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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 07/11/2025, n. 584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 584 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 89/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Riccardo SALVO e Renato VESTINI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Nicola IOVACCHINI CP_1 appellata
***
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 13.06.2024, la Sig.ra conveniva in giudizio CP_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Pt_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stata assunta quale tirocinante, dal 01/12/17, alle dipendenze dello esercente CP_2
l'attività di centro estetico (manicure) con applicazione del CCNL dipendenti delle imprese di estetica. Il contratto come tirocinante si concludeva nell'ottobre 2018 e veniva trasformato con inquadramento da apprendista o contratto di mestiere, 3° livello con successive proroghe. Il rapporto di lavoro cessava per recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo nel 29/09/2020. Non avendo percepito il pagamento delle retribuzioni di giugno, luglio ( agosto liquidata con pag. 1 di 7 C.I.G.) e settembre nonché del TFR, richiedeva l'emissione di Decreto Ingiuntivo che veniva emesso dal Tribunale del Lavoro di Bologna adito il 19 luglio 2021, D. I. n. 525/2021 che ingiungeva alla il pagamento della somma CP_2 retributiva netta di € 2.609,69. La risultava priva di sede operativa ed CP_2 anche l'esecuzione con rituale notificazione dell'atto di precetto in data 17 febbraio 2022 risultava privo di esito alcuno a causa della inattività dell'indirizzo PEC della Sicchè presentava domanda in data 16 giugno 2022 al Controparte_2
Fondo di Garanzia per la liquidazione delle ultime tre mensilità lavorative e Pt_1 del TFR che veniva rigettata. Eccepiva la insussistenza ed irrilevanza delle motivazioni addotte dall' per il rigetto della suddetta domanda in quanto il D. Pt_1
I. n. 525/2021 è stato munito di Formula Esecutiva da parte del Tribunale di Bologna con la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC in data 20.07.2021 e, successivamente, l'atto di precetto non è stato possibile notificare per la cancellazione dell'indirizzo PEC della obbligatorio ex lege, il che Parte_2 rappresenta un elemento confermativo della cancellazione di fatto e sostanziale dell'impresa a prescindere del dato meramente formale della mancata richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese da parte del rappresentante legale della società. Chiedeva quindi, previo accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro tra la lavoratrice ricorrente e la CP_1 CP_2 dall'01.12.2017 fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 29/09/2020, previo accertamento dell'emissione del Decreto Ingiuntivo n 525/202, R.G.L. 1314/202 munito di decreto di esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., il 02.12.2021, previo accertamento dell'emissione della Delibera di reiezione del Comitato Provinciale - nr. 235101 del 20/06/2023 - al Ricorso Pt_1
Amministrativo numero del 11/05/2023 per la CodiceFiscale_1 mancata ammissione al Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro e TFR, dichiarare tenuta ai sensi degli artt. 1 nr. 2 del D.lgs.80/92 e per l'effetto ordinare all' Pt_1 di versare la somma di € 2.416,03, quale retribuzioni non erogate dal datore di lavoro e/o come CIG, nell'ultimo trimestre luglio-settembre 2020, CP_2 nonché per il documentato Tfr spettante in favore della lavoratrice CP_1
. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' ,
[...] Pt_1 affermando nel merito l'infondatezza delle domande della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Anzitutto eccepiva l'intervenuta decadenza della domanda ex art. 47 L. n. 639/1970 essendosi maturata la decadenza l' 11/04/2024.”. Il Tribunale adito ha accolto il ricorso evidenziando innanzitutto che il combinato disposto dettato dall'art. 25 L. n. 297/1982 e dall'art. 12 D.Lgs. n. 80/1992, col quale il legislatore disciplina le modalità di intervento del Fondo di Garanzia quando non sia il datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, è applicabile al caso di specie: come confermato anche da Cass. Ord. N. 14020/2020, richiamata dal giudice di prime cure, occorre qui – da pate di chi pag. 2 di 7 intende avvalersene - dar prova che si sia intrapresa azione esecutiva in danno del datore di lavoro (provata dalla ricorrente ); non può – prosegue il CP_1 giudicante – trovare ingresso il rilievo dell' per cui la circolare n. 74/2008 Pt_1 imporrebbe di allegare alla richiesta al Fondo anche il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento (vista l'esiguità dell'importo richiesto dalla lavoratrice l'art. 15 L.F. suggerisce che non può presentarsi valida istanza di questo tipo), né l'eccezione di decadenza pure formulata ex art. 47 L. n. 639/1970: per anche recente giurisprudenza sul punto l'art. 47 individua in un anno il termine di decadenza applicabile all'ipotesi, come nel caso di specie, del ricorso proposto dall'interessato contro la decisione sfavorevole dell . Ha quindi CP_3 condannato l' al pagamento di quanto alla ricorrente dovuto nonché delle Pt_1 spese del grado.
