TRIB
Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 24/11/2025, n. 253 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 253 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCO
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 415/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. CORDIOLI FABIO, per la parte resistente l'Avv. RIVA NN MA.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. CORDIOLI, rispetto al patto di stabilità, evidenzia che gli artt. 2113 c.c. e
1967 c.c. non sono norme pertinenti. Quanto ai danni causati dal lavoratore, evidenzia che l'azione risarcitoria è indipendente da quella disciplinare, a meno che il CCNL non preveda diversamente. Nel CCNL metalmeccanici piccole imprese l'unico articolo pertinente è quello che prevede l'obbligo di contestazione dell'ammontare, ma evidentemente non implica una contestazione disciplinare.
Insiste per l'ammissione delle proprie domande istruttorie e si riporta alle proprie difese.
L'Avv. RIVA si riporta alla propria memoria di costituzione. Evidenzia che, secondo la dottrina, l'art. 2118 c.c. è un diritto inderogabile;
vero è che la giurisprudenza lo ritiene disponibile, però l'atto dispositivo è allora da considerarsi una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c.. Comunque, nel caso di specie, l'anomalia sta anche nel fatto che non ci sarebbe alcun vincolo per il datore di lavoro e nemmeno un corrispettivo per il lavoratore. Insiste anche nella richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 415/2025, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. FABIO Parte_1 P.IVA_1
CORDIOLI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
NN MA RIVA, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. In seguito al ricorso depositato il 20.5.2025, , avvalendosi della Controparte_1
prova documentale della certificazione unica, ha ottenuto il decreto ingiuntivo, esecutivo, n.
90/2025, pubblicato il 27.5.2025, avente ad oggetto l'importo di € 11.389,36, a titolo di spettanze retributive (€ 4.635,66 a titolo di T.F.R. lordo e € 6.753,70 a titolo di retribuzione del mese di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità e competenze tutte di fine rapporto) rimaste non pagate alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Parte_1
[...]
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ingiunta ha proposto l'odierno giudizio di opposizione, allegando che:
3 - il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie del lavoratore, il quale aveva iniziato immediatamente dopo una nuova attività lavorativa alle dipendenze di un'altra impresa, nonostante le insistenze di volte a trattenerlo;
Parte_1
- avendo il lavoratore mantenuta ferma la volontà di interrompere il rapporto, alla cessazione del periodo di preavviso, la società gli aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti, sia a causa dell'acquisto di macchinari -che sarebbero stati comprati a fronte dell'impegno del rimanere alle dipendenze di CP_1 Parte_1
[...
e che non sarebbero stati utilizzabili da altri-, sia a causa del danneggiamento di un pezzo di macchinario (per avere inserito dati di lavorazione errati, nonostante che il computer ne avesse dato avviso), la cui riparazione era costata 61.169,50 euro;
- la retribuzione di novembre era stata regolarmente corrisposta, mentre i cedolini delle spettanze finali erano stati emessi con un credito pari zero;
- le parti avevano concordato un patto di stabilità decennale, in ragione del fatto che il poco dopo la sua assunzione, aveva insistito per l'acquisto di un CP_1
macchinario (il centro di lavoro verticale BMV 5700), che egli aveva utilizzato presso il precedente datore di lavoro e che aveva comprato in data 23.1.2023 Parte_1
(con una spesa di € 140.000,00), a fronte dell'impegno del lavoratore a non dare le dimissioni fino all'anno 2032, pena la restituzione dell'importo speso;
- due mesi dopo il aveva anche chiesto ed ottenuto l'acquisto di un CP_1
particolare software (al prezzo di € 8.306,42, oltre iva), così da consentirgli di lavorare non più a bordo macchina, bensì al computer;
- in seguito alle dimissioni del il macchinario in questione era rimasto CP_1
inutilizzato.
