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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 8052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8052 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Napoli
SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10808/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'ONOFRIO Controparte_1 C.F._1 IS e TR BASILIO, con elezione di domicilio in PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 4, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7-5-20247, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 20-5-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa valutazione: dell'incidenza del disorientamento temporale e del deficit di attenzione ai fini della riduzione dell'autonomia, come risultante dal certificato medico del 14-2-2022; la gravità del deficit respiratorio che, in ragione della terapia giornaliera di ossigeno, determinava la necessità di cure e di assistenza familiare: deduceva che, in ogni caso, si era verificato un aggravamento delle condizioni psico fisiche. E le censure, nel merito, anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che: quanto al certificato medico del 14/02/2022, esso non recava una chiara datazione ed indicava una diagnosi di vasculopatia cerebrale e schizofrenia senza alcuna indicazione di gravità; pur attestando la presenza di deficit cognitivi non ne specificava la gravità o la quantificazione mediante test standardizzati;
che, senza alcuna motivazione, esprimeva un generico parere in merito alla necessità di assistenza continua, e, pur prescrivendo una terapia coerente con la patologia psichiatrica, non forniva alcuna indicazione in merito alle cure della patologia neurologica;
quanto alla ossigenoterapia, rilevava che, alla luce dell'esame obiettivo e dell'osservazione clinica effettuata nel corso della consulenza tecnica, la perizianda, nel periodo considerato, era risultata autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, sia in ambito domiciliare che extra-domiciliare e, in particolare, era giunta al colloquio con ossigenatore portatile, che aveva rimosso su richiesta del CTU, senza evidenziare segni di distress respiratorio acuto;
la prescrizione di ossigenoterapia era limitata a 8 ore al giorno, con ciò confermando che la condizione respiratoria non richiedeva un supporto ventilatorio continuo né limitava significativamente la mobilità o l'autonomia nelle restanti ore della giornata;
la deambulazione era risultata autonoma, priva di ausili, e attuabile sia in ambiente domestico che extra-domestico; aveva mostrato buona capacità nei passaggi posturali, mantenimento della stazione eretta, e autonomia personale nelle attività di cura di sé (lavarsi, vestirsi, alimentarsi), con difficoltà al più modeste, ben compensate;
in merito agli atti in ambito extra-domestico, non erano emersi impedimenti di rilievo, risultando pertanto possibili gli spostamenti, la partecipazione ad attività sociali compatibili con la sua età e condizione generale (non possibili spostamenti lunghi o il trasporto di oggetti pesanti), fatta salva la necessità di eventuali pause o dell'uso temporaneo dell'ossigeno, secondo prescrizione;
anche l'uso di dispositivi come il telefono, la gestione della terapia farmacologica e attività non fisicamente impegnative erano risultate compatibili con un buon livello di autonomia Il CTU ha, quindi, concluso affermando che, pur in presenza di un deficit respiratorio, per il quale era stata prescritta ossigenoterapia a tempo limitato (8h/die), non si rilevavano compromissioni significative dell'autonomia funzionale nello svolgimento degli atti quotidiani, sia in ambito domiciliare che extra-domiciliare, nel periodo considerato dalla ATP. Invece, alla luce della documentazione medica acquisita e dell'ulteriore osservazione clinica, il CTU ha, poi, ritenuto che, a partire da giugno 2024, si evidenziava un aggravamento del quadro di vasculopatia cerebrale, con comparsa e successivo peggioramento del deficit cognitivo, in linea con il decorso tipico di una encefalopatia vascolare cronica;
che, in particolare: l'RM encefalo del 10/05/2024 documentava molteplici aree di gliosi a sede paraventricolare e nucleo-capsulare bilaterale, da riferire a sofferenza vascolare cronica della sostanza bianca, compatibili con un quadro di leucoencefalopatia su base vascolare;
che, sebbene non fossero evidenziate lesioni ischemiche acute o subacute, le alterazioni riscontrate rappresentavano il substrato anatomopatologico compatibile con disturbi cognitivi di tipo vascolare;
che dal 15/05/2024 al 26/02/2025 si osservava una progressione clinica documentata (v. per osservazione analitica riportata nei chiarimenti); che il quadro clinico, alla luce della compromissione cognitiva documentata (soprattutto mnemonica e verosimilmente anche esecutiva), era compatibile con una condizione di crescente compromissione dell'autonomia personale, in particolare per quanto riguarda la capacità di orientamento, gestione della quotidianità, della terapia farmacologica, della sicurezza ambientale e delle relazioni sociali.
