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Sentenza 8 novembre 2025
Sentenza 8 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 08/11/2025, n. 15629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15629 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 5685/2021 R.G.A.C
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 5685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), in proprio e unitamente al Parte_1 C.F._1
coniuge, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2
dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._4
genitoriale del minore (C.F. ) e Persona_2 C.F._5 Parte_5
(C.F. , residenti in [...], rappresentati e difesi,
[...] C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea Colletti (C.F.
) e dall'Avvocato (C.F. C.F._7 Parte_6
, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di C.F._8
quest'ultimo sito in Roma, alla Via Paola Falconieri n. 110, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
- Attori - nei confronti di C.F. , con sede in Roma, alla Via Aurelia n. 860, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico Controparte_2
II n. 4, presso e nello studio dell'Avvocato Edoardo Errico (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._9
comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno da morte cagionato da responsabilità medica.
Conclusioni:
Parte attrice:
In via principale si chiede che la società resistente venga condannata al risarcimento dei danni degli odierni ricorrenti sia iure proprio, quale danno da lesione parentale (ed in via subordinata per perdita di chance, nonché per anticipazione dell'evento fatale) sia, per quanto riguarda e quello iure hereditatis Parte_4 Persona_3
per il danno terminale (biologico e morale) sofferto dal Sig. Persona_4
Parte convenuta:
L si riporta alle precedenti note di trattazione, nelle quali insisteva, Controparte_1
come nuovamente insiste, nell'ammissione della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con specifico riguardo ai capitoli b) e c), ribadendo che la prova “de relato” non è inammissibile, ma ne deve essere valutata, con particolare rigore, l'attendibilità: solo assumendo le deposizioni, il Tribunale potrà formarsi il proprio convincimento al riguardo.
In subordine, conclude per il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, gli attori Parte_1
, figlia del de cuius (in proprio e unitamente al coniuge, ,
[...] Parte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Persona_1
e , figlia del de cuius (in proprio e in qualità Parte_3 Parte_4
di esercente la responsabilità genitoriale del minore ) e Persona_2 Parte_5
- nelle rispettive qualità di figlie e nipoti del de cuius - hanno convenuto in
[...]
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' per ivi sentirne Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura sanitaria “ in Controparte_3
relazione al decesso del loro prossimo congiunto , per il mancato Persona_4
rispetto del digiuno preoperatorio e conseguente insorgenza della polmonite ab ingestis, nonché per la successiva insorgenza di un'infezione nosocomiale contratta nel reparto di rianimazione;
per l'effetto, gli attori hanno chiesto la condanna della
Struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis (danno da perdita parentale, danno biologico terminale, danno c.d. catastrofale), nonché del danno patrimoniale (spese di CTP) da loro subiti.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che, in data 26.08.2017, alle ore 15:21, a seguito di una caduta accidentale occorsa in ambiente domestico, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, Persona_4
presso il Pronto Soccorso dell' di Roma;
che, ivi giunto, l'esame Controparte_3
radiologico dell'arto inferiore destro aveva evidenziato “frattura scomposta del collo del femore”, ragione per cui l'ortopedico di turno aveva ritenuto necessario procedere al posizionamento di una trazione trans-scheletrica e ad intervento chirurgico di osteosintesi, per il quale il paziente sarebbe stato sottoposto a sedazione profonda;
2) che la figlia e la moglie di avevano provveduto a comunicare al Persona_4
personale sanitario di turno le pregresse patologie del paziente, nonché le informazioni relative all'ultimo pasto da lui consumato, intorno alle 14:00 circa e consistito in un panino con carne di maiale arrostita;
3) che, dunque, alla luce di tali informazioni, l'ortopedico di turno aveva riferito ai familiari che la sedazione non sarebbe potuta avvenire prima delle ore 20:00, ovvero dopo almeno 6 ore dall'ultimo pasto e nel frattempo aveva chiesto loro di consegnare eventuali precedenti cartelle cliniche del paziente;
4) che, quindi, al fine di recuperare le suddette cartelle cliniche, la figlia Parte_4
si era recata presso l'abitazione del padre (a circa 16 km di distanza), e tuttavia,
[...]
facendo immediatamente ritorno alle ore 17:15, aveva trovato il padre già intubato;
che quindi, richieste spiegazioni in merito, i sanitari avevano replicato che Per_4
aveva direttamente riferito loro che l'ultimo pasto era stato da lui consumato
[...]
alle ore 12:00, anziché alle ore 14:00;
5) che, durante la procedura di sedazione, si era verificato un episodio di vomito alimentare, successivamente aspirato dalla cavità orale;
a seguito di lavaggi bronchiali, il paziente era stato intubato per via endotracheale e sottoposto a terapia farmacologica antibiotica e cortisonica, ed era stato trasferito nel Reparto di Rianimazione del medesimo noscocomio;
6) che l'esame radiologico del torace eseguito nella stessa serata del 26.08.2017, aveva evidenziato la presenza di un addensamento polmonare alla base sinistra associato ad un versamento pleurico, confermata dalla TC del torace effettuata il giorno seguente, il 27.08.2017, portando alla diagnosi di polmonite ab ingestis;
7) che la criticità delle condizioni cliniche del paziente richiedeva la ventilazione meccanica con sedazione farmacologica e l'utilizzazione di alte percentuali di ossigeno, nonché il sostegno della funzione cardiocircolatoria con infusione continua di noradrenalina;
che la gravità del quadro clinico persisteva anche nei giorni successivi;
8) che, in data 31.08.2017, il paziente era stato sottoposto ad intervento Per_4
chirurgico in anestesia generale di stabilizzazione della frattura del femore con un chiodo endomidollare, stavolta senza la verificazione di complicanze;
tuttavia, in seguito si era manifestata una contrazione della diuresi associata a incremento dei valori di azotemia e creatininemia, con conseguente necessità di eseguire un trattamento ernodialitico depurativo;
9) che, successivamente, il decorso nel Reparto di Rianimazione si era caratterizzato per la presenza di uno stato settico associato ad una notevole compromissione dello stato di lucidità e della funzione cardiocircolatoria, con necessità di proseguire la ventilazione meccanica per molti giorni;
che, tuttavia. a partire dall'08.09.2017, il paziente aveva mostrato un miglioramento del quadro respiratorio, ragione per cui in data 10.09.2017 era stato possibile il distacco dal ventilatore meccanico e la ripresa della respirazione spontanea;
nei giorni successivi, persisteva l'insufficienza respiratoria secondaria alla persistenza della broncopolmonite;
10) che gli esami microbiologici sulle secrezioni bronchiali avevano evidenziato la presenza di Klebsiella pneumoniae, curata dallo specialista infettivologo, il quale più volte aveva modificato la terapia antibiotica in base ai rilievi degli antibiogrammi;
11) che, in data 26.09.2017, dopo un graduale miglioramento, lo era stato Per_4
trasferito nel Reparto di Medicina del medesimo nosocomio;
che, però in data
01.10.2017 il quadro respiratorio e renale era peggiorato, con manifestazione di un nuovo episodio di vomito alimentare, e ristrasferimento del paziente presso il Reparto di Rianimazione;
12) che, successivamente, a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche – in particolare quelle respiratorie e renali – in data 07.10.2017, era Persona_4
deceduto per insufficienza multiorgano (MOF);
13) che la polmonite ab ingestis aveva costituito la principale complicanza che aveva contribuito ad innescare la catena di eventi che avevano condotto allo sviluppo dello shock settico e dell'insufficienza multiorgano;
che la cartella clinica del Pronto
Soccorso era carente proprio in ordine alla verificazione di tale complicanza
(l'inalazione di contenuto gastrico nella laringe e nelle vie respiratorie, conseguente al vomito alimentare durante la sedazione), nonché in ordine all'orario dell'ultimo pasto del paziente, rilevante ai fini del calcolo del digiuno preoperatorio;
che, quindi, come confermato anche dai CC.TT.UU. incaricati in sede di ATP, sussisteva il nesso causale tra la polmonite ab ingestis (insorta a causa dell'avvenuta sedazione senza rispettare il digiuno preoperatorio) e il decesso di;
Persona_4
14) che, inoltre, i sanitari erano altresì responsabili in relazione alla gestione della complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica, gestita in ritardo e non descritta in cartella clinica;
15) che anche le successive infezioni nosocomiali contratte da , Persona_4
come affermato dai CC.TT.UU., erano riconducibili ad ulteriori profili di negligenza del personale sanitario e della Struttura e cioè alla mancata adozione e/o al mancato rispetto dei relativi protocolli di prevenzione;
16) che, in definitiva, in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto Per_4
i ricorrenti avevano diritto al risarcimento dei danni da loro subiti sia iure
[...]
proprio, sia iure hereditatis, e cioè: a) del danno da perdita del rapporto parentale, in favore delle figlie e e dei nipoti Parte_1 Parte_4
e Persona_1 Parte_3 Parte_5 Per_2
; b) del danno biologico terminale subito dal loro congiunto per nr. 43 giorni, e
[...]
del danno morale c.d. catastrofale o “da lucida agonia”, per nr. 31 giorni;
d) del danno patrimoniale per spese di consulenza tecnica di parte;
17) che, in subordine, avrebbe dovuto riconoscersi quanto meno il danno da perdita di chance di sopravvivenza (con liquidazione equitativa sulla base delle Tabelle di
Roma).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2021, si è costituita nel presente giudizio la deducendo: Controparte_1
1) l'infondatezza della contestazione inerente alla responsabilità circa l'insorgenza della polmonite ab ingestis, in quanto la ricostruzione dei fatti antecedenti alla sedazione del paziente, risultava del tutto diversa da quella prospettata da Parte attrice.
Invero, come era emerso dalle testimonianze rese in sede penale, lo stesso paziente aveva riferito ai sanitari di aver consumato l'ultimo pasto Persona_4
(consistito solamente in “qualche cucchiaio di pasta”) alle ore 12:00; pertanto, la sedazione era correttamente avvenuta alle ore 18:00, nel rispetto del digiuno preoperatorio di nr. 6 ore (previsto per un pasto leggero); che, in ogni caso – salvo che per la domanda proposta iure hereditatis - l'ipotetica responsabilità della Struttura era extracontrattuale, con tutte le conseguenze in punto di onere probatorio;
2) l'inammissibilità della contestazione inerente alla responsabilità per le infezioni successivamente insorte, in quanto proposta per la prima volta solamente nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In ogni caso, negavano la fondatezza della contestazione, sulla base della C.T.U. e della documentazione depositata, nonché dalla consulenza del P.M. espletata in sede penale, che attestavano il pieno rispetto dei protocolli da parte della Struttura sanitaria;
3) l'inammissibilità della contestazione inerente alla “gestione della complicanza del vomito”, in quanto anch'essa tardivamente proposta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, posto che la C.T.U. aveva evidenziato la correttezza dell'intero trattamento;
4) con riferimento ai danni lamentati, quanto al danno biologico terminale, precisavano che l'ITT eventualmente riconoscibile, era del tutto sovrapponibile “a quella che il trattamento della lesione ortopedica avrebbe trattato, considerata la debolezza e l'età del paziente”; che il danno morale catastrofale non era configurabile, in quanto dalla documentazione clinica non vi erano elementi che dimostravano la consapevolezza della fine imminente da parte del paziente;
che il danno da perdita parentale, non era riconoscibile in mancanza di piena prova dell'errore medico;
che, al più, poteva configurarsi nel caso di specie un danno da perdita di chance, in quanto gli stessi
CC.TT.UU. avevano affermato che l'aspettativa di vita del paziente risultava compromessa (a causa della frattura del femore e delle altre comorbilità); che, infine, il calcolo dei danni mediante i parametri delle Tabelle di Roma, comportava una sperequazione in confronto a quelli delle Tabelle di Milano, normalmente utilizzati.
Alla prima udienza del 28.10.2021, la causa è stata trattenuta in riserva.
Con ordinanza del 29.04.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta,
è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
All'udienza del 15.12.2022, venivano concessi alle Parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, è stata disposta l'integrazione della CTU espletata in fase di ATP, ad opera dei consulenti d'ufficio dott. e dott. Persona_5 [...]
Persona_6
All'udienza del 16.11.2023, veniva chiamata a testimoniare la sig. Testimone_1
Appreso che si trattava della moglie della cuius, ritenuta la sua incapacità a testimoniare, poiché avente interesse nella causa, potendo intervenire in questo steso processo o procedere separatamente per il danno iure proprio e iure ereditario, non veniva escussa.
