CA
Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 21/10/2025, n. 5097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5097 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1676/2020 r.g.a.c.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1553/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11/02/2020, vertente
TRA
, (CF: , e Parte_1 C.F._1
, (CF: , rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Alfredo Affaitati
APPELLANTI
E
INTESA (C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata da in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Marchi
APPELLATA
NONCHE'
Pagina 1 rappresentata da in persona Controparte_4 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Marchi
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.01.2013, e Parte_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
7283/2012 reso dal Tribunale di Napoli in data 7.11.2012, ad istanza del con cui era stato loro ingiunto il pagamento Controparte_2
di € 269.040,16,66, oltre interessi e spese. La pretesa del Controparte_2
riguardava l'esposizione debitoria della di cui i
[...] Controparte_5
erano fideiussori, derivante sia dal contratto di finanziamento n. Parte_1
51311536 del 16.10.2006 (€ 262.241,94) sia dallo scoperto di conto corrente n. 1000/1323 (€ 6.798,22).
Gli opponenti chiedevano di revocare il provvedimento monitorio e dichiarare che gli opponenti nulla dovevano al Controparte_2
essendo apocrifa la firma di apposta sull'atto di Parte_1
fideiussione e comunque invalide, sotto vari profili, entrambe le fideiussioni in forza delle quali la banca aveva agito in sede monitoria.
Con comparsa depositata il 2.10.2014, si costituiva il Controparte_2
che deduceva l'infondatezza dell'opposizione, nonché
[...]
l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento di firma;
ove il G.I. lo avesse ritenuto rituale e rilevante, chiedeva di disporsi la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, e nel merito rigettarsi l'avversa opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto o, in via gradata,
Pagina 2 condannarsi gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute all'esito del giudizio, oltre interessi ed accessori nella misura liquidata in decreto o in quella diversa ritenuta dal Tribunale adito, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, C.T.U. grafologica, nominando la dott.ssa all'esito della quale, all'udienza del Persona_1
20.2.2018 il difensore di dichiarava di proporre querela Parte_1
di falso avverso le sottoscrizioni apposte sull'atto di fideiussione e chiedeva disporsi nuova C.T.U. grafologica. Con ordinanza del 12.6.2018 il
Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla banca convenuta, dichiarava l'inammissibilità della querela, denegando il rinnovo della C.T.U.
La causa veniva quindi decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
11.02.2020 con sentenza n. 1553/2020, con la quale il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di € 262.241,94, oltre interessi convenzionali dall'11.1.2012 al soddisfo, quale esposizione riveniente dal contratto di finanziamento n. 51311536 di € 400.000,00 del 16.10.2006, escludendo il credito di € 6.798,22 per saldo passivo del c/c 1000/1323, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di C.T.U. e del 70% delle spese di lite, compensate per il restante 30%.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 27.5.2020, contestando la
[...]
fondatezza della sentenza sotto vari aspetti, come di seguito illustrati.
Gli appellanti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) In primis, si propone deferente istanza per la sospensione del grado di appello per la pendenza di querela di falso autonoma proposta IN VIA
Pagina 3 PRINCIPALE, innanzi al Tribunale di Napoli, rg. N. 5066/2020, nonche' dell'esecutivita' dell'impugnata sentenza ex artt. 283 e 351 cpc., in considerazione del fatto che il presente appello e' adeguatamente assistito dal fumus e, stante, i gravi motivi che meglio si leggono nella premessa, nonche', i pregiudizi che l'appellante Parte_3
subira' a seguito della possibilita' da parte
[...]
dell'appellato di intraprendere procedura esecutiva, nel merito :
2) In accoglimento dell'appello proposto, accertarsi e dichiararsi che
l'atto di fidejussione de quo risulta essere invalido e nullo per mancanza del visto di con-valida della firma da parte della banca.
3) Inoltre, accertarsi e dichiararsi la invalidita' dell'atto di fidejussione omnibus de quo per violazione dell'art. 1938 cc, in quanto non recante
l'indicazione dell'importo minimo garantito e del tasso di interessi da applicare in caso di mora.
7) In piu', accertarsi e dichiararsi la nullita' dell'atto di fidejussione de quo per avere la banca predisposto unilateralmente l'atto unilaterale di fide-jussione dissimulando la presunta conclusione del contratto di fidejussione, nullo perché non redatto per iscritto e posto in essere in violazione dell'art. 117 Dlgs. N.385/1993.
8) Infine, accertarsi e dichiararsi la nullita' dell'atto di fidejussione de quo per violazione dell'art. 117 Dlgs. N.385/1993, per non essere redatto nella forma contrattuale scritta ma mediante atto unilaterale recettizio.
9) In ultimo, accertarsi e dichiararsi che, il comportamento tenuto dal
, il quale non ha mai provveduto a fornire Controparte_2
all'istante nessuna comunicazione, prima della formale richiesta effettuata con lettera del 19.01.2012, non sia stato improntato ai canoni della buona fede e correttezza, con l'insorgere in capo all'istante di notevoli danni.
Pagina 4 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre, CPA e Iva, del doppio grado del giudizio.”.
Il 19.11.2020 si costituiva in giudizio rappresentata Controparte_6
da che contestava i motivi di gravame e chiedeva: Controparte_3
1) respingere l'appello proposto dai sigg. e Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto, Parte_2
confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli,
II sez. civ. Dott. Aratro n. 1553/2020 RG 3568/2013 del 11/02/2020;
2) condannare gli appellanti alla refusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, comprese le spese di C.T.U.>.
In data 7.09.2022 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito azionato, la pure rappresentata da Controparte_4
che faceva proprie e riproponeva le difese della banca Controparte_3
cedente, associandosi alla richiesta di rigetto dell'appello.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
2. Con il primo motivo di gravame, , nel ribadire il Parte_1
disconoscimento delle firme apposte nell'atto di fideiussione del
16.10.2006, ha chiesto innanzitutto la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso proposta in via principale innanzi al
Tribunale di Napoli.