Assumendo che il lavoratore possa liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto di lavoro e che il patto di stabilità possa essere stipulato anche verbalmente, come avvenuto nella fattispecie, la società opponente, sul presupposto di avere diritto al risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte del lavoratore, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del l pagamento della somma di euro 118.645,14 per CP_1
violazione del patto di stabilità e di euro 61.269,50 per risarcimento danni.
4 In via preliminare ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , negando che sia stato stipulato tra le parti Controparte_1
un patto di stabilità, che peraltro avrebbe richiesto la forma scritta ad probationem ex art 2113
c.c., comunque assumendo che, così come allegato dalla controparte, il patto difetterebbe dei requisiti di validità, non essendo previsto un congruo termine e nemmeno un compenso, ma solo un'esosa penalità. Il a anche evidenziato che, sino alla cessazione del CP_1
rapporto, prima del quale il lavoratore aveva prestato attività per l'intero periodo di preavviso, il datore di lavoro non aveva mai avanzato alcuna richiesta di risarcimento dei danni. In ogni caso il lavoratore ha dedotto che:
- il macchinario era stato acquistato in totale autonomia dal datore di lavoro;
- il datore di lavoro non aveva comprato un nuovo software, bensì sostenuto la spesa per l'aggiornamento/manutenzione del precedente;
- durante il periodo di preavviso egli stesso si era occupato della formazione di un altro dipendente dell'azienda, sig. che potesse utilizzare la nuova Persona_1
apparecchiatura, rendendosi comunque disponibile ad insegnare anche ad altri;
- il lamentato danneggiamento non era mai stato contestato al lavoratore, nonostante che risalisse al mese di giugno 2024 ed inoltre il datore di lavoro, anziché provvedere alla semplice riparazione del pezzo danneggiato, aveva optato per la sostituzione dello stesso, approfittando della copertura assicurativa per l'integrale rimborso;
- il quantum del credito azionato in via monitoria non è stato contestato dall'opponente.
ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1
anche con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 24.11.2025 la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata.
In disparte la circostanza che un patto di stabilità eventualmente stipulato tra le parti non avrebbe richiesto la forma scritta ad probationem (non essendovi res litigiosa tra le parti, non avrebbe trovato applicazione l'art. 1967 c.c., né potendosi comparare ad una clausola vessatoria
5 la limitazione della facoltà di recesso del lavoratore, cfr. Cass. n. 1435/1998), è dirimente la considerazione che di tale asserito patto di stabilità non vi è alcuna prova e che, anche se vi fosse stata prova, il patto -così come allegato dalla parte opponente- non sarebbe valido.
2.1. Sotto il profilo probatorio, si evidenzia che l'asserita stipula del patto di stabilità è allegata dall'opponente in maniera approssimativa, tramite un unico punto della narrativa (n. 12) della memoria difensiva, così formulato: “Nella seconda settimana di gennaio 2023, le parti si erano dunque accordate nei seguenti termini: la società avrebbe acquistato il macchinario richiesto dal signor e costui si sarebbe impegnato a non dare le dimissioni fino all'anno CP_1
2032, pena la restituzione dell'importo speso”. Trattasi di circostanza dedotta in termini addirittura ipotetici (con l'uso dei verbi al condizionale) e con un riferimento temporale generico (“nella seconda settimana di gennaio”), che non si presta ad essere sottoposta alla prova testimoniale, oltre al fatto che la genericità dell'allegazione è in contraddizione con l'importanza economica del presunto accordo. Infatti, l'impegno del lavoratore a restituire
l'importo speso dovrebbe consistere nell'obbligo di corrispondere il costo del macchinario, pari a ben € 140.000,00 oltre iva. Del tutto imprecisa è anche la stessa clausola di restituzione dell'importo speso, considerato che si sarebbe semmai trattato di una sorta di rimborso, a titolo di penalità.
2.2. In ogni caso, se anche l'opponente avesse fornito una prova ammissibile della dedotta pattuizione, quest'ultima sarebbe stata affetta da invalidità.
