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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 20/06/2025, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 21-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( Parte_1
P.IV , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Barletta P.IV_1
dell'Euro n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Cefola;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.1.2025 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società deducendo la sussistenza Parte_1
di una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
Con distinto ricorso, depositato il 12.2.2025, , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
ex dipendenti della società, hanno richiesto
[...] Parte_15 Parte_16 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della esponendo di essere Parte_1
creditori per il mancato pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare.
In data 18.6.2025 si è costituita la società debitrice che non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale.
Acquisite le informative della Guardia di Finanza territorialmente competente, all'udienza del
19.6.2025, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale si identifica con “inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più capace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 2 c.c.i.i. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa. In particolare, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge che la società debitrice versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: da un lato, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare attivata dai creditori e per la complessiva somma di € 250.000,00 ( 1621/2024 r.g.es.mob.); Parte_17 Pt_2
inoltre, non può non darsi rilievo al mancato pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare così come indicato in ricorso dagli ex dipendenti. La stessa
[...]
nella memoria di costituzione del 18.6.2025 ha fatto presente la sussistenza del Parte_1
proprio stato di insolvenza, ossia di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non possedendo alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, soprattutto in considerazione della situazione patrimoniale ormai deteriorata. Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della che evidentemente versa in uno stato di Parte_1
impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di fallimento, ex art. 49 quinto comma C.C.I.I..
In relazione, poi, alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice). E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso.
Nella vicenda in esame, dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno
2023 l'attivo patrimoniale è pari ad euro 8.379.739,00 ed i ricavi ammontano ad euro
6.415.369,00; dal bilancio dell'anno 2022 l'attivo patrimoniale è di euro 9.787.253,00 i ricavi sono pari ad euro 13.918.213,00; pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. c.c.i.i.. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che la Società ha debiti verso Controparte_1
per cartelle notificate di € 1.067.235,17 e nei confronti di INPS per € 446.305,96.
[...]
Il mancato pagamento del dovuto nei confronti dei dipendenti, l' elevata debitoria nei confronti dell' , la cessazione dell'attività ( così come dichiarato dalla Controparte_2
società debitrice nella memoria di costituzione), il deficit patrimoniale rinveniente dal bilancio
2022, sono tutti indici sintomatici che evidenziano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.IV ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Barletta
[...] P.IV_1
dell'Euro n. 15;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA avv. Carlo Barracchia iscritto all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza dell'11.12.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna CP_3
della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRANI
SEZIONE CIVILE
AREA COMMERCIALE – CRISI DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Pastore presidente dott.ssa Maria Azzurra Guerra giudice relatore dott.ssa Diletta Calò giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA dichiarativa di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ( Parte_1
P.IV , in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Barletta P.IV_1
dell'Euro n. 15, rappresentata e difesa dall'avv. Gennaro Cefola;
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato telematicamente il 31.1.2025 il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della società deducendo la sussistenza Parte_1
di una notevole esposizione debitoria nei confronti dell'Erario.
Con distinto ricorso, depositato il 12.2.2025, , Parte_2 Parte_3 Pt_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, , Parte_10 Parte_11 Parte_12 Parte_13 Parte_14
ex dipendenti della società, hanno richiesto
[...] Parte_15 Parte_16 dichiararsi l'apertura della liquidazione giudiziale della esponendo di essere Parte_1
creditori per il mancato pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare.
In data 18.6.2025 si è costituita la società debitrice che non si è opposta all'apertura della liquidazione giudiziale.
Acquisite le informative della Guardia di Finanza territorialmente competente, all'udienza del
19.6.2025, il procedimento è stato rimesso al Collegio per la decisione. Ciò premesso, ai sensi dell'art. 2 lett. b) c.c.i.i. lo stato di insolvenza richiesto ai fini della pronunzia dichiarativa della liquidazione giudiziale si identifica con “inadempimenti o altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più capace di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”. In altri termini, lo stato di insolvenza rilevante ai fini dell'art. 2 c.c.i.i. deve individuarsi nell' incapacità del debitore di far fronte, con i mezzi ordinari e con la ordinaria liquidità, alle obbligazioni di carattere patrimoniale contratte o comunque su di lui gravanti, essendo irrilevante sia il possesso di cespiti immobiliari non immediatamente monetizzabili ai fini della pronta solvenza delle obbligazioni assunte, sia la assenza di procedure esecutive, le quali debbono essere valutate come meri indizi di insolvenza e non come conditio sine qua non della insolvenza stessa. In particolare, non può certamente ritenersi normale per una impresa economicamente sana, che i suoi creditori si vedano costretti ad agire esecutivamente sui beni e i crediti verso terzi, di pertinenza della impresa debitrice, per vedere soddisfatte le proprie ragioni di credito.
Alla stregua delle suddette premesse in diritto, emerge che la società debitrice versa in stato di manifesta insolvenza, perché non è più in grado di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni commerciali, come è dato desumere da numerosi elementi di fatto acquisiti agli atti: da un lato, la pendenza di una procedura esecutiva mobiliare attivata dai creditori e per la complessiva somma di € 250.000,00 ( 1621/2024 r.g.es.mob.); Parte_17 Pt_2
inoltre, non può non darsi rilievo al mancato pagamento delle quote di TFR al fondo di previdenza complementare così come indicato in ricorso dagli ex dipendenti. La stessa
[...]
nella memoria di costituzione del 18.6.2025 ha fatto presente la sussistenza del Parte_1
proprio stato di insolvenza, ossia di non essere più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, non possedendo alcuna prospettiva di ripresa dell'attività, soprattutto in considerazione della situazione patrimoniale ormai deteriorata. Tali elementi, oltre a far emergere lo stato di insolvenza della che evidentemente versa in uno stato di Parte_1
impotenza funzionale non transitoria a soddisfare le obbligazioni inerenti all'impresa, comportano pure il superamento della soglia di euro 30.000,00 anche ai fini della declaratoria di fallimento, ex art. 49 quinto comma C.C.I.I..
