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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/11/2025, n. 3936 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3936 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3380/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11962/2024, vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente CP_1 domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c., nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato il 04.05.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedeva di CP_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile del c.d. “conglobamento” operata sull'indennità di sede estera (ISE); per l'effetto chiedeva di condannare il Pt_2 all'interruzione di detta detrazione, pari ad € 46,52 mensili, e alla corresponsione in suo favore di tutti gli importi illegittimamente trattenuti per detto titolo, oltre gli accessori di Con legge. Deduceva di essere docente dipendente del;
di essere stata collocata fuori ruolo presso il di prestare servizio all'estero ai sensi del ccnl Scuola e del d.lgs n. Pt_2
64/2017; che a far data dal proprio mandato in sede estera, subiva illegittimamente una trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), pari ad € 46,52, detrazione individuata all'interno del cedolino sotto la voce
“Conglobamento”; che la trattenuta pari ad € 46,52 mensile era ab origine disciplinata dall'art. 1 comma 37 l. n. 549/1995, legata alla detrazione che il personale subiva della quota relativa all'IIS (Indennità Integrativa Speciale) durante il servizio all'estero; che dal Con 01.01.2007 la quota dell'IIS per il personale dipendente del veniva percepita unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede;
che l'art. 81 ccnl Comparto Scuola 2003 aveva disposto il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale;
P che l aveva assunto natura retributiva;
che l'indennità di Servizio all'Estero (ISE) aveva invece natura indennitaria, in quanto accordata al personale all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso;
che sull'ISE corrisposta ai ricorrenti, il Pt_2 operava la predetta trattenuta mensile richiamando l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95 (“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967 n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”); che tale norma era applicabile ai soli dipendenti del non anche alla ricorrente, quale Pt_2 Con dipendente del , cui era applicabile il ccnl Comparto Scuola. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio il he chiedeva il Pt_2 rigetto della domanda. Deduceva che l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95 era tutt'ora vigente e doveva essere applicato nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero Pt_2 Con appartenente alla carriera militare, ) che percepiva l'ISE o l'assegno di sede;
che a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, l'importo di £ 1.081.000 annue previsto dalla norma citata, era stato convertito in un prelievo mensile di € 46,52; che per il personale Pt_2
l'indennità integrativa speciale, pur facendo parte dello stipendio tabellare, veniva decurtata dallo stesso durante tutto il periodo di servizio all'estero, in virtù di quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 18/67 (“Nessun'altra indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”.); che tale norma, sin dal 2017, doveva applicarsi direttamente nei confronti del personale scolastico, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 29 comma 7 d.lgs n. 64/2017 al Titolo I della parte III del dpr n. 18/67. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda”. Il Tribunale accoglieva il ricorso così disponendo: “accerta e dichiara illegittima la trattenuta del c.d. conglobamento operata dal ministero resistente sulle somme corrisposte alla ricorrente a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52; condanna il maeci a restituire in favore della ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. condanna il maeci a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi”.
Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto appello il che contesta Pt_2
1. per erronea valutazione della illegittimità della trattenuta mensile operata dal
Pt_2
2. per omesso esame dell'eccezione di prescrizione;
3. per violazione degli artt. 22, co. 36, della L. n. 724/94, e 16, co. 6, della L. n. 412/91, avendo riconosciuto il diritto degli odierni appellati a percepire - sulle somme in questione - sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi moratori.
Resiste allo spiegato gravame, con apposita memoria, . CP_1
L'appello è fondato solo con riguardo alla condanna del l pagamento e Pt_2 della rivalutazione monetaria e degli interessi legati, per il resto è infondato. Infatti, è noto che “il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro”, così in parte motivazionale Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6265 del 2024 È infondata, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal appellante, Parte_1 giacché deve ritenersi corretto quanto dedotto sul punto da parte appellata, secondo cui:
“l'odierna appellata veniva destinata a prestare servizio all'estero a decorrere dall'a.s. 2022/2023 per sei anni scolastici, dunque fino al 31.08.2028, come emerge dal decreto di destinazione all'estero allegato al fascicolo di primo grado. Risulta sfornita di pregio giuridico l'eccezione formulata dal odierno appellante, tenuto conto che il Parte_2 ricorso di primo grado veniva notificato all'Amministrazione odierna appellante in data 16.05.2024 e che le pretese formulate da parte ricorrente decorrono a partire dall'a.s. 2022/2023, dunque nel rispetto del quinquennio in materia di prescrizione del diritto”.
