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Sentenza 16 novembre 2025
Sentenza 16 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 16/11/2025, n. 3094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3094 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3235/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile-Sezione Specializzata Impresa
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa NN IO Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa TR DI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente procedimento Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Santaniello, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso di Porta Vittoria n. 47, Milano (MI), giusta delega in atti;
( ), rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Marco Santaniello, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso di Porta Vittoria n. 47, Milano (MI), giusta delega in atti pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), nella qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Riccardo P.IVA_2
Rusconi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via San Maurilio n. 3,
Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“a) Annullarsi la sentenza impugnata n. 6563/2023 pubblicata il 31/07/2023 RG n. 34435/2019 e rigettarsi la pretesa creditoria di rappresentata dal e per l'effetto Controparte_2 CP_1 annullare e/o confermare l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, opposto nel giudizio di primo grado, in quanto l'oggetto della domanda di pagamento e della pretesa creditoria di è stato regolato con il negozio transattivo sottoscritto tra le parti in data CP_2
2.05.2022;
b) Subordinatamente annullarsi la sentenza impugnata ed il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di
Milano ed opposto nel giudizio di primo grado dichiarandosi l'avvenuta cessazione della materia del contendere ed il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. alla decisione nel merito della domanda di pagamento proposta dal così come rappresentata, per intervenuta Controparte_2 transazione tra le parti;
3) In via ancor più gradata annullarsi la sentenza impugnata, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e/o confermandone l'annullamento e rigettarsi la domanda di pagamento proposta da come rappresentata, nei confronti degli appellanti a seguito dell'avvenuta Controparte_2 transazione dell'oggetto della lite con la scrittura privata del 2.05.2022, depositata unitamente al presente atto di impugnazione con la prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico di
NT s.r.l., garantita dagli appellanti;
pagina 2 di 13 4) In via di estremo subordine annullarsi la sentenza impugnata ed il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado per tutti i motivi di impugnazione articolati con l'atto di appello.
5) Vinte le spese del doppio grado di giudizio in caso di opposizione della parte appellata con distrazione della stessa a favore dell'Avv. Marco Santaniello.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle conclusioni nuove dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta sub 1, punto 1.1.
Respingere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per inammissibilità o comunque per manifesta infondatezza della stessa e provvedere ai sensi di legge.
NEL MERITO
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la impugnata sentenza del
Tribunale di Milano n. 6563/2023 emessa in data 18.05.2023 e pubblicata in data 31.07.2023.
In ogni caso:
confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 7969/2019 (Ruolo n. 13688/2019), emesso in data 28.03-13.04.2019 dal Tribunale di Milano;
condannare in subordine gli attori appellanti a pagare in solido a e per essa a Controparte_2
la somma di € 1.587.588,17, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalle CP_1 scadenze indicati nel ricorso per ingiunzione in questione, ovvero, in estremo subordine ed in ogni caso, le diverse somme, per capitale e interessi, di cui gli attori appellanti, nei limiti delle fideiussioni prestate, dovessero risultare debitori nei confronti della nel corso del presente Controparte_2 giudizio per i titoli e le causali dedotte, anche a titolo di ripetizione dell'indebito o illecito arricchimento. pagina 3 di 13 NELLE SPESE
Con rimborso di spese e compensi professionali, oltre IVA e c.p.a.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
[... I.1. Con decreto ingiuntivo n. 7969/2019 il Tribunale di Milano ingiungeva ad NT S.r.l.
(“NT”), nonché a ed a resisi suoi fideiussori, il CP_3 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di (“ ), cessionaria del credito, della somma di euro Controparte_2 CP_2
1.587.588,17, oltre interessi e spese, in relazione a due mutui fondiari (n. 60201 del 26.04.2004 e n.
60363 del 20.07.2005) e ad un rapporto di conto corrente (n. 8080/29 del 15.03.2004), già intrattenuti da NT con DI . Controparte_4
I.2. e opponevano il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, deducendo:
i) il difetto, in capo a della titolarità attiva del rapporto dedotto, per non avere quest'ultima CP_2 fornito adeguata prova dell'intervenuta cessione dei crediti azionati;
ii) la nullità totale delle fideiussioni rilasciate in data 18.07.2005 per violazione dell'art. 2 co. 2 l.
287/1990;
iii) con riferimento ai contratti di mutuo fondiario ed al contratto di conto corrente sottoscritti da
NT, l'insussistenza di titoli giustificativi degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto e l'usurarietà del tasso di interesse applicato;
iv) con riferimento ai soli contratti di mutuo fondiario, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese ivi previsto, per contrarietà al divieto di anatocismo, oltre alla mancata indicazione del TAEG;
v) il superamento dei tassi soglia con riguardo sia ai contratti di mutuo che a quello di conto corrente.
Formulavano istanza di CTU, al fine di determinare la reale consistenza dei rapporti di dare/avere tra le parti tenendo conto dei rilevati profili di anatocismo ed usurarietà. pagina 4 di 13 I.3. In comparsa conclusionale gli opponenti domandavano dichiararsi cessata la materia del contendere, in considerazione di un accordo transattivo intervenuto medio tempore tra Pt_2
NT ed (“ ) nella qualità di mandataria di
[...] Parte_1 Controparte_5 CP_1
deducendo: CP_2
i) che le rinunce contenute nella transazione sottoscritta in data 02.05.2022 avevano ad oggetto tutte le controversie in corso tra le parti, eccezion fatta per la sola procedura esecutiva n. RGE
925/2021 al tempo pendente dinanzi al Tribunale di Milano;
ii) l'esatto adempimento, da parte di NT, degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 2 della transazione mediante il conferimento ad di procura irrevocabile a vendere CP_1
l'immobile sito in Milano, Via Quarenghi n. 23, con conseguente attribuzione a quest'ultima di ogni potere necessario a dare seguito alle obbligazioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11;
iii) l'esatto adempimento, da parte di NT, degli ulteriori obblighi posti a suo carico dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della scrittura transattiva.
Deduceva contriamente nella memoria di replica, che la scrittura transattiva non poteva ritenersi CP_1 efficace, non essendosi ancora verificata la condizione essenziale costituita dalla vendita dell'immobile di via Quarenghi.
I.4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6563/2023 pubblicata in data 31.07.2023, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e in solido tra loro, a pagare ad Parte_2 Parte_1 la somma di euro 1.587.458,51, oltre interessi convenzionali di mora dal 05.04.2013 al saldo CP_1 effettivo, altresì disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 e ponendo la parte residua in capo agli opponenti.