Con la sentenza n. 14457/2017 la Corte di Cassazione, richiamando un proprio orientamento consolidato (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2016, n. 18122; Cass. Civ. 25/07/2014, n.
17010; Cass. Civ. n. 17817 del 2005; Cass. Civ. n. 18547 del 2009; Cass. Civ. n. 1435 del
1998), ha ribadito che, “fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119 c.c., nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purchè limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata”, anche precisando che non “si pongono dubbi sotto il profilo della
6 meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente. Tale garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa”. Tuttavia i giudici di legittimità hanno anche affermato che
è “dovuto al lavoratore un corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinchè non venga inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di lavoro” e che la corrispettività “deve essere valutata rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte”. Sotto questo profilo la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro” è necessario e può essere liberamente stabilito dalle parti, potendo consistere nella “reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione
o in una obbligazione non-monetaria, purchè non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore”.
È quindi indispensabile valutare la reciprocità degli impegni assunti con il patto di stabilità. In tale prospettiva, nella fattispecie in esame, non può che concludersi nel senso della palese sproporzione dell'accordo prospettato dall'odierna opponente: a fronte dell'impegno del rimanere in azienda per ben dieci anni, il datore di lavoro avrebbe assecondato CP_1
il desiderio del lavoratore di acquistare un macchinario già esistente presso il suo precedente datore di lavoro. Il patto di stabilità sarebbe quindi stato stipulato dal lavoratore senza la prospettiva di alcun ristoro economico e di miglioramento retributivo, né alcun vincolo al recesso datoriale, ma solo per la soddisfazione di poter utilizzare un determinato macchinario, che però rimaneva (ovviamente) una proprietà dell'azienda, alla cui produttività era esclusivamente funzionale. Se poi si considera che la violazione del patto, cioè il recesso del lavoratore prima dell'anno 2032, avrebbe comportato il pagamento da parte sua dell'ingente somma di € 140.000,00, a fronte di una retribuzione mensile netta di circa 1.700,00, non si può
7 che concludere nel senso dell'invalidità del patto per palese iniquità e per violazione del minimo costituzionale garantito al lavoratore, quale corrispettivo della prestazione lavorativa.
3. Rispetto al danno lamentato dall'opponente per l'errore commesso dal lavoratore, occorre considerare che la difesa del a puntualmente dedotto che “in concreto nessun CP_1
danno è derivato alla società dal riferito fatto, la datrice di lavoro anzi ha tratto vantaggio dall'incolpevole errore, poiché ben potendo riparare il pezzo accidentalmente ed involontariamente rotto ha preferito sostituirlo completamente chiedendone poi il ristoro direttamente all'assicurazione, con la conseguenza che con l'attuale richiesta si vuole approfittare di incassare due volte il medesimo danno già risarcito” (pag. 9 della memoria di costituzione).
La circostanza non è stata contestata dalla parte opponente e deve perciò ritenersi provata, ex art. 115 primo comma c.p.c.. Del resto, a fronte dell'eccezione di fatto sollevata dalla parte opposta, che in tal modo ha contestato l'esistenza di un danno subito dal datore di lavoro, quest'ultimo avrebbe dovuto, non solo smentire di essere stato completamente indennizzato dall'assicurazione, ma anche puntualmente allegare le circostanze volte a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta negligente del lavoratore ed un danneggiamento del pezzo di macchinario così grave da renderne necessaria la sostituzione. Ciò non avendo fatto, la società opponente non ha assolto all'onere di dimostrare la concretezza del danno lamentato, rendendo superfluo l'accertamento stesso dell'asserita condotta negligente del lavoratore.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione e le corrispondenti domande riconvenzionali sono infondati, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e che la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (comprensivo delle domande riconvenzionali;
scaglione da € 52.000,01 a € 60.000,00).
Non si ritiene invece sussistano le ragioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. non risultando configurabile mala fede o colpa grave nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente e dovendosi tenere in considerazione che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (ord. Cass. n. 21570/2012).