Quindi, ritenute inammissibili le ulteriori istanze istruttorie (prova per testi) richieste dalle Parti, per i motivi esplicitati nelle relative ordinanze, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata la richiesta di ammissione delle prove orali, rigettata da questo giudice e ribadita da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, il rigetto dell'istanza non è stato motivato solo dal fatto che si trattasse di testimonianze de relato, bensì, come questo giudice si era riservato di argomentare meglio in sentenza, per la loro superfluità, atteso che le informazioni essenziali di un paziente che deve essere sottoposto ad un intervento in anestesia generale, non possono essere raccontate, ma DEVONO risultare esclusivamente dalla scheda di accesso al
P.S. e soprattutto dalla documentazione relativa alla VISITA PREOPERATORIA CHE
DEVE ESEGUIRE L'ANESTETISTA. Sono informazioni di un'importanza tale, che non possono essere gestite con il “passaparola” in una struttura sanitaria. Tanto più che non si trattava di un intervento in urgenza o in emergenza, da effettuarsi immediatamente.
Quanto poi all'eccezione della convenuta, secondo la quale parte attrice avrebbe introdotto argomenti nuovi rispetto al procedimento di ATP, premesso che l'infezione era stata già dedotta nel ricorso ex art.696 bis c.p.c., va sottolineato che il giudizio di merito ha lo scopo di approfondire le tematiche introdotte con il ricorso per ATP, che
è solo condizione di procedibilità e che la gestione della complicanza non esula da quella che era la storia clinica descritta e dedotta nel ricorso, sicchè non può ritenersi una domanda nuova.
Ciò premesso, venendo al merito della domanda risarcitoria, in primo luogo, in base alla CTU espletata in sede di ATP, deve ritenersi accertato che il decesso di Per_4
sia eziologicamente riconducibile alla polmonite ab ingestis, determinata
[...]
dalla complicanza dell'inalazione di materiale gastrico verificatasi durante la procedura di sedazione, eseguita in vista dell'intervento chirurgico cui il paziente doveva sottoporsi: in particolare, come affermato dai CC.TT.UU, “si può sicuramente affermare che l'intera vicenda clinica trovi il suo momento più significativo ed importante dal punto di vista medico-legale nella complicanza inalatoria sopraggiunta nel corso dell'intervento di applicazione della trazione del femore destro effettuato in sedazione farmacologica” ed “esiste infatti una precisa concatenazione causale fra la complicanza inalatoria di materiale gastrico, la polmonite ab ingestis successivamente sviluppata, la sepsi complicata da shock settico e l'insufficienza multiorgano (MOF) refrattaria ad ogni forma di terapia intensiva che ha infine condotto a morte il paziente” (pagg. 35/36 della CTU).
Ciò posto, occorre pertanto verificare se, con riferimento all'insorgenza e alla gestione della suddetta complicanza, vi sia stata una condotta colposa dei sanitari, tenendo conto
[. delle Linee Guida pubblicate dalla Società italiana Analgesi CP_4
e Terapia Intensiva (SIAARTI), intitolate "Raccomandazioni per CP_5
l'esecuzione della anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori”, che prescrivono che l'anestesia del paziente, deve avvenire a digiuno;
che l'intervallo di tempo che deve trascorrere dall'ingestione di un pasto leggero e la procedura anestesiologica, deve essere di almeno sei ore; che i pazienti candidati alle procedure di sedazione-analgesia devono essere sottoposti a valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata.
A fronte delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, occorre in primo luogo evidenziare come l'incompletezza e lacunosità della documentazione sanitaria, in primis della cartella clinica, non ha permesso di verificare, né se sia stata eseguita l'anamnesi mirata, con particolare riferimento all'orario dell'ultimo pasto consumato dal paziente, né di risalire all'orario di sedazione ed esecuzione dell'intervento.
Come evidenziato dai CC.TT.UU., l'orario dell'intervento può solamente presumersi in base consenso informato alla procedura anestesiologica sottoscritto dal paziente, che riporta l'orario delle 18:15 del 27 agosto 2017 (peraltro la data è anche sbagliata, perché l'anestesia è stata eseguita il 26 agosto 2017), mentre “Nella cartella di PS agli atti non è descritto l'orario di applicazione della trazione transcheletrica in sedazione farmacologica, né quando si è verificato durante la stessa”.
Invero, dall'esame della cartella clinica di P.S., l'intervento chirurgico risulta descritto unicamente nei seguenti termini “si posiziona trazione transcondiloidea e arto inferiore su telaio in sedazione. Paziente trasferito in rianimazione, vedi consulenza anestesiologica”.
Innanzitutto, vi sono discrepanze tra date ed orari.
Il 26.8.2017, giorno dell'accesso del paziente al P.S. alle ore 15,21 dopo RX e disposizione per intervento di osteosintesi in anestesia, si rinviene solo il ricovero in rianimazione del paziente proveniente dal P.S, lo stesso giorno alle ore 19,58 per sospetta Ab ingestis.
Dalla cartella clinica della rianimazione sembrerebbe il 27.8.2017 il paziente ricoverato in rianimazione viene portato alle 17,22 a fare la TAC e ne fa ritorno alle ore 19,03 con diagnosi accertata di Ab ingestis. Tuttavia, vi è in atti solo un CONSENSO INFORMATO del 27.8.2017 ore 18,15, ovvero del giorno successivo all'accesso al P.S., peraltro privo della indicazione se il paziente fosse a digiuno o da quante ore avesse mangiato e che tipo di pasto avesse fatto.
Il paziente risulta trasportato il 27.8.2017 dalla rianimazione a fare la TAC alle ore
17,22 e riportato in rianimazione alle ore 19,03.
L'intervento di osteosintesi risulta effettuato il 31.8.2017 alle 12,00 e terminato alle
13,30.
Ebbene, a parte la confusione delle date e la mancanza di una cartella clinica, dalla quale risulti cosa sia successo prima che il paziente fosse portato in rianimazione il
26.8.2017 alle ore 19,58 dal P.S. ovvero poche ore dopo il suo accesso ( ore 15,21), resta il fatto che, nonostante l'orario dell'ultimo pasto consumato dal paziente costituisca un dato fondamentale ai fini dell'osservanza del necessario periodo temporale di digiuno preoperatorio – lo stesso non si rinviene neppure nel consenso informato alla procedura anestesiologica del 27.8.2017, non essendovi dunque alcuna prova che l'anestesista abbia assolto al proprio primario obbligo di ricevere e trascrivere tale dato.
In sintesi, la vicenda in questione, risulta caratterizzata dalla totale assenza di prova in ordine al dato dell'ultimo pasto consumato dal paziente, sia dell'orario di effettuazione dell'intervento, “che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15)”,che tuttavia porta la data del giorno successivo, ovvero quando già il paziente era stato trasportato in rianimazione per AB ingestis, nonché dalla mancanza di descrizione della complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica.
Invero, non risulta neppure prodotta in atti una scheda dell'intervento del
26.08.2017, il che determina l'impossibilità di ricostruire lo svolgimento degli eventi, con particolare riferimento alla sopravvenienza della complicanza del vomito alimentare e all'adozione dei rimedi, nonché di stabilire se questi ultimi siano stati idonei a fronteggiare l'evento avverso. L'unico dato, si rinviene nella consulenza anestesiologica redatta alle 19,45 nella cartella del reparto di rianimazione
I CTU hanno affermato: “Nel caso del Sig. non viene riportato, nella copia Per_4
della cartella di PS agli atti, peraltro incompleta per mancanza di una pagina,
l'orario di effettuazione dell'intervento, che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15) come pure non risulta descritta la complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica (riportata però nella consulenza dell'anestesista in cartella del reparto di Rianimazione)”.
In effetti, nella cartella del reparto rianimazione, alle ore 19.45 vi è consulenza anestesiologica del dott. Per_7
Consulenza anestesiologica di PS: “vengo chiamato per eseguire sedazione in paziente da sottoporre a posizionamento di filo da trazione per frattura di femore in regime di urgenza. Raccolta anamnesi patologica remota e recente ed ottenuto consenso anestesiologico. Si posiziona sondino naso-gastrico e si procede a somministrazione di fentanest 2 fl e midazolam 2mg, ondanserton 8mg e ranitidina
100mg. Durante l'esecuzione della procedura si presentava episodio di vomito alimentare che veniva prontamente aspirato, si procedeva a manovra di Sellick in paziente in respiro spontaneo e posizionamento Ventimask 50%. Si eseguiva Rx torace ed ega arterioso. Si decideva quindi di procedere ad intubazione orotracheale previo approfondimento della sedazione, esecuzione di broncolavaggi e trasferimento del paziente in Rianimazione per le cure del caso. Somministrati Augmentin 2.4 g, Tavanic
400 mg, 6 Urbason 40mg. Posizionato catetere arterioso 20G in arteria radiale sinistra e catetere vescicale. Monitoraggio multiparametrico.”
Si rinviene la consulenza ortopedica:
Consulenza Ortopedica: “Si posiziona trazione transcondiloidea e arto inferiore su telaio in sedazione. Paziente trasferito in rianimazione, vedi consulenza anestesiologica. Cartella Clinica del Reparto Rianimazione n. 2017/0004702 della Casa CP_6
“ . nato il [...]. Proveniente da PS A.H. Controparte_3 Persona_4
Ricovero urgente del 26.8.17, trasferimento in Reparto di Medicina il 26.9.17.
Diagnosi di ricovero “frattura di femore destro”. Motivo del ricovero: sospetto ab ingestis durante sedazione profonda. Anamnesi patologica prossima: Durante sedazione profonda per posizionamento di trazione transcheletrica episodio di vomito alimentare. Viene intubato prontamente e trasferito in Rianimazione per le cure del caso.”
In sostanza, a prescindere dal fatto che non è chiaro nemmeno dove, come e quando sarebbe avvenuta la sedazione, visto peraltro che la consulenza viene redatta solo alle
19.45 e solo dall'anestetista e non anche dall'ortopedico, che sembrerebbe essere stato presente e tuttavia nulla dice, va osservato che la data della consulenza non collima nemmeno con la data del consenso informato.
Orbene, ciò premesso, in punto di onere probatorio, risulta di fondamentale importanza richiamare il consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione in materia di difettosità di tenuta della cartella clinica, secondo cui “In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16737 del
17/06/2024; Cass. Sez. 3, sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Cass. Sez. 3, sentenza n.
12218 del 12/06/2015).
In particolare, secondo l'orientamento pluriennale della giurisprudenza di legittimità
“in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209)”; peraltro, la presunzione in questione opera “Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che: (a) l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
(b) il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (così la sentenza capostipite, ovvero
Sez. 3, Sentenza n. 12103 del 13/09/2000, Rv. 540146; in seguito, nello stesso senso,
Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010, Rv. 612606; Sez. 3, Sentenza n. 12273 del
05/07/2004, Rv. 574125).” (cfr, le pronunce della Corte di Cassazione sovracitate).
Dunque, sul piano dell'onere probatorio, occorre affermare che - al di là dell'inquadramento della responsabilità della Struttura come contrattuale o extracontrattuale – l'incompletezza della documentazione clinica configura una carenza probatoria della Struttura sanitaria, da valutare a carico della medesima - qualora ne ricorrano i presupposti - e non certamente a discapito del paziente danneggiato (e dei suoi eredi).
Tornando alla vicenda in questione, deve rilevarsi che, a causa della grave incompletezza della documentazione clinica, non è stato possibile verificare la collocazione dell'orario dell'ultimo pasto (se alle 14:00, come sostenuto dai familiari del de cuius, oppure alle ore 12:00, come sostenuto dai sanitari), irrilevanti essendo le testimonianze per quanto sopra detto, né – come sopra illustrato – ricostruire la fase dell'intervento stesso, con conseguente totale impossibilità di verificare se vi sia stata o meno una condotta colposa dei sanitari, sia per quanto riguarda il rispetto del digiuno preoperatorio, sia per quanto attiene alla fase di gestione della complicanza.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Struttura – e la gravità di tale inadempienza processuale - deve valutarsi quale elemento in base al quale ritenere la colpa dei sanitari e ritenere accertato il nesso causale con l'evento morte, in presenza di una condotta idonea a determinare l'insorgenza della polmonite ab ingestis. Nel primo elaborato, a cui ha fatto seguito quello integrativo, i CTU hanno così ricostruito la storia clinica del de cuius: “l'intera vicenda clinica trovi il suo momento più significativo ed importante dal punto di vista medico-legale nella complicanza inalatoria sopraggiunta nel corso dell'intervento di applicazione della trazione del femore destro effettuato in sedazione farmacologica. Nel caso in questione
l'inspirazione di materiale gastrico provocava una serie di gravi conseguenze: esiste infatti una precisa concatenazione causale fra la complicanza inalatoria di materiale gastrico, la polmonite ab ingestis successivamente sviluppata, la sepsi complicata da shock settico e l'insufficienza multiorgano (MOF) refrattaria ad ogni forma di terapia intensiva che ha infine condotto a morte il paziente. Considerando ciò si ritiene indispensabile, oltre che utile, approfondire questa problematica analizzando la letteratura medica e le linee guida pubblicate su tale tema. La possibilità che durante le procedure di sedazione eseguite al di fuori della sala operatoria si possano verificare delle complicanze legate al rischio di aspirazione di contenuto gastrico nei polmoni è evenienza ben nota a tutti gli specialisti anestesisti rianimatori. La Società italiana di Anestesi ha Controparte_7
pubblicato sulla sua rivista ufficiale Minerva Anestesiologica nel 2005 delle linee guida intitolate "Raccomandazioni per l'esecuzione della anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori”. In questo documento, nel paragrafo dedicato alle indicazioni si riporta: "la sedazione-analgesia comporta due tipi di benefici: - consente al paziente di tollerare procedure fastidiose non gradite mediante la riduzione o l'abolizione dell'ansia, del discomfort e del dolore;
- consente l'esecuzione di procedure diagnostico-terapeutiche nei bambini e negli adulti poco collaboranti.
