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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 01/07/2025, n. 2552 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2552 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 422/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto “Proprietà- Impugnazione atto di compravendita” e promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli alla via Napoli, 87 presso C.F._2 lo studio dell'avv. Armando Cipolletta che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla via Controparte_1 C.F._3
Silvio Pellico, 10 presso lo studio dell'avv. Giorgio Parlato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_2 C.F._4
Foria, 123 presso lo studio dell'avv. Salvatore Maddalena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_1
Via della Chiusa, 2 in persona del suo Procuratore speciale elettivamente domiciliata CP_4 in Roma al Viale Regina Margherita, 278 presso lo studio degli avv. ti Marco Ferraro e Stefano Giove che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
1 R.G. n. 422/2019
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti -sulla premessa di essere comproprietari, in egual misura, dell'immobile sito in Casoria, alla via S. Pellico, 10, piano terzo, identificato in
N.C.E.U. al foglio n. 4, particella 755, sub 101 cat. A/2, classe 2, in virtù di successione ab intestato della de cuius esponevano che in data 5 ottobre 2010 la Corte di Appello di Napoli, in Persona_1 riforma della sentenza n. 6362/2008 del Tribunale Ordinario di Napoli, condannava, oltre alle pene ivi previste, alla pena accessoria dell'interdizione legale e dai pubblici uffici;
che Parte_2 in data 10 novembre 2010, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria dichiarava l'apertura della tutela dell'interdetto legale;
che, con provvedimento emesso in data 18 Parte_2 ottobre 2013, dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria C.V., veniva nominato Parte_1 quale tutore di;
che, soltanto nell'anno 2015, venivano a conoscenza
[...] Parte_2 che la quota di proprietà di cui al predetto immobile era stata alienata a;
che la vendita Controparte_1 suddetta era stata conclusa in virtù di procura speciale rilasciata da a Parte_2 [...]
, con atto del 25 settembre 2012, rogato dal notaio (Repertorio n. 61801, CP_1 Controparte_2
Raccolta 19956); che in data 22 gennaio 2014, per atto di notar , CP_2 Controparte_1 acquistava da se medesimo la quota pari a ½ del predetto immobile in proprietà a Parte_2 previa corresponsione della somma pari ad € 37.580,00.
Su tali premesse, disconosciuta la procura speciale rilasciata in data 25 settembre 2012 nonché la sottoscrizione ivi apposta ed imputata a , convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
e il notaio , concludendo come di seguito: “-in via principale: dichiarare la falsità Controparte_2 materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , con atto del 25.09.2012, rogato dal notaio Parte_2 Controparte_1 [...]
, accertando che la sottoscrizione, che figura in calce al predetto l'atto non è autografa CP_2 in quanto non vergata dal sig. in ogni caso adottare ogni consequenziale Parte_2 provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; - per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'annullabilità dell'atto rogato e per conseguenza dichiarare altresì la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita stipulato con se stesso dal sig. CP_1
; - accertato e dichiarato che il sig. all'epoca del presunto rilascio della
[...] Parte_2 procura, era sottoposto alla misura della interdizione legale e per l'effetto dichiarare la nullità o annullabilità della procura, in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione e conseguenzialmente dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita stipulato con se stesso dal sig. ;-dichiarare la nullità o annullabilità della procura in quanto la Controparte_1
2 R.G. n. 422/2019
stessa difetta della determinazione del prezzo ovvero che la stessa non è accompagnata da una puntuale determinazione degli elementi negoziali tali da assicurare la tutela del rappresentato. Nella denegata ipotesi di veridicità della procura rilasciata accertare che il sig. non Parte_2 riceveva alcun corrispettivo, né in contanti, né a mezzo assegni e né a mezzo versamenti su postepay, per il corrispettivo della citata vendita;
- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi dagli attori, per il mancato godimento dell'immobile e soprattutto dei frutti da esso derivanti ovvero in quella somma che l'adito Giudice riterrà di giustizia. - in ogni caso ordinare al sig. di rilasciare l'immobile sito in Casoria (NA), alla via S. Pellico n. 10, piano terzo, Controparte_1
[identificato in N.C.E.U. del Comune di Casoria al foglio n. 4, particella 755, sub 101 cat. A/2, classe
2, vani 5,5 R.C. € 244,28] in quanto occupato sine titulo con vittoria di spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto notaio , in via preliminare, formulava Controparte_2 istanza di differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della Compagnia Con
, in virtù di polizza professionale, al fine dell'esercizio dell'eventuale manleva nonché, evidenziato il difetto di legittimazione attiva in capo a , in punto di merito, Parte_1 opponendosi integralmente all'accoglimento della domanda formulata dagli istanti, evidenziava l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce alla procura de quo. Parte_2
in ordine all' insussistenza di responsabilità professionale, riferiva il mancato Parte_3 assolvimento da parte del competente Ufficio di Stato Civile dell'onere di annotazione a margine del
Certificato di Nascita, con conseguente inopponibilità nei confronti dei terzi dell'intervenuta interdizione legale.
