Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, sentenza 20/06/2025, n. 908 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | 908 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE di TERMINI IMERESE
Il giudice monocratico nella persona della dott.ssa Francesca Incandela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3172 del Ruolo Generale affari contenziosi civili dell'anno 2020
TRA
, elettivamente domiciliata in VIA ROMA, N. 33 CEFALÙ presso lo Parte_1 studio dell'avv. ALLEGRA MICHELE, che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'Avv. SPINOSA LUIGI per mandato in atti attrice
CONTRO elettivamente domiciliato in VIA M. LEVANTE, N. 85 Controparte_1
CASTELBUONO presso lo studio dell'avv. AGOSTARA DOMENICO che lo rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all'avv. AGOSTARO LUCA per mandato in atti convenuto oggetto: Responsabilita ex artt. 2049 - 2051 - 2052 c.c.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 25.3.2025 le parti concludevano come da verbale in pari data al quale si rinvia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Fatti controversi
Nella presente controversia introdotta con atto di citazione notificato in data
24.06.2020 al , chiedeva la condanna dell'anzidetto Controparte_2 Parte_1 al risarcimento - quantificato in euro 35.596,24, - dei danni da lei subiti CP_1 in conseguenza del sinistro verificatosi in EF il 18/06/2019, intorno alle ore
13:30.
A fondamento delle domande così spiegate l'attrice esponeva nei fatti che:
- in data 18.06.2019, alle ore 13,30, si trovava a EF (specificando di abitare e vivere a S. Ambrogio, una frazione di EF distante dal centro della cittadina circa sette km) e dopo aver effettuato una visita medica ed avere acquistato farmaci presso la farmacia Vacanti, sita nella via Vazzana, si avviava verso l'auto
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- veniva soccorsa da alcuni passanti e poi dai carabinieri del Comando di EF che provvedevano a chiamare immediatamente il 118;
- veniva, dunque, trasportata presso il nosocomio di EF dove, diagnosticatale la frattura /lussazione gomito dx e ferita profonda al braccio dx (doc. all. 2 atto di citazione), veniva ricoverata presso il reparto di ortopedia della Controparte_3
di EF, luogo in cui sarebbe rimasta dal 18.06.2019 al 23.06.2019,
[...] subendo due interventi (in data 18.06.2019 e 19.06.2019);
- con pec del 04/06/2020 (doc. all. 4 atto di citazione) diffidava il CP_2
al risarcimento dei danni subiti ex artt. 2051 e 2043 c.c., senza ricevere
[...] alcun riscontro;
- in data 01.07.2020 veniva dichiarata guarita con postumi (doc. all. 5 atto di citazione);
- il 16.10.2020 inviava al invito alla negoziazione assistita (cfr. Controparte_2 all. 6) senza ricevere riscontro.
Chiedeva pertanto: i) di accertare e dichiarare la sussistenza dell'insidia e/o del trabocchetto;
ii) di accertare e dichiarare che il sinistro verificatosi il 18.06.2019 era avvenuto per fatto e colpa del , tenuto, ex art. 2051 cc, ad Controparte_2 esercitare un potere di controllo e vigilanza sul bene strada;
iii) in subordine, di accertare e dichiarare la responsabilità dell'ente convenuto per violazione del principio del neminem laedere (art. 2043 cc); iv) di accertare e dichiarare la congruità dell'ammontare dei danni (10%) non patrimoniali;
v) per l'effetto, di condannare il , in persona del pro-tempore, a risarcire Controparte_2 CP_4 tutti i danni patiti dal sinistro pari ad euro 35.015,00, a titolo di danno biologico, a cui aggiungere le spese mediche sostenute, pari ad euro 231,24 ed euro 350,00 per spese di consulenza medico legale (doc. all. 9 atto di citazione) e, quindi, alla complessiva somma di euro 35.596,24, ovvero maggiore e/o minore somma accertata nel corso del giudizio anche a mezzo di nominanda CTU;
vi) condannare, ex art. 96 cpc, la convenuta al pagamento della somma di euro 2.500,00 ovvero a quell'altra somma determinata d'ufficio dal Giudice.