Nel paragrafo dedicato alla valutazione preliminare, si può leggere: "È raccomandato che i pazienti candidati a tali procedure siano sottoposti a valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata … Le implicazioni per il digiuno preoperatorio sono contenute nel documento ASA (American Society of
Anesthesiology) “Guidelines for preoperative fasting”. La tabella è stata elaborata dalla Società Americana di Anestesiologia già alla fine degli anni '90. Da essa risulta chiaramente evidente che l'intervallo di tempo che deve trascorrere dall'ingestione di un pasto leggero e la procedura anestesiologica deve essere di almeno sei ore mentre bastano due ore dall'ingestione di liquidi non alcolici. Queste linee guida sono state riprese nel 2009 in Italia da un documento del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali: “Manuale per la Sicurezza in sala operatoria:
Raccomandazioni e Check-list”. Ivi è scritto: “Prima di eseguire l'anestesia si deve verificare che i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva siano a digiuno. Per l'adulto il digiuno da un pasto regolare è di 8 ore, da un pasto leggero è di 6 ore;
possono essere assunti liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'anestesia. ... I pazienti con reflusso, devono essere trattati preventivamente per ridurre la secrezione gastrica ed aumentare il pH”.
Se l'intervento medico-chirurgico è di emergenza (ma non era questo il caso) si può intervenire prima di questi tempi. In questi casi però è consigliabile eseguire una sedazione effettuando una rapida intubazione endotracheale, consentendo in tal modo di proteggere le vie aeree in modo efficace anche se si dovesse verificare rigurgito di materiale gastrico. Nel caso del Sig. non viene riportato, nella copia della Per_4
cartella di PS agli atti, peraltro incompleta per mancanza di una pagina, l'orario di effettuazione dell'intervento, che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15) come pure non risulta descritta la complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica (riportata però nella consulenza dell'anestesista in cartella del reparto di Rianimazione).
……….omissis. .Al riguardo, può peraltro affermarsi che, in assenza della complicanza, il paziente non avrebbe neppure contratto l'infezione nosocomiale, non sarebbe stato sottoposto a terapia intensiva, trattamenti invasivi, a lunga degenza e - con una probabilità superiore al 50% - non sarebbe deceduto. per shock settico”.
Va a tal proposito sottolineato, che nel caso in esame non risulta che vi sia stato un processo penale, conclusosi con una sentenza di assoluzione o di condanna passate in giudicate. Pertanto, le SIT o quant'altro abbia costituito oggetto di indagine, non sfociato poi in un decreto di rinvio a giudizio, in processo penale ed in una sentenza, non rilevano in questa sede. I CTU hanno affermato anche che “una delle complicazioni più diffuse della polmonite ab ingestis è il distress respiratorio, ovvero una condizione che prevede la diminuzione della concentrazione di ossigeno nel sangue e che può, nel peggiore dei casi, evolvere verso un'insufficienza respiratoria che porta al decesso in più del 50% dei casi. La prognosi dipende essenzialmente dall'età del paziente e da eventuali altre comorbidità; nonostante il ricorso a trattamenti d'elezione purtroppo la mortalità è spesso stimata come compresa tra l'11 ed il 30%. Si verifica una sovrainfezione batterica in circa il
25% dei pazienti….. Il Sig. è rimasto intubato e sedato, quindi Persona_4
completamente incosciente, per 15 giorni, fino al 10.9, quando è stato risvegliato ed estubato. Il 12.9 veniva descritto “vigile discretamente orientato esegue ordini semplici”. Successivamente è stato sempre più o meno vigile, anche se in genere confuso e agitato, fino alla morte. È presumibile che durante questo periodo di 27 giorni potesse rendersi conto, almeno parzialmente, della sua disperata situazione, a livello cognitivo ma soprattutto emotivo, e potesse avere quindi una qualche consapevolezza e/o paura della fine imminente.”
Hanno altresì precisato che: ”L'infezione nosocomiale contratta dal paziente è da ritenersi conseguenza delle numerose procedure invasive a cui lo stesso è stato sottoposto nel tentativo estremo di salvargli la vita, messa ad alto rischio di morte a causa della polmonite ab ingestis. La colonizzazione intestinale (che è cosa diversa da una infezione) da parte di germi multiresistenti (in specifico da KPC) è certamente correlabile alla degenza in rianimazione. In assenza della polmonite ab ingestis, il paziente non sarebbe transitato in rianimazione se non per 1-2 giorni al massimo”
“Anche se la struttura convenuta ha, a giudizio dei CTU, assolto all'onere di aver messo in atto tutte le misure idonee a ridurre (in quanto è scientificamente impossibile usare temini quali “eliminare” o “debellare”) il rischio di sviluppo di colonizzazione da germi nosocomiali multiresistenti e della evoluzione in sepsi, è essenziale ripercorre la catena di causalità nel caso specifico, cercando di attribuire un peso ai singoli anelli della catena. Il sig. deceduto per shock settico e insufficienza multiorgano Per_4
conseguente a sepsi. Questa trae origine dall'infezione sistemica da KPC che è l'evoluzione della colonizzazione intestinale da questo germe. La colonizzazione è stata acquisita nella struttura sanitaria e quindi rappresenta una infezione nosocomiale. Quest'ultima trae origine dal prolungato ricovero in rianimazione e dai numerosi interventi, più o meno invasivi subiti durante il ricovero in terapia intensiva.
La necessità di ricovero in rianimazione è stata causata dalla polmonite ab ingestis – questa è stata causata presumibilmente dal mancato rispetto dei tempi necessari prima di un intervento di sedazione profonda – l'intervento di sedazione profonda è stato reso necessario dalla frattura del femore. Il primo elemento nella catena causale è la frattura del femore, in tale catena si inserisce, con valore preponderante da un punto di vista medico legale la sedazione profonda colposamente errata e poi via via tutti gli altri elementi. Le patologie preesistenti, a parte la frattura, possono essere considerate genericamente favorenti ma non rientrano nella catena causale. Gli eventi successivi
e conseguenti alla polmonite ab ingestis hanno un peso minoritario, in quanto questa, nella modalità e gravità con cui si è manifestata già nelle prime ore dopo la sua evenienza nel caso specifico del sig. era di per sé gravata di una probabilità Per_4
elevata (>50%) di decesso, anche in assenza dell'infezione nosocomiale occorsa successivamente”
Hanno quindi concluso che: “Secondo il principio del più probabile che non, il decesso si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della colonizzazione intestinale e poi dell'infezione, da parte dei germi multiresistenti, a causa delle gravi complicanze insorte già nei primi giorni dopo l'insorgenza della polmonite ab ingestis. Questa assume quindi il peso maggiore ed è l'elemento preponderante nella catena causale
(>50% di perdita di chance di sopravvivenza). Se il quesito posto dal GR richiede ai
CTU la necessità di separare i due eventi, è possibile attribuire una perdita di chance
e di aspettativa di vita legata alla sola infezione nosocomiale, che è da considerare una concausa (meno rilevante) nell'evento morte pur costituendo indubbiamente una causa peggiorativa dello stato clinico e rappresentandone l'ultima parte nella catena causale. I CTU ritengono, in modo arbitrario, che alla concausa “infezione nosocomiale” possa essere attribuito una perdita di chance di sopravvivenza del 20%” Esclusa quindi una rilevanza causale esclusiva dell'infezione contratta dal de cuius, certo è il nesso causale tra la polmonite ab ingestis e la morte.
Una volta accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, occorre valutare e quantificare i danni subiti dagli odierni attori, eredi del paziente Per_4
[...]
Iniziando con il danno da perdita parentale, quanto al danno da perdita parentale, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Invero, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
n. 9196/2018).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr.
26140/2023, 25541/2022, 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr. 907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016).
In particolare, costituisce oramai approdo consolidato quello per cui sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale:
a) quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore;
b) quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
Al riguardo, la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 26140/2023 ha ben spiegato come sussista una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria
(c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza;
il c.d. danno presuntivo richiede comunque un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria.
In ogni caso, devono rimanere “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nr.
25541/2022 e 28989/2019).
Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti, che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr.
11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017). In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017); ancora, “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”(Cass. Civ. sez.
III, nr. 21230/2016).
Ed ancora, secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria
– anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035;
11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554; Cass nr. 26185/2024).
In tale quadro, emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass.
n. 21230 e n. 12146 del 2016), od, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Nel caso di specie, il danno in questione appare pienamente riconoscibile attesa la comprovata qualità di figlie e nipoti, come da documentazione in atti (docc. 5 – 10 allegati al ricorso), tutti residenti in [...], ossia nella medesima città del de cuius, sebbene non conviventi con il medesimo;
al riguardo, in particolare per l'azione promossa dai nipoti, deve evidenziarsi che, secondo la Corte di Cassazione, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità “non essendo condivisibile limitare la 'società naturale', cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. 'famiglia nucleare', il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n. 17208/2025 del 26/06/2025). Dunque, tenuto conto dei criteri appena delineati e facendo applicazione delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (aggiornate al 2025), possono liquidarsi a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale:
- in favore della figlia la somma di € 254.082,40, così ottenuta, Parte_1
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 18 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 2,5 punti per l'età del danneggiato (51 anni), per un totale di 22 punti;
- in favore della figlia la somma di € 259.857,00, così Parte_4
ottenuta, moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 18 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 2,5 punti per l'età del danneggiato
(48 anni), per un totale di 22,5 punti;
- in favore della nipote la somma di € 138.590,40, così Persona_1
ottenuta, moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4,5 punti per l'età del danneggiato
(11 anni), per un totale di 12 punti;
- in favore del nipote la somma di € 144.365,00, così ottenuta, Parte_3
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 5 punti per l'età del danneggiato (7 anni), per un totale di 12,5 punti;
- in favore del nipote , la somma di € 138.590,40, così ottenuta, Persona_2
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4,5 punti per l'età del danneggiato (13 anni), per un totale di 12 punti;
- in favore del nipote la somma di € 132.815,80, così ottenuta, Parte_5
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4 punti per l'età del danneggiato (25 anni), per un totale di 11,5 punti.
Passando ai danni richiesti iure hereditatis, può riconoscersi il danno biologico terminale, in considerazione del lungo periodo di degenza del de cuius, che non sarebbe stato necessario per la stessa durata, in assenza della complicanza della polmonite ab ingestis e della successiva infezione nosocomiale;
pertanto, come anche ritenuto congruo dai CC.TT.UU., il danno in questione può liquidarsi mediante il riconoscimento di un'I.T.A. per nr. 42 giorni, dalla complicanza verificatasi il
26.08.2017 sino alla data del decesso, 07.10.2017 (“Il paziente è stato in gravissime condizioni dall'induzione della sedo-analgesia complicata dal vomito e dalla conseguente polmonite ab ingestis, nella serata del 26 agosto 2017, fino alla morte, infine sopravvenuta nella serata del 7 ottobre 2017. Tutto questo periodo di 42
(quarantadue) giorni, dall'induzione dell'anestesia fino alla morte, deve essere considerato come di ITT. Non c'è stato alcun periodo di inabilità temporanea parziale”), per un importo pari ad € 5.470,50 (somma così ottenuta moltiplicando il punto base previsto dalle Tabelle 2025, pari ad € 130,25, per nr. 42 giorni).
Quanto al danno catastrofale, le condizioni del paziente, il quale, dalla data in cui è stato risvegliato ed estubato (10.09.2017) e sino alla data in cui è stato nuovamente sedato ed intubato (cfr. la CTU: “il 3 ottobre si rendevano necessari nuovamente la sedazione, l'intubazione con ventilazione meccanica, un trattamento emodialitico”), è stato descritto dai sanitari come vigile, almeno ad intervalli (“Il 12.9 veniva descritto
“vigile discretamente orientato esegue ordini semplici”. Successivamente è stato sempre più o meno vigile, anche se in genere confuso e agitato, fino alla morte”, cfr.