Il Tribunale, preliminarmente, riteneva inaccoglibile la domanda volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando la mancata adesione di alle prospettazione degli CP_1 opponenti e conseguentemente affermando “Poiché non risulta che la transazione sia stata eseguita, sussiste un interesse attuale e concreto di al riconoscimento delle proprie pretese verso Controparte_2
i signori e . Pt_2 Pt_1
Di seguito, il Tribunale:
pagina 5 di 13 i) riteneva infondata l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” di poiché validamente CP_2 fornita la prova della titolarità del credito azionato mediante il deposito del contratto di cessione dei crediti con i relativi allegati;
ii) respingeva la domanda di accertamento della nullità totale delle fideiussioni rilasciate da e difettando la prova che le parti non li avrebbero sottoscritti in Parte_2 Parte_1 assenza delle clausole mutuate dallo schema ABI censurato da CA d'Italia;
iii) riteneva validamente fornita la prova del credito di derivante dai contratti di mutuo, per CP_2 effetto del deposito dei relativi contratti e dei piani di ammortamento con indicazione delle rate pagate, insolute ed in mora;
iv) riteneva non provato il credito di derivante dallo scoperto di conto corrente in quanto CP_2 fondato su un mero saldaconto, con la conseguenza di non poter riconoscere fondata la pretesa creditoria per euro 129,66, pari al suddetto scoperto;
v) ribadiva l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l'ammortamento alla francese non comporta l'implicita ed automatica applicazione di interessi anatocistici;
vi) ribadiva l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l'omessa indicazione del TAEG non è causa di invalidità dei contratti di mutuo e, comunque, riteneva la doglianza infondata sulla scorta del rilievo per cui “entrambi i contratti riportano l'indicatore sintetico di costo”;
vii) rilevava la genericità dell'allegazione relativa alla natura usuraria del tasso di interesse, specificata, tardivamente, solo con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.;
viii) respingeva la richiesta di CTU ritenendola esplorativa, tesa a superare surrettiziamente il deficit di allegazione e prova degli opponenti.
ix) revocava dunque il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della minore somma derivante dalla sola sottrazione del credito per scoperto di conto corrente.
II. Il giudizio d'appello
II.1. Avverso la predetta sentenza e hanno proposto appello, affidato a Parte_1 Parte_2 cinque motivi, come di seguito compendiati. pagina 6 di 13 II.1.1. Con il primo motivo, hanno dedotto che il Tribunale – in considerazione della transazione sottoscritta inter partes – avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento di o, CP_1 alternativamente, adottare pronuncia di cessazione della materia del contendere, giacché:
i) nei propri scritti difensivi, aveva aderito alla prospettazione degli appellanti circa CP_1
l'esistenza ed il contenuto della transazione, limitandosi a rilevarne l'attuale inefficacia in ragione della pendenza della condizione sospensiva;
ii) in ogni caso, la transazione sarebbe stata correttamente eseguita dalle parti e sarebbero pienamente efficaci le rinunce ivi contenute, con conseguente estinzione del rapporto principale e, in forza del principio di accessorietà, delle fideiussioni prestate dagli appellanti, atteso che:
(a) gli eventi dedotti in condizione consistevano nella vendita dell'immobile sito in Cassina
Rizzardi, via Manzoni, e nel conferimento in favore di della procura irrevocabile a CP_1 vendere l'immobile di Milano, via Quarenghi (e non anche nella vendita di tale secondo immobile): eventi entrambi verificati;
(b) la mancata vendita dell'immobile di via Quarenghi era imputabile alla sola inerzia di sicché, anche a voler individuare l'evento dedotto in CP_1 condizione nella vendita dell'immobile medesimo, tale condizione avrebbe dovuto ritenersi avverata ex art. 1339 c.c..
A sostegno del motivo d'appello, inoltre, e deducono e documentano che il giudizio di Pt_1 Pt_2 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, introdotto da NT dinanzi a diversa sezione del Tribunale di Milano, si è concluso con sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo medesimo per aver quel giudice ritenuto cessata la materia del contendere. Ciò proprio in virtù dell'atto transattivo che, nella sentenza qui impugnata, era stato invece ritenuto privo di efficacia.
II.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a Difetterebbe, infatti, la prova CP_2 dell'intervenuta cessione del credito a atteso che il contratto di cessione non sarebbe stato CP_2 prodotto, né in sede monitoria né nel corso del giudizio di opposizione, mentre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.07.2016 sarebbe inidoneo a provare la cessione del credito ed il suo contenuto, ed in ogni caso difetterebbe la prova della rispondenza, del credito azionato, ai criteri di individuazione dei crediti ceduti contenuti nell'avviso in parola.
pagina 7 di 13 II.1.3. Hanno lamentato quindi gli appellanti, con il terzo motivo, che il primo giudice non abbia ritenuto la nullità totale delle fideiussioni rilasciate da e in quanto Parte_1 Parte_2 comprensive di clausole coincidenti con quelle dello schema ABI censurato da CA d'Italia con proprio provvedimento n. 55/2005.
A sostegno, hanno dedotto che:
i) si verterebbe in materia di nullità di protezione, la cui funzione sanzionatoria – anche in ragione dell'aperto contrasto delle clausole censurate con gli artt. 2 Cost., 1137 c.c. e 1175 e 1375 c.c. – potrebbe essere assicurata solo da una comminatoria di nullità totale;
ii) attesa la natura di prova privilegiata riconosciuta al provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005,
l'onere probatorio gravante sul fideiussore sarebbe in ogni caso adempiuto quando lo stesso abbia dimostrato la sola coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di reviviscenza, sopravvenienza e deroga all'art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI.
II.1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per avere ritenuto valide le clausole di determinazione del saggio di interesse contenute nei contratti di mutuo sottoscritti da
NT, e, conseguentemente, disatteso le contestazioni mosse circa l'inesatta indicazione del quantum del credito azionato, nonostante i predetti contratti (i) non contengano l'espressa indicazione del TAEG e (ii) rechino un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, in tesi idoneo a determinare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Affermano che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c. e/o 1346 c.c. in quanto applicativa di un costo occulto (e, dunque, di un tasso indeterminato e/o sul quale non si sarebbe formato il consenso delle parti), con conseguente eterointegrazione del contratto mediante l'applicazione del tasso BOT ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB.
II.
