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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 20/12/2025, n. 5241 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5241 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa TI Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11944/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Morrone, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Piazza R. Casalbore, n.
25;
- Opponenti -
E
(C.F. (C.F. ) e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra
[...]
US e BE BI Di RU, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Milano, Largo Arturi Toscanini, n. 1;
- Opponente –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri , Parte_1 Parte_4
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_3
2956/2019 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
e per essa la procuratrice speciale li condannava al pagamento in
[...] CP_2
solido e con la debitrice principale nei limiti della prestata garanzia, la somma CP_3 di euro 195.379,90, oltre interessi, in virtù del mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.06.2007, a rogito del Dott.
, rep. 57551, racc. 10391, registrato in Pagani in data 08.06.2007 al n. 2958 Persona_1
serie IT e del successivo atto di erogazione e quietanza del 29.06.2007 a rogito dello stesso
Notaio dott. , rep. 57669, racc. 10467, registrato a Pagani il 17.07.2007 al n. 4469 serie Per_1
IT, entrambi muniti di formula esecutiva in data 10.01.2019 e intervenuti tra CP_4
e e le cui obbligazioni di rimborso sono state successivamente
[...] Controparte_5
Part accollate dalla odierna debitrice in virtù di atto di accollo contenuto nell'atto di CP_6
compravendita, chiedendo: accogliere l'opposizione e per l'effetto, previo accertamento e declaratoria della carenza di legittimazione attiva della società e per essa Controparte_1
della soc. revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 2956/2019 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo richiesto;
accertare e dichiarare in ogni caso dovute le somme richieste;
con il favore delle spese e competenze di causa.
Eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della società e per essa della Controparte_1
la carenza probatorio dell'opposto decreto ingiuntivo;
la carenza del Controparte_2
contratto di mutuo dei requisiti ex art. 474 c.p.c.; l'indeterminatezza delle somme;
l'incongruità dell'indicatore sintetico di costo;
l'applicazione di tassi non determinanti e non puntualmente concordati tra le parti;
la conseguente indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi;
la non debenza delle somme richieste dall'istituto bancario attesa l'applicazione, al contratto di finanziamento, di tassi usurari;
nullità del contratto di fideiussione;
eccezione di decadenza e condotta illecita.
Con comparsa depositata in data 03.03.2021, la e per essa la procuratrice Controparte_1
speciale si è costituita in giudizio contestando l'opposizione avversaria ed Controparte_2
eccependo: la legittimazione sostanziale di ad agire a tutela del credito controverso;
la CP_2
legittimazione processuale di a stare in giudizio in nome e per conto di;
la prova CP_1 CP_2
del credito vero e liquido azionato dall'ingiungente opposta nel procedimento monitorio;
le inconferenti contestazioni avversarie in merito alla pretesa invalidità ed efficacia del contratto di mutuo stipulato con l'infondatezza della tesi sull'usurarietà degli CP_7 interessi moratori;
la validità ed efficacia delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli odierni opponenti;
l'inapplicabilità della Legge Antitrust alla fideiussione omnibus;
l'incompetenza per materia del Tribunale adito a pronunciarsi sulla nullità ex lege Antitrust della fideiussione de qua ed il valido perfezionamento della fideiussione per cui è causa;
la pretestuosa eccezione di controparte circa l'asserita condotta illecita della creditrice.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in ogni caso, rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, rigettata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
espletata la ctu contabile, all'udienza del 02.07.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione depositato il 3.8.2021).
L'opposizione proposta è infondata e pertanto non merita accoglimento.
1. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva della che a ben Controparte_8
vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito;
ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e questo perché non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
L'eccezione è infondata.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e,
assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità
intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent.
nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016). Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità
(“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58,
comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale,
non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè
unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi,
nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio. Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario -
la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione di in quanto, con Controparte_1
la memoria 183 comma VI n. 2 cpc sono stati depositati i contratti di cessione da CP_9
a del 24.11.2017 con allegato elenco dei crediti ceduti, nonché il successivo
[...] CP_10
contratto di cessione da a con le relative Gazzette Ufficiali ai fini della CP_10 CP_2
opponibilità delle cessioni. Risulta anche depositata del 19.7.2019 con la quale è stata conferita la procura speciale alla società opposta.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 2956/2016. Controparte_1
2. Il merito
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In
tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Ciò premesso parte opposta ha documentato il proprio credito depositando, già in sede monitoria, copia del contratto di mutuo fondiario e atto di erogazione .