8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa od assorbita, conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2025, pubblicato il 27.5.2025; rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 24 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
9
-Ufficio del Giudice del lavoro-
n. 415/2025 r.g.
VERBALE DI UDIENZA
Oggi 24/11/2025 davanti alla dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, sono comparsi: per la parte ricorrente l'Avv. CORDIOLI FABIO, per la parte resistente l'Avv. RIVA NN MA.
Il Giudice invita le parti alla discussione.
L'Avv. CORDIOLI, rispetto al patto di stabilità, evidenzia che gli artt. 2113 c.c. e
1967 c.c. non sono norme pertinenti. Quanto ai danni causati dal lavoratore, evidenzia che l'azione risarcitoria è indipendente da quella disciplinare, a meno che il CCNL non preveda diversamente. Nel CCNL metalmeccanici piccole imprese l'unico articolo pertinente è quello che prevede l'obbligo di contestazione dell'ammontare, ma evidentemente non implica una contestazione disciplinare.
Insiste per l'ammissione delle proprie domande istruttorie e si riporta alle proprie difese.
L'Avv. RIVA si riporta alla propria memoria di costituzione. Evidenzia che, secondo la dottrina, l'art. 2118 c.c. è un diritto inderogabile;
vero è che la giurisprudenza lo ritiene disponibile, però l'atto dispositivo è allora da considerarsi una rinuncia ai sensi dell'art. 2113 c.c.. Comunque, nel caso di specie, l'anomalia sta anche nel fatto che non ci sarebbe alcun vincolo per il datore di lavoro e nemmeno un corrispettivo per il lavoratore. Insiste anche nella richiesta di condanna ex art. 96 c.p.c.
I procuratori dichiarano che non presenzieranno alla lettura della sentenza.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale decide la causa ex art. 429 c.p.c., dando lettura del dispositivo e delle seguenti ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il Giudice Federica Trovò
2 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCO
La dott.ssa Federica Trovò, in funzione di Giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo generale 415/2025, avente per oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, promossa
DA
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. FABIO Parte_1 P.IVA_1
CORDIOLI, parte ricorrente;
CONTRO
(c.f. - con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._1
NN MA RIVA, parte resistente.
-MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E DIRITTO-
1. In seguito al ricorso depositato il 20.5.2025, , avvalendosi della Controparte_1
prova documentale della certificazione unica, ha ottenuto il decreto ingiuntivo, esecutivo, n.
90/2025, pubblicato il 27.5.2025, avente ad oggetto l'importo di € 11.389,36, a titolo di spettanze retributive (€ 4.635,66 a titolo di T.F.R. lordo e € 6.753,70 a titolo di retribuzione del mese di novembre e dicembre 2024, tredicesima mensilità e competenze tutte di fine rapporto) rimaste non pagate alla cessazione del rapporto di lavoro con la società Parte_1
[...]
Avverso il predetto decreto ingiuntivo la società ingiunta ha proposto l'odierno giudizio di opposizione, allegando che:
3 - il rapporto di lavoro è cessato per dimissioni volontarie del lavoratore, il quale aveva iniziato immediatamente dopo una nuova attività lavorativa alle dipendenze di un'altra impresa, nonostante le insistenze di volte a trattenerlo;
Parte_1
- avendo il lavoratore mantenuta ferma la volontà di interrompere il rapporto, alla cessazione del periodo di preavviso, la società gli aveva richiesto il risarcimento dei danni subiti, sia a causa dell'acquisto di macchinari -che sarebbero stati comprati a fronte dell'impegno del rimanere alle dipendenze di CP_1 Parte_1
[...
