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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 07/02/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 57539/2019
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57539/2019
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Redaelli Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 6 N. R.G. 57539/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57539/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI e dell'avv. TOMAINO ANTONIO GIANDOMENICO
( ) VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 ; REDAELLI SIMONA C.F._1 Pt_1
( VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 Pt_1
G. B. PIRELLI, 24 20124 presso il difensore avv. DE ZAN LELIO LUIGI Pt_1
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2024
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte dal nei confronti dell'arch. Controparte_2 sono infondate Controparte_1
-il ha sostenuto di aver conferito all'arch. un incarico Parte_1 Controparte_1 pr lativo alle opere straordinarie di rifaciment descritti nel contratto d'appalto stipulato con la Edil Fea s.a.s. Controparte_3
-il mandato professionale sarebbe consistito nelle attività di progettista e di direzione dei lavori
“…il nominava quale responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione, Parte_1 progetti tore in fase di esecuzione e direttore lavori l'Arch. nato a Controparte_1
il 19/07/1967 (codice fiscale ), giusta art. 29 del superiore contratto Pt_1 C.F._3
…”
-i lavori commissionati all'impresa appaltatrice avevano però presentato gravi vizi e difetti nei termini accertati nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. instaurato nei confronti dell'appaltatrice e dell'attuale convenuto
-al riguardo, la difesa attorea ha prodotto la relazione peritale redatta nel procedimento RG42835/2017 (doc.17) il cui fascicolo è stato acquisito in questo giudizio
-il consulente d'ufficio aveva accertato la presenza di gravi vizi e difetti e stimato nella complessiva somma di € 141.698,66 (€ 128.816,96 oltre IVA) i costi per gli interventi riparativi
-nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., l'arch. si era costituito declinando Controparte_1 la propria responsabilità professionale e imputando in via esclusiva all'appaltatrice goni responsabilità
-in particolare, il resistente aveva svolto le seguenti difese:
“…1) Anzitutto lo scrivente precisa il fatto che l'impresa appaltatrice non venne da questi scelta e/o proposta al Condominio, bensì fu direttamente quest'ultimo a selezionarla.
2) Nel corso delle lavorazioni tutte il Direttore Lavori presenziò alle opere, con visite non inferiori alle 2 / 3 volte alla settimana alla presenza del responsabile dell'appaltatrice, segnalando tempestivamente alla Edil le modalità di esecuzione dei lavori, nonché le opere male eseguite, ossia i vizi facilmente rilevabili, ovvero le opere non ancora eseguite, contestando altresì le opere eseguite in sua assenza e senza preavviso alcuno (doc. 1).
In talune occasioni, l'arch. fu altresì presente nel corso della presentazione, da parte di tecnico CP_1 specializzato, ai condomini dei campionari relativi alle piastrelle dei balconi e della facciata.
A seguito delle relative statuizioni dei condomini, il Direttore Lavori fornì alla Edil i disegni a casellario per la posa, rispettando i formanti prescelti.
Sempre su indicazione dell'arch. venne effettuato un calcolo di tenuta delle travi del soffitto CP_1 del seminterrato box, con conseguente rinforzo delle stesse.
Quanto alle perdite inerenti il terrazzo del Cereda, venne ivi eseguita una prova a vasca Parte_1 successivamente alla posa del sottofondo, con esito di perfetta tenuta.
Le perdite si riscontrarono a seguito, ed a causa, della posa delle piastrelle, eseguita non in conformità rispetto alle indicazioni del Direttore lavori.
Infine, giova evidenziare come lo stesso arch. sconsigliò all'impresa la posa delle piastrelle in CP_1 facciata nel corso dei mesi caldi di luglio ed agosto: tale opera venne comunque posta in essere in siffatto periodo, con l'infausto risultato ivi contestato.
pagina3 di 6 3) Successivamente al presunto termine delle opere, posto che le stesse non sono invero mai state completate dalla Edil, l'arch. si prodigò nel sollecitare l'appaltatore alla eliminazione dei vizi CP_1 oltreché per l'appunto completare le lavorazioni (doc. 2): in effetti, per tali motivazioni, ossia in particolare l'assenza di fine lavori, il D.L. ha dovuto rifiutare il collaudo finale.