Parimenti infondato è il primo motivo d'appello. A tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). 4 L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati 5 nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni
- Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi 6 tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole 7 equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Va riconosciuta, pertanto, l'illegittimità della trattenuta in questione. Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, a carico del appellante. Parte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, per il resto integralmente confermata, condanna il lla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre Pt_2 interessi di legge:
- condanna il l pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € Pt_2 1.984,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste
composta dai Magistrati
dott. Alberto CELESTE Presidente dott.ssa Maria Pia DI STEFANO Consigliere dott. Roberto BONANNI Consigliere relatore all'esito del deposito delle note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., come introdotto con d.lgs. 149/2022, in sostituzione dell'udienza del 25.11.2025. nella causa civile di II grado iscritta al n. R.G. 3380/2024, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 11962/2024, vertente
TRA
rappresentato e Parte_1 difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è ex lege domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi,12; APPELLANTE
E
rappresentata e difesa dall'Avv. Domenico Naso ed elettivamente CP_1 domiciliati in Roma, in Salita di San Nicola da Tolentino, 1/b; APPELLATA
ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 281 sexies, 352 ultimo comma c.p.c., nel testo vigente ratione temporis alla data odierna ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
CONCLUSIONI: come in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Come già evidenziato dal giudice di prime cure, “Con ricorso depositato il 04.05.2024, adiva il Tribunale di Roma in funzione di GL chiedeva di CP_1 accertare e dichiarare l'illegittimità della trattenuta mensile del c.d. “conglobamento” operata sull'indennità di sede estera (ISE); per l'effetto chiedeva di condannare il Pt_2 all'interruzione di detta detrazione, pari ad € 46,52 mensili, e alla corresponsione in suo favore di tutti gli importi illegittimamente trattenuti per detto titolo, oltre gli accessori di Con legge. Deduceva di essere docente dipendente del;
di essere stata collocata fuori ruolo presso il di prestare servizio all'estero ai sensi del ccnl Scuola e del d.lgs n. Pt_2
64/2017; che a far data dal proprio mandato in sede estera, subiva illegittimamente una trattenuta mensile effettuata sull'importo corrisposto a titolo di indennità di sede estera (ISE), pari ad € 46,52, detrazione individuata all'interno del cedolino sotto la voce
“Conglobamento”; che la trattenuta pari ad € 46,52 mensile era ab origine disciplinata dall'art. 1 comma 37 l. n. 549/1995, legata alla detrazione che il personale subiva della quota relativa all'IIS (Indennità Integrativa Speciale) durante il servizio all'estero; che dal Con 01.01.2007 la quota dell'IIS per il personale dipendente del veniva percepita unitamente alla corresponsione dell'assegno di sede;
che l'art. 81 ccnl Comparto Scuola 2003 aveva disposto il conglobamento nello stipendio dell'indennità integrativa speciale;
P che l aveva assunto natura retributiva;
che l'indennità di Servizio all'Estero (ISE) aveva invece natura indennitaria, in quanto accordata al personale all'estero al fine di fronteggiare gli oneri derivanti dal servizio stesso;
che sull'ISE corrisposta ai ricorrenti, il Pt_2 operava la predetta trattenuta mensile richiamando l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95 (“Per il personale destinato a prestare servizio all'estero, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967 n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennità integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennità di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze”); che tale norma era applicabile ai soli dipendenti del non anche alla ricorrente, quale Pt_2 Con dipendente del , cui era applicabile il ccnl Comparto Scuola. Svolte considerazioni in diritto, concludeva chiedendo al GL l'accoglimento della domanda, con il favore delle spese di lite, da distrarsi. Fissata l'udienza, si costituiva in giudizio il he chiedeva il Pt_2 rigetto della domanda. Deduceva che l'art. 1 comma 37 l. n. 549/95 era tutt'ora vigente e doveva essere applicato nei confronti di tutto il personale in servizio all'estero Pt_2 Con appartenente alla carriera militare, ) che percepiva l'ISE o l'assegno di sede;