1.5. Con il quinto motivo, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'usurarietà della misura degli interessi applicata ai mutui sottoscritti da NT, come risultante:
i) dalla somma algebrica dei tassi di interesse annuo previsti da ciascun contratto di mutuo, del tasso degli interessi di mora e dal tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido previsto nel pagina 8 di 13 contratto di conto corrente la cui sottoscrizione veniva richiesta dalla banca ai fini dell'erogazione dei predetti mutui1;
ii) dalla valorizzazione di tutte le voci di costo necessarie alla determinazione del TEG, individuate in “anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta sconto, spese per singola operazione di anticipo, sistema delle valute fittizie”.
Infine, gli appellanti hanno lamentato il ritenuto errore del Tribunale consistito nel non aver disposto la
CTU richiesta, necessaria ai fini della rideterminazione delle somme pagate a titolo di interessi, previa verifica dell'imputazione di questi nel piano di ammortamento e del tasso soglia medio effettivo applicato in ciascun trimestre di durata del rapporto. Ciò anche in considerazione del fatto che:
i) diversa documentazione, necessaria all'espletamento della CTU, non sarebbe stata versata in atti poiché nell'esclusiva disponibilità della controparte;
ii) la natura altamente tecnica dell'accertamento richiesto permetterebbe di “derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative”2.
II.2. Si è costituita –in qualità di mandataria di deducendo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'inammissibilità delle domande di annullamento del decreto ingiuntivo e della sentenza in dipendenza dell'intervenuta transazione, in quanto nuove. Nel merito, ha contestato tutti i motivi di appello ed ha domandato la conferma della sentenza impugnata, e, in subordine, la conferma del decreto ingiuntivo.
II.3. All'udienza del 10.07.2024 il Consigliere istruttore designato, in seguito alla discussione delle parti sul punto, si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti. Con ordinanza del 15.07.2024, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, in accoglimento dell'istanza di e ha sospeso l'esecutività della Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata. Il Collegio ha altresì rinviato la causa all'udienza del 22.10.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi conclusionali.
II.4 All'udienza del 22.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e la causa è stata in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 L'appello va accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
III.1.2. Nel corso del primo giudizio, come già ampiamente evidenziato, gli odierni appellanti hanno rappresentato l'avvenuta transazione della controversia, domandando per questo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, ma si è opposta, rappresentando che la transazione CP_1 non era efficace, non essendosi ancora verificati gli eventi, in primis la vendita dell'immobile di
Milano, via Quarenghi, cui quell'efficacia era a suo dire sospensivamente condizionata.
III.1.3. Nel corso del presente giudizio, e precisamente in sede di difese conclusionali, gli appellanti hanno rappresentato il verificarsi, medio tempore, di tutti gli eventi condizionanti, ulteriori rispetto al rilascio della procura irrevocabile a vendere, che nel corso del primo giudizio non si erano ancora verificati, ovvero hanno rappresentato che: la procedura esecutiva n. 925/21 è stata chiusa;
le somme dovute a per canoni locatizi, trattenute dalla procedura e poi svincolate in favore di NT, CP_2 sono state dalla stessa bonificate a le chiavi dell'immobile di via Quarenghi sono state CP_2 consegnate. Per parte propria sempre negli atti difensivi conclusionali, ha insistito nel rilevare CP_1 che non si è ad oggi verificata la vendita dell'immobile di via Quarenghi, le cui chiavi, peraltro, erano state consegnate solo nel gennaio 2025, né erano stato adempiuti “altri obblighi” previsti dall'art. 7 della transazione.
III.1.4. Permane dunque contrasto tra le parti in ordine al contenuto della transazione sottoscritta in data 02.05.20223, e, in particolare, in ordine al contenuto dell'evento dedotto in condizione sospensiva all'articolo 12 della transazione medesima, consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto 3 Prodotta dagli appellanti sub docc. 1 e 1bis. pagina 10 di 13 nel presente accordo”. Sostiene infatti, che la corretta esecuzione di quanto previsto postuli CP_1
l'intervenuta vendita dell'immobile di via Quarenghi, laddove invece, secondo la prospettazione degli appellanti, con riferimento a questo immobile la condizione sarebbe stata soddisfatta con il mero rilascio della procura irrevocabile a vendere. Inoltre, secondo non si sarebbe realizzato quanto CP_1 previsto al punto 7 della transazione.
III.1.5. Sussiste, quindi, una “controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione” extraprocessuale, che, come affermato dalla Corte di Cassazione4, esclude che la materia del contendere possa essere dichiarata cessata, e rende invece necessario l'“intervento del giudice compositivo di un contrasto di posizioni” ed una decisione nel merito, in ordine alla fondatezza o all'infondatezza della pretesa, a seconda appunto che il contrasto sia risolto nel senso dell'inefficacia o dell'efficacia dell'accordo transattivo impeditivo.
III.1.6. Tanto detto, reputa la Corte che, conformemente alla prospettazione degli appellanti, la vendita dell'immobile di via Quarenghi costituisca evento estraneo al contenuto della condizione sospensiva di cui all'articolo 12 della transazione. Il dato testuale dell'articolo 2 della scrittura5, infatti, induce ad affermare – anche alla luce del confronto con la diversa previsione di cui al successivo articolo 5
(relativo all'immobile di Cassina Rizzardi)6 – che l'evento dedotto in condizione consistesse unicamente nel rilascio, certamente avvenuto, della procura irrevocabile a vendere in favore di CP_6
Tale conclusione è corroborata dall'assoluta ampiezza dei poteri conferiti a quest'ultima, la quale si è vista conferire una procura a vendere: (i) irrevocabile;
(ii) con facoltà di selezione dell'intermediario;
(iii) senza alcun vincolo di prezzo (“importo non inferiore ad Euro 600.000,00 – e/o importo inferiore che riterrà opportuno”, restando dunque rimessa ad la libera scelta tra il porre in vendita CP_1 CP_1
l'immobile al prezzo di 600.000 euro oppure a prezzo maggiore o inferiore, senza determinazione né di un massimo, né di un minimo); (v) recante “tutti i poteri necessari ed opportuni” per realizzare la vendita in nome e per conto di NT. Non è perciò rilevante che la vendita dell'immobile di via Quarenghi non si sia, ad oggi, ancora verificata. Tale vendita, peraltro, restando incontestato (anzi, esplicitamente riconosciuto dalla appellata a pag.13 della comparsa conclusionale) che le chiavi siano state consegnate essendosi definitivamente chiusa la procedura esecutiva n. 925/2021 RGE ed alla conseguente consegna delle chiavi dell'immobile, appare dipendere ormai esclusivamente dall'iniziativa di che non ha dedotto CP_1 neppure una ragione per cui la stessa non sarebbe realizzabile, nell'ampio ventaglio delle possibilità concesse dalla transazione e dalla procura a vendere.
