Sentenza 7 settembre 2022
Sentenza 26 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. III Centrale di Appello, sentenza 26/03/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Centrale di Appello |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO composta dai seguenti magistrati:
Tammaro Maiello Presidente Paola Briguori Consigliere LL Martorana Consigliere e relatore CO Fratini Consigliere AR CO Primo referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nei giudizi di appello in materia di responsabilità iscritti al n. 60336 del registro di segreteria;
per la riforma della sentenza della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria n. 60/2022, depositata il 7 settembre 2022 e notificata il 21 settembre 2022;
promossi da:
1) IO GI, c.f.: [...], nato a [...] il 21 maggio 1971 e ivi residente, alla Via San Francesco n. 30, elettivamente domiciliato in Roma, alla Via G. Antonelli n. 49, presso lo studio dell’Avv. Massimo Colarizi, c.f.: [...], pec: massimo.colarizi@pec.it, che lo rappresenta e difende, unitamente e disgiuntamente, con gli avvocati Iolanda Piccinini, SENTENZA - 50/2026 c.f.:P[...], pec: iolandapiccinini@ordineavvocatiroma.org;
CO GI RI, c.f.: [...], pec:
marco.parmegiani@avvocatispoleto.legalmail.it;
-appellante principalecontro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate -
2) GO AR, c.f.: [...], nato a [...] il 12 maggio 1949, e ivi residente, alla Via Canale dei Mulini, n. 37, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro LO, c.f.: [...], pec:
alessandro.longo1@avvocatiperugiapec.it e con questo elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Montevideo n. 10, presso lo studio dell’Avv.
NT De IS, nonché presso il domicilio digitale del suddetto procuratore;
- appellante incidentale -
contro
- Procura Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria, in persona del Procuratore regionale pro - tempore;
- Procura Generale della Corte dei conti;
- appellate -
VISTI gli atti di appello;
VISTI gli altri atti e documenti di causa;
UDITI, nell’udienza del 17 dicembre 2025, svolta con l’assistenza del segretario dott.ssa Simonetta Colonnello, data per letta, con il consenso delle parti, la relazione del Cons. LL Martorana; l’Avv. Lorenzo Coleine, giusta delega scritta dell’avv. Massimo Colarizzi, per GI NI; l’Avv.
Alessandro LO per AR OT, il V.P.G., Cons. Arturo Iadecola, per la Procura Generale;
Ritenuto in
FATTO
1. Con la sentenza impugnata, la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria ha condannato i sigg. NI GI e OT AR a pagare, in via solidale, all’ Azienda sanitaria locale Umbria n. 2 la somma di complessivi di € 189.401,00 per il risarcimento del danno erariale scaturente da una fattispecie di responsabilità dolosa.
Il Collegio, dopo aver respinto la richiesta di sospensione del giudizio per pendenza dei giudizi - penale e civile - inerenti alla medesima vicenda e l’eccezione di prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ha accertato che tra il 2009 e il 2018 il dott. NI GI, dipendente della Asl Umbria n. 2, aveva svolto incarichi extraistituzionali.
In particolare, accertava che il predetto dipendente pubblico aveva ricoperto incarichi presso la società Valle Umbra Servizi s.p.a., in qualità di componente del consiglio di amministrazione dal 9 settembre 2009 sino al 6 aprile 2012, in qualità di presidente dal 7 aprile 2012 sino al 12 settembre 2012; nonché l’incarico di amministratore unico della Vus Com s.r.l. dal 23 ottobre 2012 sino al 31 maggio 2018, entrambi non consentiti ai pubblici dipendenti ai sensi dell’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.
Il dott. OT AR, Responsabile del Servizio amministrazione del personale, aveva concorso nell’illecito, rendendo l’autorizzazione e comunque non opponendosi allo svolgimento delle attività.
Ritenuto applicabile l’art. 53, comma 7, del d.lgs. n. 165/2001, e ravvisata la sussistenza del dolo, la Sezione territoriale ha condannato dr. NI GI e dr. OT AR, in solido a versare all’Asl l’importo percepito dal NI per tali incarichi, complessivamente pari alla somma sopra indicata.