che a seguito dell'entrata in vigore dell'euro, l'importo di £ 1.081.000 annue previsto dalla norma citata, era stato convertito in un prelievo mensile di € 46,52; che per il personale Pt_2
l'indennità integrativa speciale, pur facendo parte dello stipendio tabellare, veniva decurtata dallo stesso durante tutto il periodo di servizio all'estero, in virtù di quanto disposto dall'art. 170 del D.P.R. 18/67 (“Nessun'altra indennità ordinaria o straordinaria può essere concessa, a qualsiasi titolo, al personale suddetto in relazione al servizio prestato all'estero in aggiunta al trattamento previsto dal presente decreto”.); che tale norma, sin dal 2017, doveva applicarsi direttamente nei confronti del personale scolastico, in virtù del rinvio espresso operato dall'art. 29 comma 7 d.lgs n. 64/2017 al Titolo I della parte III del dpr n. 18/67. Svolte considerazioni in diritto, insisteva per il rigetto della domanda”. Il Tribunale accoglieva il ricorso così disponendo: “accerta e dichiara illegittima la trattenuta del c.d. conglobamento operata dal ministero resistente sulle somme corrisposte alla ricorrente a titolo di assegno di sede, per un importo mensile pari ad € 46,52; condanna il maeci a restituire in favore della ricorrente tutte le somme illegittimamente trattenute a titolo di “conglobamento” pari all'importo mensile di € 46,52, con decorrenza dalla data di destinazione all'estero; oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione delle singole posizioni creditorie al saldo. condanna il maeci a rifondere alla ricorrente le spese di lite, che liquida in € 1.030,00 per onorari di avvocato, oltre rimborso spese generali del 15%, iva cpa e rimborso c.u. di € 49,00, da distrarsi”.
Avverso tale sentenza del Tribunale ha proposto appello il che contesta Pt_2
1. per erronea valutazione della illegittimità della trattenuta mensile operata dal
Pt_2
2. per omesso esame dell'eccezione di prescrizione;
3. per violazione degli artt. 22, co. 36, della L. n. 724/94, e 16, co. 6, della L. n. 412/91, avendo riconosciuto il diritto degli odierni appellati a percepire - sulle somme in questione - sia la rivalutazione monetaria sia gli interessi moratori.
Resiste allo spiegato gravame, con apposita memoria, . CP_1
L'appello è fondato solo con riguardo alla condanna del l pagamento e Pt_2 della rivalutazione monetaria e degli interessi legati, per il resto è infondato. Infatti, è noto che “il divieto di cumulo di rivalutazione monetaria ed interessi, previsto dall'art. 22, comma 36, della legge n. 724 del 1994, per gli emolumenti di natura retributiva, pensionistica ed assistenziale spettanti ai dipendenti pubblici in attività di servizio o in quiescenza, si applica anche ai crediti risarcitori, trattandosi di una regola limitativa della previsione generale dell'art. 429, comma 3, c.p.c., che, nell'utilizzare la più ampia locuzione crediti di lavoro, ha inteso riferirsi a tutti i crediti connessi al rapporto di lavoro”, così in parte motivazionale Cass. Sez. L, Ordinanza n. 6265 del 2024 È infondata, invece, l'eccezione di prescrizione sollevata dal appellante, Parte_1 giacché deve ritenersi corretto quanto dedotto sul punto da parte appellata, secondo cui:
“l'odierna appellata veniva destinata a prestare servizio all'estero a decorrere dall'a.s. 2022/2023 per sei anni scolastici, dunque fino al 31.08.2028, come emerge dal decreto di destinazione all'estero allegato al fascicolo di primo grado. Risulta sfornita di pregio giuridico l'eccezione formulata dal odierno appellante, tenuto conto che il Parte_2 ricorso di primo grado veniva notificato all'Amministrazione odierna appellante in data 16.05.2024 e che le pretese formulate da parte ricorrente decorrono a partire dall'a.s. 2022/2023, dunque nel rispetto del quinquennio in materia di prescrizione del diritto”.