3. Sulla applicazione di tassi non determinati – tassi usurari
Par Par Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto.
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di EG .
Il EG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il EG è
espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice
sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009
Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117,
comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009,
in forza della quale l'indicazione del EG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del EG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il EG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è
ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art.
125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto
"l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli
oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla
sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di
EG; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di EG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo fondiario a rogito Notar Dott.
, repertorio n. 57551, raccolta n. 10391- in data 6-6-2007 . L'importo Persona_1
complessivo del mutuo ipotecario oggetto di causa ammontava ad € 250.000, da rimborsarsi in 240 rate mensili posticipate calcolate al tasso d'interesse annuo nominale (T.A.N.) del
6.63% in misura fissa, secondo piano d'ammortamento alla francese;
mentre l'Indicatore
Sintetico di Costo ( dell'operazione veniva indicato pari al 7.128%% da parte della Pt_6
banca convenuta. Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il EG previsto in contratto è pari a 7.128% % , quello applicato è pari a
7.128%. Pertanto sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
Inoltre parte opponente eccepisce la indeterminatezza degli interessi pattuiti.
Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione,
semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo
Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema
di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto
del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia,
precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale,
“con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in
oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento
dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi
e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in
ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il
meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul
capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in
caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene
alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, il consulente ha verificato che con riguardo al trimestre in cui è stato stipulato il contratto “ il TEG originariamente pattuito (per
gli interessi corrispettivi) è pari al 7,128%(allegato 6) quindi inferiore al tasso soglia, stabilito nella
misura 8,58%, pertanto non si è proceduto ad alcun ricalcolo;
” Per quanto riguarda gli interessi moratori, anch'essi soggetti alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, il consulente ha ugualmente verificato che non vi è stato sforamento. Si legge a pag. 10 della ctu: “ Considerando che il tasso di mora originariamente
pattuito (allegato A del contratto di mutuo) è pari al 8,77%(6,77+2,00) quindi inferiore al tasso soglia
(stabilito nella misura 11,73%) non si è proceduto ad alcun ricalcolo.”
4. Sulla nullità del contratto di fideiussione
Parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione stipulata in data 3.9.2010 per violazione della legge 287/1990.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito,
avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a)
della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile
dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio
2005; iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
(cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto il provvedimento n. 55 della Banca di Italia e anche lo schema ABI. Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti è stata stipulata nel settembre 2010 ossia oltre il periodo in cui la Banca d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca
d'Italia e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr.,
ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano
17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib.
Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021) ma deve, invece, consistere nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato coordinata (cfr. Collegio di
Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022). Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli odierni opponenti, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Infine appaiono tardive le difese svolte dagli opponenti per la prima volta nella memoria di replica non contendo alla parte opposta di poter prendere posizione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di tutte le parti essendo stata la ctu utili ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi, rigettata ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.052 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Pone in via definitiva le spese di ctu a carico di tutte le parti.
Salerno, 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TI Ferrera
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica in persona del
Giudice dott.ssa TI Ferrara, ha emesso la seguente:
SENTENZA
nella causa civile iscritta nel registro generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine
11944/2019 avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”
TRA
(C.F. ), (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) e (C.F. ), C.F._2 Parte_3 C.F._3
rappresentati e difesi dall'avv.to Vincenzo Morrone, giusta procura alle liti in atti,
elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Salerno, Piazza R. Casalbore, n.
25;
- Opponenti -
E
(C.F. (C.F. ) e per essa la procuratrice speciale Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
in persona del legale rappr.te p.t., rappresentata e difesa dagli avv.ti Alessandra
[...]
US e BE BI Di RU, giusta procura alle liti in atti, elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimi in Milano, Largo Arturi Toscanini, n. 1;
- Opponente –
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato, i sigg.ri , Parte_1 Parte_4
hanno proposto opposizione avverso il Decreto Ingiuntivo n. Parte_3
2956/2019 con cui il Tribunale di Salerno, in accoglimento del ricorso proposto da CP_1
e per essa la procuratrice speciale li condannava al pagamento in
[...] CP_2
solido e con la debitrice principale nei limiti della prestata garanzia, la somma CP_3 di euro 195.379,90, oltre interessi, in virtù del mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di mutuo fondiario stipulato in data 06.06.2007, a rogito del Dott.