La Sezione ha, inoltre, ritenuto “assorbite” le ulteriori domande risarcitorie formulate dall’attore pubblico nei confronti del solo dr. NI GI:
- danno da mancata richiesta del part time, in violazione dell’art. 1, comma 56, l. n. 662/1996 e dell’art. 53, commi 1 e 6, del d.lgs. n. 165/2001, per tutto il periodo di svolgimento delle predette attività extraistituzionali, a eccezione del periodo 12 maggio - 12 settembre 2012, con intera percezione del trattamento retributivo e senza la decurtazione delle somme previste dal regime del suddetto tempo parziale, danno differenziale quantificato dalla Procura in euro 97.143,08;
- danno da assenteismo fraudolento, in violazione dell’art. 55-quater del d.lgs.
n. 165/2001, avendo il NI attestato la propria presenza in servizio nel periodo di svolgimento delle attività extraistituzionali presso la predetta società, per un danno quantificato dalla Procura umbra in euro 872,99;
- danno all’immagine conseguente al surriferito assenteismo fraudolento, quantificato dal Requirente contabile in via equitativa in misura pari al 50% del predetto danno patrimoniale.
2. Con separati atti, i condannati hanno proposto appello e impugnato la sentenza per i motivi che saranno di seguito esaminati, chiedendone la riforma e insistendo per la dichiarazione di improcedibilità e di inammissibilità ovvero per il rigetto della domanda, ovvero ancora, in subordine, per la riduzione dell’entità del risarcimento.
3. Con appello notificato il 2 novembre 2022 e depositato il successivo 7 novembre, l’appellante NI GI ha impugnato la sentenza oggi gravata formulando i seguenti motivi di doglianza:
3.1- Violazione e falsa applicazione degli artt. 1,3,4 c.g.c.; dell’art. 295 c.p.c.,
nonché di ogni altra norma e principio regolante la materia della sospensione civile del processo contabile.
Assume l’appellante che, nel costituirsi in giudizio, aveva segnalato che l’Azienda Sanitaria, con atto di citazione notificato in data 18.6.2019, lo aveva convenuto innanzi il Tribunale di Spoleto per vederlo condannare alla refusione dei compensi percepiti, ai sensi e per gli effetti dell’art. 53 d.lgs.
165/2001, e che, all’atto della instaurazione del giudizio innanzi la Sezione regionale per l’Umbria, detto giudizio pendeva in secondo grado innanzi alla Corte di Appello di Perugia.
Pertanto, il dr. NI GI formulava la richiesta di sospensione del giudizio innanzi il Giudice contabile, per essere stata attivata innanzi al giudice civile la stessa azione già altrimenti proposta, avente a oggetto lo stesso petitum e la stessa causa petendi.
Il medesimo ribadisce in questa sede che: “Nel caso di specie, non vertendosi in ipotesi di inerzia del datore di lavoro in merito alla repressione del comportamento ritenuto in contrasto con gli obblighi di legge gravanti sul pubblico dipendente, non vi era, dunque, spazio alla instaurazione di un autonomo processo avente appunto ad oggetto lo stesso petitum di danno e la stessa fonte legale. Donde la necessità di sospendere quello successivamente attivato, quantomeno in attesa del giudicato destinato a formarsi nell’altro”.
3.2 -Violazione e falsa applicazione del comma 2 dell’art.1 della l. n. 20/1994, dell’art. 66 c.g.c., degli artt. 2935 c.c. e di ogni altra norma e principio in materia di decorrenza del termine di prescrizione del danno erariale nei giudizi di responsabilità. Violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c.
Assume l’appellante che nelle proprie difese di prime cure aveva già eccepito l’intervenuta prescrizione, seppure parziale, delle richieste economiche avanzate dalla Procura.
In particolare, aveva precisato che il primo atto interruttivo della prescrizione da parte della ASL era intervenuto il 26.4.2018, e che, applicandosi alla fattispecie il termine di prescrizione quinquennale (art. 1, comma 2 l. n.
20/1994), dovevano considerarsi prescritte tutte le somme riferite al periodo antecedente al 26.4.2013.
Osserva che la Corte territoriale umbra ha errato in quanto ha, invece, statuito sul punto che la piena conoscenza della antigiuridicità del comportamento del NI, ai fini dell’art. 2935 c.c., fosse ravvisabile nella richiesta di rinvio a giudizio del 17 ottobre 2019. Respinge, in particolare, l’addebito di avere occultato con comportamento doloso lo svolgimento degli incarichi contestati.
Invero, lo svolgimento di tali incarichi (retribuiti) presso le società partecipate dalla Regione Umbria era sempre stato svolto, a suo dire, “alla luce del sole”.
3.3. -Violazione e falsa applicazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957, degli artt. 53 e ss. del d.lgs. n. 165/2001 in relazione alle norme in materia di interpretazione; difetto assoluto di motivazione e violazione dei principi in materia di debiti restitutori.
