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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trieste, sentenza 17/04/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trieste |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
LA CORTE D'APPELLO DI TRIESTE
- Sezione II Civile -
composta dai Signori Magistrati
Dott. Marina Caparelli - Presidente -
Dott. Lucio Benvegnù - Consigliere relatore -
Dott. Marina Vitulli - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in materia civile iscritta al n. 247 del Ruolo 2022, promossa in questa se-
de di appello con citazione depositata il 24/6/2022
da
(P.IVA ), in persona dell'Ammi- Parte_1 P.IVA_1
nistratore Delegato sig. , rappresentata e difesa dall'Avv.France- Parte_2
sco Acerboni in forza di procura alle liti trasmessa per via telematica, unitamente alla citazione d'appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellante -
contro
(C.F. / P.IVA ), in persona Controparte_1 P.IVA_2
del legale rappresentante sig. rappresentata e difesa dall'Avv.Valentina CP_1
Mazzucco per mandato a margine della citazione di primo grado, trasmesso per via telematica, unitamente alla comparsa di costituzione e risposta in appello, come copia per immagine su supporto informatico di originale analogico
- appellata -
Oggetto della causa: giudizio di appello contro la sentenza n.845/2021 del Tribunale
di Pordenone - risarcimento danni. Causa chiamata all'udienza di precisazione delle conclusioni del 15/5/2024, sostituita dalla trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c., e trattenuta in decisione con concessione dei termini ex art.190 c.p.c.
Conclusioni
Per l'appellante: riformarsi l'impugnata sentenza per i punti e capi che dispongono la condanna di al pagamento, in favore di Parte_1 [...]
della somma di euro 6.934,39 a titolo di risarcimento del danno e, per Parte_3
l'effetto, condannarsi alla restituzione di tutte le somme ricevute in Controparte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, con conseguente riforma della sentenza impugnata anche in punto di condanna alle spese. In subordine, previa riforma della sentenza impugnata, ridursi la pretesa risarcitoria a quanto sarà accertato dovuto nel presente giudizio, con conseguente restituzione di quanto corrisposto in eccedenza e conseguente riforma della sentenza anche in punto di condanna al pagamento delle spese legali. In ogni caso confermarsi la sentenza impugnata nella parte in cui rigetta la domanda formulata dall'attore in primo grado di condanna di al pagamento CP_2
di euro 1.200,00 a titolo di risarcimento danno per lucro cessante.
Per l'appellata: - nel merito, respingere l'appello di Parte_1
perché infondato in fatto e in diritto, confermando la sentenza di primo grado,
[...]
provvedendo alla correzione dell'errore materiale del dispositivo laddove condanna la al pagamento di €.6.934,39 in luogo di €.6.394,39 richiesti dall'attrice come CP_2
danno emergente;
- in ogni caso, con vittoria di compensi professionali, maggiorati di spese generali 15% e accessori come per legge.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art.132 c.p.c. come modificato dall'art.45 c.17 della legge 69/09)
Con atto di citazione di data 7/6/2019 la Controparte_1
sponeva che un suo dipendente aveva effettuato, presso la stazione di servizio
[...]
di via Marco Polo a Maniago, due rifornimenti del camion Renault T460 targato EZ
935 BV: il primo il giorno 1 ottobre 2018 alle ore 16.45 e il secondo il 2 ottobre alle ore 15.43, acquistando rispettivamente 237 e 196,21 litri di gasolio;
che la mattina del 3 ottobre le spie del cruscotto avevano segnalato un malfunzionamento per cui il
Pag.2 camion era stato portato all'officina autorizzata della ditta TE ad Alpago, dove era stata riscontrata la presenza di acqua nel serbatoio del carburante;
che i meccanici avevano provveduto a svuotare e lavare il serbatoio nonchè le tubazioni e le conduttu-
re interne, a sostituire i filtri, spurgare l'impianto e rimettere a punto il motore;
che il
4 ottobre il camion non era stato utilizzato;
che il 5 ottobre il camion era partito vuoto ma, una volta caricata la merce, si era fermato a causa della riaccensione di tutte le spie relative al motore e quindi era stato portato all'officina autorizzata di zona, ditta
ES Edoardo s.r.l. di Mogliano Veneto;
che ivi era stata riscontrata la medesima problematica attestata dalla ditta TE e quindi si era provveduto alla sostituzione di sei iniettori, danneggiati dalla presenza dell'acqua nel carburante;
che il camion era rimasto presso l'officina fino al 10 ottobre 2018; che il sinistro era stato tempestiva-
mente denunciato con e-mail dell'8 ottobre, cui aveva fatto seguito una ingiustificata risposta negativa dalla . Parte_1
Ciò premesso la società attrice chiedeva di essere risarcita dalla venditrice -
quale responsabile dei vizi e difetti di conformità della merce - del danno subito a causa della presenza di acqua nel carburante, tale da renderlo inidoneo all'uso, pari a complessivi Euro 7.594,39, somma comprensiva del costo degli interventi di ripara-
zione e del lucro cessante dovuto al fermo tecnico ed alla conseguente inattività del camion.
