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Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 03/11/2025, n. 452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 452 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2469/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2469/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Elisabetta Tosca del Foro di Piacenza.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_2
nata il [...], minorenne. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore di anni 15 (nata a [...] il [...]) resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_3 genitori con colloca esso l'abitazione della madre in Carate Brianza (MB), Via Cesare Battisti 29.
2) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni inerenti le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte in comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata autonomamente.
Il padre potrà tenere presso di sé due fine settimana al mese (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, Per_3 quando la riaccompagnerà a casa) un totale di 4 settimane anche non consecutive all'anno in occasione di vacanze e/o festività, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ogni anno. Il tutto come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale.
3) I figli maggiorenni ed , studenti, come da loro volontà, restano domiciliati presso il padre e la Per_2 Per_1 madre potrà vederli o ospitarli presso di sé ogniqualvolta lo desiderino previo accordo con i medesimi.
4) La madre si fa carico in via esclusiva del mantenimento della figlia minore, mentre il padre si fa carico in via esclusiva del mantenimento dei due figli maggiori;
in tal modo i reciproci obblighi sono da ritenersi compensati.
5) Le spese extra-mantenimento relative ai tre figli saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, secondo le nuove “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate da Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano, Ordine Avvocati di Milano e in data 10/06/2025 e quindi: Controparte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori,
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); li) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Quanto alle modalità di richiesta, rimborso ed anticipazione, secondo le richiamate nuove Linee guida, avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque prestazione di carattere alimentare in quanto economicamente autosufficienti.
7) I terreni agricoli siti nel comune di Miradolo Terme (PV), censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, Particelle 328, 329 e 671, di comproprietà al 50% dei sig.ri e verranno messi Parte_1 Parte_2 in vendita ed il ricavato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
8) Quanto alle cambiali residue non onorate dalla sig.ra in seguito alla cessione alla stessa di ramo di Parte_3 azienda del 08/10/2020, sarà onere delle parti procede o coattivo del credito ed il ricavato, al netto delle spese, verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
9) I coniugi confermano per il resto quanto già pattuito in sede di separazione consensuale.
10) Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere, avendo già definito e regolato ogni e qualsiasi altro rapporto economico.
11) Le parti si danno reciproco assenso per la concessione ed il rinnovo del passaporto, autorizzazione per l'espatrio, ed impegno per il rilascio delle firme necessarie per ogni altra concessione e/o autorizzazione amministrativa, con riferimento ai medesimi e alla figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in IA (MB) in data 16.02.2002 e con sentenza n. 419/2024 dell'11.11.2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 14.11.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 IA (MB) il 16.02.2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civil i 3, Parte II, Serie A, Anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Ada Cappello Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Giudice rel.
Dott. Matteo Aranci Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2469/2025 promossa congiuntamente da:
(c.f. ) nata a [...] il [...], residente in [...], Parte_1 C.F._1
e da
(c.f. ) nato a [...] il [...], residente in [...] C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv.ta Elisabetta Tosca del Foro di Piacenza.
Dal matrimonio sono nati i seguenti figli:
nato il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_1
nata il [...], maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, Persona_2
nata il [...], minorenne. Persona_3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26.09.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di divorzio alle seguenti condizioni:
1) La figlia minore di anni 15 (nata a [...] il [...]) resta affidata congiuntamente ad entrambi i Per_3 genitori con colloca esso l'abitazione della madre in Carate Brianza (MB), Via Cesare Battisti 29.
2) La responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori.
Le decisioni inerenti le questioni di straordinaria amministrazione dovranno essere assunte in comune accordo tra i coniugi, tenendo conto delle capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni della figlia. Limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata autonomamente.
Il padre potrà tenere presso di sé due fine settimana al mese (dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, Per_3 quando la riaccompagnerà a casa) un totale di 4 settimane anche non consecutive all'anno in occasione di vacanze e/o festività, da concordarsi con la madre entro il 30/05 di ogni anno. Il tutto come meglio specificato nell'allegato piano genitoriale.
3) I figli maggiorenni ed , studenti, come da loro volontà, restano domiciliati presso il padre e la Per_2 Per_1 madre potrà vederli o ospitarli presso di sé ogniqualvolta lo desiderino previo accordo con i medesimi.
4) La madre si fa carico in via esclusiva del mantenimento della figlia minore, mentre il padre si fa carico in via esclusiva del mantenimento dei due figli maggiori;
in tal modo i reciproci obblighi sono da ritenersi compensati.
