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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. La Spezia, sentenza 19/12/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. La Spezia |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DELLA SPEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE composto dai magistrati:
IA TI Presidente rel.
TO DI ER GI
Maurizio DRIGANI GI ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 1890/2025 R.G.V.G., avente ad oggetto: Separazione consensuale e promossa congiuntamente
D A
, nata il [...] a [...] e residente alla Spezia Parte_1
c.f. avv. FRANCIOSI ANTONELLA C.F._1
E
, nato il [...] a [...] e residente Parte_2 alla Spezia
c.f. avv. FRANCIOSI ANTONELLA C.F._2
E con l'intervento necessario del Pubblico Ministero che ha apposto il visto in data 8.10.2025 sulle seguenti
1 C O N C L U S I O N I
precisate dalle parti come da note scritte in sostituzione d'udienza depositate entro il termine del 4.12.2025:
“Dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni concordate:
1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria personale residenza ove vorrà comunicandosi i rispettivi indirizzi che attualmente sono per la Sig.ra , via Torino Parte_3
77 e per il Sig. Parte_2
2. con riguardo alla casa coniugale sita alla Spezia in via Torino 77, i coniugi hanno convenuto che la Sig.ra uccederà al conduttore formale Parte_1 nell'atto convenzionale di locazione rep 2296, stipulato Persona_1 con ARTE La Spezia il 23/10/2009, restando l'appartamento nella esclusiva disponibilità della signora che resterà l'unica beneficiaria della Pt_1 convenzione, nonché unica obbligata al pagamento del canone di locazione.
La signora provvederà non appena possibile a volturare le utenze domestiche
a proprio nome.
Il Sig. rasferirà la residenza dove meglio crederà. Parte_2
3. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di avere già provveduto a dividere tra loro i beni mobili presenti nella casa coniugale.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. anche sottoscritto personalmente e depositato in data 2.10.2025, deducendo di aver contratto matrimonio in IL
(Albania) il 19.3.1982 (atto trascritto nei registri di Stato Civile del Comune della
Spezia al n. 111 parte II serie C dell'anno 2019), di aver avuto tre figli ( Per_2
Pers e nati rispettivamente il 26.6.1983, il 24.5.1986 e il 12.3.1992, Per_3
2 maggiorenni ed economicamente autosufficienti), di aver scelto il regime patrimoniale della comunione dei beni e di essere venuta meno la comunione materiale e spirituale propria del matrimonio, hanno chiesto dichiararsi la loro separazione personale alle condizioni di cui al ricorso.
Il P.M. ha apposto il visto in data 8.10.2025
Ai sensi del comma 2 dell'art. 473-bis 51 c.p.c., le parti hanno rappresentato la volontà di avvalersi della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, dichiarando espressamente, all'uopo, di non volersi riconciliare.
Nel termine assegnato le parti hanno provveduto a depositare nota scritta sostitutiva di udienza, sottoscritta dalle stesse, con la quale i coniugi hanno confermato la rinuncia a comparire all'udienza, la volontà di non riconciliarsi e le condizioni della separazione concordate in ricorso e congiuntamente modificate come da nota stessa.
Tanto premesso, si osserva che:
- Quanto alla domanda di separazione, va preliminarmente affermata la competenza giurisdizionale e territoriale di questo Tribunale avendo le parti dichiarato di essere entrambi cittadini italiani, residenti alla Spezia;
- le parti hanno congiuntamente dichiarato la volontà di porre fine alla convivenza matrimoniale, ribadendo di non volersi riconciliare: la domanda di separazione va pertanto accolta alla stregua dell'art. 158
c.c.;
- le parti hanno confermato le condizioni della separazione concordate come da nota scritta: si rileva a tal proposito che la condizione n. 1 è incompleta per quanto riguarda l'obbligo di comunicarsi reciprocamente la residenza ma che nella condizione successiva le parti precisano che questi trasferirà altrove la propria residenza (presumibilmente al momento non nota);
3 - le condizioni, in quanto non contrarie a norme imperative o di ordine pubblico, possono essere ratificate dal Tribunale
Nulla per le spese.
P.Q.M
definitivamente pronunciando nella causa R.G.V.G. 1890/2025 visto l'art. 473-bis.51 c.p.c. pronuncia la separazione personale tra e Parte_1 Parte_2
, generalizzati come in epigrafe, omologando le seguenti
[...] condizioni concordate:
“1. I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare la propria personale residenza ove vorrà comunicandosi i rispettivi indirizzi che attualmente sono per la Sig.ra , via Torino Parte_3
77 e per il Sig. Parte_2
2. con riguardo alla casa coniugale sita alla Spezia in via Torino 77, i coniugi hanno convenuto che la Sig.ra uccederà al conduttore formale Parte_1 nell'atto convenzionale di locazione rep 2296, stipulato Persona_1 con ARTE La Spezia il 23/10/2009, restando l'appartamento nella esclusiva disponibilità della signora che resterà l'unica beneficiaria della Pt_1 convenzione, nonché unica obbligata al pagamento del canone di locazione.
La signora provvederà non appena possibile a volturare le utenze domestiche
a proprio nome.
Il Sig. rasferirà la residenza dove meglio crederà. Parte_2
3. I coniugi dichiarano di essere entrambi autosufficienti e di avere già provveduto a dividere tra loro i beni mobili presenti nella casa coniugale.”
Nulla per le spese.
4 Manda al Cancelliere perché trasmetta copia autentica della presente sentenza al competente Ufficiale dello Stato civile per le annotazioni e le incombenze di legge e per ogni altro adempimento di competenza.
Così deciso alla Spezia nella camera di consiglio del 3.12.2025
Il presidente est.
IA TI
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