Parimenti infondato è il primo motivo d'appello. A tal fine, si richiama ex art. 118 disp. att. c.p.c., la condivisa pronuncia di questa Corte n. 2745/2025, secondo cui: “L'indennità integrativa speciale istituita con la L. 27 maggio 1959, n. 324, che ne aveva determinato la misura iniziale, soggetta annualmente ad un adeguamento periodico con decreto del Ministro del Tesoro, sulla base dei punti di variazione del costo della vita accertati dall'ISTAT, quindi divenuta, con successivi provvedimenti, semestrale (L. 21 luglio 1975, n. 364) e poi trimestrale (L. 6 dicembre 1979, n. 334), poi con D.P.R. n. 1 febbraio 1986, n. 13, tornata semestrale e ciò fino al 1 maggio 1992 quando il meccanismo di indicizzazione delle retribuzioni è stato definitivamente soppresso, congelando la misura fino a quel momento maturata, residuata da quella che era già stata conglobata negli stipendi dei pubblici dipendenti (L. 28 febbraio 1990, n. 37 di conversione del D.L. 27 dicembre 1989, n. 413) - ha perduto nel tempo la sua connotazione originaria, per assumere definitivamente un carattere retributivo, che già era stato preannunciato dalla parziale corresponsione della medesima sulla 13ma mensilità (dall'anno 1976, sempre in applicazione di quanto disposto dalla L. 21 luglio 1975, n. 364); In conformità all'indicata evoluzione dell'istituto, mentre il c.c.n.l. comparto scuola del 4 agosto 1995, all'art. 63 (Struttura della retribuzione) menzionava ancora l'indennità integrativa speciale come componente a sè stante della retribuzione rispetto allo stipendio tabellare, comprensivo della retribuzione individuale di anzianità e dell'indennità di funzione (analoga disposizione vi era nel c.c.n.l. del 26 maggio 1998), il c.c.n.l. del 24 luglio 2003 (normativo 2002 - 2005, economico 2002 - 2003), all'art. 75 ha indicato che la retribuzione del personale docente, educativo ed A.T.A appartenente al comparto della Scuola è comprensiva di varie voci, tra le quali non è più menzionata l'indennità integrativa speciale (speculare disposizione è contenuta nel successivo c.c.n.l. del 29 novembre 2007 - art. 77-, tenuta ferma dal successivo c.c.n.l. del 23 gennaio 2009). 4 L'importo di tale indennità concorre quindi sulla base della previsione pattizia del 2003 a formare lo stipendio tabellare per detto personale così assumendo piena natura retributiva, scomparendo come voce a sè stante e perdendo la sua iniziale funzione di adeguamento al costo della vita che, invece, era stata tenuta presente dal legislatore del 1959 laddove aveva previsto, alla L. n. 324 del 1959, art. 1, comma 2, lett. d), (come modificato dalla L. n. 185 del 1960), che l'istituita indennità integrativa speciale non fosse dovuta al personale civile e militare in servizio all'estero fornito dell'assegno di sede previsto dalla L. 4 gennaio 1951, n. 13, o da disposizioni analoghe, sul presupposto che la percezione di tali speciali emolumenti soddisfacesse all'esigenza di adeguamento al costo della vita propria dell'indennità integrativa speciale come all'epoca configurabile;
Se, dunque, originariamente l'indennità integrativa speciale aveva la medesima natura dei coefficienti di sede attribuiti sull'assegno base per il trattamento economico del personale all'estero, nel senso che serviva all'adeguamento della retribuzione percepita dal dipendente alle variazioni del costo della vita, ciò giustificava la sospensione di tale emolumento sulla retribuzione metropolitana per il personale all'estero perché, diversamente, vi sarebbe stata una duplicazione di voci aventi la medesima finalità. Successivamente, con il venir meno dell'originaria connotazione calmieratrice dell'indennità integrativa speciale ed il conglobamento della stessa nello stipendio, la medesima è divenuta gradualmente vero e proprio emolumento retributivo e non più misura intesa solo ad adeguare il trattamento retributivo (e pensionistico) alle variazioni del costo della vita (si vedano anche, nello stesso senso, ancorchè con riferimento al trattamento economico del personale della dirigenza in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, Cass. 16 novembre 2017, nn. 27219 e 2720 e Cass. 30 ottobre 2014, n. 23058). Allora non vi è ragione per non confermare l'interpretazione delle norme pattizie di interesse nel presente giudizio come già resa dalla decisione di questa Corte del 10 luglio 2013, n. 17134. Il c.c.n.l. 2002/2005 comparto scuola del 24 luglio 2003 all'art. 76 rubricato (Aumenti della retribuzione base) dispone che: "1. Gli stipendi tabellari sono incrementati tenendo conto dell'inflazione programmata per ciascuno dei due anni costituenti il biennio 2002 2003, del recupero dello scarto tra inflazione reale e programmata del biennio precedente, nonchè di una anticipazione del differenziale tra inflazione reale e programmata determinatosi nell'anno 2002. 2. Ai sensi del comma 1, gli stipendi tabellari previsti dal c.c.n.l. 15 marzo 2001, art. 5, comma 2, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste.
