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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VIII, sentenza 13/02/2026, n. 2221 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2221 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2221/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140176868917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140176868917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150071999769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.1.2025, depositato in Corte il 28.1.2025, il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia l' intimazione di pagamento n. 097 2023 90787268 52/000, notificata il 04/12/2024, limitatamente alla pretesa ammontante alla somma di € 373,42 a titolo di tasse automobilistiche anni 2008, 2011 e 2012, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato sia dalla data di pagamento, non risultando regolarmente notificate le cartelle di pagamento sottese, sia comunque da epoca successiva in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 31.1.2025 la Regione Lazio deducendo n via preliminare che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale del 31/01/2023, n. 44, aveva disposto “l'annullamento automatico, limitatamente alle somme dovute alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,dei debiti di importo residuo fino a mille euro alla medesima data, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione Lazio agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per il recupero coattivo mediante ruolo della tassa automobilistica. Rilevava che era onere della Agenzia delle Entrate fornire la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1.4.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del proposto gravame. Evidenziava la tardività dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso le cartelle di pagamento n. 09720140176868917000 e 09720150071999769000, relative alle tasse automobilistiche in oggetto, in quanto correttamente notificate e non impugnate tempestivamente, come da documentazione che allegava, e il mancato decorso del termine prescrizionale, avendo notificato successivamente atti interruttivi, come da documentazione che anche in questo caso allegava, e dovendosi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali conseguenti alla normativa emergenziale volta a fronteggiale la pandemia da covid (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020)
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve in conseguenza essere accolto, risultando l'intimazione di pagamento impugnata intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale dal precedente atto interruttivo. Invero dalla documentazione prodotta da parte dell'Agenzia delle Entrate emerge in primo luogo la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata.
Invero risulta in particolare:
che la cartella n. 09720140176868917000 è stata notificata dal messo notificatoria in data 07/10/2014 a mani della madre con invio della successiva raccomandata informativa;
e che la cartella n. 09720150071999769000 è stata notificata in data 11/05/2015 a mezzo posta a mani del portiere, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa secondo le disposizioni in tema di notifica a mezzo posta.
Tali atti non risultano tempestivamente impugnati e quindi il loro credito risulta irrettrattabile.
Tanto chiarito successivamente il termine prescrizionale triennale vigente in tema di tassa auto secondo il disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella L. n. 60/1986, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, risulta ulteriormente interrotto.
Dalla documentazione prodotta sempre l'Agenzia delle Entrate Riscossione si evince che prima della notifica dell'intimazione impugnata, la stessa ha provveduto a notificare: -
- in data 01.09.2017 intimazione di pagamento n. 09720179038959657000 con notifica da parte del messo notificatori a mani del portiere con invido della raccomandata informativa
- in data 05.03.2018 intimazione di pagamento n. 09720179085030746000, peraltro richiamante solo la seconda cartella con notifica sempre ad opera del messo notificatore a mani della madre con invio della raccomandata informativa
- in data 03.02.2020 intimazione di pagamento n. 09720199084447438000 con notifica sempre ad opera del messo notificatore a mani del portiere con invio della raccomandata informativa.
Trattasi di atti interruttivi intervenuti sempre nell'arco del triennio successivo alla notifica della prima delle cartelle, risultando la prima intimazione notificata in data 1.9.2017 e quindi entro 3 anni anche dalla notifica del 7.10.2014 della prima cartella, e poi delle intimazioni, risultando l'ultima notificata il 3.2.2020 prima della scadenza del triennio dalla notifica in data 1.9.2017 della prima intimazione di pagamento .
Tanto chiarito, deve viceversa ritenere prescritto il credito di imposta in epoca successiva, risultando nelle more annullati gli interessi e sanzioni, posto che in epoca antecedente la notifica dell'intimazione impugnata, nelle more, parte della pretesa relativa agli interessi e sanzioni è stata annullata a seguito della delibera di giunta della Regione Lazio del 2023 richiamata nella memoria di costituzione della stessa.
Invero in relazione al l'intimazione impugnata essendo stata notificata in data 4.12.2024, risulta superato non solo apparentemente il triennio dal 3.2.2020, ultima intimazione pregressa avente efficacia interruttiva, ma anche il medesimo termine, considerata la sospensione del termine prescrizionale dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, posto che il computo di tale sospensione consente di estendere il termine prescrizionale triennale al 29.7.2024.
Né risulta applicabile la sospensione dei termini prescrizionali di due anni disposta dall'art. 68 comma 4 bis DL 18/2020 non trattandosi di carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo di sospensione prevista dal comma 1 del medesimo articolo
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi e 380, 00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa e rimborso cut, da erogarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Roma 11.2.2026
Il Giudice
Dott.ssa MA TU
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 8, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
BONAVENTURA MARIA, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2788/2025 depositato il 28/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 097 2023 90787268 52 000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140176868917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720140176868917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720150071999769000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2012
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato alla Regione Lazio e all'Agenzia delle Entrate Riscossione in data 28.1.2025, depositato in Corte il 28.1.2025, il Sig. Ricorrente_1 , rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1 , ha impugnato innanzi a questa Corte di Giustizia l' intimazione di pagamento n. 097 2023 90787268 52/000, notificata il 04/12/2024, limitatamente alla pretesa ammontante alla somma di € 373,42 a titolo di tasse automobilistiche anni 2008, 2011 e 2012, chiedendone l'annullamento con vittoria di spese, da attribuire al difensore dichiaratosi antistatario
Con il ricorso, parte ricorrente ha addotto l'intervenuta prescrizione triennale del credito vantato sia dalla data di pagamento, non risultando regolarmente notificate le cartelle di pagamento sottese, sia comunque da epoca successiva in assenza di validi atti interruttivi.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 31.1.2025 la Regione Lazio deducendo n via preliminare che la Regione Lazio, con Deliberazione di Giunta Regionale del 31/01/2023, n. 44, aveva disposto “l'annullamento automatico, limitatamente alle somme dovute alla data di entrata in vigore della legge n. 197/2022 a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602,dei debiti di importo residuo fino a mille euro alla medesima data, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati dalla Regione Lazio agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, per il recupero coattivo mediante ruolo della tassa automobilistica. Rilevava che era onere della Agenzia delle Entrate fornire la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento.
