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Sentenza 10 ottobre 2025
Sentenza 10 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 10/10/2025, n. 3859 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3859 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Micela Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa EO RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2403 dell'anno 2022 del Ruolo Generale Affari Civili Cont.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. Allegra Christian) Parte_1
CONTRO
, nata a Palermo in [...] 24705/1952 (Avv. Zanghì Daniele) CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 646/2011 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14/02/2011.
Tale sentenza aveva disposto, oltre alla pronuncia sullo status, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere in favore di la somma di € 500,00 mensili, di cui CP_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 200,00 a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...] all'epoca già Per_1
maggiorenne ma non economicamente sufficiente e convivente con la madre.
A sostegno della modifica richiesta, il ricorrente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche connesso alla cessazione della propria attività lavorativa di cuoco ed al conseguente passaggio al trattamento pensionistico, con percezione di una pensione mensile netta pari circa ad € 900,00.
Nella prospettazione offerta, tale pensione mensile non consentirebbe più al ricorrente di corrispondere il mantenimento di € 300,00 previsto in favore della resistente, risultando altrimenti costretto a vivere con un importo al di sotto del minimo vitale presuntivamente stabilito in € 1.000,00 mensili, avuto riguardo anche alle spese sanitarie dallo stesso affrontate in ragione della propria vecchiaia.
Ad ulteriore fondamento della propria richiesta, parte ricorrente ha altresì rappresentato un miglioramento delle condizioni economiche della , proprietaria di due immobili, una CP_1
villa a Trabia ed un appartamento.
Lo stesso ha altresì allegato che la figlia della coppia, all'epoca del divorzio nubile e convivente con la madre, ha contratto matrimonio, risultando conseguentemente autonoma ed indipendente dal nucleo di origine.
Tali circostanze costituirebbero, nella prospettazione offerta, consistenti mutamenti, tali da giustificare una revisione delle disposizioni statuite in sede di divorzio, imponendo una revoca dell'assegno divorzile all'epoca previsto ovvero, in subordine, un riduzione dello stesso ad € 150,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 18/09/2024, si è costituita , contestando le CP_1
argomentazioni di parte ricorrente e sollecitando il rigetto delle domande spiegate.
Parte resistente, lamentando l'inadempimento di controparte negli anni 2016 e 2017 al versamento di quanto dovuto, ha documentato la titolarità in capo al medesimo di un immobile adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale, di un altro immobile, adibito a garage, nonché la titolarità, sino al novembre 2023, del 50% di ulteriore immobile, sito in
Palermo, successivamente alienato, con relativo incremento delle disponibilità economiche.
ha, altresì, dedotto che il ricorrente in data 22/10/2013 ha CP_1 Parte_1
contratto nuove nozze con conseguente miglioramento della propria condizione economica.
La stessa, con riguardo alla propria condizione personale, invece, ha documentato di essere stata riconosciuta, nel 2015, invalida con riduzione permanente al 55% della capacità lavorativa, per diverse patologie;
di percepire come unica fonte di reddito, ulteriore rispetto all'assegno di mantenimento versato dall'ex marito, la somma di € 5.426,43 a titolo di assegno sociale, nonché di essere comproprietaria, unitamente ad altri coeredi, di un immobile per una quota minima pari a 2/18.
*** *** ***
Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento nei limiti in seguito specificati.
Con riguardo all'individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori (ove ve ne siano), e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Deve evidenziarsi, in particolare, che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione della sentenza, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
Orbene, nel caso in esame, tenuto conto della documentazione prodotta, ritiene il Collegio che permanga tra le parti una sperequazione delle condizioni patrimonili, ancorchè basata su circostanze nuove, tale da giusitificare solo una riduzione e non anche una revoca dell'assegno divorzile disposto in sede di divorzio.
In particolare, se da un lato è incontestato che, a seguito del pensionamento, il ricorrente abbia ridotto i propri introiti mensili, dall'altro, il medesimo ricorrente risulta avere contratto nuove nozze, potendo così fruire delle complessive disponibilità del nuovo nucleo familiare, anche solo in termini di riduzione delle spese.
In tale contesto, infatti, debbono essere valutate le potenzialità della nuova famiglia, tenuto conto dell'apporto del nuovo partner.