Si costituiva in giudizio replicando che Parte_1
nei giorni 1 e 2 ottobre 2018 il distributore di Maniago aveva venduto rispettivamente
5.010 e 4.442 litri di gasolio senza che altri formulassero domande di risarcimento danni;
che il carburante acquistato da presso il punto vendita di Ma- CP_1
niago si era mescolato con quello già presente nel serbatoio, acquistato altrove;
che le affermazioni sul nesso di causalità fra rifornimenti a Maniago e danni costituivano mere deduzioni di parte attrice;
che gli interventi di riparazione erano avvenuti senza contraddittorio e da parte di officine autorizzate Renault e quindi palesemente interes-
sate; che non le erano state messe a disposizione le componenti meccaniche del ca-
mion per poter procedere ad una verifica delle cause del danno lamentato;
che in occasione del primo intervento il serbatoio era stato del tutto svuotato e quindi le ano-
Pag.3 malie riscontrate in occasione del secondo intervento non potevano essere ricondotte ai pregressi rifornimenti presso il suo punto vendita di Maniago;
che non vi era prova della corrispondenza fra quanto esposto nelle fatture prodotte da e CP_1
gli interventi effettivamente eseguiti sul camion;
che ugualmente mancava la prova del mancato utilizzo del veicolo dal 5 al 10 ottobre e non erano indicati i criteri di quantificazione del preteso danno, peraltro non configurabile nelle giornate di sabato e domenica, senza contare che la società attrice avrebbe potuto proseguire l'attività
con uno degli altri mezzi di cui era proprietaria.
Concessi i termini ex art.183 comma 6 c.p.c., la causa veniva istruita mediante l'esame dei testi indicati dalle parti, quindi trattenuta in decisione all'udienza del-
l'1/10/2021 e quindi decisa con sentenza di data 17/12/2021.
Il Tribunale di Pordenone, in parziale accoglimento della domanda, condan-
nava a pagare a la somma Parte_1 Controparte_1
complessiva di Euro 6.934,39 oltre interessi legali osservando che l'azione esercitata dalla società attrice era riconducibile alla previsione dell'art.1494 c.c., essendo la do-
manda risarcitoria autonoma e scindibile da quelle dell'art.1492 c.c.; che la vendita del carburante era confermata dai documenti prodotti e dalle testimonianze assunte;
che non vi era controversia sul rispetto dei termini di decadenza e prescrizione;
che il teste aveva confermato che nei giorni 1 e 2 ottobre il rifornimento di Tes_1
carburante era avvenuto solo presso il distributore di e che in pre- Parte_1
cedenza il camion aveva circolato regolarmente;
che la presenza di acqua nel serba-
toio era confermata dalla relazione della ditta TE e dalla deposizione del dipen-
dente di questa sig. che la suddetta relazione e quella successiva della ditta ES Pt_4
descrivevano la natura del problema riscontrato e degli interventi di riparazione effet-
tuati; che quindi la società attrice aveva adempiuto al suo onere probatorio, mentre quella convenuta non aveva dimostrato l'interruzione del nesso di causalità fra la vendita del carburante impuro e i vizi poi manifestatisi.
