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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/03/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte D'Appello di Roma
II SEZIONE LAVORO e PREVIDENZA
La Corte nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Pia Di Stefano Presidente rel.
Dott. Eliana Romeo Consigliere
Dott. Roberto Bonanni Consigliere all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 18/03/2025
nella causa civile di II Grado iscritta al n. R.G. 3151/2023
vertente tra
Parte_1
(avv. D'ANGELO FRANCESCO e avv. DALE' FABRIZIO)
Parte appellante contro
Controparte_1
(avv. SANSONI MAURIZIO)
Parte appellata nonchè
CP_2
(avv. ZANNINIQUIRINIO SIMONETTA)
Parte appellata
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
con motivazione contestuale
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8145/2023 emessa dal Tribunale di Roma in funzione di
Giudice del Lavoro in data 22.9.2023
Conclusioni: come da scritti difensivi in atti
FATTO e DIRITTO
Con la sentenza in oggetto è stato rigettato il ricorso proposto da nei confronti di Parte_1 per sentir dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo a tempo pieno dal 12.04.2019 al 05.04.2022; che il ricorrente aveva diritto ad essere inquadrato, per tutto il periodo lavorativo, nel 2° livello del CCNL ER e Parrucchieri in ragione delle effettive mansioni svolte e ad essere retribuito secondo la paga prevista per tale livello, con il pagamento delle maturate differenze retributive e del TFR, anche per il superiore orario osservato, oltre alla regolarizzazione contributiva;
che il ricorrente era stato illegittimamente licenziato per giustificato motivo oggettivo (stante l'insussistenza del fatto materiale e la violazione dell'obbligo di repechage), con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro, con le ricadute economiche di legge, gradatamente previste e richieste.
Appella detta sentenza il lavoratore, della quale chiede la integrale riforma sulla base di due motivi, attinenti il licenziamento e l'osservanza di un maggior orario.
Si costituiscono gli appellati ed , il primo resistendo al gravame e chiedendone il CP_1 CP_2 rigetto, il secondo chiedendo che, in caso di ritenuta fondatezza della domanda attorea, il datore di CP_ lavoro sia dichiarato tenuto a versare all' la dovuta contribuzione (nei limiti della prescrizione), con riserva di quantificazione in via amministrativa della misura dei contributi, degli accessori e delle sanzioni.
Sostituita l'udienza odierna con il deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa come da dispositivo in calce, con sentenza e contestuale motivazione.
Il Tribunale ha respinto la domanda di superiore inquadramento per carenza allegatoria, precisando che tale difetto aveva determinato la pronuncia di inammissibilità delle prove testimoniali sul punto, le quali – ove anche ammesse - non avrebbero potuto condurre a risultati utili a sostegno della pretesa. Ha poi ritenuto che il complesso testimoniale relativo all'orario di lavoro non era stato in grado di supportare la domanda relativa al superiore orario osservato e che il licenziamento per giustificato motivo oggettivo era legittimo, essendo provate la ristrutturazione aziendale e la mancata assunzione di nuovi dipendenti, oltre ad essere stato assolto l'obbligo di repechage.
L'appellante censura con un primo motivo la statuizione relativa al licenziamento.
Il primo giudice aveva ritenuto sul punto:
“….è pacifico e anche documentalmente provato che il resistente aveva all'epoca del rapporto di lavoro del ricorrente solo due lavoratori alle sue dipendenze: il ricorrente e l'apprendista Andrea RS, entrambi assunti in data 12.04.2019 (documentazione LUL allegata da parte resistente).
La documentazione allegata dal resistente prova che anche successivamente al licenziamento del ricorrente, avvenuto ad aprile 2022 il resistente non ha assunto altri dipendenti mantenendo il rapporto di lavoro solo con Andrea RS. E' pacifico che i dipendenti della società abbiano usufruito della dal marzo al Parte_2 settembre 2020 e della FSBA (Fondo di Solidarietà Bilaterale per l'Artigianato) per il periodo successivo, fatto risultante anche dalle buste paga in atti. La motivazione posta a base del licenziamento e cioè “la ristrutturazione del processo produttivo renda necessario la riduzione del personale addetto anche al fine di economizzare i costi fissi di gestione” (lettera di licenziamento allegata da entrambe le parti), è quindi provata. Infatti, il resistente, stante la congiuntura sfavorevole dopo il COVID, provata anche dalla
[...]
e dal Fondo di Solidarietà usufruiti dai suoi dipendenti, ha deciso, come era nella sua Parte_2 facoltà di libero imprenditore, di riorganizzare l'azienda riducendo i costi di gestione e limitando il numero dei dipendenti. Da due dipendenti, pertanto, il resistente è rimasto con un unico dipendente non effettuando alcuna ulteriore assunzione nei mesi successivi al licenziamento del ricorrente (fatto documentato dai LUL depositati dal resistente).