2. Ha proposto appello l' sulla scorta di n. 3 motivi: Pt_1
I) “ERRATA/MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE”: il Giudice di prime cure avrebbe errato nel computo dei termini decadenziali: andrebbe considerata la data di presentazione della domanda amministrativa, inoltrata dall'odierna appellata in data 16/06/2022, e da essa origina il termine complessivo di 1 anno - previsto dall'art. 47 - e 300 giorni – prescritti per la conclusione del procedimento amministrativo: tale operazione, avallata anche da costante giurisprudenza formatasi sul punto, tra cui anche la Cass. 23484/2024 richiamata in maniera errata dal Tribunale, condurrebbe ad individuare data certamente antecedente al 13/06/2024, allorquando la da intrapreso azione giudiziaria;
CP_1
II) “IN SUBORDINE ERRATA/MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE”: la decisione sarebbe errata sul quantum della pretesa della odierna appellata, avendo il Tribunale omesso di dare il dovuto rilievo a circolari in materia che precipuamente statuiscono che “il Fondo di Garanzia invero copre la retribuzione in senso stretto, senza tener conto di somme quali rimborsi, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie e permessi non goduti, fatta esclusione per le giornate maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro a patto che il lavoratore fornisca prova dei criteri di maturazione allegando il CCNL di riferimento (par. 9 circ. 70/2023).” In tale prospettiva, la mensilità di settembre 2020 per cui viene chiesta una somma lorda di euro 1336,70, andrebbe ricalcolata sulla base delle singole voci presenti in busta paga, considerando che la retribuzione ordinaria risulta integralmente sostituita dalla cassa integrazione guadagni;
III) “ERRATA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO” per l'errato accoglimento delle domande della ricorrente in primo grado. Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della impugnata sentenza in forza del primo motivo o, in via gradata, degli ulteriori e pag. 3 di 7 successivi motivi, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata CP_1 la quale ha dedotto sulla decadenza dall'azione giudiziaria, evidenziando che il Comitato provinciale, adito tempestivamente dalla lavoratrice in opposizione all'espresso provvedimento di diniego di accesso al Fondo di Garanzia da , si Pt_1 fosse poi pronunciato il 20 giugno 2023: sarebbe da questa data che bisogna far decorrere il termine di un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 47, per l'esperimento dell'azione giudiziaria che, pertanto, recando data 13 giugno 2024 sarebbe stata tempestiva, valendo il procedimento innanzi al Comitato quale efficace atto interruttivo del decorso del termine annuale “finale” previsto ex lege;
ha poi ritenuto il secondo motivo di appello non supportato da idonei prospetti contabili e concluso per il suo rigetto, ferma la impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore (anche in appello) dichiaratosi antistatario.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Quanto all'eccepita decadenza, qui riproposta con il primo motivo di gravame e bensì applicabile anche alle domande quali quella oggetto di causa1, va osservato come il tenore delle norme (art. 47 L. 639/70 - “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma…”) sia chiaro nel prevedere due ipotesi: quella dell'esaurimento effettivo dell'iter amministrativo e relativi gravami pag. 4 di 7 e quella dell'inutile ricorso agli uffici dell' . Nella seconda ipotesi, il termine è Pt_1 indicato in relazione alla scadenza di quello previsto perché l'Istituto si pronunci;
nel primo caso – quale qui di rilievo, avendo il Comitato provveduto sul ricorso della lavoratrice con suo rigetto – è la data di pronuncia sul ricorso a determinare quella da cui far decorrere il termine annuale di decadenza. Incontroverso che la decisione del Comitato è stata comunicata il 20/6/2023, tempestiva va ritenuta la proposizione del ricorso giudiziario il giorno 13/6/2024