, rep. 57551, racc. 10391, registrato in Pagani in data 08.06.2007 al n. 2958 Persona_1
serie IT e del successivo atto di erogazione e quietanza del 29.06.2007 a rogito dello stesso
Notaio dott. , rep. 57669, racc. 10467, registrato a Pagani il 17.07.2007 al n. 4469 serie Per_1
IT, entrambi muniti di formula esecutiva in data 10.01.2019 e intervenuti tra CP_4
e e le cui obbligazioni di rimborso sono state successivamente
[...] Controparte_5
Part accollate dalla odierna debitrice in virtù di atto di accollo contenuto nell'atto di CP_6
compravendita, chiedendo: accogliere l'opposizione e per l'effetto, previo accertamento e declaratoria della carenza di legittimazione attiva della società e per essa Controparte_1
della soc. revocare e dichiarare nullo e privo di effetti giuridici il decreto Controparte_2
ingiuntivo n. 2956/2019 e per l'effetto dichiarare non dovuto l'importo richiesto;
accertare e dichiarare in ogni caso dovute le somme richieste;
con il favore delle spese e competenze di causa.
Eccepiva: la carenza di legittimazione attiva della società e per essa della Controparte_1
la carenza probatorio dell'opposto decreto ingiuntivo;
la carenza del Controparte_2
contratto di mutuo dei requisiti ex art. 474 c.p.c.; l'indeterminatezza delle somme;
l'incongruità dell'indicatore sintetico di costo;
l'applicazione di tassi non determinanti e non puntualmente concordati tra le parti;
la conseguente indeterminatezza della clausola di determinazione degli interessi;
la non debenza delle somme richieste dall'istituto bancario attesa l'applicazione, al contratto di finanziamento, di tassi usurari;
nullità del contratto di fideiussione;
eccezione di decadenza e condotta illecita.
Con comparsa depositata in data 03.03.2021, la e per essa la procuratrice Controparte_1
speciale si è costituita in giudizio contestando l'opposizione avversaria ed Controparte_2
eccependo: la legittimazione sostanziale di ad agire a tutela del credito controverso;
la CP_2
legittimazione processuale di a stare in giudizio in nome e per conto di;
la prova CP_1 CP_2
del credito vero e liquido azionato dall'ingiungente opposta nel procedimento monitorio;
le inconferenti contestazioni avversarie in merito alla pretesa invalidità ed efficacia del contratto di mutuo stipulato con l'infondatezza della tesi sull'usurarietà degli CP_7 interessi moratori;
la validità ed efficacia delle garanzie fideiussorie rilasciate dagli odierni opponenti;
l'inapplicabilità della Legge Antitrust alla fideiussione omnibus;
l'incompetenza per materia del Tribunale adito a pronunciarsi sulla nullità ex lege Antitrust della fideiussione de qua ed il valido perfezionamento della fideiussione per cui è causa;
la pretestuosa eccezione di controparte circa l'asserita condotta illecita della creditrice.
Concludeva chiedendo: in via preliminare, concedere la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito e in ogni caso, rigettare l'opposizione avversaria siccome infondata e confermare il decreto ingiuntivo opposto;
condannare parte opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con liquidazione in via equitativa;
in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Instaurato il contraddittorio, rigettata richiesta di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, esperito il tentativo di mediazione con esito negativo,
espletata la ctu contabile, all'udienza del 02.07.2025, precisate le conclusioni, la causa era trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
In via preliminare, va ritenuta procedibile la domanda essendo stata espletata la mediazione, sebbene con esito negativo (v. doc. verbale procedimento di mediazione depositato il 3.8.2021).
L'opposizione proposta è infondata e pertanto non merita accoglimento.
1. Sull'eccezione di carenza di legittimazione attiva
Gli opponenti contestano la legittimazione attiva della che a ben Controparte_8
vedere attenendo alla prospettazione della domanda si basa sulla mera allegazione di essere titolare del credito;
ciò che essi in realtà eccepiscono è la carenza di titolarità del credito in capo alla cessionaria e questo perché non sia provata la cessione in blocco dei crediti.
L'eccezione è infondata.
