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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. III, sentenza 27/02/2026, n. 181 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 181 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 181/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 707/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B304333 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B304333 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante chiede In via principale, di riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare e confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
- Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Appellato con controdeduzione ed appello incidentale - La contribuente, chiede di rigettare perché inammissibile e infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata integralmente favorevole all'esponente meglio individuata in epigrafe. In accoglimento dell'appello incidentale, chiede di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto comunque annullare l'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
in ogni caso, in accoglimento dei motivi riproposti voglia codesta On.le Corte confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, secondo quanto esposto in atti. Con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio di ambedue i gradi, oltre Iva, cpa e spese anche generali.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio a seguito l'esame dei rapporti intercorsi nel 2014 tra la Resistente_1 Srl e la società
“Società_1 srl” ( oggi “Società_2 Srl”) , ha contestato che la fattura emessa da Società_1 Srl n. 3 del 01/10/2014 per un imponibile di € 160.000,00 oltre IVA per asserite prestazioni rese alla Resistente_1
Srl era da considerarsi riconducibile ad operazioni oggettivamente inesistenti e , pertanto non legittimo la registrazione in contabilità (tra i costi ) di tale documento.
L'Ufficio , sulla base delle informazioni assunte, ha emesso l'avviso di accertamento n.
TL303B304333/2022 notificato in data 04.01.2023, con la quale ha accertato per l'anno di imposta 2014 ai fini IRES, costi dedotti relativi a fatture per operazioni inesistenti pari a € 160.000,00, e ha rettificato il reddito di impresa da € 50.398,00 dichiarati a € 210.398,00. Tale fattispecie, rientrando tra i reati puniti dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, è stata oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Genova mediante trasmissione di Comunicazione di Notizia di Reato prot. 224952 del
13.12.2019, ricevuta dalla Procura in data 16.12.2019.
Le transazioni tra le società attengono : Resistente_1 aveva incaricato Società_1 di svolgere due attività
, svolte come da contratto del 23/07/2014 -1) un'attività di formazione degli agenti e dei collaboratori di Resistente_1 dislocati su tutto il territorio nazionale per un intero anno, per la quale era stato pattuito un compenso a favore di Società_1 pari ad euro 50.000 (oltre Iva). -2) un'attività di intermediazione , diretta alla conclusione con partner commerciali di contratti di agenzia per la vendita di beni e servizi: in particolare, se Società_1 avesse procurato ad Resistente_1 un mandato di agenzia da assumere in proprio il compenso concordato sarebbe stato pari ad euro 110.000 oltre Iva.
Società_1, per le prestazioni eseguite e concordate nella complessiva somma di euro 160.000,00 piu Iva
, emetteva fatt. 3 /2014 - risultata pagata con bonifico recante data valuta 1/10/2014 ( contabilizzato dalla società bonifico da 201.300 euro, con relativo storno da 6.100 euro, operazione che restituisce esattamente 195.200 euro, pari all'importo della fattura Iva compresa) -
La società accertata Resistente_1 in liquidazione ha proposto ricorso eccependo la decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa e contestando nel merito il recupero.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza n. 707/02/2024 depositata il
12/08/2024, ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello dell'Ufficio ed accogliere l'appello incidentale per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
La società Resistente_1 in liquidazione ha provato , con documenti in atti ( contratti sottoscritti, e-mail, dichiarazioni di terzi, slide, bonifici bancari etc.), l'effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l. -fattura n. 3 del 2014 registrata in contabilità -regolamente pagata;
ne consegue, illegittimità dei recuperi impositivi, trattandosi di prestazioni/transazioni oggettivamente esistenti. TO , l'avviso di accertamento va annullato.
Resistente_1 e Società_1 , con contratto del 23/07/2014 ( con il quale le parti avevano formalizzato precedenti contratti ) si erano accordate per lo svolgimento di prestazioni da parte di Società_1 in favore di Resistente_1 che prevedeva : 1)un'attività di formazione e di aggiornamento di tutta la rete commerciale di agenti e collaboratori di Resistente_1; 2) un'attività definita di “procacciamento” di un contratto di agenzia per la vendita di beni e servizi nel settore dell'energia con una società leader nel settore. In relazione all'esecuzione di dette presetazioni Società_1 aveva maturato un compenso pattuito tra le parti di complessivi euro 160.000,00 oltre Iva ( di cui euro 50.000 per l'atività di formazione ed euro 110.000 per l'attività di intermediazione/procacciamento) - fatt. 3 /2014 - risultata integralmente pagata e regolarmente registrata in contabilità dalle due società interessate, le quali hanno provveduto al pagamento all'Erario delle relative imposte. In tale contesto , risulta provata l'oggettiva esistenza delle prestazioni sottese alla fattura ( Società_1 s.r.l. 03/2014 ).
la Corte , nella fattispecie, ritiene di compesare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio ed accoglie l'appello incidentale. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 3, riunita in udienza il
14/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
VENTURINI MARIO CARLO, Presidente
LAURENZANA DOMENICA, Relatore
ALASSIO GIAN PAOLO, Giudice
in data 14/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 173/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 707/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez. 2
e pubblicata il 12/08/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B304333 IRES-ALTRO 2014
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TL303B304333 IVA-ALTRO 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Appellante - l'appellante chiede In via principale, di riformare la sentenza impugnata, e per l'effetto, accertare e confermare la piena legittimità dell'avviso di accertamento impugnato;
- Con vittoria delle spese di giudizio di primo e secondo grado.