CTU) inducono a presumere che il de cuius, abbia potuto percepire in tale periodo, almeno parzialmente, l'ingravescenza delle proprie condizioni e la propria imminente fine. Per la liquidazione del danno catastrofale, le Tabelle di Roma aggiornate al 2025, nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, prevedono il riconoscimento di:
- un importo pari ad € 11.776,86 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5;
- un ulteriore importo di € 5.888,43 giornalieri per i successivi 10;
- un ulteriore importo di € 2.355,37 per i successivi 15;
- un ulteriore importo di € 1.177,68 per tutti i giorni eccedenti i trenta.
Nel caso di specie, considerato il periodo dal 10.09.2017 al 03.10.2017, per complessivi nr. 23 giorni, deve riconoscersi l'importo complessivo di 136.611,56 (€
58.884,30 per i primi nr. 5 giorni;
€ 58.884,30 per i successivi nr. 10 giorni;
€ 18.842,96 per gli ultimi nr. 8 giorni), da ridurre equitativamente di 1/3 (in ragione della parziale consapevolezza della fine imminente), arrivando quindi alla somma di € 91.074,38.
Ovviamente le somme come sopra determinate, trattandosi debiti di valore derivanti da fatto illecito, ovvero somme illiquide che dovevano essere corrisposte al momento stesso dell'illecito, costituendo un'ipotesi di mora ex re (art. 1219 comma 1 n.1c.c.), essendo state liquidate all'attualità, vanno devalutate alla data del decesso (7.10.2017)
e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del decesso sino alla sentenza, al fine di adeguarle al loro valore attuale.
Trattasi infatti di debito di valore, che solo con la liquidazione si converte in debito di valuta.
Sulle somme così via via rivalutate anno per anno, vanno computati gli interessi compensativi, dal dì del decesso alla sentenza, che questo giudice determina nella misura del 2,5% tenuto conto del potere di acquisto della moneta.
Detti interessi infatti hanno la funzione di compensare il ritardo con cui i congiunti ricevono il risarcimento, trattandosi come già detto di un'ipotesi di mora ex re.
Una volta liquidato così il danno, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicchè sulle somme come sopra devalutate e rivalutate, decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo. Infine, quanto alle spese di consulenza tecnica di parte, va premesso che “le spese di
C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue” (Cass. ord. 13799 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29819 del
18/11/2019; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv.
624396 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015, Rv. 634475); dunque, alla luce del preavviso di fattura emesso dalla dott.ssa nei confronti di Persona_8
e (per “relazione medico legale del Parte_1 Parte_4
20/09/2018; assistenza in sede di CTU del 15/10/2019”, cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), può riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale per spese di CTP, la somma complessiva di € 3.600,00.
Le spese di lite – di ATP e del presente giudizio di merito - seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve disporsi il pagamento delle spese di lite in favore degli
Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori antistatari. Parte_6
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, nonché della successiva integrazione disposta nel presente giudizio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico della sanitaria CP_8
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice Monocratico dott.ssa Ornella Baiocco
- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e unitamente al coniuge in qualità di genitori esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale dei minori e Persona_1 Parte_3
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_4
genitoriale del minore , e , tutti in proprio e nella Persona_2 Parte_5
qualità di prossimi congiunti di deceduto in data 7.10.2017, nei Persona_4
confronti della così provvede: Controparte_1 1) accerta e dichiara la responsabilità sanitaria della convenuta Controparte_1
per il decesso di;
Persona_4
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 254.082,40, in favore di Parte_1 Parte_4
della somma di € 259.857,00, in favore di della
[...] Persona_1
somma di € 138.590,40, in favore di della somma di € 144.365,00 Parte_3
in favore di , della somma di € 138.590,40 in favore di Persona_2 Parte_5
, della somma di € 138.815,80 a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale per la perdita parentale, somme da devalutare alla data del fatto (
7.10.2017) e via via rivalutate secondo gli interessi Istat, dalla data del fatto alla sentenza;
su dette somme così rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2.5% e sulle somme così liquidate decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna, altresì la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1
e di ciascuna per la propria quota di Parte_1 Parte_4
legittima pari ad 1/3 (tenuto conto dell'esistenza in vita del coniuge del de cuius) della somma di € 35.828,62 ciascuna, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale del danno morale catastrofale, somme da devalutare alla data del fatto ( 7.10.2017) e via via rivalutate secondo gli interessi Istat, dalla data del fatto alla sentenza;
su dette somme così rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del
2.5% e sulle somme così liquidate decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1
e della somma di € 3.600,00 a titolo di Parte_1 Parte_4
risarcimento del danno patrimoniale (per spese di CTP), con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
5) condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 37.951,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge, disponendosi il relativo pagamento in favore degli Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori Parte_6
antistatari;
6) condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore degli attori, delle spese del procedimento per ATP che si liquidano nella misura complessiva di € 9.998,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge, disponendosi il relativo pagamento in favore degli Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori Parte_6
antistatari;
7) pone le spese della CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, definitivamente a carico della Struttura sanitaria convenuta.
Roma, 08.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ornella Baiocco
Sentenza n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
in composizione monocratica
Sezione XIII Civile
Il Giudice della 13^ sezione civile, dott.ssa Ornella Baiocco, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al nr. 5685 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, promossa da
(C.F. ), in proprio e unitamente al Parte_1 C.F._1
coniuge, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale Parte_2
dei minori (C.F. ) e Persona_1 C.F._2
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._3 Parte_4
, in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità C.F._4
genitoriale del minore (C.F. ) e Persona_2 C.F._5 Parte_5
(C.F. , residenti in [...], rappresentati e difesi,
[...] C.F._6
congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avvocato Andrea Colletti (C.F.
) e dall'Avvocato (C.F. C.F._7 Parte_6
, ed elettivamente domiciliati presso e nello studio di C.F._8
quest'ultimo sito in Roma, alla Via Paola Falconieri n. 110, giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo.
- Attori - nei confronti di C.F. , con sede in Roma, alla Via Aurelia n. 860, Controparte_1 P.IVA_1
in persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro tempore prof. , elettivamente domiciliata in Roma, alla Via Alberico Controparte_2
II n. 4, presso e nello studio dell'Avvocato Edoardo Errico (C.F.
, che la rappresenta e difende in virtù di procura allegata alla C.F._9
comparsa di costituzione e risposta.
- Convenuta -
* * *
Oggetto: risarcimento del danno da morte cagionato da responsabilità medica.
Conclusioni:
Parte attrice:
In via principale si chiede che la società resistente venga condannata al risarcimento dei danni degli odierni ricorrenti sia iure proprio, quale danno da lesione parentale (ed in via subordinata per perdita di chance, nonché per anticipazione dell'evento fatale) sia, per quanto riguarda e quello iure hereditatis Parte_4 Persona_3
per il danno terminale (biologico e morale) sofferto dal Sig. Persona_4
Parte convenuta:
L si riporta alle precedenti note di trattazione, nelle quali insisteva, Controparte_1
come nuovamente insiste, nell'ammissione della prova testimoniale articolata nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., con specifico riguardo ai capitoli b) e c), ribadendo che la prova “de relato” non è inammissibile, ma ne deve essere valutata, con particolare rigore, l'attendibilità: solo assumendo le deposizioni, il Tribunale potrà formarsi il proprio convincimento al riguardo.
In subordine, conclude per il rigetto della domanda attrice con vittoria delle spese di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. regolarmente notificato, gli attori Parte_1
, figlia del de cuius (in proprio e unitamente al coniuge, ,
[...] Parte_2
in qualità di esercenti la responsabilità genitoriale dei minori Persona_1
e , figlia del de cuius (in proprio e in qualità Parte_3 Parte_4
di esercente la responsabilità genitoriale del minore ) e Persona_2 Parte_5
- nelle rispettive qualità di figlie e nipoti del de cuius - hanno convenuto in
[...]
giudizio, dinanzi all'intestato Tribunale, l' per ivi sentirne Controparte_1
accertare e dichiarare la responsabilità della Struttura sanitaria “ in Controparte_3
relazione al decesso del loro prossimo congiunto , per il mancato Persona_4
rispetto del digiuno preoperatorio e conseguente insorgenza della polmonite ab ingestis, nonché per la successiva insorgenza di un'infezione nosocomiale contratta nel reparto di rianimazione;
per l'effetto, gli attori hanno chiesto la condanna della
Struttura sanitaria convenuta al risarcimento dei danni non patrimoniali iure proprio e iure hereditatis (danno da perdita parentale, danno biologico terminale, danno c.d. catastrofale), nonché del danno patrimoniale (spese di CTP) da loro subiti.
A fondamento della loro domanda risarcitoria, gli attori hanno dedotto:
1) che, in data 26.08.2017, alle ore 15:21, a seguito di una caduta accidentale occorsa in ambiente domestico, era stato trasportato, a mezzo ambulanza, Persona_4
presso il Pronto Soccorso dell' di Roma;
che, ivi giunto, l'esame Controparte_3
radiologico dell'arto inferiore destro aveva evidenziato “frattura scomposta del collo del femore”, ragione per cui l'ortopedico di turno aveva ritenuto necessario procedere al posizionamento di una trazione trans-scheletrica e ad intervento chirurgico di osteosintesi, per il quale il paziente sarebbe stato sottoposto a sedazione profonda;
2) che la figlia e la moglie di avevano provveduto a comunicare al Persona_4
personale sanitario di turno le pregresse patologie del paziente, nonché le informazioni relative all'ultimo pasto da lui consumato, intorno alle 14:00 circa e consistito in un panino con carne di maiale arrostita;
3) che, dunque, alla luce di tali informazioni, l'ortopedico di turno aveva riferito ai familiari che la sedazione non sarebbe potuta avvenire prima delle ore 20:00, ovvero dopo almeno 6 ore dall'ultimo pasto e nel frattempo aveva chiesto loro di consegnare eventuali precedenti cartelle cliniche del paziente;
4) che, quindi, al fine di recuperare le suddette cartelle cliniche, la figlia Parte_4
si era recata presso l'abitazione del padre (a circa 16 km di distanza), e tuttavia,
[...]
facendo immediatamente ritorno alle ore 17:15, aveva trovato il padre già intubato;
che quindi, richieste spiegazioni in merito, i sanitari avevano replicato che Per_4
aveva direttamente riferito loro che l'ultimo pasto era stato da lui consumato
[...]
alle ore 12:00, anziché alle ore 14:00;
5) che, durante la procedura di sedazione, si era verificato un episodio di vomito alimentare, successivamente aspirato dalla cavità orale;
a seguito di lavaggi bronchiali, il paziente era stato intubato per via endotracheale e sottoposto a terapia farmacologica antibiotica e cortisonica, ed era stato trasferito nel Reparto di Rianimazione del medesimo noscocomio;
6) che l'esame radiologico del torace eseguito nella stessa serata del 26.08.2017, aveva evidenziato la presenza di un addensamento polmonare alla base sinistra associato ad un versamento pleurico, confermata dalla TC del torace effettuata il giorno seguente, il 27.08.2017, portando alla diagnosi di polmonite ab ingestis;
7) che la criticità delle condizioni cliniche del paziente richiedeva la ventilazione meccanica con sedazione farmacologica e l'utilizzazione di alte percentuali di ossigeno, nonché il sostegno della funzione cardiocircolatoria con infusione continua di noradrenalina;
che la gravità del quadro clinico persisteva anche nei giorni successivi;
8) che, in data 31.08.2017, il paziente era stato sottoposto ad intervento Per_4
chirurgico in anestesia generale di stabilizzazione della frattura del femore con un chiodo endomidollare, stavolta senza la verificazione di complicanze;
tuttavia, in seguito si era manifestata una contrazione della diuresi associata a incremento dei valori di azotemia e creatininemia, con conseguente necessità di eseguire un trattamento ernodialitico depurativo;
9) che, successivamente, il decorso nel Reparto di Rianimazione si era caratterizzato per la presenza di uno stato settico associato ad una notevole compromissione dello stato di lucidità e della funzione cardiocircolatoria, con necessità di proseguire la ventilazione meccanica per molti giorni;
che, tuttavia. a partire dall'08.09.2017, il paziente aveva mostrato un miglioramento del quadro respiratorio, ragione per cui in data 10.09.2017 era stato possibile il distacco dal ventilatore meccanico e la ripresa della respirazione spontanea;
nei giorni successivi, persisteva l'insufficienza respiratoria secondaria alla persistenza della broncopolmonite;
10) che gli esami microbiologici sulle secrezioni bronchiali avevano evidenziato la presenza di Klebsiella pneumoniae, curata dallo specialista infettivologo, il quale più volte aveva modificato la terapia antibiotica in base ai rilievi degli antibiogrammi;
11) che, in data 26.09.2017, dopo un graduale miglioramento, lo era stato Per_4
trasferito nel Reparto di Medicina del medesimo nosocomio;
che, però in data
01.10.2017 il quadro respiratorio e renale era peggiorato, con manifestazione di un nuovo episodio di vomito alimentare, e ristrasferimento del paziente presso il Reparto di Rianimazione;
12) che, successivamente, a seguito del peggioramento delle condizioni cliniche – in particolare quelle respiratorie e renali – in data 07.10.2017, era Persona_4
deceduto per insufficienza multiorgano (MOF);
13) che la polmonite ab ingestis aveva costituito la principale complicanza che aveva contribuito ad innescare la catena di eventi che avevano condotto allo sviluppo dello shock settico e dell'insufficienza multiorgano;
che la cartella clinica del Pronto
Soccorso era carente proprio in ordine alla verificazione di tale complicanza
(l'inalazione di contenuto gastrico nella laringe e nelle vie respiratorie, conseguente al vomito alimentare durante la sedazione), nonché in ordine all'orario dell'ultimo pasto del paziente, rilevante ai fini del calcolo del digiuno preoperatorio;
che, quindi, come confermato anche dai CC.TT.UU. incaricati in sede di ATP, sussisteva il nesso causale tra la polmonite ab ingestis (insorta a causa dell'avvenuta sedazione senza rispettare il digiuno preoperatorio) e il decesso di;
Persona_4
14) che, inoltre, i sanitari erano altresì responsabili in relazione alla gestione della complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica, gestita in ritardo e non descritta in cartella clinica;
15) che anche le successive infezioni nosocomiali contratte da , Persona_4
come affermato dai CC.TT.UU., erano riconducibili ad ulteriori profili di negligenza del personale sanitario e della Struttura e cioè alla mancata adozione e/o al mancato rispetto dei relativi protocolli di prevenzione;
16) che, in definitiva, in conseguenza del decesso del loro prossimo congiunto Per_4
i ricorrenti avevano diritto al risarcimento dei danni da loro subiti sia iure
[...]