In materia di contestazione della reale titolarità attiva (o passiva) del diritto sostanziale dedotto in giudizio si è affermato che la relativa questione attiene al merito della causa, e dunque alla fondatezza della domanda, con la conseguenza che, sul piano dell'onere probatorio fissato dall'art. 2697 c.c., la parte che promuove un giudizio è tenuta a prospettare di essere parte attiva del giudizio, ai fini della legittimazione ad agire, e deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cass., S.U. 2951/2016).
Il trasferimento del credito per effetto di cessioni attiene certamente ad un problema di legittimazione, della cui prova è onerato il cessionario. In particolare, la società che affermandosi successore (a titolo universale o particolare) della parte originaria e,
assumendo di essere cessionaria di crediti bancari in blocco di altra società, in tale qualità
intenda costituirsi in giudizio, ha l'onere di produrre i documenti idonei a dimostrare l'inclusione dello specifico credito oggetto di causa nell'operazione di cessione in blocco ex art. 58 TUB, dovendo fornire la prova documentale della propria legittimazione, a meno che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta (così Cass., sent.
nn. 24798/2020, 10518/2016, 4116/2016). Sul punto, infatti, la giurisprudenza di legittimità
(“ex multis” Cass. Civ., ord. n. 5617/2020) ha sancito che la disposizione di cui all'articolo 58,
comma 4, T.U.B. e, quindi, la pubblicazione dell'avviso di cessione sulla Gazzetta Ufficiale,
non attesta la legittimazione attiva dell'assunto cessionario di crediti in blocco;
invero, come dimostra chiaramente il tenore letterale della suddetta norma, la pubblicazione opera - in via di sostituzione - solo in relazione al disposto dell'art. 1264 c.c., comma 2, valendo cioè
unicamente ad impedire l'eventualità di pagamenti liberatori, per il caso che il ceduto versi,
nonostante la sopravvenuta cessione, la propria prestazione nelle mani del cedente. Vale a dire che la pubblicazione della cessione dei crediti in blocco vale solo a sostituire, ai fini notiziali per evitare la liberazione dei debitori ceduti, la notificazione dell'atto di cessione che, quantunque con forme non vincolate o sacramentali, deve pur sempre esistere tra parte cedente e cessionaria e che, come tale, va provata in giudizio. Occorre, dunque, approntare un'adeguata, chiara e puntuale, documentazione contrattuale, obbligo che discende in via diretta dal principio di "sana e prudente gestione" di cui all'art. 5 T.U.B. Pertanto, con riferimento alla dimostrazione della legittimazione del soggetto che si assume cessionario -
la norma di cui all'art. 58, comma 2, T.U.B, seppure non impone un contenuto informativo minimo, consente tuttavia che la comunicazione relativa alla cessione da pubblicare in
Gazzetta contenga più diffuse e approfondite notizie. Con la conseguenza, "assunta questa diversa prospettiva", che - qualora il contenuto pubblicato nella Gazzetta indichi, senza lasciare incertezze od ombre di sorta (in relazione, prima di ogni altra cosa, al necessario rispetto del principio di determinatezza dell'oggetto e contenuto contrattuali ex art. 1346
c.c.), sui crediti inclusi/esclusi dall'ambito della cessione - detto contenuto potrebbe anche risultare in concreto idoneo, secondo il "prudente apprezzamento" del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume, quale cessionario, la titolarità di un credito (cfr. Cass. Civ., n. 15884/2019).
Facendo applicazione dei principi elaborati dalla Suprema Corte nel caso di specie, ne consegue che può ritenersi provata la legittimazione di in quanto, con Controparte_1
la memoria 183 comma VI n. 2 cpc sono stati depositati i contratti di cessione da CP_9
a del 24.11.2017 con allegato elenco dei crediti ceduti, nonché il successivo
[...] CP_10
contratto di cessione da a con le relative Gazzette Ufficiali ai fini della CP_10 CP_2
opponibilità delle cessioni. Risulta anche depositata del 19.7.2019 con la quale è stata conferita la procura speciale alla società opposta.