Contro questa decisione ha proposto appello la Parte_5
per i motivi che verranno qui di seguito esaminati;
si è costituita la
[...] [...]
chiedendo la conferma dell'impugnata sentenza. CP_1
Pag.4 Trattenuta una prima volta in decisione, la causa è stata rimessa in istruttoria con ordinanza del 25/1/2024 con cui è stato disposto il nuovo esame del teste Pt_4
Esaurito tale adempimento, la causa è stata quindi nuovamente spedita a sen-
tenza nella forma della trattazione scritta ex art.127 ter c.p.c.
1. La corretta decisione della controversia sottoposta all'esame di questa Corte
richiede innanzitutto che sia individuata la regola di giudizio da applicare al caso concreto.
1.1. A questo scopo non basta rilevare - come ha correttamente fatto il Giudice di primo grado - che ha validamente scelto di esercitare Controparte_1
l'azione risarcitoria prevista dall'art.1494 c.c. (autonoma e scindibile da quelle di risoluzione del contratto o di riduzione del prezzo ex art.1492 c.c.); oltre a ciò occorre infatti tenere presente che - avendo la società attrice in primo gra-
do lamentato una mancanza di qualità del carburante acquistato presso la sta-
zione di servizio di (tale dovendosi ritenere Parte_1
la presenza di acqua nel carburante stesso) - l'accertamento dei difetti della cosa oggetto di compravendita è regolato dall'art.1513 c.c., ove è stabilito che
"in caso di divergenza sulla qualità o condizione della cosa, il venditore o il
compratore possono chiederne la verifica nei modi stabiliti dall'articolo 696
del codice di procedura civile" (comma 1) e che "la parte che non ha chiesto
la verifica della cosa, deve, in caso di contestazione, provarne rigorosamen-
te l'identità e lo stato" (comma 2).
1.2. Nel caso in esame non solo non si è avvalsa dello stru- Controparte_1
mento di tutela previsto dall'art.696 c.p.c., ma neppure si è attivata per acqui-
sire e conservare la prova diretta dei fatti costitutivi della sua pretesa: è certo infatti che i meccanici della ditta TE non hanno nè misurato la quantità
d'acqua trovata all'interno del serbatoio del carburante del camion Renault
T460 targato EZ 935 BV, nè prelevato un campione del gasolio presente nel medesimo serbatoio (al fine di consentirne un esame chimico e verificare così
la presenza di acqua o altre impurità); che Parte_1
Pag.5 non è stata preventivamente avvisata dell'intervento che la ditta ES intende-
va eseguire sul mezzo (ovvero la sostituzione degli iniettori) - essendo la mail dell'8 ottobre 2018 del sig. evidentemente successiva alla ripara- Persona_1
zione - e quindi neppure messa in condizione di assistere all'operazione; e in-
fine che gli iniettori sostituiti (perchè asseritamente danneggiati dall'acqua)
non sono stati conservati ed esibiti alla società venditrice (onde consentirle di effettuare o chiedere una qualche indagine allo scopo di accertare natura, con-
sistenza e origine del loro malfunzionamento).
2. La ha quindi fatto valere, a sostegno della sua pretesa, Controparte_1
esclusivamente un ragionamento probatorio di tipo indiziario, che si può così
sinteticamente riassumere: a) prima dei rifornimenti oggetto di causa il ca-
mion Renault non aveva manifestato problemi al motore;
b) nei giorni 1 e 2
ottobre 2018 l'acquisto di carburante è avvenuto solo presso la stazione di ser-
vizio di a Maniago;
c) l'accensione delle spie Parte_1
di malfunzionamento del motore si è verificata la mattina del 3 ottobre e quin-
di poco dopo i suddetti rifornimenti;
d) i meccanici della ditta TE hanno riscontrato la presenza di una notevole quantità di acqua nel serbatoio e questa poteva esservi entrata solo tramite i rifornimenti di carburante, poichè il serba-
toio del camion era dotato di tappo con chiave e non risultava manomesso al momento dell'arrivo in officina;
e) i danni riscontrati agli iniettori erano quelli tipici conseguenti alla presenza di acqua nel gasolio.