III.1.7. Deve poi ribadirsi che e hanno allegato ulteriori circostanze Parte_1 Parte_2 fattuali, sopravvenute al giudizio di primo grado e alla stessa instaurazione del giudizio di appello, non specificamente contestate da e, segnatamente, la corresponsione in favore dell'appellata dei CP_1 canoni di locazione maturati nelle more del procedimento esecutivo, nonché degli importi risultanti dal conto della procedura dedotte le spese, cosicché, incontestato essendo anche che già fosse stata finalizzata la vendita dell'immobile di Cassina Rizzardi con introito dei previsti 160 mila euro da parte di è dato ritenere che siano stati eseguiti ad oggi tutti gli adempimenti posti in capo alle parti CP_1 dalla scrittura transattiva (anche quelli di cui al suo art. 7).
III.1.8. Alla luce di quanto sopra, risulta verificato – ancorché successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ed all'instaurazione del presente giudizio – l'evento dedotto in condizione, consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo”, ed avverata la condizione sospensiva di cui all'articolo 12, ove è stato esplicitamente previsto che “nulla sarà più dovuto da NT e da e , in relazione ai contratti di mutuo Parte_1 Parte_2 fondiario nonché alle fideiussioni personali rilasciate da questi ultimi.
III.1.9. Consegue che, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da quale CP_1 mandataria di devono essere respinte, secondo il già richiamato insegnamento della Suprema CP_2
Corte8. Non deve farsi luogo, a dispetto di quanto domandato dagli appellati, ad alcun annullamento della sentenza impugnata, né del decreto ingiuntivo, che già è stato peraltro revocato dal Tribunale senza possibilità di reviviscenza9. III.2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello restano assorbiti.
IV. Regolamento delle spese di lite
IV.1. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, relativamente alle quali deve aversi riguardo all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ. n. 9064/18), trovano integrale compensazione tra le parti, considerato che solo nelle more del presente giudizio la scrittura transattiva ha avuto integrale esecuzione e si è, dunque, avverata la condizione sospensiva consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6563/2023 pubblicata in data 31.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da quale mandataria di CP_1 nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TR DI NN IO
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per effetto di tale somma algebrica, il tasso annuo effettivo applicato a ciascun contratto di mutuo dovrebbe essere individuato:
- con riferimento al contratto di mutuo n. 60201, nella misura del 16,43% (pari alla somma di tasso di interesse annuo del 3,625%, tasso di mora pari al tasso di interesse annuo aumentato di 2 punti percentuali, tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido ordinario del 7,186%);
- con riferimento al contratto di mutuo n. 20866, nella misura del 16,93% (pari alla somma di tasso di interesse annuo del 3,875%, tasso di mora pari al tasso di interesse annuo aumentato di 2 punti percentuali, tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido ordinario del 7,186%). 2 Possibilità che, secondo quanto prospettato, sarebbe stata ammessa da Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2016 n. 5091; Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191. pagina 9 di 13 4 Cass. civ., Sez. III, 24/02/2015, n. 3598. 5 A mente del quale “NT Srl in liquidazione conferisce ad quale mandataria di CP_1 CP_2 contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, procura a vendere irrevocabile per l'immobile sito in VIA QUARENGHI, 23 – 20151 – Milano (All.) per un importo non inferiore ad Euro 600.000,00 – e/o importo inferiore che Algos riterrà opportuno”. 6 A mente del quale “NT Srl in liquidazione provvederà a vendere l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Cassina Rizzardi, Via Alessandro Manzoni n. SNC […] con gestione autonoma della vendita, della sottoscrizione degli atti necessari e dell'incasso dell'importo introitato a seguito della vendita”. 7 Prodotta dagli appellanti sub doc.
2. pagina 11 di 13 8 Così come affermato da Cass. civ., Sez. III, 24/02/2015, n. 3598. 9 Cfr. Cassazione n. 20868/2017. pagina 12 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Prima Civile-Sezione Specializzata Impresa
composta dai seguenti magistrati:
dott.ssa NN IO Presidente
dott.ssa Alessandra Arceri Consigliere
dott.ssa TR DI Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
DA
(C.F. ), rappresentato e difeso nel presente procedimento Parte_1 C.F._1 dall'Avvocato Marco Santaniello, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Corso di Porta Vittoria n. 47, Milano (MI), giusta delega in atti;
( ), rappresentata e difesa nel presente procedimento Parte_2 C.F._2 dall'Avvocato Marco Santaniello, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Corso di Porta Vittoria n. 47, Milano (MI), giusta delega in atti pagina 1 di 13 APPELLANTI
CONTRO
(C.F. e P.IVA ), nella qualità di mandataria di CP_1 P.IVA_1 Controparte_2
(C.F. e P.IVA ), rappresentata e difesa nel presente procedimento dall'Avv. Riccardo P.IVA_2
Rusconi, giusta delega in atti, ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Via San Maurilio n. 3,
Milano (MI), giusta delega in atti
APPELLATA
avente ad oggetto: Fideiussione – Polizza fideiussoria sulle seguenti conclusioni:
Per gli appellanti e Parte_1 Parte_2
“a) Annullarsi la sentenza impugnata n. 6563/2023 pubblicata il 31/07/2023 RG n. 34435/2019 e rigettarsi la pretesa creditoria di rappresentata dal e per l'effetto Controparte_2 CP_1 annullare e/o confermare l'annullamento del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Milano, opposto nel giudizio di primo grado, in quanto l'oggetto della domanda di pagamento e della pretesa creditoria di è stato regolato con il negozio transattivo sottoscritto tra le parti in data CP_2
2.05.2022;
b) Subordinatamente annullarsi la sentenza impugnata ed il decreto ingiuntivo reso dal Tribunale di
Milano ed opposto nel giudizio di primo grado dichiarandosi l'avvenuta cessazione della materia del contendere ed il sopravvenuto difetto di interesse ex art. 100 c.p.c. alla decisione nel merito della domanda di pagamento proposta dal così come rappresentata, per intervenuta Controparte_2 transazione tra le parti;
3) In via ancor più gradata annullarsi la sentenza impugnata, annullarsi il decreto ingiuntivo opposto in primo grado e/o confermandone l'annullamento e rigettarsi la domanda di pagamento proposta da come rappresentata, nei confronti degli appellanti a seguito dell'avvenuta Controparte_2 transazione dell'oggetto della lite con la scrittura privata del 2.05.2022, depositata unitamente al presente atto di impugnazione con la prova dell'adempimento delle obbligazioni poste a carico di
NT s.r.l., garantita dagli appellanti;
pagina 2 di 13 4) In via di estremo subordine annullarsi la sentenza impugnata ed il decreto ingiuntivo opposto nel giudizio di primo grado per tutti i motivi di impugnazione articolati con l'atto di appello.
