CGT1
Sentenza 20 gennaio 2026
Sentenza 20 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. I, sentenza 20/01/2026, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 69/2026
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1193/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 526174 TRIBUTI VARI
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20170687300000705 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 20170687300000706 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 2017687300000707 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42198010322 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 s.r.l. adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 526174, notificatale in data 19.7.2025 da Soget_Dogre, concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocandone l'annullamento, in primis, per omessa notifica degli atti presupposti, costituiti da avvisi di accertamento ed ingiunzioni, richiamate nell'intimazione medesima.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che già con sentenze di questa Corte nn. 1797/4.11.2025 e 1959/27.11.2025, per alcuni degli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione odierna è stata accertata e riconosciuta la nullità della notificazione, mentre in ordine ai restanti titoli presupposti, manca del tutto ovvero non è stata fornita in tempo utile la prova della loro regolare notifica.
Consegue la nullità derivata dell'intimazione opposta, per omessa notifica o mancata prova della stessa afferente agli obbligatori atti presupposti. Siffatta nullità ha carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra eccezione sollevata, la cui disamina diventa perciò superflua.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Poiché la prova delle suddette notifiche andava fornita non dalle Concessionarie, che hanno solo l'obbligo di riscuotere in base al mandato ricevuto, ma dal Comune, quest'ultimo va condannato alla refusione delle spese processuali. Liquidate in complessivi euro 1.200,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, dott. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario, intendendosi compensate le spese tra le restanti parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Spese come in motivazione. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore
Depositata il 20/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 1, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
BRANDIMARTE MASSIMO, Presidente e Relatore
CAMPAGNA FRANCESCO PIETRO PAOLO, Giudice
MARRA PAOLO, Giudice
in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1193/2025 depositato il 16/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso dott.Email_1
contro
Comune di Taranto - Via Anfiteatro N 72 74100 Taranto TA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 526174 TRIBUTI VARI
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 20170687300000705 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 20170687300000706 IMU 2015
- INGIUNZIONE n. 2017687300000707 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 42198010322 IMU
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 29/2026 depositato il 15/01/2026
Richieste delle parti:
i procuratori delle parti si riportano agli scritti difensivi.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso in atti, Ricorrente_1 s.r.l. adiva questa Corte ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 526174, notificatale in data 19.7.2025 da Soget_Dogre, concessionarie per la riscossione dei tributi del Comune di
Taranto, invocandone l'annullamento, in primis, per omessa notifica degli atti presupposti, costituiti da avvisi di accertamento ed ingiunzioni, richiamate nell'intimazione medesima.
Costituitosi il contraddittorio, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio osserva che già con sentenze di questa Corte nn. 1797/4.11.2025 e 1959/27.11.2025, per alcuni degli avvisi di accertamento sottostanti all'intimazione odierna è stata accertata e riconosciuta la nullità della notificazione, mentre in ordine ai restanti titoli presupposti, manca del tutto ovvero non è stata fornita in tempo utile la prova della loro regolare notifica.
Consegue la nullità derivata dell'intimazione opposta, per omessa notifica o mancata prova della stessa afferente agli obbligatori atti presupposti. Siffatta nullità ha carattere preliminare ed assorbente rispetto ad ogni altra eccezione sollevata, la cui disamina diventa perciò superflua.
Pertanto, il ricorso merita accoglimento.
Poiché la prova delle suddette notifiche andava fornita non dalle Concessionarie, che hanno solo l'obbligo di riscuotere in base al mandato ricevuto, ma dal Comune, quest'ultimo va condannato alla refusione delle spese processuali. Liquidate in complessivi euro 1.200,00, per diritti ed onorario di difesa, oltre accessori di legge e rimborso del c.u., da distrarsi in favore del difensore, dott. Difensore_1, dichiaratosi anticipatario, intendendosi compensate le spese tra le restanti parti.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso ed annulla l'intimazione di pagamento impugnata. Spese come in motivazione. Taranto,
14.1.2026 Il Presidente estensore