La predetta Corte territoriale umbra ha errato per aver ritenuto provata la responsabilità del medesimo sulla circostanza che l’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 prevede quale causa di incompatibilità con l’impiego pubblico l’accettazione di cariche sociali in seno a società costituite a fini di lucro; conclusione cui la sentenza gravata giunge in base all’assunto della maggior gravità della odierna fattispecie rispetto a quella di un incarico non autorizzato (ancorché astrattamente autorizzabile).
Da qui alla conclusione che le conseguenze contemplate al comma 7 dell’art.53 del d.lgs. 165/2001 dovrebbero trovare applicazione
(indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’autorizzazione) e a maggior ragione laddove nell’ipotesi dell’art. 60 del d.P.R. n.3/1957.
Ad avviso dell’appellante NI GI tale tesi sconta plurimi errori di diritto, primo tra tutti quello dell’interpretazione letterale della norma dell’art.
53, c.7. del più volte richiamato d.lgs. n. 165/2001, in quanto il comportamento ivi sanzionato è tipico e tipizzato e rimane ad esso estraneo ogni apprezzamento circa la natura dell’incarico svolto e cioè la sua astratta autorizzabilità o meno.
Ancora sul piano letterale, la non condivisibilità della motivazione si trarrebbe dalla disciplina dettata nell’art. 63 del D.P.R. n. 3/1957, che delinea una “serie di conseguenze tipiche, nel caso neppure contestate, alle quali è estranea la valenza delle violazioni in termini di responsabilità amministrativa”.
Contesta, in ultimo, l’ulteriore passo motivazionale della sentenza che sostiene la sussistenza di un’ipotesi di un dolo e di un’intesa tra gli odierni appellanti, affermando, al contrario, che mai l’ASL di appartenenza ha ritenuto di contestare l’autorizzazione del dr. OT AR, nonostante che i vertici aziendali non potessero ignorare le comunicazioni inviate con cadenza annuale dalla società presso la quale l’incarico era svolto, con ciò stesso palesando un concorso causale nella produzione del danno derivante dall’inerzia della ASL rispetto alla prosecuzione dell’incarico, che a suo dire la sentenza impugnata ha obliato.
4. Con separato atto ha interposto appello incidentale autonomo il dr. OT AR, articolato in sei motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo, lamenta la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 106 c.g.c, con riferimento alla decisione di respingere l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del connesso processo penale.
4.2. Con il secondo motivo di ricorso, deduce la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 1, 2, 3, 4 e 106 c.g.c. per omessa pronuncia in ordine all’eccezione di improcedibilità (parziale) della domanda per la preventiva proposizione dell’azione civile da parte dell’AUSL Umbria 2 e con riferimento alla decisione di respingere l’istanza di sospensione del giudizio in attesa della definizione del connesso giudizio civile, nonché la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, lamenta la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 2935 e 2947 c.c. e all’art. 1, comma 2 della l. n. 20/1994 in ordine al rigetto dell’eccezione di prescrizione.
4.4. Con il quarto motivo di appello, deduce la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 94, 95 e 101 c.g.c. e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. nonché la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione all’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957 e all’art. 53 del d.lgs. n. 165/2001, lamentando, in particolare, che la gravata sentenza, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e giudicato, ha giudicato extra petita, non essendo mai stato dedotto in citazione che la responsabilità era per incarichi “vietati o erroneamente autorizzati” in violazione dell’art. 60 del D.P.R. n. 3/1957.
4.5. Con il quinto motivo di impugnazione, lamenta la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 94, 95 e 101 c.g.c. agli artt.
112, 115 e 116 c.p.c., deducendo che la sentenza è ingiusta nella misura in cui afferma la responsabilità di AR OT in relazione all’ipotesi di danno in contestazione, mentre tale responsabilità andava esclusa o comunque ridotta in ragione dell’assenza di qualsiasi nesso eziologico tra condotta e danno e per la mancata prova dell’esistenza del danno stesso, che comunque avrebbe dovuto essere ridotto nella sua entità.
4.6. Con il sesto motivo di impugnazione, eccepisce la violazione, falsa e/o erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 94, 95 e 101 c.g.c. e agli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. con riferimento alla ritenuta sussistenza, nel caso di specie, del dolo e di un’intesa tra i condannati in solido, odierni appellanti.
L’appellante incidentale chiede che l'eventuale sua responsabilità, riqualificata come colposa, sia necessariamente graduata all’apporto causale minimo che la sua condotta avrebbe avuto nella causazione del danno in rapporto con quella tenuta dall’altro condannato, che peraltro è il percettore delle somme, e anche degli altri soggetti, quali gli organi ispettivi e di controllo che, seppure non evocati in giudizio, a vario titolo potrebbero ritenersi coinvolti.