Ritualmente evocato in giudizio si costituiva il , che eccepiva Controparte_2
l'infondatezza in fatto ed in diritto di quanto dedotto e domandato da parte attrice, e chiedeva: i) di dire e dichiarare che nessuna responsabilità per i fatti dedotti
Pagina 2 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile sussisteva in capo al ai sensi degli artt. 2043 e/o 2051 c.c. e per Controparte_2
l'effetto di respingere le domande attoree;
ii) in via subordinata, di dire e dichiarare che la condotta dell'attrice aveva integrato un concorso colposo nella misura ritenuta congrua e pertanto di ridurre conformemente le pretese rideterminate a seguito di c.t.u. medica, che richiedeva;
iii) in ogni caso, di rigettare la domanda ex art. 96 c.p.c..
All'udienza di prima comparizione, tenutasi in trattazione scritta, con l'allora
Giudice istruttore dott.ssa , ambedue le parti chiedevano assegnarsi i termini Per_1 ex art. 183 c.p.c..
La causa veniva istruita documentalmente e venivano assunti l'interrogatorio formale di parte attrice e le prove testimoniali;
assunte le prove orali veniva disposta ctu medico legale al fine di verificare la sussistenza del nesso eziologico tra il fatto e le lesioni refertate;
la conseguente inabilità temporanea e la durata della stessa;
i postumi determinanti una invalidità permanente e la congruità delle spese mediche.
Con note di trattazione scritta del 27.11.2023 parte attrice insisteva nella condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in forza della CTU, in complessivi euro 9.496,72, oltre interessi (a quella data) per euro 600,00, oltre al risarcimento di euro 2.500,00 ex art. 96 cpc (mancata adesione alla negoziazione)
e, quindi, nella complessiva somma di euro 12.596,72.
Sulle conclusioni precisate dalle parti la causa veniva assunta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
2. Merito della lite.
Così chiariti i fatti posti a fondamento del presente giudizio, e ricostruito brevemente il suo svolgimento, giova osservare, in punto di diritto, in conformità all'ormai consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità – avallato anche dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 156/1999 – che la disposizione di cui all'art. 2051 c.c., in tema di responsabilità per danno cagionato da cosa in custodia, deve ritenersi applicabile alla Pubblica Amministrazione anche rispetto all'obbligo di manutenzione delle strade e alla tutela della sicurezza dei cittadini, risultando irrilevante la circostanza che le dimensioni dell'infrastruttura siano ridotte al punto da consentire una vigilanza costante (cfr. Cass. civ. n. 24529/2009
e n. 20754/2009).
I giudici di legittimità hanno, invero, precisato, al riguardo, che, in tema di responsabilità della P.A. per danni subiti da utenti di beni demaniali, la presunzione sancita dall'art. 2051 c.c. non si applica tutte le volte in cui non sussista la possibilità di esercitare sul bene la custodia (intesa come potere di fatto sulla cosa), possibilità da valutare non solo in base all'estensione dell'intero bene, ma anche alla
Pagina 3 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile luce di tutte le circostanze del caso concreto, assumendo al riguardo determinante rilievo la natura, la posizione e l'estensione della specifica area in cui si è verificato l'evento dannoso, le dotazioni e i sistemi di sicurezza e di segnalazione di pericoli disponibili (cfr., in questi termini, Cass. n. 1257/2018).
Con più specifico riguardo al compito di manutenere le strade comunali, mette conto evidenziare che, a norma dell'art. 14 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della strada), tra i compiti istituzionale del rientra quello provvedere alla CP_1 manutenzione, alla gestione e alla pulizia delle strade di sua proprietà.
La definizione di strada pubblica include anche il marciapiede (si v., a tal proposito,
l'art. 3, n. 33, del Codice della strada, in cui si statuisce che per marciapiede si intende la “parte della strada, esterna alla carreggiata, rialzata o altrimenti delimitata e protetta, destinata ai pedoni”).
Sicché, in definitiva, il deve considerarsi titolare del diritto di proprietà sia CP_1 sulle strade che sui marciapiedi facenti parte delle strade comunali, sui quali, pertanto, ha il compito non soltanto di verificarne la sicurezza, ma anche di mantenerli in condizioni adeguate di efficienza, provvedendo alla manutenzione e alla pulizia, secondo i criteri di corretta e diligente gestione.