Pertanto concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, nonché, in via gradata, affinché fosse manlevato, nel caso di accertata responsabilità professionale, dalla compagnia chiamata in causa nel ristoro dei danni avversamente patiti e delle spese di lite.
Attesa l'istanza ex art. 269 c.p.c. formulata dal comparente convenuto, veniva disposto il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della Compagnia CP_3
Con memorie depositata in data 12 settembre 2019, si costituiva, altresì, , il quale, Controparte_1 contestando integralmente l'asserita apocrifia della sottoscrizione in calce alla procura speciale, esponeva che, in ordine alla validità della procura de quo, il provvedimento di nomina di tutore era stato emesso soltanto in data 18 ottobre 2013 e che, pertanto, nelle more era da Parte_2 ritenersi nel pieno della propria capacità di agire;
che, atteso il mancato assolvimento dell'onere di trascrizione dell'intervenuta interdizione nei Registri di nascita, la stessa era non opponibile nei confronti dei soggetti terzi, per incolpevole non conoscenza.
3 R.G. n. 422/2019
Ribadita l'assenza di presupposti per l'annullabilità ovvero per la declaratoria di nullità della procura generale del 25 settembre 2012, in quanto rispondete al dettato normativo di cui all'art. 1395 c.c., insisteva per il rigetto integrale delle domande avverse con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'intervenuta notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva, con memoria depositata in data 30 ottobre 2019, la compagnia CU , la quale, in ordine alla garanzia CP_3 assicurativa in essere, evidenziava da parte dell'assicurato la violazione del Patto di gestione lite, di cui all'art.5 delle condizioni generali di polizza mentre, in punto di merito ed in ordine alla presunta responsabilità professionale ravvisabile in capo al convenuto notaio, aderiva alle argomentazioni difensive formulate dal proprio assicurato.
Pertanto chiedeva: “nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti del
Notaio perché infondata in fatto ed in diritto per quanto innanzi esposto e dedotto Controparte_2 nella superiore narrativa. - Con riferimento al rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Notaio , si chiede che il Tribunale Voglia A) escludere Controparte_2
l'operatività della polizza convenzione IFL 0005993 qualora sia accertata la natura dolosa della condotta posta in essere dal Notaio Dot. ; B) in subordine e con salvezza di Controparte_2 gravame, liquidare l'indennizzo dovuto tenendo conto del massimale di polizza e della franchigia di
€ 15.000,00 a carico esclusivo dell'assicurato in forza della sottoscrizione della polizza IFL 0005990.
C) Voglia, inoltre, il Tribunale tener conto della violazione del patto di gestione della lite da parte del Notaio Dott. , ai sensi degli artt. 5 e 9 della menzionata polizza convenzione Controparte_2
IFL0005993, con conseguente esclusione del rimborso delle spese di resistenza” con vittoria di spese.
All'udienza del 5 novembre 2019 il Giudice, evidenziato il difetto di preventiva mediazione obbligatoria nei confronti del notaio , disponeva ex art. 5 d. lgs. 28/2010 Controparte_2
l'esperimento del procedimento della stessa nei termini di legge, rinviando in prosieguo al 24 marzo
2020.
Dopo rinvii d'ufficio con provvedimento del 10 febbraio 2021, veniva concesso dal precedente istruttore ulteriore termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità nei confronti delle parti, fissando in prosieguo l'udienza del 4 ottobre 2021.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In sede di memorie di suddette, I termine, in parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, il convenuto reiterava quanto già eccepito in sede di udienza del 4 ottobre 2021, in Controparte_1 ordine all'improcedibilità della domanda, atteso il mancato assolvimento della procedura di mediazione nei confronti della totalità delle parti, nel rispetto del termine perentorio di cui al provvedimento del 10 febbraio 2021.
4 R.G. n. 422/2019
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (dott.ssa che prestava giuramento il 02 Persona_2 maggio 2022), il Giudice, preso atto delle dell'istanza formulata da parte istante in ordine alla consulenza svolta, disponeva integrazione dei quesiti da sottoporre al consulente incaricato, di cui all'ordinanza del 13 giugno 2023, concedendo ulteriore termine di 90 giorni al C.T.U.
In data 21 maggio 2024 il procedimento veniva assegnato alla scrivente.
All'esito dell'avvenuto deposito della relazione integrativa in ordine all'espletata C.T.U., preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del 15 novembre 2024, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 27/28 marzo 2025, rilevato che non risultava in atti il provvedimento di chiusura di interdizione legale, necessario per verificare la capacità processuale dell'attore Parte_2
l momento dell'introduzione del presente giudizio, previa remissione del giudizio sul ruolo,
[...] veniva disposto rinvio all'udienza del 30 aprile 2025, da celebrarsi in modalità cartolare, onde consentire la suddetta integrazione documentale.
