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Sentenza 23 agosto 2025
Sentenza 23 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/08/2025, n. 7711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7711 |
| Data del deposito : | 23 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConSIlio, nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente -
Dott.ssa Eva Scalfati - Giudice rel. -
Dott.ssa Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 16767 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: Divorzio - Scioglimento matrimonio
[...]
nato a [...], il [...] (c.f. Parte_1
- rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. C.F._1
URSOMANNO EMILIO presso cui elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
nata a [...], il [...] (C.F. - CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. CUPIDO MASSIMILIANO presso cui elettivamente domicilia
RESISTENTE il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25/07/2024, il ricorrente SI. chiedeva Parte_1 pronunziarsi lo scioglimento del matrimonio da lui contratto con la SI.ra in CP_1
LI (NA) in data 15/06/2015. Aggiungeva che dalla loro unione non nascevano figli.
Rappresentava che tra le parti era intervenuta separazione personale in forza della sentenza emessa dal Tribunale di Napoli n. 6800/2022 pubblicata in data 06/07/2022, riformata dalla
1 Corte di Appello di Napoli con sentenza n. 4195/2023 pubblicata il 04/10/2023, in accoglimento del ricorso proposto dalla , con riconoscimento alla moglie di un assegno di mantenimento CP_1 dell'importo di € 200,00 mensili, sentenza irrevocabile come da attestazione versata in atti.
Tanto premesso, il ricorrente chiedeva:
1) In via principale, pronunciare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2 e 3, comma 3 lett. b, della
Legge 1° dicembre 1970 n. 898 come modificata dalla L. 74/87, lo scioglimento del matrimonio civile tra il SI. e la SI.ra contratto in LI (NA) il 15/06/2015 e, Parte_1 CP_1 conseguentemente, ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di LI (NA) di procedere all'annotazione della sentenza e provvedere alle ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 3 novembre 2000, n.
396 e successive modificazioni;
2) In via altrettanto principale, darsi atto che i coniugi sono entrambi economicamente autonomi e, per
l'effetto, rimuovere l'assegno di mantenimento previsto dalla sentenza della Corte d'Appello e non prevedere né l'assegno divorzile, né alcuna altra forma di mantenimento;
3) Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa
Si procedeva allo svolgimento del processo nelle forme di cui all'art. 473 bis e ss cpc .
Si costituiva la resistente, SI.ra , la quale non si opponeva all'accoglimento della CP_1 domanda sullo status. In ordine alle altre statuizioni chiedeva:
2) disporre un assegno di mantenimento in favore della SI.ra ed a carico del SI. CP_1
non inferiore ad € 500,00 mensili oltre aumenti Istat come per legge;
Parte_1
3) con vittoria di spese e compensi di causa con attribuzione.
La prima udienza fissata per il 13.12.2024, tenuto conto del trasferimento del Giudice relatore originariamente assegnatario del giudizio, era differita al 24.4.2025, udienza in cui le parti comparivano personalmente;
esperito il tentativo di conciliazione che sortiva effetto negativo, i difensori delle parti rinunciavano alle richieste istruttorie formulate, e il Giudice, non risultando prodotto il passaggio in giudicato della sentenza di separazione, rinviava all'udienza del 17.6.2025 disponendo la trattazione cartolare dell'udienza, con onere per il ricorrente di depositare certificazione di irrevocabilità della sentenza separativa e dichiarazione dei redditi anno 2024, e per entrambe le parti estratti conto dei rapporti bancari e finanziari (conto corrente postale) degli ultimi 3 anni.
All'udienza cartolare del 17.6.2025, ritualmente depositate le note di udienza delle parti, raccolte le conclusioni, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva per l'accoglimento della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
2 È invero provato il titolo addotto a sostegno di essa, cioè la separazione previa comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale del 21.1.2020. Del pari è provata la cessazione effettiva di ogni rapporto tra i coniugi quanto meno nel periodo previsto dalla L. 11.5.2015 n. 55 alla proposizione della domanda, non essendo stata l'interruzione della separazione eccepita dalla parte convenuta, ai sensi dell'art. 5 L. n. 74/1987. Ricorre perciò nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dall'art. 5 della citata legge n. 74/1987 e d'altra parte, attese le risultanze degli atti di causa, si deve ritenere che la comunione tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa perciò più ricostituirsi.