La Suprema Corte ha, inoltre, espressamente chiarito come l'eventuale affidamento a soggetti terzi dei compiti di manutenzione delle strade non possa valere a sottrarre al proprietario la sorveglianza ed il controllo sulle strade medesime, e CP_1 quindi ad esonerarlo dalla responsabilità da custodia, posto che in tale ipotesi il contratto d'appalto costituisce soltanto lo strumento tecnico-giuridico per la realizzazione in concreto del compito istituzionale, proprio dell'ente territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art. 14 del codice della strada emanato con D.Lgs. n. 285/1992 (cfr. Cass. civ. n. 1691/2009, in motivazione).
Ad integrare la responsabilità è necessario (e sufficiente) che il danno sia stato
“cagionato” dalla cosa in custodia, assumendo rilevanza il solo dato oggettivo della derivazione causale del danno dalla cosa, mentre non occorre accertare se il custode sia stato o meno diligente nell'esercizio del suo potere sul bene, giacché il profilo della condotta del custode è del tutto estraneo al paradigma della responsabilità delineata dall'articolo 2051 c.c. (ex multis, Cass. n. 4476/2011).
Ne consegue che il danneggiato ha il solo onere di provare l'esistenza di un idoneo nesso causale tra la cosa ed il danno, mentre al custode spetta di provare che il danno non è stato causato dalla cosa, ma dal caso fortuito, nel cui ambito possono essere compresi, oltre al fatto naturale, anche quello del terzo e quello dello stesso danneggiato.
Pagina 4 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Si tratta, dunque, di un'ipotesi di responsabilità oggettiva (per tutte, Cass. n.
12027/2017) con possibilità di prova liberatoria, nel cui ambito il caso fortuito interviene come elemento idoneo ad elidere il nesso causale altrimenti esistente fra la cosa e il danno (cfr. Cass. civ. n. 5808/2019, n. 30775/2017 e n. 11225/2017).
In altri termini, in base al criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c., applicato alla fattispecie della responsabilità della pubblica amministrazione per i danni riportati dagli utenti della strada, è onere del danneggiato provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza della p.a. (cfr., Cass. civ. n. 24881/2008 e n.
390/2008).
Ne deriva che, laddove venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., occorre dimostrare che l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ. n.
15761/2016 e n. 6141/2018).
Tuttavia, nei casi in cui il danno non sia l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada o simili), ma richieda che l'agire umano, ed in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, essendo essa di per sé statica e inerte, per la prova del nesso causale occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno. (cfr. Cass. n. 2660/2013 e, successivamente, Cass. Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017); allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito. (cfr. Sentenza n. 12895 del 22/06/2016).
Ciò detto, facendo applicazione dei suesposti principi di diritto al caso che ci occupa, ritiene il Tribunale che l'attrice, sulla quale incombeva il relativo onere della prova, trattandosi di responsabilità ex art. 2051 c.c., abbia provato la sussistenza dei fatti costitutivi posti a fondamento della domanda.
Invero, sulla base delle prove costituite, nella specie, referto del pronto soccorso, rilievi fotografici scattati dai Carabinieri del Comando di EF del luogo del sinistro e delle prove costituende (prove testimoniali), deve ritenersi sufficientemente dimostrato l'effettivo accadimento dell'evento nei termini descritti dall'attrice ed in particolare deve ritenersi raggiunta la prova certa della oggettiva
Pagina 5 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile esistenza, al momento della verificazione del fatto, di una condizione del marciapiede/della manutenzione dell'asfalto integrante una vera e propria insidia non visibile né tantomeno evitabile mercé l'uso dell'ordinaria diligenza.
In primo luogo, occorre evidenziare che dalla dinamica descritta dall'attrice è dato rilevare sia quale era la sua direzione, sia quale era l'esatto punto in cui la stessa è caduta;
ed infatti nell'atto di citazione è dato leggere che “Il 18/06/2019, alle ore
13,30, dopo essere stata a visita medica ed avere acquistato farmaci presso la farmacia Vacanti, sita EF, via Vazzana, si avviava verso l'auto parcheggiata nei pressi di via Cavour (non aveva reperito parcheggio nelle vicinanze), percorrendo a piedi la via Roma, sul marciapiede lato sinistro (direzione Palermo - Messina), quando giunta all'altezza dell'agenzia immobiliare FRIMM, rovinava bruscamente a terra dopo essere inciampata su una delle buche non visibili e non segnalate presenti sulla sconnessa pavimentazione.” ( cfr. pag. 2 atto di citazione).