proprio, sia iure hereditatis, e cioè: a) del danno da perdita del rapporto parentale, in favore delle figlie e e dei nipoti Parte_1 Parte_4
e Persona_1 Parte_3 Parte_5 Per_2
; b) del danno biologico terminale subito dal loro congiunto per nr. 43 giorni, e
[...]
del danno morale c.d. catastrofale o “da lucida agonia”, per nr. 31 giorni;
d) del danno patrimoniale per spese di consulenza tecnica di parte;
17) che, in subordine, avrebbe dovuto riconoscersi quanto meno il danno da perdita di chance di sopravvivenza (con liquidazione equitativa sulla base delle Tabelle di
Roma).
Con comparsa di costituzione e risposta depositata in data 10.09.2021, si è costituita nel presente giudizio la deducendo: Controparte_1
1) l'infondatezza della contestazione inerente alla responsabilità circa l'insorgenza della polmonite ab ingestis, in quanto la ricostruzione dei fatti antecedenti alla sedazione del paziente, risultava del tutto diversa da quella prospettata da Parte attrice.
Invero, come era emerso dalle testimonianze rese in sede penale, lo stesso paziente aveva riferito ai sanitari di aver consumato l'ultimo pasto Persona_4
(consistito solamente in “qualche cucchiaio di pasta”) alle ore 12:00; pertanto, la sedazione era correttamente avvenuta alle ore 18:00, nel rispetto del digiuno preoperatorio di nr. 6 ore (previsto per un pasto leggero); che, in ogni caso – salvo che per la domanda proposta iure hereditatis - l'ipotetica responsabilità della Struttura era extracontrattuale, con tutte le conseguenze in punto di onere probatorio;
2) l'inammissibilità della contestazione inerente alla responsabilità per le infezioni successivamente insorte, in quanto proposta per la prima volta solamente nel ricorso ex art. 702 bis c.p.c.
In ogni caso, negavano la fondatezza della contestazione, sulla base della C.T.U. e della documentazione depositata, nonché dalla consulenza del P.M. espletata in sede penale, che attestavano il pieno rispetto dei protocolli da parte della Struttura sanitaria;
3) l'inammissibilità della contestazione inerente alla “gestione della complicanza del vomito”, in quanto anch'essa tardivamente proposta con il ricorso ex art. 702 bis c.p.c., nonché la sua infondatezza, posto che la C.T.U. aveva evidenziato la correttezza dell'intero trattamento;
4) con riferimento ai danni lamentati, quanto al danno biologico terminale, precisavano che l'ITT eventualmente riconoscibile, era del tutto sovrapponibile “a quella che il trattamento della lesione ortopedica avrebbe trattato, considerata la debolezza e l'età del paziente”; che il danno morale catastrofale non era configurabile, in quanto dalla documentazione clinica non vi erano elementi che dimostravano la consapevolezza della fine imminente da parte del paziente;
che il danno da perdita parentale, non era riconoscibile in mancanza di piena prova dell'errore medico;
che, al più, poteva configurarsi nel caso di specie un danno da perdita di chance, in quanto gli stessi
CC.TT.UU. avevano affermato che l'aspettativa di vita del paziente risultava compromessa (a causa della frattura del femore e delle altre comorbilità); che, infine, il calcolo dei danni mediante i parametri delle Tabelle di Roma, comportava una sperequazione in confronto a quelli delle Tabelle di Milano, normalmente utilizzati.
Alla prima udienza del 28.10.2021, la causa è stata trattenuta in riserva.
Con ordinanza del 29.04.2022, a scioglimento della riserva precedentemente assunta,
è stato disposto il mutamento del rito e la causa è stata rinviata per gli incombenti di cui all'art. 183 c.p.c. La causa veniva assegnata a questo giudice l'8.8.2022.
All'udienza del 15.12.2022, venivano concessi alle Parti i termini istruttori di cui all'art. 183, comma VI, c.p.c.
Depositate le memorie istruttorie, è stata disposta l'integrazione della CTU espletata in fase di ATP, ad opera dei consulenti d'ufficio dott. e dott. Persona_5 [...]
Persona_6
All'udienza del 16.11.2023, veniva chiamata a testimoniare la sig. Testimone_1
Appreso che si trattava della moglie della cuius, ritenuta la sua incapacità a testimoniare, poiché avente interesse nella causa, potendo intervenire in questo steso processo o procedere separatamente per il danno iure proprio e iure ereditario, non veniva escussa.
Quindi, ritenute inammissibili le ulteriori istanze istruttorie (prova per testi) richieste dalle Parti, per i motivi esplicitati nelle relative ordinanze, la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni.
Con ordinanza del 12.05.2025, la causa è stata trattenuta in decisione, con concessione alle Parti dei termini ex art. 190 c.p.c., decorrenti dalla data di comunicazione del relativo provvedimento, per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Innanzitutto, va esaminata la richiesta di ammissione delle prove orali, rigettata da questo giudice e ribadita da parte convenuta in sede di precisazione delle conclusioni.
Ebbene, il rigetto dell'istanza non è stato motivato solo dal fatto che si trattasse di testimonianze de relato, bensì, come questo giudice si era riservato di argomentare meglio in sentenza, per la loro superfluità, atteso che le informazioni essenziali di un paziente che deve essere sottoposto ad un intervento in anestesia generale, non possono essere raccontate, ma DEVONO risultare esclusivamente dalla scheda di accesso al
P.S. e soprattutto dalla documentazione relativa alla VISITA PREOPERATORIA CHE
DEVE ESEGUIRE L'ANESTETISTA. Sono informazioni di un'importanza tale, che non possono essere gestite con il “passaparola” in una struttura sanitaria. Tanto più che non si trattava di un intervento in urgenza o in emergenza, da effettuarsi immediatamente.
Quanto poi all'eccezione della convenuta, secondo la quale parte attrice avrebbe introdotto argomenti nuovi rispetto al procedimento di ATP, premesso che l'infezione era stata già dedotta nel ricorso ex art.696 bis c.p.c., va sottolineato che il giudizio di merito ha lo scopo di approfondire le tematiche introdotte con il ricorso per ATP, che
è solo condizione di procedibilità e che la gestione della complicanza non esula da quella che era la storia clinica descritta e dedotta nel ricorso, sicchè non può ritenersi una domanda nuova.
Ciò premesso, venendo al merito della domanda risarcitoria, in primo luogo, in base alla CTU espletata in sede di ATP, deve ritenersi accertato che il decesso di Per_4
sia eziologicamente riconducibile alla polmonite ab ingestis, determinata
[...]
dalla complicanza dell'inalazione di materiale gastrico verificatasi durante la procedura di sedazione, eseguita in vista dell'intervento chirurgico cui il paziente doveva sottoporsi: in particolare, come affermato dai CC.TT.UU, “si può sicuramente affermare che l'intera vicenda clinica trovi il suo momento più significativo ed importante dal punto di vista medico-legale nella complicanza inalatoria sopraggiunta nel corso dell'intervento di applicazione della trazione del femore destro effettuato in sedazione farmacologica” ed “esiste infatti una precisa concatenazione causale fra la complicanza inalatoria di materiale gastrico, la polmonite ab ingestis successivamente sviluppata, la sepsi complicata da shock settico e l'insufficienza multiorgano (MOF) refrattaria ad ogni forma di terapia intensiva che ha infine condotto a morte il paziente” (pagg. 35/36 della CTU).
Ciò posto, occorre pertanto verificare se, con riferimento all'insorgenza e alla gestione della suddetta complicanza, vi sia stata una condotta colposa dei sanitari, tenendo conto
[. delle Linee Guida pubblicate dalla Società italiana Analgesi CP_4
e Terapia Intensiva (SIAARTI), intitolate "Raccomandazioni per CP_5
l'esecuzione della anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori”, che prescrivono che l'anestesia del paziente, deve avvenire a digiuno;
che l'intervallo di tempo che deve trascorrere dall'ingestione di un pasto leggero e la procedura anestesiologica, deve essere di almeno sei ore; che i pazienti candidati alle procedure di sedazione-analgesia devono essere sottoposti a valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata.
A fronte delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, occorre in primo luogo evidenziare come l'incompletezza e lacunosità della documentazione sanitaria, in primis della cartella clinica, non ha permesso di verificare, né se sia stata eseguita l'anamnesi mirata, con particolare riferimento all'orario dell'ultimo pasto consumato dal paziente, né di risalire all'orario di sedazione ed esecuzione dell'intervento.
Come evidenziato dai CC.TT.UU., l'orario dell'intervento può solamente presumersi in base consenso informato alla procedura anestesiologica sottoscritto dal paziente, che riporta l'orario delle 18:15 del 27 agosto 2017 (peraltro la data è anche sbagliata, perché l'anestesia è stata eseguita il 26 agosto 2017), mentre “Nella cartella di PS agli atti non è descritto l'orario di applicazione della trazione transcheletrica in sedazione farmacologica, né quando si è verificato durante la stessa”.
Invero, dall'esame della cartella clinica di P.S., l'intervento chirurgico risulta descritto unicamente nei seguenti termini “si posiziona trazione transcondiloidea e arto inferiore su telaio in sedazione. Paziente trasferito in rianimazione, vedi consulenza anestesiologica”.
Innanzitutto, vi sono discrepanze tra date ed orari.
Il 26.8.2017, giorno dell'accesso del paziente al P.S. alle ore 15,21 dopo RX e disposizione per intervento di osteosintesi in anestesia, si rinviene solo il ricovero in rianimazione del paziente proveniente dal P.S, lo stesso giorno alle ore 19,58 per sospetta Ab ingestis.
Dalla cartella clinica della rianimazione sembrerebbe il 27.8.2017 il paziente ricoverato in rianimazione viene portato alle 17,22 a fare la TAC e ne fa ritorno alle ore 19,03 con diagnosi accertata di Ab ingestis. Tuttavia, vi è in atti solo un CONSENSO INFORMATO del 27.8.2017 ore 18,15, ovvero del giorno successivo all'accesso al P.S., peraltro privo della indicazione se il paziente fosse a digiuno o da quante ore avesse mangiato e che tipo di pasto avesse fatto.
Il paziente risulta trasportato il 27.8.2017 dalla rianimazione a fare la TAC alle ore
17,22 e riportato in rianimazione alle ore 19,03.
L'intervento di osteosintesi risulta effettuato il 31.8.2017 alle 12,00 e terminato alle
13,30.