Per quanto sopra esposto, deve ritenersi infondata l'eccezione pregiudiziale di carenza di legittimazione attiva della società opposta in relazione alla titolarità del credito fatto valere dalla con il decreto ingiuntivo n. 2956/2016. Controparte_1
2. Il merito
In punto di diritto si osserva che, per ormai consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed il debitore opponente quella di convenuto rispetto alla pretesa azionata, con la conseguenza che spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito (cfr. Cassazione
civile sez. lav. 13/7/2009 n. 16340). Trattandosi di ordinario giudizio di cognizione il giudice non è chiamato a valutare soltanto la sussistenza delle condizioni e della prova documentale necessarie per l'emanazione della ingiunzione, ma la fondatezza (e le prove relative) della pretesa creditoria nel suo complesso, con la conseguenza che l'accertamento dell'esistenza del credito travolge e supera le eventuali insufficienze probatorie riscontrabili nella fase monitoria (Cassazione civile, sez. II, 24 maggio 2004, n. 9927 in Giust. civ. Mass. 2004, f. 5),
mentre, sotto altro aspetto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. In
tema di riparto dell'onere della prova quando è l'istituto di credito parte attrice a reclamare il saldo risultante dal rapporto di credito intrattenuto con l'opponente, grava su di esso l'onere di provare il credito vantato e, facendo applicazione dei principi generali ex art. 2697
c.c., secondo cui chi intende azionare un diritto deve provarne i fatti costitutivi - quindi produrre in giudizio i documenti rilevanti a sostenere la propria pretesa - l'onere della prova gravante sull'attore è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari che si contestano
(necessari per verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto) e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico.
Ciò premesso parte opposta ha documentato il proprio credito depositando, già in sede monitoria, copia del contratto di mutuo fondiario e atto di erogazione .
3. Sulla applicazione di tassi non determinati – tassi usurari
Par Par Parte attrice deduce la discordanza tra pattuito e applicato nel corso del rapporto.
Prima di esaminare nel merito la domanda è bene svolgere, in considerazione delle censure sollevate, una panoramica incentrata sulla definizione di EG .
Il EG rappresenta lo strumento principale di trasparenza nei contratti di credito al consumo. E' un indice armonizzato a livello comunitario che nelle operazioni di credito al consumo rappresenta il costo totale del credito a carico del consumatore, comprensivo degli interessi e di tutti gli altri oneri da sostenere per l'utilizzazione del credito stesso. Il EG è
espresso in percentuale del credito concesso e su base annua. Deve essere indicato nella documentazione contrattuale e nei messaggi pubblicitari o nelle offerte comunque formulate. Il Taeg ha una funzione informativa e conoscitiva del credito poiché rappresenta il costo totale dell'intera operazione economica.
Come sostenuto di recente dalla Corte di Cassazione 'In tema di contratti bancari, l'indice
sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore
sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la
cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione
automatica ex art. 117 d.lgs. n. 385 del 1993, tenuto conto che essa, di per sé, non determina una
maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo costo globale, pur
sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati in contratto (cfr.
Cass. Civile sez. I, 09/12/2021, n. 39169).
Secondo la giurisprudenza maggioritaria l'ISC è una informativa precontrattuale relativa al costo dell'operazione, non è un tasso di interesse e non è un elemento essenziale del contratto di mutuo, come invece l'indicazione del tasso di interesse e gli altri prezzi e condizioni (cfr. l'art. 117, comma 4, TUB e le Istruzioni Trasparenza bancaria Bankitalia, Sez.
III Contenuto dei contratti).
La disciplina della Banca d'Italia– sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009
Par e successive modifiche – regola l' nell'ambito delle rispettive “II Sezione”, dedicate, per l'appunto, alla “pubblicità e informazione contrattuale”, con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i “requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti”: ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117,
comma 8, TUB, che si riferisce espressamente solo al “contenuto tipico determinato” del contratto. Tale ricostruzione è ulteriormente confermata dalla disciplina Bankitalia del 2009,
in forza della quale l'indicazione del EG/ISC è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto.
In tale stato di cose, la omessa indicazione del EG/ISC non determina le conseguenze sanzionatorie del comma 7 dell'art. 117 TUB poiché se il EG/ISC non è un elemento essenziale del contratto, è esclusa anche ogni sua possibile assimilazione al TAN ovvero ad
“ogni altro prezzo o condizione praticati” di cui al comma 4 dell'art. 117. Soltanto di recente la Suprema Corte ha chiarito alcuni aspetti importanti: “La giurisprudenza di questa Corte è
ferma nel ritenere che al di fuori dei casi di contratti stipulati con un consumatore, ai sensi dell'art.