Tale fatto è del resto stato confermato anche dal teste (verbale udienza del 23.6.2023). Tes_1
Irrilevante è al riguardo la contestazione disciplinare del 26.8.2020 alla quale è seguito un chiarimento le parti essendo stato fissato un incontro per rendere giustificazioni (allegati 7 e 8 parte ricorrente) avendo lo stesso ricorrente dedotto che a tale contestazione non è seguito alcun provvedimento disciplinare.
Al contrario le notorie difficoltà economiche conseguenti al periodo post COVID e la documentazione allegata dal resistente provano la sussistenza del giustificato motivo oggettivo posto a base del licenziamento che è pertanto legittimo.”
Secondo l'appellante il giudice aveva erroneamente ritenuto che l'andamento economico negativo dell'azienda (da cui la collocazione in del lavoratore in periodo COVID) e la Parte_2 mancata assunzione di altri dipendenti dopo il licenziamento comprovassero di per sè la sussistenza delle ragioni (“ristrutturazione del processo produttivo che rende necessaria la riduzione del personale anche al fine di economizzare i costi fissi di gestione”) poste a base del licenziamento, dovendo invece il datore di lavoro provare che la ristrutturazione aveva determinato un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione della posizione lavorativa, prova che nella specie non era stata fornita.
La censura è infondata.
Il primo giudice ha fornito una lettura complessiva e corretta delle risultanze documentali di causa, che, proprio nell'ottica indicata dall'appellante, evidenziano l'effettività della ristrutturazione aziendale e sua incidenza sulla soppressione della posizione lavorativa del dipendente licenziato.
Il ha adottato il recesso per “ristrutturazione del processo produttivo con riduzione CP_1 del personale”, ed in effetti il mantenimento, dopo il recesso, del solo apprendista Andrea RS a fronte della inziale consistenza della forza lavoro di 2 dipendenti (lo stesso apprendista e l'odierno appellante), rilevabile dal LUL, sta a dimostrare che la posizione del lavoratore licenziato è stata effettivamente espunta dall'organico aziendale, e che pertanto le mansioni già svolte dallo Pt_1 sono state evidentemente redistribuite tra il titolare ed il solo dipendente ancora in essere, di tal chè il personale si era effettivamente ridotto.
Si è perciò verificato, tramite soppressione del posto, quel mutamento dell'assetto organizzativo consistito nella riduzione del personale ed assunto a fondamento dell'intimato recesso. Il riferimento alla crisi economica dell'impresa (con il ricorso ad ammortizzatori sociali o a politiche di sostegno del reddito), nonché alla congiuntura negativa del periodo emergenziale Covid, corrobora la statuizione impugnata, ma non ne costituisce l'unica ragione.
Il motivo di appello va dunque disatteso.
Il secondo motivo di gravame verte sulla erronea lettura delle risultanze istruttorie in ordine al maggior orario dedotto in ricorso (effettive 55 ore settimanali, a fronte di 15 ore settimanali articolate su 5 giorni a settimana, stabilite in contratto).
Parte ricorrente ha dedotto di avere lavorato per 5 giorni a settimana dalle 7 alle 19 (con un'ora di pausa) dall'inizio del rapporto al 31.12.2019 e dalle 7 alle 18 (senza pausa dal martedì al sabato) dall'1.1.2020 al 5.4.2020 (tranne nei periodi di chiusura).
Il giudice ha reputato i testi non in grado di confermare in maniera specifica l'orario dedotto, in quanto a conoscenza dei fatti solo de relato ovvero per aver usufruito delle prestazioni di barbiere del ricorrente solo sporadicamente e nel poco tempo ed orario dedicato al taglio del capello e alla barba.
In particolare, la conoscenza del teste (cliente) era limitata a poche occasioni in cui Testimone_2 si era recato presso il negozio del resistente, soprattutto dopo la chiusura COVID (sicuramente non vi si era più recato nel 2021). Il teste era poi stato impreciso sull'inizio del periodo di frequentazione del negozio e non conosceva neppure l'epoca in cui il ricorrente aveva cessato di lavorare per il resistente.