e che non sarebbero stati utilizzabili da altri-, sia a causa del danneggiamento di un pezzo di macchinario (per avere inserito dati di lavorazione errati, nonostante che il computer ne avesse dato avviso), la cui riparazione era costata 61.169,50 euro;
- la retribuzione di novembre era stata regolarmente corrisposta, mentre i cedolini delle spettanze finali erano stati emessi con un credito pari zero;
- le parti avevano concordato un patto di stabilità decennale, in ragione del fatto che il poco dopo la sua assunzione, aveva insistito per l'acquisto di un CP_1
macchinario (il centro di lavoro verticale BMV 5700), che egli aveva utilizzato presso il precedente datore di lavoro e che aveva comprato in data 23.1.2023 Parte_1
(con una spesa di € 140.000,00), a fronte dell'impegno del lavoratore a non dare le dimissioni fino all'anno 2032, pena la restituzione dell'importo speso;
- due mesi dopo il aveva anche chiesto ed ottenuto l'acquisto di un CP_1
particolare software (al prezzo di € 8.306,42, oltre iva), così da consentirgli di lavorare non più a bordo macchina, bensì al computer;
- in seguito alle dimissioni del il macchinario in questione era rimasto CP_1
inutilizzato.
Assumendo che il lavoratore possa liberamente disporre della propria facoltà di recesso dal rapporto di lavoro e che il patto di stabilità possa essere stipulato anche verbalmente, come avvenuto nella fattispecie, la società opponente, sul presupposto di avere diritto al risarcimento dei danni patiti a causa delle condotte del lavoratore, ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna del l pagamento della somma di euro 118.645,14 per CP_1
violazione del patto di stabilità e di euro 61.269,50 per risarcimento danni.
4 In via preliminare ha chiesto la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Si è costituito in giudizio , negando che sia stato stipulato tra le parti Controparte_1
un patto di stabilità, che peraltro avrebbe richiesto la forma scritta ad probationem ex art 2113
c.c., comunque assumendo che, così come allegato dalla controparte, il patto difetterebbe dei requisiti di validità, non essendo previsto un congruo termine e nemmeno un compenso, ma solo un'esosa penalità. Il a anche evidenziato che, sino alla cessazione del CP_1
rapporto, prima del quale il lavoratore aveva prestato attività per l'intero periodo di preavviso, il datore di lavoro non aveva mai avanzato alcuna richiesta di risarcimento dei danni. In ogni caso il lavoratore ha dedotto che:
- il macchinario era stato acquistato in totale autonomia dal datore di lavoro;
- il datore di lavoro non aveva comprato un nuovo software, bensì sostenuto la spesa per l'aggiornamento/manutenzione del precedente;
- durante il periodo di preavviso egli stesso si era occupato della formazione di un altro dipendente dell'azienda, sig. che potesse utilizzare la nuova Persona_1
apparecchiatura, rendendosi comunque disponibile ad insegnare anche ad altri;
- il lamentato danneggiamento non era mai stato contestato al lavoratore, nonostante che risalisse al mese di giugno 2024 ed inoltre il datore di lavoro, anziché provvedere alla semplice riparazione del pezzo danneggiato, aveva optato per la sostituzione dello stesso, approfittando della copertura assicurativa per l'integrale rimborso;
- il quantum del credito azionato in via monitoria non è stato contestato dall'opponente.
ha pertanto chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_1
anche con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
Fallito il tentativo di conciliazione, all'esito dell'udienza del 24.11.2025 la causa è stata ritenuta decidibile allo stato degli atti.
2. L'opposizione è infondata.
In disparte la circostanza che un patto di stabilità eventualmente stipulato tra le parti non avrebbe richiesto la forma scritta ad probationem (non essendovi res litigiosa tra le parti, non avrebbe trovato applicazione l'art. 1967 c.c., né potendosi comparare ad una clausola vessatoria
5 la limitazione della facoltà di recesso del lavoratore, cfr. Cass. n. 1435/1998), è dirimente la considerazione che di tale asserito patto di stabilità non vi è alcuna prova e che, anche se vi fosse stata prova, il patto -così come allegato dalla parte opponente- non sarebbe valido.
