CA
Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 10/07/2025, n. 2079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2079 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
OM ON Presidente
SE MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO LODI 122 20139 Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GALLIO 10 Controparte_1 P.IVA_1
COMO presso lo studio dell'avv. GUIDO RICCARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare
pagina 1 di 5 Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della qui allegata Sentenza n. 795/2023 resa ex art. 281 sexies cpc pubblicata mediante la sottoscrizione del verbale d'udienza del 6 luglio 2023 che la contiene e immediatamente depositata in cancelleria nel procedimento avanti il Tribunale di Como numero 4157/2020 R.G., giudice Lorenzo Azzi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Revocare, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1599/2020 del 22/9/2020 emesso nell'ambito del procedimento n. 3159/2020 dal tribunale Ordinario di Como, Sezione I Civile, in persona del Dottor Agostino Abate, per ogni motivo esposto in narrativa.
Condannare la convenuta opposta (ora appellata) ex art. 96 cpc oltre alle spese al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri accessori, come per Legge."
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa domanda e/o eccezione, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.795/2023, emessa dal Tribunale di Como a definizione del giudizio n.4157/2020 R.G., rigettando i motivi dedotti e le domande formulate dall'appellante nei confronti della IG , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di Controparte_1 cui alla narrativa.
Per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.1599/2020 emesso dal Tribunale di
Como in data 18.09.2020 e depositato in data 22.09.2020; in ogni caso, in subordine, accertare il diritto di credito vantato dalla IG nei confronti del signor , Controparte_1 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di €.10.000,00, oltre interessi al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 5 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso monitorio al Tribunale di Como chiedeva ingiungersi a Controparte_1
il pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi e spese. Parte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in sintesi:
-che, nell'ambito dei pagamenti concordati per la cessione di un'azienda, aveva emesso Parte_1 un assegno bancario in favore di tale MI 2015 S.r.l.;
-che l'assegno, portato all'incasso, era rimasto insoluto;
-che, con scrittura privata del 10.7.2020, comunicata a con pec del 10.7.2020, MI Parte_1
2015 S.r.l. aveva ceduto il credito di euro 10.000,00 portato dall'assegno bancario, ad essa ricorrente;
-che , sebbene reso edotto sia del mancato pagamento dell'assegno (di cui si era dato atto Parte_1 nell'atto di cessione) che della cessione, nulla aveva versato alla ricorrente.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 1599/20, proponeva opposizione davanti al Parte_1
Tribunale di Como, deducendo:
- che l'assegno emesso in favore di MI 2015 S.r.l. era già stato pagato in data 29.10.2020 tramite il servizio bancario;
-che l'assegno non era stato protestato e che la non lo aveva restituito;
CP_2
-che l'assegno non era stato girato in favore della convenuta opposta . Controparte_1
Si costituiva davanti al Tribunale l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
L'opposta deduceva, in sintesi:
-di essersi resa cessionaria del “credito” portato dall'assegno e non dell'assegno;
-che il pagamento effettuato in data 29.10.2020 in favore della cedente non poteva avere effetto liberatorio, essendo intervenuto dopo la comunicazione della cessione.
Il Tribunale di Como definiva il giudizio con la sentenza n. 795/23, con la quale respingeva l'opposizione poiché, in sintesi, riteneva che il pagamento effettuato alla cedente dopo la notifica della cessione non avesse effetto liberatorio.
Il Tribunale applicava, infatti, la regola codicistica di cui all'art. 1264 c.c. ritenendo che “il titolo in base al quale ha agito l'opposta è il credito, non l'assegno, perché è il credito a esserle stato ceduto”.
pagina 3 di 5 La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che la ritiene erronea per non Parte_1 aver considerato che il credito ceduto all'odierna appellata era incorporato in un assegno bancario non trasferibile e non poteva, quindi, essere ceduto.
Secondo l'appellante “La “cessione di credito” invocata dalla IG è Parte_2 intervenuta in evidente violazione di legge e non può dispiegare nessun effetto giuridico nei confronti del traente che ha onorato il pagamento dell'assegno non trasferibile nell'unica modalità prevista e consentita dalla legge”.