II teste (cliente), aveva dichiarato di recarsi in negozio per fare barba e Testimone_3 capelli durante la mattina (nelle pause tra le varie consegne del suo lavoro) e di aver a volte trovato il ricorrente al lavoro, a volte di non averlo trovato, dichiarazione che contrasta con il dedotto orario continuativo per 5 giorni a settimana dalle 7 alle 19 (dal 1.1.2020 dalle 7 alle 18), confermando invece che durante la chiusura COVID il negozio era stato chiuso e che dopo il COVID, quando aveva riaperto, gli orari erano diversi ed era necessario prendere un appuntamento.
Infine, le dichiarazioni rese da (cliente) erano del tutto inattendibili, avendo il Testimone_4 teste dichiarato che il negozio era rimasto aperto a marzo, aprile e maggio 2020 e che lui si era recato lì per fare barba e capelli, servito dal ricorrente: in aperto contrasto con quanto dedotto dallo stesso ricorrente in merito al periodo di chiusura dell'esercizio per il COVID.
L'appellante sostiene che il teste era stato, invece, molto preciso nel riportare come “in Tes_2 ordine all'orario di lavoro del ricorrente so che la mattina aprivano alle 7 o 7.30 e c'era anche il ricorrente, all'inizio facevano un'ora di pausa a pranzo lo so perché passavo per prendere l'appuntamento ad ora di pranzo e so che andavano via verso le 19 di sera, capitava anche che io andavo tardi a fare i capelli (…) quando io andavo a prendere l'appuntamento di persona al negozio vedevo il ricorrente lavorare ADR quando andavo la mattina a prendere l'appuntamento per il pomeriggio c'era che lavorava e poi il pomeriggio era che mi tagliava i Pt_1 Pt_1 capelli”. Inoltre, la circostanza, richiamata dal giudice, che il teste non ricordasse il momento preciso di assunzione del ricorrente o che non abbia più frequentato il negozio dopo il Covid, non poteva invalidare la sua precisa testimonianza, soprattutto essendo incontestato che il ricorrente non aveva lavorato nei periodi di chiusura forzosa dell'emergenza; era poi irrilevante che non conoscesse il momento di inizio del periodo lavorativo.
Alcuno dei predetti rilievi è condivisibile.
L'orario di apertura e chiusura, presente anche il ricorrente, è riferito dal teste solo de relato Tes_2 (“so che la mattina aprivano alle 7 o 7,30 e c'era anche il ricorrente”; “so che andavano via verso le 19 di sera”); né emergono dalla deposizione elementi indicativi di una conoscenza diretta e Tes_2 personale di queste due circostanze;
il riferimento al fatto che capitava che il teste andasse tardi a fare i capelli è quantomai generico, in difetto di ogni puntuale richiamo all'orario pomeridiano, che secondo le deduzioni del ricorrente si protraeva fino alle 19 o fino alle 18. Altrettanto generico il riferimento al fatto che il teste vedeva il ricorrente quando andava a prendere l'appuntamento la mattina per il pomeriggio (non specificando a che ora e con quale frequenza) o al fatto che era poi lo , nel pomeriggio, a tagliargli i capelli, anche in questo caso senza alcun riferimento Pt_1 all'orario e alla frequenza.
Alla luce della scarsa tenuta della testimonianza nel suo nucleo essenziale (quello della puntale conoscenza dell'orario di lavoro), risultano del tutto inconferenti i rilievi mossi da parte appellante sui restanti profili della valutazione riservata dal giudice alla testimonianza de qua.
Riguardo al teste (cliente del negozio e addetto alle consegne presso un Testimone_3 vicino esercizio di ortofrutta) lamenta l'appellante una superficiale e parziale lettura della sua deposizione, che invece avrebbe supportato la pretesa del maggior orario lavorativo lamentato.
Il rilievo non può condividersi.
Il giudice valuta infatti che la testimonianza contrasta con l'orario lavorativo dedotto dal Tes_3 ricorrente, che si snoda lungo cinque giorni a settimana con un'articolazione giornaliera dalle 7 alle 19 (e dal 1.1.2020 dalle 7 alle 18).
Pertanto, il fatto che il teste abbia potuto vedere il ricorrente al lavoro solo le mattine (per via della coincidenza con le sue uscite per consegne), e nemmeno tutti i giorni (tante volte andavo e non c'era, a volte c'era ma non posso sapere l'orario), ha correttamente determinato il primo giudice a ritenere la testimonianza inidonea a provare l'orario di lavoro, che del resto lo stesso teste afferma di non conoscere (ADR non so che orario faceva il ricorrente tante volte andavo e non c'era a volte c'era ma non posso sapere l'orario).