Il giudice di prime cure ha motivato ampiamente il rigetto della richiesta di sospensione, rilevando l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 295
Pagina 5 c.p.c., stante la tardività dell'allegazione relativa alla presentazione della querela in via principale e tenuto conto comunque del fatto che le questioni poste in citazione per querela di falso erano le stesse dibattute nella presente causa, attinenti alla verifica della sussistenza dell'apocrifia delle firme apposte dal sull'atto di fideiussione de quo. Parte_1
Nessuna delle ragioni poste a base della decisione di rigetto della sospensione è stata presa in considerazione né tantomeno censurata da parte dell'appellante; quest'ultimo, inoltre, a tanto onerato, non ha neppure chiarito quale sia lo stato attuale del procedimento avente ad oggetto la querela principale.
In ogni caso, a sostegno della correttezza del rigetto della richiesta di sospensione, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la proposizione in via autonoma d'una querela di falso non consente la sospensione del giudizio di appello pendente poiché la sospensione è accordata dall'art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale in detto giudizio.
Non è possibile disporre la sospensione nemmeno invocando l'art. 295
c.p.c. in quanto tale norma potrebbe giustificare la sospensione del processo di merito soltanto se questo fosse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso. Se, invece, come nel caso concreto, venga introdotto prima il giudizio di merito e nel secondo grado di esso la parte interessata non si avvalga della facoltà di proporre la querela di falso in via incidentale, resta esclusa la possibilità di sospendere il suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso. Anche in tal caso, infatti, troverà applicazione l'art. 355 c.p.c., che è insuscettibile di interpretazione estensiva e che per quanto detto consente la sospensione del giudizio di
Pagina 6 appello solo nel caso di querela di falso proposta in via incidentale
(Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13376).
2.1 L'appellante ha, poi, dedotto che le querele di falso proposte erano tre ed in particolare:
a) quella rigettata con ordinanza del 12.06.2018;
b) altra proposta in via incidentale ove il ha Parte_2
confessato di avere apposto le firme di , sulla quale Parte_1
nessuna delibazione è intervenuta né in termini di ammissibilità o altro;
c) quella proposta in via principale, innanzi al Tribunale di Napoli, rg.5066/2020.
Sostiene l'appellante che, in merito alla querela di falso di cui al punto b), nessuna decisione era stata adottata dal G.I. e, pertanto, la sentenza impugnata sul punto sarebbe affetta da un evidente errore nei fatti di causa, trasformatosi in un errore di diritto poiché il Tribunale avrebbe prima dovuto delibare in merito alla ammissibilità e rilevanza della querela di falso di cui al punto b) e poi avrebbe potuto decidere la causa.
La doglianza è del tutto generica.
Difatti, l'appellante non ha indicato in quale atto sarebbe stata presentata questa ulteriore querela incidentale, diversa e successiva rispetto a quella rigettata con ordinanza del 12.6.2018. Il riferimento alla confessione del che sarebbe contenuto nella querela (“…ove il Parte_1 Parte_2
ha confessato…”) rende ancora più confusa ed incerta la
[...]
formulazione del rilievo in questione.
A ciò deve aggiungersi che la stessa parte appellante, nel rappresentare lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha dedotto che il Parte_1
aveva depositato soltanto “una prima querela incidentale” ed altra
[...]
querela di falso in via principale davanti al Tribunale di Napoli, senza
Pagina 7 quindi fare alcun riferimento ad una seconda querela in via incidentale
(pag. 2 dell'atto di appello). Né dagli atti acquisiti emerge la proposizione di tale ulteriore querela.
2.2 Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, Parte_1
evidenzia, a sostegno dell'asserita inverosimiglianza del disconoscimento, tre circostanze:
A) nell'atto di fideiussione è indicato come indirizzo di residenza dell'attore Via Vecchia IV Trav. 31 laddove egli risiedeva in CP_2
alla Via P. Paolo Pasolini 21; CP_2
B) nell'apposito spazio previsto per l'apposizione del visto di convalida della firma da parte del funzionario della banca mancava tale visto;
C) il ha confessato di aver apposto lui la dichiarazione Parte_1
del . Parte_1
Al riguardo, va rilevato che il Tribunale ha pienamente condiviso le conclusioni della c.t.u. grafologica espletata dalla dr.ssa Persona_2
secondo cui “Dalle risultanze ottenute a seguito delle analisi
[...]
grafo-tecniche effettuate sulle sottoscrizioni in verifica si giunge alla conclusione che le firme apposte in calce alle fideiussioni, sono attribuite al sig. ”. Parte_1
L'autenticità delle sottoscrizioni del non è stata in alcun Parte_1
modo confutata in appello ed inoltre il non ha neppure spiegato Parte_1
perché le circostanze addotte avrebbero valore probatorio prevalente rispetto a quello che deriva dal riconoscimento che le firme sulla fideiussione sono effettivamente del predetto.
Può comunque condividersi l'assunto dell'appellata secondo la quale nessuno di detti elementi sarebbe decisivo. Non la presunta assenza di autentica di firma da parte del funzionario della banca che ha mero valore
Pagina 8 interno e non è richiesta né prevista da alcuna disposizione normativa;
neppure l'eventuale imprecisione dell'indirizzo del fideiussore (tra l'altro proprietario di un immobile in alla IV Traversa Privata Perrone, CP_2
annessa alla Via Vecchia IV Traversa, prolungamento di Via Pasolini), la cui indicazione sarebbe stata fornita dallo stesso garante.
La dichiarazione effettuata da di aver falsificato la Parte_2
sottoscrizione del non risulta affidabile e convincente sia Controparte_7
perché non è stato chiarito il motivo di tale falsificazione sia perché
l'assunzione di responsabilità del predetto, peraltro nel contesto dello stretto rapporto di parentela esistente tra di loro (padre/figlio), comporterebbe un esonero di responsabilità di ma non Parte_1
anche un aggravamento – rispetto alla pretesa creditoria - della esposizione debitoria di già solidalmente e quindi interamente Parte_2
responsabile per la garanzia da lui prestata.
Come pure risulta poco credibile che , pur consapevole Parte_1
sin dal 2011 dell'abusivo rilascio di una fideiussione a suo nome nell'interesse della non abbia denunciato formalmente Controparte_5
tale falsità penalmente rilevante alla banca e all'autorità giudiziaria, ed abbia poi aspettato solo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre un anno dopo, per poter far valere in sede giudiziale una condotta così gravemente pregiudizievole nei suoi confronti.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 1398 c.c..
