Ordinanza cautelare 16 maggio 2023
Sentenza 12 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. III, sentenza 12/05/2026, n. 2318 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 2318 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02318/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00632/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 632 del 2023, proposto da IM Lombardia Petroli in Liquidazione S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Umberto Grella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Villasanta, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Anna Laura Ferrario, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
AV ZI, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a) della delibera di Giunta comunale n. 16 del 20.02.2023 recante autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022;
b) della determina comunale n. 63 del 27.02.2023, recante affidamento all'avv. RT Fossati del foro di Milano dell'incarico legale per l'impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Villasanta;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 maggio 2026 il dott. UC ER e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e IR
Considerato che:
- tra le parti costituite nel presente giudizio pendeva una vicenda contenziosa definita con la sentenza, adottata dalla Sezione III di codesto TAR, n. 2867 del 23 dicembre 2022, poi appellata dal Comune di Villasanta;
- l’odierna ricorrente, IM DA Petroli in Liquidazione S.r.l. ha instaurato il presente giudizio per l’annullamento: i) della delibera di Giunta comunale n. 16 del 20.02.2023, recante l’autorizzazione al Sindaco a proporre appello avverso la sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022; ii) della determina comunale n. 63 del 27.02.2023, recante l’affidamento, all’avv. RT Fossati, dell’incarico legale per l’impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato della sentenza del TAR Lombardia – Milano n. 2867/2022;
- con atto depositato in data 11 maggio 2023, il Comune di Villasanta si è costituito in giudizio;
- in sede cautelare, il Collegio ha disposto il rigetto dell’istanza di sospensione delle determinazioni comunali con ordinanza n. 423 del 16 maggio 2023, disponendo la condanna alle spese della relativa fase di giudizio;
- con atto depositato in data 9 aprile 2026, la parte ricorrente ha rinunciato al ricorso “per sopravvenuta carenza di interesse e/o cessata materia del contendere”, domandando la compensazione delle spese di lite;
- con atto depositato in data 10 aprile 2026, parte resistente ha preso atto della rinuncia e ha domandato la condanna di controparte alle spese di lite.
Ritenuto che:
- l’atto di rinuncia depositato da pare ricorrente, benché non sia stato formalmente notificato alla controparte, costituisce idoneo argomento di prova della sopravvenuta carenza d'interesse alla decisione della causa ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a.;
- che il gravame va dichiarato improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse;
- che in considerazione della definizione in rito del giudizio sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese della fase di merito, previa conferma delle spese liquidate in sede cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto carenza di interesse.
Compensa le spese di lite della fase di merito, previa conferma delle spese liquidate in sede cautelare.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
RT Di IO, Presidente FF
Fabio Di Lorenzo, Primo Referendario
UC ER, Primo Referendario, Estensore
| L'EN | IL PRESIDENTE |
| UC ER | RT Di IO |
IL SEGRETARIO