2.1. Occorre allora verificare se questi indizi abbiano i requisiti prescritti dall'art. 2729 c.c., e cioè siano gravi, precisi e concordanti;
e quindi se valgano a forni-
re la prova rigorosa, come richiede l'art.1513 c.c., della mancanza di qualità
Part del carburante venduto da e del nesso di cau- Parte_1
salità fra questo difetto e i danni lamentati da CP_1
2.1.1. I dati temporali valorizzati dalla società appellata - ovvero la mancanza di segnali di malfunzionamento prima dei rifornimenti dell'1 e 2 ottobre e l'ac-
censione delle spie la mattina del giorno successivo - hanno di per sè scarsa
Pag.6 efficacia probatoria.
E' noto infatti che la successione (e contiguità) tra due eventi non implica af-
fatto che il primo sia la causa del secondo (essendo notoriamente la regola
"post hoc ergo propter hoc" un sofisma ovvero un'argomentazione capziosa ed erronea1); e, in concreto, non si può escludere con ragionevole certezza -
stante l'impossibilità di esaminare e sottoporre a una qualche indagine tecnica gli iniettori - che questi fossero già danneggiati o usurati in precedenza e che solo per un mero caso questa condizione si sia manifestata (ovvero abbia rag-
giunto un livello tale da essere rilevabile dai sensori e quindi segnalata dalle spie del motore del camion) dopo i rifornimenti di cui si discute.
2.1.2. Anche l'argomento secondo cui l'acqua ritrovata nel serbatoio del camion Re-
nault il 3 ottobre poteva esservi entrata solo ed esclusivamente in occasione dei rifornimenti oggetto di controversia (ovvero gli unici eseguiti nei due gior-
ni precedenti), perchè il serbatoio (munito di tappo con chiave) non presenta-
va segni di effrazione, contiene un errore logico.
Esso si basa infatti sul presupposto (implicito) che l'acqua possa entrare nel serbatoio di un camion solo assieme al (ovvero mescolata con il) carburante oppure perchè qualcuno ve l'ha dolosamente inserita (manomettendo il serba-
toio); si tratta però di un presupposto errato, essendo evidente che la presenza di acqua può essere dovuta anche ad altre cause come ad esempio alla pioggia o ai lavaggi (se il serbatoio presenti delle perdite) oppure a condensa dell'umi-
dità atmosferica (destinata a raccogliersi progressivamente sul fondo del ser-
batoio, essendo l'acqua più pesante del gasolio, e a rimanervi, non potendo evaporare per la presenza del carburante in superficie).
Il teste già dipendente della ditta TE all'epoca dei fatti di causa, ha Pt_4 riconosciuto la possibilità teorica della formazione di condensa, ma ha escluso
(nella deposizione resa in appello) che questa sia stata l'origine dell'acqua pre-
sente nel serbatoio del camion Renault, motivando la sua conclusione con la grande quantità di acqua (dai 20 ai 30 litri almeno) che sarebbe stata riscontra-
ta in concreto2.
A parte i dubbi sulla ammissibilità ed efficacia probatoria di un giudizio tec-
nico espresso da un teste, si deve osservare che la quantificazione operata dal sig. appare assai poco attendibile, non solo perchè formulata (a distanza Pt_4
di vari anni) in modo palesemente approssimativo ma soprattutto perchè 20 -
30 litri rappresentano dal 4,9% al 7,4% della capienza del serbatoio del ca-
mion Renault (pari a 405 litri, stando alla dichiarazione della ditta TE del
13/1/2020): se quindi vi fosse stata davvero così tanta acqua nel serbatoio è
probabile che ad un certo momento il "pescante" avrebbe aspirato solo quella
(invece del carburante) e il mezzo non avrebbe certo percorso molti chilometri dopo il primo e il secondo rifornimento (come di fatto è accaduto) ma si sa-
rebbe ben presto e definitivamente bloccato (mentre si sono solo accese le spie che segnalavano un malfunzionamento).
2.1.3. Del tutto irrilevante è infine l'ultimo argomento, basato sulle valutazioni delle ditte TE e ES riguardo al nesso di causalità fra la presenza di acqua nel serbatoio del camion e il malfunzionamento degli iniettori.