5) Vinte le spese del doppio grado di giudizio in caso di opposizione della parte appellata con distrazione della stessa a favore dell'Avv. Marco Santaniello.”
Per l'appellata CP_1
“Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Milano, ogni contraria istanza disattesa e respinta, previe le declaratorie del caso:
IN VIA PRELIMINARE E PREGIUDIZIALE:
Accertare e dichiarare inammissibile l'appello ex adverso proposto per violazione dell'art. 345 c.p.c. in relazione alle conclusioni nuove dedotte in narrativa della comparsa di costituzione e risposta sub 1, punto 1.1.
Respingere l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata per inammissibilità o comunque per manifesta infondatezza della stessa e provvedere ai sensi di legge.
NEL MERITO
Rigettare l'appello in quanto infondato in fatto ed in diritto e confermare la impugnata sentenza del
Tribunale di Milano n. 6563/2023 emessa in data 18.05.2023 e pubblicata in data 31.07.2023.
In ogni caso:
confermare il decreto ingiuntivo telematico opposto n. 7969/2019 (Ruolo n. 13688/2019), emesso in data 28.03-13.04.2019 dal Tribunale di Milano;
condannare in subordine gli attori appellanti a pagare in solido a e per essa a Controparte_2
la somma di € 1.587.588,17, oltre agli interessi convenzionali di mora al tasso e dalle CP_1 scadenze indicati nel ricorso per ingiunzione in questione, ovvero, in estremo subordine ed in ogni caso, le diverse somme, per capitale e interessi, di cui gli attori appellanti, nei limiti delle fideiussioni prestate, dovessero risultare debitori nei confronti della nel corso del presente Controparte_2 giudizio per i titoli e le causali dedotte, anche a titolo di ripetizione dell'indebito o illecito arricchimento. pagina 3 di 13 NELLE SPESE
Con rimborso di spese e compensi professionali, oltre IVA e c.p.a.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I. Fatto e giudizio di primo grado
[... I.1. Con decreto ingiuntivo n. 7969/2019 il Tribunale di Milano ingiungeva ad NT S.r.l.
(“NT”), nonché a ed a resisi suoi fideiussori, il CP_3 Parte_2 Parte_1 pagamento in favore di (“ ), cessionaria del credito, della somma di euro Controparte_2 CP_2
1.587.588,17, oltre interessi e spese, in relazione a due mutui fondiari (n. 60201 del 26.04.2004 e n.
60363 del 20.07.2005) e ad un rapporto di conto corrente (n. 8080/29 del 15.03.2004), già intrattenuti da NT con DI . Controparte_4
I.2. e opponevano il predetto decreto ingiuntivo dinanzi al Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano, deducendo:
i) il difetto, in capo a della titolarità attiva del rapporto dedotto, per non avere quest'ultima CP_2 fornito adeguata prova dell'intervenuta cessione dei crediti azionati;
ii) la nullità totale delle fideiussioni rilasciate in data 18.07.2005 per violazione dell'art. 2 co. 2 l.
287/1990;
iii) con riferimento ai contratti di mutuo fondiario ed al contratto di conto corrente sottoscritti da
NT, l'insussistenza di titoli giustificativi degli importi di cui al decreto ingiuntivo opposto e l'usurarietà del tasso di interesse applicato;
iv) con riferimento ai soli contratti di mutuo fondiario, l'illegittimità del piano di ammortamento alla francese ivi previsto, per contrarietà al divieto di anatocismo, oltre alla mancata indicazione del TAEG;
v) il superamento dei tassi soglia con riguardo sia ai contratti di mutuo che a quello di conto corrente.
Formulavano istanza di CTU, al fine di determinare la reale consistenza dei rapporti di dare/avere tra le parti tenendo conto dei rilevati profili di anatocismo ed usurarietà. pagina 4 di 13 I.3. In comparsa conclusionale gli opponenti domandavano dichiararsi cessata la materia del contendere, in considerazione di un accordo transattivo intervenuto medio tempore tra Pt_2
NT ed (“ ) nella qualità di mandataria di
[...] Parte_1 Controparte_5 CP_1
deducendo: CP_2
i) che le rinunce contenute nella transazione sottoscritta in data 02.05.2022 avevano ad oggetto tutte le controversie in corso tra le parti, eccezion fatta per la sola procedura esecutiva n. RGE
925/2021 al tempo pendente dinanzi al Tribunale di Milano;
ii) l'esatto adempimento, da parte di NT, degli obblighi posti a suo carico dall'articolo 2 della transazione mediante il conferimento ad di procura irrevocabile a vendere CP_1
l'immobile sito in Milano, Via Quarenghi n. 23, con conseguente attribuzione a quest'ultima di ogni potere necessario a dare seguito alle obbligazioni di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11;
iii) l'esatto adempimento, da parte di NT, degli ulteriori obblighi posti a suo carico dagli articoli 5, 6, 7 e 8 della scrittura transattiva.
Deduceva contriamente nella memoria di replica, che la scrittura transattiva non poteva ritenersi CP_1 efficace, non essendosi ancora verificata la condizione essenziale costituita dalla vendita dell'immobile di via Quarenghi.
I.4. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 6563/2023 pubblicata in data 31.07.2023, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava e in solido tra loro, a pagare ad Parte_2 Parte_1 la somma di euro 1.587.458,51, oltre interessi convenzionali di mora dal 05.04.2013 al saldo CP_1 effettivo, altresì disponendo la compensazione delle spese di lite nella misura di 1/5 e ponendo la parte residua in capo agli opponenti.
