Sentenza 2 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 02/04/2025, n. 193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 193 |
| Data del deposito : | 2 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 38/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Ufficio del Giudice del Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Federica Manfré ha pronunciato ex art 429 cpc. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 38/2024 promossa da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. AMABILE Parte_1 C.F._1
CARLA
Parte ricorrente contro
Controparte_1
(CF: con il patrocinio dell'avv. GAMBACCIANI MARCO
[...] P.IVA_1
Parte resistente
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, ogni altra istanza o eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che il diritto di al riconoscimento della inabilità temporanea assoluta dal Parte_1
12.04.2019 al 15.7.2019, per un totale di 95 giorni;
- condanna al pagamento a favore di di € 3428,15 a saldo dell'indennizzo dovuto CP_1 Parte_1 per il periodo sopra indicato, oltre interessi di legge;
- condanna al pagamento a favore di delle spese di lite che si liquidano in € CP_1 Parte_1
2855,00, per compensi professionali, € 43,00 per spese esenti, oltre 15% rimborso spese forfettario, IVA e CPA;
- pone definitivamente a carico di le spese di CTU liquidate con separato decreto;
CP_1
Riserva la motivazione in giorni sessanta.
Livorno, 2 aprile 2025
Il Giudice dott.ssa Federica Manfré
1
2. Il ricorrente, in sintesi, ha allegato che: è iscritto all'Albo degli Ingegneri di Livorno dal 21.01.2004 nonché all' dal 07.05.2012; il 12 aprile del 2019 era portato d'urgenza al Pronto Soccorso CP_1 dell'Ospedale di Pisa dove per la prima volta gli veniva diagnosticata una pericardite acuta sierosa non complicata e veniva quindi trattenuto in osservazione presso la struttura;
dimesso il 15.04.2019, veniva di nuovo ricoverato in data 26.04.2019 in condizioni di emergenza tramite il Pronto Soccorso dell'Ospedale di Pisa presso l'UTIC dell'Ospedale stesso con diagnosi di “Extrasistolia ad alta incidenza con run di
FA/RAC in versamento pericardico in recente pericardite”, e poi dimesso in data 10.05.2019; la patologia riscontrata comportava, successivamente, anche ulteriori ricoveri presso l'ospedale di Pisa per recidive;
dal momento delle dimissioni del 10.05.2019, proseguiva esami e controlli medici continuando ad osservare riposo assoluto con astensione dall'attività lavorativa, dapprima fino al 15.07.2019 e poi in continuazione fino al 30.09.2019; l'inabilità temporanea assoluta e totale si sarebbe quindi protratta dal
12.04.2019 fino al 30.9.2019, per un totale di 172 giornate;
previa domanda corredata dalla documentazione medica relativa ai ricoveri e da certificazione medica attestante un primo periodo di inabilità assoluta fino al 15.07.2019 e una successiva continuazione fino al 30.09.2019, ha CP_1 riconosciuto l'indennizzo per il periodo di inabilità fino al 5.6.2019 (per un totale di 57 giorni) calcolando l'indennizzo totale in complessivi € 3648,00 comprensivo di quanto riconosciuto (€ 2752,00) dalla stessa con precedente provvedimento per un periodo di soli 43 giorni;
in data 24.4.2021, gli CP_1 CP_1 comunicava un ricalcolo da cui risultava un credito a suo favore di € 133,38 per il periodo di 57 giorni di inabilità per cui era già riconosciuto l'indennizzo.
3. Costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in CP_1 diritto.
4. La causa istruita per documenti e CTU medico-legale, è stata discussa all'udienza del 2 aprile 2025 e decisa con sentenza con motivazione contestuale.
5. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per le ragioni e nei limiti che si vanno a esporre.
6. Giova preliminarmente chiarire che, secondo l'art 1 del Regolamento di Inabilità Temporanea di IN
(cfr. doc. 2 res.), “All'iscritto ad , che divenga temporaneamente e totalmente inabile all'esercizio CP_1
2 dell'attività professionale, l'Associazione corrisponde un'indennità giornaliera per il periodo di inabilità.