– così come ritenuto dal primo giudice. La giurisprudenza richiamata dall' appellante si riferisce a casi in cui era CP_3 tardiva la reazione amministrativa della contribuente, fatto che inibiva alla stessa di giovarsi del provvedimento successivamente intervenuto (e in questo senso deve infatti leggersi la decisione di Cassazione civile sez. lavoro n. 23484 del 2 settembre 2024, secondo cui – enfasi qui aggiunta – “… l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 …. dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni … individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno) …”). Nel caso di specie – ripetesi – la reazione della lavoratrice è stata di volta in volta tempestiva, ovvero entro il termine che la legge fissa per il ricorso avverso il provvedimento sfavorevole, dovendo ritenersi irrilevante (o comunque non rilevante in suo danno) la tardività con cui l'Istituto o il Comitato Provinciale Pt_1 si sono pronunciati. Il primo motivo di gravame deve dunque essere respinto.
6. Diversamente dicasi del secondo motivo, che contesta il quantum richiesto dalla ricorrente, evidenziando che “Il Fondo di Garanzia invero copre la retribuzione in senso stretto, senza tener conto di somme quali rimborsi, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie e permessi non goduti, fatta esclusione per le giornate maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro a patto che il lavoratore fornisca prova dei criteri di maturazione allegando il CCNL di riferimento (par. 9 circ. 70/2023). Pertanto, quanto alla mensilità di settembre 2020 per cui viene chiesta una somma lorda di euro 1336,70, è necessario procedere a ricalcolo sulla base delle singole voci presenti in busta paga considerando che la retribuzione ordinaria risulta integralmente sostituita dalla cassa integrazione guadagni.
pag. 5 di 7 Le uniche voci rimborsabili appaiono pertanto € 280,14 a titolo di ferie godute ed il ricalcolo della tredicesima mensilità su 3 ratei partendo dalla retribuzione mensile teorica 921/12*3 = 230,25, per complessivi € (230,25+280,14) = 510,39 (v. luglio e settembre 2020 buste paga e dettaglio posizione – all.ti sub 9). La mensilità di luglio appare invece correttamente calcolata in € 336,00” (pag. 11 appello – ma la deduzione era formulata già alle pagg.
5-6 della memoria di costituzione in primo grado). A fronte di questo rilievo nulla ha replicato la lavoratrice – né qui né in prime cure, ove ha depositato memoria conclusiva dedicata esclusivamente alla questione di diritto di cui sopra si è detto e ad altra qui non più di rilievo2 e riservando alla questione contabile solo un passaggio conclusivo e per così dire “remissivo”:
“Tutto quanto sopra premesso, si insiste per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza dalla reiezione della domanda di prestazione, intervenuta 21 febbraio 2023 (Doc. nr. 15 del Ricorso e data altresì indicata nell'avversa memoria sub pag. 3), come previsto ex art. 47 IV comma D.p.r. nr. 639/1970. Vinte le spese” (pag. 14 memoria 10/1/2025). Certo non è sufficiente la generica contestazione contenuta nella memoria di costituzione in appello (“In ordine alla domanda subordinata, appare generica e non supportata da documentati sviluppi contabili” – pag. 18 memoria di costituzione), noto che “Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 3, incombe sul convenuto l'onere di "prendere posizione" "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" riguardo ai fatti dedotti a fondamento della domanda. In proposito, il compito di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una e all'altra delle parti in causa, sicchè l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio.” (Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12434): non v'è dubbio che, nel caso di specie, la tesi di sia stata esposta con puntualità e immediatezza e con tutti i riferimenti Pt_1 contabili che avrebbero permesso – e dunque imposto – alla ricorrente/appellata di confutare nel merito la diversa prospettazione.
