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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 09/04/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2295/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 09.45, innanzi al Giudice Valerio Ceccarelli, sono comparsi: per l'Avv. SERGIO DE Parte_1
SANTIS, sostituito dall'Avv. Mario Lomuscio per , il Funzionario Controparte_1
Delegato Avv. Matteo Geron, anche in sostituzione dei colleghi in delega.
L'Avv. Lomuscio si riporta al ricorso, contesta quanto dedotto dalla controparte, contesta la ricostruzione relativa all'interposizione illecita di manodopera, rilevando la genuinità del rapporto di appalto, risultante anche dalle scritture contabili della società appaltatrice.
Si riporta altresì alla prova orale articolata in sede di ricorso.
L'Avv. Geron si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, contesta e impugna quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, evidenzia che l'appalto risultava illecito, stante l'assenza di potere di direttiva da parte dell'appaltante, nonché in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa dei lavoratori in commistione con il personale della committente.
Si riporta altresì ai mezzi istruttori articolati e si oppone alle richieste istruttorie di controparte, in quanto inammissibili.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori articolati dalle parti, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'Avv. Lomuscio chiede termine per replicare alle deduzioni della controparte. L'Avv. Geron si rimette alle determinazioni del Giudice.
Il Giudice, ritenuto che la presente udienza risulta fissata per la discussione della causa e ritenute non necessarie ulteriori note difensive, avendo entrambe le parti compiutamente espletato la rispettiva attività difensiva, conferma l'invito alle parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'Avv. Lomuscio precisa le conclusioni come da ricorso. L'Avv. Geron precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
In sede di discussione orale, l'Avv. Lomuscio evidenzia che le dichiarazioni rese in sede di verbali redatti sono state rese da personale della committente, con conseguente carattere dirimente delle prove orali articolate.
L'Avv. Geron rileva che le dichiarazioni rese in sede di verbali redatti chiariscono compiutamente che i lavoratori della cooperativa svolgevano le medesime mansioni del personale della committente, come emerso anche dal medesimo abbigliamento del personale della committente rispetto al personale dell'appaltatrice.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Valerio Ceccarelli N. R.G. 2295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata Parte_1 in Via Teano, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Santis, che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via M. Brighetti, n. 23, presso la propria sede, rappresentato e CP_1 difeso dal Responsabile dell'Ufficio Legale Avv. Florida Manforte, unitamente ai funzionari , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Matteo Geron, , giusta delega in Controparte_6 CP_7 CP_8 calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 22 della L. n. 689 del
1981, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione irrogata da , n. 1105 del 29.05.2024, Controparte_9 notificata in data 04.06.2024, per l'importo di Euro 50.000,00. Tale ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, per la illecita utilizzazione, in virtù di contratto di appalto stipulato con la società Cooperativa
Nazionale Lavoro, privo dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, dei lavoratori , e per il numero di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 giornate di lavoro indicati per ciascuno nel suddetto verbale unico, a far data dal
01.04.2017 fino alla data del 07.04.2019, per un totale di complessivi 1.148 giorni lavorativi.
Ciò premesso, l'opponente ha contestato il merito della pretesa creditoria di parte opposta, evidenziando:
- che la società appaltatrice era destinataria delle richieste di ferie e di permessi dei lavoratori e di eventuali comunicazioni di stato di malattia, trasmetteva ai lavoratori prospetti paga mensili e il salario previsto;
- che una delle lavoratrici impiegate tramite appalto, svolgeva il Parte_3 compito di preposto per la società appaltatrice;
- che il rapporto tra la committente ed i dipendenti dell'appaltatrice si limitavano ad interlocuzioni fisiologiche, senza ingerenze nelle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
- che la Cooperativa Nazionale Lavoro risultava dotata di propria e autonoma struttura imprenditoriale e doveva affrontare il rischio di impresa consistente nel mancato pagamento da parte della committente del corrispettivo pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_10
contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
In relazione alla ricostruzione del quadro normativo, va premesso che, nella disciplina del mercato del lavoro:
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”;
- ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003, “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di Euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 8 del 2016, “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, “se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a Euro 5.000 né superiore a Euro 50.000”.