3. A decorrere dal 1.1.2003, l'indennità integrativa speciale, nella misura attualmente spettante, cessa di essere corrisposta come singola voce retributiva ed è conglobata nella voce stipendio tabellare. Detto conglobamento non ha effetti diretti o indiretti sul trattamento economico complessivo fruito in base alle vigenti disposizioni dal personale in servizio all'estero.
4. Per effetto degli incrementi indicati al comma 2, e del conglobamento di cui al comma 3, i valori degli stipendi annui sono rideterminati 5 nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. 5. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia ed elementare.
6. Al personale ATA transitato dal compatto Regioni
- Enti locali viene erogata l'indennità integrativa speciale nelle misure spettanti al corrispondente personale ATA del compatto Scuola. Eventuali differenze già percepite sono conservate a titolo di assegno ad personam non riassorbibile". Nota a verbale per l'art. 76: "Con riferimento al comma 3 del presente articolo, le parti precisano che al personale in servizio all'estero cui non spetta l'indennità integrativa speciale, destinatario del presente contratto, verrà applicata una ritenuta sullo stipendio metropolitano corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stessa percepita al 31.12.2001. Il calcolo delle ritenute previdenziali continua ad essere effettuato secondo le normative vigenti"; Il successivo c.c.n.l. 2006/2009 comparto scuola del 29 novembre 2007 all'art. 78, anch'esso intitolato "Aumenti della retribuzione base", stabilisce che: "Gli stipendi tabellari previsti dall'art. 2, comma 2, del c.c.n.l.
7.12.2005 sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella 1, alle scadenze ivi previste. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure ed alle decorrenze stabilite nella Tabella 2. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola dell'infanzia e primaria". L'art. 2 del c.c.n.l. del 7 dicembre 2005 richiamato dal precedente art. 78 del predetto c.c.n.l. del 29 novembre 2007 rubricato sempre "Aumenti della retribuzione base" sancisce che: "1. Gli stipendi tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, sono incrementati delle misure mensili lorde, per tredici mensilità, indicate nell'allegata Tabella A, alle scadenze ivi previste.
2. Per effetto degli incrementi indicati al comma 1, i valori degli stipendi annui sono rideterminati nelle misure e alle decorrenze stabilite nella Tabella B.
3. Al personale educativo spetta il trattamento economico previsto per i docenti di scuola materna ed elementare". Il D.Lgs. n. 16 aprile 1994, n. 297, art. 658, integrato e modificato da ultimo – ratione temporis - dal D.Lgs. 27 febbraio 1998, n. 62, che disciplina l'assegno di sede, al comma 1, dispone che: "Al personale in servizio nelle istituzioni scolastiche all'estero, oltre allo stipendio e agli assegni di carattere fisso e continuativo previsti per il territorio nazionale, tranne che per tali assegni sia diversamente disposto, compete, dal giorno di assunzione fino a quello di cessazione dalle funzioni in sede, uno speciale assegno di sede, non avente carattere retributivo, per sopperire agli oneri derivanti dal servizio all'estero. Tale assegno è costituito - omissis -". Quello descritto è il quadro normativo contrattuale e legislativo di riferimento dal quale emerge un primo fondamentale dato rappresentato dal rilievo che il conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare stabilito dal c.c.n.l. del 24 luglio 2003 all'art. 76, viene mantenuto fermo nel contratto del 29 novembre 2007 dal rinvio operato dall'art. 78 agli stipendi tabellari previsti al c.c.n.l. 7 dicembre 2005, art. 2, comma 2, che, a sua volta, richiama gli stipendi 6 tabellari previsti, come individuati dalla tabella 2 allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro sottoscritto, per il predetto comparto, il 24 luglio 2003, contratto questo prevedente, come detto, il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare. Le parti, quindi, con il c.c.n.l. del 29 novembre 2007 hanno esplicitamente previsto, sia pure con il meccanismo del richiamo a precedenti clausole contrattuali, il