.000,00, all'attualità, a titolo di ulteriore danno patrimoniale per perdita di ogni capacità reddituale (asseritamente parametrata “a poco più di € 1.000,00 al mese per 20 anni”). Aveva poi respinto la domanda di manleva CO proposta da tali convenuti verso la in considerazione del fatto che nessun rapporto contrattuale era intercorso tra i medesimi soggetti. Infine, aveva accolto la domanda CP_ dell condannando e a corrispondere al medesimo Parte_1 Parte_2
l'importo di € 271.048,16, oltre rivalutazione ed interessi. Quanto alle spese di lite, aveva condannato e a rifonderle all'attore, mentre le aveva Parte_1 Parte_2 compensate tra le altre parti.
e hanno appellato tale sentenza, facendo valere i Parte_1 Parte_2 seguenti motivi d'impugnazione:
I. ERRATA AFFERMAZIONE DELLA PROPRIA RESPONSABILITA' EX ART. 2047 C.C: col primo motivo, hanno dedotto che il tribunale aveva errato nel sovrapporre, in modo meccanico e acritico, la non imputabilità accertata ai fini penali con l'incapacità civilisticamente rilevante ai sensi dell'art 2047, posto che, se era vero che CP_5 non era imputabile ed era quindi incapace al momento della commissione del fatto, non era vero che tale incapacità preesistesse all'evento; comunque, il dovere di sorveglianza non poteva discendere dal mero dato materiale della convivenza, ma presupponeva che il custode avesse compiuta contezza dello stato di incapacità del soggetto che stava accogliendo;
poiché il personale dell aveva effettuato CP_3
a più riprese una diagnosi di psicosi, che non comportava una prognosi così grave e sfavorevole come quella di schizofrenia – effettuata solo dopo il fatto – essi non avevano effettuato una scelta consapevole nel momento in cui – ignari della schizofrenia – avevano continuato a convivere con , dopo che questi aveva CP_5 manifestato i primi sintomi del proprio disagio;
finanche qualora si dovesse ritenere che i genitori avevano consapevolmente accettato l'onere di sorvegliare il figlio
, comunque l'art. 2047 c.c. postula che chi vi sia tenuto debba prestare CP_5 all'incapace l'assistenza che il suo caso richiede, ed in questo essi avevano confidato CO nelle errate e fuorvianti informazioni che (colpevolmente) la aveva fornito loro;
in subordine, laddove non si ritenesse raggiunta la prova liberatoria e, quindi, i contegni degli odierni appellanti fossero ritenuti censurabili, questi non potrebbero certo essere considerati i soli responsabili di quanto occorso al signor dovendosi COtroparte_2 CO come minimo ravvisare un concorso, ex art. 2055 cc, da parte della ancorché fondato su titolo diverso (malpractice), il cui apporto causale sarebbe comunque assolutamente prevalente, stante i contegni gravemente negligenti, imperiti e omissivi tenuti nel percorso diagnostico e terapeutico di;
COtroparte_5
II. ERRATA ESCLUSIONE DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE TRA GLI APPELLANTI E
L'AZIENDA USL E CONSEGUENTE ERRATO RIGETTO DELLA DOMANDA DI MANLEVA: col secondo motivo d'appello, hanno censurato il rigetto della loro domanda di manleva, fondato sulla negazione di un rapporto contrattuale tra essi e l'azienda usl;
tale rapporto era invece qualificabile in termini di contatto sociale e/o comunque di un contratto con effetto protettivo nei confronti di essi genitori del paziente, che avevano interesse ad una corretta diagnosi che li orientasse, tra l'altro, per scegliere consapevolmente se ospitare, o meno, e, nel caso, per consentire loro una CP_5 sorveglianza parametrata sulle reali condizioni del figlio, anche agli effetti dell'art. 2047 c.c.;
III. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO NON PATRIMONIALE: col terzo motivo, hanno dedotto che era errato il riconoscimento della personalizzazione massima (25% del danno biologico), sul presupposto che si sarebbe “in presenza di evidenti profili di pregiudizio che, secondo l'id quod plerumque accidit, creano disagi costanti e continui nonché mortificazioni quotidiane che un uomo – oggi poco più che trentenne – dovrà subire a vita”, posto che la gravità delle conseguenze dannose riportate e l'età del danneggiato erano circostanze già considerate e ricomprese nella liquidazione tabellare;
IV. ERRATA QUANTIFICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE: col quarto motivo, hanno rilevato che la quantificazione del danno da lucro cessante era affetta da errore, posto che, ”anche a voler denegatamente dare per buoni i dati indicati dal Tribunale (€
1.000,00= al mese per 20 anni)”, il risultato complessivo sarebbe pari a meno della metà dell'importo liquidato dal Tribunale, ovvero a 1.000,00X12x20= 240.000,00 euro;
V. ERRATA DUPLICAZIONE DEL DANNO PATRIMONIALE: col quinto motivo, hanno poi dedotto che aveva errato il tribunale nell'affermare che “le voci” per le quali l CP_7 esercita il diritto di surroga non siano duplicative del risarcimento richiesto da parte CP_ attrice”; al contrario, poiché la prestazione era volta anche a ristorare la perdita reddituale, di tale importo si doveva tener conto, detraendolo da quanto denegatamente dovuto per la perdita della capacità lavorativa specifica;
VI. ERRATO ACCOGLIMENTO DELLA DOMANDA DELL : infine, col sesto motivo hanno CP_7 CP_ censurato l'accoglimento della domanda formulata dall rilevando che tale ente, essendo intervenuto in giudizio dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., era decaduto da ogni tipo di prova, comprese quelle documentali, e dunque non poteva dimostrare l'avvenuta effettiva corresponsione in favore del danneggiato delle somme di cui chiedeva il rimborso;