Ebbene, a parte la confusione delle date e la mancanza di una cartella clinica, dalla quale risulti cosa sia successo prima che il paziente fosse portato in rianimazione il
26.8.2017 alle ore 19,58 dal P.S. ovvero poche ore dopo il suo accesso ( ore 15,21), resta il fatto che, nonostante l'orario dell'ultimo pasto consumato dal paziente costituisca un dato fondamentale ai fini dell'osservanza del necessario periodo temporale di digiuno preoperatorio – lo stesso non si rinviene neppure nel consenso informato alla procedura anestesiologica del 27.8.2017, non essendovi dunque alcuna prova che l'anestesista abbia assolto al proprio primario obbligo di ricevere e trascrivere tale dato.
In sintesi, la vicenda in questione, risulta caratterizzata dalla totale assenza di prova in ordine al dato dell'ultimo pasto consumato dal paziente, sia dell'orario di effettuazione dell'intervento, “che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15)”,che tuttavia porta la data del giorno successivo, ovvero quando già il paziente era stato trasportato in rianimazione per AB ingestis, nonché dalla mancanza di descrizione della complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica.
Invero, non risulta neppure prodotta in atti una scheda dell'intervento del
26.08.2017, il che determina l'impossibilità di ricostruire lo svolgimento degli eventi, con particolare riferimento alla sopravvenienza della complicanza del vomito alimentare e all'adozione dei rimedi, nonché di stabilire se questi ultimi siano stati idonei a fronteggiare l'evento avverso. L'unico dato, si rinviene nella consulenza anestesiologica redatta alle 19,45 nella cartella del reparto di rianimazione
I CTU hanno affermato: “Nel caso del Sig. non viene riportato, nella copia Per_4
della cartella di PS agli atti, peraltro incompleta per mancanza di una pagina,
l'orario di effettuazione dell'intervento, che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15) come pure non risulta descritta la complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica (riportata però nella consulenza dell'anestesista in cartella del reparto di Rianimazione)”.
In effetti, nella cartella del reparto rianimazione, alle ore 19.45 vi è consulenza anestesiologica del dott. Per_7
Consulenza anestesiologica di PS: “vengo chiamato per eseguire sedazione in paziente da sottoporre a posizionamento di filo da trazione per frattura di femore in regime di urgenza. Raccolta anamnesi patologica remota e recente ed ottenuto consenso anestesiologico. Si posiziona sondino naso-gastrico e si procede a somministrazione di fentanest 2 fl e midazolam 2mg, ondanserton 8mg e ranitidina
100mg. Durante l'esecuzione della procedura si presentava episodio di vomito alimentare che veniva prontamente aspirato, si procedeva a manovra di Sellick in paziente in respiro spontaneo e posizionamento Ventimask 50%. Si eseguiva Rx torace ed ega arterioso. Si decideva quindi di procedere ad intubazione orotracheale previo approfondimento della sedazione, esecuzione di broncolavaggi e trasferimento del paziente in Rianimazione per le cure del caso. Somministrati Augmentin 2.4 g, Tavanic
400 mg, 6 Urbason 40mg. Posizionato catetere arterioso 20G in arteria radiale sinistra e catetere vescicale. Monitoraggio multiparametrico.”
Si rinviene la consulenza ortopedica:
Consulenza Ortopedica: “Si posiziona trazione transcondiloidea e arto inferiore su telaio in sedazione. Paziente trasferito in rianimazione, vedi consulenza anestesiologica. Cartella Clinica del Reparto Rianimazione n. 2017/0004702 della Casa CP_6
“ . nato il [...]. Proveniente da PS A.H. Controparte_3 Persona_4
Ricovero urgente del 26.8.17, trasferimento in Reparto di Medicina il 26.9.17.
Diagnosi di ricovero “frattura di femore destro”. Motivo del ricovero: sospetto ab ingestis durante sedazione profonda. Anamnesi patologica prossima: Durante sedazione profonda per posizionamento di trazione transcheletrica episodio di vomito alimentare. Viene intubato prontamente e trasferito in Rianimazione per le cure del caso.”
In sostanza, a prescindere dal fatto che non è chiaro nemmeno dove, come e quando sarebbe avvenuta la sedazione, visto peraltro che la consulenza viene redatta solo alle
19.45 e solo dall'anestetista e non anche dall'ortopedico, che sembrerebbe essere stato presente e tuttavia nulla dice, va osservato che la data della consulenza non collima nemmeno con la data del consenso informato.
Orbene, ciò premesso, in punto di onere probatorio, risulta di fondamentale importanza richiamare il consolidato principio espresso dalla Corte di Cassazione in materia di difettosità di tenuta della cartella clinica, secondo cui “In tema di responsabilità professionale sanitaria, l'eventuale incompletezza della cartella clinica è circostanza di fatto che il giudice può utilizzare per ritenere dimostrata l'esistenza di un valido nesso causale tra l'operato del medico e il danno patito dal paziente soltanto quando proprio tale incompletezza abbia reso impossibile l'accertamento del relativo nesso eziologico ed il professionista abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a provocare il danno” (Cass., Sez. 3, ordinanza n. 16737 del
17/06/2024; Cass. Sez. 3, sentenza n. 27561 del 21/11/2017; Cass. Sez. 3, sentenza n.
12218 del 12/06/2015).
In particolare, secondo l'orientamento pluriennale della giurisprudenza di legittimità
“in tema di responsabilità medica, la difettosa tenuta della cartella clinica da parte dei sanitari non può pregiudicare sul piano probatorio il paziente, cui anzi, in ossequio al principio di vicinanza della prova, è dato ricorrere a presunzioni se sia impossibile la prova diretta a causa del comportamento della parte contro la quale doveva dimostrarsi il fatto invocato (tra le altre, Cass., 26 gennaio 2010, n. 1538; Cass., 27 aprile 2010, n. 10060; Cass., 31 marzo 2016, n. 6209)”; peraltro, la presunzione in questione opera “Non in modo automatico, però: affinché quella incompletezza rilevi ai fini del decidere, è necessario che: (a) l'esistenza del nesso di causa tra condotta del medico e danno del paziente non possa essere accertata proprio a causa della incompletezza della cartella;
(b) il medico abbia comunque posto in essere una condotta astrattamente idonea a causare il danno (così la sentenza capostipite, ovvero
Sez. 3, Sentenza n. 12103 del 13/09/2000, Rv. 540146; in seguito, nello stesso senso,
Sez. 3, Sentenza n. 10060 del 27/04/2010, Rv. 612606; Sez. 3, Sentenza n. 12273 del
05/07/2004, Rv. 574125).” (cfr, le pronunce della Corte di Cassazione sovracitate).
Dunque, sul piano dell'onere probatorio, occorre affermare che - al di là dell'inquadramento della responsabilità della Struttura come contrattuale o extracontrattuale – l'incompletezza della documentazione clinica configura una carenza probatoria della Struttura sanitaria, da valutare a carico della medesima - qualora ne ricorrano i presupposti - e non certamente a discapito del paziente danneggiato (e dei suoi eredi).
Tornando alla vicenda in questione, deve rilevarsi che, a causa della grave incompletezza della documentazione clinica, non è stato possibile verificare la collocazione dell'orario dell'ultimo pasto (se alle 14:00, come sostenuto dai familiari del de cuius, oppure alle ore 12:00, come sostenuto dai sanitari), irrilevanti essendo le testimonianze per quanto sopra detto, né – come sopra illustrato – ricostruire la fase dell'intervento stesso, con conseguente totale impossibilità di verificare se vi sia stata o meno una condotta colposa dei sanitari, sia per quanto riguarda il rispetto del digiuno preoperatorio, sia per quanto attiene alla fase di gestione della complicanza.
Pertanto, in applicazione dei suddetti principi di diritto, il mancato assolvimento dell'onere probatorio da parte della Struttura – e la gravità di tale inadempienza processuale - deve valutarsi quale elemento in base al quale ritenere la colpa dei sanitari e ritenere accertato il nesso causale con l'evento morte, in presenza di una condotta idonea a determinare l'insorgenza della polmonite ab ingestis. Nel primo elaborato, a cui ha fatto seguito quello integrativo, i CTU hanno così ricostruito la storia clinica del de cuius: “l'intera vicenda clinica trovi il suo momento più significativo ed importante dal punto di vista medico-legale nella complicanza inalatoria sopraggiunta nel corso dell'intervento di applicazione della trazione del femore destro effettuato in sedazione farmacologica. Nel caso in questione
l'inspirazione di materiale gastrico provocava una serie di gravi conseguenze: esiste infatti una precisa concatenazione causale fra la complicanza inalatoria di materiale gastrico, la polmonite ab ingestis successivamente sviluppata, la sepsi complicata da shock settico e l'insufficienza multiorgano (MOF) refrattaria ad ogni forma di terapia intensiva che ha infine condotto a morte il paziente. Considerando ciò si ritiene indispensabile, oltre che utile, approfondire questa problematica analizzando la letteratura medica e le linee guida pubblicate su tale tema. La possibilità che durante le procedure di sedazione eseguite al di fuori della sala operatoria si possano verificare delle complicanze legate al rischio di aspirazione di contenuto gastrico nei polmoni è evenienza ben nota a tutti gli specialisti anestesisti rianimatori. La Società italiana di Anestesi ha Controparte_7
pubblicato sulla sua rivista ufficiale Minerva Anestesiologica nel 2005 delle linee guida intitolate "Raccomandazioni per l'esecuzione della anestesia e della sedazione al di fuori dei blocchi operatori”. In questo documento, nel paragrafo dedicato alle indicazioni si riporta: "la sedazione-analgesia comporta due tipi di benefici: - consente al paziente di tollerare procedure fastidiose non gradite mediante la riduzione o l'abolizione dell'ansia, del discomfort e del dolore;
- consente l'esecuzione di procedure diagnostico-terapeutiche nei bambini e negli adulti poco collaboranti.
Nel paragrafo dedicato alla valutazione preliminare, si può leggere: "È raccomandato che i pazienti candidati a tali procedure siano sottoposti a valutazione anestesiologica comprensiva di anamnesi mirata … Le implicazioni per il digiuno preoperatorio sono contenute nel documento ASA (American Society of
Anesthesiology) “Guidelines for preoperative fasting”. La tabella è stata elaborata dalla Società Americana di Anestesiologia già alla fine degli anni '90. Da essa risulta chiaramente evidente che l'intervallo di tempo che deve trascorrere dall'ingestione di un pasto leggero e la procedura anestesiologica deve essere di almeno sei ore mentre bastano due ore dall'ingestione di liquidi non alcolici. Queste linee guida sono state riprese nel 2009 in Italia da un documento del Ministero del Lavoro della Salute e delle Politiche Sociali: “Manuale per la Sicurezza in sala operatoria:
Raccomandazioni e Check-list”. Ivi è scritto: “Prima di eseguire l'anestesia si deve verificare che i pazienti sottoposti a chirurgia elettiva siano a digiuno. Per l'adulto il digiuno da un pasto regolare è di 8 ore, da un pasto leggero è di 6 ore;
possono essere assunti liquidi chiari fino a 2 ore prima dell'anestesia. ... I pazienti con reflusso, devono essere trattati preventivamente per ridurre la secrezione gastrica ed aumentare il pH”.
Se l'intervento medico-chirurgico è di emergenza (ma non era questo il caso) si può intervenire prima di questi tempi. In questi casi però è consigliabile eseguire una sedazione effettuando una rapida intubazione endotracheale, consentendo in tal modo di proteggere le vie aeree in modo efficace anche se si dovesse verificare rigurgito di materiale gastrico. Nel caso del Sig. non viene riportato, nella copia della Per_4
cartella di PS agli atti, peraltro incompleta per mancanza di una pagina, l'orario di effettuazione dell'intervento, che si può presumere dall'orario di compilazione del consenso informato alla procedura anestesiologica (ore 18:15) come pure non risulta descritta la complicanza del vomito durante la procedura anestesiologica (riportata però nella consulenza dell'anestesista in cartella del reparto di Rianimazione).
……….omissis. .Al riguardo, può peraltro affermarsi che, in assenza della complicanza, il paziente non avrebbe neppure contratto l'infezione nosocomiale, non sarebbe stato sottoposto a terapia intensiva, trattamenti invasivi, a lunga degenza e - con una probabilità superiore al 50% - non sarebbe deceduto. per shock settico”.
