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Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 12/03/2025, n. 901 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 901 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 4353/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RA NF Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4353/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI MARIANNA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. DE VIVO RITA e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione/al ricorso congiunto;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 02/10/2023, ha chiesto al Tribunale di RA Parte_1
NF che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio in CE IO il 18/07/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte II, serie A, n. 57), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli, (Salerno, 5/10/2016) e Persona_1
(Salerno, 08/08/2020). Persona_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato CP_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente;
con vittoria di spese.
Emessi i provvedimenti urgenti, ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. il 22.12.2023 e, tuttavia, provvedendo ad un differimento per concorde volontà delle parti come udite all'udienza del 28.03.2024, giusto bonario componimento in corso, il procedimento, pertanto, è pervenuto all'udienza del 22.05.2025 ove, già instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 e 473bis n. 15 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, peraltro, proponendo una soluzione conciliativa della controversia.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 05.03.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente, in parte, alla proposta conciliativa precitata) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il pagina 2 di 5 comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (in parte, conformemente alla proposta conciliativa del 22.07.2025) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, contenuto del documento recante loro sottoscrizione, in uno a quella dei procuratori, del 03.03.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nell'accordo, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 800,00, (euro 400,00 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, con il residuo 30% posto a carico della madre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di RA NF, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio il 18.07.2014 in RA NF (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte II, serie A, n. 57);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
pagina 3 di 5 Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui all'accordo e di seguito riportati:
“
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno di comune accordo l'educazione, la crescita e l'istruzione, con la previsione del collocamento privilegiato presso la madre;
4. Il SI. vedrà e terrà con sé i minori secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alterni CP_1 dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 20.00; b) tre pomeriggi a settimana ( martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 16.00 alle e ciò compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e lavorative del padre;
c) per le vacane natalizie, i minori staranno con il padre dal giorno 24 dicembre al giorno 31 dicembre e dal giorno 1 gennaio al 6 gennaio con la madre e ciò ad anni alterni;
d) per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il sabato, la domenica e il lunedì in Albis con il padre e ciò ad anni alterni;
e) per le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane di seguito con il padre nel mese di luglio o agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
f) i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà. Lo stesso varrà per la madre;
g) riguardo al compleanno dei minori, questi festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l 'altro e ciò ad anni alterni;
5. Il SI. nei giorni e orari in cui tiene con sé i figlioletti, si impegna e obbliga a rispettare tutti CP_1 gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi, accompagnandoli presso le loro attività;
6. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi in favore dei minori da concordare tra i genitori;
7. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico del si. nella CP_1 misura del 70% ed a carico della SI.ra , nella residua misura del 30%. Parte_1
8. La SI.ra usufruirà interamente dell'assegno unico universale in favore dei figli e all'uopo, Pt_1 il SI. autorizzerà la stessa alla relativa riscossione”, CP_1
prendendo atto delle residue condizioni concordate e di seguito riportate:
“1. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito formulate nel presente giudizio;
2. La SI.ra si impegna, entro giorni 7 dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
a rimettere le querele sporte nei confronti del coniuge;
9. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l 'espatrio, per sé e per i figli minori;
10. La casa familiare sita in RA NF alla Via Santa Croce n.62, resterà assegnata al SI.
. CP_1
Le parti concordano e il SI. si obbliga a che la SI.ra prelevi dalla casa coniugale CP_1 Pt_1 tutti gli effetti personali propri e dei minori, oltre ai mobili e suppellettili di sua esclusiva proprietà; 11. Il SI. , con il presente accordo, si impegna a versare alla SI.ra i CP_1 Pt_1 mantenimenti non versati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo”.
Compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
RA NF, camera di conSIlio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
dott.ssa Enrica De Sire
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di RA NF Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Sig.ri Magistrati:
dott.ssa Enrica De Sire Presidente dott. Simone Iannone Giudice relatore ed estensore dott.ssa Jone Galasso Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4353/2023 avente ad oggetto “Separazione giudiziale” promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. GRIMALDI MARIANNA e presso il suo Parte_1 studio elettivamente domiciliata come da mandato apposto in calce al ricorso;
ricorrente e
, rappresentato e difeso dall'avv. DE VIVO RITA e presso il suo studio CP_1 elettivamente domiciliato come da mandato apposto in calce alla comparsa di costituzione/al ricorso congiunto;
resistente
nonché Il PM in sede, interventore ex lege
pagina 1 di 5 Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato il 02/10/2023, ha chiesto al Tribunale di RA Parte_1
NF che sia pronunciata sentenza di separazione dal coniuge con cui aveva CP_1 contratto matrimonio in CE IO il 18/07/2014 (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte II, serie A, n. 57), deducendo che dal matrimonio erano nati i figli, (Salerno, 5/10/2016) e Persona_1
(Salerno, 08/08/2020). Persona_2
Pertanto, esponeva che la convivenza dei coniugi era divenuta intollerabile e pertanto, dando atto della definitiva disgregazione morale e materiale dell'unione coniugale, chiedevano pronunciarsi la separazione con accoglimento delle condizioni indicate nel ricorso;
con vittoria di spese.
, costituitosi, pur aderendo alla domanda di separazione, ha rassegnato CP_1 conclusioni difformi, opponendosi alle richieste di parte ricorrente;
con vittoria di spese.
Emessi i provvedimenti urgenti, ex art. 473 bis n. 15 c.p.c. il 22.12.2023 e, tuttavia, provvedendo ad un differimento per concorde volontà delle parti come udite all'udienza del 28.03.2024, giusto bonario componimento in corso, il procedimento, pertanto, è pervenuto all'udienza del 22.05.2025 ove, già instaurato il contraddittorio e fallito il tentativo di conciliazione, il Giudice delegato ha emesso i provvedimenti di cui agli artt. 473bis n. 22 e 473bis n. 15 c.p.c., autorizzando i coniugi a vivere separatamente e dettando i provvedimenti provvisori ed urgenti per la immediata disciplina della crisi coniugale e, peraltro, proponendo una soluzione conciliativa della controversia.
Iniziata la fase istruttoria, all'udienza del 05.03.2025 le parti hanno presentato conclusioni congiunte (conformemente, in parte, alla proposta conciliativa precitata) ed il Giudice istruttore ha rimesso la causa alla decisione del Collegio, senza la concessione del termine di legge, stante la rinuncia delle parti costituite.
Sulla separazione. La domanda di separazione è fondata e va sicuramente accolta. Le risultanze processuali hanno infatti ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto. Sorreggono tale convincimento le allegazioni di entrambe le parti in merito all'impossibilità di ricostituzione della comunione fisica e spirituale, alla luce delle concordi dichiarazioni rese sul punto;
non senza considerare, peraltro, che nel corso del giudizio non sono emersi elementi di valutazione tali da far ritenere che tra i coniugi possa intervenire alcuna riconciliazione. Ai fini della separazione giudiziale, del resto, non è necessaria la sussistenza di una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere dalla condizione di disaffezione e distacco spirituale di una delle parti, tali da rendere per questa intollerabile la convivenza e verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, compreso il pagina 2 di 5 comportamento processuale, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione (Cass. Civ., Sez. I, 16 febbraio 2012, n. 2274).
Altre questioni Le parti, per l'effetto, sono giunte (in parte, conformemente alla proposta conciliativa del 22.07.2025) ad un accordo complessivo delle rispettive posizioni personali e patrimoniali, contenuto del documento recante loro sottoscrizione, in uno a quella dei procuratori, del 03.03.2025, condizioni che il Tribunale ritiene di poter porre a base della presente decisione in quanto non contrarie all'ordine pubblico, né alla morale familiare, né all'interesse della prole, alla quale, peraltro, è garantito un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, tenuto conto, al riguardo, del piano genitoriale come illustrato nell'accordo, nonché il mantenimento da parte del padre, all'uopo prevedendosi un assegno mensile di euro 800,00, (euro 400,00 per figlio) oltre al 70% delle spese straordinarie, con il residuo 30% posto a carico della madre.
Occorre, invece, prendere atto delle residue condizioni concordate, giacché, in astratto, non suscettibili di contenuto dispositivo, trattandosi di questioni di natura privatistica, come tale non avvinte dal vincolo della connessione forte di cui all'art. 40 c.p.c., per le quali i coniugi hanno deciso di liberamente determinarsi.
Sul regime delle spese processuali In ossequio all'intervenuto accordo, le spese processuali possono essere compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di RA NF, Prima Sezione Civile, nell'intestata composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
pronuncia la separazione dei coniugi:
nata a [...] il [...] Parte_1
e
nato a [...] il [...] CP_1 uniti in matrimonio il 18.07.2014 in RA NF (come da estratto per riassunto dal registro degli atti di matrimonio del precitato Comune, anno 2014, parte II, serie A, n. 57);
autorizza definitivamente i coniugi a vivere separatamente.