è rimasto contumace e alla prima udienza gli appellanti hanno dato atto di essere CP_2 addivenuti ad una definizione transattiva della vertenza con tale parte, come da COt dichiarazione sottoscritta dall che hanno prodotto;
hanno tuttavia puntualizzato di CO CP_ voler coltivare l'impugnazione nei confronti della e nei confronti dell CP_ Anche è rimasto contumace, mentre l e l si sono COtroparte_5 CP_3 costituiti, chiedendo la conferma della sentenza impugnata. CO La inoltre, ha evidenziato che ed in primo grado, avevano spiegato Pt_1 Pt_2 nei confronti dell una chiamata in garanzia, mentre con COtroparte_3
l'atto di appello, per la prima volta, avevano fatto riferimento ad un concorso di responsabilità ex art. 2055 c.c. di questa, con un'evidente inammissibilità dell'eventuale pretesa che si fosse fondata su tale nuova causa petendi, ex art. 345 c.p.c., come del resto gli stessi appellanti avevano implicitamente ammesso essendosi riservati, a p. 6 del loro atto d'impugnazione, “anche per gli effetti dell'art. 2055 c.c., separata azione nei confronti di chi spetti” (cfr. pag. 6 a o di appello); ha altresì riproposto la propria CP_ eccezione di inammissibilità dell'estensione della pretesa di - intervenuta per ottenere soltanto da e il rimborso delle somme erogate a Parte_1 Parte_2
– di ottenere tali somme anche da lei, trattandosi di pretesa avanzata COtroparte_2 per la prima volta in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado (ma si tratta di CP_ eccezione irrilevante, posto che l in questo grado ha soltanto chiesto la conferma della sentenza impugnata, che aveva condannato unicamente e . Pt_1 Pt_2
CO ordinanza del 22.12.2024 è stata respinta l'istanza di inibitoria, rivolta avverso il CP_ capo di condanna in favore di La causa, che segue il nuovo rito civile “Cartabia”, è passata quindi in decisione all'udienza cartolare del 21.10.2025, mediante ordinanza emessa dal COsigliere istruttore ex art. 127 ter cpc in data 22.10.2025, e viene decisa dal Collegio all'odierna camera di consiglio.
2. Il perimetro del giudizio.
Poiché gli appellanti hanno chiarito di voler coltivare l'appello soltanto nei confronti CP_ dell e dell e non anche nei confronti della vittima del tragico delitto sig. CP_3
(con il quale, a mezzo del suo ADS, è intervenuta una transazione), le uniche CP_2 ragioni di doglianza da esaminare sono quelle avanzate da e Parte_1 Pt_2 CP_ nei confronti dei due enti (che tuttavia per l attengono potenzialmente anche
[...] alla ravvisabilità di una responsabilità degli appellanti ex art. 2047 c.c.).
Sempre al fine di delimitare l'ambito di giudizio, si deve anche rilevare che nei confronti della struttura sanitaria l'unica domanda qui fatta valere dagli appellanti è quella di manleva, fondata su di un dedotto rapporto contrattuale inter partes; non è invece stata proposta, né in questa sede (dove sarebbe peraltro stata tardiva) né in primo grado, una domanda di regresso ex art. 1299 c.c. (che piuttosto gli appellanti si sono riservati di proporre ”nei confronti di chi spetti”).
Infine, l'azienda appellata, pur avendo concluso per la conferma della sentenza n.
539/2023 emessa dal Tribunale di EN in data 23 febbraio 2023 ed oggetto d'appello
– che, tra le altre statuizioni, aveva compensato le spese di lite tra lei ed i convenuti, che l'avevano chiamata in causa - e pur non avendo proposto appello incidentale, ha chiesto che questa Corte volesse “in ogni caso disporre che le spese di entrambi i gradi di giudizio, nonché le spese di CTU di primo grado, vengano poste a carico dei Sig.ri
ed in solido tra loro”: si tratta, con tutta evidenza, di una Parte_1 Parte_2 pretesa inammissibile.
3. Il secondo motivo d'appello: la manleva nei confronti dell'azienda sanitaria.
Senza entrare nel merito della ravvisabilità, o non, della dedotta malpractice da parte dei sanitari che avevano avuto in cura , il tribunale ha respinto la COtroparte_5 domanda di manleva fondata sull'inadempimento dell'azienda così argomentando: “I convenuti e hanno chiamato in COtroparte_5 Parte_1 Parte_2
causa la comparente a titolo di manleva, allo scopo di essere tenuti indenni “per CP_3
tutti gli eventuali esborsi economici a cui eventualmente venissero condannati”. Nella fattispecie in esame il rapporto di cura è intercorso tra il Sig. e COtroparte_5
l ; nessun rapporto contrattuale è intercorso tra i sigg.ri COtroparte_9 Parte_1
COt e e l in quanto gli stessi non erano a questa legati da alcun rapporto di
[...] Pt_2 cura/riabilitazione, che era invece rivolta al figlio. Eventuali profili di responsabilità della struttura non possono in questa sede essere, quindi, oggetto di autonoma valutazione. Per tale motivo, la domanda di garanzia dai medesimi formulata non può in questa sede trovare accoglimento”.
Gli appellanti hanno attinto tale capo della decisione assumendo che era invece ravvisabile un rapporto contrattuale tra essi e l' qualificabile in termini di CP_3 contatto sociale e/o comunque di un contratto con effetto protettivo nei confronti dei genitori del paziente, che avevano interesse ad una corretta diagnosi che li orientasse, tra l'altro, per scegliere consapevolmente se ospitare, o meno, e, nel caso, per CP_5 consentire loro una sorveglianza parametrata sulle reali condizioni del figlio, anche agli effetti dell'art. 2047 c.c.
Dunque, non soltanto in primo grado e avevano Parte_1 Parte_2 espressamente fondato la loro domanda di manleva unicamente sulla deduzione di un rapporto contrattuale rimasto inadempiuto ed intercorrente tra i medesimi e l
[...]
