Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 13/05/2025, n. 3708 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3708 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO in persona del giudice, dott.ssa Gabriella Gagliardi, all'udienza di discussione del
13.05.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta a n. 23351/2023 RG. Lav.
TRA cf. , rappresentato e difeso dall'avv. Angela Parte_1 C.F._1
Marcone, con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via dei Greci n. 36, come da procura in atti
Ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Giorgia Gaudino, elettivamente domiciliata presso lo studio legale dello stesso in Napoli, Via G. Fiorelli n. 5, come da mandato in atti
NONCHE'
–in persona del Presidente Controparte_2
p.t., rappresentato e difeso dall'avv. Roberto Maisto elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55
Resistenti
Oggetto: pagamento contributi omessi
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 11.12.2023, il ricorrente in epigrafe indicato ha convenuto in giudizio la e l quale litisconsorte necessario, al fine di sentire accertare e Controparte_1 CP_2 dichiarare il proprio diritto ad ottenere il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali relativi al periodo dal 22.04.2022 al 15.03.2023, secondo l'obbligazione assunta dalla società con il verbale di conciliazione n. 506, cronol. 13645/2023, sottoscritto in data
31.05.2023 dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli, a seguito di impugnativa del licenziamento e dichiarazione di illegittimità dello stesso;
quindi, per sentire condannare la al pagamento diretto all' a vantaggio della posizione contributiva di Controparte_1 CP_2
1
Si è costituita la società che ha dedotto di avere provveduto alla regolarizzazione contributiva del ricorrente per il periodo dal 22 aprile 2022 al 15 marzo 2023, così come previsto nel menzionato verbale di conciliazione, come da modello F24 versato in atti. Ha concluso pertanto per sentire dichiarare cessata la materia del contendere, con compensazione delle spese.
Si è costituito l' che ha aderito alla domanda avanzata dal ricorrente, senza rinuncia CP_2 all'eventuale maggior importo dovuto sulla base del CCNL leader ex art 1 comma I DL
338/1989, e senza rinuncia alle sanzioni civili di legge, da azionarsi in separata sede amministrativa e/o giudiziale.
Fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rinviata alla odierna udienza e quindi decisa con la presente sentenza, mediante lettura del dispositivo e delle motivazioni della decisione.
** **
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Costituiscono circostanze pacifiche tra le parti, oltre che documentate in atti, che ricorrente ed il datore di lavoro convenuto, definivano la vicenda giudiziale CP_3 conseguente alla impugnativa del licenziamento, intimato al con lettera del Parte_1
21.04.2022, sottoscrivendo dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli, verbale di conciliazione in data 31.05.2023 (Rg. N. 2709/2023, conciliazione n. cronol. 13645/2023); che con il suddetto verbale di conciliazione, fermo il diritto alla reintegra (già riconosciuto al lavoratore con l'ordinanza del 16.01.203, nell'ambito della prima fase (sommaria) del giudizio incardinato dinanzi al Giudice del lavoro di Napoli) la società si impegnava al pagamento in favore del lavoratore della somma di euro 4.000,00 a titolo di risarcimento del danno;
altresì, al pagamento, da effettuarsi direttamente all' della contribuzione CP_2 previdenziale dovuta sulla posizione assicurativa del ricorrente per il periodo 22.04.2022 -
15.03.2023.
Sulla scorta di tali premesse, stante il perdurante inadempimento della società all'obbligo di regolarizzazione contributiva assunto con il predetto verbale, il ricorrente ha agito per la condanna della stessa al pagamento dei contributi relativi al periodo 22.04.2022-15.03.2023, quantificati nell'importo di euro 6.455,00, calcolato sulla base delle retribuzioni in busta paga, tenuto conto della retribuzione base pari ad euro 1.450,64.
Costituitasi in giudizio, la società ha documentato di avere, nelle more, provveduto al versamento dei contributi previdenziali all' per l'importo complessivo di euro CP_2
5.726,46, come da modelli F24 versati in atti.
2 Dalla documentazione versata in atti dall' compulsato in ordine al conteggio CP_2 nell'estratto contributivo di n. 50 settimane contributive in luogo di 52 relativamente all'anno 2022, nonché alla divergenza degli importi versati dalla società rispetto a quelli reclamati dal lavoratore, è emerso che il lavoratore per l'annualità in questione 2022 ha la regolare copertura assicurativa per l'intero anno, ossia le 52 settimane, in quanto in aggiunta alle settimane lavorative utili vanno considerate 3 settimane di malattia, per un massimo di 52 settimane annue;
altresì, che gli importi retributivi che risultano accreditati su conto assicurativo sono stati determinati sulla scorta dei dati retributivi denunciati dal datore di lavoro. Tali circostanze trovano conferma nei prospetti “dati annuali” e
“dettaglio mensile” nonché nel contenuto delle mail provenienti dal reparto amministrativo dell'Ente, allegati alle note depositate in data 28.02.2025 dal procuratore dell' CP_2
In tali termini, appare soddisfatta l'obbligazione contributiva gravante a carico della società per l'intero periodo oggetto di giudizio (22.04.2022-15.03.2023).
Ebbene, l'intervenuto soddisfacimento, nelle more del giudizio, della pretesa di diritto sostanziale fatta valere, determina il venir meno di ogni ulteriore ragione di contesa tra le parti, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse alla prosecuzione del giudizio.
La formula, pur non trovando positivo fondamento nel codice di rito - a differenza di quanto previsto per il processo amministrativo (cfr. art.27 legge 1034/1971) - individua, secondo un pacifico orientamento giurisprudenziale, l'intera gamma di situazioni successive alla pendenza del processo idonee ad incidere sull'oggetto sostanziale della lite ed a determinare in relazione ad esso il venir meno di ogni ragione di contrasto ed appare, quindi, senz'altro utilizzabile nel caso di specie.
Non vi è motivo di dubitare di tale assetto dei rapporti tra le parti, come documentato dall'Ente attraverso la relazione amministrativa e i documenti in atti.
In argomento, si rammenta che Cass. civ. sez. VI del 20 marzo 2019 n. 7871 ha affermato che il giudice del merito deve dichiarare, anche d'ufficio, la cessazione della materia del contendere, una volta venuto a conoscenza di fatti obiettivi posteriori alla domanda giudiziale dai quali deriva l'eliminazione del contrasto tra le stesse, ed il conseguente venir meno della necessità della pronuncia giudiziale.
Le spese, nel rapporto tra il ricorrente e la seguono la soccombenza della Controparte_1 società che solo a giugno 2024, successivamente alla notifica del ricorso, provvedeva all'adempimento della obbligazione a proprio carico. Spese compensate tra la società e l' tenuto conto della posizione processuale dell' , convenuto in giudizio quale CP_2 CP_2 effettivo titolare del credito contributivo ai fini della opponibilità della sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, così provvede:
3 -Dichiara cessata la materia del contendere;
-condanna la al pagamento delle spese di lite a favore del ricorrente che Controparte_1 liquida in € 2700,00 a titolo di onorario, oltre IVA e CPA e spese generali ex lege, con attribuzione;
compensa le spese tra la e l' Controparte_1 CP_2
Napoli, 13.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gabriella Gagliardi
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