Assumono gli appellanti che entrambi gli atti di fideiussioni sarebbero invalidi perché sarebbero fideiussioni omnibus - come desumibile dalla richiesta di pagamento del saldo di c/c oltre che del debito derivante dal
Pagina 9 finanziamento concesso alla - prive dell'indicazione Controparte_5
dell'importo massimo garantito.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni ex art. 1938 c.c. rilevando che esse sono garanzie ordinarie perché specificamente destinate al soddisfacimento dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata al debitore principale, pari ad €
400.000,00, e caratterizzate dalla coincidenza del capitale garantito e quello mutuato, con interessi ed accessori predeterminati, richiamando in tal senso anche un precedente della Suprema Corte.
La critica rivolta dagli appellanti a tali argomentazioni è del tutto insufficiente, poiché si limita a dedurre che la aveva chiesto il CP_8
pagamento anche del saldo di cui al c/c n. 100/1323 e che il rigetto della domanda relativa al pagamento di tale saldo non può valere a qualificare la fideiussione come ordinaria e non omnibus.
La censura, oltre ad essere poco pertinente rispetto alla diversa giustificazione addotta dal primo giudice in senso contrario, è palesemente infondata. La natura della fideiussione non può che essere desunta dalle caratteristiche strutturali della stessa come disciplinate nell'atto di garanzia, puntualmente evidenziate dal primo giudice, e non certo dal comportamento assunto successivamente dalla banca che potrebbe avere al più valore interpretativo di un contenuto dubbio ed incerto dell'atto medesimo.
4. Con il terzo motivo di gravame, si denuncia invece la violazione dell'art. 1936 c.c. e del D.lgs. n. 385/1993.
Gli appellanti deducono la nullità delle fideiussioni in questione perché redatte nella forma dell'atto unilaterale recettizio, predisposto dalla Banca,
Pagina 10 e non nella forma contrattuale scritta, come prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate.
Ritiene il Collegio, in continuità con i principi espressi dalla giurisprudenza, che, per la regolare stipula di contratto di fideiussione, non
è necessaria la forma scritta, né l'utilizzo di formule sacramentali: tale libertà di forme comporta come corollario che il contratto può ben avere anche carattere unilaterale, ossia essere valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore. Difatti, l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. 24/02/2016 n. 3628; Cass.
08/03/2002 n. 3429).
Si è osservato, pertanto, che "il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore" (Cass. Ord. 19 dicembre 2017
n. 30409; 29/09/2016, n.19270; 15/10/2012, n.17641); così che
"l'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936
c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi
l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c." (Cass.
Ord. 14 febbraio 2018 n. 3606; Corte appello L'Aquila, 15/05/2020, n.682).
Secondo l'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, allora, la fideiussione è un contratto con obbligazioni del solo proponente che si conclude secondo lo schema dell'art. 1333 c.c. risultante, nella sua configurazione, dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore e
Pagina 11 non richiedente, quindi, perchè si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo.
La circostanza che il documento contrattuale sia costituito da moduli materialmente predisposti dall'istituto bancario non influisce sulla natura unilaterale del contratto, e, quindi, non comporta la necessità della sottoscrizione anche da parte della Banca che quei moduli aveva fornito, bensì eventualmente solo la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
Le considerazioni che precedono rendono irrilevante la mancanza di sottoscrizione da parte della Banca e, di conseguenza, la piena validità formale dei rispettivi contratti di fideiussione che, peraltro, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, non rientrano neppure tra i contratti bancari (cfr. Cass. 21/10/2022, n.31209).
4.1 Nell'ambito del presente motivo di gravame gli appellanti hanno prospettato, seppur in modo piuttosto generico, anche la nullità delle fideiussioni ex art. 1418 c.c. perché meramente riproduttive delle clausole degli schemi unilaterali ABI, ritenute “anticoncorrenziali” dall'Autorità
Garante, che addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell'invalidità dell'obbligazione principale.
La doglianza è infondata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la dedotta applicazione uniforme del modello ABI postulava la tempestiva produzione dei provvedimenti n. 12 del 13 dicembre 1994 e n. 55 del 2 maggio 2005, con cui la Banca d'Italia ha accertato la nullità delle norme bancarie uniformi, nonché del parere dell'AGCM, al quale detto provvedimento si riferisce, e dello stesso modello ABI a cui la fideiussione si assume corrispondente, trattandosi di
Pagina 12 fatti, non norme di diritto, per le quali potrebbe valere il principio iura novit curia (Cass. n. 31569/2019). Costituisce, invero, circostanza di fatto anche il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole, che “è
l'elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui
l'appellante fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n.
30818/2018). Appare evidente che, non avendo parte appellante prodotto gli atti a cui si riferirebbe il contestato contratto di fideiussione, non è possibile confrontare le clausole in esso contenute a quelle relative allo schema ABI. Per cui non può ritenersi dimostrato il presupposto costitutivo dell'invocata nullità, ossia la riproduzione nell'atto di fideiussione del modello ABI ritenuto illegittimo.
In secondo luogo, le sezioni Unite, dirimendo così i dubbi sorti in giurisprudenza, hanno stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli
Pagina 13 atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Si è, ancora, rilevato che «tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame;
ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione”.
Per concludere sul punto, alla stregua delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, nella fattispecie l'asserita violazione della normativa antitrust potrebbe solo comportare la nullità parziale delle fideiussioni oggetto di causa, limitatamente alle clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante, non essendo stato dimostrato che la parte garante non avrebbe stipulato il contratto in assenza di quelle clausole;
fatto questo che – è il caso di ribadire - risulterebbe oltremodo difficile da provare, ove si consideri che l'espunzione delle dette clausole dal testo contrattuale ha finito indubbiamente per migliorare la posizione del fideiussione, consentendogli di opporre al creditore eccezioni
Pagina 14 altrimenti precluse. Non può ritenersi che, in mancanza delle clausole in esame, le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della creditrice ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
L'eccepita nullità, pertanto, oltre ad apparire priva dei suoi presupposti operativi, è risultata infondata quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla Banca, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante ricaverebbe da siffatta nullità delle clausole suddette, non avendo gli odierni appellanti eccepito neppure la decadenza ex art. 1957 c.c.