2 Da ciò ha tratto la conclusione che la perizianda ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, con decorrenza ragionevole dal mese di giugno 2024, compatibilmente con l'emergere del deficit cognitivo e la sua evoluzione documentata, considerando il decorso clinico, la natura progressiva della vasculopatia cerebrale e l'andamento comune della patologia. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1 Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un metà le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 accompagnamento dalla data dell'1-6-2024; CP_ b) condanna l' alla rifusione, per metà, delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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SEZIONE LAVORO Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Giovanna Picciotti Alla udienza del 05/11/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa lavoro di I grado iscritta al N 10808/2024 R.G. promossa da:
con il patrocinio dell'avv. D'ONOFRIO Controparte_1 C.F._1 IS e TR BASILIO, con elezione di domicilio in PIAZZA PRINCIPE UMBERTO 4, NAPOLI, come da procura in atti;
RICORRENTE
contro
:
con il patrocinio dell'avv. MARIA PIA TEDESCHI, con elezione di domicilio in CP_2 VIA DE GASPERI 55 NAPOLI;
RESISTENTE OGGETTO: OPP ATP CONCLUSIONI: come in atti. RAGIONI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 7-5-20247, parte ricorrente ha instaurato il giudizio ex art. 445 bis, c.p.c., co.6, contestando l'esito dell'accertamento tecnico preventivo a seguito del quale il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario utile ai fini della prestazione dell'indennità di accompagnamento, di cui alla domanda amministrativa del 20-5-2022; ha chiesto, pertanto, l'accertamento giudiziale del diritto alla prestazione richiesta e il pagamento dei ratei scaduti, oltre accessori. CP_ L' si costituiva contestando la fondatezza della domanda.
***** L'art 445 bis cpc prevede: Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione. La domanda è tempestiva perché azionata nel termine di trenta giorni dal deposito della dichiarazione di dissenso di cui al comma 6 dell'art. 445 bis c.p.c.. Essa è, altresì, ammissibile. L'onere di specificità dei motivi della contestazione deve ritenersi assolto allorquando, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello, l'atto introduttivo del giudizio prospetti un vizio dell'elaborato peritale vuoi per contrasto con le percentuali di invalidità in materia di invalidità civile (tabelle di cui al DM 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico oppure per altro specifico motivo appositamente argomentato astrattamente idoneo a confutare le conclusioni cui è pervenuto il CTU in quanto scientificamente errate o perché non rispondenti alla condizione patologica risultante dalla documentazione medica posta a sostegno della pretesa. Nella specie deve ritenersi soddisfatto il requisito richiesto ai fini dell'ammissibilità della domanda avendo parte attrice lamentato l'omessa valutazione: dell'incidenza del disorientamento temporale e del deficit di attenzione ai fini della riduzione dell'autonomia, come risultante dal certificato medico del 14-2-2022; la gravità del deficit respiratorio che, in ragione della terapia giornaliera di ossigeno, determinava la necessità di cure e di assistenza familiare: deduceva che, in ogni caso, si era verificato un aggravamento delle condizioni psico fisiche. E le censure, nel merito, anche ai sensi dell'art. 149 disp. att. cpc, a seguito dei chiarimenti resi dal CTU, sono risultate parzialmente fondate. Il CTU, con motivazione esente da lacune o errori che può essere integralmente condivisa, ha ritenuto che: quanto al certificato medico del 14/02/2022, esso non recava una chiara datazione ed indicava una diagnosi di vasculopatia cerebrale e schizofrenia senza alcuna indicazione di gravità; pur attestando la presenza di deficit cognitivi non ne specificava la gravità o la quantificazione mediante test standardizzati;
che, senza alcuna motivazione, esprimeva un generico parere in merito alla necessità di assistenza continua, e, pur prescrivendo una terapia coerente con la patologia psichiatrica, non forniva alcuna indicazione in merito alle cure della patologia neurologica;
quanto alla ossigenoterapia, rilevava che, alla luce dell'esame obiettivo e dell'osservazione clinica effettuata nel corso della consulenza tecnica, la perizianda, nel periodo considerato, era risultata autonoma nello svolgimento degli atti quotidiani della vita, sia in ambito domiciliare che extra-domiciliare e, in particolare, era giunta al colloquio con ossigenatore portatile, che aveva rimosso su richiesta del CTU, senza evidenziare segni di distress respiratorio acuto;