Nell'individuazione della linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e la fattispecie lecita dell'appalto di opere o servizi, deve evidenziarsi che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare […] che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass. 25.09.2024, n. 25606, conf. Cass. n. 15557 del 2019,
Cass. n. 27213 del 2018, Cass. n. 7280 del 2013, Cass. n. 15693 del 2009).
Inoltre, risulta condivisibile il principio per cui “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento gli appalti endoaziendali, caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 25.06.2020, n. 12551).
Nel caso di specie, a fronte delle verifiche effettuate dall' , in Controparte_9 relazione ai diversi prestatori d'opera precedentemente indicati, è emersa l'insussistenza di una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro da parte della società appaltatrice, con carenza di effettivo potere direttivo e di controllo sui medesimi, che sono invece risultati stabilmente inquadrati nella struttura organizzativa della committente, con impiego dei mezzi forniti dalla medesima e direzione a cura della stessa.
A tal fine, sono risultati dirimenti i verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del
Lavoro, in relazione alle dichiarazioni rese dal personale ascoltato.
In particolare, impiegato presso la committente con la qualifica di aiuto Testimone_1 pasticciere, ha dichiarato che “in cucina con me lavora, oltre alla Sig.ra Per_3 [
, anche la Sig.ra assunta dalla Coop.va CNL Italia, che svolge
[...] Parte_3 le mie medesime mansioni (aiuto pasticciera) ed utilizza gli strumenti e materie prime in dotazione alla (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di Controparte_11 costituzione e risposta).
Ulteriormente, , impiegato presso la committente con la qualifica di Testimone_2 barista, ha rilevato che “con me come banchisti lavorano anche Persona_1 [...]
e , svolgono il mio stesso lavoro e vengono diretti dalla Sig.ra Per_2 Parte_4
” (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Persona_3
Infine, nell'ambito del verbale di accesso ispettivo, alla luce dei dati fattuali riscontrati in sede di ispezione, è stato evidenziato che “il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori della società appaltatrice è nella sostanza affidato completamente alla società committente (utilizzatrice del servizio), residuando in capo alla società cooperativa la mera gestione formale del rapporto di lavoro […]. Nella fattispecie concreta, così come esaminata nel corso dell'accertamento, sulla base delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita agli atti, nonché dall'esame del contesto lavorativo esaminato, è stato riscontrato un inserimento stabile dei lavoratori dipendenti della cooperativa nel contesto organizzativo del committente.
Presso la sede operativa ispezionata non è presente alcun referente della cooperativa a dirigere e coordinare il personale e le direttive di dettaglio vengono impartite direttamente dalla committente” (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riguardo al valore probatorio dei documenti richiamati, va evidenziato che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 14.05.2014, n.
10427, conf. Cass. 06.06.2008, n. 15073, Cass. 22.02.2005, n. 3525).
Nel caso di specie, deve assegnarsi elevata attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori indicati, in quanto sentiti liberamente e senza condizionamento, nell'immediatezza dei fatti narrati, a diretta conoscenza dei medesimi in quanto attinenti alla rispettiva quotidianità lavorativa.
Nello specifico, dalle dichiarazioni rese da è emerso che Testimone_1 Parte_3 lungi dall'essere sottoposta al potere direttivo e di controllo della società appaltatrice e dallo svolgere il compito di preposto per la società appaltatrice presso la società committente, risultava invece impiegata con mansioni analoghe, nel medesimo contesto organizzativo, dei lavoratori della società committente, utilizzando gli strumenti e le materie prime messe in dotazione dalla medesima.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese da , è emerso che Testimone_2 Parte_2 Per_1
e lungi dall'essere sottoposti al potere direttivo e di controllo
[...] Persona_2 della società appaltatrice, risultavano invece svolgere i medesimi incarichi dei lavoratori della società committente, risultando peraltro sottoposti alle direttive dell'amministratrice della medesima società.