mantenimento del conglobamento in questione appunto facendo riferimento agli stipendi tabellari del c.c.n.l. del 24 luglio 2003 che ricomprende, ex art. 76, comma 3, nello stipendio tabellare la voce prima distinta dell'indennità integrativa speciale. Un'esplicita previsione, sia pure nella forma indiretta del riferimento a precedenti pattuizioni collettive, non si rinviene nel c.c.n.l. del 29 novembre 2007 per quanto riguarda la trattenuta, corrispondente alla misura dell'indennità integrativa speciale stabilita nella nota a verbale dell'art. 76 del c.c.n.l. del 24 luglio 2003, per il personale in servizio all'estero; si consideri, anzi, che l'art. 81 del c.c.n.l. del 2007 "Effetti dei nuovi stipendi" non riporta la disposizione contenuta nell'omologo il c.c.n.l. del 2003, art. 79, comma 3, ("Il conglobamento sullo stipendio tabellare dell'indennità integrativa speciale, di cui all'art. 76, comma 3, del presente c.c.n.l., non modifica le modalità per determinare la base di calcolo in atto del trattamento pensionistico anche con riferimento alla L. n. 335 del 1995, art. 2, comma 10") e dispone testualmente che: "Gli incrementi stipendiali di cui all'art. 78 hanno effetto integralmente sulla 13a mensilità, sui compensi per le attività aggiuntive, sulle ore eccedenti, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'equo indennizzo e sull'assegno alimentare". Conseguentemente una interpretazione che tenga conto del senso letterale e complessivo delle clausole contrattuali porta a ritenere che le parti sociali non avendo reiterato, a differenza di quanto concerne il c.d. conglobamento dell'indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare, la declaratoria di cui alla sopra riportata nota a verbale, non hanno voluto mantenere ferma la pregressa disposta trattenuta, per il personale in servizio all'estero, dell'indennità integrativa speciale. Conforta questa interpretazione l'ulteriore rilievo che l'art. 146 del c.c.n.l. del 29 novembre 2007, nel disporre che: "Tutte le norme generali e speciali del pubblico impiego vigenti alla data del 13 gennaio 1994 e non abrogate divengono non applicabili con la firma definitiva del presente c. c. n. I., con l'eccezione delle seguenti norme e di quelle richiamate nel testo del presente c.c.n.l. che, invece, continuano a trovare applicazione nel comparto scuola", non richiama tra tali ultime norme quella di cui alla menzionata nota a verbale, sicchè la stessa, non essendo richiamata neanche nel testo dello stesso c.c.n.l. del 29 novembre 2007, deve ritenersi, ratione temporis, non applicabile. Ad ulteriore suffragio della interpretazione proposta, inoltre, vi è la considerazione della non facile conciliabilità tra il disposto conglobamento della misura della indennità integrativa speciale nello stipendio tabellare e la natura non retributiva legislativamente qualificata - del D.Lgs. n. 297 del 1994, art. 658 e successive modificazioni - dell'assegno di sede con conseguente non agevole 7 equiparabilità, sotto il profilo funzionale, della indennità integrativa speciale quale componente dello stipendio tabellare e dell'assegno stesso. Alla stregua delle considerazioni che precedono, non può che concludersi nel senso dell'esistenza della volontà delle parti sociali - alle quali, come detto, è attribuita, attraverso la contrattazione collettiva, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 45, la determinazione del trattamento economico dei pubblici dipendenti - di non ribadire il divieto di cumulo precedentemente stabilito dalla contrattazione collettiva”.
Va riconosciuta, pertanto, l'illegittimità della trattenuta in questione. Le spese del grado seguono la prevalente soccombenza, e, liquidate come da dispositivo, a carico del appellante. Parte_1
P.Q.M.
- in parziale riforma della gravata sentenza, per il resto integralmente confermata, condanna il lla restituzione delle somme illegittimamente trattenute, oltre Pt_2 interessi di legge:
- condanna il l pagamento delle spese del presente grado, che liquida in € Pt_2 1.984,00 oltre spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. Roma, 25.11.2025
L'ESTENSORE
Dr. Roberto Bonanni IL PRESIDENTE
Dr. Alberto Celeste