Ordina che la presente sentenza sia annotata ai sensi dell'art. 69 di cui al D.P.R. n. 396/2000 e successive modificazioni ed integrazioni a cura dell'Ufficiale di Stato civile competente ex lege per l'annotazione delle pronunce di separazione.
pagina 3 di 5 Dispone in conformità degli accordi intervenuti di cui all'accordo e di seguito riportati:
“
3. I figli minori saranno affidati congiuntamente ad entrambi i genitori che ne cureranno di comune accordo l'educazione, la crescita e l'istruzione, con la previsione del collocamento privilegiato presso la madre;
4. Il SI. vedrà e terrà con sé i minori secondo le seguenti modalità: a) a fine settimana alterni CP_1 dall'uscita di scuola del venerdì fino alla domenica sera alle ore 20.00; b) tre pomeriggi a settimana ( martedì, mercoledì e giovedì) dalle ore 16.00 alle e ciò compatibilmente con le eSIenze scolastiche ed extrascolastiche dei minori e lavorative del padre;
c) per le vacane natalizie, i minori staranno con il padre dal giorno 24 dicembre al giorno 31 dicembre e dal giorno 1 gennaio al 6 gennaio con la madre e ciò ad anni alterni;
d) per le vacanze pasquali, i minori trascorreranno il sabato, la domenica e il lunedì in Albis con il padre e ciò ad anni alterni;
e) per le vacanze estive, i minori trascorreranno due settimane di seguito con il padre nel mese di luglio o agosto, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
f) i minori trascorreranno con il padre il giorno del suo compleanno, del suo onomastico e della festa del papà. Lo stesso varrà per la madre;
g) riguardo al compleanno dei minori, questi festeggeranno a pranzo con un genitore e a cena con l 'altro e ciò ad anni alterni;
5. Il SI. nei giorni e orari in cui tiene con sé i figlioletti, si impegna e obbliga a rispettare tutti CP_1 gli impegni scolastici ed extrascolastici di questi, accompagnandoli presso le loro attività;
6. Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi in favore dei minori da concordare tra i genitori;
7. Il SI. verserà alla SI.ra , a titolo di contributo al mantenimento CP_1 Parte_1 dei figli minori, entro il giorno 5 di ogni mese, tramite bonifico bancario, l'importo di euro 800,00 mensili (400,00 per ciascun figlio), somma da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici ISTAT;
le spese straordinarie sostenute nell'interesse della prole, saranno a carico del si. nella CP_1 misura del 70% ed a carico della SI.ra , nella residua misura del 30%. Parte_1
8. La SI.ra usufruirà interamente dell'assegno unico universale in favore dei figli e all'uopo, Pt_1 il SI. autorizzerà la stessa alla relativa riscossione”, CP_1
prendendo atto delle residue condizioni concordate e di seguito riportate:
“1. Le parti rinunciano reciprocamente alle domande di addebito formulate nel presente giudizio;
2. La SI.ra si impegna, entro giorni 7 dalla sottoscrizione del presente accordo, Parte_1
a rimettere le querele sporte nei confronti del coniuge;
9. Le parti si danno reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto e dei documenti validi per l 'espatrio, per sé e per i figli minori;
10. La casa familiare sita in RA NF alla Via Santa Croce n.62, resterà assegnata al SI.
. CP_1
Le parti concordano e il SI. si obbliga a che la SI.ra prelevi dalla casa coniugale CP_1 Pt_1 tutti gli effetti personali propri e dei minori, oltre ai mobili e suppellettili di sua esclusiva proprietà; 11. Il SI. , con il presente accordo, si impegna a versare alla SI.ra i CP_1 Pt_1 mantenimenti non versati fino alla data di sottoscrizione del presente accordo”.
Compensa le spese di lite.
pagina 4 di 5 Ai sensi dell'art. 52, comma 2, seconda parte, D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni ed in ottemperanza alla delibera del Garante per la protezione dei dati personali del 2.12.2010, dispone d'ufficio, a cura della Cancelleria, l'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi di tutti gli interessati ivi riportati.
RA NF, camera di conSIlio del 06.03.2025
Il Giudice relatore ed estensore
dott. Simone Iannone
La Presidente
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