Alla luce di quanto indicato, risultano coerenti e dotate di attendibilità elevata anche le rilevazioni contenute nel verbale di accertamento, che, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dell'attività ispettiva condotta, ha riscontrato l'inserimento stabile dei lavoratori nel contesto organizzativo della società committente.
Va aggiunto che la prova orale articolata dalla ricorrente, al fine di contestare i dati precedentemente indicati, si è appalesata inammissibile, in quanto articolata facendo generico riferimento alle attività generalmente svolte dai lavoratori, senza specifica indicazione di circostanze concrete oggetto di analisi e senza riferimenti temporali specifici.
Ulteriormente, risulta priva di rilevanza la circostanza dedotta dalla ricorrente per cui la società appaltatrice era destinataria delle richieste di ferie e di permessi dei lavoratori e di eventuali comunicazioni di stato di malattia, trasmetteva ai lavoratori prospetti paga mensili e il salario previsto.
Infatti, vengono in rilievo compiti di gestione amministrativa del rapporto, ininfluenti quanto alle reale organizzazione della prestazione lavorativa, che è emerso che i lavoratori indicati svolgevano sotto l'effettivo potere direttivo e di controllo della società committente.
Ugualmente, risulta non dirimente la deduzione della ricorrente in ordine alla necessità di desumere l'assunzione di rischio d'impresa da parte della società appaltatrice dal possibile mancato o ridotto pagamento del corrispettivo pattuito da parte della società committente.
Infatti, nella valutazione dalla genuinità dell'appalto di opere o servizi nella materia lavorativa, deve assegnarsi alla nozione di rischio d'impresa un significato necessariamente correlato con il rischio della gestione dell'attività lavorativa, necessitante di poteri di direzione e controllo per ritenersi riconducibile alla società appaltatrice.
Infatti, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che “nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto” (Trib. Velletri,
07.07.2022, n. 791, conf. Trib. Terni, 27.04.2022, n. 161, Trib. Firenze 28.10.2014, n.
1013).
Nel caso di specie, il dato del possibile mancato o ridotto pagamento del corrispettivo pattuito risulta circostanza generalmente riconducibile al rischio economico sotteso ai rapporti negoziali tra le parti, risultando non significativo di rischio effettivo della gestione dell'attività lavorativa complessivamente valutata. Anche sul piano della proporzionalità della sanzione irrogata, l'ordinanza ingiunzione deve ritenersi esente da censure.
A tal fine, deve essere tenuto conto del rilevante e non contestato numero complessivo di giorni lavorativi in cui i prestatori d'opera indicati risultano essere stati impiegati presso la società committente.
In particolare, moltiplicando tale dato per la sanzione giornaliera legislativamente prevista, si giunge ad un dato significativamente superiore al limite di Euro 50.000,00 indicato dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016. Conseguentemente, l'applicazione della sanzione irrogata si appalesa proporzionata al fatto accertato.
Alla luce di quanto indicato, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere dunque confermata e l'opposizione respinta.
Le spese legali di lite sostenute dal resistente sono poste, in base al principio di causalità
e soccombenza, a carico della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Venendo in rilievo la costituzione dell' Controparte_12 CP_1 trova applicazione l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2015, per cui “l' CP_1 può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale […] nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti […]. In caso di esito favorevole della lite all sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a ordinanza ingiunzione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_5
delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro
[...]
6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 09.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Verbale d'udienza
Oggi 9 aprile 2025 alle ore 09.45, innanzi al Giudice Valerio Ceccarelli, sono comparsi: per l'Avv. SERGIO DE Parte_1
SANTIS, sostituito dall'Avv. Mario Lomuscio per , il Funzionario Controparte_1
Delegato Avv. Matteo Geron, anche in sostituzione dei colleghi in delega.
L'Avv. Lomuscio si riporta al ricorso, contesta quanto dedotto dalla controparte, contesta la ricostruzione relativa all'interposizione illecita di manodopera, rilevando la genuinità del rapporto di appalto, risultante anche dalle scritture contabili della società appaltatrice.