Il Tribunale, preliminarmente, riteneva inaccoglibile la domanda volta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere, rilevando la mancata adesione di alle prospettazione degli CP_1 opponenti e conseguentemente affermando “Poiché non risulta che la transazione sia stata eseguita, sussiste un interesse attuale e concreto di al riconoscimento delle proprie pretese verso Controparte_2
i signori e . Pt_2 Pt_1
Di seguito, il Tribunale:
pagina 5 di 13 i) riteneva infondata l'eccezione di difetto di “legittimazione attiva” di poiché validamente CP_2 fornita la prova della titolarità del credito azionato mediante il deposito del contratto di cessione dei crediti con i relativi allegati;
ii) respingeva la domanda di accertamento della nullità totale delle fideiussioni rilasciate da e difettando la prova che le parti non li avrebbero sottoscritti in Parte_2 Parte_1 assenza delle clausole mutuate dallo schema ABI censurato da CA d'Italia;
iii) riteneva validamente fornita la prova del credito di derivante dai contratti di mutuo, per CP_2 effetto del deposito dei relativi contratti e dei piani di ammortamento con indicazione delle rate pagate, insolute ed in mora;
iv) riteneva non provato il credito di derivante dallo scoperto di conto corrente in quanto CP_2 fondato su un mero saldaconto, con la conseguenza di non poter riconoscere fondata la pretesa creditoria per euro 129,66, pari al suddetto scoperto;
v) ribadiva l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l'ammortamento alla francese non comporta l'implicita ed automatica applicazione di interessi anatocistici;
vi) ribadiva l'indirizzo giurisprudenziale prevalente secondo cui l'omessa indicazione del TAEG non è causa di invalidità dei contratti di mutuo e, comunque, riteneva la doglianza infondata sulla scorta del rilievo per cui “entrambi i contratti riportano l'indicatore sintetico di costo”;
vii) rilevava la genericità dell'allegazione relativa alla natura usuraria del tasso di interesse, specificata, tardivamente, solo con la memoria istruttoria ex art. 183, sesto comma, n. 2 c.p.c.;
viii) respingeva la richiesta di CTU ritenendola esplorativa, tesa a superare surrettiziamente il deficit di allegazione e prova degli opponenti.
ix) revocava dunque il decreto ingiuntivo opposto, condannando gli opponenti al pagamento della minore somma derivante dalla sola sottrazione del credito per scoperto di conto corrente.
II. Il giudizio d'appello
II.1. Avverso la predetta sentenza e hanno proposto appello, affidato a Parte_1 Parte_2 cinque motivi, come di seguito compendiati. pagina 6 di 13 II.1.1. Con il primo motivo, hanno dedotto che il Tribunale – in considerazione della transazione sottoscritta inter partes – avrebbe dovuto rigettare la domanda di pagamento di o, CP_1 alternativamente, adottare pronuncia di cessazione della materia del contendere, giacché:
i) nei propri scritti difensivi, aveva aderito alla prospettazione degli appellanti circa CP_1
l'esistenza ed il contenuto della transazione, limitandosi a rilevarne l'attuale inefficacia in ragione della pendenza della condizione sospensiva;
ii) in ogni caso, la transazione sarebbe stata correttamente eseguita dalle parti e sarebbero pienamente efficaci le rinunce ivi contenute, con conseguente estinzione del rapporto principale e, in forza del principio di accessorietà, delle fideiussioni prestate dagli appellanti, atteso che:
(a) gli eventi dedotti in condizione consistevano nella vendita dell'immobile sito in Cassina
Rizzardi, via Manzoni, e nel conferimento in favore di della procura irrevocabile a CP_1 vendere l'immobile di Milano, via Quarenghi (e non anche nella vendita di tale secondo immobile): eventi entrambi verificati;
(b) la mancata vendita dell'immobile di via Quarenghi era imputabile alla sola inerzia di sicché, anche a voler individuare l'evento dedotto in CP_1 condizione nella vendita dell'immobile medesimo, tale condizione avrebbe dovuto ritenersi avverata ex art. 1339 c.c..
A sostegno del motivo d'appello, inoltre, e deducono e documentano che il giudizio di Pt_1 Pt_2 opposizione avverso il medesimo decreto ingiuntivo, introdotto da NT dinanzi a diversa sezione del Tribunale di Milano, si è concluso con sentenza che ha revocato il decreto ingiuntivo medesimo per aver quel giudice ritenuto cessata la materia del contendere. Ciò proprio in virtù dell'atto transattivo che, nella sentenza qui impugnata, era stato invece ritenuto privo di efficacia.
II.
1.2. Con il secondo motivo gli appellanti hanno censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha ritenuto sussistente la legittimazione attiva in capo a Difetterebbe, infatti, la prova CP_2 dell'intervenuta cessione del credito a atteso che il contratto di cessione non sarebbe stato CP_2 prodotto, né in sede monitoria né nel corso del giudizio di opposizione, mentre l'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 24.07.2016 sarebbe inidoneo a provare la cessione del credito ed il suo contenuto, ed in ogni caso difetterebbe la prova della rispondenza, del credito azionato, ai criteri di individuazione dei crediti ceduti contenuti nell'avviso in parola.
pagina 7 di 13 II.1.3. Hanno lamentato quindi gli appellanti, con il terzo motivo, che il primo giudice non abbia ritenuto la nullità totale delle fideiussioni rilasciate da e in quanto Parte_1 Parte_2 comprensive di clausole coincidenti con quelle dello schema ABI censurato da CA d'Italia con proprio provvedimento n. 55/2005.
A sostegno, hanno dedotto che:
i) si verterebbe in materia di nullità di protezione, la cui funzione sanzionatoria – anche in ragione dell'aperto contrasto delle clausole censurate con gli artt. 2 Cost., 1137 c.c. e 1175 e 1375 c.c. – potrebbe essere assicurata solo da una comminatoria di nullità totale;
ii) attesa la natura di prova privilegiata riconosciuta al provvedimento di CA d'Italia n. 55/2005,
l'onere probatorio gravante sul fideiussore sarebbe in ogni caso adempiuto quando lo stesso abbia dimostrato la sola coincidenza delle convenute condizioni contrattuali con le clausole di reviviscenza, sopravvenienza e deroga all'art. 1957 c.c. proprie dello schema ABI.
II.1.4. Con il quarto motivo, gli appellanti hanno censurato la sentenza per avere ritenuto valide le clausole di determinazione del saggio di interesse contenute nei contratti di mutuo sottoscritti da
NT, e, conseguentemente, disatteso le contestazioni mosse circa l'inesatta indicazione del quantum del credito azionato, nonostante i predetti contratti (i) non contengano l'espressa indicazione del TAEG e (ii) rechino un piano di ammortamento alla francese a tasso variabile, in tesi idoneo a determinare l'illegittima applicazione di interessi anatocistici. Affermano che il Tribunale avrebbe dovuto dichiarare la nullità della clausola sugli interessi ai sensi dell'art. 1284 co. 3 c.c. e/o 1346 c.c. in quanto applicativa di un costo occulto (e, dunque, di un tasso indeterminato e/o sul quale non si sarebbe formato il consenso delle parti), con conseguente eterointegrazione del contratto mediante l'applicazione del tasso BOT ai sensi dell'art. 117 co. 7 TUB.