4) In numerose occasioni la Edil, sia a mezzo e.mail (doc. 3), sia anche personalmente comparendo nel corso delle Assemblee Condominiali (cfr. docc. 1, 5, 6, 7 e 11 Cond.), riconobbe espressamente i vizi e le lacune anzidette, assicurando il Condominio e la D.L. sulla rapida eliminazione dei difetti e compimento delle opere mancanti.
A seguito di siffatti incontri e rassicurazioni, l'arch. fornì anche il cronoprogramma delle opere CP_1 da ripristinare e/o completare.
Purtuttavia, dopo quasi due anni di numerose e frequenti contestazioni, principalmente provenienti dallo stesso arch. la appaltatrice non ha più posto in essere alcuna opera …” CP_1
“…la responsabilità della Direzione Lavori nel caso di specie dovrebbe essere esclusa in radice dalla assenza di fine lavori e collaudo, che lo stesso arch. rifiutò, proprio in ragione della sussistenza CP_1 di numerosi vizi e lacune da quegli medesimo denunciate.
Se è pur vero che il Direttore Lavori ha l'obbligo di verificare la correttezza sia dei disegni tecnici preliminari, sia la rispondenza dei lavori in corso di esecuzione dall'appaltatore con i progetti medesimi, è vero anche e soprattutto che l'unico strumento legale di cui tale soggetto dispone per esimersi da responsabilità è la contestazione della non corretta esecuzione delle opere.
Ebbene, ciò è esattamente ed adeguatamente quanto compiuto dall'esponente, avendo egli formulato numerose denunce verbali e scritte di vizi (cfr. docc. 1 e 2) nonché il rifiuto di sottoscrivere la fine lavori ovvero eseguire il collaudo …”
-nel presente giudizio, il Tribunale ha disposto una nuova consulenza tecnica diretta specificamente all'accertamento del contenuto dell'incarico professionale conferito all'arch. CP_1 [...]
agli inadempimenti al medesimo imputabili e alle dirette conseguenze riguardo ai vizi e ai CP_1 difetti delle opere
-il consulente d'ufficio ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…l'arch. ha svolto sicuramente le attività di concorso alla redazione del contratto d'appalto, CP_1 di Direzione dei Lavori, di Contabilità di cantiere, di Collaudo finale delle opere;
non è possibile affermare con certezza, per carenza documentale, che l'arch. abbia svolto tutte le attività di CP_1 progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) oltre che di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, anche se è possibile affermare come l'esecuzione di tali attività sia plausibile;
di tali attività non è possibile rilevare l'entità d'esecuzione;
- sono ravvisabili lacune progettuali (e non errori progettuali) non corrette o integrate dalla DL durante l'esecuzione dei lavori;
a queste si aggiungono lacune nell'attività della Direzione dei Lavori che non ha contestato tempestivamente all' gli errori esecutivi da quest'ultima commessi. Tali lacune CP_4 hanno generato danni al consistenti prevalentemente in infiltrazioni dal terrazzo sito Parte_1 all'ultimo piano al sottos ni alle facciate per percolamento di salnitro e distacco delle piastrelle, e danni per infiltrazioni dal corsello carraio nel lucernaio in vetrocemento.