7. La domanda va dunque accolta per la minor misura indicata da e pari Pt_1 ad €.846,39 (pari alla somma di €.510,39 e €.336,00), oltre accessori come per pag. 6 di 7 legge, da computarsi a far tempo dalla reiezione della domanda amministrativa sino al saldo3.
8. L'appello deve pertanto essere accolto in parte qua, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell' al pagamento delle ridetta minor Pt_1 somma.
9. Le spese del doppio grado – liquidate tenendo conto del valore della causa come qui determinato e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – vanno poste a carico dell' , comunque soccombente (stante anche la sostanziale acquiescenza Pt_1 della ricorrente alla parte contabile dell'appello).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 16/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1. condanna l' al pagamento in favore di della somma Pt_1 CP_1 di €.846,39 oltre accessori come per legge, da computarsi a far tempo dalla reiezione della domanda amministrativa sino al saldo;
2. lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.630,00 per compenso do ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2014, n.15531) 2 riferita alla deduzione di secondo cui “La ricorrente invero si è limitata ad allegare la visura Pt_1 camerale da cui l'impresa risulta in scioglimento e liquidazione (procedura non annoverabile tra le procedure concorsuali che danno diritto all'accesso al Fondo di Garanzia) alla data del 20-07-2021” 3 cfr. Cass. 12345/2010, secondo cui "Il diritto all'attribuzione degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) viene ad esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un "ritardo" dell'Istituto debitore nell'adempimento, momento che va identificato - ove l' medesimo non si sia, CP_3 nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalutazione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) - nella scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Ne consegue che sui ratei di pensione fino ad allora spettanti e non corrisposti (ratei che vengono tutti riallineati alla suddetta scadenza) interessi e rivalutazione decorrono dal giorno ad essa successivo, mentre, sui restanti ratei pagati in ritardo, rivalutazione e interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascuno di essi"
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 89/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio degli avv.ti Riccardo SALVO e Renato VESTINI Pt_1 appellante contro
, con il patrocinio dell'avv. Nicola IOVACCHINI CP_1 appellata
***
Oggetto: Prestazione: pensione - assegno di invalidita - Inpdai - Enpals, etc. Pt_1 posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 06/11/2025; udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso depositato il 13.06.2024, la Sig.ra conveniva in giudizio CP_1
l' dinanzi al Tribunale di Bologna in composizione monocratica, in Pt_1 funzione di Giudice del Lavoro. Affermava di essere stata assunta quale tirocinante, dal 01/12/17, alle dipendenze dello esercente CP_2
l'attività di centro estetico (manicure) con applicazione del CCNL dipendenti delle imprese di estetica. Il contratto come tirocinante si concludeva nell'ottobre 2018 e veniva trasformato con inquadramento da apprendista o contratto di mestiere, 3° livello con successive proroghe. Il rapporto di lavoro cessava per recesso datoriale per giustificato motivo oggettivo nel 29/09/2020. Non avendo percepito il pagamento delle retribuzioni di giugno, luglio ( agosto liquidata con pag. 1 di 7 C.I.G.) e settembre nonché del TFR, richiedeva l'emissione di Decreto Ingiuntivo che veniva emesso dal Tribunale del Lavoro di Bologna adito il 19 luglio 2021, D. I. n. 525/2021 che ingiungeva alla il pagamento della somma CP_2 retributiva netta di € 2.609,69. La risultava priva di sede operativa ed CP_2 anche l'esecuzione con rituale notificazione dell'atto di precetto in data 17 febbraio 2022 risultava privo di esito alcuno a causa della inattività dell'indirizzo PEC della Sicchè presentava domanda in data 16 giugno 2022 al Controparte_2