A fronte di ciò, la resistente ha prodotto documentazione inerente le proprie problematiche di salute e le condizioni economiche;
inoltre la circostanza che la stessa abbia la disponibilità di un immobile in comproprietà con altri coeredi non si ritiene rilevante ai fini di un miglioramento delle condizioni reddittuali complessive della stessa, peraltro priva della stabilità di un immobile di proprietà esclusiva da adibire a residenza.
Ne consegue che, nel caso in esame, alla luce delle circostanze sopra rappresentate, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1975) paiono sussistere i presupposti per il mantenimento di un assegno divorzile, sia pure ridotto, in favore della resistente e ciò valorizzando anche la funzione contributivo-compensativa dell'assegno.
In particolare, appare equo fissare, allo stato, un contributo di € 200,00 che è Parte_1
tenuto a versare alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della stessa da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I..
Alla luce dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, a parziale modifica delle condizioni del divorzio pronunciato da questo Tribunale con sentenza n. 646/2011:
- riduce ad € 200,00 l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della resistete da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I.;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. Così deciso in Palermo, in data 24/9/2025
Il Presidente
Il Giudice estensore Francesco Micela
EO RU
SEZIONE I CIVILE
Composto dai signori magistrati:
Dott. Francesco Micela Presidente
Dott.ssa Gabriella Giammona Giudice
Dott.ssa EO RU Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 2403 dell'anno 2022 del Ruolo Generale Affari Civili Cont.
PROMOSSO DA
, nato a [...], in data [...] (Avv. Allegra Christian) Parte_1
CONTRO
, nata a Palermo in [...] 24705/1952 (Avv. Zanghì Daniele) CP_1
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
Oggetto: Modifica delle condizioni di divorzio.
Conclusioni delle parti: come da note scritte alle quali si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 23 febbraio 2024, ha chiesto la modifica delle Parte_1
condizioni di divorzio di cui alla sentenza n. 646/2011 emessa dal Tribunale di Palermo in data 14/02/2011.
Tale sentenza aveva disposto, oltre alla pronuncia sullo status, l'obbligo a carico del ricorrente di corrispondere in favore di la somma di € 500,00 mensili, di cui CP_1
€ 300,00 a titolo di mantenimento della stessa ed € 200,00 a titolo di contributo CP_1
al mantenimento della figlia , nata a [...] il [...] all'epoca già Per_1
maggiorenne ma non economicamente sufficiente e convivente con la madre.
A sostegno della modifica richiesta, il ricorrente ha dedotto un peggioramento delle proprie condizioni economiche connesso alla cessazione della propria attività lavorativa di cuoco ed al conseguente passaggio al trattamento pensionistico, con percezione di una pensione mensile netta pari circa ad € 900,00.
Nella prospettazione offerta, tale pensione mensile non consentirebbe più al ricorrente di corrispondere il mantenimento di € 300,00 previsto in favore della resistente, risultando altrimenti costretto a vivere con un importo al di sotto del minimo vitale presuntivamente stabilito in € 1.000,00 mensili, avuto riguardo anche alle spese sanitarie dallo stesso affrontate in ragione della propria vecchiaia.
Ad ulteriore fondamento della propria richiesta, parte ricorrente ha altresì rappresentato un miglioramento delle condizioni economiche della , proprietaria di due immobili, una CP_1
villa a Trabia ed un appartamento.
Lo stesso ha altresì allegato che la figlia della coppia, all'epoca del divorzio nubile e convivente con la madre, ha contratto matrimonio, risultando conseguentemente autonoma ed indipendente dal nucleo di origine.
Tali circostanze costituirebbero, nella prospettazione offerta, consistenti mutamenti, tali da giustificare una revisione delle disposizioni statuite in sede di divorzio, imponendo una revoca dell'assegno divorzile all'epoca previsto ovvero, in subordine, un riduzione dello stesso ad € 150,00 mensili.
Con comparsa depositata in data 18/09/2024, si è costituita , contestando le CP_1
argomentazioni di parte ricorrente e sollecitando il rigetto delle domande spiegate.
Parte resistente, lamentando l'inadempimento di controparte negli anni 2016 e 2017 al versamento di quanto dovuto, ha documentato la titolarità in capo al medesimo di un immobile adibito in costanza di matrimonio a casa coniugale, di un altro immobile, adibito a garage, nonché la titolarità, sino al novembre 2023, del 50% di ulteriore immobile, sito in
Palermo, successivamente alienato, con relativo incremento delle disponibilità economiche.
ha, altresì, dedotto che il ricorrente in data 22/10/2013 ha CP_1 Parte_1
contratto nuove nozze con conseguente miglioramento della propria condizione economica.