L'indennità per inabilità temporanea è erogata al verificarsi di un effettivo ed accertato stato di totale inabilità all'esercizio dell'attività professionale che comporti la sospensione dell'attività dell'iscritto”. Il successivo articolo 2 specifica poi che “Per inabilità temporanea si intende l'incapacità assoluta che impedisca totalmente e di fatto all'iscritto di svolgere la propria attività professionale in via temporanea a seguito di infortunio e/o malattia sopravvento durante un periodo di iscrizione all'Associazione”
7. Ebbene nel caso di specie, il CTU, premesso che << La mansione, come descritta dall'Ing. nella Pt_1 domanda inoltrata ad in data 08/05/2019, consiste in studio/progettazione, CP_1 consulenza/docenza, attività di cantiere (direzione lavori/incarichi per la sicurezza/collaudi ecc.) supervisione montaggio macchinari;
l'attività può essere svolta presso il proprio studio, presso sedi di terzi, presso cantiere (attività che richiede spostamenti per esecuzioni tecniche)>> ed evidenziato che <alcuni dei compiti riportati nella domanda risultano prettamente di tipo intellettuale che possono essere svolti nel proprio studio altri necessitano al professionista recarsi presso i cantieri e effettuare sul posto alcune attivit prevedono una certa manualit collaudi prove tecniche meccaniche assemblaggio smontaggio sistemi>>, esaminata la documentazione medica in atti ha argomentato che:
<< Quello che emerge è che alla data in cui terminava il riconoscimento dell'ITA i medici CP_1 certificavano:
a) Persistenza di versamento pericardico, anche se ridotto.
b) FE (indice di flogosi) in calo, comunque alta c) Prosecuzione di terapia per la cura del quadro infiammatorio: FANS, steroidi e colchicina.
d) La comparsa di alterazioni del quadro clinico metabolico, inquadrabili come effetti collaterali della terapia in corso .
Il certificato rilasciato dal Dott. cardiologo riportava“…ha eseguito terapia con antiinfiammatori Per_1 steroidei e non steroidei con significativi effetti collaterali: rialzo pressorio, iperglicemia, ritenzione idrica..”
e) I sanitari a giugno certificavano che il paziente lamentava astenia ed adinamia.
f) Infine, nella certificazione rilasciata dalla UO Cardiologia del'AOU Pisana in data 30/09/2019 è riportato:
“alla visita di controllo di giugno 2019: paziente con pericardite persistente e fibrillazione atriale parossistica;
attualmente in buon compenso emodinamico, con minimo residuo versamento pericardico.
Dal punto di vista cardiologico, la pericardite sembra in risoluzione, per cui sarebbe indicata riduzione progressiva della terapia, da valutare però con il collega reumatologo…”
In realtà dopo il controllo reumatologico, l'Ing ha dovuto proseguire la terapia farmacologica con steroidi Per_ ed il reumatologo, Dott. consigliava “riposo da attività lavorativa fino a remissione prolungata”
3 Nella situazione clinica e strumentale così descritta, alla data del 5 giugno, è da ritenere che il sig. Pt_1 non fosse nella condizione fisica di riprendere neppure in parte la propria attività lavorativa;
era quindi necessario un ulteriore periodo di riposo assoluto.
Il 16/07/2019 il Dott. medico di medicina generale, compilava il certificato di continuazione e Persona_3 all'esame obiettivo riportava: “Il paziente ha importante debolezza generale, pressione bassa, sudorazione al movimento, insonnia e difficoltà alla concentrazione, anche per brevi periodi. Sta continuando la terapia farmacologica prescritta dall'Ospedale che il sottoscritto condivide”.
Non sono presenti nel fascicolo certificazioni specialistiche relative al periodo luglio -settembre
2019; non ha ritenuto probabilmente né l'Ing. né il medico di base di rivolgersi ai sanitari Pt_1 specialisti per effettuare un ulteriore controllo, in relazione anche ai sintomi lamentati;
non risulta quindi che sia stata prescritta alcuna terapia per correggere i disturbi del sonno, né per migliorare lo stato di malessere generale, lamentato dal paziente.
L'ing si è presentato al controllo cardiologico del 30/09/2019 presso l come Pt_1 CP_2 programmato;
le conclusioni riportate sul certificato sono le seguenti: “buon compenso emodinamico.