Si riporta altresì alla prova orale articolata in sede di ricorso.
L'Avv. Geron si riporta alla comparsa di costituzione e risposta, contesta e impugna quanto dedotto, prodotto ed eccepito dalla controparte, evidenzia che l'appalto risultava illecito, stante l'assenza di potere di direttiva da parte dell'appaltante, nonché in considerazione dello svolgimento dell'attività lavorativa dei lavoratori in commistione con il personale della committente.
Si riporta altresì ai mezzi istruttori articolati e si oppone alle richieste istruttorie di controparte, in quanto inammissibili.
Il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione allo stato degli atti, inammissibili o irrilevanti i mezzi istruttori articolati dalle parti, invita le parti a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa.
L'Avv. Lomuscio chiede termine per replicare alle deduzioni della controparte. L'Avv. Geron si rimette alle determinazioni del Giudice.
Il Giudice, ritenuto che la presente udienza risulta fissata per la discussione della causa e ritenute non necessarie ulteriori note difensive, avendo entrambe le parti compiutamente espletato la rispettiva attività difensiva, conferma l'invito alle parti alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. L'Avv. Lomuscio precisa le conclusioni come da ricorso. L'Avv. Geron precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione.
In sede di discussione orale, l'Avv. Lomuscio evidenzia che le dichiarazioni rese in sede di verbali redatti sono state rese da personale della committente, con conseguente carattere dirimente delle prove orali articolate.
L'Avv. Geron rileva che le dichiarazioni rese in sede di verbali redatti chiariscono compiutamente che i lavoratori della cooperativa svolgevano le medesime mansioni del personale della committente, come emerso anche dal medesimo abbigliamento del personale della committente rispetto al personale dell'appaltatrice.
Dopo la discussione orale, il Giudice pronuncia la seguente sentenza, dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
Il Giudice
Valerio Ceccarelli N. R.G. 2295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Valerio Ceccarelli ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
elettivamente domiciliata Parte_1 in Via Teano, n. 9, presso lo studio dell'Avv. Sergio De Santis, che la CP_1 rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso
RICORRENTE contro
, elettivamente Controparte_1 domiciliato in Via M. Brighetti, n. 23, presso la propria sede, rappresentato e CP_1 difeso dal Responsabile dell'Ufficio Legale Avv. Florida Manforte, unitamente ai funzionari , CP_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5
Matteo Geron, , giusta delega in Controparte_6 CP_7 CP_8 calce alla comparsa di costituzione
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Come precisate all'udienza del 09.04.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ai sensi degli artt. 6 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 22 della L. n. 689 del
1981, ha proposto opposizione all'ordinanza Parte_1 ingiunzione irrogata da , n. 1105 del 29.05.2024, Controparte_9 notificata in data 04.06.2024, per l'importo di Euro 50.000,00. Tale ordinanza ingiunzione risulta essere stata emessa ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003 e dell'art. 1, commi 1 e 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, per la illecita utilizzazione, in virtù di contratto di appalto stipulato con la società Cooperativa
Nazionale Lavoro, privo dei requisiti di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, dei lavoratori , e per il numero di Parte_2 Parte_3 Persona_1 Persona_2 giornate di lavoro indicati per ciascuno nel suddetto verbale unico, a far data dal
01.04.2017 fino alla data del 07.04.2019, per un totale di complessivi 1.148 giorni lavorativi.
Ciò premesso, l'opponente ha contestato il merito della pretesa creditoria di parte opposta, evidenziando:
- che la società appaltatrice era destinataria delle richieste di ferie e di permessi dei lavoratori e di eventuali comunicazioni di stato di malattia, trasmetteva ai lavoratori prospetti paga mensili e il salario previsto;
- che una delle lavoratrici impiegate tramite appalto, svolgeva il Parte_3 compito di preposto per la società appaltatrice;
- che il rapporto tra la committente ed i dipendenti dell'appaltatrice si limitavano ad interlocuzioni fisiologiche, senza ingerenze nelle modalità di adempimento della prestazione lavorativa;
- che la Cooperativa Nazionale Lavoro risultava dotata di propria e autonoma struttura imprenditoriale e doveva affrontare il rischio di impresa consistente nel mancato pagamento da parte della committente del corrispettivo pattuito.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_10
contestando la fondatezza dell'avversa opposizione e chiedendone il rigetto.