L'appellante riferisce, poi, che la cedente MI (il cui A.U. sarebbe il compagno dell'odierna appellata) ha ottenuto in data 29.10.2020 l'incasso dell'assegno, che non era stato “richiamato” dalla
Banca nonostante l'intervenuta cessione, comunicata al debitore il 10.7.2020.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., è stata posta in decisione a seguito di discussione orale in data 2.4.2025.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
L'odierna appellata ha agito monitoriamente per far valere un credito che le è stato ceduto da tale MI
2015 S.r.l.
Dall'atto di cessione del credito (v. doc. 8 fascicolo monitorio) risulta che MI 2015 S.r.l. ha ceduto a il credito vantato nei confronti di “come meglio Controparte_1 Parte_1 precisato nelle premesse”.
Nella premessa dell'atto si legge che MI 2015 S.r.l. vanta un credito di euro 10.000,00 verso
[...]
“come da relativo assegno n. 0112134700 tratto su Banco Desio filiale Cantù messo all'incasso Pt_1 in data 3.6.2020 tornato impagato in data 5.6.2020”.
Dalla copia dell'assegno recante il suddetto numero (doc. 6 fascicolo monitorio) si desume che l'assegno, dato il suo importo, era “non trasferibile” (dicitura correttamente riportata sul titolo).
L'odierna appellata ha, quindi, azionato un credito che non ha legittimamente acquisito, non essendo consentita la circolazione dei crediti incorporati in assegni non trasferibili, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.
La circolazione dei crediti incorporati in assegni è, infatti, consentita solo mediante la girata, che, nel caso di assegni non trasferibili, come quello di specie, non è ammessa.
pagina 4 di 5 (v. Cass. 3785/10 La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con
l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso” -sottolineatura aggiunta).
La circostanza che l'assegno sia stato messo all'incasso e non sia stato pagato nel giugno 2020 non ha avuto alcuna influenza sulla legge di circolazione, nel senso che non ha reso cedibile il credito incorporato nell'assegno non trasferibile, rimasto soggetto alla disciplina di cui all'art. 43 L.A.
L'appello deve essere, quindi, accolto, e in riforma della sentenza appellata, il decreto opposto deve essere revocato.
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante non può essere accolta, non potendosi considerare temeraria l'iniziativa della parte appellata.
Le spese di lite, che per effetto dell'accoglimento dell'appello devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nella quale il credito portato dall'assegno è stato pagato alla creditrice “cedente” dalla banca del debitore dopo la comunicazione della cessione e nonostante fosse spirato il termine di presentazione e il debitore avesse, quindi, la facoltà (che non ha esercitato) di evitare tale pagamento ex art. 35 L.A.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1599/20 emesso dal Tribunale di Como il 22.9.2020;
-compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE MI OM ON
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile nelle persone dei seguenti magistrati:
OM ON Presidente
SE MI Consigliere rel.
Cristina Ravera Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 13/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in CORSO LODI 122 20139 Parte_1 C.F._1
MILANO presso lo studio dell'avv. CESERANI GUIDO FERDINANDO, che lo rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente domiciliata in VIA GALLIO 10 Controparte_1 P.IVA_1
COMO presso lo studio dell'avv. GUIDO RICCARDO, che la rappresenta e difende come da delega in atti
APPELLATA
Conclusioni
Per Parte_1
Voglia l'Eccellentissima Corte di Appello di Milano, contrariis reiectis:
In via pregiudiziale e cautelare
pagina 1 di 5 Sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
In via principale e nel merito
Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della qui allegata Sentenza n. 795/2023 resa ex art. 281 sexies cpc pubblicata mediante la sottoscrizione del verbale d'udienza del 6 luglio 2023 che la contiene e immediatamente depositata in cancelleria nel procedimento avanti il Tribunale di Como numero 4157/2020 R.G., giudice Lorenzo Azzi, accogliere tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano:
“Revocare, porre nel nulla nonché dichiarare privo di ogni effetto giuridico il decreto ingiuntivo n.