All'esito dell'avvenuto deposito del provvedimento autorizzativo del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, emesso dal Giudice tutelare e versato in atti in allegato alle note di udienza di parte istante, preso atto delle conclusioni già rassegnate dalle parti, il Giudice rimetteva la causa Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 2/6 maggio 2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.
Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti).
Sempre in via preliminare, va preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel giudizio in epigrafe di , in qualità di tutore di Parte_1 [...]
, emesso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 Parte_2 marzo 2019 (cfr. decreto in atti).
Risulta, pertanto, la sussistenza della condizione dell'azione di cui alla legittimazione attiva, spettando la stessa, nelle ipotesi- come nel caso di specie- di avvenuta interdizione legale della parte nel cui interesse si agisce, al tutore, previo rilascio di apposita autorizzazione del Giudice Tutelare al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Per l'effetto, dovrà ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dalle parti comparenti convenute, in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo a , tutore Parte_1 dell'interdetto legale, , giusto provvedimento emesso in data 18 ottobre 2013 dal Parte_2
5 R.G. n. 422/2019
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria C.V., versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante.
Venendo nel merito della res controversa, occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio.
In particolare, si evidenzia che, in sede di memorie di cui all'art. 183, VI comma, I termine, la parte istante rinunciava espressamente ai capi di cui ai nn. da 3) a 7) delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo.
Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è limitato ai capi 1 e 2 delle conclusioni rassegnate, ovvero alla sola dedotta falsità materiale della firma che figura apposta in calce alla procura speciale de quo.
Ciò posto, il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento la domanda promossa e che la stessa vada integralmente rigettata, alla luce delle seguenti motivazioni.
L'istante , sin dall'atto introduttivo, ha disconosciuto la procura speciale rilasciata Parte_2 in data 25 settembre 2012, evidenziando di non aver mai apposto la sottoscrizione a lui imputata e, dunque, rilevando l'assoluta apocrifia delle stessa.
A sostegno della domanda formulata, l'istante versava in atti la copia conforme dell'atto notarile, rogato in Napoli, dal notaio , in data 22.01.2014, Rep. n. 61801, Racc. n. 19956 Controparte_2 contenente la procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , Parte_2 Controparte_1 con atto del 25.09.2012 Rep. 60630, rogato in Napoli a ministero dello stesso notaio.
Con riguardo alla dedotta apocrifia, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(dott.ssa ) ai cui rilievi questo Collegio integralmente si riporta, inclusi quelli forniti Persona_2 dall'ausiliario, nell'appendice dell'elaborato peritale, in replica alle osservazioni formulate dai
Consulenti Tecnici di parte attrice (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Disposta d'ufficio la consulenza tecnica grafologica, il consulente tecnico ha provveduto alla verifica della firma disconosciuta, comparandola sia con il saggio grafico reso da , sia con Parte_2 la sottoscrizione da egli apposta sulla carta d'identità, rilasciata in 25 ottobre 2018 (in originale), nonché sulla carta d'identità, rilasciata in data 13 novembre 2009 (in copia fotostatica), affermando, all'esito, che “La firma in calce alla procura notarile posta dinanzi al Notaio Dott. Controparte_2
a nome di risulta essere (cfr. conclusioni della relazione Parte_2 Per_3 definitiva versata in atti con deposito del 02 ottobre 2022).
6 R.G. n. 422/2019
In particolare, il C.T.U. evidenziava: “La firma in verifica e le firme in comparazione non divergono nei seguenti aspetti… Nel caso di specie la firma in verifica è coerente sia nella forma sia nella sostanza con le firme comparative. Il signor ha delle precise caratteristiche grafiche, Pt_2 ovvero: La lettera “M” del cognome è sempre rappresentata con dei rigonfiamenti nella parte superiore del gesto grafico e sempre staccata dalla lettera “i” successiva. Anche la lettera “F” del cognome viene sempre disegnata staccata dal resto del nome. La continuità, la dimensione e la direzione corrispondono tra la firma in verifica e le firme in comparazione. Tra le altre cose è importante sottolineare i gesti fuggitivi del signor he si ritrovano sia nella firma in verifica Pt_2 sia nelle firme in comparazione, ad esempio il gesto di rappresentazione della lettera “F” del nome che si libera verso l'alto e la lettera “M” del nome che presenta un gesto liberatorio invece, inferiore”.
Orbene il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CT (ivi comprese le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte), atteso che l' iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato.
L'esito dell'esperita C.T.U., che ha appurato la veridicità della sottoscrizione disconosciuta, comporta l'integrale rigetto della richiesta declaratoria di falsità materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , con atto del Parte_2 Controparte_1
25.09.2012, rogato dal notaio . Controparte_2
Il Collegio rileva che l'istante, in conseguenza alle risultanze di cui alla relazione peritale definitiva in atti, lamentava la non attendibilità della perizia, eseguita su copia conforme, nonché anomalie in capo al documento esaminato, tali da minarne la veridicità, in quanto la sottoscrizione apposta in un foglio separato e non su ogni singola facciata, adducendo possibili alterazioni del documento.
