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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 30/01/2026, n. 1485 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1485 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1485/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10281/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006331790000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1463/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/6/2025 ed iscritto al RGC 10281/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 10020250006331790000 del 18/3/2025 per €. 284,60 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione per le censure antecedenti alla presa in carico del ruolo e provvedendo alla chiamata in causa dell'ente impositore
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
964280311039 risultava debitamente notificato il 9/9/2022 per compiuta giacenza (avviso del 22/7/2022) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità delle notificazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata (per il secondo dei citati avvisi) la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione). La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
SCOPPA GIAN PIERO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10281/2025 depositato il 03/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Salerno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020250006331790000 TASSA AUTO 2019
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1463/2026 depositato il 28/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 3/6/2025 ed iscritto al RGC 10281/25 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento n° 10020250006331790000 del 18/3/2025 per €. 284,60 relativa a tassa automobilistica 2019 denunciando fra l'altro la prescrizione del diritto non avendo mai ricevuto pregressi avvisi di accertamento.
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione rilevando il proprio difetto di legittimazione per le censure antecedenti alla presa in carico del ruolo e provvedendo alla chiamata in causa dell'ente impositore
Si costituiva in giudizio la Regione Campania rilevando che il pregresso avviso di accertamento n°
964280311039 risultava debitamente notificato il 9/9/2022 per compiuta giacenza (avviso del 22/7/2022) onde nessuna ulteriore censura sul fondamento della pretesa poteva trovare ingresso nella presente sede giudiziale.
Il ricorrente depositava memorie illustrative, contestando la regolarità delle notificazioni
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ed invero l'ente resistente non ha adeguatamente documentato la corretta notificazione degli atti presupposti non essendo stata depositata (per il secondo dei citati avvisi) la cartolina di ricevimento della raccomandata debitamente compilata (attestante l'accesso presso la residenza del contribuente e la constatazione dell'assenza del destinatario), trattandosi di attività prodromiche al deposito dell'atto stesso presso l'ufficio ed alla relativa decorrenza del termine per la “compiuta giacenza” né risultando in altro modo documentata l'irreperibilità del destinatario ai fini della comunicazione mediante deposito presso l'ufficio (vi è solo avviso di ricevimento in bianco attestante la spedizione da parte di Società_1 di una raccomandata e una busta associata CRC post con un timbro di compiuta giacenza privo di sottoscrizione). La condanna al pagamento delle spese di lite segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna la Regione Campania in persona del legale rappresentante protempore al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 300,00 oltre accessori di legge, con attribuzione al procuratore antistatario.