2.1. Sotto il profilo probatorio, si evidenzia che l'asserita stipula del patto di stabilità è allegata dall'opponente in maniera approssimativa, tramite un unico punto della narrativa (n. 12) della memoria difensiva, così formulato: “Nella seconda settimana di gennaio 2023, le parti si erano dunque accordate nei seguenti termini: la società avrebbe acquistato il macchinario richiesto dal signor e costui si sarebbe impegnato a non dare le dimissioni fino all'anno CP_1
2032, pena la restituzione dell'importo speso”. Trattasi di circostanza dedotta in termini addirittura ipotetici (con l'uso dei verbi al condizionale) e con un riferimento temporale generico (“nella seconda settimana di gennaio”), che non si presta ad essere sottoposta alla prova testimoniale, oltre al fatto che la genericità dell'allegazione è in contraddizione con l'importanza economica del presunto accordo. Infatti, l'impegno del lavoratore a restituire
l'importo speso dovrebbe consistere nell'obbligo di corrispondere il costo del macchinario, pari a ben € 140.000,00 oltre iva. Del tutto imprecisa è anche la stessa clausola di restituzione dell'importo speso, considerato che si sarebbe semmai trattato di una sorta di rimborso, a titolo di penalità.
2.2. In ogni caso, se anche l'opponente avesse fornito una prova ammissibile della dedotta pattuizione, quest'ultima sarebbe stata affetta da invalidità.
Con la sentenza n. 14457/2017 la Corte di Cassazione, richiamando un proprio orientamento consolidato (Cassazione civile, sez. lav., 15/09/2016, n. 18122; Cass. Civ. 25/07/2014, n.
17010; Cass. Civ. n. 17817 del 2005; Cass. Civ. n. 18547 del 2009; Cass. Civ. n. 1435 del
1998), ha ribadito che, “fuori dalle ipotesi di giusta causa di recesso, nelle quali viene in rilievo la norma inderogabile di cui all'art. 2119 c.c., nessun limite è posto dall'ordinamento all'autonomia privata per quanto attiene alla facoltà di recesso dal rapporto di lavoro subordinato attribuita al lavoratore, di cui egli può liberamente disporre pattuendo una garanzia di durata minima del rapporto, purchè limitata nel tempo, che comporti il risarcimento del danno in favore del datore di lavoro nella ipotesi di mancato rispetto del periodo minimo di durata”, anche precisando che non “si pongono dubbi sotto il profilo della
6 meritevolezza dell'interesse datoriale sotteso a siffatta pattuizione, che è quello di assicurarsi la continuità della prestazione in vista di un programma aziendale per la cui realizzazione ritenga utile l'apporto di quel dipendente. Tale garanzia è analoga a quella destinata ad operare nel contratto di lavoro a tempo determinato, che consente il recesso anticipato del dipendente solo per giusta causa”. Tuttavia i giudici di legittimità hanno anche affermato che
è “dovuto al lavoratore un corrispettivo della limitazione delle sue facoltà rispetto al tipo contrattuale, affinchè non venga inciso il minimo costituzionale dovutogli quale corrispettivo della prestazione fondamentale di lavoro” e che la corrispettività “deve essere valutata rispetto al complesso dei diritti e degli obblighi che identificano la posizione contrattuale di ciascuna parte”. Sotto questo profilo la Corte di Cassazione ha evidenziato che “nell'equilibrio delle posizioni contrattuali il corrispettivo della clausola di durata minima garantita nell'interesse del datore di lavoro” è necessario e può essere liberamente stabilito dalle parti, potendo consistere nella “reciprocità dell'impegno di stabilità assunto dalle parti ovvero in una diversa prestazione a carico del datore di lavoro, consistente in una maggiorazione della retribuzione
o in una obbligazione non-monetaria, purchè non simbolica e proporzionata al sacrificio assunto dal lavoratore”.
