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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 02/09/2025, n. 2606 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 2606 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2023 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: “riduzione in pristino”,
promossa da
IG.ra (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonello Manuel Rega e Filomena Annunziata con studio in Sarno
(SA) alla Via Bruto Fabbricatore 23, elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICE
contro
IG.ra (c.f. ) nata a [...] il [...] e IG. CP_1 C.F._2
(c.f. ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 gennaio 2025 i difensori della parte attrice rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 cpc stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art. 99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che seppur sussista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela, la domanda appare, quindi, infondata e meritevole di rigetto per quanto di ragione.
Pagina 2 Ebbene, con atto di citazione del 23 marzo 2018, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio i IGg. e deducendo che CP_1 CP_2 quest'ultimi avevano eseguito lavori edili ovvero opere abusivamente realizzate in danno della proprietà attrice confinante e chiedevano la riduzione in pristino allo stato quo ante oltre il risarcimento dei danni.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Nel corso del processo è stata ammessa ed espleta prova testimoniale e la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del 30.01.2025 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
Tale domanda ad avviso di questo giudice non può essere accolta dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risulta provata la sola legittimazione attiva in capo all'attrice, con il deposito della copia dell'atto di divisione del Notaio del 24.09.2014. Persona_1
Per quanto riguarda invece la legittimazione passiva in capo ai convenuti alcun documento risulta depositato agli atti di causa che possa determinare in capo agli stessi la proprietà dei beni e quindi la loro capacità processuale.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello» (cfr. App.
Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. Civ.
Sez. Un., n. 2951/2016; Cass. n. 8758/2016; Cass. n. 943/2017; Cass. n.
11744/2018; Cass. n. 22525/18).
Ebbene, nel caso di specie, pur avendo depositato parte attrice la copia dell'invito alla mediazione obbligatoria, peraltro inviata alla sola , essa CP_1 potrebbe, a limite, avere valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza dedotta in giudizio da parte dell'attrice, ma non dell'effettiva responsabilità dei convenuti per quanto dedotto in giudizio.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è Pagina 3 anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Era onere dell'attrice, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cc, dimostrare l'esatta individuazione della parte legittimata passiva.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento della domanda attorea, giustificano una compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
il Giudice On. del Tribunale civile di Nocera Inferiore dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda perché non provata;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
Pagina 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
in composizione monocratica e nella persona del Giudice On. dott. Silvio La Rana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2023 / 2018 di R.G. avente ad oggetto: “riduzione in pristino”,
promossa da
IG.ra (c.f. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dagli avv.ti Antonello Manuel Rega e Filomena Annunziata con studio in Sarno
(SA) alla Via Bruto Fabbricatore 23, elett.te dom.ti come in atti,
ATTRICE
contro
IG.ra (c.f. ) nata a [...] il [...] e IG. CP_1 C.F._2
(c.f. ) nato a [...] il [...], CP_2 C.F._3
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI
All'udienza del 30 gennaio 2025 i difensori della parte attrice rassegnavano le conclusioni così come riportate nel verbale in atti, in pari data redatto;
all'esito la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si omette di sviluppare lo svolgimento del processo atteso che l'art. 132 cpc stabilisce che la sentenza deve contenere unicamente la “concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”.
Pertanto, devono all'uopo, considerarsi integralmente richiamati dalla presente pronuncia, sia gli atti introduttivi e di costituzione delle parti, sia i verbali di causa.
Pagina 1 Del resto, trattandosi di disposizione normativa dettata con evidente finalità di accelerazione ai fini della produzione della sentenza, deve ritenersi che essa consenta al giudice di pronunciare quest'ultima, senza premettere la concisa esposizione dello svolgimento del processo, precedentemente richiesta dal comma secondo dell'art. 132 cpc, la quale risulta, peraltro, agevolmente suscettibile di essere desunta dalla lettura degli atti introduttivi e di costituzione delle parti, nonché dai verbali dell'udienza in cui la causa è stata trattata, istruita e discussa, con la conseguenza che non potrà, pertanto, considerarsi affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga la concisa esposizione dei fatti e, dunque, dello svolgimento del processo (cfr. in tal senso, sia pure con riguardo all'ipotesi analoga ma non identica dell'art. 281 sexies cpc,
Cass. N° 22409/06).
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente, al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio.
Ciò premesso, si rileva innanzitutto che nella fattispecie in esame, il codice nel titolo IV del libro I tratta dell'esercizio dell'azione, ma non determina il concetto d'azione, né fornisce la nozione della domanda alla quale fa riferimento.
La norma contenuta nell'art. 99 cpc dispone che chi vuol far valere un diritto in giudizio deve proporre domanda al giudice competente.