Fondo di Garanzia per la liquidazione delle ultime tre mensilità lavorative e Pt_1 del TFR che veniva rigettata. Eccepiva la insussistenza ed irrilevanza delle motivazioni addotte dall' per il rigetto della suddetta domanda in quanto il D. Pt_1
I. n. 525/2021 è stato munito di Formula Esecutiva da parte del Tribunale di Bologna con la prova dell'avvenuta notificazione a mezzo PEC in data 20.07.2021 e, successivamente, l'atto di precetto non è stato possibile notificare per la cancellazione dell'indirizzo PEC della obbligatorio ex lege, il che Parte_2 rappresenta un elemento confermativo della cancellazione di fatto e sostanziale dell'impresa a prescindere del dato meramente formale della mancata richiesta di cancellazione dal Registro delle Imprese da parte del rappresentante legale della società. Chiedeva quindi, previo accertamento dell'intervenuto rapporto di lavoro tra la lavoratrice ricorrente e la CP_1 CP_2 dall'01.12.2017 fino al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del 29/09/2020, previo accertamento dell'emissione del Decreto Ingiuntivo n 525/202, R.G.L. 1314/202 munito di decreto di esecutorietà, ex art. 647 c.p.c., il 02.12.2021, previo accertamento dell'emissione della Delibera di reiezione del Comitato Provinciale - nr. 235101 del 20/06/2023 - al Ricorso Pt_1
Amministrativo numero del 11/05/2023 per la CodiceFiscale_1 mancata ammissione al Fondo di Garanzia per i crediti di lavoro e TFR, dichiarare tenuta ai sensi degli artt. 1 nr. 2 del D.lgs.80/92 e per l'effetto ordinare all' Pt_1 di versare la somma di € 2.416,03, quale retribuzioni non erogate dal datore di lavoro e/o come CIG, nell'ultimo trimestre luglio-settembre 2020, CP_2 nonché per il documentato Tfr spettante in favore della lavoratrice CP_1
. Il tutto con vittoria di spese di giudizio. Si costituiva in giudizio l' ,
[...] Pt_1 affermando nel merito l'infondatezza delle domande della ricorrente, per le ragioni indicate in comparsa di costituzione e risposta. Anzitutto eccepiva l'intervenuta decadenza della domanda ex art. 47 L. n. 639/1970 essendosi maturata la decadenza l' 11/04/2024.”. Il Tribunale adito ha accolto il ricorso evidenziando innanzitutto che il combinato disposto dettato dall'art. 25 L. n. 297/1982 e dall'art. 12 D.Lgs. n. 80/1992, col quale il legislatore disciplina le modalità di intervento del Fondo di Garanzia quando non sia il datore di lavoro assoggettabile a procedura concorsuale, è applicabile al caso di specie: come confermato anche da Cass. Ord. N. 14020/2020, richiamata dal giudice di prime cure, occorre qui – da pate di chi pag. 2 di 7 intende avvalersene - dar prova che si sia intrapresa azione esecutiva in danno del datore di lavoro (provata dalla ricorrente ); non può – prosegue il CP_1 giudicante – trovare ingresso il rilievo dell' per cui la circolare n. 74/2008 Pt_1 imporrebbe di allegare alla richiesta al Fondo anche il decreto di rigetto dell'istanza di fallimento (vista l'esiguità dell'importo richiesto dalla lavoratrice l'art. 15 L.F. suggerisce che non può presentarsi valida istanza di questo tipo), né l'eccezione di decadenza pure formulata ex art. 47 L. n. 639/1970: per anche recente giurisprudenza sul punto l'art. 47 individua in un anno il termine di decadenza applicabile all'ipotesi, come nel caso di specie, del ricorso proposto dall'interessato contro la decisione sfavorevole dell . Ha quindi CP_3 condannato l' al pagamento di quanto alla ricorrente dovuto nonché delle Pt_1 spese del grado.