5. Nell'ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la parte della motivazione contenuta nella pagina 8 righi 11 ss. della sentenza, si deduce che l'opposta non ha mai comunicato ai l'insolvenza del Parte_1
debitore principale e la risoluzione del contratto della Banca con quest'ultimo, fino a quando non ha preteso dai predetti il pagamento delle somme dovute. Assumono, ancora, gli appellanti che, in tal modo, la CP_8
ha addebitato interessi di mora e competenze varie che sarebbero state evitate laddove essa avesse comunicato subito la sofferenza del debitore principale così consentendo ai debitori di adempiere al pagamento del debito.
In realtà, il primo giudice aveva escluso qualsiasi violazione dei canoni di correttezza e buona fede dell'istituto bancario sul presupposto sia che quest'ultimo avesse fornito le informazioni relative all'inadempimento del debitore principale a mezzo raccomandate del 16.6.2010, 21.3.2011 e
19.1.2012 (doc. 2,3,9 e 10), sia che gli opponenti ne erano a conoscenza per la qualità di legale rappresentante della società debitrice rivestita da
Pagina 15 legato da stretto rapporto familiare con l'altro Parte_2
fideiussore.
La censura, allora, è palesemente inammissibile poiché non viene contestata specificamente l'efficacia probatoria di dette lettere raccomandate né la presunzione di conoscenza derivante dai rapporti esistenti tra fideiussori e debitrice principale, presunzione del tutto conforme al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità. I presupposti di applicabilità dell'articolo 1956 c.c. non ricorrono, difatti, allorché nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cffr. Cass. sez. III, 17/07/2023, n.20713: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
A ciò deve aggiungersi che il pregiudizio lamentato dagli appellanti - ossia il pagamento degli interessi moratori che essi avrebbero potuto evitare con l'adempimento immediato se a conoscenza del debito - risulta contraddetto dallo stesso comportamento dei predetti che non hanno mai provveduto a pagare il debito ed hanno resistito alla pretesa creditoria anche in questa sede.
6. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza degli appellanti giustifica la condanna di costoro in solido al pagamento delle spese del
Pagina 16 presente giudizio in favore dell'appellata e dell'interventrice, difese dallo stesso avvocato. Le spese si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €. 260.001 a € 520.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni dibattute, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1553/2020 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 11/02/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido al pagamento, Parte_1 CP_9
in favore di e di (entrambe Controparte_10 Controparte_4
rappresentate da , delle spese processuali che liquida in Controparte_3
complessive € 14.239,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 17
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli – settima sezione civile - riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Aurelia D'Ambrosio Presidente dott. Michele Magliulo Consigliere rel. dott. Paolo Mariani Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale degli affari contenziosi sopra indicato, avente ad oggetto: appello contro la sentenza n.
1553/2020 del Tribunale di Napoli pubblicata in data 11/02/2020, vertente
TRA
, (CF: , e Parte_1 C.F._1
, (CF: , rappresentati e Parte_2 C.F._2
difesi dall'Avv. Alfredo Affaitati
APPELLANTI
E
INTESA (C.F. ), già Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
rappresentata da in persona del legale
[...] Controparte_3
rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Marchi
APPELLATA
NONCHE'
Pagina 1 rappresentata da in persona Controparte_4 Controparte_3
del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Marchi
INTERVENTRICE EX ART. 111 C.P.C.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
I procuratori delle parti hanno concluso come da rispettivi atti e verbali di causa da intendersi integralmente trascritti.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato il 30.01.2013, e Parte_1
proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n. Parte_2
7283/2012 reso dal Tribunale di Napoli in data 7.11.2012, ad istanza del con cui era stato loro ingiunto il pagamento Controparte_2
di € 269.040,16,66, oltre interessi e spese. La pretesa del Controparte_2
riguardava l'esposizione debitoria della di cui i
[...] Controparte_5
erano fideiussori, derivante sia dal contratto di finanziamento n. Parte_1
51311536 del 16.10.2006 (€ 262.241,94) sia dallo scoperto di conto corrente n. 1000/1323 (€ 6.798,22).
Gli opponenti chiedevano di revocare il provvedimento monitorio e dichiarare che gli opponenti nulla dovevano al Controparte_2
essendo apocrifa la firma di apposta sull'atto di Parte_1
fideiussione e comunque invalide, sotto vari profili, entrambe le fideiussioni in forza delle quali la banca aveva agito in sede monitoria.
Con comparsa depositata il 2.10.2014, si costituiva il Controparte_2
che deduceva l'infondatezza dell'opposizione, nonché
[...]
l'inammissibilità dell'avverso disconoscimento di firma;
ove il G.I. lo avesse ritenuto rituale e rilevante, chiedeva di disporsi la verificazione della sottoscrizione disconosciuta, e nel merito rigettarsi l'avversa opposizione, con conferma del provvedimento monitorio opposto o, in via gradata,
Pagina 2 condannarsi gli opponenti, in solido tra loro, al pagamento delle somme che sarebbero risultate dovute all'esito del giudizio, oltre interessi ed accessori nella misura liquidata in decreto o in quella diversa ritenuta dal Tribunale adito, con vittoria di spese ed onorari di lite.
Il Giudice Istruttore disponeva, quindi, C.T.U. grafologica, nominando la dott.ssa all'esito della quale, all'udienza del Persona_1
20.2.2018 il difensore di dichiarava di proporre querela Parte_1
di falso avverso le sottoscrizioni apposte sull'atto di fideiussione e chiedeva disporsi nuova C.T.U. grafologica. Con ordinanza del 12.6.2018 il
Tribunale adito, in accoglimento dell'eccezione proposta dalla banca convenuta, dichiarava l'inammissibilità della querela, denegando il rinnovo della C.T.U.