II.
1.5. Con il quinto motivo, gli appellanti hanno dedotto che il giudice di primo grado avrebbe dovuto rilevare l'usurarietà della misura degli interessi applicata ai mutui sottoscritti da NT, come risultante:
i) dalla somma algebrica dei tassi di interesse annuo previsti da ciascun contratto di mutuo, del tasso degli interessi di mora e dal tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido previsto nel pagina 8 di 13 contratto di conto corrente la cui sottoscrizione veniva richiesta dalla banca ai fini dell'erogazione dei predetti mutui1;
ii) dalla valorizzazione di tutte le voci di costo necessarie alla determinazione del TEG, individuate in “anatocismo, commissioni di massimo scoperto, spese di tenuta sconto, spese per singola operazione di anticipo, sistema delle valute fittizie”.
Infine, gli appellanti hanno lamentato il ritenuto errore del Tribunale consistito nel non aver disposto la
CTU richiesta, necessaria ai fini della rideterminazione delle somme pagate a titolo di interessi, previa verifica dell'imputazione di questi nel piano di ammortamento e del tasso soglia medio effettivo applicato in ciascun trimestre di durata del rapporto. Ciò anche in considerazione del fatto che:
i) diversa documentazione, necessaria all'espletamento della CTU, non sarebbe stata versata in atti poiché nell'esclusiva disponibilità della controparte;
ii) la natura altamente tecnica dell'accertamento richiesto permetterebbe di “derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative”2.
II.2. Si è costituita –in qualità di mandataria di deducendo, preliminarmente, CP_1 CP_2
l'inammissibilità delle domande di annullamento del decreto ingiuntivo e della sentenza in dipendenza dell'intervenuta transazione, in quanto nuove. Nel merito, ha contestato tutti i motivi di appello ed ha domandato la conferma della sentenza impugnata, e, in subordine, la conferma del decreto ingiuntivo.
II.3. All'udienza del 10.07.2024 il Consigliere istruttore designato, in seguito alla discussione delle parti sul punto, si è riservato di riferire al Collegio in ordine all'istanza di sospensione ex art. 283 c.p.c. formulata dagli appellanti. Con ordinanza del 15.07.2024, il Collegio, a scioglimento della riserva assunta, in accoglimento dell'istanza di e ha sospeso l'esecutività della Parte_1 Parte_2 sentenza impugnata. Il Collegio ha altresì rinviato la causa all'udienza del 22.10.2025 per la rimessione in decisione ai sensi dell'art. 352 c.p.c., assegnando alle parti i termini di legge per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni e degli atti difensivi conclusionali.
II.4 All'udienza del 22.10.2025, il Consigliere istruttore ha rimesso la causa al Collegio per la decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti e la causa è stata in pari data discussa in camera di consiglio.
III. Le osservazioni della Corte
III.1 L'appello va accolto, con la conseguente riforma della sentenza impugnata.
III.1.2. Nel corso del primo giudizio, come già ampiamente evidenziato, gli odierni appellanti hanno rappresentato l'avvenuta transazione della controversia, domandando per questo al Tribunale di dichiarare cessata la materia del contendere, ma si è opposta, rappresentando che la transazione CP_1 non era efficace, non essendosi ancora verificati gli eventi, in primis la vendita dell'immobile di
Milano, via Quarenghi, cui quell'efficacia era a suo dire sospensivamente condizionata.
III.1.3. Nel corso del presente giudizio, e precisamente in sede di difese conclusionali, gli appellanti hanno rappresentato il verificarsi, medio tempore, di tutti gli eventi condizionanti, ulteriori rispetto al rilascio della procura irrevocabile a vendere, che nel corso del primo giudizio non si erano ancora verificati, ovvero hanno rappresentato che: la procedura esecutiva n. 925/21 è stata chiusa;
le somme dovute a per canoni locatizi, trattenute dalla procedura e poi svincolate in favore di NT, CP_2 sono state dalla stessa bonificate a le chiavi dell'immobile di via Quarenghi sono state CP_2 consegnate. Per parte propria sempre negli atti difensivi conclusionali, ha insistito nel rilevare CP_1 che non si è ad oggi verificata la vendita dell'immobile di via Quarenghi, le cui chiavi, peraltro, erano state consegnate solo nel gennaio 2025, né erano stato adempiuti “altri obblighi” previsti dall'art. 7 della transazione.
III.1.4. Permane dunque contrasto tra le parti in ordine al contenuto della transazione sottoscritta in data 02.05.20223, e, in particolare, in ordine al contenuto dell'evento dedotto in condizione sospensiva all'articolo 12 della transazione medesima, consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto 3 Prodotta dagli appellanti sub docc. 1 e 1bis. pagina 10 di 13 nel presente accordo”. Sostiene infatti, che la corretta esecuzione di quanto previsto postuli CP_1
l'intervenuta vendita dell'immobile di via Quarenghi, laddove invece, secondo la prospettazione degli appellanti, con riferimento a questo immobile la condizione sarebbe stata soddisfatta con il mero rilascio della procura irrevocabile a vendere. Inoltre, secondo non si sarebbe realizzato quanto CP_1 previsto al punto 7 della transazione.
III.1.5. Sussiste, quindi, una “controversia tra le parti in merito alla rilevanza giuridica ed al contenuto della transazione” extraprocessuale, che, come affermato dalla Corte di Cassazione4, esclude che la materia del contendere possa essere dichiarata cessata, e rende invece necessario l'“intervento del giudice compositivo di un contrasto di posizioni” ed una decisione nel merito, in ordine alla fondatezza o all'infondatezza della pretesa, a seconda appunto che il contrasto sia risolto nel senso dell'inefficacia o dell'efficacia dell'accordo transattivo impeditivo.