2. Ha proposto appello l' sulla scorta di n. 3 motivi: Pt_1
I) “ERRATA/MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE”: il Giudice di prime cure avrebbe errato nel computo dei termini decadenziali: andrebbe considerata la data di presentazione della domanda amministrativa, inoltrata dall'odierna appellata in data 16/06/2022, e da essa origina il termine complessivo di 1 anno - previsto dall'art. 47 - e 300 giorni – prescritti per la conclusione del procedimento amministrativo: tale operazione, avallata anche da costante giurisprudenza formatasi sul punto, tra cui anche la Cass. 23484/2024 richiamata in maniera errata dal Tribunale, condurrebbe ad individuare data certamente antecedente al 13/06/2024, allorquando la da intrapreso azione giudiziaria;
CP_1
II) “IN SUBORDINE ERRATA/MANCATA APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA VIGENTE”: la decisione sarebbe errata sul quantum della pretesa della odierna appellata, avendo il Tribunale omesso di dare il dovuto rilievo a circolari in materia che precipuamente statuiscono che “il Fondo di Garanzia invero copre la retribuzione in senso stretto, senza tener conto di somme quali rimborsi, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie e permessi non goduti, fatta esclusione per le giornate maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro a patto che il lavoratore fornisca prova dei criteri di maturazione allegando il CCNL di riferimento (par. 9 circ. 70/2023).” In tale prospettiva, la mensilità di settembre 2020 per cui viene chiesta una somma lorda di euro 1336,70, andrebbe ricalcolata sulla base delle singole voci presenti in busta paga, considerando che la retribuzione ordinaria risulta integralmente sostituita dalla cassa integrazione guadagni;
III) “ERRATA CONDANNA AL PAGAMENTO DELLE SPESE DI GIUDIZIO” per l'errato accoglimento delle domande della ricorrente in primo grado. Ha quindi concluso per l'accoglimento dell'appello, con riforma integrale della impugnata sentenza in forza del primo motivo o, in via gradata, degli ulteriori e pag. 3 di 7 successivi motivi, con condanna dell'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio.
3. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione dell'appellata CP_1 la quale ha dedotto sulla decadenza dall'azione giudiziaria, evidenziando che il Comitato provinciale, adito tempestivamente dalla lavoratrice in opposizione all'espresso provvedimento di diniego di accesso al Fondo di Garanzia da , si Pt_1 fosse poi pronunciato il 20 giugno 2023: sarebbe da questa data che bisogna far decorrere il termine di un anno dalla conclusione del procedimento amministrativo, previsto dall'art. 47, per l'esperimento dell'azione giudiziaria che, pertanto, recando data 13 giugno 2024 sarebbe stata tempestiva, valendo il procedimento innanzi al Comitato quale efficace atto interruttivo del decorso del termine annuale “finale” previsto ex lege;
ha poi ritenuto il secondo motivo di appello non supportato da idonei prospetti contabili e concluso per il suo rigetto, ferma la impugnata sentenza, con condanna dell'appellante alla refusione delle spese di lite in favore del procuratore (anche in appello) dichiaratosi antistatario.
4. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
5. Quanto all'eccepita decadenza, qui riproposta con il primo motivo di gravame e bensì applicabile anche alle domande quali quella oggetto di causa1, va osservato come il tenore delle norme (art. 47 L. 639/70 - “1. Esauriti i ricorsi in via amministrativa, può essere proposta l'azione dinanzi l'autorità giudiziaria ai sensi degli articoli 459 e seguenti del codice di procedura civile.
2. Per le controversie in materia di trattamenti pensionistici l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata dai competenti organi dell' o dalla data di scadenza del termine stabilito per la pronunzia della CP_3 predetta decisione, ovvero dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di presentazione della richiesta di prestazione.