Tale disposizione si collega all'altra contenuta nell'art. 2907 1° comma cc secondo cui alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorità giudiziaria su domanda di parte.
Le condizioni dell'azione devono essere accertate dal giudice d'ufficio, indipendentemente dal comportamento processuale del convenuto, che può non contestare la verità di certi fatti allegati da parte dell'attore a fondamento della domanda.
Quello che importa tener presente è che l'art. 115 cpc pone il divieto dell'utilizzazione del sapere privato del giudice e della ricerca d'ufficio della verità oltre il thema decidendum ed il thema probandum.
Orbene, dall'esame della documentazione allegata dall'attore sembra che seppur sussista in capo allo stesso un diritto sostanziale e che lo stesso appartenga a chi ne ha chiesto la tutela, la domanda appare, quindi, infondata e meritevole di rigetto per quanto di ragione.
Pagina 2 Ebbene, con atto di citazione del 23 marzo 2018, la sig.ra Parte_1 conveniva in giudizio i IGg. e deducendo che CP_1 CP_2 quest'ultimi avevano eseguito lavori edili ovvero opere abusivamente realizzate in danno della proprietà attrice confinante e chiedevano la riduzione in pristino allo stato quo ante oltre il risarcimento dei danni.
I convenuti non si costituivano in giudizio.
Nel corso del processo è stata ammessa ed espleta prova testimoniale e la causa, sulle conclusioni rassegnate dalle parti alla udienza del 30.01.2025 è stata trattenuta per la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
Al giudice adito piace ricordare alle parti che è suo dovere decidere sulla base degli atti e delle risultanze istruttorie di cui al fascicolo d'ufficio e quelli prodotti dagli interessati al giudizio, dovendo il giudice giudicare secundum alligata et probata.
Tale domanda ad avviso di questo giudice non può essere accolta dal momento che dalla documentazione depositata ed acquisita agli atti di causa, risulta provata la sola legittimazione attiva in capo all'attrice, con il deposito della copia dell'atto di divisione del Notaio del 24.09.2014. Persona_1
Per quanto riguarda invece la legittimazione passiva in capo ai convenuti alcun documento risulta depositato agli atti di causa che possa determinare in capo agli stessi la proprietà dei beni e quindi la loro capacità processuale.
Secondo il prevalente e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità, il difetto di titolarità della posizione giuridica attivata dalla parte istante è rilevabile di ufficio, visto che «la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda, che attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, e la carenza di titolarità, attiva o passiva, del rapporto controverso è rilevabile di ufficio dal giudice se risultante dagli atti di causa, anche in grado di appello» (cfr. App.
Napoli, Sez. Proprietà Industriale e Intellettuale, 23.09.2020, n. 3222; Cass. Civ.
Sez. Un., n. 2951/2016; Cass. n. 8758/2016; Cass. n. 943/2017; Cass. n.
11744/2018; Cass. n. 22525/18).
Ebbene, nel caso di specie, pur avendo depositato parte attrice la copia dell'invito alla mediazione obbligatoria, peraltro inviata alla sola , essa CP_1 potrebbe, a limite, avere valore esclusivamente come prova della messa a conoscenza della circostanza dedotta in giudizio da parte dell'attrice, ma non dell'effettiva responsabilità dei convenuti per quanto dedotto in giudizio.
Ciò posto va evidenziato che se è vero che spetta a chi fa valere un diritto fornire la prova del fatto costitutivo non essendo sufficiente la mancata contestazione, è Pagina 3 anche vero che un fatto può considerarsi pacifico laddove sia esplicitamente ammesso ovvero la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice (così Cass. 17371 del
17/11/2003).
Era onere dell'attrice, sulla base della ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 cc, dimostrare l'esatta individuazione della parte legittimata passiva.
Se ne deduce, quindi, che nella redazione della motivazione della sentenza, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, essendo necessario e sufficiente in base all'articolo 132 n.4 cpc che esponga in maniera concisa gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, dovendo ritenersi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi ed i rilievi che, seppur non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con il percorso argomentativo seguito (cfr. Cass. Civ. Sez. VI, 17 maggio 2013, n.12123;
Cass. Civ. Sez. III, 21 febbraio 2013 n.4346; Trib. Nocera Inferiore, Sez. I, 26 novembre 2013 n.1431).
Il mancato accoglimento della domanda attorea, giustificano una compensazione delle spese tra le parti
P.Q.M.
il Giudice On. del Tribunale civile di Nocera Inferiore dott. Silvio La Rana, definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede:
1) rigetta la domanda perché non provata;
2) compensa le spese tra le parti.
Così deciso in Nocera Inferiore il 02/09/2025.
Il Giudice Onorario (dott. Silvio La Rana)
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