5. In data 26 novembre 2025 ha depositato le proprie conclusioni la Procura Generale, replicando ai motivi posti a base dei rispettivi appelli dagli odierni appellanti, nonché chiedendone il rigetto con condanna degli stessi al rimborso delle spese del presente grado di giudizio.
Con riguardo alle eccezioni preliminari, in particolare alla richiesta di sospensione del giudizio in attesa della definizione dei pendenti giudizi civile e penale, osserva la Procura Generale che il motivo non è fondato e deve essere respinto per le ragioni analiticamente esposte in memoria.
Circa le censure formulate negli appelli avverso il rigetto dell’eccezione difensiva di prescrizione, osserva che, come è emerso dalle indagini della Guardia di finanza, nella presente vicenda sono state tenute condotte volte a far apparire sussistenti le condizioni che, astrattamente, avrebbero potuto legittimare lo svolgimento degli incarichi, in tal modo integrandosi i presupposti dell’occultamento doloso del danno di cui all’art. 2 della l. n.
20/1994.
Nel merito, in replica al terzo motivo di doglianza articolato sia dal NI che dal OT, con cui viene censurata la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto applicabile l’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165/2001 allo svolgimento di un incarico non autorizzabile, nonché alla doglianza con la quale il OT lamenta violazione dell’art. 101 c.p.c. in quanto il P.M. non avrebbe neppure contestato lo svolgimento di un incarico non autorizzabile, bensì quello di un incarico (autorizzabile ma) non autorizzato, osserva la Procura Generale che, in primo luogo, il Requirente contabile ha fatto esplicito riferimento alla non autorizzabilità degli incarichi per cui è causa, allorquando ha lamentato la violazione del disposto di cui all’art. 60 del d.P.R. n. 3/1957.
In secondo luogo, è avviso della medesima Procura che a tale fattispecie possa applicarsi l’art. 53, commi 7 s.s., del d.lgs. n.165/2001, pur nella consapevolezza del diverso arresto delle Sezioni riunite, le quali, con la sentenza n. 1 del 2025, hanno affermato: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7-bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”.
Invero, esprimendo il proprio motivato dissenso, ai fini di cui all’art. 117 c.g.c.,
rispetto al principio cristallizzato nel richiamato arresto giurisprudenziale, ha chiesto la rimessione della questione all’Organo della nomofilachia.
Alle censure articolate dal OT con il quarto motivo di appello e dal NI con il terzo motivo, la Procura Generale replica che la corresponsabilità del dott. OT si basa sul fatto che questi, pur sapendo della doppia attività lavorativa del dr. NI GI, non ha intrapreso iniziativa per impedire quantomeno che il medesimo dr. NI GI esercitasse a tempo pieno l’attività di assistente amministrativo, essendo lo svolgimento di incarichi istituzionali subordinato ad un regime di lavoro part time per un orario di lavoro non superiore al 50 per cento di quello a full time.
Con riguardo ai motivi di appello tesi a confutare l’elemento soggettivo del dolo, la Procura Generale osserva che, proprio il descritto andamento dei fatti, in uno al rilievo, emergente dalle attività di indagine, di condotte consapevolmente intese all’instaurazione e alla protrazione di una situazione illecita, consente di respingere queste censure.
Infine, in replica al settimo motivo, con il quale l’appellante OT chiede, in via subordinata, che la sua responsabilità sia “graduata all’apporto causale minimo” e che sia applicato il potere riduttivo dell’addebito, a parere della Procura Generale, entrambe le richieste devono essere disattese in ragione del carattere doloso delle condotte, rimettendosi alla valutazione del Collegio in caso di riqualificazione del comportamento del OT in termini di colpa grave.
7. In limine iudicii ha depositato memoria difensiva nell’appello principale il dr. NI GI, producendo documentazione probatoria relativa a fatti sopravvenuti, quali:
- la sentenza della Corte d’Appello di Perugia nel giudizio giuslavoristico pendente a seguito di autonoma iniziativa dell’Azienda;
- la pendenza di un instaurato giudizio innanzi alla Corte di Cassazione avverso la stessa;
- la pendenza del giudizio penale fissato in sede dibattimentale al 18 gennaio 2026;
insistendo nella richiesta di sospensione del presente giudizio, nonché, in via subordinata, per l’accoglimento dell’appello principale.
8. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2025, avendo il magistrato relatore rappresentato che, agli atti, non risultava notificato il DFU, ma che tutte le parti erano presenti in udienza, i procuratori hanno dichiarato di accettare il contraddittorio e di voler procedere alla trattazione del giudizio in esame.