, senza mai allegare la violazione di un generale dovere di “neminem laedere” CP_9 lesiva della loro posizione – anzi, al contrario, nella prima memoria ex art. 183 c.p.c., avevano espressamente dedotto che nel rapporto tra la struttura e il paziente ed i suoi congiunti non vigeva il principio del “alterum non leadere” (trattandosi di un rapporto qualificato dal contatto sociale) - ma, pure, a fronte della pronuncia del tribunale che CO (correttamente) non aveva valutato la loro pretesa contro la anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., non hanno mosso alcuna censura al riguardo, ribadendo, piuttosto, col proprio motivo d'impugnazione, che la loro pretesa era fondata sul contratto asseritamente concluso tra essi e la struttura sanitaria o, comunque, sul contratto che seppur concluso con il loro figlio aveva effetti protettivi nei loro confronti.
D'altro canto, se appare certamente in astratto ipotizzabile una corresponsabilità aquiliana dell'azienda che aveva in cura , non già nei confronti degli COtroparte_5 appellanti, bensì del giovane - che potrebbe in ipotesi fondare un diritto di CP_2 regresso degli appellanti ex art. 1299 c.c. – come premesso sul punto non v'è domanda.
Dunque, prima ancora di valutare il contegno dei sanitari che avevano in cura CP_5
, si deve stabilire se il titolo contrattuale sul quale gli appellanti hanno fondato la
[...] propria pretesa sia ravvisabile.
Al riguardo, non si può che concordare con la decisione di primo grado, che si fonda un granitico orientamento giurisprudenziale, dal quale non v'è ragione di discostarsi.
Invero, come reiteratamente affermato dalla Suprema Corte (cfr. da ultimo Cass.
20/06/2024 n. 17113), l'esecuzione della prestazione che forma oggetto della obbligazione sanitaria non incide direttamente sulla posizione dei terzi e al contratto atipico di spedalità o di assistenza sanitaria si deve applicare la regola generale secondo cui esso ha efficacia limitata alle parti (art.1372, secondo comma, c.c.); pertanto, per un verso non è predicabile un "effetto protettivo" del contratto nei confronti di terzi, per altro verso i congiunti del paziente non sono "terzi protetti dal contratto". Ciò non vuol dire che i prossimi congiunti del creditore, ove abbiano subìto in proprio delle conseguenze pregiudizievoli, quale riflesso dell'inadempimento della struttura sanitaria in danno del paziente, e dunque dei nocumenti patiti da lui (cc.dd. danni mediati o riflessi), non abbiano la possibilità di agire in giudizio per ottenere il ristoro di tali pregiudizi;
il predetto inadempimento, tuttavia, potrà rilevare nei loro confronti esclusivamente come illecito aquiliano ed essi saranno dunque legittimati ad esperire, non già l'azione di responsabilità contrattuale (spettante unicamente al paziente che ha stipulato il contratto), ma quella di responsabilità extracontrattuale, soggiacendo alla relativa disciplina, anche in tema di onere della prova.
A tale regola generale fa eccezione il solo caso del rapporto contrattuale tra il medico e la partoriente, per la peculiarità dell'oggetto delle prestazioni sanitarie afferenti alla procreazione, che incide in modo diretto sulla posizione del nascituro e del padre: invero,
(solo) tale rapporto ha efficacia "ultra partes" e riverbera per sua natura effetti protettivi a vantaggio anche del padre del concepito (il quale in caso di inadempimento, è perciò legittimato ad agire per il risarcimento del danno), perché è idoneo a incidere in modo diretto sulla sua posizione (e su quella del nascituro) così da giustificare una assimilazione della posizione dei più stretti congiunti a quella della partoriente e quindi da configurare il contratto come un contratto con effetti protettivi nei confronti del terzo (v. anche Cass. n. 11320 del 2022; Cass. n. 14615 del 2020; Cass. n. 10812 del 2019), cosicché, in caso di inadempimento, anche il padre del concepito è legittimato ad agire a titolo contrattuale iure proprio per il risarcimento del danno.
Per converso, anche in caso di pazienti psichiatrici, la regola rimane quella per cui parte contrattuale, legittimata ad azionare il contratto, è il solo paziente (in ipotesi a mezzo del suo ads), mentre i genitori non entrano in un contatto con l'azienda tale da farli assurgere a contraenti anch'essi, ma piuttosto assumono il ruolo di coobbligati insieme ai sanitari ad assicurare al figlio un'adeguata sorveglianza.
Certo, in ipotesi i medesimi avrebbero potuto stipulare un autonomo contratto con uno psichiatra per farsi consigliare sul livello di sorveglianza da applicare al figlio a tutela dei terzi ed anche, in ipotesi, sull'opportunità di un ricovero del medesimo in una comunità che se ne occupasse, ma manca ogni prova - ed ancor prima finanche l'allegazione - che i medesimi avessero incaricato l'azienda appellata di fornire loro una specifica consulenza sul punto;
indubbiamente, i medesimi accompagnavano il figlio alle visite, ma sempre nell'ottica della cura del medesimo, e non anche quali soggetti di riflesso bisognosi di un supporto specialistico.
Dunque, il secondo motivo d'appello va respinto, ciò che determina l'assorbimento delle deduzioni degli appellanti in punto di malpractice.
4. Il 6° motivo d'appello: la rivalsa dell' CP_7 CP_ Il tribunale aveva accolto la domanda di rivalsa dell così motivando: “L'accoglimento della domanda attorea nei termini anzidetti consente di accogliere la domanda di surroga proposta da nei confronti dei sigg.ri e per le prestazioni CP_7 Parte_1 Pt_2
erogate al proprio assicurato Sig. ai sensi dell'art. 1916 c.c., COtroparte_2
direttamente ed indirettamente, del sinistro per cui è causa. Risulta documentalmente accertato che l'Ente previdenziale ha erogato le seguenti prestazioni assistenziali: 198788- pensione di invalidità civile per inabilità totale, di cui all'art. 12, l. n. 118 del 1971
(surroga rif. amm. n. 24245 / rif. legale n. 13307/AS), per un importo CP_7
capitalizzato pari ad euro 96.826,32; - indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l.
n. 18 del 1980 (surroga rif. amm. n. 24238 / rif. legale n. 13308/AS) per un CP_7
importo capitalizzato pari ad euro 163.372,43; - indennità di malattia (surroga rif. CP_7
amm. n. 3236 / rif. legale n. 13271) per un importo capitalizzato pari ad euro 10.849,41.
