Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2221
CGT1
Sentenza 13 febbraio 2026

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  • Accolto
    Prescrizione del credito

    La Corte ha ritenuto che l'intimazione di pagamento impugnata sia intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale dal precedente atto interruttivo, considerando anche la sospensione dei termini prescrizionali dovuta alla normativa emergenziale per il COVID-19.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2221
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 2221
    Data del deposito : 13 febbraio 2026

    Testo completo