- nell'immobile oggetto di causa sono state effettuate principalmente opere di riqualificazione della copertura, del terrazzo dell'ultimo piano e delle facciate;
le opere presentano numerosi vizi e difetti esecutivi causati da imperizia realizzativa dell'impresa in presenza, tuttavia, di alcune lacune progettuali e di Direzione dei lavori. I vizi attengono per lo più ad infiltrazioni dal terrazzo di copertura e dal corsello carraio posto a cielo aperto verso il sottostante corsello coperto, da percolamenti in facciata provenienti da tale terrazzo, da efflorescenze lungo la facciata e da distacchi delle piastrelle di facciata. Il costo di riparazione di tali vizi e difetti è stimato in € 141.294,31 al netto di IVA ed oneri di legge …”
pagina4 di 6 -ciò premesso, il non ha provato documentalmente il contenuto specifico del mandato Parte_1 professionale conferito all'arch. Controparte_1
-questa carenza probatoria è particolarmente grave, poiché non consente di individuare, con sufficiente certezza e univocità, la natura degli obblighi professionali assunti dal professionista e la durata dell'incarico, con specifico riferimento alla fase delle prime contestazioni sollevate nei confronti dell'appaltatrice
-la rilevanza degli oneri di allegazione e di prova gravanti sul è aggravata dalla qualifica dei Parte_1 contraenti, in quanto l'entità dei costi delle opere appaltate ificato la formalizzazione del rapporto con il convenuto, consentendo agevolmente, in caso di patologie nell'esecuzione dell'incarico professionale, di dimostrane gli specifici inadempimenti
-in secondo luogo, come sottolineato dal consulente d'ufficio nella relazione del 23 novembre 2018, il ha omesso di produrre il progetto delle opere che sarebbe stato redatto dall'arch. Parte_1
Controparte_1
-è pertanto impossibile ricostruire analiticamente i profili di negligenza e di imperizia del professionista e la loro diretta incidenza causale, in termini di omessa vigilanza sull'attività dell'appaltatrice, con i vizi e i difetti delle opere riscontrati in sede peritale
-infine, in assenza della dimostrazione della durata dell'incarico al convenuto, è precluso l'accertamento della pendenza dello stesso per tutto il periodo dei rapporti tra committente e appaltatrice e, in definitiva, la colpevole perdurante inerzia del professionista
-in sintesi, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, è onere del creditore (il ) Parte_1 allegare i singoli inadempimenti del contraente inadempiente (il professionista) nonché il nesso causale tra quegli inadempimenti e il danno subito (vizi e difetti dell'opera)
-spetta invece al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa al medesimo non imputabile
-ora, pur essendo pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come si evince dallo stesso tenore delle difese del professionista nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., è invece impossibile ricostruire il complesso delle obbligazioni assunte dal medesimo e la correlazione dei suoi inadempimenti con i vizi e difetti dell'immobile
-le stesse conclusioni formulate dal perito d'ufficio nella relazione del 1° ottobre 2021 non consentono, per la genericità dei rilievi complessivamente prospettati, di individuare, con sufficiente certezza e univocità, il contenuto e la durata dell'incarico professionale e le specifiche obbligazioni per le quali si è verificato un colpevole inadempimento del convenuto
-in definitiva, le domande risarcitorie proposte dal a titolo di responsabilità contrattuale Parte_1 dell'arch. non meritano accoglimento Controparte_1
-le superiori argomentazioni impediscono poi di ravvisare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art.1669 c.c.
-è noto che la disciplina dell'art. 1669 cod. civ. si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista e del direttore dei lavori
-la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla graduazione delle colpe) a risarcire il danno integralmente
-ora, vertendosi in materia di responsabilità extra contrattuale, nella specie l'onere di allegazione e di prova a carico del danneggiato (il condominio) è addirittura più gravoso rispetto a quello del creditore pagina5 di 6 in materia di responsabilità contrattuale
-spetta infatti al danneggiato provare la sussistenza e la natura della condotta del danneggiante, il dolo o la colpa di quest'ultimo e il loro nesso di causalità con il pregiudizio patrimoniale subito
-è allora evidente che le pretese risarcitorie del non sono meritevoli di riconoscimento Parte_1 per essere già rimasti insoddisfatti i meno gravosi oneri di prova sul piano della responsabilità contrattuale
°°°
-le spese della consulenza d'ufficio espletata nel presente giudizio rimangono a carico dell'attore in applicazione del criterio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dal nei confronti dell'arch. Controparte_2
Controparte_1
2) le spese della consulenza d'ufficio sono a carico dell'attore
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina6 di 6
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 57539/2019
tra
Parte_1
ATTORE/I e
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 7 febbraio 2025 innanzi al dott. Angelo Claudio Ricciardi, sono comparsi:
Per l'avv. Simona Redaelli Parte_1
Per contumace Controparte_1
Il Giudice ascoltata la discussione orale del difensore, si ritira in camera di consiglio.