Non essendo tali voci duplicative del risarcimento richiesto da parte attrice, deve porsi a carico dei sigg.ri e in via solidale tra loro, il pagamento Parte_1 Pt_2
dell'importo complessivo di euro 271.048,16 oltre rivalutazione ed interessi dalla data dell'evento lesivo sino al saldo effettivo”.
e hanno impugnato tale capo della decisione sostenendo Parte_1 Parte_2 CP_ che il primo giudice aveva errato nell'accogliere la domanda formulata dall perché tale ente, essendo intervenuto in giudizio dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c., era decaduto da ogni tipo di prova, comprese quelle documentali, con conseguente impossibilità di dimostrare l'avvenuta effettiva corresponsione in favore del danneggiato delle somme di cui chiedeva il rimborso. In subordine, ha inoltre reiterato anche nei confronti di tale parte la negazione della propria responsabilità ex art. 2047 c.c. (di talché, nonostante l'intervenuta transazione con il danneggiato, le censure illustrate nel primo motivo d'appello dovrebbero essere CP_ esaminate qualora si ritenessero erogate le prestazioni per le quali l è intervenuta in giudizio). CP_ L ha replicato a tale motivo d'impugnazione rilevando: a) che, come affermato dalla Suprema Corte (la pronuncia espressamente invocata è la n. 4934 del 02.03.2018, nel caso di intervento volontario dell nel CP_11 processo iniziato dal lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato (ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi), la documentazione che comprovava l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l chiedeva il rimborso, operava sul piano CP_4 assertivo, e non istruttorio, e dunque non era soggetto alle preclusioni eventualmente già maturate;
b) che, comunque, in primo grado i convenuti non avevano contestato la corresponsione della pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di malattia, né il relativo importo capitale.
Partendo dalla prima questione, si deve intanto chiarire che è pacifico (e comunque CP_ emerge dagli atti) che l è intervenuto nel giudizio di prime cure dopo lo spirare dei termini per il deposito delle memorie ex art. 183, VI comma, c.p.c.
E' altresì incontroverso che l'intervento del terzo, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 105 e 268 c.p.c., è consentito fino all'udienza di precisazione delle conclusioni, con conseguente facoltà per l'interventore di formulare anche domande nuove, e che tuttavia la deroga al sistema delle preclusioni opera solo sul piano assertivo, restando ferme, invece, le preclusioni istruttorie maturate.
E' poi indiscutibile che i mezzi istruttori preclusi una volta spirati i termini per le memorie ex art. 183 comma sesto c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis) in via generale riguardino non soltanto le prove costituende, ma anche i documenti. CP_ Dunque, poiché l ha depositato i documenti (3, 4, 5 e 6) comprovanti le prestazioni erogate quando già erano maturate le preclusioni istruttorie, ci si deve chiedere se ne avesse la facoltà – come ritenuto dal tribunale - o se tali produzioni documentali fossero inammissibili ed inutilizzabili perché tardive. CP_ Ebbene, è vero che con la pronuncia 4934/18 richiamata dall la Suprema Corte ha affermato che “nel caso di intervento volontario dell nel processo iniziato dal CP_11 lavoratore infortunato (o dai di lui eredi), al fine di esercitare l'azione di surroga e quindi ottenere il rimborso degli importi erogati a titolo di indennizzo al lavoratore infortunato
(ovvero, in caso di decesso dello stesso, ai di lui eredi) - la documentazione che comprova l'avvenuta erogazione delle prestazioni economiche, di cui l chiede il CP_4 rimborso, opera sul piano assertivo (e non istruttorio). Invero, l , con la CP_4 produzione di detta documentazione, prova la sua surrogazione processuale, che costituisce la ragione della sua stessa presenza in giudizio. Opinando diversamente, si consentirebbe all di intervenire in giudizio (dopo la celebrazione delle udienze di CP_4 cui agli artt. 183 e 184 c.p.c. ma prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni) per proporre la domanda di surrogazione, ma nello stesso tempo non si consentirebbe allo stesso di provare quanto erogato mediante una produzione documentale contestuale al dispiegato intervento: e, dunque, verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria 6 esperita dall'ente assicuratore e verrebbe eliminato ogni significato alla ritenuta ammissibilità della sua surrogazione processuale. Ed ancora: opinando diversamente, si realizzerebbe una implicita violazione del principio indennitario, che costituisce un principio generale del nostro sistema civile-previdenziale. Invero: l'ente sociale assicuratore verrebbe privato della possibilità di recuperare il costo delle prestazioni assicurative erogate a seguito del sinistro stradale;
verrebbe sostanzialmente riconosciuta al lavoratore infortunato (o ai di lui eredi) la facoltà di cumulare la somma riscossa a titolo di indennizzo assicurativo con la somma riscossa a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
Tuttavia, tale orientamento, rimasto del tutto isolato, si contrappone ad un orientamento di segno contrario, sia coevo che successivo (v. Cass. 24/05/2023 n. 14398, che ha ribadito il principio già espresso con Ordinanza n. 20882 del 22/08/2018), secondo cui, in tema di intervento volontario, principale o litisconsortile, la preclusione, per il terzo interveniente, di compiere atti che, al momento dell'intervento, non sono più consentiti ad alcuna parte, contenuta nell'art. 268, comma 2, c.p.c., pur operando esclusivamente sul piano istruttorio (e non anche su quello assertivo) deve ritenersi riferita sia alle prove costituende che alle prove documentali, valendo per entrambi tali tipi di prova le preclusioni istruttorie per le altre parti.