In merito alla domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente, il Collegio evidenzia che nella disciplina dettata dall'art. 5 della legge 1 dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art. 10 della legge 6 marzo 1987, n. 74, il giudice, chiamato a decidere sull'attribuzione dell'assegno di divorzio, è tenuto a verificare l'esistenza del diritto in astratto, in relazione all'inadeguatezza- all'atto della decisione- dei mezzi o all'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive.
La determinazione di detto assegno è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di separazione dei coniugi (cfr. ex plurimis Cass. Civ. Sez. I 21.02.2008 n. 4424; Cass.
Civ. Sez. I n. 1758 del 28.01.2008) data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni, e delle rispettive decisioni giudiziali;
l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti, operanti nel regime di convivenza e di separazione, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare mero indice di riferimento nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione ( cfr. Cass.
Sez. I n. 25010 del 30.11.2007 Cass. Civ. Sez. I 4.11.2010 n. 22501; Cass. Sez. I n. 10644 del
13.05.2011; Cass. Civ. Sez. I n.9976 del 5.05.2011).
Ovviamente il Collegio è tenuto in via preliminare alla valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali- ai fini dell'accertamento dell'an debeatur, valutazione comparativa pregiudiziale a qualsiasi successiva indagine sui presupposti dell'assegno e certamente non ogni differenza tra le situazioni dei coniugi legittima la concessione dell'assegno, essendo necessario un divario rilevante, sensibile e SInificativo.
Il Collegio inoltre doverosamente rileva (alla luce della sentenza delle Sezioni Unite della
Cassazione n. 18287 del 11 luglio 2018) la funzione mista assistenziale-compensativa-perequativa dell'assegno divorzile che si fonda sul principio di libertà, autoresponsabilità e pari dignità dei coniugi (art. 2, 3 e 29 Cost.). E' necessario a tal fine indagare sempre il percorso matrimoniale sotto il profilo delle scelte di vita compiute, dell'impegno prestato, delle rinunce e dei sacrifici fatti a favore della famiglia e dell'altro coniuge, della possibilità derivatane per quest'ultimo di
3 migliorare la propria posizione economica, lavorativa, patrimoniale;
tuttavia è innegabile che, nel caso in cui risulti che uno dei coniugi non abbia mai lavorato e si sia dedicato in modo preponderante alla conduzione della famiglia e alla crescita ed educazione dei figli, ne consegue - in via presuntiva pressoché automatica - che detta impostazione familiare sia stata concordata/condivisa dalle parti e abbia nei fatti permesso la realizzazione dell'altro coniuge e in questo modo contribuito al miglioramento della situazione economico patrimoniale.
Né si può ignorare che la funzione assistenziale dell'assegno resta imprescindibile, in ragione dei principi solidaristici di derivazione costituzionale che informano i modelli relazionali familiari e potrebbe anche essere considerata prevalente sulle altre (cfr. Cassazione 11832/23, Cass. n. 21926 del 30/08/2019; Cass. n. 5055 del 24/02/2021) e ciò impone di accertare sempre in via preliminare se le risorse di cui dispone l'istante siano effettivamente sufficienti a consentirle una vita dignitosa in autonomia - cosa ben diversa dal mantenimento del tenore di vita matrimoniale- e segnatamente se i suoi mezzi siano sufficienti alla soddisfazione delle primarie eSIenze di vita e abitative o se si trova nella oggettiva impossibilità di procurarseli.
Ed invero, la differenza reddituale, coessenziale alla ricostruzione del tenore di vita matrimoniale, è oramai irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno perché l'entità del reddito dell'altro ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno in proporzione delle sue sostanze
(Cass. 09/08/2019, n. 21234).
La regola di giudizio, ispirata al canone dell'auto-responsabilità, in affermazione della funzione oltre che assistenziale anche perequativa e compensativa dell'assegno, vuole che il giudice del merito, investito della domanda di corresponsione di assegno divorzile, accerti l'impossibilità dell'ex coniuge richiedente di vivere autonomamente e dignitosamente e la necessità di compensarlo per il particolare contributo, che dimostri di avere dato, alla formazione del patrimonio comune o dell'altro coniuge durante la vita matrimoniale, nella registrata sussistenza di uno squilibrio patrimoniale tra gli ex coniugi che trovi ragione nella intrapresa vita matrimoniale, per scelte fatte e ruoli condivisi (Cass. 09/08/2019 n. 21234; Cass. 28/02/2020, n. 5603; Cass. n.
