Articolo 3 della Legge 12 maggio 1995, n. 210
Articolo 2Articolo 4
Versione
2 giugno 1995
Art. 3. 1. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o altra utilita' o avendone accettato la promessa, combatte in un conflitto armato nel territorio comunque controllato da uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate di una delle Parti del conflitto o essere inviato in missione ufficiale quale appartenente alle forze armate di uno Stato estraneo al conflitto, e' punito, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da due a sette anni.
2. Chiunque, avendo ricevuto un corrispettivo economico o avendone accettato la promessa, partecipa ad un'azione, preordinata e violenta, diretta a mutare l'ordine costituzionale o a violare l'integrita' territoriale di uno Stato estero di cui non sia ne' cittadino ne' stabilmente residente, senza far parte delle forze armate dello Stato ove il fatto sia commesso ne' essere stato inviato in missione speciale da altro Stato, e' punito, per la sola partecipazione all'atto, se il fatto non costituisce piu' grave reato, con la reclusione da tre a otto anni.
Entrata in vigore il 2 giugno 1995