In particolare, con tale pronuncia la S.C. ha confermato la sentenza di secondo grado che, essendo l'istituto previdenziale intervenuto nel giudizio di primo grado dopo la chiusura della fase istruttoria, ha ritenuto inutilizzabile la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento di somme in favore del danneggiato (contestato dal danneggiante)
e respinto la domanda di surrogazione, e sottoposto ad una serrata e condivisibile critica CP_ la sentenza 4934/18 invocata dall così argomentando: “osserva peraltro il Collegio come l'odierna articolazione critica avanzata dall'istituto previdenziale sia in larga misura sostenuta, al di là della pertinenza dei riferimenti normativi operati, dall'argomentazione secondo cui, quando l'assicuratore sociale esercita il diritto di surrogazione intervenendo nella lite pendente fra danneggiato e responsabile civile, lo stesso non sarebbe in ogni caso soggetto a preclusioni istruttorie, con la conseguente possibilità di comprovare
l'avvenuta erogazione delle prestazioni previdenziali anche dopo il maturare di quelle;
tale argomentazione, benché confortata da un'isolata pronuncia di questa Corte (cfr. Sez.
3, Sentenza n. 4934 del 2/03/2018, Rv. 648248 - 01), deve ritenersi del tutto priva di fondamento;
nella ricordata decisione di questa Corte decisione, infatti, sono contenute le seguenti affermazioni: a) se si vietasse all' di depositare documentazione, sol CP_7 perché già maturate le preclusioni istruttorie, “verrebbe svuotata di contenuto l'azione surrogatoria”; b) “l'ente previdenziale verrebbe privato della possibilità di recuperare le prestazioni erogate”; c) si consentirebbe al danneggiato di cumulare il risarcimento con
l'indennizzo; d) “verrebbe attribuito alla fiscalità generale un onere il cui peso economico servirebbe non a ristorare la vittima ma ad arricchirla indebitamente”; si tratta di quattro affermazioni non condivisibili;
quanto alle prime due, è agevole replicare che tutte le situazioni soggettive devono essere esercitate all'interno del processo e nel pieno rispetto delle relative forme: se, pertanto, il titolare del credito incorre in una decadenza processuale ciò non significa affatto “svuotare di contenuto” la pretesa creditoria, significando unicamente che il creditore non ha assolto agli oneri cui era soggetto;
quanto alla terza e alla quarta affermazione, le stesse, […]sono non convincenti in punto di diritto, poiché la circostanza che il danneggiato riesca ad incassare cumulativamente
l'indennizzo dall'assicuratore sociale e il risarcimento dal responsabile civile non vieta al solvens di esercitare l'azione di ripetizione dell'indebito”.
Dunque, effettivamente, sul punto la sentenza di primo grado ha errato.
Ciononostante, però, si deve confermare, ancorché con altro ragionamento, la condanna CP_ in favore di
Coglie infatti nel segno il rilievo dell'Istituto secondo cui le erogazioni in favore della vittima dell'illecito non erano state puntualmente contestate dai convenuti, odierni appellanti, in primo grado. CP_ A fronte dell'intervento in causa dell – con il quale l'ente descriveva nel dettaglio le prestazioni rese ed i relativi importi - e nell'udienza successiva (del Parte_5 Pt_2
17.6.2019, nel cui verbale avevano richiamato una loro nota scritta del 13.6.2019) si erano infatti limitati a contestare genericamente la fondatezza in fatto e in diritto della pretesa e puntualmente soltanto la propria responsabilità ex art. 2047 c.c. – anche nei confronti dell'intervenuta, che comunque fondava la propria domanda su tale responsabilità; tale linea difensiva è stata dai medesimi ribadita nelle note assegnate loro proprio per replicare all'intervento (del 20.9.2019) e anche negli scritti conclusivi. CP_ A fronte della allegazione specifica di delle prestazioni erogate, ex art. 115 c.p.c. i convenuti erano onerati di contestare specificamente tali circostanze, e in mancanza esse debbono essere considerate incontroverse e non richiedenti una specifica dimostrazione
(v. da ult. Cass. 19/04/2025 n. 10374; 14/05/2025 n. 12879). Invero, mai i medesimi hanno negato l'avvenuta erogazione in favore di della CP_2 pensione, dell'indennità di accompagnamento e dell'indennità di malattia, né il relativo CP_ importo capitale. Anzi, l'unica deduzione spesa in merito alle prestazioni rese dall riguardava il fatto che le somme di cui l'Ente chiedeva il pagamento erano capitalizzate, ma non ancora erogate, riferendosi ad un presunto danno futuro: tale deduzione – riguardante, peraltro, solo la pensione e l'accompagnamento (non anche l'indennità di malattia), che effettivamente venendo pagati mese per mese erano stati richiesti sulla base di una capitalizzazione – da un canto è irrilevante, posto che è la legge (l'art. 14 della L. 222/84 e l'art. 41 della L. 183/10) che stabilisce che si deve aver riguardo al valore capitale della prestazione erogata, e dall'altro costituisce proprio un'implicita ammissione dell'avvenuta erogazione delle tre prestazioni.
Poiché, poi, l'importo delle prestazioni è stabilito a sua volta per legge e gli appellanti non hanno eccepito (neppure lontanamente ipotizzato) alcun errore di calcolo, si deve CP_ ritenere pacifico che l' ha erogato:
• la pensione di invalidità civile per inabilità totale, di cui all'art. 12, l. n. 118 del
1971 (surroga rif. amm. n. 24245 / rif. legale n. 13307/AS), per un importo CP_7 capitalizzato pari ad euro 96.826,32;
• l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1, l. n. 18 del 1980 (surroga CP_7 rif. amm. n. 24238 / rif. legale n. 13308/AS), per un importo capitalizzato pari ad euro 163.372,43;
• l'indennità di malattia (surroga rif. amm. n. 3236 / rif. legale n. 13271), per CP_7 un importo capitalizzato pari ad euro 10.849,41.