5603 del 28/02/2020)
Ed infatti (Cassazione 11832/23) il riconoscimento dell'assegno divorzile in funzione perequativo- compensativa non si fonda sul fatto in sé che uno degli ex coniugi si sia dedicato prevalentemente alle cure della casa e dei figli, né sull'esistenza in sé di uno squilibrio reddituale tra gli ex coniugi
- che costituisce solo una precondizione fattuale per l'applicazione dei parametri di cui all'art. 5, comma 6, I. n. 898 del 1970 - essendo invece necessaria un'indagine sulle ragioni e sulle conseguenze della scelta di dedicarsi prevalentemente all'attività familiare, la quale assume rilievo nei limiti in cui comporti sacrifici di aspettative professionali e reddituali (Cass. n. 29920 del
4 13/10/2022; Cass. n. 21234 del 09/08/2019) Ciò che deve essere dimostrato, dunque, è che il coniuge economicamente più debole abbia sacrificato occasioni lavorative o di crescita professionale per dedicarsi alla famiglia, senza che sia necessario indagare sulle motivazioni strettamente individuali ed eventualmente intime che hanno portato a compiere tale scelta, che, comunque, è stata accettata e, quindi, condivisa dal coniuge…tali motivi non rilevano, perché
l'assegno, sotto l'aspetto in esame, mira a compensare lo squilibrio economico conseguente alla scelta di impiegare le proprie energie e attitudini in seno alla famiglia, piuttosto che in attività lavorative, o in occasioni di crescita professionale, produttive di reddito…, è irrilevante quale sia il motivo sotteso alla scelta di dedicarsi maggiormente alla famiglia, operata da uno dei coniugi e accettata dall'altro, né rileva che tale scelta comporti o meno una dedizione totale ed esclusiva al coniuge e ai figli , senza che sia necessario che tale sacrificio si sostanzi in un abbandono "totale" del lavoro al di fuori della famiglia, né che il patrimonio familiare e quello dell'altro coniuge siano incrementati "esclusivamente" grazie al contributo del coniuge che ha operato tale sacrificio, essendo sufficiente un contributo di quest'ultimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune, a scapito delle sue occupazioni lavorative o di avanzamenti di carriera. (Cassazione 27945/23).
Inoltre, nel riconoscimento e nell'attribuzione dell'assegno di divorzio, particolare rilievo assume la durata del matrimonio, che viene definita dalle Sezioni Unite come «fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge ed alla conformazione del mercato del lavoro». Sotto questo profilo, si reputa inoltre di interpretare la durata del matrimonio non formalmente dalla celebrazione e sino al divorzio stesso, ma in termini più ampi ed elastici tenendo conto dell'evoluzione intercorsa nel concetto di famiglia, della pluralità di modelli familiari anche riconosciuti giuridicamente (l. n. 76/2016) ed in generale privilegiando la durata del progetto familiare, formalmente sancito dal matrimonio. Il fattore tempo può inoltre incidere sotto il profilo dell'età dei divorziandi, perché certamente il divorzio tra due soggetti giovani induce a ritenere più agevole la ricostruzione di un'autonomia professionale ed economica in capo agli stessi, mentre al contrario, laddove il divorzio sia pronunciato tra persone ormai avanti negli anni, questa possibilità può ritenersi assai più difficile, se non in alcuni casi impossibile, pur se la Cassazione ha ulteriormente evidenziato, con l'ordinanza 3661 del 13 febbraio 2020, che se la solidarietà post coniugale si fonda sui principi di autodeterminazione e autoresponsabilità, non si potrà che attribuire rilevanza alle potenzialità professionali e reddituali personali, che l'ex coniuge è chiamato a valorizzare con una condotta
5 attiva facendosi carico delle scelte compiute e della propria responsabilità individuale, piuttosto che al contegno, deresponsabilizzante e attendista, di chi si limiti ad aspettare opportunità di lavoro riversando sul coniuge più abbiente l'esito della fine della vita matrimoniale.