125 bis T.U.B., la omessa previsione del Taeg non determina la nullità del contratto, in quanto
"l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (EG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli
oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre
condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla
sostituzione automatica D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 117, tenuto conto che essa, di per sé, non
determina una maggiore onerosità del finanziamento, ma solo l'erronea rappresentazione del suo
costo globale, pur sempre ricavabile dalla sommatoria degli oneri e delle singole voci di costo elencati
in contratto" (Cass. 15/06/2023, n. 17187; Cass. 14/12/2022, n. 4597); Cassazione civile sez. III,
13/12/2023, (ud. 12/10/2023, dep. 13/12/2023) n.34889 ).
Quindi nei contratti non al consumo, come nel caso di specie, non è corretto parlare di
EG; invero solo l'art. 125 bis cpc (non ancora in vigore alla data di stipula del mutuo) che si riferisce ai contratti di credito al consumo richiama l'art. 121 TUB che contiene la definizione di EG e non anche l'art. 117 TUB che si applica ai contratti di mutuo fondiario.
Nel caso in esame siamo al di fuori della disciplina consumeristica risultando il mutuo erogato garantito da ipoteca. Il piano di ammortamento dell'operazione è sviluppato a partire da importi delle rate predeterminati in contratto, calcolando le quote interessi sul debito residuo al tasso convenuto ed ottenendo le quote di capitale come differenza tra l'importo della rata e la relativa quota interessi.
Nel caso in esame risulta stipulato un contratto di mutuo fondiario a rogito Notar Dott.
, repertorio n. 57551, raccolta n. 10391- in data 6-6-2007 . L'importo Persona_1
complessivo del mutuo ipotecario oggetto di causa ammontava ad € 250.000, da rimborsarsi in 240 rate mensili posticipate calcolate al tasso d'interesse annuo nominale (T.A.N.) del
6.63% in misura fissa, secondo piano d'ammortamento alla francese;
mentre l'Indicatore
Sintetico di Costo ( dell'operazione veniva indicato pari al 7.128%% da parte della Pt_6
banca convenuta. Dall'indagine condotta dal consulente è emersa una discrasia tra la previsione contenuta nell'art. 5 del contratto e il taeg effettivamente applicato. Ma come precisato poc'anzi tale circostanza non assume rilievo nei contratti di mutuo diversi da quelli stipulati in ambito consumeristico.
Nel dettaglio il EG previsto in contratto è pari a 7.128% % , quello applicato è pari a
7.128%. Pertanto sotto questo aspetto la domanda deve essere rigettata.
Inoltre parte opponente eccepisce la indeterminatezza degli interessi pattuiti.
Non v'è dubbio che, come ripetutamente sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di contratto di mutuo, affinché una clausola di determinazione degli interessi corrispettivi sia validamente stipulata ai sensi dell'art. 1346 c.c., è necessario che il saggio d'interesse sia desumibile senza alcun margine di incertezza o di discrezionalità in capo all'istituto mutuante (Cass. n. 20801/24, n. 8028/18, n. 25205/14, n. 2072/13).
Nel caso di specie, si tratta di stabilire se un profilo di indeterminatezza del tasso d'interesse corrispettivo possa sussistere per la mancata indicazione della tipologia di ammortamento adottato (all'italiana o alla francese) e del regime di capitalizzazione,
semplice o composto, degli interessi applicato.
A tale quesito hanno recentemente fornito risposta le Sezioni Unite con la sentenza n.
15130/24, con la quale, nel decidere sul rinvio pregiudiziale disposto proprio da questo
Tribunale ex art. 363-bis c.p.c. (introdotto dal d.lgs. n. 149/2022), si è statuito che “In tema
di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di
ammortamento “alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della
modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non
è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto
del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni
contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti”.
Tale statuizione (confermata, ex multis, da Cass. n. 1844/2025, n. 1587/25, n. 1403/25, n.
1168/25, n. 1167/25, n. 1156/25) è stata resa, come si evince chiaramente dalla relativa motivazione, in relazione ad una fattispecie di mutuo a tasso fisso con piano di ammortamento allegato al contratto, avendo le Sezioni Unite, nella predetta pronuncia,
precisato di non doversi pronunciare, in relazione all'oggetto del rinvio pregiudiziale,
“con riferimento ai piani di ammortamento relativi ai contratti di mutuo a tasso variabile” (paragrafi 7 e 8 della citata sentenza n. 15130/24).