Terminata la camera pronuncia la sentenza ex art.281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina1 di 6 N. R.G. 57539/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Claudio Ricciardi ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 57539/2019 promossa da:
(C.F. ), con il Parte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. DE ZAN LELIO LUIGI e dell'avv. TOMAINO ANTONIO GIANDOMENICO
( ) VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 ; REDAELLI SIMONA C.F._1 Pt_1
( VIA G. B. PIRELLI, 24 20124 , elettivamente domiciliato in VIA C.F._2 Pt_1
G. B. PIRELLI, 24 20124 presso il difensore avv. DE ZAN LELIO LUIGI Pt_1
ATTORE
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza del 21 ottobre 2024
pagina2 di 6 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale rilevato che:
-le domande proposte dal nei confronti dell'arch. Controparte_2 sono infondate Controparte_1
-il ha sostenuto di aver conferito all'arch. un incarico Parte_1 Controparte_1 pr lativo alle opere straordinarie di rifaciment descritti nel contratto d'appalto stipulato con la Edil Fea s.a.s. Controparte_3
-il mandato professionale sarebbe consistito nelle attività di progettista e di direzione dei lavori
“…il nominava quale responsabile dei lavori, coordinatore in fase di progettazione, Parte_1 progetti tore in fase di esecuzione e direttore lavori l'Arch. nato a Controparte_1
il 19/07/1967 (codice fiscale ), giusta art. 29 del superiore contratto Pt_1 C.F._3
…”
-i lavori commissionati all'impresa appaltatrice avevano però presentato gravi vizi e difetti nei termini accertati nel procedimento ex art.696 bis c.p.c. instaurato nei confronti dell'appaltatrice e dell'attuale convenuto
-al riguardo, la difesa attorea ha prodotto la relazione peritale redatta nel procedimento RG42835/2017 (doc.17) il cui fascicolo è stato acquisito in questo giudizio
-il consulente d'ufficio aveva accertato la presenza di gravi vizi e difetti e stimato nella complessiva somma di € 141.698,66 (€ 128.816,96 oltre IVA) i costi per gli interventi riparativi
-nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., l'arch. si era costituito declinando Controparte_1 la propria responsabilità professionale e imputando in via esclusiva all'appaltatrice goni responsabilità
-in particolare, il resistente aveva svolto le seguenti difese:
“…1) Anzitutto lo scrivente precisa il fatto che l'impresa appaltatrice non venne da questi scelta e/o proposta al Condominio, bensì fu direttamente quest'ultimo a selezionarla.
2) Nel corso delle lavorazioni tutte il Direttore Lavori presenziò alle opere, con visite non inferiori alle 2 / 3 volte alla settimana alla presenza del responsabile dell'appaltatrice, segnalando tempestivamente alla Edil le modalità di esecuzione dei lavori, nonché le opere male eseguite, ossia i vizi facilmente rilevabili, ovvero le opere non ancora eseguite, contestando altresì le opere eseguite in sua assenza e senza preavviso alcuno (doc. 1).
In talune occasioni, l'arch. fu altresì presente nel corso della presentazione, da parte di tecnico CP_1 specializzato, ai condomini dei campionari relativi alle piastrelle dei balconi e della facciata.
A seguito delle relative statuizioni dei condomini, il Direttore Lavori fornì alla Edil i disegni a casellario per la posa, rispettando i formanti prescelti.
Sempre su indicazione dell'arch. venne effettuato un calcolo di tenuta delle travi del soffitto CP_1 del seminterrato box, con conseguente rinforzo delle stesse.
Quanto alle perdite inerenti il terrazzo del Cereda, venne ivi eseguita una prova a vasca Parte_1 successivamente alla posa del sottofondo, con esito di perfetta tenuta.
Le perdite si riscontrarono a seguito, ed a causa, della posa delle piastrelle, eseguita non in conformità rispetto alle indicazioni del Direttore lavori.
Infine, giova evidenziare come lo stesso arch. sconsigliò all'impresa la posa delle piastrelle in CP_1 facciata nel corso dei mesi caldi di luglio ed agosto: tale opera venne comunque posta in essere in siffatto periodo, con l'infausto risultato ivi contestato.
pagina3 di 6 3) Successivamente al presunto termine delle opere, posto che le stesse non sono invero mai state completate dalla Edil, l'arch. si prodigò nel sollecitare l'appaltatore alla eliminazione dei vizi CP_1 oltreché per l'appunto completare le lavorazioni (doc. 2): in effetti, per tali motivazioni, ossia in particolare l'assenza di fine lavori, il D.L. ha dovuto rifiutare il collaudo finale.