La causa veniva quindi decisa ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del
11.02.2020 con sentenza n. 1553/2020, con la quale il Tribunale adito revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava gli opponenti, in solido, al pagamento della somma di € 262.241,94, oltre interessi convenzionali dall'11.1.2012 al soddisfo, quale esposizione riveniente dal contratto di finanziamento n. 51311536 di € 400.000,00 del 16.10.2006, escludendo il credito di € 6.798,22 per saldo passivo del c/c 1000/1323, con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di C.T.U. e del 70% delle spese di lite, compensate per il restante 30%.
Avverso tale sentenza proponevano appello e Parte_1 Parte_2
con atto di citazione notificato in data 27.5.2020, contestando la
[...]
fondatezza della sentenza sotto vari aspetti, come di seguito illustrati.
Gli appellanti, quindi, rassegnavano le seguenti conclusioni:
“1) In primis, si propone deferente istanza per la sospensione del grado di appello per la pendenza di querela di falso autonoma proposta IN VIA
Pagina 3 PRINCIPALE, innanzi al Tribunale di Napoli, rg. N. 5066/2020, nonche' dell'esecutivita' dell'impugnata sentenza ex artt. 283 e 351 cpc., in considerazione del fatto che il presente appello e' adeguatamente assistito dal fumus e, stante, i gravi motivi che meglio si leggono nella premessa, nonche', i pregiudizi che l'appellante Parte_3
subira' a seguito della possibilita' da parte
[...]
dell'appellato di intraprendere procedura esecutiva, nel merito :
2) In accoglimento dell'appello proposto, accertarsi e dichiararsi che
l'atto di fidejussione de quo risulta essere invalido e nullo per mancanza del visto di con-valida della firma da parte della banca.
3) Inoltre, accertarsi e dichiararsi la invalidita' dell'atto di fidejussione omnibus de quo per violazione dell'art. 1938 cc, in quanto non recante
l'indicazione dell'importo minimo garantito e del tasso di interessi da applicare in caso di mora.
7) In piu', accertarsi e dichiararsi la nullita' dell'atto di fidejussione de quo per avere la banca predisposto unilateralmente l'atto unilaterale di fide-jussione dissimulando la presunta conclusione del contratto di fidejussione, nullo perché non redatto per iscritto e posto in essere in violazione dell'art. 117 Dlgs. N.385/1993.
8) Infine, accertarsi e dichiararsi la nullita' dell'atto di fidejussione de quo per violazione dell'art. 117 Dlgs. N.385/1993, per non essere redatto nella forma contrattuale scritta ma mediante atto unilaterale recettizio.
9) In ultimo, accertarsi e dichiararsi che, il comportamento tenuto dal
, il quale non ha mai provveduto a fornire Controparte_2
all'istante nessuna comunicazione, prima della formale richiesta effettuata con lettera del 19.01.2012, non sia stato improntato ai canoni della buona fede e correttezza, con l'insorgere in capo all'istante di notevoli danni.
Pagina 4 Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre, CPA e Iva, del doppio grado del giudizio.”.
Il 19.11.2020 si costituiva in giudizio rappresentata Controparte_6
da che contestava i motivi di gravame e chiedeva: Controparte_3
1) respingere l'appello proposto dai sigg. e Parte_1
siccome infondato in fatto e in diritto, Parte_2
confermando, per l'effetto, l'impugnata sentenza del Tribunale di Napoli,
II sez. civ. Dott. Aratro n. 1553/2020 RG 3568/2013 del 11/02/2020;
2) condannare gli appellanti alla refusione delle spese e compensi professionali del doppio grado di giudizio, comprese le spese di C.T.U.>.
In data 7.09.2022 interveniva in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del credito azionato, la pure rappresentata da Controparte_4
che faceva proprie e riproponeva le difese della banca Controparte_3
cedente, associandosi alla richiesta di rigetto dell'appello.
Esaurita l'attività di trattazione, dopo alcuni rinvii per esigenze di ruolo, la causa è stata trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui agli artt. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
*************************
1. L'appello è infondato e, pertanto, non merita di essere accolto.
2. Con il primo motivo di gravame, , nel ribadire il Parte_1
disconoscimento delle firme apposte nell'atto di fideiussione del
16.10.2006, ha chiesto innanzitutto la sospensione del giudizio in attesa della decisione sulla querela di falso proposta in via principale innanzi al
Tribunale di Napoli.
Il giudice di prime cure ha motivato ampiamente il rigetto della richiesta di sospensione, rilevando l'insussistenza dei presupposti richiesti dall'art. 295
Pagina 5 c.p.c., stante la tardività dell'allegazione relativa alla presentazione della querela in via principale e tenuto conto comunque del fatto che le questioni poste in citazione per querela di falso erano le stesse dibattute nella presente causa, attinenti alla verifica della sussistenza dell'apocrifia delle firme apposte dal sull'atto di fideiussione de quo. Parte_1
Nessuna delle ragioni poste a base della decisione di rigetto della sospensione è stata presa in considerazione né tantomeno censurata da parte dell'appellante; quest'ultimo, inoltre, a tanto onerato, non ha neppure chiarito quale sia lo stato attuale del procedimento avente ad oggetto la querela principale.
In ogni caso, a sostegno della correttezza del rigetto della richiesta di sospensione, va ricordato che, secondo l'insegnamento della Suprema
Corte, la proposizione in via autonoma d'una querela di falso non consente la sospensione del giudizio di appello pendente poiché la sospensione è accordata dall'art. 335 c.p.c. nella sola ipotesi della querela di falso proposta in via incidentale in detto giudizio.
Non è possibile disporre la sospensione nemmeno invocando l'art. 295
c.p.c. in quanto tale norma potrebbe giustificare la sospensione del processo di merito soltanto se questo fosse introdotto dopo la proposizione in via autonoma del giudizio di falso. Se, invece, come nel caso concreto, venga introdotto prima il giudizio di merito e nel secondo grado di esso la parte interessata non si avvalga della facoltà di proporre la querela di falso in via incidentale, resta esclusa la possibilità di sospendere il suddetto giudizio di merito sol perché una delle parti abbia introdotto in via autonoma un giudizio di falso. Anche in tal caso, infatti, troverà applicazione l'art. 355 c.p.c., che è insuscettibile di interpretazione estensiva e che per quanto detto consente la sospensione del giudizio di
Pagina 6 appello solo nel caso di querela di falso proposta in via incidentale
(Cassazione civile sez. III, 16/05/2023, n.13376).