La stessa, con riguardo alla propria condizione personale, invece, ha documentato di essere stata riconosciuta, nel 2015, invalida con riduzione permanente al 55% della capacità lavorativa, per diverse patologie;
di percepire come unica fonte di reddito, ulteriore rispetto all'assegno di mantenimento versato dall'ex marito, la somma di € 5.426,43 a titolo di assegno sociale, nonché di essere comproprietaria, unitamente ad altri coeredi, di un immobile per una quota minima pari a 2/18.
*** *** ***
Tanto premesso, la domanda appare meritevole di accoglimento nei limiti in seguito specificati.
Con riguardo all'individuazione dei presupposti per la modifica richiesta, va evidenziato che, per giurisprudenza pacifica, i provvedimenti pronunciati in sede giurisdizionale in materia di separazione e divorzio hanno un carattere di stabilità - sia pure temporanea e non permanente - che li rende idonei al giudicato rebus sic stantibus, anche se ne è possibile la modifica per circostanze sopravvenute con procedimento camerale, essendo tali pronunce decisorie per un tempo indeterminato in rapporto alle mutevoli posizioni soggettive delle parti e dei figli minori (ove ve ne siano), e definitive nei loro effetti fino all'eventuale modifica di dette posizioni accertata nei modi e forme previsti dalla legge (cfr.
Cass. Sez. U, Sentenza n. 22238 del 21/10/2009, Cass. sentenza n. 25619 del 7/12/2007, tra le altre).
In particolare, i giustificati motivi che autorizzano la modificazione delle condizioni consistono in fatti nuovi, sopravvenuti ed idonei a modificare la situazione esistente all'atto della decisione del Tribunale.
Deve evidenziarsi, in particolare, che il provvedimento di revisione postula non soltanto l'accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche e fattuali rispetto a quelle prese in esame al momento dell'emissione della sentenza, ma altresì che tale novità sia tale da mutare il pregresso assetto patrimoniale, realizzato con il precedente provvedimento, secondo una valutazione sempre comparativa.
Orbene, nel caso in esame, tenuto conto della documentazione prodotta, ritiene il Collegio che permanga tra le parti una sperequazione delle condizioni patrimonili, ancorchè basata su circostanze nuove, tale da giusitificare solo una riduzione e non anche una revoca dell'assegno divorzile disposto in sede di divorzio.
In particolare, se da un lato è incontestato che, a seguito del pensionamento, il ricorrente abbia ridotto i propri introiti mensili, dall'altro, il medesimo ricorrente risulta avere contratto nuove nozze, potendo così fruire delle complessive disponibilità del nuovo nucleo familiare, anche solo in termini di riduzione delle spese.
In tale contesto, infatti, debbono essere valutate le potenzialità della nuova famiglia, tenuto conto dell'apporto del nuovo partner.
A fronte di ciò, la resistente ha prodotto documentazione inerente le proprie problematiche di salute e le condizioni economiche;
inoltre la circostanza che la stessa abbia la disponibilità di un immobile in comproprietà con altri coeredi non si ritiene rilevante ai fini di un miglioramento delle condizioni reddittuali complessive della stessa, peraltro priva della stabilità di un immobile di proprietà esclusiva da adibire a residenza.
Ne consegue che, nel caso in esame, alla luce delle circostanze sopra rappresentate, tenuto conto della durata del matrimonio (celebrato nel 1975) paiono sussistere i presupposti per il mantenimento di un assegno divorzile, sia pure ridotto, in favore della resistente e ciò valorizzando anche la funzione contributivo-compensativa dell'assegno.
In particolare, appare equo fissare, allo stato, un contributo di € 200,00 che è Parte_1
tenuto a versare alla resistente a titolo di contributo al mantenimento della stessa da pagare entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I..
Alla luce dell'esito del giudizio e della parziale reciproca soccombenza, va altresì disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, a parziale modifica delle condizioni del divorzio pronunciato da questo Tribunale con sentenza n. 646/2011:
- riduce ad € 200,00 l'assegno divorzile posto a carico del ricorrente in favore della resistete da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat F.O.I.;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio.
Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento alle parti costituite. Così deciso in Palermo, in data 24/9/2025
Il Presidente
Il Giudice estensore Francesco Micela
EO RU