4) In numerose occasioni la Edil, sia a mezzo e.mail (doc. 3), sia anche personalmente comparendo nel corso delle Assemblee Condominiali (cfr. docc. 1, 5, 6, 7 e 11 Cond.), riconobbe espressamente i vizi e le lacune anzidette, assicurando il Condominio e la D.L. sulla rapida eliminazione dei difetti e compimento delle opere mancanti.
A seguito di siffatti incontri e rassicurazioni, l'arch. fornì anche il cronoprogramma delle opere CP_1 da ripristinare e/o completare.
Purtuttavia, dopo quasi due anni di numerose e frequenti contestazioni, principalmente provenienti dallo stesso arch. la appaltatrice non ha più posto in essere alcuna opera …” CP_1
“…la responsabilità della Direzione Lavori nel caso di specie dovrebbe essere esclusa in radice dalla assenza di fine lavori e collaudo, che lo stesso arch. rifiutò, proprio in ragione della sussistenza CP_1 di numerosi vizi e lacune da quegli medesimo denunciate.
Se è pur vero che il Direttore Lavori ha l'obbligo di verificare la correttezza sia dei disegni tecnici preliminari, sia la rispondenza dei lavori in corso di esecuzione dall'appaltatore con i progetti medesimi, è vero anche e soprattutto che l'unico strumento legale di cui tale soggetto dispone per esimersi da responsabilità è la contestazione della non corretta esecuzione delle opere.
Ebbene, ciò è esattamente ed adeguatamente quanto compiuto dall'esponente, avendo egli formulato numerose denunce verbali e scritte di vizi (cfr. docc. 1 e 2) nonché il rifiuto di sottoscrivere la fine lavori ovvero eseguire il collaudo …”
-nel presente giudizio, il Tribunale ha disposto una nuova consulenza tecnica diretta specificamente all'accertamento del contenuto dell'incarico professionale conferito all'arch. CP_1 [...]
agli inadempimenti al medesimo imputabili e alle dirette conseguenze riguardo ai vizi e ai CP_1 difetti delle opere
-il consulente d'ufficio ha quindi formulato le seguenti conclusioni:
“…l'arch. ha svolto sicuramente le attività di concorso alla redazione del contratto d'appalto, CP_1 di Direzione dei Lavori, di Contabilità di cantiere, di Collaudo finale delle opere;
non è possibile affermare con certezza, per carenza documentale, che l'arch. abbia svolto tutte le attività di CP_1 progettazione (preliminare, definitiva ed esecutiva) oltre che di coordinamento della sicurezza in fase progettuale e in fase esecutiva, anche se è possibile affermare come l'esecuzione di tali attività sia plausibile;
di tali attività non è possibile rilevare l'entità d'esecuzione;
- sono ravvisabili lacune progettuali (e non errori progettuali) non corrette o integrate dalla DL durante l'esecuzione dei lavori;
a queste si aggiungono lacune nell'attività della Direzione dei Lavori che non ha contestato tempestivamente all' gli errori esecutivi da quest'ultima commessi. Tali lacune CP_4 hanno generato danni al consistenti prevalentemente in infiltrazioni dal terrazzo sito Parte_1 all'ultimo piano al sottos ni alle facciate per percolamento di salnitro e distacco delle piastrelle, e danni per infiltrazioni dal corsello carraio nel lucernaio in vetrocemento.