È vero, poi, che il tribunale ha errato nell'affermare che tali voci non erano in alcun modo duplicative del risarcimento richiesto da parte attrice – perché ciò è vero per le ultime due, ma non per la prima, che va a ristorare lo stesso nocumento fatto valere nei confronti degli appellanti quale danno patrimoniale da lucro cessante, per perdita di ogni CP_ capacità reddituale. Ciò, tuttavia, non rileva sul piano dei rapporti tra e danneggianti, ma semmai dei rapporti tra danneggiato e danneggianti – nel senso che il primo giudice in applicazione del principio della compensatio lucri cum damno avrebbe dovuto decurtare da tale voce risarcitoria l'importo della prestazione previdenziale.
Tuttavia, poiché tale rapporto processuale è ormai estraneo al giudizio, nulla dev'essere disposto sul punto.
Rimane, invece, in forza degli ulteriori motivi d'appello dei responsabili, da valutare se ricorra effettivamente una loro responsabilità per il grave delitto commesso dal figlio.
In particolare, col primo motivo d'impugnazione gli appellanti hanno sostenuto che sarebbe stata ingiusta la loro condanna ex art. 1227 comma primo c.c. – tanto nei CP_ confronti del danneggiato quanto nei confronti dell - perché:
I. il tribunale aveva errato nel sovrapporre, in modo meccanico e acritico, la non imputabilità accertata ai fini penali con l'incapacità civilisticamente rilevante ai sensi dell'art 2047, posto che, se era vero che non era imputabile ed CP_5 era quindi incapace al momento della commissione del fatto, non era vero che tale incapacità preesistesse all'evento;
II. comunque, il dovere di sorveglianza non poteva discendere dal mero dato materiale della convivenza, ma presupponeva che il custode avesse compiuta contezza dello stato di incapacità del soggetto che stava accogliendo;
poiché il personale dell aveva effettuato a più riprese una diagnosi di CP_3 psicosi, che non comportava una prognosi così grave e sfavorevole come quella di schizofrenia – effettuata solo dopo il fatto – essi non avevano effettuato una scelta consapevole nel momento in cui – ignari della schizofrenia – avevano continuato a convivere con , dopo che questi CP_5 aveva manifestato i primi sintomi del proprio disagio;
III. finanche qualora si dovesse ritenere che i genitori avevano consapevolmente accettato l'onere di sorvegliare il figlio , comunque l'art. 2047 c.c. CP_5 postula che chi vi sia tenuto debba prestare all'incapace l'assistenza che il suo caso richiede, ed in questo essi avevano confidato nelle errate e fuorvianti CO informazioni che (colpevolmente) la aveva fornito loro, ciò che li esentava da responsabilità;
IV. in subordine, laddove non si ritenesse raggiunta la prova liberatoria e, quindi, i contegni degli odierni appellanti fossero ritenuti censurabili, questi non potrebbero certo essere considerati i soli responsabili di quanto occorso al signor dovendosi come minimo ravvisare un concorso, ex COtroparte_2 CO art. 2055 cc, da parte della ancorché fondato su titolo diverso
(malpractice), il cui apporto causale sarebbe comunque assolutamente prevalente, stante i contegni gravemente negligenti, imperiti e omissivi tenuti nel percorso diagnostico e terapeutico di . COtroparte_5
Partendo dal primo profilo, si deve rilevare come la condizione d'incapacità sicuramente preesisteva all'illecito, perché già era affetto da una psicosi (si chiarirà, dopo il CP_5 fatto, nella sua espressione più grave, ovvero da una schizofrenia); per di più, la sua situazione era aggravata, incontenibile ed esplosiva per il concomitante – e protratto negli anni – consumo di sostanze stupefacenti.
Tale quadro, peraltro, era ben noto ai genitori del giovane che, se non avevano ricevuto la specifica diagnosi di schizofrenia, intervenuta solo dopo il tentato omicidio, erano però
a conoscenza della diagnosi di psicosi, che comunque lasciava intendere un quadro grave, e appunto ancor più incontrollabile e in divenire a causa della protratta tossicodipendenza.