Paziente clinicamente stabile, lamenta astenia. Sospendere Medrol, proseguire pantoprazolo per altre 3-4 settimane”. Nella situazione descritta dai medici specialisti, con la sospensione della terapia antinfiammatoria, l'ing avrebbe potuto riprendere alla data del 30 settembre 2019 a pieno la propria attività, avrebbe potuto svolgere tutti i compiti della propria mansione (sia quelli in sede, presso lo studio, che quelli fuori sede, presso i cantieri). E' verosimile che alla ripresa completa della attività lavorativa abbia preceduto un periodo di inabilità parziale, cioè un periodo in cui l'Ingegnere abbia potuto svolgere una parte dei compiti, quali quelli prettamente intellettuali, presso il proprio studio, con esclusione del lavoro ad impegno fisico (anche se modesto).
In sintesi, a distanza di 40 giorni dai controlli del 5 giugno 2019, data in cui già veniva certificata una fase di miglioramento complessivo del quadro generale, è congruo far cessare l'inabilità totale (15/07/2019). Pa Alla data del 15/07/2019 terminava il periodo di riportato sul primo certificato del medico di medicina generale, Dott. . Persona_3
8. Tanto premesso, l'ausiliario ha dunque concluso che: << Sulla base dell'indagine medico legale da me condotta ritengo che la inabilità assoluta debba decorrere dal 12/04/2019 al 15/07/2019>>.
9. In replica alle osservazioni del CTP ricorrente (secondo cui sarebbero state eccessivamente stressanti e faticose per il ricorrente, in ragione delle certificate condizioni di salute e del periodo estivo, anche le attività di tipo intellettuale da svolgersi presso lo studio), il CTU ha ulteriormente precisato che: < Il criterio che è stato applicato per la valutazione di ITA non ha portato alla sottovalutazione del certificato
4 datato 16/07/2019 e redatto dal medico di medicina generale, Dott. per i motivi di seguito Persona_3 illustrati.
Il Sig. dopo la prima ricaduta non ne aveva avute altre;
del resto ,anche anamnesticamente (sulla Pt_1 base della documentazione presente nei fascicoli) non risulta che avesse lamentato riacutizzazioni di sintomatologia cardiaca.
Del resto, basandosi esclusivamente sulla documentazione sanitaria e su quelle che sono le conoscenze scientifiche sulla malattia, alla data del 5/06/2019 il cardiologo certificava: “paziente con pericardite persistente e fibrillazione atriale parossistica;
attualmente in buon compenso emodinamico, con minimo residuo versamento pericardico. Dal punto di vista cardiologico, la pericardite sembra in risoluzione, per cui sarebbe indicata riduzione progressiva della terapia, da valutare però con il collega reumatologo…”
Il medico reumatologo alla data del 05/06/2019 effettuava la visita al Sig. e confermava il sospetto Pt_1 della malattia autoimmunitaria, rilevava completa remissione clinica, laboratoristica e ecocardiografica in corso di terapia con antiinfiammatori steroidei e non steroidei e colchicina (Brufen scalato a 600 mg/die da
20 giorni, Medrol 16 mg/die, Colchicina 0.5 mg x 2 volte al giorno).
Erano sempre presenti comunque gli indici di flogosi, quali ferritina (in calo rispetto all'esame precedente), versamento pericardico, anche se lieve, associato a dilatazione atriale e disfunzione diastolica di 1 grado.
Nella suddetta certificazione lo specialista riportava inoltre: “il paziente è affetto da malattia autoinfiammatoria di grado severo con interessamento costituzionale e pericarditico…; consiglierei riposo da attività lavorativa fino a remissione prolungata“.
Successivamente ai controlli del 05/06/2019, data in cui era stata rilevata dai medici remissione clinica della malattia, l'Ing è dovuto rimanere a riposo assoluto, a mio giudizio, per ulteriori 40 giorni Pt_1
(seguendo le indicazioni anche del medico reumatologo), cioè fino al 15/07/2019, per cui è a questa data in cui deve ritenersi concluso il periodo di ITA>>.