La decisione resa dalle Sezioni Unite n. 15130/2024 ha chiarito le caratteristiche del piano di ammortamento "alla francese": esso è caratterizzato dal fatto che il rimborso del capitale e degli interessi avviene secondo un piano che prevede il pagamento del debito a "rate costanti" comprensive di una quota capitale (crescente) e di una quota interessi
(decrescente). Il mutuatario si obbliga a pagare rate di importo sempre identico composte dagli interessi, calcolati sin da subito sull'intero capitale erogato e via via sul capitale residuo, e da frazioni di capitale quantificate in misura pari alla differenza tra l'importo concordato della rata costante e l'ammontare della quota interessi.
Osserva il giudicante, dando continuità all'orientamento già espresso in precedenti pronunce, che nel contratto di mutuo con il piano di ammortamento alla francese, gli interessi sono quantificati tenendo conto del solo debito residuo in linea capitale e non anche d'interessi pregressi, com'è invece tipico del fenomeno anatocistico. Come ben espresso dalla Giurisprudenza “...nei mutui con ammortamento alla francese come quello in
oggetto, non esiste alcuna capitalizzazione infrannuale degli interessi ma solo il frazionamento
dell'obbligo restitutorio. Ogni rata è composta da una quota di capitale ed una quota di interessi
e, siccome la rata è di importo costante, nel corso del tempo la quota capitale contenuta in
ciascuna rata progressivamente aumenta e la quota interessi proporzionalmente diminuisce. Il
meccanismo restitutorio assicura che gli interessi contenuti in ciascuna rata siano calcolati sul
capitale residuo, che via via decresce, senza alcuna capitalizzazione degli interessi. Soltanto in
caso di mancato pagamento, sono dovuti, sulle rate insolute, gli interessi di mora, ma ciò attiene
alla fase patologica del rapporto...” (Corte d'Appello di Torino n. 464 del 5.5.2020; cfr. Trib.
Torino n. 3225 del 22.9.2020 per l'approfondimento). Per l'assenza di anatocismo nel mutuo a rata costante, come quello in esame, cfr. Trib. Arezzo 24.11.2011, Trib.
Benevento 19.11.2012, Trib. Milano 5.5.2014, Trib. Pescara 10.4.2014, Trib. Siena
17.7.2014, nonché ABF Milano 21.1.2013 n. 429 e ABF Napoli 25.2.2014 n. 1127.
Quindi il meccanismo restitutorio dell'ammortamento c.d. alla francese non comporta la capitalizzazione infrannuale degli interessi.
Con riguardo al dedotto superamento del tasso soglia, il consulente ha verificato che con riguardo al trimestre in cui è stato stipulato il contratto “ il TEG originariamente pattuito (per
gli interessi corrispettivi) è pari al 7,128%(allegato 6) quindi inferiore al tasso soglia, stabilito nella
misura 8,58%, pertanto non si è proceduto ad alcun ricalcolo;
” Per quanto riguarda gli interessi moratori, anch'essi soggetti alla verifica dell'eventuale superamento del tasso soglia, il consulente ha ugualmente verificato che non vi è stato sforamento. Si legge a pag. 10 della ctu: “ Considerando che il tasso di mora originariamente
pattuito (allegato A del contratto di mutuo) è pari al 8,77%(6,77+2,00) quindi inferiore al tasso soglia
(stabilito nella misura 11,73%) non si è proceduto ad alcun ricalcolo.”
4. Sulla nullità del contratto di fideiussione
Parte opponente eccepisce la nullità della fideiussione stipulata in data 3.9.2010 per violazione della legge 287/1990.
In via generale, occorre escludere ogni fondamento alla tesi della nullità totale della fideiussione omnibus, tesi originariamente sostenuta dalla Giurisprudenza di merito,
avendo le SS.UU. n. 41994/2021 accolto la diversa tesi della nullità parziale ed enunciato il seguente principio di diritto: “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente
nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2 co. 2 lett. a)
della legge 287/1990 e 101 Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli,
ai sensi degli artt. 2 comma 3 della legge succitata e dall'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole
che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile
dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
In tal senso, chi agisce in giudizio per far valere la dedotta nullità ha l'onere di provare: i) la conformità della fideiussione omnibus stipulata con lo schema ABI 2003, dovendo pertanto depositare lo schema ABI al fine di valutare la sussistenza e corrispondenza delle clausole sanzionate con la nullità; ii) la sussistenza dell'intesa anticoncorrenziale, prova quest'ultima che, limitatamente alle fideiussioni precedenti il provvedimento di Banca d'Italia del maggio 2005, è fornita dal deposito in giudizio del medesimo provvedimento, avente valore di “prova privilegiata” dell'esistenza di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito almeno per il periodo effettivamente coperto dall'accertamento, ossia tra il 2002 ed il maggio
2005; iii) da ultimo, che tale contratto ha concretamente leso la sua sfera di libertà economica.