In relazione, poi, alla ricorrenza dei presupposti per l'apertura della liquidazione giudiziale, deve rilevarsi che, ai sensi dell'art. 121 C.C.I.I., non si fa luogo alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale se risulti provato da parte del debitore, il mancato superamento congiuntamente delle soglie di cui all'art. 2 lett. d), C.C.I.I. ovvero: a) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro 300.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. La consistenza dell'attivo patrimoniale deve desumersi dall'art. 2424 c.c. e al parametro risultante dalla somma delle voci da A) a D) dell'attivo dello stato patrimoniale (crediti verso soci, immobilizzazioni, attivo circolante, i ratei e i risconti); b) ricavi di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
200.000,00 nei tre esercizi antecedenti il deposito dell'istanza o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore. Per l'individuazione dei ricavi occorre far riferimento alle voci nn. 1 e 5 dello schema obbligatorio del conto economico previsto dall'art. 2425 c.c. lett. a (cfr. Cass.,
19.04.2016, n. 7742); c) debiti, anche non scaduti, di ammontare non superiore ad euro
500.000,00 alla data della dichiarazioni di apertura della liquidazione giudiziale
(l'accertamento va compiuto procedendo alla valutazione dell'esposizione complessiva dell'imprenditore, nella quale deve tenersi conto non solo dei debiti già sorti ed appostati al passivo del bilancio, ma anche di quelli ulteriori, contestati in tutto o in parte, e ancora sub judice). E sia l'attivo patrimoniale, sia i ricavi, devono computarsi in base agli ultimi tre esercizi anteriori al deposito della istanza di liquidazione giudiziale;
quanto ai debiti, la scadenza che rileva è quella maturata al momento della decisione anziché al momento della presentazione del ricorso.
Nella vicenda in esame, dai bilanci depositati al Registro delle Imprese risulta che per l'anno
2023 l'attivo patrimoniale è pari ad euro 8.379.739,00 ed i ricavi ammontano ad euro
6.415.369,00; dal bilancio dell'anno 2022 l'attivo patrimoniale è di euro 9.787.253,00 i ricavi sono pari ad euro 13.918.213,00; pertanto, è evidente che la Società non ha i requisiti per essere considerata impresa minore così come indicato al citato art. 2, lett. d. c.c.i.i.. Per quanto riguarda la situazione debitoria dall'informativa emerge che la Società ha debiti verso Controparte_1
per cartelle notificate di € 1.067.235,17 e nei confronti di INPS per € 446.305,96.
[...]
Il mancato pagamento del dovuto nei confronti dei dipendenti, l' elevata debitoria nei confronti dell' , la cessazione dell'attività ( così come dichiarato dalla Controparte_2
società debitrice nella memoria di costituzione), il deficit patrimoniale rinveniente dal bilancio
2022, sono tutti indici sintomatici che evidenziano l'incapacità del debitore di soddisfare regolarmente e con mezzi normali le proprie obbligazioni.
In definitiva, sussistono i presupposti per l'accoglimento della domanda proposta e che debba procedersi alla nomina di un Curatore, secondo i criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.I., e in particolare, ai sensi dell'art. 358, co. 3, in considerazione: delle positive risultanze dei rapporti riepilogativi;
degli incarichi in corso e di quelli conferiti al medesimo professionista nell'ultimo anno;
dell'esperienza, efficienza, diligenza e correttezza dimostrate;
della capacità di svolgere personalmente e tempestivamente tali incarichi,
PQM
letti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I.I.,
DICHIARA l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Parte_1
P.IV ), in persona del suo legale rappresentante p.t., con sede in Barletta
[...] P.IV_1
dell'Euro n. 15;
DELEGA per la procedura il G.D. dott.ssa Maria Azzurra Guerra;
NOMINA avv. Carlo Barracchia iscritto all'albo dei gestori della crisi di impresa istituito presso il Ministero della Giustizia, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
AUTORIZZA il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n.
78, convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativi ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e di clienti relative ai rapporti con il debitore;
ORDINA alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie – in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. – i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IV dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, ove non si sia a ciò provveduto a norma dell'art. 39 C.C.I.I.;
FISSA l'udienza dell'11.12.2025, ore di rito, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice delegato;
ASSEGNA il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantino diritti reali o personali su cose in possesso del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 C.C.I.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta certificata indicato dal curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
AVVISA i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà, altresì, essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni del curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, C.C.I.I.;
SEGNALA al curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso del debitore assoggettato alla procedura di liquidazione giudiziale nonché a l'avvenuta declaratoria di liquidazione giudiziale al fine di ottenere la consegna CP_3
della corrispondenza della società debitrice;
DISPONE la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146
D.P.R. 30.05.2022 n. 115 e che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al curatore ed al ricorrente ed iscritta presso il Registro delle Imprese, ai sensi dell'art. 49, co. 4, C.C.I.I.
Così deciso in Trani nella camera di consiglio del 19 giugno 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Maria Azzurra Guerra dott.ssa Francesca Pastore