[...]
All'udienza del 09.04.2025, la causa è stata oggetto di trattazione e discussione orale, all'esito della quale è stata pronunciata la presente sentenza.
In relazione alla ricostruzione del quadro normativo, va premesso che, nella disciplina del mercato del lavoro:
- ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276 del 2003, “il contratto di appalto, stipulato e regolamentato ai sensi dell'articolo 1655 del codice civile, si distingue dalla somministrazione di lavoro per la organizzazione dei mezzi necessari da parte dell'appaltatore, che può anche risultare, in relazione alle esigenze dell'opera o del servizio dedotti in contratto, dall'esercizio del potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati nell'appalto, nonché per la assunzione, da parte del medesimo appaltatore, del rischio
d'impresa”;
- ai sensi dell'art. 18, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 276 del 2003, “nei casi di appalto privo dei requisiti di cui all'articolo 29, comma 1, e di distacco privo dei requisiti di cui all'articolo 30, comma 1, l'utilizzatore e il somministratore sono puniti con la pena dell'arresto fino a un mese o dell'ammenda di Euro 60 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 8 del 2016, “non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda”;
- ai sensi dell'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016, “se per le violazioni previste dal comma 1 è prevista una pena pecuniaria proporzionale, anche senza la determinazione dei limiti minimi o massimi, la somma dovuta è pari all'ammontare della multa o dell'ammenda, ma non può, in ogni caso, essere inferiore a Euro 5.000 né superiore a Euro 50.000”.
Nell'individuazione della linea di demarcazione tra la fattispecie vietata di interposizione illecita di manodopera e la fattispecie lecita dell'appalto di opere o servizi, deve evidenziarsi che “in tema di interposizione di manodopera, affinché possa configurarsi un genuino appalto di opere o servizi ai sensi dell'art. 29, comma 1, del D.Lgs. n. 276 del 2003, è necessario verificare […] che all'appaltatore sia stata affidata la realizzazione di un risultato in sé autonomo, da conseguire attraverso una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro, con reale assoggettamento al potere direttivo e di controllo sui propri dipendenti, impiego di propri mezzi e assunzione da parte sua del rischio d'impresa, dovendosi invece ravvisare un'interposizione illecita di manodopera nel caso in cui il potere direttivo o organizzativo sia interamente affidato al formale committente” (Cass. 25.09.2024, n. 25606, conf. Cass. n. 15557 del 2019,
Cass. n. 27213 del 2018, Cass. n. 7280 del 2013, Cass. n. 15693 del 2009).
Inoltre, risulta condivisibile il principio per cui “il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro in riferimento gli appalti endoaziendali, caratterizzali dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente attinenti ai complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volle in cui
l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore - datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), ma senza che da parte sua ci sia una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, né una assunzione di rischio economico con effettivo assoggettamento dei propri dipendenti al potere direttivo e di controllo” (Cass. 25.06.2020, n. 12551).
Nel caso di specie, a fronte delle verifiche effettuate dall' , in Controparte_9 relazione ai diversi prestatori d'opera precedentemente indicati, è emersa l'insussistenza di una effettiva e autonoma organizzazione del lavoro da parte della società appaltatrice, con carenza di effettivo potere direttivo e di controllo sui medesimi, che sono invece risultati stabilmente inquadrati nella struttura organizzativa della committente, con impiego dei mezzi forniti dalla medesima e direzione a cura della stessa.
A tal fine, sono risultati dirimenti i verbali redatti dai funzionari dell'Ispettorato del
Lavoro, in relazione alle dichiarazioni rese dal personale ascoltato.