Terminata la discussione orale, udite le conclusioni dei rappresentanti delle parti, avendo il Collegio, riunito in camera di consiglio, respinta l’istanza formulata dal rappresentante della Procura Generale di rimessione della questione alle SS.RR., i giudizi sono stati trattenuti in decisione.
Considerato in
DIRITTO
1. Preliminarmente, a norma dell’art.184, c. 1, c.g.c., gli appelli del dr. NI GI (appello principale) e del dr. OT AR (appello incidentale)
devono essere riuniti, poiché tutti proposti avverso la medesima sentenza n.
60/2022 della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Umbria.
2. In via preliminare, il Collegio dà atto che in data 7 gennaio 2026 è stata pubblicata la legge n. 1 recante “Modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e altre disposizioni nonché delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e di responsabilità amministrativa e per danno erariale”,
entrata in vigore il 22 gennaio 2026, il cui art. 1, lett. a), ha innovato la disciplina della responsabilità amministrativa.
L’art. 6 della medesima legge n. 1/2026, per quel che qui interessa, ha stabilito che “le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), si applicano ai procedimenti e ai giudizi pendenti, non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della presente legge”.
La novella legislativa costituisce ius superveniens che deve trovare applicazione nelle fattispecie esaminate dal Collegio e per le quali ancora non è stata depositata la relativa sentenza.
Pertanto, in data 2 febbraio 2026, è stata riaperta la camera di consiglio del giudizio in esame.
Tuttavia, il Collegio osserva che sulla vicenda in esame non incide la novella introdotta dalla richiamata legge 7 gennaio 2026, n. 1, entrata in vigore il 22 gennaio 2026, in quanto la fattispecie sub iudice riguarda un’imputazione di responsabilità a titolo di dolo.
3. Passando all’esame dei motivi comuni dei riuniti appelli, la valorizzazione dell’esigenza di celerità di cui all’art. 5, co. 2, c.g.c. rende cogente l’applicazione del criterio della “ragione più liquida”, secondo cui deve procedersi all’esame del motivo suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di questioni che, secondo l’ordinaria sequenza logico-giuridica, avrebbero prioritario esame (cfr., ex multis, Sez. III App. n. 66/2025 e ivi Cass. n. 3269/2024).
Tale principio, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., è volto ad assicurare l’effettività e la celerità alla tutela giurisdizionale, alla stregua del principio di economia processuale.
Con riguardo alla giustizia contabile, il plesso giudiziario nel quale detto principio è di pacifica applicabilità, esso consente di modificare l’ordine secondo il quale, sulla base del disposto di cui all’art. 101 c.g.c., le questioni andrebbero decise.
Nella vicenda in esame, l’opzione di ricorrere al principio “della ragione più liquida” consente al Collegio di poter procedere direttamente all’esame delle doglianze di merito degli appellanti (di cui al terzo motivo dell’appello del NI e ai motivi dal quarto al quinto dell’appello del OT), che si appalesano fondate e meritevoli di accoglimento, per le ragioni che di seguito si espongono.
3.1 Con la sentenza gravata, nel merito dell’illecito contabile, il Giudice di prime cure, dopo aver dapprima rilevato l’antinomia tra le varie poste di danno lamentate dalla Procura, ha ritenuto di riconoscere la sussistenza della responsabilità erariale dei convenuti, odierni appellanti, unicamente nella misura dei compensi percepiti dal NI in forza dello svolgimento delle attività extraistituzionali, rigettando la domanda risarcitoria relativa a tutte le altre poste di danno.
In dettaglio, nel condannare il dr. NI GI (in solido con il dr. OT AR), la Corte territoriale per l’Umbria ha affermato che il convenuto non aveva dimostrato la compatibilità dell’attività svolta e che tale attività era radicalmente incompatibile, in quanto in contrasto con il chiaro disposto dell’art. 60 del d.P.R. n. 3 del 1957.
Pertanto, potevano e dovevano applicarsi le disposizioni di cui all’art. 53 del d.
lgs. n. 165 del 2001, trattandosi di violazione ancora più grave rispetto allo svolgimento di attività non autorizzate.
3.1.2 Al riguardo vanno richiamate le norme incidenti sulla fattispecie odierna al fine di definire l’esatto perimetro normativo e interpretativo entro cui si colloca l’odierno decidere.
L’art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1957, n. 3, la cui ratio trova fondamento nell’art. 98 Cost., dispone che: L'impiegato non può esercitare il commercio, l'industria, né alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all'uopo intervenuta l'autorizzazione del Ministro competente”. Trattasi di una causa di incompatibilità al cui riscontro consegue una diffida e l’eventuale decadenza dall’impiego pubblico.