Ritiene questo Collegio inammissibili le suddette censure, in quanto formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in data 13 gennaio 2025, pertanto, oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che stando al previgente codice, applicabile ratione temporis, erano maturate.
In ogni caso, si rileva che parte istante, nel corso del giudizio ed in sede di perizia non ha mai disconosciuto la conformità della copia fotostatica rispetto all'originale; al contrario, in sede di comparsa di costituzione, la stessa parte istante, in ordine al riferito deposito in copia della procura notarile, ne precisava la conformità.
Si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto agli ulteriori profili e domande dedotti dalle parti in causa.
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014
7 R.G. n. 422/2019
per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile) ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
Parimenti, seguono il principio della soccombenza le spese di lite sostenute dalla
[...]
, terza chiamata in causa ai fini dell'esercizio del diritto alla Controparte_3 manleva, in virtù di polizza professionale, da "in forza del principio di causazione Controparte_2
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6144/2024 del 07 marzo 2024).
Infine sono poste a carico degli istanti le spese di CT liquidate in € 1.218,44 (n. 83 vacazioni x
14,68) oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, da calcolarsi nella misura di legge, sul solo onorario, cui va detratto l'acconto già versato
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 422/2019 del
R.G.A.C. così provvede:
• Rigetta integralmente la domanda di accertamento in ordine alla falsità materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata da a Parte_2
, con atto del 25 settembre 2012, rogato dal notaio Controparte_1 Controparte_2
(Repertorio n. 61801, Raccolta 19956), alla luce di quanto indicato in parte motiva;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 C.F._2
C.F. che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, Controparte_1 C.F._3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di C.F._2 CP_2
C.F. che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...] C.F._4 generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Maddalena, dichiaratosi antistatario;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di C.F._2 [...]
C.F. , con sede in Milano, Via della Chiusa Controparte_3 P.IVA_1
n. 2, in persona del suo Procuratore speciale, terza chiamata in causa ai fini dell'esercizio del
8 R.G. n. 422/2019
diritto alla manleva, in virtù di polizza professionale, da , che si liquidano Controparte_2 in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
• Pone le spese di CT liquidate in € 1.218,44 oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, da calcolarsi nella misura di legge, sul solo onorario, cui va detratto l'acconto già versato, in solido a carico degli attori.
Così deciso in Aversa il 30 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Alessandra Tabarro -Presidente-
Dott.ssa Anna Scognamiglio -Giudice-
Dott.ssa Francesca Sequino -Giudice rel./est.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 422 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019 avente ad oggetto “Proprietà- Impugnazione atto di compravendita” e promossa
DA
C.F. e C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
elettivamente domiciliati in Mugnano di Napoli alla via Napoli, 87 presso C.F._2 lo studio dell'avv. Armando Cipolletta che li rappresenta e difende giusta procura in atti
ATTORI
CONTRO
C.F. elettivamente domiciliato in Casoria alla via Controparte_1 C.F._3
Silvio Pellico, 10 presso lo studio dell'avv. Giorgio Parlato che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. elettivamente domiciliato in Napoli alla via Controparte_2 C.F._4
Foria, 123 presso lo studio dell'avv. Salvatore Maddalena che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
CONVENUTO
NONCHE'
C.F. con sede in Milano, Controparte_3 P.IVA_1
Via della Chiusa, 2 in persona del suo Procuratore speciale elettivamente domiciliata CP_4 in Roma al Viale Regina Margherita, 278 presso lo studio degli avv. ti Marco Ferraro e Stefano Giove che la rappresentano e difendono giusta procura in atti
1 R.G. n. 422/2019
CONVENUTA CHIAMATA IN CAUSA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, gli istanti -sulla premessa di essere comproprietari, in egual misura, dell'immobile sito in Casoria, alla via S. Pellico, 10, piano terzo, identificato in
N.C.E.U. al foglio n. 4, particella 755, sub 101 cat. A/2, classe 2, in virtù di successione ab intestato della de cuius esponevano che in data 5 ottobre 2010 la Corte di Appello di Napoli, in Persona_1 riforma della sentenza n. 6362/2008 del Tribunale Ordinario di Napoli, condannava, oltre alle pene ivi previste, alla pena accessoria dell'interdizione legale e dai pubblici uffici;
che Parte_2 in data 10 novembre 2010, il Tribunale di Napoli, Sezione distaccata di Casoria dichiarava l'apertura della tutela dell'interdetto legale;
che, con provvedimento emesso in data 18 Parte_2 ottobre 2013, dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria C.V., veniva nominato Parte_1 quale tutore di;
che, soltanto nell'anno 2015, venivano a conoscenza
[...] Parte_2 che la quota di proprietà di cui al predetto immobile era stata alienata a;
che la vendita Controparte_1 suddetta era stata conclusa in virtù di procura speciale rilasciata da a Parte_2 [...]