III.1.6. Tanto detto, reputa la Corte che, conformemente alla prospettazione degli appellanti, la vendita dell'immobile di via Quarenghi costituisca evento estraneo al contenuto della condizione sospensiva di cui all'articolo 12 della transazione. Il dato testuale dell'articolo 2 della scrittura5, infatti, induce ad affermare – anche alla luce del confronto con la diversa previsione di cui al successivo articolo 5
(relativo all'immobile di Cassina Rizzardi)6 – che l'evento dedotto in condizione consistesse unicamente nel rilascio, certamente avvenuto, della procura irrevocabile a vendere in favore di CP_6
Tale conclusione è corroborata dall'assoluta ampiezza dei poteri conferiti a quest'ultima, la quale si è vista conferire una procura a vendere: (i) irrevocabile;
(ii) con facoltà di selezione dell'intermediario;
(iii) senza alcun vincolo di prezzo (“importo non inferiore ad Euro 600.000,00 – e/o importo inferiore che riterrà opportuno”, restando dunque rimessa ad la libera scelta tra il porre in vendita CP_1 CP_1
l'immobile al prezzo di 600.000 euro oppure a prezzo maggiore o inferiore, senza determinazione né di un massimo, né di un minimo); (v) recante “tutti i poteri necessari ed opportuni” per realizzare la vendita in nome e per conto di NT. Non è perciò rilevante che la vendita dell'immobile di via Quarenghi non si sia, ad oggi, ancora verificata. Tale vendita, peraltro, restando incontestato (anzi, esplicitamente riconosciuto dalla appellata a pag.13 della comparsa conclusionale) che le chiavi siano state consegnate essendosi definitivamente chiusa la procedura esecutiva n. 925/2021 RGE ed alla conseguente consegna delle chiavi dell'immobile, appare dipendere ormai esclusivamente dall'iniziativa di che non ha dedotto CP_1 neppure una ragione per cui la stessa non sarebbe realizzabile, nell'ampio ventaglio delle possibilità concesse dalla transazione e dalla procura a vendere.
III.1.7. Deve poi ribadirsi che e hanno allegato ulteriori circostanze Parte_1 Parte_2 fattuali, sopravvenute al giudizio di primo grado e alla stessa instaurazione del giudizio di appello, non specificamente contestate da e, segnatamente, la corresponsione in favore dell'appellata dei CP_1 canoni di locazione maturati nelle more del procedimento esecutivo, nonché degli importi risultanti dal conto della procedura dedotte le spese, cosicché, incontestato essendo anche che già fosse stata finalizzata la vendita dell'immobile di Cassina Rizzardi con introito dei previsti 160 mila euro da parte di è dato ritenere che siano stati eseguiti ad oggi tutti gli adempimenti posti in capo alle parti CP_1 dalla scrittura transattiva (anche quelli di cui al suo art. 7).
III.1.8. Alla luce di quanto sopra, risulta verificato – ancorché successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado ed all'instaurazione del presente giudizio – l'evento dedotto in condizione, consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo”, ed avverata la condizione sospensiva di cui all'articolo 12, ove è stato esplicitamente previsto che “nulla sarà più dovuto da NT e da e , in relazione ai contratti di mutuo Parte_1 Parte_2 fondiario nonché alle fideiussioni personali rilasciate da questi ultimi.
III.1.9. Consegue che, in riforma della sentenza impugnata, le domande proposte da quale CP_1 mandataria di devono essere respinte, secondo il già richiamato insegnamento della Suprema CP_2
Corte8. Non deve farsi luogo, a dispetto di quanto domandato dagli appellati, ad alcun annullamento della sentenza impugnata, né del decreto ingiuntivo, che già è stato peraltro revocato dal Tribunale senza possibilità di reviviscenza9. III.2. Il secondo, terzo, quarto e quinto motivo di appello restano assorbiti.
IV. Regolamento delle spese di lite
IV.1. Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, relativamente alle quali deve aversi riguardo all'esito complessivo della lite (cfr. Cass. civ. n. 9064/18), trovano integrale compensazione tra le parti, considerato che solo nelle more del presente giudizio la scrittura transattiva ha avuto integrale esecuzione e si è, dunque, avverata la condizione sospensiva consistente nella “corretta esecuzione di quanto previsto nel presente accordo”.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando in accoglimento dell'appello proposto avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 6563/2023 pubblicata in data 31.07.2023, ogni contraria domanda ed eccezione disattesa e respinta o altrimenti assorbita, così provvede:
1) In riforma della sentenza impugnata, rigetta le domande proposte da quale mandataria di CP_1 nei confronti di e Controparte_2 Parte_1 Parte_2
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso in Milano, nella camera di consiglio del 22 ottobre 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
TR DI NN IO
Minuta redatta con la collaborazione del Magistrato Ordinario in Tirocinio dott. Luca Novelli.
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Per effetto di tale somma algebrica, il tasso annuo effettivo applicato a ciascun contratto di mutuo dovrebbe essere individuato:
- con riferimento al contratto di mutuo n. 60201, nella misura del 16,43% (pari alla somma di tasso di interesse annuo del 3,625%, tasso di mora pari al tasso di interesse annuo aumentato di 2 punti percentuali, tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido ordinario del 7,186%);
- con riferimento al contratto di mutuo n. 20866, nella misura del 16,93% (pari alla somma di tasso di interesse annuo del 3,875%, tasso di mora pari al tasso di interesse annuo aumentato di 2 punti percentuali, tasso annuo di interesse debitorio oltre il fido ordinario del 7,186%). 2 Possibilità che, secondo quanto prospettato, sarebbe stata ammessa da Cass. civ., Sez. I, 23 febbraio 2016 n. 5091; Cass. civ., Sez. III, 14 febbraio 2006, n. 3191. pagina 9 di 13 4 Cass. civ., Sez. III, 24/02/2015, n. 3598. 5 A mente del quale “NT Srl in liquidazione conferisce ad quale mandataria di CP_1 CP_2 contestualmente alla sottoscrizione della presente scrittura, procura a vendere irrevocabile per l'immobile sito in VIA QUARENGHI, 23 – 20151 – Milano (All.) per un importo non inferiore ad Euro 600.000,00 – e/o importo inferiore che Algos riterrà opportuno”. 6 A mente del quale “NT Srl in liquidazione provvederà a vendere l'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Cassina Rizzardi, Via Alessandro Manzoni n. SNC […] con gestione autonoma della vendita, della sottoscrizione degli atti necessari e dell'incasso dell'importo introitato a seguito della vendita”. 7 Prodotta dagli appellanti sub doc.
2. pagina 11 di 13 8 Così come affermato da Cass. civ., Sez. III, 24/02/2015, n. 3598. 9 Cfr. Cassazione n. 20868/2017. pagina 12 di 13