Si tratta infatti di un giudizio tecnico inammissibile e inutilizzabile e comun-
que non adeguatamente supportato da elementi e dati concreti: sia la dichiara-
zione della ditta TE del 13 gennaio 2020 che quella della ditta ES del-
l'11 gennaio 2020 (prodotte in copia dalla società appellata) non contengono infatti alcuna descrizione specifica degli iniettori sostituiti (peraltro, come già
detto, mai sottoposti ad accertamento ex art.696 c.p.c. nè esibiti alla San Mar-
co Petroli Distribuzione), non essendo sufficiente a questo scopo l'uso del ter- mine "grippaggio" (stante la sua genericità3).
E quindi, essendo rimasti ignoti sia la quantità d'acqua presente nel serbatoio,
sia i danni riscontrati sugli iniettori, l'affermazione dell'esistenza di un colle-
gamento causale fra l'uno e l'altro evento costituisce una mera petizione di principio (non sostenuta da alcun dato concreto e argomento tecnico, non pre-
senti nelle citate dichiarazioni delle officine intervenute sul mezzo).
2.2. Ulteriori dubbi sull'origine dell'acqua presente nel serbatoio del camion Re-
nault, sulla sua quantità e, soprattutto, efficacia causale rispetto al malfunzio-
namento degli iniettori derivano dal fatto che, dopo i rifornimenti contestati,
il mezzo ha percorso un gran numero di chilometri.
2.2.1. Utilizzando i dati del contachilometri ricavabili dagli scontrini relativi ai rifor-
nimenti (annotati dall'autista de e dalle fatture delle ditte Pe- CP_1
terle e ES si possono ricavare le seguenti percorrenze:
Rifornimento Contachilometri Chilometri percorsi Data Ora Litri da scontrino da fattura lunedì 1 ottobre 2018 16:45 237,00 349.883
350 martedì 2 ottobre 2018 15:43 196,21 350.233
459 mercoledì 3 ottobre 2018 350.692
238 venerdì 5 ottobre 2018 350.930
Risulta quindi che il camion Renault, dopo il primo rifornimento effettuato alle 16.45 dell'1 ottobre, ha percorso, fino al successivo rifornimento delle ore
15.43 del 2 ottobre, 350 chilometri (senza che le spie del cruscotto segnalas-
sero alcun malfunzionamento); dal secondo rifornimento fino a quando è stato portato all'officina della ditta TE, e quindi prima dell'accensione delle spie di allarme, ha percorso altri 459 chilometri;
e infine, dopo l'intervento della ditta TE e prima di essere portato all'officina della ditta ES, ovvero fino a quando si sono nuovamente accese le spie, ha percorso ancora 238 chilo-
metri (tenendo conto che il giorno 4 ottobre è rimasto fermo presso La Mon-
golfiera).
2.2.2. Sulla base di quanto appena detto si possono formulare alcune osservazioni critiche:
innanzitutto non è vero quanto affermato da nella citazione CP_1
di primo grado e cioè che l'avaria del motore si manifestò il mattino successi-
vo al secondo rifornimento, quando il camion venne avviato: in realtà il mezzo fu portato all'officina TE, a seguito dell'accensione delle spie del motore,
dopo aver percorso 459 chilometri;
e ciò contribuisce a togliere valore all'ar-
gomento della società appellata fondato sulla (pretesa e insussistente) vicinan-
za temporale fra rifornimenti e malfunzionamento del motore;
Part
in secondo luogo, se davvero nel gasolio fornito da Parte_1 [...]
vi era una quantità ingente di acqua (e cioè 20 - 30 litri, stando al CP_4
teste 4, e questa ha irrimediabilmente danneggiato gli iniettori (tanto da Pt_4
rendere necessario sostituirli), non si comprende come il camion possa aver percorso 350 chilometri dopo il primo rifornimento, altri 459 dopo il secondo e ancora 238 dopo l'intervento (non risolutivo) della ditta TE, per un totale di 1.047 chilometri;
e ciò tanto più se si presta fede a quanto dichiarato dalle ditte e riguardo alla particolare sensibilità dei motori come Per_2 Per_3
quello installato sul camion Renault T460 alla qualità del carburante utilizza- to;
quanto appena detto toglie altresì valore alle spiegazioni (peraltro del tutto ipotetiche) formulate dal teste nella sua deposizione in appello7: se dav- Pt_4
vero il gasolio fornito da era (come sostiene Parte_1
La di qualità pessima, non si comprende come possa essere pas- CP_1
sato attraverso gli iniettori senza dare subito sintomi di malfunzionamento;
e se l'acqua era emulsionata al gasolio, e si è progressivamente depositata sul fondo, nessun rilievo ha il fatto che il serbatoio fosse diviso in scomparti (evi-
dentemente comunicanti fra di loro);
e infine, se davvero l'acqua presente nel gasolio acquistato l'1 e 2 ottobre ha danneggiato gli iniettori tanto da renderli inservibili, non si comprende co-
me l'intervento eseguito dalla ditta TE il 3 ottobre - consistito, stando alla fattura in atti, nel semplice lavaggio del serbatoio, pulizia delle tubazioni e condutture interne, sostituzione dei filtri gasolio, spurgo dell'impianto e messa a punto del motore - abbia fatto venire meno i segnali di malfunzionamento degli iniettori e consentito al camion di percorrere altri 238 chilometri prima di dare segni di avaria.
