Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 21/01/2026, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00187/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01612/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1612 del 2025, proposto da GI RA, RA ET, RI TO Turlà, rappresentati e difesi dall'avvocato Valentina Cappello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il MIM – Ministero dell’istruzione e del merito, l’USR Sicilia, l’USR Ambito territoriale di Ragusa in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domiciliano;
per l'ottemperanza
alla sentenza del Tribunale di Ragusa del 3 luglio 2024, n. 783.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del MIM, dell’USR Sicilia e dell’Ambito territoriale di Ragusa;
Visti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 il dott. GO IN e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- con ricorso, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente chiede l’ottemperanza alla sentenza in epigrafe, con cui è stato dichiarato il diritto della parte odierna ricorrente di fruire della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente;
- l’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma;
- la sentenza in epigrafe risulta essere passata in giudicato (come da attestazione della Cancelleria del Tribunale di Ragusa datata 22 luglio 2025, in atti), ed essere stata ritualmente notificata all’Amministrazione in data 18 febbraio 2025, così essendo decorso dalla notificazione il termine di 120 giorni di cui all’art. 14 del DL 31 dicembre 1996, n. 669;
- l’Amministrazione non ha dato prova, come era suo onere, di avere dato esecuzione al provvedimento giurisdizionale;
Ritenuto:
- pertanto, sussistere i requisiti per l’accoglimento dell’azione di ottemperanza, ai sensi degli artt. 112 ss. cpa;
- di dover dichiarare l’obbligo dell’Amministrazione convenuta di dare esecuzione al giudicato di cui in epigrafe, nel termine di giorni sessanta dalla comunicazione, ovvero notificazione di parte se antecedente, della presente sentenza;
- di nominare fin da ora, per il caso di ulteriore inadempienza protratta oltre il termine concesso all’Amministrazione, quale commissario ad acta , attingendo alle risorse interne della stessa Amministrazione – anche al fine di evitare ulteriori esborsi che potrebbero costituire danno erariale – il Direttore della Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero dell’istruzione e del merito, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato;
- di precisare che:
a) l’espletamento dell’incarico di commissario ad acta costituisce un obbligo a cui il dipendente pubblico non può sottrarsi – salvo giustificato motivo da sottoporre immediatamente al Giudice che lo ha nominato, che deciderà al riguardo – pena le sanzioni previste dalla legge;
b) il commissario ad acta non è obbligatoriamente individuato nell’organo amministrativo che avrebbe dovuto espletare il compito di amministrazione attiva oggetto del giudicato, potendo il Giudice individuarlo in base al proprio discernimento;
c) nel caso di specie, il commissario ad acta non avrà diritto ad alcun compenso atteso che: c1) nominandosi un dirigente dello stesso Ministero resistente, tale attività deve ritenersi rientrare nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale ( ex plurimis , TAR Sicilia – Catania, Sez. I, 21 novembre 2025, n. 3315 e TAR Sicilia – Catania, Sez. IV, 14 novembre 2025, n. 3246); c2) il Ministero resistente avrebbe già dovuto provvedere a dare adempimento al giudicato in epigrafe;
d) nel caso di delega da parte del commissario ad acta nominato con la presente sentenza, il commissario ad acta delegante dovrà dare immediata comunicazione della delega alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
e) nel caso eventuale di un suo insediamento, il commissario ad acta dovrà dare immediata comunicazione del proprio insediamento alla Segreteria di questa Sezione di questo TAR Sicilia – Catania;
- che le spese di lite debbano seguire la soccombenza, venendo liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto: a) ordina al Ministero dell’istruzione e del merito di dare esecuzione, nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della presente pronuncia o dalla sua comunicazione in via amministrativa, alla sentenza in epigrafe; b) dispone che, in caso di perdurante inerzia del Ministero dell’istruzione e del merito, all’esecuzione della sentenza provveda, nel termine di ulteriori sessanta giorni, in qualità di commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del Ministero resistente, con facoltà di delega a dirigente o funzionario del medesimo Ufficio in possesso della necessaria professionalità, il quale provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni al compimento degli atti necessari all’esecuzione del giudicato; c) condanna il Ministero resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida, in via equitativa, in euro 1.000,00 (mille/00), oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario, nonché alla integrale rifusione di quanto corrisposto da parte ricorrente a titolo di contributo unificato per il presente giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SE GG, Presidente
GO IN, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GO IN | SE GG |
IL SEGRETARIO