, con atto del 25 settembre 2012, rogato dal notaio (Repertorio n. 61801, CP_1 Controparte_2
Raccolta 19956); che in data 22 gennaio 2014, per atto di notar , CP_2 Controparte_1 acquistava da se medesimo la quota pari a ½ del predetto immobile in proprietà a Parte_2 previa corresponsione della somma pari ad € 37.580,00.
Su tali premesse, disconosciuta la procura speciale rilasciata in data 25 settembre 2012 nonché la sottoscrizione ivi apposta ed imputata a , convenivano in giudizio Parte_2 Controparte_1
e il notaio , concludendo come di seguito: “-in via principale: dichiarare la falsità Controparte_2 materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , con atto del 25.09.2012, rogato dal notaio Parte_2 Controparte_1 [...]
, accertando che la sottoscrizione, che figura in calce al predetto l'atto non è autografa CP_2 in quanto non vergata dal sig. in ogni caso adottare ogni consequenziale Parte_2 provvedimento di legge, ai sensi degli artt. 226 e 227 c.p.c., in esito all'accertamento della falsità; - per l'effetto dichiararne la nullità e/o l'annullabilità dell'atto rogato e per conseguenza dichiarare altresì la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita stipulato con se stesso dal sig. CP_1
; - accertato e dichiarato che il sig. all'epoca del presunto rilascio della
[...] Parte_2 procura, era sottoposto alla misura della interdizione legale e per l'effetto dichiarare la nullità o annullabilità della procura, in quanto atto eccedente l'ordinaria amministrazione e conseguenzialmente dichiarare la nullità e/o annullabilità dell'atto di compravendita stipulato con se stesso dal sig. ;-dichiarare la nullità o annullabilità della procura in quanto la Controparte_1
2 R.G. n. 422/2019
stessa difetta della determinazione del prezzo ovvero che la stessa non è accompagnata da una puntuale determinazione degli elementi negoziali tali da assicurare la tutela del rappresentato. Nella denegata ipotesi di veridicità della procura rilasciata accertare che il sig. non Parte_2 riceveva alcun corrispettivo, né in contanti, né a mezzo assegni e né a mezzo versamenti su postepay, per il corrispettivo della citata vendita;
- condannare i convenuti al risarcimento di tutti i danni subiti
e subendi dagli attori, per il mancato godimento dell'immobile e soprattutto dei frutti da esso derivanti ovvero in quella somma che l'adito Giudice riterrà di giustizia. - in ogni caso ordinare al sig. di rilasciare l'immobile sito in Casoria (NA), alla via S. Pellico n. 10, piano terzo, Controparte_1
[identificato in N.C.E.U. del Comune di Casoria al foglio n. 4, particella 755, sub 101 cat. A/2, classe
2, vani 5,5 R.C. € 244,28] in quanto occupato sine titulo con vittoria di spese con attribuzione.
Nel costituirsi in giudizio il convenuto notaio , in via preliminare, formulava Controparte_2 istanza di differimento della prima udienza, onde consentire la chiamata in causa della Compagnia Con
, in virtù di polizza professionale, al fine dell'esercizio dell'eventuale manleva nonché, evidenziato il difetto di legittimazione attiva in capo a , in punto di merito, Parte_1 opponendosi integralmente all'accoglimento della domanda formulata dagli istanti, evidenziava l'autenticità della sottoscrizione apposta da in calce alla procura de quo. Parte_2
in ordine all' insussistenza di responsabilità professionale, riferiva il mancato Parte_3 assolvimento da parte del competente Ufficio di Stato Civile dell'onere di annotazione a margine del
Certificato di Nascita, con conseguente inopponibilità nei confronti dei terzi dell'intervenuta interdizione legale.
Pertanto concludeva per l'integrale rigetto della domanda attorea, nonché, in via gradata, affinché fosse manlevato, nel caso di accertata responsabilità professionale, dalla compagnia chiamata in causa nel ristoro dei danni avversamente patiti e delle spese di lite.
Attesa l'istanza ex art. 269 c.p.c. formulata dal comparente convenuto, veniva disposto il differimento della prima udienza onde consentire la chiamata in causa della Compagnia CP_3
Con memorie depositata in data 12 settembre 2019, si costituiva, altresì, , il quale, Controparte_1 contestando integralmente l'asserita apocrifia della sottoscrizione in calce alla procura speciale, esponeva che, in ordine alla validità della procura de quo, il provvedimento di nomina di tutore era stato emesso soltanto in data 18 ottobre 2013 e che, pertanto, nelle more era da Parte_2 ritenersi nel pieno della propria capacità di agire;
che, atteso il mancato assolvimento dell'onere di trascrizione dell'intervenuta interdizione nei Registri di nascita, la stessa era non opponibile nei confronti dei soggetti terzi, per incolpevole non conoscenza.