(cfr. Trib. Roma 1 Luglio 2020, Trib. Ferrara 20 Luglio 2020, Trib. Padova 29 Gennaio 2019).
Nella controversia in esame, da un lato, occorre rilevare che risulta prodotto il provvedimento n. 55 della Banca di Italia e anche lo schema ABI. Per altro verso, va precisato che la fideiussione omnibus sottoscritta dagli opponenti è stata stipulata nel settembre 2010 ossia oltre il periodo in cui la Banca d'Italia, quale garante della concorrenza e del mercato, ha accertato la sussistenza di comportamenti, coordinati tra i diversi istituti di credito sul territorio nazionale, volti alla realizzazione di un'intesa anticoncorrenziale, risalendo pertanto ad un periodo ove alcun accertamento è stato svolto dall'Autorità di vigilanza. Ne consegue che chi agisca in giudizio per l'accertamento della nullità delle fideiussioni successive al 2005 non può avvalersi del provvedimento di Banca
d'Italia e della sua qualità di “prova privilegiata”, dovendo, di contro, fornire prova della perdurante esistenza di un'intesa anticoncorrenziale e dell'applicazione delle clausole contrattuali sanzionate con la nullità, sino al momento di conclusione del contratto di fideiussione.
Detta prova, come rilevato dalla giurisprudenza di merito espressasi sulla questione (cfr.,
ex multis, Tribunale Torre Annunziata, 4 Luglio 2023 e 23 Giugno 2023, Tribunale di Milano
17 Ottobre 2022 e 20 Luglio 2022, Tribunale Forlì 16 Maggio 2022), non può essere soddisfatta dalla mera circostanza della riproduzione delle clausole contestate all'interno della fideiussione impugnata in giudizio (cfr. anche Trib. Milano 19 Novembre 2020, Trib.
Bologna 4 Novembre 2020, Trib. Sondrio 28 Aprile 2021) ma deve, invece, consistere nella dimostrazione specifica e puntuale della diffusione dello schema ABI tra i diversi istituti di credito, mediante la produzione in giudizio di un ragguardevole numero di modelli contrattuali somministrati alla clientela negli anni di riferimento da parte di un significativo numero di istituti di credito ed in base ad un'azione di mercato coordinata (cfr. Collegio di
Coordinamento ABF, Decisione n. 16511 del 29/12/2022). Nulla di tutto ciò è stato concretamente provato da parte degli odierni opponenti, non avendo questi fornito alcuna prova, anche indiziaria, del protrarsi di un'intesa anticoncorrenziale tra gli istituti di credito sul territorio nazionale al momento della conclusione delle fideiussioni, essendosi genericamente limitati al rilievo della presenza nel regolamento contrattuale delle clausole sanzionate con la nullità e senza neanche provare la coincidenza della stesse con quelle predisposte nello schema ABI 2002. Attese quindi le esposte carenze allegatorie e probatorie, l'eccezione di nullità deve essere rigettata.
Infine appaiono tardive le difese svolte dagli opponenti per la prima volta nella memoria di replica non contendo alla parte opposta di poter prendere posizione.
Ne consegue che l'opposizione deve essere rigettata.
Non resta che regolamentare le spese processuali.
Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico di parte opponente e liquidate secondo i valori minimi dello scaglione di riferimento di cui al DM 55/2014 e successive modifiche. Le spese della CTU meritano di essere poste a carico di tutte le parti essendo stata la ctu utili ai fini del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciandosi, rigettata ogni contraria istanza,
difesa ed eccezione, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo dichiarandolo esecutivo.
2) Condanna gli opponenti al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 7.052 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3) Pone in via definitiva le spese di ctu a carico di tutte le parti.
Salerno, 20.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa TI Ferrera