Durante l'interrogatorio formale l'attrice, sui capitoli di alla comparsa di risposta, ha risposto positivamente solo al primo articolato, confermando quanto allegato in atto introduttivo.
Le dichiarazioni del primo testimone, , evocato da parte attrice, Testimone_1 sui capitoli di cui alla memoria depositata ai sensi dell'art. 183, sesto comma, c.p.c.
n. 2 all'udienza del 04.11.2022 confermano la ricostruzione fattuale operata in citazione ed infatti la teste ha così riferito:
“ Sub 1): “si, io ero dietro la signora insieme a mia moglie e stavo andando a pranzare e la signora mi è caduta davanti”.
Sub 2): “si , io ho personalmente chiamato l'ambulanza, i carabinieri mi hanno anche chiesto cosa avessi visto ed io detti anche la prima assistenza alla signora dopo la caduta, ricordo che vi era l'osso del gomito esposto e che ma moglie dalla paura si allontnò quando lo vide”.
Il secondo testimone Brigadiere dei Carabinieri di EF, evocato Testimone_2 da parte attrice, ha asserito di non aver visto la sig.ra cadere ed in risposta alla domanda lui posta, extra articolato, dichiarava “confermo che il luogo del sinistro è quello riportato dalle fotografia allegate alla relazione ma non ricordo se la signora, dopo la caduta,s i trovasse sul bordo del marciapiede ovvero sullo stesso”.
Il terzo testimone, evocato da parte attrice, , Appuntato scelto dei Testimone_3
Carabinieri, ha così dichiarato:“Sub 4): “E' vero”; Sub 5): “E' vero, non c'era segnaletica”.
Da quanto dichiarato dai testimoni appare provato che l'attrice sia caduta nel punto dalla stessa indicato, ed innanzi ad almeno un testimone, , che lo Testimone_1 ha confermato, così come è stato confermato che nel punto in cui l'attrice è caduta
Pagina 6 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile il manto era disconnesso e/o mancavano mattonelle sul marcipiede e che non c'era alcuna indicazione che segnalasse quella che secondo lo scrivente è considerabile una insidia.
La presenza del testimone , durante l'accaduto, era già evincibile dal Tes_1 verbale redatto dai Carabinieri intervenuti;
verbale in cui veniva dato atto del fatto che il indicava il punto esatto in cui gli stessi Carabinieri riscontravano Tes_1
“...mezze mattonelle mancanti dal pavimento”, situazione cristallizzata nelle foto scattate dalle medesime Forze dell'Ordine, ed allegate al verbale (vd. all. doc. 1 all'atto di citazione).
Venendo, dunque, all'accertamento dell'entità del danno non patrimoniale sofferto dall'attrice, va osservato che il nominato CTU dott. , sulla scorta della Per_2 documentazione medica esaminata, degli accertamenti condotti sulla persona della danneggiata e di considerazioni scevre da vizi logici, ha ritenuto soddisfatti i principali criteri medico – legali di compatibilità tra l'evento e le lesioni.
Il Ctu, visitando l'attrice, rilevava che “...la sig. ha accusato persistenza di Pt_1 limitazione funzionale a carico del gomito destro, con difficoltà a reggere pesi, a svitare tappi di bottiglie, a stirare, deformità del profilo osseo ed presenza di evidenti cicatrici.
All'esame obiettivo si è preso atto di:
- cicatrice lineare di colorito madreperlaceo con decorso dalla faccia anteriore del gomito destro all'indietro e medialmente, lunga circa 11 cm;
altre piccole cicatrici madreperlacee sulla faccia anteriore del gomito destro, subito distali
- palpabile salienza di consistenza ossea, delle dimensioni di una nocciola, in corrispondenza della proiezione del condilo/epicondilo laterale del gomito destro - lieve appianamento dell'eminenza ipotenare destra
- movimenti di pronazione/supinazione dell'avambraccio destro completi, riferiti dolenti contro resistenza - movimenti di flessione/estensione del gomito destro completi
- non significative differenze perimetriche alle misurazioni a livelli comparativi degli arti superiori.
Non sono stati riferiti disturbi sensitivi a carico dell'avambraccio/mano di destra.
Va condivisa la valutazione operata dall'ausiliario, che ha stimato una permanente riduzione della complessiva validità psico-fisica complessivamente pari al 5 %.