la prescrizione di ossigenoterapia era limitata a 8 ore al giorno, con ciò confermando che la condizione respiratoria non richiedeva un supporto ventilatorio continuo né limitava significativamente la mobilità o l'autonomia nelle restanti ore della giornata;
la deambulazione era risultata autonoma, priva di ausili, e attuabile sia in ambiente domestico che extra-domestico; aveva mostrato buona capacità nei passaggi posturali, mantenimento della stazione eretta, e autonomia personale nelle attività di cura di sé (lavarsi, vestirsi, alimentarsi), con difficoltà al più modeste, ben compensate;
in merito agli atti in ambito extra-domestico, non erano emersi impedimenti di rilievo, risultando pertanto possibili gli spostamenti, la partecipazione ad attività sociali compatibili con la sua età e condizione generale (non possibili spostamenti lunghi o il trasporto di oggetti pesanti), fatta salva la necessità di eventuali pause o dell'uso temporaneo dell'ossigeno, secondo prescrizione;
anche l'uso di dispositivi come il telefono, la gestione della terapia farmacologica e attività non fisicamente impegnative erano risultate compatibili con un buon livello di autonomia Il CTU ha, quindi, concluso affermando che, pur in presenza di un deficit respiratorio, per il quale era stata prescritta ossigenoterapia a tempo limitato (8h/die), non si rilevavano compromissioni significative dell'autonomia funzionale nello svolgimento degli atti quotidiani, sia in ambito domiciliare che extra-domiciliare, nel periodo considerato dalla ATP. Invece, alla luce della documentazione medica acquisita e dell'ulteriore osservazione clinica, il CTU ha, poi, ritenuto che, a partire da giugno 2024, si evidenziava un aggravamento del quadro di vasculopatia cerebrale, con comparsa e successivo peggioramento del deficit cognitivo, in linea con il decorso tipico di una encefalopatia vascolare cronica;
che, in particolare: l'RM encefalo del 10/05/2024 documentava molteplici aree di gliosi a sede paraventricolare e nucleo-capsulare bilaterale, da riferire a sofferenza vascolare cronica della sostanza bianca, compatibili con un quadro di leucoencefalopatia su base vascolare;
che, sebbene non fossero evidenziate lesioni ischemiche acute o subacute, le alterazioni riscontrate rappresentavano il substrato anatomopatologico compatibile con disturbi cognitivi di tipo vascolare;
che dal 15/05/2024 al 26/02/2025 si osservava una progressione clinica documentata (v. per osservazione analitica riportata nei chiarimenti); che il quadro clinico, alla luce della compromissione cognitiva documentata (soprattutto mnemonica e verosimilmente anche esecutiva), era compatibile con una condizione di crescente compromissione dell'autonomia personale, in particolare per quanto riguarda la capacità di orientamento, gestione della quotidianità, della terapia farmacologica, della sicurezza ambientale e delle relazioni sociali.
2 Da ciò ha tratto la conclusione che la perizianda ha bisogno di assistenza continua, in quanto non in grado di compiere autonomamente gli atti strumentali della vita quotidiana. Secondo il CTU, l'epoca in cui il quadro patologico ha raggiunto dimensioni invalidanti di siffatta gravità può farsi risalire, in via presuntiva, con decorrenza ragionevole dal mese di giugno 2024, compatibilmente con l'emergere del deficit cognitivo e la sua evoluzione documentata, considerando il decorso clinico, la natura progressiva della vasculopatia cerebrale e l'andamento comune della patologia. Le conclusioni del CTU trovano piena giustificazione nelle patologie accertate, che trovano riscontro nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante. Ne consegue l'accoglimento dell'opposizione e l'affermazione della sussistenza delle condizioni sanitarie come accertate nella relazione del CTU, dott. Persona_1 Non può, invece, dichiararsi il diritto del periziando alla prestazione dell'indennità di accompagnamento alla luce dell'insegnamento della Suprema Corte (v. Cass. nn. 6084/2014, 27010/2018, 9755/2019) in materia di limiti del giudizio di cognizione ex art. 445 bis c.p.c.. In ragione dello spostamento della decorrenza del requisito sanitario in data successiva al deposito del ricorso per ATP, si ritiene sussistere motivi per compensare per un metà le spese dell'intero procedimento, che, per il resto, seguono la soccombenza e si liquidano, in ragione della serialità della controversia, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunziando: a) dichiara sussistere in favore di il requisito sanitario ai fini dell'indennità di Controparte_1 accompagnamento dalla data dell'1-6-2024; CP_ b) condanna l' alla rifusione, per metà, delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in complessivi € 4.500,00, comprensivi di spese forfettarie, oltre Iva e Cpa con attribuzione agli avv. antistatari in solido Così deciso in data 05/11/2025 . il Giudice Dott. Giovanna Picciotti
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