È quindi indispensabile valutare la reciprocità degli impegni assunti con il patto di stabilità. In tale prospettiva, nella fattispecie in esame, non può che concludersi nel senso della palese sproporzione dell'accordo prospettato dall'odierna opponente: a fronte dell'impegno del rimanere in azienda per ben dieci anni, il datore di lavoro avrebbe assecondato CP_1
il desiderio del lavoratore di acquistare un macchinario già esistente presso il suo precedente datore di lavoro. Il patto di stabilità sarebbe quindi stato stipulato dal lavoratore senza la prospettiva di alcun ristoro economico e di miglioramento retributivo, né alcun vincolo al recesso datoriale, ma solo per la soddisfazione di poter utilizzare un determinato macchinario, che però rimaneva (ovviamente) una proprietà dell'azienda, alla cui produttività era esclusivamente funzionale. Se poi si considera che la violazione del patto, cioè il recesso del lavoratore prima dell'anno 2032, avrebbe comportato il pagamento da parte sua dell'ingente somma di € 140.000,00, a fronte di una retribuzione mensile netta di circa 1.700,00, non si può
7 che concludere nel senso dell'invalidità del patto per palese iniquità e per violazione del minimo costituzionale garantito al lavoratore, quale corrispettivo della prestazione lavorativa.
3. Rispetto al danno lamentato dall'opponente per l'errore commesso dal lavoratore, occorre considerare che la difesa del a puntualmente dedotto che “in concreto nessun CP_1
danno è derivato alla società dal riferito fatto, la datrice di lavoro anzi ha tratto vantaggio dall'incolpevole errore, poiché ben potendo riparare il pezzo accidentalmente ed involontariamente rotto ha preferito sostituirlo completamente chiedendone poi il ristoro direttamente all'assicurazione, con la conseguenza che con l'attuale richiesta si vuole approfittare di incassare due volte il medesimo danno già risarcito” (pag. 9 della memoria di costituzione).
La circostanza non è stata contestata dalla parte opponente e deve perciò ritenersi provata, ex art. 115 primo comma c.p.c.. Del resto, a fronte dell'eccezione di fatto sollevata dalla parte opposta, che in tal modo ha contestato l'esistenza di un danno subito dal datore di lavoro, quest'ultimo avrebbe dovuto, non solo smentire di essere stato completamente indennizzato dall'assicurazione, ma anche puntualmente allegare le circostanze volte a dimostrare l'esistenza del nesso causale tra la condotta negligente del lavoratore ed un danneggiamento del pezzo di macchinario così grave da renderne necessaria la sostituzione. Ciò non avendo fatto, la società opponente non ha assolto all'onere di dimostrare la concretezza del danno lamentato, rendendo superfluo l'accertamento stesso dell'asserita condotta negligente del lavoratore.
In definitiva, tutti i motivi di opposizione e le corrispondenti domande riconvenzionali sono infondati, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo opposto va confermato e che la parte opponente va condannata al pagamento delle spese di lite, liquidate come da dispositivo sulla base dell'attività difensiva svolta e del valore della causa (comprensivo delle domande riconvenzionali;
scaglione da € 52.000,01 a € 60.000,00).
Non si ritiene invece sussistano le ragioni per una condanna ex art. 96 c.p.c. non risultando configurabile mala fede o colpa grave nell'iniziativa giudiziaria dell'opponente e dovendosi tenere in considerazione che agire in giudizio per far valere una pretesa che si rivela infondata non è condotta di per sé rimproverabile (ord. Cass. n. 21570/2012).
8
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando nel merito del giudizio proposto da Parte_1
nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione
[...] Controparte_1
disattesa od assorbita, conferma il decreto ingiuntivo n. 90/2025, pubblicato il 27.5.2025; rigetta le domande riconvenzionali proposte dalla parte opponente;
condanna rifondere a le spese del giudizio, che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 10.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso delle spese forfettarie pari al
15% dei compensi professionali, iva e cpa, come per legge.
Lecco, 24 novembre 2025.
Il Giudice Federica Trovò
9