Inoltre il teste è ancora generico sul cambiamento di orario dopo il COVID (del resto, non sapendo indicare l'orario precedente, non può indicarne le modifiche post emergenza), riferendo con precisione solo che, dopo, occorreva prendere appuntamento (“dopo la chiusura del COVID il negozio non ha aperto con lo stesso orario di prima tanto è vero che io chiedevo se potevo andare e mi dicevano no perché ci sono le restrizioni. dobbiamo lavorare con la mascherina a fasi alterne, avevo molta difficoltà a prendere l'appuntamento a volte mi diceva guarda sono chiuso a volte mi dava appuntamento in un orario” ).
Riguardo alla deposizione di lamenta l'appellante che tale testimonianza, Testimone_5 contrariamente a quanto asserito dal primo giudice, non contrasta in alcun modo con quanto dedotto dall'originario ricorrente nel ricorso introduttivo, avendo questi correttamente specificato di non avere lavorato unicamente nei periodi di chiusura forzata “governativa”.
Anche tale rilievo è infondato.
Sebbene il ricorrente abbia dedotto di non avere lavorato nei periodi di chiusura Covid, mina pur sempre la credibilità del teste affermare una circostanza palesemente non rispondente al vero, ossia che il ricorrente fece barba e capelli al teste durante i mesi di chiusura di marzo, aprile e maggio, tale da gettare ombre anche sul resto delle sue dichiarazioni, che peraltro, sul punto focale dell'articolazione oraria, vengono rese soltanto de relato (ADR il ricorrente faceva inizialmente dalle 7 alle 19 ricordo che diceva che faceva dei turni massacranti e poi nel 2020 c'è stata una riduzione di orario staccava prima alle 18 e non faceva la pausa pranzo. ADR che il ricorrente iniziava alle 7 lo so perché me lo diceva lui e anche che finiva alle 19 me lo diceva sempre lui però credo che c'era l'orario sul negozio).
Totalmente incerto sull'orario di lavoro è infine lo stesso teste di parte resistente
[...]
(cognato dell'odierno appellato, proprietario delle mura del negozio e cliente dello Tes_6 stesso, nonché titolare di un vicino esercizio), non menzionato in sentenza, il quale ha prima di tutto riferito di una scarsa frequentazione del locale come cliente (ADR andrò lì come cliente circa 14 o 15 volte l'anno a fare i capelli), ha reso dichiarazioni relative più che altro all'orario di apertura del mattino da parte del (ADR Io quando apro alle 7 o 7,15 faccio sempre colazione con CP_1
e può capitare che a ora di pranzo prendiamo un aperitivo), ma senza sapere Controparte_1 dell'orario di lavoro dello (ADR non so che orario di lavoro faceva il ricorrente), limitandosi Pt_1
a vederlo che apriva il negozio quasi tutte le mattine prima delle 7 ma senza essere operativo (penso che pulisce perché quando andiamo a fare colazione lui è da solo. ADR se un cliente viene alle 7,15
e lui sta facendo le pulizie e chiede di fare un taglio lui lo fa), e mostrando comunque una completa incertezza sugli stessi anni di riferimento (ADR posso dire che lo vedevo saltuariamente lì non so neanche di quali anni parliamo 4 o 5 anni fa? Anche adesso il ragazzo che c'è a volte c'è a volte no).
E' evidente che, al di là della mancata menzione di questa testimonianza da parte del giudice, il suo contenuto non apporta alcun elemento in grado di ricostruire l'orario di lavoro nei termini dedotti dal ricorrente.
L'orario di lavoro non è seriamente ricostruibile nemmeno sulla scorta delle conversazioni telefoniche dallo intrattenute con il collega RS, da cui emergono solo generiche Pt_1 doglianze del ricorrente circa il trattamento economico asseritamente non proporzionato alle ore di lavoro svolte, e con lo stesso , dove si discute delle ferie e dei permessi computati nelle CP_1 spettanze di fine rapporto.
L'appello va dunque respinto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con riferimento alle cause di valore indeterminabile.
Deve darsi atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte rigetta l'appello.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del grado, che liquida in euro 3.320,00 in favore di ciascuno degli appellati, oltre al 15% per il rimborso delle spese forfettarie, Iva e Cpa di legge.
Dà atto che sussistono le condizioni richieste dall'art. 13, comma 1 quater, del DPR n. 115/2002 per il versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.
Roma, 18/03/2025
Il Presidente est.
dott. Maria Pia Di Stefano