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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 01/07/2025, n. 2301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2301 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA II SEZIONE LAVORO
composta dai seguenti magistrati dott. RT CELESTE
Presidente relatore dott.ssa Maria Pia DI STEFANO
Consigliere dott. Roberto BONANNI
Consigliere
a seguito di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza collegiale dell'1/7/2025 riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA CON MOTIVAZIONE CONTESTUALE
nella causa civile in grado di appello iscritta al R.G. n. 659/2025 vertente
TRA
Parte_1
(avv.to Carroccia) PARTE APPELLANTE E Controparte_1
[...]
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Latina n. 1354 del 6/12/2024 CONCLUSIONI: come da scritti difensivi in atti.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza impugnata, si rigettava la domanda, proposta da Parte_1 nei confronti dell' tesa al riconoscimento delle pro di
[...] CP_1 legge, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, relativamente alla patologia professionale “degenerazione cuffia dei rotatori spalla dx e sn con interessamento delle strutture tendinee e cartilaginee”, per una percentuale di invalidità permanente in misura non inferiore al 14% - da sommare al danno biologico del 10% riconosciuto in precedenza al ricorrente - dichiarando le spese irripetibili e ponendo le spese di CTU a carico dell' . CP_1
Il interponeva appello, cui resisteva l' Parte_1 CP_1
D trattazione scritta ai sensi dell'art. er c.p.c., la causa è stata decisa come segue, con dispositivo e motivazione contestuale. Con un unico (articolato) motivo di gravame, l'appellante evidenzia, per un verso, la “errata valutazione dell'attività svolta dal ricorrente” e, per altro verso, la
“contraddittorietà della motivazione” della suddetta sentenza. In particolare, il rimprovera al primo giudice di aver accolto Parte_1 acriticamente le ni a cui era giunto il CTU, il quale, a sua volta, non aveva considerato che, durante l'attività di raccolta dei kiwi, comunque da non circoscriversi a pochi mesi nell'arco dell'anno, “l'elevazione delle braccia al di sopra delle spalle è costante”. La doglianza si rivela infondata, condividendosi il giudizio di esclusione della natura professionale riguardo alla malattia denunciata dal Parte_1
Va premesso che le nuove tabelle delle malattie profession all'art. 3 del d.P.R. n. 1124/1965 e ss.mm.ii., contemplano, alla voce 74, avente ad oggetto
“malattia da sovraccarico biomeccanico dell'arto superiore”, le “lavorazioni svolte in modo abituale e sistematico che comportano a carico della spalla movimenti ripetuti con mantenimento prolungata di posture incongrue e impegno di forza”. In proposito, l'ausiliario ha rilevato, innanzitutto, che sussisteva un quadro radiologico assolutamente compatibile con l'età anagrafica dell'originario ricorrente (nato nel 1944), sottolineando che quest'ultimo non aveva allegato alcuna certificazione relativa alla storia clinica degli anni passati - esami strumentali, visite specialistiche, trattamenti FKT, traumi in corso di attività lavorativa, ecc. - rendendo ancor più difficile distinguere quale potesse essere il corrispettivo radiografico, ed ancor meno quello funzionale, correlato alle mansioni asseritamente svolte. Con particolare riferimento alla coltivazione dei kiwi, svolta dal come Parte_1 coltivatore diretto, il perito d'ufficio ha precisato che “i kiwi ve ati in inverno e, in tale operazione, per i distretti più alti della pianta, può essere utilizzato il troncarami, strumento che evita l'uso della scala (ed anche l'elevazione delle spalle)”, aggiungendo che “la raccolta dei kiwi avviene, invece, nel mese di ottobre (talora anche a settembre) e, aldilà della (non costante) elevazione delle spalle, non comporta particolare impegno in termini di forza e posture incongrue”. Di contro, l'odierno appellante asserisce, da un lato, che la postura assunta durante la coltivazione dei kiwi interessava spesso le spalle e, dall'altro, che, tra le lavorazioni inziali e finali, vi erano molte altre attività che coinvolgevano gli arti superiori, ma tali deduzioni non hanno trovato conforto nella deposizione del teste escusso. Nello specifico, dalla dichiarazione del nipote resa all'udienza Parte_2 dell'8/2/2024, non si evince la “abitualità e sis movimenti della spalla di cui sopra, avendo anzi il teste ammesso che, “nella potatura dei kiwi, è necessario tenere alzate le braccia al di sopra delle spalle, per questo [mio zio] ha poi acquistato delle forbici apposite”, mentre, riguardo ai “sacchi per la concimazione”, si è limitato ad affermare che “è capitato che, per gli spostamenti, mio zio si facesse aiutare da me o da suo nipote che abita con lui
[e] a volte usa delle piattaforme che collega al trattore che gli consentono di spostarli senza sollevarli”.
Per quanto fin qui esposto, l'appello non merita accoglimento (rendendo ultronea l'istanza di ammissione della CTU medico-legale). Alla luce della dichiarazione sostitutiva relativa al limite reddituale ex art. 152 disp. att. c.p.c. - così come modificato dall'art. 42, comma 11, del decreto-legge n. 269/2003, convertito in legge n. 326/2003 - l'appellante non può essere condannato alla rifusione delle spese processuali. Stante la tipologia di pronuncia adottata (rigetto), sussistono, a carico dell'appellante, le condizioni “oggettive”, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.
P.Q.M.
a - respinge l'appello; b - dichiara irripetibili le spese del grado;
c - dà atto che sussistono per l'appellante le condizioni oggettive, richieste dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. Roma, 1/7/2025
IL PRESIDENTE ESTENSORE
(RT EL)