Sussistendo un divieto assoluto di legge, l’attività non è nemmeno autorizzabile dall’amministrazione di appartenenza.
La disposizione suddetta è espressamente richiamata dal comma 1 dell’art. 53 d. lgs. n. 165/2001 che dispone: “ Resta ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dagli articoli 60 e seguenti del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salva la deroga prevista dall'art. 23 bis del presente decreto, nonché, per i rapporti di lavoro a tempo parziale, dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 marzo 1989, n. 117 e dall'art. 1, commi 57 e seguenti della legge 23 dicembre 1996, n. 662”.
Per le attività extraistituzionali assolutamente incompatibili e quindi ex se non autorizzabili sussiste quindi un divieto previsto dalle norme generali e di settore e si configura un danno da “violazione del sinallagma contrattuale” del dipendente che ha violato il principio di esclusività del rapporto di lavoro.
Inoltre, occorre ricordare che l’art. 98 Cost. stabilisce che “I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”, con ciò imponendo un vincolo di esclusività della prestazione lavorativa a favore del datore di lavoro pubblico, al fine di preservare le energie del lavoratore e assicurare il buon andamento della gestione della cosa pubblica.
È stato, infatti, affermato che l’espletamento di ulteriori attività potrebbe turbare il corretto svolgimento della prestazione lavorativa pubblica o attenuare l’indipendenza del lavoratore per la presenza di conflitti di interesse (Sez. III App. n. 343/2017).
Lo stesso art. 53 d. lgs. n. 165/2001, nei successivi commi, prevede:
“7. I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. (…). In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.
7-bis. L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti. (…).
Tanto ricordato, la Sezione territoriale della Corte dei conti per l’Umbria ha ritenuto provata la responsabilità del dr. NI GI in base alla circostanza che l’art. 60 del d.P.R. n.3/1957 prevede quale causa di incompatibilità con l’impiego pubblico l’accettazione di cariche sociali in seno a società costitute a fini di lucro.
Ad avviso del giudice della gravata sentenza, poiché si verterebbe in un caso di divieto, direttamente comminato dalla legge e l’incarico del quale si tratta non sarebbe, quindi, in assoluto, autorizzabile dall’Amministrazione di appartenenza, verrebbe in considerazione una ipotesi di maggior gravità rispetto a quella di un incarico non autorizzato (ancorché astrattamente autorizzabile).
Da tali premesse, il Giudice di prime cure trae la conclusione che le conseguenze contemplate al comma 7 dell’art.53 del d. lgs. n. 165/01 dovrebbero trovare applicazione (indipendentemente dalla sussistenza o meno dell’autorizzazione) a maggior ragione laddove si verta nell’ipotesi dell’art. 60 del d.P.R. n.3/1957, norma richiamata, come ricordato, al comma 1 del medesimo art.53.
4. Orbene, tale opzione ermeneutica contrasta con la piana lettura della disposizione di cui all’art. 53, comma 7 del d.lgs. n. 165/2001.
Invero, ciò che tale disposizione vieta è lo svolgimento di “incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza” ed è per il caso di inosservanza di questo divieto che l’ultimo periodo del comma 7 stabilisce la relativa sanzione:
“in caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e previa la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato a cura dell’erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti…”.
La responsabilità delineata discende da un comportamento tipico e tipizzato, rispetto al quale è del tutto estraneo ogni apprezzamento circa la natura dell’incarico svolto e cioè la sua astratta autorizzabilità o meno (cfr. Cass.
SS.UU. 26.3.2021, n.8570).
Sempre su un piano di interpretazione letterale, ulteriori elementi, desumibili dal successivo art. 63 del d.P.R. n. 3/1957 depongono per la necessità di una riforma della sentenza gravata, posto che la disciplina dettata al richiamato art.
63 per la violazione dei divieti di cui al precedente art. 60 delinea una serie di conseguenze tipiche, nel caso odierno nemmeno contestate dall’Attore pubblico, alle quali è estranea la valenza delle violazioni in termini di responsabilità amministrativa:
quest’ultima, seppur astrattamente ipotizzabile, è da dimostrarsi sempre e comunque caso per caso, non potendo discendere da una disposizione intesa a regolare una fattispecie del tutto particolare che l’art. 60 del T.U. n.3/1957 non aveva contemplato.