In particolare, impiegato presso la committente con la qualifica di aiuto Testimone_1 pasticciere, ha dichiarato che “in cucina con me lavora, oltre alla Sig.ra Per_3 [
, anche la Sig.ra assunta dalla Coop.va CNL Italia, che svolge
[...] Parte_3 le mie medesime mansioni (aiuto pasticciera) ed utilizza gli strumenti e materie prime in dotazione alla (cfr. doc. 3, allegato alla comparsa di Controparte_11 costituzione e risposta).
Ulteriormente, , impiegato presso la committente con la qualifica di Testimone_2 barista, ha rilevato che “con me come banchisti lavorano anche Persona_1 [...]
e , svolgono il mio stesso lavoro e vengono diretti dalla Sig.ra Per_2 Parte_4
” (cfr. doc. 4, allegato alla comparsa di costituzione e risposta). Persona_3
Infine, nell'ambito del verbale di accesso ispettivo, alla luce dei dati fattuali riscontrati in sede di ispezione, è stato evidenziato che “il potere direttivo ed organizzativo nei confronti dei lavoratori della società appaltatrice è nella sostanza affidato completamente alla società committente (utilizzatrice del servizio), residuando in capo alla società cooperativa la mera gestione formale del rapporto di lavoro […]. Nella fattispecie concreta, così come esaminata nel corso dell'accertamento, sulla base delle dichiarazioni raccolte e della documentazione acquisita agli atti, nonché dall'esame del contesto lavorativo esaminato, è stato riscontrato un inserimento stabile dei lavoratori dipendenti della cooperativa nel contesto organizzativo del committente.
Presso la sede operativa ispezionata non è presente alcun referente della cooperativa a dirigere e coordinare il personale e le direttive di dettaglio vengono impartite direttamente dalla committente” (cfr. doc. 8, allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Con riguardo al valore probatorio dei documenti richiamati, va evidenziato che “i verbali redatti dai funzionari degli enti previdenziali e assistenziali o dell'Ispettorato del lavoro fanno piena prova dei fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori” (Cass. 14.05.2014, n.
10427, conf. Cass. 06.06.2008, n. 15073, Cass. 22.02.2005, n. 3525).
Nel caso di specie, deve assegnarsi elevata attendibilità alle dichiarazioni rese dai lavoratori indicati, in quanto sentiti liberamente e senza condizionamento, nell'immediatezza dei fatti narrati, a diretta conoscenza dei medesimi in quanto attinenti alla rispettiva quotidianità lavorativa.
Nello specifico, dalle dichiarazioni rese da è emerso che Testimone_1 Parte_3 lungi dall'essere sottoposta al potere direttivo e di controllo della società appaltatrice e dallo svolgere il compito di preposto per la società appaltatrice presso la società committente, risultava invece impiegata con mansioni analoghe, nel medesimo contesto organizzativo, dei lavoratori della società committente, utilizzando gli strumenti e le materie prime messe in dotazione dalla medesima.
Inoltre, dalle dichiarazioni rese da , è emerso che Testimone_2 Parte_2 Per_1
e lungi dall'essere sottoposti al potere direttivo e di controllo
[...] Persona_2 della società appaltatrice, risultavano invece svolgere i medesimi incarichi dei lavoratori della società committente, risultando peraltro sottoposti alle direttive dell'amministratrice della medesima società.
Alla luce di quanto indicato, risultano coerenti e dotate di attendibilità elevata anche le rilevazioni contenute nel verbale di accertamento, che, sulla base delle dichiarazioni raccolte e dell'attività ispettiva condotta, ha riscontrato l'inserimento stabile dei lavoratori nel contesto organizzativo della società committente.
Va aggiunto che la prova orale articolata dalla ricorrente, al fine di contestare i dati precedentemente indicati, si è appalesata inammissibile, in quanto articolata facendo generico riferimento alle attività generalmente svolte dai lavoratori, senza specifica indicazione di circostanze concrete oggetto di analisi e senza riferimenti temporali specifici.
