Sentenza 14 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. I, sentenza 14/04/2026, n. 889 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 889 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00889/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02998/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2998 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati Alberto Pasquero e Marylanda Abdullaj, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, Questura di Torino, in persona del Questore pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal T.A.R. per il Piemonte, Sez. Prima, n. 978/2025, pubblicata in data 17 giugno 2025;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Torino;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 il dott. IE BU e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con la sentenza indicata in epigrafe, non appellata e passata in giudicato, questo Tribunale ha accertato “ …l’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di Torino sull’istanza della parte ricorrente ” e condannato “ …la Questura di Torino a pronunciarsi sull’istanza entro 90 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notifica della presente sentenza ”;
- la ricorrente ha proposto ricorso davanti a questo Tribunale per ottenere l’ottemperanza della predetta sentenza, denunciandone la mancata esecuzione da parte della Questura resistente nonostante il decorso del termine assegnatole;
- la Questura resistente si è costituita in giudizio chiedendo il rinvio dell’udienza di discussione e comunicando di avere fissato “ …per il 7 gennaio 2026 l’appuntamento per la acquisizione dell’istanza di rilascio del permesso di soggiorno… ”;
- all’udienza camerale del 14 gennaio 2026, su istanza delle parti, è stata rinviata la trattazione del ricorso alla camera di consiglio del 1° aprile 2026, al fine di consentire la conclusione del procedimento attivato dalla Questura resistente nelle more del giudizio;
- a seguito di tale rinvio, l’Amministrazione non ha prodotto alcun atto del procedimento né ha dato conto dell’attività procedimentale svolta;
Rilevato e considerato che:
- la Questura resistente non ha dato esecuzione alla sentenza di cui viene chiesta l’ottemperanza, atteso che – a fronte della condanna a concludere il procedimento pronunciandosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente – non ha posto in essere alcun atto nel termine assegnatole;
- la Questura resistente è rimasta inottemperante anche a seguito dell’instaurazione del presente giudizio, nel corso del quale ha solamente fissato “l’appuntamento per l’acquisizione dell’istanza”, senza portare a conclusione il procedimento nonostante il rinvio concesso all’udienza camerale del 14 gennaio 2026;
- la perdurante inottemperanza al giudicato e l’aggravarsi del silenzio - inadempimento da parte dell’Amministrazione resistente determina un vulnus alla posizione giuridica della ricorrente e dei suoi familiari, le cui richieste di permesso di soggiorno per motivi di famiglia risultano connesse all’esito del procedimento amministrativo oggetto del presente giudizio;
Ritenuto pertanto di:
- accogliere il ricorso in ottemperanza, e per l’effetto, ordinare alla Questura di Torino di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, pronunciandosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione;
- nominare sin d’ora, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, quale commissario ad acta , con facoltà di delega, il Prefetto di Torino, il quale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato alla Questura di Torino, dovrà dare corso, in sostituzione di quest’ultima, all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
Ritenuto , in applicazione del criterio di soccombenza, di dovere porre le spese di lite a carico della Questura resistente, come liquidate in dispositivo;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, e per l’effetto:
a) ordina alla Questura di Torino di dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe, pronunciandosi sull’istanza di rilascio del permesso di soggiorno presentata dalla ricorrente con un provvedimento espresso nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o, se anteriore, dalla sua notificazione;
b) nomina sin d’ora, in caso di inutile decorso del termine di cui sopra, quale commissario ad acta , con facoltà di delega, il Prefetto di Torino, il quale, entro sessanta giorni dalla scadenza del termine sopra assegnato alla Questura di Torino, dovrà dare corso, in sostituzione di quest’ultima, all’esecuzione della sentenza indicata in epigrafe ponendo in essere tutti gli atti necessari alla sua integrale attuazione;
c) condanna la Questura di Torino a rifondere alla ricorrente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 3.000,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ai sensi dell’art.13, comma 6 bis .1, d.p.r. n. 115/2002.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
La presente sentenza è depositata presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti e al commissario ad acta .
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 1° aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RA PE, Presidente
Luca Pavia, Primo Referendario
IE BU, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE BU | RA PE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.