- nell'immobile oggetto di causa sono state effettuate principalmente opere di riqualificazione della copertura, del terrazzo dell'ultimo piano e delle facciate;
le opere presentano numerosi vizi e difetti esecutivi causati da imperizia realizzativa dell'impresa in presenza, tuttavia, di alcune lacune progettuali e di Direzione dei lavori. I vizi attengono per lo più ad infiltrazioni dal terrazzo di copertura e dal corsello carraio posto a cielo aperto verso il sottostante corsello coperto, da percolamenti in facciata provenienti da tale terrazzo, da efflorescenze lungo la facciata e da distacchi delle piastrelle di facciata. Il costo di riparazione di tali vizi e difetti è stimato in € 141.294,31 al netto di IVA ed oneri di legge …”
pagina4 di 6 -ciò premesso, il non ha provato documentalmente il contenuto specifico del mandato Parte_1 professionale conferito all'arch. Controparte_1
-questa carenza probatoria è particolarmente grave, poiché non consente di individuare, con sufficiente certezza e univocità, la natura degli obblighi professionali assunti dal professionista e la durata dell'incarico, con specifico riferimento alla fase delle prime contestazioni sollevate nei confronti dell'appaltatrice
-la rilevanza degli oneri di allegazione e di prova gravanti sul è aggravata dalla qualifica dei Parte_1 contraenti, in quanto l'entità dei costi delle opere appaltate ificato la formalizzazione del rapporto con il convenuto, consentendo agevolmente, in caso di patologie nell'esecuzione dell'incarico professionale, di dimostrane gli specifici inadempimenti
-in secondo luogo, come sottolineato dal consulente d'ufficio nella relazione del 23 novembre 2018, il ha omesso di produrre il progetto delle opere che sarebbe stato redatto dall'arch. Parte_1
Controparte_1
-è pertanto impossibile ricostruire analiticamente i profili di negligenza e di imperizia del professionista e la loro diretta incidenza causale, in termini di omessa vigilanza sull'attività dell'appaltatrice, con i vizi e i difetti delle opere riscontrati in sede peritale
-infine, in assenza della dimostrazione della durata dell'incarico al convenuto, è precluso l'accertamento della pendenza dello stesso per tutto il periodo dei rapporti tra committente e appaltatrice e, in definitiva, la colpevole perdurante inerzia del professionista
-in sintesi, vertendosi in materia di responsabilità contrattuale, è onere del creditore (il ) Parte_1 allegare i singoli inadempimenti del contraente inadempiente (il professionista) nonché il nesso causale tra quegli inadempimenti e il danno subito (vizi e difetti dell'opera)
-spetta invece al debitore dimostrare l'esatto adempimento ovvero che l'inadempimento è dipeso da causa al medesimo non imputabile
-ora, pur essendo pacifico il rapporto contrattuale intercorso tra le parti, come si evince dallo stesso tenore delle difese del professionista nel procedimento ex art.696 bis c.p.c., è invece impossibile ricostruire il complesso delle obbligazioni assunte dal medesimo e la correlazione dei suoi inadempimenti con i vizi e difetti dell'immobile
-le stesse conclusioni formulate dal perito d'ufficio nella relazione del 1° ottobre 2021 non consentono, per la genericità dei rilievi complessivamente prospettati, di individuare, con sufficiente certezza e univocità, il contenuto e la durata dell'incarico professionale e le specifiche obbligazioni per le quali si è verificato un colpevole inadempimento del convenuto
-in definitiva, le domande risarcitorie proposte dal a titolo di responsabilità contrattuale Parte_1 dell'arch. non meritano accoglimento Controparte_1
-le superiori argomentazioni impediscono poi di ravvisare la responsabilità del convenuto ai sensi dell'art.1669 c.c.
-è noto che la disciplina dell'art. 1669 cod. civ. si applica non solo nei confronti dell'appaltatore, ma anche nei riguardi del progettista e del direttore dei lavori
-la relativa responsabilità esula dai limiti del rapporto contrattuale corso tra le parti per assumere la configurazione propria della responsabilità da fatto illecito e le attività dei soggetti suddetti possono concorrere tutti alla produzione del danno, con la conseguenza che essi possono essere chiamati tutti (indipendentemente dalla graduazione delle colpe) a risarcire il danno integralmente
-ora, vertendosi in materia di responsabilità extra contrattuale, nella specie l'onere di allegazione e di prova a carico del danneggiato (il condominio) è addirittura più gravoso rispetto a quello del creditore pagina5 di 6 in materia di responsabilità contrattuale
-spetta infatti al danneggiato provare la sussistenza e la natura della condotta del danneggiante, il dolo o la colpa di quest'ultimo e il loro nesso di causalità con il pregiudizio patrimoniale subito
-è allora evidente che le pretese risarcitorie del non sono meritevoli di riconoscimento Parte_1 per essere già rimasti insoddisfatti i meno gravosi oneri di prova sul piano della responsabilità contrattuale
°°°
-le spese della consulenza d'ufficio espletata nel presente giudizio rimangono a carico dell'attore in applicazione del criterio della soccombenza
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando ex art.281 sexies c.p.c., così dispone:
1) rigetta le domande proposte dal nei confronti dell'arch. Controparte_2
Controparte_1
2) le spese della consulenza d'ufficio sono a carico dell'attore
Milano, 7 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Angelo Claudio Ricciardi
pagina6 di 6