2.3. In conclusione gli elementi probatori (indiziari) fatti valere da CP_1
non sono in grado di dimostrare - non essendo gravi, precisi e concordanti -
nè la quantità di acqua effettivamente ritrovata nel serbatoio del camion dai meccanici della ditta TE;
nè l'origine di quest'acqua (e cioè se essa sia en-
trata nel serbatoio assieme al carburante acquistato l'1 e 2 ottobre oppure si sia progressivamente accumulata sul fondo del serbatoio per effetto di con- densa dell'umidità atmosferica); quale tipo di danno o avaria presentavano gli iniettori sostituiti dalla ditta ES (che nessuno ha mai potuto esaminare); e se questo (sconosciuto) danno sia stato conseguenza dell'acqua trovata nel ser-
batoio (e non piuttosto di normale usura o di altre cause ignote e indetermina-
bili).
In sintesi non vi è prova nè della mancanza di qualità del gasolio venduto da
(ovvero del rapporto di causalità fra i riforni- Parte_1
menti dell'1 e 2 ottobre e la presenza di una ignota quantità di acqua nel serba-
toio del camion Renault); nè della natura e consistenza dell'avaria (ugualmen-
te ignota) da cui erano affetti gli iniettori del motore del veicolo;
nè del preteso collegamento causale fra questa avaria e l'acqua trovata nel serbatoio.
3. L'appello proposto da va quindi accolto;
di Parte_1
conseguenza, respinta la domanda risarcitoria proposta da Controparte_1
quest'ultima va condannata a restituire la somma di Euro 9.424,33 per-
[...]
cepita il 9/2/2022 in adempimento della sentenza qui riformata, con gli inte-
ressi di legge dal pagamento al saldo effettivo.
3.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate nella misura media prevista per lo scaglione di valore cui appartiene la causa.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Trieste, definitivamente pronunciando, così decide:
in accoglimento dell'appello proposto da contro Parte_1
la sentenza del Tribunale di Pordenone n.845/2021 pubblicata il 24/12/2021, che per l'effetto integralmente riforma, respinge tutte le domande proposte da
[...]
con la citazione di primo grado e la condanna a restituire Controparte_1
alla società appellante la somma di Euro 9.424,33 maggiorata di interessi di legge dal
9/2/2022 al saldo effettivo;
condanna La a rifondere a Controparte_1 [...]
le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio che liquida Parte_1
per il primo grado in complessivi Euro 5.077.00 e per l'appello in complessivi Euro
6.164,50 (di cui Euro 5.809,00 per compensi di Avvocato ed Euro 355,50 per con-
Pag.12 tributo unificato), in entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura massima di tariffa, IVA e CPA di legge.
Così deciso in Trieste nella Camera di consiglio del 2 aprile 2025.
Il Giudice Estensore
La Presidente
(dott.Lucio Benvegnù) (dott.ssa Marina Caparelli)
Pag.13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 "In tema di illecito aquiliano, ai fini dell'accertamento del nesso causale, non è sufficiente una rela- zione di prossimità cronologica tra la condotta e l'evento dannoso, in quanto il criterio "post hoc propter hoc" è errato, posto che correlazione non significa causazione. (In applicazione del principio la Corte ha cassato la sentenza che, per rigettare la domanda di risarcimento del danno per inquina- mento ambientale di un'area, aveva escluso il nesso causale tra lo sversamento di materiale oleoso, provocato dal cedimento del manto stradale in corrispondenza delle cisterne che lo contenevano, e le condotte ascritte ai convenuti, precedenti proprietari dell'area, di occultamento sotto la sede stradale di tali cisterne e di mancata rimozione delle stesse, in quanto risalenti a molti anni prima dell'evento lesivo)" (così in massima Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 3285 del 03/02/2022).
