Art. 3.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 7.280 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo".
Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al fondo di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e successive modificazioni, sono ridotte di lire 7.280 milioni. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.
All'onere di lire 7.280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si fara' fronte con le entrate di cui al precedente comma.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1982, valutato in complessive lire 7.280 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nel capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Contributo al fondo internazionale per lo sviluppo agricolo".
Le disponibilita' esistenti sulle somme versate dal Ministro del tesoro al fondo di cui all' articolo 7 del decreto-legge 23 gennaio 1958, n. 8 , convertito nella legge 23 febbraio 1958, n. 84 , e successive modificazioni, sono ridotte di lire 7.280 milioni. Tale somma sara' versata dal fondo all'entrata del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 1983.
All'onere di lire 7.280 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1983 si fara' fronte con le entrate di cui al precedente comma.