La durata della malattia, intesa come riduzione dell'efficienza psicofisica del soggetto con limitazione dell'attitudine allo svolgimento delle normali attività quotidiane per il tempo necessario alla guarigione clinica, alla luce della documentazione prodotta in atti, è stata congruamente stimata in 20 (venti) giorni
Pagina 7 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile di inabilità assoluta e 20 (venti) giorni di inabilità relativa al 75% e giorni 20
(venti) di inabilità relativa al 50%.
Riguardo alla quantificazione di quest'ultima voce di danno, le conclusioni alle quali è pervenuto il c.t.u. incaricato vanno condivise.
In punto di diritto non pare invero superfluo rammentare che, come hanno avuto occasione di chiarire le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nelle ormai note sentenze emesse nn. 26972, 26973, 26974 e 26975 del 2008, il danno biologico, quale lesione del diritto inviolabile alla salute (art. 32 Cost.), va ricondotto nell'alveo del danno non patrimoniale di cui all'art. 2059 c.c. e ha una portata tendenzialmente omnicomprensiva, confermata dalla definizione normativa adottata dal D.Lgs. 209/2005, recante il Codice delle assicurazioni private (il cui art. 138, punto 2, lettera a) statuisce che: “per danno biologico si intende la lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato”, suscettibile di essere adottata in via generale, anche in campi diversi da quelli propri delle sede materiae in cui è stata dettata, avendo il legislatore recepito sul punto i risultati, ormai generalmente acquisiti e condivisi, di una lunga elaborazione dottrinale e giurisprudenziale.
Nella nozione di danno biologico sono quindi ricompresi i pregiudizi attinenti ai profili dinamico-relazionali della vita del soggetto danneggiato.
La voce di danno c.d. da sofferenza soggettiva interiore, sulla scorta dei più recenti arresti della Suprema Corte, mantiene, invece, la sua autonomia e non è conglobabile nel danno alla salute, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso,
Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019 e, di recente, Cass.
n. 25164/2020, la quale ha posto in evidenza che tale pregiudizio di carattere non patrimoniale va tenuto distinto da quello alla salute, in quanto non è suscettibile di accertamento medico-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di sofferenza interiore, che prescinde del tutto pur potendole influenzare- dalle vicende dinamico-relazionali della vita del danneggiato).
Nella liquidazione, avente natura essenzialmente equitativa, del danno dinamico- relazionale, questo giudice ritiene di prendere le mosse dal criterio, ormai consolidato in giurisprudenza, del cosiddetto “punto tabellare”, in base al quale l'ammontare del danno viene calcolato in relazione all'età della parte lesa ed al grado di invalidità.
Pagina 8 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Orbene, in base al parametro di riferimento rappresentato dalle tabelle elaborate per l'anno 2024 dal Tribunale di Milano, trattandosi di danni di lieve entità, spetta a , a titolo di danno biologico di carattere permanente, tenuto conto Parte_1 della invalidità del 5% e dell'età del soggetto all'epoca del sinistro (60 anni compiuti), la somma complessiva di € 6.139, 00 in valuta attuale.
Con riferimento, invece, al periodo di inabilità temporanea, così come accertato dal
CTU, si liquida – sempre sulla scorta delle c.d. tabelle milanesi – la somma di €
2.485,80 al giorno, per un totale di €8.624,8 in valuta attuale.
La sommatoria degli importi appena indicati (€ 8.624,8) costituisce – ad avviso di questo giudice – un ristoro esaustivo del danno biologico patito dall'attrice in conseguenza del sinistro.
Deve infine essere accordata all'attore, a titolo di risarcimento del danno patrimoniale, la somma di € 572,74, - di cui € 350,00 per spese di consulenza medico legale ed € 222,74 per spese mediche sostenute) - per le spese mediche documentate e ritenute congrue dal CTU, valutazione che questo giudice condivide,
e riferibili all'evento traumatico per cui è causa.
Ora, poiché i danni sopra liquidati sono espressi per una voce (danno non patrimoniale) in valuta attuale e per un'altra voce (danno patrimoniale) in valuta dell'epoca d'insorgenza, appare necessario rendere omogenei gli anzidetti importi.
Per questa ragione occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data d'insorgenza del danno (18.06. 2019), per renderle omogenee alle altre voci espresse nella valuta del tempo dell'evento di danno e procedere quindi alla rivalutazione (che riconduce all'identica valuta attuale le somme nominalmente devalutate, mentre adegua alla valuta attuale le somme espresse in valuta del tempo d'insorgenza.