10. Chiamata a meglio precisare le proprie conclusioni con riferimento ai rilievi mossi dal CTP ricorrente, la dott. ha aggiunto che: < … secondo quanto riportato in letteratura, nel caso di soggetti che non Per_4 praticano sport competitivi, è indicato un riposo fino alla risoluzione dei sintomi di pericardite ed alla normalizzazione degli indici di flogosi (esame PCR). Secondo gli Autori che hanno partecipato alla stesura delle succitate Linee Guida, può essere sufficiente, per i soggetti che non praticano sport competitivi, anche un riposo inferiore ai tre mesi;
mentre i tre mesi sono arbitrariamente indicati per i soggetti che praticano sport competitivi.
Inoltre, nelle linee guida è riportato che nei casi con il coinvolgimento del miocardio (incremento degli enzimi-troponina), è raccomandato un periodo di riposo di 4-6 settimane.
5 In merito al caso del Sig. questo non ha mai avuto innalzamenti della troponina e quindi la sua Pt_1 patologia non ha avuto un coinvolgimento del miocardio.
Alla visita cardiologica del 5/06/2019è riportato: “paziente con pericardite persistente e fibrillazione atriale parossistica: attualmente in buon compenso emodinamico con minimo residuo versamento pericardico….lamenta astenia marcata e adinamia”.
Per quanto riguarda gli esami:
-leucociti della formula leucocitaria: nei limiti
-VES: nei limiti
-PCR: nei limiti
-permane sopra i limiti la ferritina.
Sintomi lamentati dal paziente: marcata astenia e adinamia.
Il 5/06 ha iniziato a scalare la terapia:
-cortisone riduzione del dosaggio
-STOP Brufen (FANS)
-Colchicina 0.5 x 2 volte al giorno. Parte Nella certificazione del Dott. del 15/07/19 (medico di è riportato che sta proseguendo la Persona_3 terapia farmacologica prescritta dall'Ospedale che il sottoscritto condivide); non è riportata nel dettaglio la posologia della terapia. Nel certificato cardiologico del 30/09/2019, alla terapia in corso si legge: Medrol 4 mg a giorni alterni, Dibase, Pantoprazolo e Ramipril;
quindi, il trattamento con colchicina 0.5, per la cura della pericardite, era stato sospeso in precedenza;
cioè prima del 30/09/2019. Non è possibile risalire con precisione alla data della sospensione della terapia, basandosi sulla sola documentazione agli atti.
Lo stesso per quanto riguarda la terapia cortisonica. Non si evince con esattezza la data in cui ha iniziato l'assunzione di un basso dosaggio di medrol (4 mg a giorni alterni).
Negli atti le certificazioni specialistiche sono quelle di giugno 2019 e settembre 2019 (peraltro incompleta) e sulla base di quanto riportato in questi documenti sanitari si può affermare che nel periodo fra le due date era stata sospesa la terapia con colchicina ed era stato prescritto cortisone
Medrol 4 mg a giorni alterni
Dovendo argomentare sugli effetti collaterali dei farmaci, di seguito quanto riportato nell'articolo scientifico
“Trattamento della pericardite acuta e recidivante. Cosa deve sapere il cardiologo clinico” ( Tes_1
; ); 2008; 9 (12): 826-834.
[...] Testimone_2 Controparte_3
Colchicina effetti collaterali: Il principale effetto collaterale è l'intolleranza gastrointestinale che si può manifestare con dolori addominali e diarrea (5-10% dei casi). L'effetto è trattabile riducendo la posologia ed è prontamente reversibile con la sospensione del farmaco. Altri effetti collaterali meno comuni (<1%)
6 devono essere considerati (alopecia, soppressione midollare, epatotossicità, miotossicità). L'insufficienza renale è il maggiore fattore di rischio per lo sviluppo di effetti collaterali provocando l'incremento dei livelli sierici della colchicina.