2.1 L'appellante ha, poi, dedotto che le querele di falso proposte erano tre ed in particolare:
a) quella rigettata con ordinanza del 12.06.2018;
b) altra proposta in via incidentale ove il ha Parte_2
confessato di avere apposto le firme di , sulla quale Parte_1
nessuna delibazione è intervenuta né in termini di ammissibilità o altro;
c) quella proposta in via principale, innanzi al Tribunale di Napoli, rg.5066/2020.
Sostiene l'appellante che, in merito alla querela di falso di cui al punto b), nessuna decisione era stata adottata dal G.I. e, pertanto, la sentenza impugnata sul punto sarebbe affetta da un evidente errore nei fatti di causa, trasformatosi in un errore di diritto poiché il Tribunale avrebbe prima dovuto delibare in merito alla ammissibilità e rilevanza della querela di falso di cui al punto b) e poi avrebbe potuto decidere la causa.
La doglianza è del tutto generica.
Difatti, l'appellante non ha indicato in quale atto sarebbe stata presentata questa ulteriore querela incidentale, diversa e successiva rispetto a quella rigettata con ordinanza del 12.6.2018. Il riferimento alla confessione del che sarebbe contenuto nella querela (“…ove il Parte_1 Parte_2
ha confessato…”) rende ancora più confusa ed incerta la
[...]
formulazione del rilievo in questione.
A ciò deve aggiungersi che la stessa parte appellante, nel rappresentare lo svolgimento del giudizio di primo grado, ha dedotto che il Parte_1
aveva depositato soltanto “una prima querela incidentale” ed altra
[...]
querela di falso in via principale davanti al Tribunale di Napoli, senza
Pagina 7 quindi fare alcun riferimento ad una seconda querela in via incidentale
(pag. 2 dell'atto di appello). Né dagli atti acquisiti emerge la proposizione di tale ulteriore querela.
2.2 Sempre nell'ambito del primo motivo di appello, Parte_1
evidenzia, a sostegno dell'asserita inverosimiglianza del disconoscimento, tre circostanze:
A) nell'atto di fideiussione è indicato come indirizzo di residenza dell'attore Via Vecchia IV Trav. 31 laddove egli risiedeva in CP_2
alla Via P. Paolo Pasolini 21; CP_2
B) nell'apposito spazio previsto per l'apposizione del visto di convalida della firma da parte del funzionario della banca mancava tale visto;
C) il ha confessato di aver apposto lui la dichiarazione Parte_1
del . Parte_1
Al riguardo, va rilevato che il Tribunale ha pienamente condiviso le conclusioni della c.t.u. grafologica espletata dalla dr.ssa Persona_2
secondo cui “Dalle risultanze ottenute a seguito delle analisi
[...]
grafo-tecniche effettuate sulle sottoscrizioni in verifica si giunge alla conclusione che le firme apposte in calce alle fideiussioni, sono attribuite al sig. ”. Parte_1
L'autenticità delle sottoscrizioni del non è stata in alcun Parte_1
modo confutata in appello ed inoltre il non ha neppure spiegato Parte_1
perché le circostanze addotte avrebbero valore probatorio prevalente rispetto a quello che deriva dal riconoscimento che le firme sulla fideiussione sono effettivamente del predetto.
Può comunque condividersi l'assunto dell'appellata secondo la quale nessuno di detti elementi sarebbe decisivo. Non la presunta assenza di autentica di firma da parte del funzionario della banca che ha mero valore
Pagina 8 interno e non è richiesta né prevista da alcuna disposizione normativa;
neppure l'eventuale imprecisione dell'indirizzo del fideiussore (tra l'altro proprietario di un immobile in alla IV Traversa Privata Perrone, CP_2
annessa alla Via Vecchia IV Traversa, prolungamento di Via Pasolini), la cui indicazione sarebbe stata fornita dallo stesso garante.
La dichiarazione effettuata da di aver falsificato la Parte_2
sottoscrizione del non risulta affidabile e convincente sia Controparte_7
perché non è stato chiarito il motivo di tale falsificazione sia perché
l'assunzione di responsabilità del predetto, peraltro nel contesto dello stretto rapporto di parentela esistente tra di loro (padre/figlio), comporterebbe un esonero di responsabilità di ma non Parte_1
anche un aggravamento – rispetto alla pretesa creditoria - della esposizione debitoria di già solidalmente e quindi interamente Parte_2
responsabile per la garanzia da lui prestata.
Come pure risulta poco credibile che , pur consapevole Parte_1
sin dal 2011 dell'abusivo rilascio di una fideiussione a suo nome nell'interesse della non abbia denunciato formalmente Controparte_5
tale falsità penalmente rilevante alla banca e all'autorità giudiziaria, ed abbia poi aspettato solo la notifica del decreto ingiuntivo, avvenuta oltre un anno dopo, per poter far valere in sede giudiziale una condotta così gravemente pregiudizievole nei suoi confronti.
3. Con il secondo motivo di gravame, gli appellanti denunciano la violazione dell'art. 1398 c.c..
Assumono gli appellanti che entrambi gli atti di fideiussioni sarebbero invalidi perché sarebbero fideiussioni omnibus - come desumibile dalla richiesta di pagamento del saldo di c/c oltre che del debito derivante dal
Pagina 9 finanziamento concesso alla - prive dell'indicazione Controparte_5
dell'importo massimo garantito.
Il giudice di primo grado ha rigettato l'eccezione di nullità delle fideiussioni ex art. 1938 c.c. rilevando che esse sono garanzie ordinarie perché specificamente destinate al soddisfacimento dell'obbligazione di restituzione della somma mutuata al debitore principale, pari ad €
400.000,00, e caratterizzate dalla coincidenza del capitale garantito e quello mutuato, con interessi ed accessori predeterminati, richiamando in tal senso anche un precedente della Suprema Corte.
La critica rivolta dagli appellanti a tali argomentazioni è del tutto insufficiente, poiché si limita a dedurre che la aveva chiesto il CP_8
pagamento anche del saldo di cui al c/c n. 100/1323 e che il rigetto della domanda relativa al pagamento di tale saldo non può valere a qualificare la fideiussione come ordinaria e non omnibus.
