Articolo 4 della Legge 12 marzo 1968, n. 325
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23 aprile 1968
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1 gennaio 1994
Art. 4. (Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni)

Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall' articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309 .
Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall' articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309 .
I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati - rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.
Il comitato consultivo del direttore generale della Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso direttore generale ed e' composto:
da due direttori compartimentali;
dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;
da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;
Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni e' presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed e' composto:
dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;
da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;
dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;
((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MARZO 1993, N. 85)) Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un
impiegato della carriera direttiva.
Per la validita' delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno tre membri.
Il comitato consultivo decide a maggioranza assolata dei presenti, ma in caso di parita' prevale il voto del presidente.
Il comitato consultivo e' nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese.(8)
-------------- AGGIORNAMENTO (8) Il D.Lgs. 12 marzo 1993, n. 85 , ha disposto (con l'art.27, comma 2) che "Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1 gennaio 1994."
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994