Pag.7 2 teste "abbiamo tolto il tappo di svuotamento ed è uscita l'acqua, a distanza di tempo è difficile Pt_4 ricordare la quantità, comunque credo di poter dire che ci saranno stati almeno dai 20 ai 30 litri di acqua. [...] E' possibile che in un serbatoio si formi della condensa, ma certamente non fino a 20 li- tri."
Pag.8 3 dal Vocabolario Treccani on line:
[dal fr. grippage; v. grippare]. – Fenomeno (detto anche, in forma più italiana ma Controparte_3 meno com.,grippamento) che si produce tra due superfici solide a contatto e in moto relativo di striscia- mento quando, per eccessivo attrito e conseguente sviluppo di calore, si arriva a una saldatura locale e, in pratica, alla distruzione delle superfici di contatto;
per es., il grippaggio del pistone nel cilindro, inconveniente che può essere attribuito a scarsa lubrificazione, a insufficiente raffreddamento o a man- canza di gioco adeguato tra pistone e cilindro.
Pag.9 4 quantità che corrisponde ad una percentuale dal 4,6% al 6,9% di tutto il gasolio fornito nei giorni 1
e 2 ottobre (pari a 433,21 litri), a fronte di una percentuale massima di acqua nel gasolio, consentita dalle norme UNI, dello 0,02% per chilo. 5 nella cui relazione di data 13/1/2020 così testualmente si legge: "Si fa inoltre presente che il veicolo in causa...rientra nella classe di inquinamento -Euro 6: l'impianto di iniezione dei veicoli euro 6 è do- tato da componenti (serbatoio, filtri, pre-filtri, pompa di iniezione, iniettori) che, per le loro caratte- ristiche tecniche, risultano essere particolarmente sensibili alla presenza di acqua e/o impurità nel carburante. Pertanto un rifornimento di carburante che presenti acqua e/o impurità causa un danno ai componenti dell'impianto di iniezione provocando il fermo del veicolo e la sostituzione dei compo- nenti danneggiati." 6 nella cui dichiarazione di data 11/1/2020 così testualmente si legge: "Teniamo a precisare che la natura sofisticata dei motori Euro 6 pretendono una qualità di carburante e lubrificanti pressochè perfetta per non incorrere in inconvenienti di questo tipo e soprattutto necessitano di officine specializzate del marchio di riferimento per l'accoppiamento / programmazione / calibratura degli iniettori e pompe con strumenti diagnostici dedicati."
Pag.10 7 teste «Il Giudice evidenzia al teste che, stando ai documenti in atti, il camion ha eseguito un Pt_4 primo rifornimento l'1 ottobre di 237 litri di gasolio ed ha poi percorso 350 chilometri ed un secondo rifornimento il 2 ottobre di 196 litri ed ha quindi percorso altri 459 chilometri e solo alla fine si sono accese le spie;
chiede quindi come il mezzo possa aver percorso così tanti chilometri prima di presen- tare sintomi di danno;
il teste dichiara: "non è facile dare una risposta a questa domanda;
posso ipo- tizzare che l'acqua sia inizialmente passata attraverso gli iniettori senza dare sintomi di malfunzio- namento e solo successivamente, con il passare del tempo, si sia manifestato il danno;
inoltre preciso che il serbatoio ha all'interno delle paratie forate e il tappo di riempimento si trova da un lato e il
"pescante" è invece al centro del serbatoio, per cui è possibile che l'acqua abbia impiegato del tempo per arrivare fino al "pescante" ed essere quindi aspirata. Aggiungo ancora che è probabile che l'acqua quando è stata immessa nel serbatoio fosse emulsionata al gasolio e poi ci vuole del tempo perchè decanti e cioè perchè si separi dal gasolio e si depositi sul fondo del serbatoio essendo più pesante.»
Pag.11