Si costituiva in giudizio con memoria depositata in data 1.4.2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione contestando la fondatezza del proposto gravame. Evidenziava la tardività dell'opposizione proposta dal ricorrente avverso le cartelle di pagamento n. 09720140176868917000 e 09720150071999769000, relative alle tasse automobilistiche in oggetto, in quanto correttamente notificate e non impugnate tempestivamente, come da documentazione che allegava, e il mancato decorso del termine prescrizionale, avendo notificato successivamente atti interruttivi, come da documentazione che anche in questo caso allegava, e dovendosi tener conto della sospensione dei termini prescrizionali conseguenti alla normativa emergenziale volta a fronteggiale la pandemia da covid (art. 68, commi 1, 2, 2-bis e 4-bis del DL 18/2020)
All'udienza odierna la causa è stata posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve in conseguenza essere accolto, risultando l'intimazione di pagamento impugnata intervenuta dopo il decorso del termine prescrizionale dal precedente atto interruttivo. Invero dalla documentazione prodotta da parte dell'Agenzia delle Entrate emerge in primo luogo la regolare notifica delle cartelle di pagamento sottese alla intimazione impugnata.
Invero risulta in particolare:
che la cartella n. 09720140176868917000 è stata notificata dal messo notificatoria in data 07/10/2014 a mani della madre con invio della successiva raccomandata informativa;
e che la cartella n. 09720150071999769000 è stata notificata in data 11/05/2015 a mezzo posta a mani del portiere, senza necessità dell'invio della raccomandata informativa secondo le disposizioni in tema di notifica a mezzo posta.
Tali atti non risultano tempestivamente impugnati e quindi il loro credito risulta irrettrattabile.
Tanto chiarito successivamente il termine prescrizionale triennale vigente in tema di tassa auto secondo il disposto di cui all'art. 5 del D.L. n. 953/1982, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 2/1986, convertito nella L. n. 60/1986, dispone che “l'azione dell'Amministrazione finanziaria per il recupero delle tasse dovute dal 1° gennaio 1983 per effetto dell'iscrizione di veicoli o autoscafi nei pubblici registri e delle relative penalità si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento”, risulta ulteriormente interrotto.
Dalla documentazione prodotta sempre l'Agenzia delle Entrate Riscossione si evince che prima della notifica dell'intimazione impugnata, la stessa ha provveduto a notificare: -
- in data 01.09.2017 intimazione di pagamento n. 09720179038959657000 con notifica da parte del messo notificatori a mani del portiere con invido della raccomandata informativa
- in data 05.03.2018 intimazione di pagamento n. 09720179085030746000, peraltro richiamante solo la seconda cartella con notifica sempre ad opera del messo notificatore a mani della madre con invio della raccomandata informativa
- in data 03.02.2020 intimazione di pagamento n. 09720199084447438000 con notifica sempre ad opera del messo notificatore a mani del portiere con invio della raccomandata informativa.
Trattasi di atti interruttivi intervenuti sempre nell'arco del triennio successivo alla notifica della prima delle cartelle, risultando la prima intimazione notificata in data 1.9.2017 e quindi entro 3 anni anche dalla notifica del 7.10.2014 della prima cartella, e poi delle intimazioni, risultando l'ultima notificata il 3.2.2020 prima della scadenza del triennio dalla notifica in data 1.9.2017 della prima intimazione di pagamento .
Tanto chiarito, deve viceversa ritenere prescritto il credito di imposta in epoca successiva, risultando nelle more annullati gli interessi e sanzioni, posto che in epoca antecedente la notifica dell'intimazione impugnata, nelle more, parte della pretesa relativa agli interessi e sanzioni è stata annullata a seguito della delibera di giunta della Regione Lazio del 2023 richiamata nella memoria di costituzione della stessa.
Invero in relazione al l'intimazione impugnata essendo stata notificata in data 4.12.2024, risulta superato non solo apparentemente il triennio dal 3.2.2020, ultima intimazione pregressa avente efficacia interruttiva, ma anche il medesimo termine, considerata la sospensione del termine prescrizionale dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2021, posto che il computo di tale sospensione consente di estendere il termine prescrizionale triennale al 29.7.2024.
Né risulta applicabile la sospensione dei termini prescrizionali di due anni disposta dall'art. 68 comma 4 bis DL 18/2020 non trattandosi di carichi affidati all'Agenzia delle Entrate Riscossione nel periodo di sospensione prevista dal comma 1 del medesimo articolo
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo tenuto conto della natura della causa e dell'attività difensiva prestata.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso.
Condanna i resistenti al pagamento in favore del ricorrente delle spese processuali che si liquidano in complessivi e 380, 00 oltre rimborso forfettario spese al 15%, iva e cpa e rimborso cut, da erogarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario
Roma 11.2.2026
Il Giudice
Dott.ssa MA TU