Ulteriormente, risulta priva di rilevanza la circostanza dedotta dalla ricorrente per cui la società appaltatrice era destinataria delle richieste di ferie e di permessi dei lavoratori e di eventuali comunicazioni di stato di malattia, trasmetteva ai lavoratori prospetti paga mensili e il salario previsto.
Infatti, vengono in rilievo compiti di gestione amministrativa del rapporto, ininfluenti quanto alle reale organizzazione della prestazione lavorativa, che è emerso che i lavoratori indicati svolgevano sotto l'effettivo potere direttivo e di controllo della società committente.
Ugualmente, risulta non dirimente la deduzione della ricorrente in ordine alla necessità di desumere l'assunzione di rischio d'impresa da parte della società appaltatrice dal possibile mancato o ridotto pagamento del corrispettivo pattuito da parte della società committente.
Infatti, nella valutazione dalla genuinità dell'appalto di opere o servizi nella materia lavorativa, deve assegnarsi alla nozione di rischio d'impresa un significato necessariamente correlato con il rischio della gestione dell'attività lavorativa, necessitante di poteri di direzione e controllo per ritenersi riconducibile alla società appaltatrice.
Infatti, è stato evidenziato dalla giurisprudenza di merito che “nelle ipotesi di appalto genuino l'appaltatore assume su di sé il rischio della gestione dell'intera attività lavorativa complessivamente valutata, nonché quello dell'eventuale mancato raggiungimento del risultato connesso alla stipulazione dell'appalto” (Trib. Velletri,
07.07.2022, n. 791, conf. Trib. Terni, 27.04.2022, n. 161, Trib. Firenze 28.10.2014, n.
1013).
Nel caso di specie, il dato del possibile mancato o ridotto pagamento del corrispettivo pattuito risulta circostanza generalmente riconducibile al rischio economico sotteso ai rapporti negoziali tra le parti, risultando non significativo di rischio effettivo della gestione dell'attività lavorativa complessivamente valutata. Anche sul piano della proporzionalità della sanzione irrogata, l'ordinanza ingiunzione deve ritenersi esente da censure.
A tal fine, deve essere tenuto conto del rilevante e non contestato numero complessivo di giorni lavorativi in cui i prestatori d'opera indicati risultano essere stati impiegati presso la società committente.
In particolare, moltiplicando tale dato per la sanzione giornaliera legislativamente prevista, si giunge ad un dato significativamente superiore al limite di Euro 50.000,00 indicato dall'art. 1, comma 6, del D.Lgs. n. 8 del 2016. Conseguentemente, l'applicazione della sanzione irrogata si appalesa proporzionata al fatto accertato.
Alla luce di quanto indicato, l'ordinanza ingiunzione opposta deve essere dunque confermata e l'opposizione respinta.
Le spese legali di lite sostenute dal resistente sono poste, in base al principio di causalità
e soccombenza, a carico della parte ricorrente e si liquidano come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, del livello di complessità della stessa e dell'attività processuale effettivamente spiegata.
Venendo in rilievo la costituzione dell' Controparte_12 CP_1 trova applicazione l'art. 9, comma 2, del D.Lgs. n. 149 del 2015, per cui “l' CP_1 può farsi rappresentare e difendere, nel primo e secondo grado di giudizio, da propri funzionari nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione, nei giudizi di opposizione a cartella esattoriale […] nonché negli altri casi in cui la legislazione vigente consente alle amministrazioni pubbliche di stare in giudizio avvalendosi di propri dipendenti […]. In caso di esito favorevole della lite all sono CP_1 riconosciute dal giudice le spese, i diritti e gli onorari di lite, con la riduzione del venti per cento dell'importo complessivo ivi previsto”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- Rigetta l'opposizione a ordinanza ingiunzione;
- Condanna l'opponente al pagamento, in favore di Parte_5
delle spese di giudizio che liquida in complessivi Euro
[...]
6.000,00 per compenso professionale, oltre oneri di legge.
Tivoli, 09.04.2025
Il Giudice
Valerio Ceccarelli