5) Le spese extra-mantenimento relative ai tre figli saranno sostenute da entrambi i coniugi al 50% ciascuno, secondo le nuove “Linee Guida spese extra assegno di mantenimento per figli minori e figli maggiorenni non economicamente indipendenti o con disabilità” approvate da Tribunale di Milano, Corte d'Appello di Milano, Ordine Avvocati di Milano e in data 10/06/2025 e quindi: Controparte_1
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche ovvero presso strutture private nei casi di urgenza;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale anche effettuati privatamente in caso di urgenza;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico;
f) farmaci, integratori e altri presidi prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente, compreso il supporto psicologico;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie compresi corsi di specializzazione e master, corsi post universitari per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica (pc, tablet, calcolatrice scientifica) prescritta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio individualizzato;
e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola o dal rappresentante di classe;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
i) mensa scolastica;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero per la frequentazione di istituti privati;
e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); c) il servizio di baby-sitter fino alla conclusione del ciclo di scuola secondaria di primo grado del figlio per la copertura dell'orario di lavoro dei genitori,
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei, nonché le relative spese per le trasferte); d) spese per attività ludiche e ricreative (a titolo esemplificativo ina non esaustivo: pittura, teatro, scoutismo etc.); f) viaggi e soggiorni di studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patenti di guida (corso, lezioni ed esame); li) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
i) spese per l'acquisto e il funzionamento del cellulare e dispositivi elettronici (pc, tablet).
Quanto alle modalità di richiesta, rimborso ed anticipazione, secondo le richiamate nuove Linee guida, avuto riguardo alle spese extra assegno da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta. Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare all'altro genitore, con modalità idonea a comprovare l'avvenuta ricezione, la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta. Nell'ipotesi in cui la singola spesa da sostenere ammonti ad una cifra superiore al 10% del reddito mensile netto di uno dei genitori, entrambi la sosterranno direttamente nella percentuale concordata o stabilita giudizialmente.
6) I coniugi rinunciano reciprocamente a qualunque prestazione di carattere alimentare in quanto economicamente autosufficienti.
7) I terreni agricoli siti nel comune di Miradolo Terme (PV), censiti al Catasto Terreni del medesimo Comune al Foglio 4, Particelle 328, 329 e 671, di comproprietà al 50% dei sig.ri e verranno messi Parte_1 Parte_2 in vendita ed il ricavato verrà diviso in parti uguali tra i coniugi.
8) Quanto alle cambiali residue non onorate dalla sig.ra in seguito alla cessione alla stessa di ramo di Parte_3 azienda del 08/10/2020, sarà onere delle parti procede o coattivo del credito ed il ricavato, al netto delle spese, verrà ripartito al 50% tra i coniugi.
9) I coniugi confermano per il resto quanto già pattuito in sede di separazione consensuale.
10) Con l'adempimento delle condizioni di cui al presente ricorso, i coniugi dichiarano di null'altro avere più reciprocamente a pretendere, avendo già definito e regolato ogni e qualsiasi altro rapporto economico.
11) Le parti si danno reciproco assenso per la concessione ed il rinnovo del passaporto, autorizzazione per l'espatrio, ed impegno per il rilascio delle firme necessarie per ogni altra concessione e/o autorizzazione amministrativa, con riferimento ai medesimi e alla figlia minore.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
Con successive note scritte depositate in data 16.10.2025 in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Nulla ha opposto il PM al quale è stata data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
DIRITTO
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario è fondata e deve, pertanto, trovare accoglimento.
Dagli atti di causa consta che i coniugi hanno contratto matrimonio in IA (MB) in data 16.02.2002 e con sentenza n. 419/2024 dell'11.11.2024 del Tribunale di Pavia, pubblicata il 14.11.2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi.
Essendosi protratto lo stato di separazione tra gli stessi per il periodo previsto dalla legge, non essendo stata eccepita un'intervenuta riconciliazione ed avendo le parti dato atto che da allora non è ripresa la convivenza né una comunione di vita, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) L. 898/70 e successive modifiche (L. 55/2015) per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, dovendosi ritenere accertato che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Le ulteriori statuizioni economiche non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e in Parte_1 Parte_2 IA (MB) il 16.02.2002, trascritto presso gli atti dello Stato Civil i 3, Parte II, Serie A, Anno 2002;
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Nulla sulle spese di lite;
5) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IA (MB) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge. Così deciso in Lodi, il 03 novembre 2025
La Giudice Rel. La Presidente
Dott.ssa Grazia C. Roca Dott.ssa Ada Cappello