3. Per le controversie in materia di prestazioni della gestione di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, l'azione giudiziaria può essere proposta, a pena di decadenza, entro il termine di un anno dalle date di cui al precedente comma…”) sia chiaro nel prevedere due ipotesi: quella dell'esaurimento effettivo dell'iter amministrativo e relativi gravami pag. 4 di 7 e quella dell'inutile ricorso agli uffici dell' . Nella seconda ipotesi, il termine è Pt_1 indicato in relazione alla scadenza di quello previsto perché l'Istituto si pronunci;
nel primo caso – quale qui di rilievo, avendo il Comitato provveduto sul ricorso della lavoratrice con suo rigetto – è la data di pronuncia sul ricorso a determinare quella da cui far decorrere il termine annuale di decadenza. Incontroverso che la decisione del Comitato è stata comunicata il 20/6/2023, tempestiva va ritenuta la proposizione del ricorso giudiziario il giorno 13/6/2024
– così come ritenuto dal primo giudice. La giurisprudenza richiamata dall' appellante si riferisce a casi in cui era CP_3 tardiva la reazione amministrativa della contribuente, fatto che inibiva alla stessa di giovarsi del provvedimento successivamente intervenuto (e in questo senso deve infatti leggersi la decisione di Cassazione civile sez. lavoro n. 23484 del 2 settembre 2024, secondo cui – enfasi qui aggiunta – “… l'art. 47 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639 …. dopo avere enunciato due diverse decorrenze delle decadenze riguardanti dette prestazioni … individua infine - nella "scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo" - la soglia di trecento giorni (risultante dalla somma del termine presuntivo di centoventi giorni dalla data di presentazione della richiesta di prestazione di cui all'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e di centottanta giorni, previsto dall'art. 46, commi quinto e sesto, della legge 9 marzo 1989, n. 88), oltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo - pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell'azione giudiziaria - non consente lo spostamento in avanti del "dies a quo" per l'inizio del computo del termine decadenziale (di tre anni o di un anno) …”). Nel caso di specie – ripetesi – la reazione della lavoratrice è stata di volta in volta tempestiva, ovvero entro il termine che la legge fissa per il ricorso avverso il provvedimento sfavorevole, dovendo ritenersi irrilevante (o comunque non rilevante in suo danno) la tardività con cui l'Istituto o il Comitato Provinciale Pt_1 si sono pronunciati. Il primo motivo di gravame deve dunque essere respinto.
6. Diversamente dicasi del secondo motivo, che contesta il quantum richiesto dalla ricorrente, evidenziando che “Il Fondo di Garanzia invero copre la retribuzione in senso stretto, senza tener conto di somme quali rimborsi, indennità sostitutiva del preavviso, indennità per ferie e permessi non goduti, fatta esclusione per le giornate maturate negli ultimi 3 mesi del rapporto di lavoro a patto che il lavoratore fornisca prova dei criteri di maturazione allegando il CCNL di riferimento (par. 9 circ. 70/2023). Pertanto, quanto alla mensilità di settembre 2020 per cui viene chiesta una somma lorda di euro 1336,70, è necessario procedere a ricalcolo sulla base delle singole voci presenti in busta paga considerando che la retribuzione ordinaria risulta integralmente sostituita dalla cassa integrazione guadagni.
pag. 5 di 7 Le uniche voci rimborsabili appaiono pertanto € 280,14 a titolo di ferie godute ed il ricalcolo della tredicesima mensilità su 3 ratei partendo dalla retribuzione mensile teorica 921/12*3 = 230,25, per complessivi € (230,25+280,14) = 510,39 (v. luglio e settembre 2020 buste paga e dettaglio posizione – all.ti sub 9). La mensilità di luglio appare invece correttamente calcolata in € 336,00” (pag. 11 appello – ma la deduzione era formulata già alle pagg.
5-6 della memoria di costituzione in primo grado). A fronte di questo rilievo nulla ha replicato la lavoratrice – né qui né in prime cure, ove ha depositato memoria conclusiva dedicata esclusivamente alla questione di diritto di cui sopra si è detto e ad altra qui non più di rilievo2 e riservando alla questione contabile solo un passaggio conclusivo e per così dire “remissivo”:
“Tutto quanto sopra premesso, si insiste per le conclusioni rassegnate nel ricorso introduttivo, o in quella diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi legali con decorrenza dalla reiezione della domanda di prestazione, intervenuta 21 febbraio 2023 (Doc. nr. 15 del Ricorso e data altresì indicata nell'avversa memoria sub pag. 3), come previsto ex art. 47 IV comma D.p.r. nr. 639/1970. Vinte le spese” (pag. 14 memoria 10/1/2025). Certo non è sufficiente la generica contestazione contenuta nella memoria di costituzione in appello (“In ordine alla domanda subordinata, appare generica e non supportata da documentati sviluppi contabili” – pag. 18 memoria di costituzione), noto che “Ai sensi dell'art. 416 c.p.c., comma 3, incombe sul convenuto l'onere di "prendere posizione" "in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione" riguardo ai fatti dedotti a fondamento della domanda. In proposito, il compito di contribuire alla fissazione del "thema decidendum" opera identicamente rispetto all'una e all'altra delle parti in causa, sicchè l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi e vale a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione e quelli per i quali sussiste una "relevatio" dell'avversario dall'onere probatorio.” (Cassazione civile sez. lav., 24/06/2020, n.12434): non v'è dubbio che, nel caso di specie, la tesi di sia stata esposta con puntualità e immediatezza e con tutti i riferimenti Pt_1 contabili che avrebbero permesso – e dunque imposto – alla ricorrente/appellata di confutare nel merito la diversa prospettazione.