Appellato con controdeduzione ed appello incidentale - La contribuente, chiede di rigettare perché inammissibile e infondato l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate e per l'effetto confermare la sentenza impugnata integralmente favorevole all'esponente meglio individuata in epigrafe. In accoglimento dell'appello incidentale, chiede di riformare la sentenza impugnata e per l'effetto comunque annullare l'avviso di accertamento indicato in epigrafe;
in ogni caso, in accoglimento dei motivi riproposti voglia codesta On.le Corte confermare l'annullamento dell'avviso di accertamento indicato in epigrafe, secondo quanto esposto in atti. Con condanna dell'Ufficio alla rifusione delle spese di giudizio di ambedue i gradi, oltre Iva, cpa e spese anche generali.
Entrambe le parti insistono come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio a seguito l'esame dei rapporti intercorsi nel 2014 tra la Resistente_1 Srl e la società
“Società_1 srl” ( oggi “Società_2 Srl”) , ha contestato che la fattura emessa da Società_1 Srl n. 3 del 01/10/2014 per un imponibile di € 160.000,00 oltre IVA per asserite prestazioni rese alla Resistente_1
Srl era da considerarsi riconducibile ad operazioni oggettivamente inesistenti e , pertanto non legittimo la registrazione in contabilità (tra i costi ) di tale documento.
L'Ufficio , sulla base delle informazioni assunte, ha emesso l'avviso di accertamento n.
TL303B304333/2022 notificato in data 04.01.2023, con la quale ha accertato per l'anno di imposta 2014 ai fini IRES, costi dedotti relativi a fatture per operazioni inesistenti pari a € 160.000,00, e ha rettificato il reddito di impresa da € 50.398,00 dichiarati a € 210.398,00. Tale fattispecie, rientrando tra i reati puniti dall'art. 2 del D. Lgs. 74/2000, è stata oggetto di denuncia alla Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Genova mediante trasmissione di Comunicazione di Notizia di Reato prot. 224952 del
13.12.2019, ricevuta dalla Procura in data 16.12.2019.
Le transazioni tra le società attengono : Resistente_1 aveva incaricato Società_1 di svolgere due attività
, svolte come da contratto del 23/07/2014 -1) un'attività di formazione degli agenti e dei collaboratori di Resistente_1 dislocati su tutto il territorio nazionale per un intero anno, per la quale era stato pattuito un compenso a favore di Società_1 pari ad euro 50.000 (oltre Iva). -2) un'attività di intermediazione , diretta alla conclusione con partner commerciali di contratti di agenzia per la vendita di beni e servizi: in particolare, se Società_1 avesse procurato ad Resistente_1 un mandato di agenzia da assumere in proprio il compenso concordato sarebbe stato pari ad euro 110.000 oltre Iva.
Società_1, per le prestazioni eseguite e concordate nella complessiva somma di euro 160.000,00 piu Iva
, emetteva fatt. 3 /2014 - risultata pagata con bonifico recante data valuta 1/10/2014 ( contabilizzato dalla società bonifico da 201.300 euro, con relativo storno da 6.100 euro, operazione che restituisce esattamente 195.200 euro, pari all'importo della fattura Iva compresa) -
La società accertata Resistente_1 in liquidazione ha proposto ricorso eccependo la decadenza dell'Ufficio dalla potestà accertativa e contestando nel merito il recupero.
La Corte di giustizia Tributaria di primo grado di Genova, con la sentenza n. 707/02/2024 depositata il
12/08/2024, ha accolto il ricorso con compensazione delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte visto gli atti e le ragioni esposte , ritiene di respingere l'appello dell'Ufficio ed accogliere l'appello incidentale per i seguenti motivi , assorbenti delle questioni e ragioni dedotte ed eccezioni sollevate.
La società Resistente_1 in liquidazione ha provato , con documenti in atti ( contratti sottoscritti, e-mail, dichiarazioni di terzi, slide, bonifici bancari etc.), l'effettività delle prestazioni rese da Società_1 S.r.l. -fattura n. 3 del 2014 registrata in contabilità -regolamente pagata;
ne consegue, illegittimità dei recuperi impositivi, trattandosi di prestazioni/transazioni oggettivamente esistenti. TO , l'avviso di accertamento va annullato.
Resistente_1 e Società_1 , con contratto del 23/07/2014 ( con il quale le parti avevano formalizzato precedenti contratti ) si erano accordate per lo svolgimento di prestazioni da parte di Società_1 in favore di Resistente_1 che prevedeva : 1)un'attività di formazione e di aggiornamento di tutta la rete commerciale di agenti e collaboratori di Resistente_1; 2) un'attività definita di “procacciamento” di un contratto di agenzia per la vendita di beni e servizi nel settore dell'energia con una società leader nel settore. In relazione all'esecuzione di dette presetazioni Società_1 aveva maturato un compenso pattuito tra le parti di complessivi euro 160.000,00 oltre Iva ( di cui euro 50.000 per l'atività di formazione ed euro 110.000 per l'attività di intermediazione/procacciamento) - fatt. 3 /2014 - risultata integralmente pagata e regolarmente registrata in contabilità dalle due società interessate, le quali hanno provveduto al pagamento all'Erario delle relative imposte. In tale contesto , risulta provata l'oggettiva esistenza delle prestazioni sottese alla fattura ( Società_1 s.r.l. 03/2014 ).
la Corte , nella fattispecie, ritiene di compesare le spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte respinge l'appello dell'Ufficio ed accoglie l'appello incidentale. Spese compensate.