La censura, oltre ad essere poco pertinente rispetto alla diversa giustificazione addotta dal primo giudice in senso contrario, è palesemente infondata. La natura della fideiussione non può che essere desunta dalle caratteristiche strutturali della stessa come disciplinate nell'atto di garanzia, puntualmente evidenziate dal primo giudice, e non certo dal comportamento assunto successivamente dalla banca che potrebbe avere al più valore interpretativo di un contenuto dubbio ed incerto dell'atto medesimo.
4. Con il terzo motivo di gravame, si denuncia invece la violazione dell'art. 1936 c.c. e del D.lgs. n. 385/1993.
Gli appellanti deducono la nullità delle fideiussioni in questione perché redatte nella forma dell'atto unilaterale recettizio, predisposto dalla Banca,
Pagina 10 e non nella forma contrattuale scritta, come prevista dalle disposizioni normative sopra richiamate.
Ritiene il Collegio, in continuità con i principi espressi dalla giurisprudenza, che, per la regolare stipula di contratto di fideiussione, non
è necessaria la forma scritta, né l'utilizzo di formule sacramentali: tale libertà di forme comporta come corollario che il contratto può ben avere anche carattere unilaterale, ossia essere valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore. Difatti, l'art. 1937 c.c., nel prescrivere che la volontà di prestare la fideiussione deve essere espressa, si interpreta nel senso che non è necessaria la forma scritta o l'utilizzo di formule sacramentali, purché la volontà sia manifestata in modo inequivocabile, potendosi fornire la relativa prova con ogni mezzo e, dunque, anche con presunzioni (Cass. 24/02/2016 n. 3628; Cass.
08/03/2002 n. 3429).
Si è osservato, pertanto, che "il negozio fideiussorio può avere anche carattere unilaterale ed essere, perciò, valido ed efficace nonostante la sottoscrizione da parte del solo fideiussore" (Cass. Ord. 19 dicembre 2017
n. 30409; 29/09/2016, n.19270; 15/10/2012, n.17641); così che
"l'obbligazione fideiussoria nella sua configurazione tipica ex art. 1936
c.c. nasce da un contratto risultante dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore, non richiedendo quindi per perfezionarsi
l'accettazione espressa di quest'ultimo ai sensi dell'art. 1333 c.c." (Cass.
Ord. 14 febbraio 2018 n. 3606; Corte appello L'Aquila, 15/05/2020, n.682).
Secondo l'opinione dominante sia in dottrina che in giurisprudenza, allora, la fideiussione è un contratto con obbligazioni del solo proponente che si conclude secondo lo schema dell'art. 1333 c.c. risultante, nella sua configurazione, dalla proposta del fideiussore non rifiutata dal creditore e
Pagina 11 non richiedente, quindi, perchè si perfezioni, l'accettazione espressa di quest'ultimo.
La circostanza che il documento contrattuale sia costituito da moduli materialmente predisposti dall'istituto bancario non influisce sulla natura unilaterale del contratto, e, quindi, non comporta la necessità della sottoscrizione anche da parte della Banca che quei moduli aveva fornito, bensì eventualmente solo la necessità di una specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie.
Le considerazioni che precedono rendono irrilevante la mancanza di sottoscrizione da parte della Banca e, di conseguenza, la piena validità formale dei rispettivi contratti di fideiussione che, peraltro, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, non rientrano neppure tra i contratti bancari (cfr. Cass. 21/10/2022, n.31209).
4.1 Nell'ambito del presente motivo di gravame gli appellanti hanno prospettato, seppur in modo piuttosto generico, anche la nullità delle fideiussioni ex art. 1418 c.c. perché meramente riproduttive delle clausole degli schemi unilaterali ABI, ritenute “anticoncorrenziali” dall'Autorità
Garante, che addossano al fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca o dell'invalidità dell'obbligazione principale.
La doglianza è infondata sotto un duplice profilo.
In primo luogo, la dedotta applicazione uniforme del modello ABI postulava la tempestiva produzione dei provvedimenti n. 12 del 13 dicembre 1994 e n. 55 del 2 maggio 2005, con cui la Banca d'Italia ha accertato la nullità delle norme bancarie uniformi, nonché del parere dell'AGCM, al quale detto provvedimento si riferisce, e dello stesso modello ABI a cui la fideiussione si assume corrispondente, trattandosi di
Pagina 12 fatti, non norme di diritto, per le quali potrebbe valere il principio iura novit curia (Cass. n. 31569/2019). Costituisce, invero, circostanza di fatto anche il carattere uniforme dell'applicazione delle clausole, che “è
l'elemento costitutivo della pretesa attorea, essendo la sua necessità pacificamente prevista nel provvedimento della Banca d'Italia su cui
l'appellante fonda, in buona sostanza, la sua pretesa. In quanto elemento costitutivo del diritto vantato, dunque, esso doveva essere provato dall'attore, secondo la regola generale di cui all'art. 2967 c.c.” (Cass. n.
30818/2018). Appare evidente che, non avendo parte appellante prodotto gli atti a cui si riferirebbe il contestato contratto di fideiussione, non è possibile confrontare le clausole in esso contenute a quelle relative allo schema ABI. Per cui non può ritenersi dimostrato il presupposto costitutivo dell'invocata nullità, ossia la riproduzione nell'atto di fideiussione del modello ABI ritenuto illegittimo.