7. La domanda va dunque accolta per la minor misura indicata da e pari Pt_1 ad €.846,39 (pari alla somma di €.510,39 e €.336,00), oltre accessori come per pag. 6 di 7 legge, da computarsi a far tempo dalla reiezione della domanda amministrativa sino al saldo3.
8. L'appello deve pertanto essere accolto in parte qua, con riforma della sentenza impugnata e condanna dell' al pagamento delle ridetta minor Pt_1 somma.
9. Le spese del doppio grado – liquidate tenendo conto del valore della causa come qui determinato e da distrarre ex art. 93 c.p.c. – vanno poste a carico dell' , comunque soccombente (stante anche la sostanziale acquiescenza Pt_1 della ricorrente alla parte contabile dell'appello).
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 68/2025 del Tribunale di Bologna Pt_1 pubblicata il giorno 16/01/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta, in parziale accoglimento del proposto appello e riforma in parte qua della sentenza impugnata,
1. condanna l' al pagamento in favore di della somma Pt_1 CP_1 di €.846,39 oltre accessori come per legge, da computarsi a far tempo dalla reiezione della domanda amministrativa sino al saldo;
2. lo condanna altresì al pagamento delle spese processuali, liquidate in
€.630,00 per compenso do ciascun grado di giudizio, oltre 15% per spese generali ed oltre IVA e CPA come per legge - da distrarre ex art. 93 c.p.c. Bologna, 06/11/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 La decadenza annuale dall'azione prevista dall'art. 47, terzo comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, nel testo sostituito dall'art. 4 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 ("ratione temporis" applicabile, anteriormente alle modifiche apportate dall'art. 38 del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in legge 15 luglio 2011, n. 111), si applica anche alle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto di cui all'art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, il quale rientra nella "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti" di cui all'art. 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, richiamato nel comma terzo dell'art. 47 del d.P.R. n. 639 del 1970 (Cassazione civile sez. lav., 08/07/2014, n.15531) 2 riferita alla deduzione di secondo cui “La ricorrente invero si è limitata ad allegare la visura Pt_1 camerale da cui l'impresa risulta in scioglimento e liquidazione (procedura non annoverabile tra le procedure concorsuali che danno diritto all'accesso al Fondo di Garanzia) alla data del 20-07-2021” 3 cfr. Cass. 12345/2010, secondo cui "Il diritto all'attribuzione degli accessori (rivalutazione monetaria e interessi legali) viene ad esistenza soltanto nel momento in cui è giuridicamente configurabile un "ritardo" dell'Istituto debitore nell'adempimento, momento che va identificato - ove l' medesimo non si sia, CP_3 nel frattempo, pronunciato (nel qual caso rivalutazione e interessi decorrono dalla data del provvedimento di reiezione della domanda della prestazione previdenziale) - nella scadenza del termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda medesima. Ne consegue che sui ratei di pensione fino ad allora spettanti e non corrisposti (ratei che vengono tutti riallineati alla suddetta scadenza) interessi e rivalutazione decorrono dal giorno ad essa successivo, mentre, sui restanti ratei pagati in ritardo, rivalutazione e interessi sono dovuti dalla data di maturazione di ciascuno di essi"