3 R.G. n. 422/2019
Ribadita l'assenza di presupposti per l'annullabilità ovvero per la declaratoria di nullità della procura generale del 25 settembre 2012, in quanto rispondete al dettato normativo di cui all'art. 1395 c.c., insisteva per il rigetto integrale delle domande avverse con vittoria di spese di lite.
All'esito dell'intervenuta notifica dell'atto di chiamata in causa, si costituiva, con memoria depositata in data 30 ottobre 2019, la compagnia CU , la quale, in ordine alla garanzia CP_3 assicurativa in essere, evidenziava da parte dell'assicurato la violazione del Patto di gestione lite, di cui all'art.5 delle condizioni generali di polizza mentre, in punto di merito ed in ordine alla presunta responsabilità professionale ravvisabile in capo al convenuto notaio, aderiva alle argomentazioni difensive formulate dal proprio assicurato.
Pertanto chiedeva: “nel merito, in via principale, rigettare ogni domanda svolta nei confronti del
Notaio perché infondata in fatto ed in diritto per quanto innanzi esposto e dedotto Controparte_2 nella superiore narrativa. - Con riferimento al rapporto di garanzia e nella denegata e non creduta ipotesi di condanna del Notaio , si chiede che il Tribunale Voglia A) escludere Controparte_2
l'operatività della polizza convenzione IFL 0005993 qualora sia accertata la natura dolosa della condotta posta in essere dal Notaio Dot. ; B) in subordine e con salvezza di Controparte_2 gravame, liquidare l'indennizzo dovuto tenendo conto del massimale di polizza e della franchigia di
€ 15.000,00 a carico esclusivo dell'assicurato in forza della sottoscrizione della polizza IFL 0005990.
C) Voglia, inoltre, il Tribunale tener conto della violazione del patto di gestione della lite da parte del Notaio Dott. , ai sensi degli artt. 5 e 9 della menzionata polizza convenzione Controparte_2
IFL0005993, con conseguente esclusione del rimborso delle spese di resistenza” con vittoria di spese.
All'udienza del 5 novembre 2019 il Giudice, evidenziato il difetto di preventiva mediazione obbligatoria nei confronti del notaio , disponeva ex art. 5 d. lgs. 28/2010 Controparte_2
l'esperimento del procedimento della stessa nei termini di legge, rinviando in prosieguo al 24 marzo
2020.
Dopo rinvii d'ufficio con provvedimento del 10 febbraio 2021, veniva concesso dal precedente istruttore ulteriore termine per l'assolvimento della condizione di procedibilità nei confronti delle parti, fissando in prosieguo l'udienza del 4 ottobre 2021.
Preso atto dell'esito negativo della mediazione, venivano concessi, su richiesta delle parti, i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c..
In sede di memorie di suddette, I termine, in parziale modifica delle conclusioni già rassegnate, il convenuto reiterava quanto già eccepito in sede di udienza del 4 ottobre 2021, in Controparte_1 ordine all'improcedibilità della domanda, atteso il mancato assolvimento della procedura di mediazione nei confronti della totalità delle parti, nel rispetto del termine perentorio di cui al provvedimento del 10 febbraio 2021.
4 R.G. n. 422/2019
Espletata l'istruttoria con la nomina del CT (dott.ssa che prestava giuramento il 02 Persona_2 maggio 2022), il Giudice, preso atto delle dell'istanza formulata da parte istante in ordine alla consulenza svolta, disponeva integrazione dei quesiti da sottoporre al consulente incaricato, di cui all'ordinanza del 13 giugno 2023, concedendo ulteriore termine di 90 giorni al C.T.U.
In data 21 maggio 2024 il procedimento veniva assegnato alla scrivente.
All'esito dell'avvenuto deposito della relazione integrativa in ordine all'espletata C.T.U., preso atto delle conclusioni rassegnate dalle parti in corso di udienza del 15 novembre 2024, il Giudice si riservava di riferire al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c.
Con ordinanza collegiale del 27/28 marzo 2025, rilevato che non risultava in atti il provvedimento di chiusura di interdizione legale, necessario per verificare la capacità processuale dell'attore Parte_2
l momento dell'introduzione del presente giudizio, previa remissione del giudizio sul ruolo,
[...] veniva disposto rinvio all'udienza del 30 aprile 2025, da celebrarsi in modalità cartolare, onde consentire la suddetta integrazione documentale.
All'esito dell'avvenuto deposito del provvedimento autorizzativo del compimento degli atti di straordinaria amministrazione, emesso dal Giudice tutelare e versato in atti in allegato alle note di udienza di parte istante, preso atto delle conclusioni già rassegnate dalle parti, il Giudice rimetteva la causa Collegio per la decisione, senza la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. (cfr. ordinanza del 2/6 maggio 2025).