Non solo: essi sapevano anche della fobia sociale del figlio e ne temevano le reazioni violente, che già s'erano manifestate nei loro riguardi. Al riguardo, non si possono che fare proprie le parole del giudice di prime cure: “Nella specie, adottando l'interpretazione del dato normativo sopra riportata, è indubbio che sussisteva una situazione di fatto, volontariamente accettata, di coabitazione e di convivenza dei sigg.ri con il figlio mantenuto e accolto dai CP_12 Pt_1
genitori nella propria sfera personale e familiare, sicché i medesimi erano tenuti a sorvegliarlo avendone in concreto accettato la custodia, con la conseguente responsabilità nei confronti dei terzi, ravvisandosi l'operatività dell'art. 2047, 1 comma c.c. pur in mancanza di un vincolo giuridico relativo alla custodia. Tanto precisato, a questo punto, occorre valutare se i convenuti, sigg.ri abbiano fornito prova di non aver Parte_3
potuto impedire il fatto malgrado il diligente esercizio della sorveglianza impiegata (vds. sul punto Cass. Sez. 3, sentenza n. 12965 del 16/06/2005, Rv. 582021 – 01 già sopra richiamata). Ebbene questo Giudice ritiene che tale prova non sia stata affatto fornita da parte dei genitori di i quali, se hanno dimostrato l'imprevedibilità dell'evento CP_5
delittuoso in questione, non hanno di contro fornito alcun elemento in ordine alla prevedibilità dell'atto illecito posto in essere dall'incapace stante la potenziale pericolosità del figlio, le cui azioni avrebbero dovuto essere sempre adeguatamente controllate da coloro tenuti alla sua sorveglianza, affinché non si verificassetro effetti pregiudizievoli a terzi. pagina 6 di 17 Non corrisponde affatto al vero, come dedotto dalla difesa dei convenuti, che lo stato di incapacità di si sia manifestato solo in occasione dei tragici fatti CP_5
per cui è causa. Tanto è smentito sia dalla documentazione medica versata in atti dagli stessi convenuti, sia nella perizia psichiatrica del dott. resa nel procedimento Per_4
penale sia, infine, in quella resa dal Ctu dott.ssa resa nel presente giudizio alle Per_3
cui letture analitiche si rimanda. E' emersa la piena consapevolezza dei genitori del circa lo stato di salute del proprio figlio, del fatto che facesse uso da tempo di Parte_5
sostanze stupefacenti (sin dall'età di 14 anni) unitamente agli psicofarmaci, delle sue accuse al e dei propositi di vendetta. I successivi passaggi, tratti dal diario medico CP_2
del servizio psichiatrico territoriale sono esplicativi e rafforzano l'idea dello scrivente
Giudice della consapevolezza dei genitori e della colpevole omessa sorveglianza: “Ho avuto un colloquio col padre il quale riferisce momenti di “alti e bassi” Anch'egli cerca costantemente di persuadere il paziente a ridurre l'uso di cannabinoidi che talvolta sembra collegarsi al comportamento aggressivo.” (in data 12.06.2013); “Ricovero in SPDC in seguito a una lite gentilizia durante la quale il paziente ha minacciato e aggredito il padre” (in data 27.07.2013); “(ndr. i genitori) Chiedono informazioni sulla valutazione effettuata al sert ed entrambi sostengono che il figlio ha seri problemi psichiatrici. Emerge una dissonanza nell'intervento con il figlio: il padre, molto materno, ha assunto il ruolo dell'amico, lasciando che la moglie mettesse le regole. Quest'ultima riferisce che in passato ha cercato di far capire alla famiglia che L. aveva dei problemi ma nessuno l'ha ascoltata.
Già alle medie, l'insegnante di L. suggerì alla madre di portarlo da uno psicologo.
Raccontano che L. non ha ancora consapevolezza dei suoi problemi (sia psichiatrici che con l'abuso di hashish) ma ha espresso in più occasioni tanta rabbia (vuole far male a qualcuno) e, malgrado dica che gli altri lo isolano, in realtà è lui stesso che tende ad isolarsi, persino dalla famiglia.” (in data 05.08.2013); “Nelle settimane precedenti ho avuto molti contatti con i genitori nel tentativo di trovare una soluzione ai problemi di
I farmaci che sta assumendo non sembrano demolire gli aspetti deliranti CP_5
persecutori che emergono solo a tratti per l'estrema chiusura del paziente.” (in data
03.09.2013); “La madre tel. Per chiedere un appuntamento per il figlio e segnala che continua a usare hashish, con un umore altalenante soprattutto il fine settimana.”
(14.02.2014); “Colloquio con i genitori. Chiedono assicurazioni e notizie sulla prognosi del figlio e sulla possibilità di fare qualcosa in più per aiutarlo. Spiego loro che anche gli aspetti diagnostici della malattia di pur cadendo nell'area della psicosi, sono CP_5
molto complicati dall'utilizzo senza risparmio di sostanze che senza dubbio alterano l'equilibrio cerebrale. Comunque concordiamo sull'importanza di insistere nel proporre al paziente terapie alternative a quella farmacologica e l'astensione dall'uso di sostanze.” (in data 03-03.2015); “La madre riferisce di aver scoperto che il figlio usa talvolta anche pagina 7 di 17 cocaina oltre ai cannabinoidi quotidiani.” (in data 03.08.2015); “CO L. e i genitori: racconta di usare cocaina da circa 2 anni e di non averne parlato durante il precedente percorso al sert;
è stato scoperto quando la sorella ha iniziato a raccontare che usava cocaina, oltre all'hashish, e L. ha avuto nei suoi confronti una reazione violenta….”
(in data 14.12.2015); “Colloquio con i famigliari Ripropongono il modello della volta precedente: il padre minimizza e sembra più accogliente, la madre è più realistica e preoccupata sia per L. che per l'altra figlia, che ha iniziato a dare segnali di sofferenza
(anoressia?)” (in data 14.2.2015); “La madre racconta un episodio riferito da L., che però era in una fase di delirio e malessere totale legato ad una violenza che avrebbe subito in vacanza dagli amici con i quali era andato…. (in data 22.02.2016); “Vengono solo i genitori perché, sembra che abbia un improrogabile impegno di lavoro. Si CP_5
conferma l'utilizzo giornaliero di cannabinoidi e cocaina, quest'ultima 2-3 volte/ sett.
Spiego anche ai genitori quanto questo complichi il quadro clinico” (in data 24.02.2016);
“I genitori hanno raccontato che ha riferito una violenza da parte di amici, CP_5
durante una vacanza, e poi ha avuto il ricovero in SPDC. Non sappiamo se è un evento realmente accaduto oppure un delirio.” (in data 01.03.2013); “Mi telefona il padre del paziente per comunicarmi che ha sparato a un ragazzo. E' stato portato a CP_5
Sollicciano. Mi chiede una relazione (vedi allegato).” (in data 12.03.2016).
La fragilità di è evidente: i disturbi emotivi e/o caratteriali, accentuati ed CP_5
esaltati, dall'uso costante e continuo di droghe (diagnosi medica: “Disturbo
Schizoaffettivo in comorbidità con disturbo da Uso di Sostanze - cannabinoidi e cocaina) più volte evidenziati dal medico del servizio psichiatrico territoriale, avrebbero dovuto indurre i genitori ad un maggior controllo e monitoraggio del figlio il che eventualmente non avveniva stante la facilità con cui lo stesso poteva procurarsi le sostanze di cui faceva da anni regolarmente uso. Gli stessi atteggiamenti aggressivi e violenti nei confronti dei familiari (padre e sorella) non sono mai stati sufficientemente valorizzati né si è prestato ascolto alle dichiarazioni di una 'presunta' subita violenza sessuale che sono state apostrofate come deliri del ragazzo”.