L'astenia può essere un primo aspecifico sintomo mentre il dosaggio della IN si può confermare il sospetto clinico. In ogni caso il profilo di sicurezza del farmaco sembra essere superiore a quello dei cortisonici o di altri immunosoppressori, per i quali l'impiego è empirico e basato su una scarsa evidenza scientifica di reale utilità. In ogni caso è buona norma eseguire un monitoraggio degli effetti del farmaco su funzionalità epatica, renale, muscolo scheletrico e crasi ematica dosando le transaminasi, la creatinina, la INsi e l'emocromo all'inizio della terapia ed almeno 1 volta dopo 1 mese di terapia
Caso Cardini: A parte l'astenia e l'adinamia, manca nelle certificazioni depositate nel fascicolo, la segnalazione di eventuale sintomatologia e/o di effetti collaterali dei farmaci del tipo di quelli indicati sopra. Le raccomandazioni delle linee guida sono quelle di eseguire accertamenti ematici per monitorare la funzionalità epatica e renale, oltre INsi (per eventuali alterazioni enzimatiche muscolari). Nel fascicolo non sono presenti gli esami sopramenzionati;
probabilmente il medico di medicina generale, non ha ritenuto necessario, in relazione allo stato generale di salute del paziente (come scritto nella relazione di CTU), dover monitorare la risposta e/o gli effetti collaterali del farmaco, in quanto il decorso era da ritenere nella normalità, in assenza di sintomatologia imputabile ai dosaggi dei farmaci e tali da dover ricorrere ad adeguamento del piano terapeutico.
Corticosteroidi: l'uso di cortisone a bassi dosaggi controlla l'attività della malattia e riduce il rischio di effetti collaterali, come è pratica usuale nel trattamento delle sierositi acute in corso di malattia sistemica immunoreumatologica.
Sulla base delle certificazioni, per quanto riguarda il caso del Sig. il dosaggio di corticosteroidi a Pt_1 luglio era probabilmente di 4 mg a giorni alterni (secondo quanto è possibile dedurre dalla certificazione della visita del 30/09/2019). A questo basso dosaggio non possiamo ritenere significativi gli effetti collaterali del farmaco.
Nella situazione descritta dai medici specialisti, con la sospensione della terapia antinfiammatoria
(sospesa nel periodo tra luglio e settembre in una data non evidenziabile sulla base della documentazione depositata), l'ingegnere avrebbe potuto riprendere alla data del 30 settembre 2019 a pieno la propria attività, avrebbe potuto svolgere tutti i compiti della propria mansione (sia quelli in sede, presso lo studio, che quelli fuori sede, presso i cantieri). E' verosimile che alla ripresa completa della attività lavorativa abbia preceduto un periodo in cui l'Ingegnere ha verosimilmente potuto svolgere una parte dei compiti,
7 quali quelli prettamente intellettuali, presso il proprio studio, con esclusione del lavoro ad impegno fisico
(anche se modesto).
In sintesi, a distanza di 40 giorni dai controlli del 5 giugno 2019, data in cui già veniva certificata una fase di miglioramento complessivo del quadro generale ed in cui veniva evidenziato PCR
(indice di flogosi) nella norma, è congruo far cessare l'inabilità totale (15/07/2019). Tale periodo, dal 12 aprile al 15 luglio e considerando la recidiva, dal 26 aprile al 15 luglio è coerente con quanto indicato nelle linee guida della società di Cardiologia, relativamente alla prognosi delle pericarditi>>
11. Pertanto, non sussistendo motivi per discostarsi dalle conclusioni dell'ausiliario, ampiamente argomentate anche con riferimento alle osservazioni di CTP ricorrente e alla documentazione in atti, deve ritenersi accertato per il ricorrente un periodo di inabilità temporanea assoluta di 95 giorni, dal 12.04.2019 al
15.7.2019.
12. Sulla base dei criteri di calcolo previsti dal regolamento , l'importo spettante a titolo di indennizzo CP_1 ammonta ad € 3.980,40 per i primi 60 giorni di inabilità e ad € 3095,75 per i successivi 35 giorni per un totale di 7076,15, cui deve detrarsi quanto già percepito dal ricorrente (€ 3.648,00), con un saldo residuo a favore del di € 3428,15, oltre accessori di legge. Pt_1
13. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo gli importi medi previsti dal
Dm 55/2014 per le cause di previdenza di valore accertato ricompreso tra € 1100,00 ed € 5200,00, ridotti della metà con riferimento alla fase istruttoria e applicazione dell'aumento di cui all'art. 4 comma 1 bis.
14. Le spese per la CTU medico-legale, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di
. CP_1
Così deciso in Livorno, nella camera di consiglio del 2 luglio 2025
Il Giudice
Dott. Federica Manfré
8