In via pregiudiziale, va rilevato l'avveramento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 5 D.
Lgs. 28/2010, relativo alla necessaria instaurazione del tentativo obbligatorio di mediazione (cfr. verbale negativo di mediazione, versato in atti).
Sempre in via preliminare, va preso atto dell'avvenuto deposito del provvedimento di autorizzazione alla costituzione nel giudizio in epigrafe di , in qualità di tutore di Parte_1 [...]
, emesso dal Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in data 6 Parte_2 marzo 2019 (cfr. decreto in atti).
Risulta, pertanto, la sussistenza della condizione dell'azione di cui alla legittimazione attiva, spettando la stessa, nelle ipotesi- come nel caso di specie- di avvenuta interdizione legale della parte nel cui interesse si agisce, al tutore, previo rilascio di apposita autorizzazione del Giudice Tutelare al compimento di atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.
Per l'effetto, dovrà ritenersi non meritevole di accoglimento l'eccezione formulata dalle parti comparenti convenute, in ordine al difetto di legittimazione attiva in capo a , tutore Parte_1 dell'interdetto legale, , giusto provvedimento emesso in data 18 ottobre 2013 dal Parte_2
5 R.G. n. 422/2019
Giudice Tutelare presso il Tribunale di Santa Maria C.V., versato in atti quale allegato alla produzione di parte istante.
Venendo nel merito della res controversa, occorre preliminarmente delimitare l'oggetto del presente giudizio.
In particolare, si evidenzia che, in sede di memorie di cui all'art. 183, VI comma, I termine, la parte istante rinunciava espressamente ai capi di cui ai nn. da 3) a 7) delle conclusioni rassegnate nel libello introduttivo.
Pertanto, l'oggetto del presente giudizio è limitato ai capi 1 e 2 delle conclusioni rassegnate, ovvero alla sola dedotta falsità materiale della firma che figura apposta in calce alla procura speciale de quo.
Ciò posto, il Tribunale ritiene non meritevole di accoglimento la domanda promossa e che la stessa vada integralmente rigettata, alla luce delle seguenti motivazioni.
L'istante , sin dall'atto introduttivo, ha disconosciuto la procura speciale rilasciata Parte_2 in data 25 settembre 2012, evidenziando di non aver mai apposto la sottoscrizione a lui imputata e, dunque, rilevando l'assoluta apocrifia delle stessa.
A sostegno della domanda formulata, l'istante versava in atti la copia conforme dell'atto notarile, rogato in Napoli, dal notaio , in data 22.01.2014, Rep. n. 61801, Racc. n. 19956 Controparte_2 contenente la procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , Parte_2 Controparte_1 con atto del 25.09.2012 Rep. 60630, rogato in Napoli a ministero dello stesso notaio.
Con riguardo alla dedotta apocrifia, pienamente condivisibili -anche in quanto logicamente ed analiticamente argomentate - risultano le conclusioni alle quali è pervenuto l'ausiliario del giudice
(dott.ssa ) ai cui rilievi questo Collegio integralmente si riporta, inclusi quelli forniti Persona_2 dall'ausiliario, nell'appendice dell'elaborato peritale, in replica alle osservazioni formulate dai
Consulenti Tecnici di parte attrice (cfr., al riguardo, Cass. civ., sez. VI, 27 gennaio 2012, n. 1257, secondo la quale il giudice “non è tenuto a rispondere a ogni e qualsiasi rilievo del consulente tecnico di parte, ma è sufficiente che dal complesso della motivazione si evinca che esse sono state prese in considerazione e adeguatamente contrastate dal consulente tecnico d'ufficio, le cui conclusioni siano state recepite dal giudicante”).
Disposta d'ufficio la consulenza tecnica grafologica, il consulente tecnico ha provveduto alla verifica della firma disconosciuta, comparandola sia con il saggio grafico reso da , sia con Parte_2 la sottoscrizione da egli apposta sulla carta d'identità, rilasciata in 25 ottobre 2018 (in originale), nonché sulla carta d'identità, rilasciata in data 13 novembre 2009 (in copia fotostatica), affermando, all'esito, che “La firma in calce alla procura notarile posta dinanzi al Notaio Dott. Controparte_2
a nome di risulta essere (cfr. conclusioni della relazione Parte_2 Per_3 definitiva versata in atti con deposito del 02 ottobre 2022).
6 R.G. n. 422/2019
In particolare, il C.T.U. evidenziava: “La firma in verifica e le firme in comparazione non divergono nei seguenti aspetti… Nel caso di specie la firma in verifica è coerente sia nella forma sia nella sostanza con le firme comparative. Il signor ha delle precise caratteristiche grafiche, Pt_2 ovvero: La lettera “M” del cognome è sempre rappresentata con dei rigonfiamenti nella parte superiore del gesto grafico e sempre staccata dalla lettera “i” successiva. Anche la lettera “F” del cognome viene sempre disegnata staccata dal resto del nome. La continuità, la dimensione e la direzione corrispondono tra la firma in verifica e le firme in comparazione. Tra le altre cose è importante sottolineare i gesti fuggitivi del signor he si ritrovano sia nella firma in verifica Pt_2 sia nelle firme in comparazione, ad esempio il gesto di rappresentazione della lettera “F” del nome che si libera verso l'alto e la lettera “M” del nome che presenta un gesto liberatorio invece, inferiore”.