Ma v'è di più: come già osservato dal tribunale, nel 2013, durante una vacanza CP_5 con il padre in Campania, aveva acquistato la pistola scacciacani che, una volta modificata, è stata utilizzata come arma per ferire e in ben tre anni i COtroparte_2 genitori non avevano più visto tale pistola né saputo che fine avesse fatto, ciò che conferma un difetto di sorveglianza del figlio.
Che, poi, tale “leggerezza” possa essere ravvisabile anche in capo all' è un CP_3 rilievo verosimilmente corretto, ma non rilevante in questo giudizio, in cui come premesso non è stata avanzata dagli appellanti una domanda ex art. 1299 c.c. nei confronti di tale ente;
benvero, per i principi in tema di obbligazioni solidali anche qualora gli appellanti condividessero la responsabilità dell'accaduto con i sanitari ciò non CP_ impedirebbe né al danneggiato né all di agire per l'intero credito nei loro confronti, ex art. 1292 c.c.
D'altro canto, non è in contestazione che l'erogazione delle prestazioni sia giustificata dallo stato di gravissima invalidità in cui versa il che non solo gli impedisce di CP_2 compiere gli atti quotidiani della vita e richiede un'assistenza continua, ma anche gli impedisce ogni forma di occupazione e, dunque, di capacità reddituale.
Del resto, gli stessi appellanti nel loro quarto e quinto motivo d'appello hanno rilevato sì un errore di calcolo del danno patrimoniale da lucro cessante, quantificato in euro
500.000,00 anziché 240.000,00 come la premessa (€ 1.000,00= al mese per 20 anni) avrebbe richiesto, ed una duplicazione per l'omessa compensatio con la prestazione CP_ erogata dall ma non hanno appunto negato che al danneggiato spettasse un credito risarcitorio ampiamente capiente rispetto al diritto di surroga esercitato dall'ente previdenziale.
D'altra parte, il fondamento normativo dell'azione di surroga intrapresa è indiscutibile: CP_ l'art. 14, l. n. 222 del 1984 espressamente richiamato dall dispone che: “1.
L'l'istituto erogatore delle prestazioni previste dalla presente legge è surrogato, fino alla concorrenza del loro ammontare, nei diritti dell'assicurato o dei superstiti verso i terzi responsabili e le loro compagnie di assicurazione.
2. Agli effetti del precedente comma, dovrà essere calcolato il valore capitale della prestazione erogata, mediante i criteri e le tariffe, costruite con le stesse basi di quelle allegate al decreto ministeriale 19 febbraio
1981, in attuazione dell'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che saranno determinati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.”
L'art. 41 della legge 183/2010 (che dispone che “Le pensioni, gli assegni e le indennità, spettanti agli invalidi civili ai sensi della legislazione vigente, corrisposti in conseguenza del fatto illecito di terzi, sono recuperate fino a concorrenza dell'ammontare di dette prestazioni dall'ente erogatore delle stesse nei riguardi del responsabile civile e della compagnia di assicurazioni. Agli effetti del comma 1, il valore capitale della prestazione erogata è determinato mediante criteri e tariffe stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il consiglio di amministrazione dell […]), parimenti richiamato dall'istituto CP_7 previdenziale, lungi dall'istituire un'azione diversa da quella di surroga (come ipotizzato dagli appellanti, per farne discendere un'incertezza in merito alla pretesa attorea), CP_ evidenzia l'obbligo in capo all di procedere al recupero, proprio attraverso l'azione di surrogazione intrapresa. CP_ Dunque, in conclusione, anche la condanna degli appellanti a corrispondere all la complessiva somma di euro 271.048,16 oltre accessori merita conferma.
5. Le spese di lite.
Nulla dev'essere disposto in punto di spese di lite tra gli appellanti e avendo tali CP_2 parti regolato stragiudizialmente e transattivamente tutti i loro rapporti, e comunque avendo gli appellanti rinunciato a coltivare l'impugnazione nei confronti del ed CP_2 essendo questi rimasto contumace. CP_ Tra gli appellanti e l le spese dell'appello devono seguire la soccombenza e pertanto essere rifuse a tale ente dagli appellanti.
Quindi, sulla base del D.M. 55/14 come modificato dal D.M. 147/22, applicato lo scaglione da 260.001 a 520.000, in considerazione del quantum appellatum, secondo i valori medi, stante la complessità media della controversia, ed esclusa la fase istruttoria, non espletata, dev'essere riconosciuta in favore dell'appellato la somma di euro
14.239,00.
Sussistono invece eccezionali motivi di compensazione tra gli appellanti e l CP_3 ove si consideri che i sanitari che avevano in carico il paziente avevano sottovalutato l'estrema pericolosità del medesimo e comunque non erano riusciti a contenere tale pericolosità con i farmaci o, in ipotesi, suggerendo il ricovero del giovane.
P.Q.M.
La Corte di Appello di EN, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e avverso la sentenza n. Parte_1 Parte_2
539/23 del Tribunale di EN, ogni altra domanda, istanza, eccezione, deduzione disattesa od assorbita, così provvede: dichiara cessata la materia del contendere tra gli appellanti e;
COtroparte_2 respinge l'appello proposto nei confronti dell' CP_3 respinge l'appello proposto nei confronti dell' CP_7 condanna gli appellanti a corrispondere all' le spese del presente grado, CP_7 che liquida nell'importo di euro 14.239,00, oltre rimborso spese generali, iva e cap come per legge;
compensa le spese del presente grado tra gli appellanti e l' CP_3 nulla sulle spese tra gli appellanti e CP_2
Così deciso in EN, nella camera di consiglio del 23.10.2025.
Il COsigliere estensore Il Presidente
dott.ssa Giulia COte dott. ssa Carla Santese
Nota La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.