CASS
Sentenza 1 marzo 2024
Sentenza 1 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/03/2024, n. 8999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8999 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI SALERNO nel procedimento a carico di: TA NT nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 06/11/2023 del TRIBUNALE di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore, Avv. Giovanni Chiarito, con memoria, insisteva per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8999 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a NI la misura degli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la persona offesa aveva riconosciuto senza ombra di dubbio nel NI l'autore della rapina visionando un album fotografico;
a ciò sia aggiungeva che l'indagato aveva reso dichiarazioni non confermate circa il fatto che tale SE lo avesse chiamato a mezzanotte subito dopo la rapina (circostanza non confermata dall'analisi dei tabulati). Tale compendio indiziario renderebbe manifestamente illogica la svalutazione del riconoscimento fotografico effettuato, con assoluta certezza, dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale ha svalutato la capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico effettuato "con certezza" dalla persona offesa e corroborato dalla dimostrazione della falsità delle dichiarazioni dell'indagato circa il contatto telefonico del SE affidandosi ad alcuni argomenti logici (la inverosimiglianza del fatto che l'indagato sia fuggito con i complici e poi tornato presso la sua abitazione vicina al luogo della rapina dove si era recato correndo il rischio del riconoscimento diretto) che, tuttavia non affrontano il tema decisivo della ritenuta falsità delle dichiarazioni ricognitive. Il riconoscimento per immagini è, infatti, una declinazione della prova dichiarativa caratterizzata dalla estrema importanza del profilo percettivo sensoriale;
lo stesso deve pertanto essere valutato facendo ricorso ai criteri che la giurisprudenza ha individuato per la valutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni. Si riafferma cioè che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il 2 libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Ebbene: l'esame della prova dichiarativa di chi non è coinvolto nel fatto, anche quando è raccolta in via unilaterale nel corso delle indagini si perfeziona attraverso i seguenti passaggi valutativi: (a) la valutazione della attendibilità "intrinseca" del dichiarante;
(b) la valutazione della attendibilità "estrinseca" del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto;
(c) la complessiva valutazione della "credibilità" dei contenuti accusatori della testimonianza, da effettuare attraverso la valutazione sia della compatibilità degli stessi con gli altri elementi di prova raccolti, sia della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa. Si ricorda inoltre che è ius recepturn che le dichiarazioni della persona offesa - comprese quelle ricognitive - per essere ritenute credibili non necessitano di "riscontri esterni" individualizzanti, sebbene, per essere poste a fondamento della decisione, debbano essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità che si esprime anche con la valutazione della loro compatibilità con gli elementi di contesto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). 1.2. Nel caso in esame l'esame della attendibilità delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso risulta carente: nonostante il riconoscimento per immagini sia stato effettuato "con certezza" lo stesso è stato svalutato dal tribunale, senza indicare le ragioni che avrebbero sorretto la falsificazione della ricognizione e senza considerare il fatto che le dichiarazioni difensive di NI risultavano smentite dal contenuto dei tabulati. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente al sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2024.
il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del di. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Mastroberardino, ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Il difensore, Avv. Giovanni Chiarito, con memoria, insisteva per il rigetto del ricorso. Penale Sent. Sez. 2 Num. 8999 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 23/01/2024 RITENUTO IN FATTO 1.11 Tribunale per il riesame delle misure cautelari di Salerno annullava l'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari che aveva applicato a NI la misura degli arresti domiciliari per il reato di rapina aggravata. 2. Avverso tale ordinanza proponeva ricorso per cassazione il Pubblico ministero presso il Tribunale di Salerno che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione: la persona offesa aveva riconosciuto senza ombra di dubbio nel NI l'autore della rapina visionando un album fotografico;
a ciò sia aggiungeva che l'indagato aveva reso dichiarazioni non confermate circa il fatto che tale SE lo avesse chiamato a mezzanotte subito dopo la rapina (circostanza non confermata dall'analisi dei tabulati). Tale compendio indiziario renderebbe manifestamente illogica la svalutazione del riconoscimento fotografico effettuato, con assoluta certezza, dalla persona offesa. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è fondato. 1.1. Il Tribunale ha svalutato la capacità dimostrativa del riconoscimento fotografico effettuato "con certezza" dalla persona offesa e corroborato dalla dimostrazione della falsità delle dichiarazioni dell'indagato circa il contatto telefonico del SE affidandosi ad alcuni argomenti logici (la inverosimiglianza del fatto che l'indagato sia fuggito con i complici e poi tornato presso la sua abitazione vicina al luogo della rapina dove si era recato correndo il rischio del riconoscimento diretto) che, tuttavia non affrontano il tema decisivo della ritenuta falsità delle dichiarazioni ricognitive. Il riconoscimento per immagini è, infatti, una declinazione della prova dichiarativa caratterizzata dalla estrema importanza del profilo percettivo sensoriale;
lo stesso deve pertanto essere valutato facendo ricorso ai criteri che la giurisprudenza ha individuato per la valutazione della capacità dimostrativa delle dichiarazioni. Si riafferma cioè che l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il 2 libero apprezzamento del giudice (tra le altre: Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437 - 01). Ebbene: l'esame della prova dichiarativa di chi non è coinvolto nel fatto, anche quando è raccolta in via unilaterale nel corso delle indagini si perfeziona attraverso i seguenti passaggi valutativi: (a) la valutazione della attendibilità "intrinseca" del dichiarante;
(b) la valutazione della attendibilità "estrinseca" del dichiarato, ovvero della compatibilità del narrato con i dati di contesto;
(c) la complessiva valutazione della "credibilità" dei contenuti accusatori della testimonianza, da effettuare attraverso la valutazione sia della compatibilità degli stessi con gli altri elementi di prova raccolti, sia della loro resistenza agli argomenti antagonisti proposti dalla difesa. Si ricorda inoltre che è ius recepturn che le dichiarazioni della persona offesa - comprese quelle ricognitive - per essere ritenute credibili non necessitano di "riscontri esterni" individualizzanti, sebbene, per essere poste a fondamento della decisione, debbano essere sottoposte ad un rigoroso vaglio di attendibilità che si esprime anche con la valutazione della loro compatibilità con gli elementi di contesto (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214 - 01). 1.2. Nel caso in esame l'esame della attendibilità delle dichiarazioni ricognitive dell'offeso risulta carente: nonostante il riconoscimento per immagini sia stato effettuato "con certezza" lo stesso è stato svalutato dal tribunale, senza indicare le ragioni che avrebbero sorretto la falsificazione della ricognizione e senza considerare il fatto che le dichiarazioni difensive di NI risultavano smentite dal contenuto dei tabulati. L'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al tribunale di Salerno.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Salerno competente al sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il giorno 23 gennaio 2024.