Procedendo alla stregua dei criteri appena enunciati, a partire dal danno complessivamente subito sopra indicato in valori attuali, si determina il “danno iniziale”, inteso come danno finale devalutato alla data del sinistro pari ad euro
7.309,15; questo dunque viene successivamente rivalutato fino alla data della sentenza, nella somma di € 9.473,41
Pertanto, la somma spettante a a titolo di danno non patrimoniale, Parte_1 con rivalutazione e interessi ponderati a tutt'oggi, ammonta ad € 10.046,15 in valuta attuale.
Il convenuto va pertanto condannato al pagamento della complessiva somma di €
10.046,15 (a titolo di danno patrimoniale e non patrimoniale), sulla quale
Pagina 9 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile matureranno interessi al saggio legale dalla decisione sino all'estinzione dell'obbligo risarcitorio, con assorbimento di ogni altra questione dedotta dalle parti.
Sulla somma in questione al cui pagamento va condannato il Controparte_2 sono poi dovuti gli interessi legali dalla data della presente sentenza (momento in cui il debito di valore diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
In ultimo, si rigetta la richiesta di parte attrice di condanna del convenuto ex art 96 co. 3 c.p.c. non ritenendosi realizzati i presupposti ritenuti necessari dalla Suprema
Corte ai fini della sua concretizzazione;
ed infatti, secondo le Sezioni Unite della
Suprema Corte:
“La responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., a differenza di quella di cui ai primi due commi della medesima norma, non richiede la domanda di parte né la prova del danno, ma esige pur sempre, sul piano soggettivo, la mala fede o la colpa grave della parte soccombente, sussistente nell'ipotesi di violazione del grado minimo di diligenza che consente di avvertire facilmente l'infondatezza o l'inammissibilità della propria domanda, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate;
peraltro, sia la mala fede che la colpa grave devono coinvolgere l'esercizio dell'azione processuale nel suo complesso, cosicché possa considerarsi meritevole di sanzione l'abuso dello strumento processuale in sé, anche a prescindere dal danno procurato alla controparte e da una sua richiesta, come nel caso di pretestuosità dell'azione per contrarietà al diritto vivente ed alla giurisprudenza consolidata, ovvero per la manifesta inconsistenza giuridica o la palese e strumentale infondatezza dei motivi di impugnazione.” (Sez. U - , Sentenza n. 9912 del 20/04/2018 ).
In virtù del complesso delle argomentazioni fin qui svolte, va dichiarata la responsabilità dell'ente locale convenuto ex art. 2051 c.c., che dovrà dunque risarcire i danni patiti dall'attrice nella misura indicata in dispositivo.
3. Spese di lite.
Quanto alle spese di lite esse seguono la soccombenza e si pongono a carico del nei confronti di . Controparte_2 Parte_1
Le spese si liquidano secondo i parametri di cui d.m. 55/2014 nella versione aggiornata al D.M. n. 147/2022, considerata la somma accertata a titolo di risarcimento (cfr. Cass. S.U. 32061/2022).
Pone definitivamente le spese di ctu, liquidate come separato decreto, a carico di parte convenuta.
P.Q.M.
Pagina 10 di 11 Tribunale di Termini Imerese Sezione Civile Il Tribunale di Termini Imerese, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulle domande promosse, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
a) dichiara accertato nella somma di € 10.046,15, in valuta attuale, il diritto al risarcimento danni di nei confronti del di EF, per l'evento Parte_1 CP_1 dannoso indicato e descritto nell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio;
b) per l'effetto di cui al punto a), condanna il a pagare a Controparte_2 Pt_1 la somma, in valuta attuale, di €10.046,15, oltre gli interessi, al tasso legale ex
[...] art. 1284 co. 1 c.c., dalla data di emanazione della presente sentenza e sino al soddisfo;
c) condanna il a rimborsare a , spese di lite liquidate Controparte_2 Parte_1 in euro 3.768,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Termini Imerese il 20.06.2025
Il Giudice
Francesca Incandela
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dott. ssa Francesca Incandela in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009 n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/02/2010 n. 24 e del decreto legislativo 7/3/2005 n. 82 e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011
n. 44
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