Va a tal proposito sottolineato, che nel caso in esame non risulta che vi sia stato un processo penale, conclusosi con una sentenza di assoluzione o di condanna passate in giudicate. Pertanto, le SIT o quant'altro abbia costituito oggetto di indagine, non sfociato poi in un decreto di rinvio a giudizio, in processo penale ed in una sentenza, non rilevano in questa sede. I CTU hanno affermato anche che “una delle complicazioni più diffuse della polmonite ab ingestis è il distress respiratorio, ovvero una condizione che prevede la diminuzione della concentrazione di ossigeno nel sangue e che può, nel peggiore dei casi, evolvere verso un'insufficienza respiratoria che porta al decesso in più del 50% dei casi. La prognosi dipende essenzialmente dall'età del paziente e da eventuali altre comorbidità; nonostante il ricorso a trattamenti d'elezione purtroppo la mortalità è spesso stimata come compresa tra l'11 ed il 30%. Si verifica una sovrainfezione batterica in circa il
25% dei pazienti….. Il Sig. è rimasto intubato e sedato, quindi Persona_4
completamente incosciente, per 15 giorni, fino al 10.9, quando è stato risvegliato ed estubato. Il 12.9 veniva descritto “vigile discretamente orientato esegue ordini semplici”. Successivamente è stato sempre più o meno vigile, anche se in genere confuso e agitato, fino alla morte. È presumibile che durante questo periodo di 27 giorni potesse rendersi conto, almeno parzialmente, della sua disperata situazione, a livello cognitivo ma soprattutto emotivo, e potesse avere quindi una qualche consapevolezza e/o paura della fine imminente.”
Hanno altresì precisato che: ”L'infezione nosocomiale contratta dal paziente è da ritenersi conseguenza delle numerose procedure invasive a cui lo stesso è stato sottoposto nel tentativo estremo di salvargli la vita, messa ad alto rischio di morte a causa della polmonite ab ingestis. La colonizzazione intestinale (che è cosa diversa da una infezione) da parte di germi multiresistenti (in specifico da KPC) è certamente correlabile alla degenza in rianimazione. In assenza della polmonite ab ingestis, il paziente non sarebbe transitato in rianimazione se non per 1-2 giorni al massimo”
“Anche se la struttura convenuta ha, a giudizio dei CTU, assolto all'onere di aver messo in atto tutte le misure idonee a ridurre (in quanto è scientificamente impossibile usare temini quali “eliminare” o “debellare”) il rischio di sviluppo di colonizzazione da germi nosocomiali multiresistenti e della evoluzione in sepsi, è essenziale ripercorre la catena di causalità nel caso specifico, cercando di attribuire un peso ai singoli anelli della catena. Il sig. deceduto per shock settico e insufficienza multiorgano Per_4
conseguente a sepsi. Questa trae origine dall'infezione sistemica da KPC che è l'evoluzione della colonizzazione intestinale da questo germe. La colonizzazione è stata acquisita nella struttura sanitaria e quindi rappresenta una infezione nosocomiale. Quest'ultima trae origine dal prolungato ricovero in rianimazione e dai numerosi interventi, più o meno invasivi subiti durante il ricovero in terapia intensiva.
La necessità di ricovero in rianimazione è stata causata dalla polmonite ab ingestis – questa è stata causata presumibilmente dal mancato rispetto dei tempi necessari prima di un intervento di sedazione profonda – l'intervento di sedazione profonda è stato reso necessario dalla frattura del femore. Il primo elemento nella catena causale è la frattura del femore, in tale catena si inserisce, con valore preponderante da un punto di vista medico legale la sedazione profonda colposamente errata e poi via via tutti gli altri elementi. Le patologie preesistenti, a parte la frattura, possono essere considerate genericamente favorenti ma non rientrano nella catena causale. Gli eventi successivi
e conseguenti alla polmonite ab ingestis hanno un peso minoritario, in quanto questa, nella modalità e gravità con cui si è manifestata già nelle prime ore dopo la sua evenienza nel caso specifico del sig. era di per sé gravata di una probabilità Per_4
elevata (>50%) di decesso, anche in assenza dell'infezione nosocomiale occorsa successivamente”
Hanno quindi concluso che: “Secondo il principio del più probabile che non, il decesso si sarebbe ugualmente verificato anche in assenza della colonizzazione intestinale e poi dell'infezione, da parte dei germi multiresistenti, a causa delle gravi complicanze insorte già nei primi giorni dopo l'insorgenza della polmonite ab ingestis. Questa assume quindi il peso maggiore ed è l'elemento preponderante nella catena causale
(>50% di perdita di chance di sopravvivenza). Se il quesito posto dal GR richiede ai
CTU la necessità di separare i due eventi, è possibile attribuire una perdita di chance
e di aspettativa di vita legata alla sola infezione nosocomiale, che è da considerare una concausa (meno rilevante) nell'evento morte pur costituendo indubbiamente una causa peggiorativa dello stato clinico e rappresentandone l'ultima parte nella catena causale. I CTU ritengono, in modo arbitrario, che alla concausa “infezione nosocomiale” possa essere attribuito una perdita di chance di sopravvivenza del 20%” Esclusa quindi una rilevanza causale esclusiva dell'infezione contratta dal de cuius, certo è il nesso causale tra la polmonite ab ingestis e la morte.
Una volta accertato il nesso causale tra l'operato dei sanitari e l'evento morte, occorre valutare e quantificare i danni subiti dagli odierni attori, eredi del paziente Per_4
[...]
Iniziando con il danno da perdita parentale, quanto al danno da perdita parentale, si deve premettere che tale danno “consiste nella privazione di un valore non economico, ma personale, costituito della irreversibile perdita del godimento del congiunto, dalla definitiva preclusione delle reciproche relazioni interpersonali, secondo le varie modalità con le quali normalmente si esprimono nell'ambito del nucleo familiare;
perdita, privazione e preclusione che costituiscono conseguenza della lesione dell'interesse protetto” (cfr. Cass. Civ. nr. 907/2018); e, ancora, tale danno si concreta nel non potere più godere della presenza di chi è venuto meno e del rapporto che si aveva con lui. Di conseguenza, esso attiene allo stravolgimento di un sistema di vita che trovava le sue fondamenta nell'affetto e nella quotidianità di tale rapporto. Invero, il pregiudizio da perdita del rapporto parentale rappresenta un peculiare aspetto del danno non patrimoniale e consiste (non già nella mera perdita delle abitudini e dei riti propri della quotidianità, bensì) nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, nonché nella sofferenza interiore derivante dal venir meno del rapporto: in breve, “il danno da perdita parentale si traduce nel “non poter più fare ciò che per anni si è fatto” (cfr. Cass. civ., Sez. III,
n. 9196/2018).
La Corte di Cassazione ha più volte ribadito (anche recentemente) che, in materia risarcitoria, la liquidazione del danno non patrimoniale subito dai congiunti in conseguenza dell'uccisione del familiare non integra un danno “in re ipsa”, ma deve essere provato in concreto dal danneggiato e la liquidazione deve avvenire in base a valutazione equitativa, vertendosi in tema di lesione di valori inerenti alla persona, in quanto tali privi di contenuto economico, e deve tener conto dell'intensità del vincolo familiare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza più o meno ampia del nucleo familiare, le abitudini di vita, l'età della vittima e dei singoli superstiti, la composizione del restante nucleo familiare, in grado di prestare assistenza morale e materiale, la loro capacità di reazione e sopportazione del trauma e ad ogni altra circostanza del caso concreto, da allegare e dimostrare (anche presuntivamente, secondo nozioni di comune esperienza) da parte di chi agisce in giudizio, spettando alla controparte la prova contraria di situazioni che compromettono l'unità, la continuità e l'intensità del rapporto familiare (cfr. Cass. Civ., sez. III, nr.
26140/2023, 25541/2022, 28989/2019, nr. 24220/2019, nr. 11200/2019, nr. 5807/2019, nr. 907/2018, nr. 14655/2017 e nr. 21230/2016).
In particolare, costituisce oramai approdo consolidato quello per cui sono ravvisabili due diversi aspetti nel danno non patrimoniale per la perdita parentale:
a) quello relativo alla sofferenza (eventualmente) patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore;
b) quello che si è (eventualmente) riflesso, in termini dinamico-relazionali, sul percorso della vita quotidiana attiva del soggetto che l'ha subita.
Spetta al giudice il compito di procedere alla verifica, sulla base delle evidenze probatorie complessivamente acquisite, dell'eventuale sussistenza di uno solo, o di entrambi, i profili di danno non patrimoniale in precedenza descritti (ossia, della sofferenza eventualmente patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore, e quella, viceversa, che eventualmente si sia riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi della vita quotidiana del soggetto che l'ha subita).
Al riguardo, la recente sentenza della Corte di Cassazione nr. 26140/2023 ha ben spiegato come sussista una ontologica differenza tra danno morale e danno dinamico- relazionale, in quanto il danno alla persona, nella sua dimensione umana ancor prima che giuridica, postula il riconoscimento, da un lato, della sofferenza interiore, dall'altro, delle mutate dinamiche relazionali di una vita che cambia a seguito dell'illecito (illuminante, in tal senso, è il disposto normativo di cui all'art. 612 bis del codice penale, in tema di presupposti palesemente alternativi del reato cd. di stalking). Si tratta di danni diversi e perciò entrambi autonomamente risarcibili, sempre che, e solo se, provati caso per caso, all'esito, si ribadisce, di articolata ed esaustiva istruttoria
(c.d. comprovabilità del danno non patrimoniale), tenendo conto che il danno dinamico relazionale può formare oggetto di prova rappresentativa diretta, mentre il risarcimento del danno morale può rappresentare soltanto l'esito terminale di un ragionamento deduttivo, che tenga conto (oltre che delle presunzioni) del notorio e delle massime di esperienza;
il c.d. danno presuntivo richiede comunque un'allegazione ed una dimostrazione, seppur presuntiva, che è sempre suscettibile di essere superata da una eventuale prova contraria.
In ogni caso, devono rimanere “fermi i principi che presiedono all'identificazione delle condizioni di apprezzabilità minima del danno, nel senso di una rigorosa dimostrazione (come detto, anche in via presuntiva) della gravità e della serietà del pregiudizio e della sofferenza patita dal danneggiato, tanto sul piano morale soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale, sì che, ad esempio, nel caso di morte di un prossimo congiunto, un danno non patrimoniale diverso ed ulteriore rispetto alla sofferenza morale (rigorosamente comprovata) non può ritenersi sussistente per il solo fatto che il superstite lamenti la perdita delle abitudini quotidiane, ma esige la dimostrazione di fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita, che è onere dell'attore allegare e provare;
tale onere di allegazione, peraltro, va adempiuto in modo circostanziato, non potendo risolversi in mere enunciazioni generiche, astratte od ipotetiche” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, nr.
25541/2022 e 28989/2019).
Pur ritenuto che la mera relazione di consanguineità, da un punto di vista generale, non sia da sola sufficiente ad integrare il danno risarcibile, occorre però considerare, quantomeno con riferimento ai parenti più stretti, che la sofferenza morale patita dal prossimo congiunto può essere dimostrata anche “con ricorso alla prova presuntiva ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta”(cfr. Cass. Civ., sez. 3, nr.
11212/2019, nr. 2788/2019, 17058/2017). In particolare, l'orientamento più recente della Corte di Cassazione si è consolidato nel senso di riconoscere il danno per la perdita parentale anche a prescindere dalla sussistenza del rapporto di convivenza con la vittima, il quale “non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità” (cfr. Cass. Civ., sez. III nr. 29332/2017); ancora, “il rapporto affettivo deve essere riconosciuto come legame presunto che legittima il risarcimento per la perdita familiare, a prescindere dal rapporto di convivenza, non essendo condivisibile limitare la “società naturale”, cui fa riferimento
l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola cd. “famiglia nucleare”(Cass. Civ. sez.
III, nr. 21230/2016).
Ed ancora, secondo consolidato indirizzo, in tema di liquidazione equitativa del danno da perdita del rapporto parentale, nel caso in cui si tratti di congiunti appartenenti alla c.d. famiglia nucleare (e cioè coniugi, genitori, figli, fratelli e sorelle) la perdita di effettivi rapporti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto può essere presunta in base alla loro appartenenza al medesimo "nucleo familiare minimo", nell'ambito del quale l'effettività di detti rapporti costituisce tuttora la regola, nell'attuale società, in base all'id quod plerumque accidit, fatta salva la prova contraria
– anche presuntiva ─ da parte del convenuto (Cass. 15/02/2018, n. 3767, Rv. 648035;
11/11/2019, n. 28989; 14/10/2019, n. 25774; 21/03/2022, n. 9010, Rv. 664554; Cass nr. 26185/2024).