1599/2020 del 22/9/2020 emesso nell'ambito del procedimento n. 3159/2020 dal tribunale Ordinario di Como, Sezione I Civile, in persona del Dottor Agostino Abate, per ogni motivo esposto in narrativa.
Condannare la convenuta opposta (ora appellata) ex art. 96 cpc oltre alle spese al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa.
Con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre oneri accessori, come per Legge."
Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato/a dinanzi il
Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con vittoria di spese e compensi oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge relativi ad entrambi i gradi di giudizio.
Per Controparte_1
Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello di Milano, rigettata ogni diversa domanda e/o eccezione, confermare integralmente l'impugnata sentenza n.795/2023, emessa dal Tribunale di Como a definizione del giudizio n.4157/2020 R.G., rigettando i motivi dedotti e le domande formulate dall'appellante nei confronti della IG , in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi di Controparte_1 cui alla narrativa.
Per l'effetto, confermare integralmente il decreto ingiuntivo n.1599/2020 emesso dal Tribunale di
Como in data 18.09.2020 e depositato in data 22.09.2020; in ogni caso, in subordine, accertare il diritto di credito vantato dalla IG nei confronti del signor , Controparte_1 Parte_1 condannando quest'ultimo al pagamento, in favore dell'appellata, dell'importo di €.10.000,00, oltre interessi al saldo effettivo.
Con vittoria di spese e compensi di lite.
pagina 2 di 5 Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso monitorio al Tribunale di Como chiedeva ingiungersi a Controparte_1
il pagamento di euro 10.000,00 oltre interessi e spese. Parte_1
A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva, in sintesi:
-che, nell'ambito dei pagamenti concordati per la cessione di un'azienda, aveva emesso Parte_1 un assegno bancario in favore di tale MI 2015 S.r.l.;
-che l'assegno, portato all'incasso, era rimasto insoluto;
-che, con scrittura privata del 10.7.2020, comunicata a con pec del 10.7.2020, MI Parte_1
2015 S.r.l. aveva ceduto il credito di euro 10.000,00 portato dall'assegno bancario, ad essa ricorrente;
-che , sebbene reso edotto sia del mancato pagamento dell'assegno (di cui si era dato atto Parte_1 nell'atto di cessione) che della cessione, nulla aveva versato alla ricorrente.
Emesso e notificato il decreto ingiuntivo n. 1599/20, proponeva opposizione davanti al Parte_1
Tribunale di Como, deducendo:
- che l'assegno emesso in favore di MI 2015 S.r.l. era già stato pagato in data 29.10.2020 tramite il servizio bancario;
-che l'assegno non era stato protestato e che la non lo aveva restituito;
CP_2
-che l'assegno non era stato girato in favore della convenuta opposta . Controparte_1
Si costituiva davanti al Tribunale l'opposta e chiedeva il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto.
L'opposta deduceva, in sintesi:
-di essersi resa cessionaria del “credito” portato dall'assegno e non dell'assegno;
-che il pagamento effettuato in data 29.10.2020 in favore della cedente non poteva avere effetto liberatorio, essendo intervenuto dopo la comunicazione della cessione.
Il Tribunale di Como definiva il giudizio con la sentenza n. 795/23, con la quale respingeva l'opposizione poiché, in sintesi, riteneva che il pagamento effettuato alla cedente dopo la notifica della cessione non avesse effetto liberatorio.
Il Tribunale applicava, infatti, la regola codicistica di cui all'art. 1264 c.c. ritenendo che “il titolo in base al quale ha agito l'opposta è il credito, non l'assegno, perché è il credito a esserle stato ceduto”.
pagina 3 di 5 La sentenza è stata appellata davanti a questa Corte da che la ritiene erronea per non Parte_1 aver considerato che il credito ceduto all'odierna appellata era incorporato in un assegno bancario non trasferibile e non poteva, quindi, essere ceduto.