A ciò deve aggiungersi la considerazione che la sentenza gravata, argomentando in base all’assunto della (ritenuta) maggior gravità dell’una infrazione (incarico non autorizzabile) rispetto all’altra (incarico non autorizzato) - ciò che giustificherebbe l’applicazione al primo caso del regime dettato per l’altro - ha fatto applicazione di un criterio di interpretazione estensiva, precluso allorché venga in considerazione una disposizione di portata sanzionatoria.
Nel senso della portata sanzionatoria del disposto dell’art. 53 del D.lgs. 165/01 si è altresì espressa anche la giurisprudenza di legittimità laddove, dopo aver ricondotto l’ipotesi contemplata nella norma in questione alla “responsabilità erariale”, ha rilevato che “il legislatore ha tipizzato [tale ipotesi] non solo nella condotta” ma anche “annettendo valenza sanzionatoria alla predeterminazione legale del danno” (cfr. SS.UU. 26-3-2021, n.8570).
5. Alle superiori considerazioni deve aggiungersi, con portata dirimente, che nella materia de qua è di recente intervenuta la pronuncia n. 1/2025QM/PROC resa dalle sezioni Riunite di questa Corte che, nel risolvere il contrasto giurisprudenziale insorto tra le Sezioni di Appello, ha enunciato il seguente principio di diritto: “L’obbligo del dipendente pubblico di riversare il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte, ex 53, comma 7 e 7bis del d.lgs. n. 165/2001, si riferisce alle sole situazioni di incompatibilità relativa (incarichi in astratto autorizzabili, ma in concreto svolti in assenza di autorizzazione), ferma restando la risarcibilità delle conseguenze patrimoniali negative per l’erario derivanti dalla violazione del dovere di esclusiva posta in essere con attività radicalmente incompatibili e non autorizzabili”,
disponendo ulteriormente che “ la valutazione in concreto dell’eventuale danno arrecato deve essere affidata, di volta in volta, al singolo Collegio giudicante il quale dovrà tenere conto di tutte le circostanze del caso, accertare la sussistenza e la compresenza di tutti gli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa e verificare se effettivamente vi sia stato un danno all’amministrazione di appartenenza del dipendente impegnato in attività esterna derivante dal mancato adempimento dei propri compiti istituzionali e dall’inutile dispersione di energie lavorative.(…).
Il danno arrecato all’amministrazione di appartenenza del pubblico dipendente deve, in ogni caso, essere provato, in base alle ordinarie regole che disciplinano i mezzi e le fonti di prova, e non può in alcun modo essere considerato in re ipsa.
In questi termini, il danno può coincidere con l’intero compenso percepito in caso di mancato assolvimento dei basilari compiti di istituto, ovvero essere parametrato all’inutile esborso sopportato dall’amministrazione a fronte di una prestazione lavorativa parziale o della violazione dell’indennità di esclusiva, laddove prevista (…).
Nei casi di incompatibilità assoluta (incarichi vietati e non autorizzabili), per i quali il legislatore pone un divieto assoluto e prevede altre e ben più gravi sanzioni, il compenso non è in radice dovuto e la prova del danno, riferibile alla violazione del dovere di esclusività e alla indebita percezione di emolumenti, può essere raggiunta anche avvalendosi di indici presuntivi gravi, precisi e concordanti desumibili dalle risultanze in atti”.
Tornando all’esame della fattispecie odierna, facendo applicazione delle coordinate ermeneutiche richiamate, in assenza di plausibili ragioni per discostarsene, nonché dando continuità all’orientamento già univocamente espresso in materia da questa Sezione (cfr. sentt. nn. 40/2025; 40/2025;
66/2025;84/2025), il Collegio reputa che possano trovare applicazione i principi enunciati proprio dalla su richiamata sentenza in tema di inosservanza del dovere di esclusività.
Specularmente, per le medesime ragioni, non può accogliersi l’istanza formulata dalla Procura Generale di nuova rimessione della questione all’Organo della nomofilachia ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 117 c.g.c.
Come correttamente dedotto dalla difesa dell’appellante principale, nel caso in esame, non è stato provato che la prestazione lavorativa non sia stata resa nei termini previsti dal rapporto di lavoro pubblico in termini sia quantitativi sia qualitativi.
Anzi, risulta per tabulas che tale minor resa non sia mai stata neanche dedotta dalla Procura territoriale, che ha cumulativamente chiamato gli odierni prevenuti a risarcire, in solido e per l’intero, il danno derivante dalla prestazione di attività non autorizzabile “in violazione dell’art. 53, comma 7, d.lgs. n. 165 del 2001”.
Il danno da “mancata entrata” per attività assolutamente incompatibile non è mai stato allegato, né provato nel suo preciso ammontare dalla Procura.