In secondo luogo, le sezioni Unite, dirimendo così i dubbi sorti in giurisprudenza, hanno stabilito che «I contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a), e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti». Nel menzionato arresto del massimo consesso nomofilattico è stato inoltre chiarito che la regola dell'art. 1419 c.c., comma 1, enuncia il concetto di nullità parziale ed esprime il generale favore dell'ordinamento per la “conservazione”, in quanto possibile, degli
Pagina 13 atti di autonomia negoziale, ancorchè difformi dallo schema legale, con la conseguenza che è a carico di chi ha interesse a far cadere in toto l'assetto di interessi programmato fornire la prova dell'interdipendenza del resto del contratto dalla clausola o dalla parte nulla. La nullità di singole clausole contrattuali, o di parti di esse, si estende, pertanto, all'intero contratto, o a tutta la clausola, solo ove l'interessato dimostri che la porzione colpita da invalidità non ha un'esistenza autonoma, nè persegue un risultato distinto, ma è in correlazione inscindibile con il resto, nel senso che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità. Si è, ancora, rilevato che «tale ultima evenienza è di ben difficile riscontro nel caso in esame;
ed invero, avuto riguardo alla posizione del garante, la riproduzione nelle fideiussioni delle clausole nn. 2, 6 e 8 dello schema ABI ha certamente prodotto l'effetto di rendere la disciplina più gravosa per il medesimo, imponendogli maggiori obblighi senza riconoscergli alcun corrispondente diritto, sicchè la loro eliminazione ne alleggerirebbe la posizione”.
Per concludere sul punto, alla stregua delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza di legittimità, dalle quali non v'è ragione di discostarsi, nella fattispecie l'asserita violazione della normativa antitrust potrebbe solo comportare la nullità parziale delle fideiussioni oggetto di causa, limitatamente alle clausole riproduttive delle illecite intese anticoncorrenziali sanzionate dall'Autorità Garante, non essendo stato dimostrato che la parte garante non avrebbe stipulato il contratto in assenza di quelle clausole;
fatto questo che – è il caso di ribadire - risulterebbe oltremodo difficile da provare, ove si consideri che l'espunzione delle dette clausole dal testo contrattuale ha finito indubbiamente per migliorare la posizione del fideiussione, consentendogli di opporre al creditore eccezioni
Pagina 14 altrimenti precluse. Non può ritenersi che, in mancanza delle clausole in esame, le parti non avrebbero stipulato il contratto, atteso l'interesse della creditrice ad ottenere una garanzia e quello del garante ad una disciplina di maggior favore (Cass. sez. un., 30/12/2021, n.41994).
L'eccepita nullità, pertanto, oltre ad apparire priva dei suoi presupposti operativi, è risultata infondata quanto agli effetti che avrebbe prodotto sulla pretesa creditoria accertata in capo alla Banca, e, in ultima analisi, rispetto alla utilità pratica che il garante ricaverebbe da siffatta nullità delle clausole suddette, non avendo gli odierni appellanti eccepito neppure la decadenza ex art. 1957 c.c.
5. Nell'ultimo motivo di gravame, avente ad oggetto la parte della motivazione contenuta nella pagina 8 righi 11 ss. della sentenza, si deduce che l'opposta non ha mai comunicato ai l'insolvenza del Parte_1
debitore principale e la risoluzione del contratto della Banca con quest'ultimo, fino a quando non ha preteso dai predetti il pagamento delle somme dovute. Assumono, ancora, gli appellanti che, in tal modo, la CP_8
ha addebitato interessi di mora e competenze varie che sarebbero state evitate laddove essa avesse comunicato subito la sofferenza del debitore principale così consentendo ai debitori di adempiere al pagamento del debito.
In realtà, il primo giudice aveva escluso qualsiasi violazione dei canoni di correttezza e buona fede dell'istituto bancario sul presupposto sia che quest'ultimo avesse fornito le informazioni relative all'inadempimento del debitore principale a mezzo raccomandate del 16.6.2010, 21.3.2011 e
19.1.2012 (doc. 2,3,9 e 10), sia che gli opponenti ne erano a conoscenza per la qualità di legale rappresentante della società debitrice rivestita da
Pagina 15 legato da stretto rapporto familiare con l'altro Parte_2
fideiussore.
La censura, allora, è palesemente inammissibile poiché non viene contestata specificamente l'efficacia probatoria di dette lettere raccomandate né la presunzione di conoscenza derivante dai rapporti esistenti tra fideiussori e debitrice principale, presunzione del tutto conforme al costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità. I presupposti di applicabilità dell'articolo 1956 c.c. non ricorrono, difatti, allorché nella stessa persona coesistano la qualità di fideiussore e di legale rappresentante della società debitrice principale, giacché in tale ipotesi la richiesta di credito da parte della persona obbligatasi a garantirlo comporta di per sé la preventiva autorizzazione del fideiussore alla concessione del credito (cffr. Cass. sez. III, 17/07/2023, n.20713: nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, la quale aveva escluso l'effetto liberatorio ex art. 1956 c.c. in ragione del fatto che, dei tre fideiussori ricorrenti - tutti legati da rapporti di parentela -, uno era socio della società garantita e un altro ne era stato, in precedenza, amministratore).
A ciò deve aggiungersi che il pregiudizio lamentato dagli appellanti - ossia il pagamento degli interessi moratori che essi avrebbero potuto evitare con l'adempimento immediato se a conoscenza del debito - risulta contraddetto dallo stesso comportamento dei predetti che non hanno mai provveduto a pagare il debito ed hanno resistito alla pretesa creditoria anche in questa sede.
6. L'appello, quindi, risulta del tutto infondato e deve, di conseguenza, confermarsi integralmente la sentenza impugnata.
Con riguardo alle spese processuali, la totale soccombenza degli appellanti giustifica la condanna di costoro in solido al pagamento delle spese del
Pagina 16 presente giudizio in favore dell'appellata e dell'interventrice, difese dallo stesso avvocato. Le spese si liquidano in dispositivo applicando i valori medi dello scaglione di riferimento (da €. 260.001 a € 520.000), sulla base dei parametri introdotti dal D.M. n. 55 del 2014, tenuto conto dell'attività difensiva svolta e delle questioni dibattute, con esclusione della fase istruttoria che non si è concretamente tenuta.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli – Settima sezione civile – definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza n. 1553/2020 del
Tribunale di Napoli pubblicata in data 11/02/2020, così provvede:
1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
2) condanna e in solido al pagamento, Parte_1 CP_9
in favore di e di (entrambe Controparte_10 Controparte_4
rappresentate da , delle spese processuali che liquida in Controparte_3
complessive € 14.239,00 per compensi professionali, oltre il rimborso per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge.
Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte degli appellanti in solido, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo
13.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 09.10.2025.
Il consigliere estensore Il Presidente dr. Michele Magliulo dr.ssa Aurelia D'Ambrosio
Pagina 17