Orbene il Collegio ritiene di aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CT (ivi comprese le repliche alle osservazioni dei consulenti di parte), atteso che l' iter logico dallo stesso seguito appare coerente e non sussistono motivi per dubitare la correttezza del procedimento applicato.
L'esito dell'esperita C.T.U., che ha appurato la veridicità della sottoscrizione disconosciuta, comporta l'integrale rigetto della richiesta declaratoria di falsità materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata dal sig. al sig. , con atto del Parte_2 Controparte_1
25.09.2012, rogato dal notaio . Controparte_2
Il Collegio rileva che l'istante, in conseguenza alle risultanze di cui alla relazione peritale definitiva in atti, lamentava la non attendibilità della perizia, eseguita su copia conforme, nonché anomalie in capo al documento esaminato, tali da minarne la veridicità, in quanto la sottoscrizione apposta in un foglio separato e non su ogni singola facciata, adducendo possibili alterazioni del documento.
Ritiene questo Collegio inammissibili le suddette censure, in quanto formulate per la prima volta nella comparsa conclusionale depositata in data 13 gennaio 2025, pertanto, oltre i limiti delle preclusioni stabilite dagli artt. 166, 167 e 183 c.p.c., che stando al previgente codice, applicabile ratione temporis, erano maturate.
In ogni caso, si rileva che parte istante, nel corso del giudizio ed in sede di perizia non ha mai disconosciuto la conformità della copia fotostatica rispetto all'originale; al contrario, in sede di comparsa di costituzione, la stessa parte istante, in ordine al riferito deposito in copia della procura notarile, ne precisava la conformità.
Si ritiene che le conclusioni raggiunte siano da ritenersi assorbenti rispetto agli ulteriori profili e domande dedotti dalle parti in causa.
In ordine al governo delle spese processuali, le stesse seguono il principio della soccombenza e sono liquidate, come da dispositivo, sulla base dei valori minimi di cui alle tabelle allegate al D.M. 55/2014
7 R.G. n. 422/2019
per i giudizi innanzi al Tribunale, tenuto conto del valore della controversia (scaglione indeterminabile) ed in relazione alle fasi di studio della controversia, introduttiva del giudizio, di trattazione e decisionale.
Parimenti, seguono il principio della soccombenza le spese di lite sostenute dalla
[...]
, terza chiamata in causa ai fini dell'esercizio del diritto alla Controparte_3 manleva, in virtù di polizza professionale, da "in forza del principio di causazione Controparte_2
- che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate” (cfr. Cassazione, ordinanza n. 6144/2024 del 07 marzo 2024).
Infine sono poste a carico degli istanti le spese di CT liquidate in € 1.218,44 (n. 83 vacazioni x
14,68) oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, da calcolarsi nella misura di legge, sul solo onorario, cui va detratto l'acconto già versato
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, nella causa iscritta al n. 422/2019 del
R.G.A.C. così provvede:
• Rigetta integralmente la domanda di accertamento in ordine alla falsità materiale della firma che figura apposta nella procura speciale a vendere, rilasciata da a Parte_2
, con atto del 25 settembre 2012, rogato dal notaio Controparte_1 Controparte_2
(Repertorio n. 61801, Raccolta 19956), alla luce di quanto indicato in parte motiva;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 [...]
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_2 C.F._2
C.F. che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, Controparte_1 C.F._3 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di C.F._2 CP_2
C.F. che si liquidano in € 3.809,00 per compensi, oltre spese
[...] C.F._4 generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione all'avv. Salvatore Maddalena, dichiaratosi antistatario;
• Condanna C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2
C.F. al pagamento delle spese di lite in favore di C.F._2 [...]
C.F. , con sede in Milano, Via della Chiusa Controparte_3 P.IVA_1
n. 2, in persona del suo Procuratore speciale, terza chiamata in causa ai fini dell'esercizio del
8 R.G. n. 422/2019
diritto alla manleva, in virtù di polizza professionale, da , che si liquidano Controparte_2 in € 3.809,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge;
• Pone le spese di CT liquidate in € 1.218,44 oltre I.V.A. e contributo assistenziale e previdenziale, da calcolarsi nella misura di legge, sul solo onorario, cui va detratto l'acconto già versato, in solido a carico degli attori.
Così deciso in Aversa il 30 giugno 2025
Il Giudice est.
Dott.ssa Francesca Sequino
Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Tabarro
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