Orbene, è emersa nel presente giudizio, una disparità reddituale tra le parti, che vede il ricorrente giovarsi di reddito e disponibilità patrimoniale maggiore rispetto alla;
ed Parte_1 CP_1 invero mentre il predetto percepisce una pensione da lavoro di circa 1.500,00 euro al mese, già detratto l'importo del finanziamento in corso contratto per aiutare uno dei figli nell'avvio di un'attività commerciale poi non sorta o proseguita e vive nella casa di cui è comproprietario o usufruttuario, acquistata in comunione con la prima moglie defunta, la vive in una casa in CP_1 fitto per la quale corrisponde un canone di 550,00 euro al mese (cfr. estratto movimenti del suo conto corrente postale), e non ha redditi in chiaro, dichiarando di lavorare solo occasionalmente come colf, badante o babysitter, attività per la quale percepirebbe redditi sufficienti a far fronte alla sola eSIenza abitativa, mentre per tutto il resto ella sarebbe sprovvista di risorse e vivrebbe in ristrettezze economiche.
Tuttavia, quand'anche i redditi della fossero quelli dalla stessa riconosciuti come CP_1 provenienti da attività occasionale, e non, come invece sostiene il ricorrente, quelli corrispondenti al lavoro dalla predetta continuativamente svolto di collaboratrice domestica a tempo pieno senza contratto, si tratterebbe di uno squilibrio reddituale irrilevante ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, perché l'entità del reddito dell'ex coniuge non giustifica, di per sé, la corresponsione di un assegno parametrato alle sue sostanze, rivestendo piuttosto la funzione di precondizione fattuale indispensabile per la successiva verifica della sussistenza in concreto dei presupposti che determinano l'attribuzione dell'assegno, nella sua componente mista assistenziale e compensativo/perequativa già sopra analizzata, precondizione in difetto della quale (e cioè a parità di condizioni economico patrimoniali e reddituali tra le parti) a tale ulteriore scrutinio non si procederebbe affatto.
Ed allora, vanno piuttosto valutati i seguenti elementi in fatto, che inducono a ritenere non fondata la domanda della resistente: sotto il profilo della componente puramente assistenziale dell'assegno divorzile, deve escludersi che la resistente versi in una condizione di palese inadeguatezza dei mezzi necessari per la soddisfazione in autonomia delle ordinarie eSIenze di vita ed abitative;
alcuna prova ha articolato l'interessata sul punto, mentre è pacifico che ella riesca regolarmente a sostenere il canone di locazione di € 550,00 al mese e, sia pure a suo dire “arrangiandosi”, gli ulteriori costi ordinari della vita quotidiana;
quanto al criterio compensativo – rilevato che la coppia non ha avuto figli e che il matrimonio ha avuto una breve durata - non vi è alcuna prova – non coltivata sebbene assolutamente necessaria, gravando il relativo onere evidentemente sul
6 richiedente l'assegno divorzile – né dell'assunto per cui ella avrebbe rinunciato al lavoro di collaboratrice domestica che svolgeva con regolare contratto a tempo indeterminato su richiesta del marito - al netto della considerazione per cui, tenuto conto della notoria domanda di tali figure professionali a fronte della limitata offerta, non paiono sussistere ostacoli a reperirne altro analogo, alcun impedimento anche anagrafico rilevando, atteso che la resistente è in procinto di compiere 50 anni e non risulta in alcun modo inabile al lavoro - né che abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali in funzione del ruolo svolto all'interno della coppia, né tantomeno che abbia fornito un contributo diretto o indiretto all'accrescimento del patrimonio del coniuge o della famiglia, ragion per cui, anche sotto questo profilo, la domanda appare infondata.
Le spese processuali, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in causa a LI
(Na) il 15/06/2015;
• rigetta la domanda di assegno divorzile proposta da;
CP_1
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della
Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile di LI (NA) per la trascrizione, l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 10 L.
1.12.1970 n. 898 e 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (Atto n. 12, parte
I, S., Reg. Atti di Matrimonio dell'anno 2015);
• condanna al pagamento delle spese di giudizio in favore della CP_1 controparte, che liquida in euro 2.906,00 oltre rimborso spese forfettario al 15%, Iva e cpa come per legge.
Così deciso in Napoli in camera di conSIlio l'11.7.2025
Il Giudice est. Il Presidente Eva Scalfati Valeria Rosetti
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