Secondo l'appellante “La “cessione di credito” invocata dalla IG è Parte_2 intervenuta in evidente violazione di legge e non può dispiegare nessun effetto giuridico nei confronti del traente che ha onorato il pagamento dell'assegno non trasferibile nell'unica modalità prevista e consentita dalla legge”.
L'appellante riferisce, poi, che la cedente MI (il cui A.U. sarebbe il compagno dell'odierna appellata) ha ottenuto in data 29.10.2020 l'incasso dell'assegno, che non era stato “richiamato” dalla
Banca nonostante l'intervenuta cessione, comunicata al debitore il 10.7.2020.
L'appellata si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello.
La causa, previo rigetto dell'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c., è stata posta in decisione a seguito di discussione orale in data 2.4.2025.
Ritiene la Corte che l'appello sia fondato.
L'odierna appellata ha agito monitoriamente per far valere un credito che le è stato ceduto da tale MI
2015 S.r.l.
Dall'atto di cessione del credito (v. doc. 8 fascicolo monitorio) risulta che MI 2015 S.r.l. ha ceduto a il credito vantato nei confronti di “come meglio Controparte_1 Parte_1 precisato nelle premesse”.
Nella premessa dell'atto si legge che MI 2015 S.r.l. vanta un credito di euro 10.000,00 verso
[...]
“come da relativo assegno n. 0112134700 tratto su Banco Desio filiale Cantù messo all'incasso Pt_1 in data 3.6.2020 tornato impagato in data 5.6.2020”.
Dalla copia dell'assegno recante il suddetto numero (doc. 6 fascicolo monitorio) si desume che l'assegno, dato il suo importo, era “non trasferibile” (dicitura correttamente riportata sul titolo).
L'odierna appellata ha, quindi, azionato un credito che non ha legittimamente acquisito, non essendo consentita la circolazione dei crediti incorporati in assegni non trasferibili, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale.
La circolazione dei crediti incorporati in assegni è, infatti, consentita solo mediante la girata, che, nel caso di assegni non trasferibili, come quello di specie, non è ammessa.
pagina 4 di 5 (v. Cass. 3785/10 La clausola di intrasferibilità degli assegni, disciplinata dall'art. 43 del r.d. 21 dicembre 1933 n. 1736, trasforma il titolo di credito in titolo a legittimazione invariabile, con preclusione alla circolazione sia sul piano cartolare che con riguardo alla cessione ordinaria, con
l'unica eccezione costituita dalla possibilità, da parte del prenditore, di effettuare la girata ad un banchiere per il solo incasso” -sottolineatura aggiunta).
La circostanza che l'assegno sia stato messo all'incasso e non sia stato pagato nel giugno 2020 non ha avuto alcuna influenza sulla legge di circolazione, nel senso che non ha reso cedibile il credito incorporato nell'assegno non trasferibile, rimasto soggetto alla disciplina di cui all'art. 43 L.A.
L'appello deve essere, quindi, accolto, e in riforma della sentenza appellata, il decreto opposto deve essere revocato.
La domanda ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellante non può essere accolta, non potendosi considerare temeraria l'iniziativa della parte appellata.
Le spese di lite, che per effetto dell'accoglimento dell'appello devono essere regolate per entrambi i gradi, possono essere interamente compensate, tenuto conto della peculiarità della fattispecie, nella quale il credito portato dall'assegno è stato pagato alla creditrice “cedente” dalla banca del debitore dopo la comunicazione della cessione e nonostante fosse spirato il termine di presentazione e il debitore avesse, quindi, la facoltà (che non ha esercitato) di evitare tale pagamento ex art. 35 L.A.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando, così dispone:
-accoglie l'appello e, in riforma della sentenza appellata, revoca il decreto ingiuntivo n. 1599/20 emesso dal Tribunale di Como il 22.9.2020;
-compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano il 2.4.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
SE MI OM ON
pagina 5 di 5