In tale quadro, emergerà il significato e il valore dimostrativo dei meccanismi presuntivi che, al fine di apprezzare la gravità o l'entità effettiva del danno, richiamano il dato della maggiore o minore prossimità formale del legame parentale (coniuge, convivente, figlio, genitore, sorella, fratello, nipote, ascendente, zio, cugino) secondo una progressione che, se da un lato, trova un limite ragionevole (sul piano presuntivo e salva la prova contraria) nell'ambito delle tradizionali figure parentali nominate, dall'altro non può che rimanere aperta, di volta in volta, alla libera dimostrazione della qualità di rapporti e legami parentali che, benché di più lontana configurazione formale
(o financo di assente configurazione formale: si pensi, a mero titolo di esempio, all'eventuale intenso rapporto affettivo che abbia a consolidarsi nel tempo con i figli del coniuge o del convivente), si qualifichino (ove rigorosamente dimostrati) per la loro consistente e apprezzabile dimensione affettiva e/o relazionale. Così come ragionevole apparirà la considerazione, in via presuntiva, della gravità del danno in rapporto alla sopravvivenza di altri congiunti o, al contrario, al venir meno dell'intero nucleo familiare del danneggiato;
ovvero, ancora, dell'effettiva convivenza o meno del congiunto colpito con il danneggiato (cfr., in tema di rapporto tra nonno e nipote, Cass.
n. 21230 e n. 12146 del 2016), od, infine, di ogni altra evenienza o circostanza della vita - come l'età della vittima, l'età dei superstiti (e la correlata eventuale presenza di famiglie autonome), il grado di parentela, le abitudini ed il grado rapporto di frequentazione (e, in particolare, le visite quotidiane e le vacanze trascorse insieme), i pranzi domenicali e festivi ed i momenti celebrativi passati insieme, l'eventuale abitazione in immobili contigui, il ruolo in concreto svolto dal de cuius nelle dinamiche della storia familiare dei parenti superstiti (tenuto anche conto del loro modello di famiglia di riferimento), gli eventuali atti di liberalità - che il prudente apprezzamento del giudice di merito sarà in grado di cogliere.
Nel caso di specie, il danno in questione appare pienamente riconoscibile attesa la comprovata qualità di figlie e nipoti, come da documentazione in atti (docc. 5 – 10 allegati al ricorso), tutti residenti in [...], ossia nella medesima città del de cuius, sebbene non conviventi con il medesimo;
al riguardo, in particolare per l'azione promossa dai nipoti, deve evidenziarsi che, secondo la Corte di Cassazione, il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza, ma può costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l'ampiezza e la profondità “non essendo condivisibile limitare la 'società naturale', cui fa riferimento l'art. 29 Cost., all'ambito ristretto della sola c.d. 'famiglia nucleare', il rapporto nonni-nipoti non può essere ancorato alla convivenza, per essere ritenuto giuridicamente qualificato e rilevante, escludendo automaticamente, nel caso di non sussistenza della stessa, la possibilità per tali congiunti di provare in concreto l'esistenza di rapporti costanti di reciproco affetto e solidarietà con il familiare defunto” (Cass. n. 17208/2025 del 26/06/2025). Dunque, tenuto conto dei criteri appena delineati e facendo applicazione delle Tabelle in uso presso questo Tribunale (aggiornate al 2025), possono liquidarsi a titolo di danno per la perdita del rapporto parentale:
- in favore della figlia la somma di € 254.082,40, così ottenuta, Parte_1
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 18 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 2,5 punti per l'età del danneggiato (51 anni), per un totale di 22 punti;
- in favore della figlia la somma di € 259.857,00, così Parte_4
ottenuta, moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 18 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 2,5 punti per l'età del danneggiato
(48 anni), per un totale di 22,5 punti;
- in favore della nipote la somma di € 138.590,40, così Persona_1
ottenuta, moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4,5 punti per l'età del danneggiato
(11 anni), per un totale di 12 punti;
- in favore del nipote la somma di € 144.365,00, così ottenuta, Parte_3
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 5 punti per l'età del danneggiato (7 anni), per un totale di 12,5 punti;
- in favore del nipote , la somma di € 138.590,40, così ottenuta, Persona_2
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4,5 punti per l'età del danneggiato (13 anni), per un totale di 12 punti;
- in favore del nipote la somma di € 132.815,80, così ottenuta, Parte_5
moltiplicando il valore del punto (€ 11.549,20 secondo le Tabelle 2025) per il numero dei punti riconosciuti, ovvero: nr. 6 punti per il rapporto di parentela esistente;
1,5 punti per l'età della vittima (75 anni), 4 punti per l'età del danneggiato (25 anni), per un totale di 11,5 punti.
Passando ai danni richiesti iure hereditatis, può riconoscersi il danno biologico terminale, in considerazione del lungo periodo di degenza del de cuius, che non sarebbe stato necessario per la stessa durata, in assenza della complicanza della polmonite ab ingestis e della successiva infezione nosocomiale;
pertanto, come anche ritenuto congruo dai CC.TT.UU., il danno in questione può liquidarsi mediante il riconoscimento di un'I.T.A. per nr. 42 giorni, dalla complicanza verificatasi il
26.08.2017 sino alla data del decesso, 07.10.2017 (“Il paziente è stato in gravissime condizioni dall'induzione della sedo-analgesia complicata dal vomito e dalla conseguente polmonite ab ingestis, nella serata del 26 agosto 2017, fino alla morte, infine sopravvenuta nella serata del 7 ottobre 2017. Tutto questo periodo di 42
(quarantadue) giorni, dall'induzione dell'anestesia fino alla morte, deve essere considerato come di ITT. Non c'è stato alcun periodo di inabilità temporanea parziale”), per un importo pari ad € 5.470,50 (somma così ottenuta moltiplicando il punto base previsto dalle Tabelle 2025, pari ad € 130,25, per nr. 42 giorni).
Quanto al danno catastrofale, le condizioni del paziente, il quale, dalla data in cui è stato risvegliato ed estubato (10.09.2017) e sino alla data in cui è stato nuovamente sedato ed intubato (cfr. la CTU: “il 3 ottobre si rendevano necessari nuovamente la sedazione, l'intubazione con ventilazione meccanica, un trattamento emodialitico”), è stato descritto dai sanitari come vigile, almeno ad intervalli (“Il 12.9 veniva descritto
“vigile discretamente orientato esegue ordini semplici”. Successivamente è stato sempre più o meno vigile, anche se in genere confuso e agitato, fino alla morte”, cfr.
CTU) inducono a presumere che il de cuius, abbia potuto percepire in tale periodo, almeno parzialmente, l'ingravescenza delle proprie condizioni e la propria imminente fine. Per la liquidazione del danno catastrofale, le Tabelle di Roma aggiornate al 2025, nel caso di decesso senza che i postumi si siano stabilizzati, prevedono il riconoscimento di:
- un importo pari ad € 11.776,86 per ogni giorno di sopravvivenza dopo la acquisizione della consapevolezza della concreta probabilità del decesso fino a 5;
- un ulteriore importo di € 5.888,43 giornalieri per i successivi 10;
- un ulteriore importo di € 2.355,37 per i successivi 15;
- un ulteriore importo di € 1.177,68 per tutti i giorni eccedenti i trenta.
Nel caso di specie, considerato il periodo dal 10.09.2017 al 03.10.2017, per complessivi nr. 23 giorni, deve riconoscersi l'importo complessivo di 136.611,56 (€
58.884,30 per i primi nr. 5 giorni;
€ 58.884,30 per i successivi nr. 10 giorni;
€ 18.842,96 per gli ultimi nr. 8 giorni), da ridurre equitativamente di 1/3 (in ragione della parziale consapevolezza della fine imminente), arrivando quindi alla somma di € 91.074,38.
Ovviamente le somme come sopra determinate, trattandosi debiti di valore derivanti da fatto illecito, ovvero somme illiquide che dovevano essere corrisposte al momento stesso dell'illecito, costituendo un'ipotesi di mora ex re (art. 1219 comma 1 n.1c.c.), essendo state liquidate all'attualità, vanno devalutate alla data del decesso (7.10.2017)
e via via rivalutate anno per anno secondo gli indici Istat, dal dì del decesso sino alla sentenza, al fine di adeguarle al loro valore attuale.
Trattasi infatti di debito di valore, che solo con la liquidazione si converte in debito di valuta.
Sulle somme così via via rivalutate anno per anno, vanno computati gli interessi compensativi, dal dì del decesso alla sentenza, che questo giudice determina nella misura del 2,5% tenuto conto del potere di acquisto della moneta.
Detti interessi infatti hanno la funzione di compensare il ritardo con cui i congiunti ricevono il risarcimento, trattandosi come già detto di un'ipotesi di mora ex re.
Una volta liquidato così il danno, il debito di valore si converte in debito di valuta, sicchè sulle somme come sopra devalutate e rivalutate, decorreranno gli interessi nella misura legale dalla sentenza al saldo. Infine, quanto alle spese di consulenza tecnica di parte, va premesso che “le spese di
C.T.P. rientrano, di regola, tra quelle che la parte ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice di merito non ne escluda la ripetizione ritenendole eccessive o superflue” (Cass. ord. 13799 del 2022; Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 29819 del
18/11/2019; in termini, cfr. anche Cass. Sez. 2, Sentenza n. 84 del 03/01/2013, Rv.
624396 e Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3380 del 20/02/2015, Rv. 634475); dunque, alla luce del preavviso di fattura emesso dalla dott.ssa nei confronti di Persona_8
e (per “relazione medico legale del Parte_1 Parte_4
20/09/2018; assistenza in sede di CTU del 15/10/2019”, cfr. doc. 3 allegato al ricorso introduttivo), può riconoscersi, a titolo di danno patrimoniale per spese di CTP, la somma complessiva di € 3.600,00.
Le spese di lite – di ATP e del presente giudizio di merito - seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e vengono liquidate come da dispositivo, tenuto conto dei criteri medi di cui al D.M. 55/2014 (aggiornati al D.M. 147/2022).
Ai sensi dell'art. 93 c.p.c., deve disporsi il pagamento delle spese di lite in favore degli
Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori antistatari. Parte_6
Le spese della CTU espletata nel procedimento per ATP, nonché della successiva integrazione disposta nel presente giudizio, liquidate come in atti, seguono la soccombenza e vengono poste definitivamente a carico della sanitaria CP_8
convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, nella persona del giudice Monocratico dott.ssa Ornella Baiocco
- definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in Parte_1
proprio e unitamente al coniuge in qualità di genitori esercenti la Parte_2
responsabilità genitoriale dei minori e Persona_1 Parte_3
in proprio e in qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_4
genitoriale del minore , e , tutti in proprio e nella Persona_2 Parte_5
qualità di prossimi congiunti di deceduto in data 7.10.2017, nei Persona_4
confronti della così provvede: Controparte_1 1) accerta e dichiara la responsabilità sanitaria della convenuta Controparte_1
per il decesso di;
Persona_4
2) condanna, per l'effetto, la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
di della somma di € 254.082,40, in favore di Parte_1 Parte_4
della somma di € 259.857,00, in favore di della
[...] Persona_1
somma di € 138.590,40, in favore di della somma di € 144.365,00 Parte_3
in favore di , della somma di € 138.590,40 in favore di Persona_2 Parte_5
, della somma di € 138.815,80 a titolo di risarcimento del danno non
[...]
patrimoniale per la perdita parentale, somme da devalutare alla data del fatto (
7.10.2017) e via via rivalutate secondo gli interessi Istat, dalla data del fatto alla sentenza;
su dette somme così rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del 2.5% e sulle somme così liquidate decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
3) condanna, altresì la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1
e di ciascuna per la propria quota di Parte_1 Parte_4
legittima pari ad 1/3 (tenuto conto dell'esistenza in vita del coniuge del de cuius) della somma di € 35.828,62 ciascuna, a titolo di risarcimento del danno biologico terminale del danno morale catastrofale, somme da devalutare alla data del fatto ( 7.10.2017) e via via rivalutate secondo gli interessi Istat, dalla data del fatto alla sentenza;
su dette somme così rivalutate vanno computati gli interessi compensativi nella misura del
2.5% e sulle somme così liquidate decorreranno gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
4) condanna la convenuta al pagamento, in favore di Controparte_1
e della somma di € 3.600,00 a titolo di Parte_1 Parte_4
risarcimento del danno patrimoniale (per spese di CTP), con gli interessi legali dalla data della presente sentenza al saldo effettivo;
5) condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore degli attori, delle spese del presente giudizio che si liquidano nella misura complessiva di € 37.951,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge, disponendosi il relativo pagamento in favore degli Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori Parte_6
antistatari;
6) condanna, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., la convenuta alla Controparte_1
rifusione, in favore degli attori, delle spese del procedimento per ATP che si liquidano nella misura complessiva di € 9.998,00, oltre IVA, CPA spese generali (15%) e rimborso del contributo unificato, come per legge, disponendosi il relativo pagamento in favore degli Avvocati e Andrea Colletti, dichiaratisi procuratori Parte_6
antistatari;
7) pone le spese della CTU e della successiva integrazione, liquidate come in atti, definitivamente a carico della Struttura sanitaria convenuta.
Roma, 08.11.2025
Il Giudice dott.ssa Ornella Baiocco