Come fatto presente dalla difesa, in particolare, del dr. OT, ove la Procura avesse inteso contestare l’antigiuridicità della condotta in relazione a incarichi vietati o on autorizzabili, il petitum della domanda avrebbe dovuto essere diverso ed essere collegato, alternativamente, o al danno per le retribuzioni erogate al dipendente dall'Amministrazione di appartenenza (nel caso in cui si ritenesse che l'autorizzazione non avrebbe potuto affatto essere rilasciata) o alle differenze retributive tra quanto percepito e quanto percepibile.
Risulta, per converso, che la domanda attorea è stata invece proposta esclusivamente per “il danno da mancato riversamento del compenso dovuto per prestazioni extra professionali”.
In definitiva, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, la responsabilità per violazione dell’art. 60 d.P.R. n. 3/1957 deve essere esclusa perché non è stata contestata e, comunque, non è stata provata dalla Procura erariale.
Sul punto, pare utile richiamare gli indirizzi consolidati formatisi nella giurisprudenza di appello:
- deve ritenersi esclusa l’insorgenza di un danno erariale a causa di una mera violazione di legge, quando questa non risulti concretamente aver leso il buon andamento della P.A., né risulti aver prodotto un effettivo depauperamento delle risorse pubbliche;
- versandosi in una fattispecie di responsabilità risarcitoria, è sempre necessario dedurre, allegare e provare la sussistenza di un danno erariale, non essendo sufficiente la contestazione della mera violazione di legge;
- l’inosservanza delle prescrizioni riguardanti l’incompatibilità assoluta non può automaticamente determinare l’insorgenza della responsabilità amministrativa risarcitoria a carico del pubblico dipendente, dovendo la Procura provare che il medesimo abbia effettivamente sottratto energie lavorative all’Amministrazione d’appartenenza, non svolgendo puntualmente e proficuamente le proprie mansioni, arrecando disservizi e tenendo, quindi, condotte idonee a determinare una grave lesione del rapporto sinallagmatico tra espletamento delle funzioni istituzionali e retribuzione percepita (vd. Sez.
III App. n.7/2020).
Applicando gli enunciati principi alla fattispecie odierna, deve concludersi che non è stato ipotizzato né tantomeno provato dalla Procura erariale che il NI
-abbia effettivamente distratto parte delle proprie energie lavorative dall’espletamento delle funzioni assegnategli;
- o che abbia arrecato disservizio all’Amministrazione d’appartenenza;
- o, ancora, che abbia reso prestazioni qualitativamente o quantitativamente insufficienti o, comunque, inadeguate rispetto alle mansioni istituzionali di pertinenza.
Manca la dimostrazione della minore resa del servizio e della diminuzione qualitativa e quantitativa della prestazione resa, tale da rendere sine causa le somme percepite quale corrispettivo di un’attività non svolta.
6. In assenza di sufficiente prova della sussistenza e consistenza del danno, ne consegue che i riuniti appelli meritano di essere accolti e, per l’effetto, respinta, nei termini innanzi esposti, la domanda di risarcimento proposta nei confronti del dr. NI GI e del dr. OT AR.
Da ultimo, attesa la mancata impugnazione da parte del Requirente contabile dei capi della sentenza gravata che hanno escluso la ricorrenza delle ulteriori voci di danno contestato nell’atto introduttivo del giudizio (i.e. danno da mancata richiesta del part time, danno da assenteismo fraudolento e danno all’immagine), il Collegio ne accerta e dichiara il passaggio in giudicato.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
7. Le spese per onorari di difesa, ai sensi dell’art. 31, c.2, c.g.c., seguono la soccombenza e si liquidano in favore degli appellanti, per entrambi i gradi di giudizio e a carico dell’Azienda sanitaria locale Umbria n. 2, in euro 9.290,00 ciascuno, oltre IVA e CPA, come per legge.
P.Q.M.
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D’APPELLO definitivamente pronunciando, previa riunione degli appelli del dr. NI GI (appello principale) e del dr. OT AR (appello incidentale) di cui ai giudizi di responsabilità iscritti al n. 60336 del registro di segreteria;
accoglie gli appelli nei termini di cui in motivazione.
Le spese per onorari di difesa, da porre a carico dell’Azienda sanitaria locale Umbria n. 2, vengono liquidate in favore di GI NI e AR OT in euro 9.290,00 ciascuno, oltre IVA e CPA, come per legge.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Roma, nelle camere di consiglio del 17 dicembre 2025 e del 2 febbraio 2026.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE Dott.ssa LL Martorana Dott. Tammaro Maiello Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositato in Segreteria il Il Dirigente F.to digitalmente 26/03/2026