Articolo 2 della Legge 5 luglio 1990, n. 174
Articolo 1Articolo 3
Versione
26 luglio 1990
Art. 2. 1. L'autorizzazione di spesa di cui all' articolo 6 della legge 10 ottobre 1975, n. 517 , e successive modificazioni e integrazioni, e' incrementata di lire 130 miliardi per l'anno 1989.
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 6 della legge n. 517/1975 (Credito agevolato al commercio), e successive modificazioni e integrazioni, e' il seguente:
"Art. 6 (Fondo per il finanziamento delle agevolazioni e comitato di gestione). - Nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' istituito un fondo per il finanziamento delle agevolazioni di cui alla presente legge.
La gestione del fondo e' affidata ad un comitato istituito presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nominato con decreto del Ministro e composto dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, o suo delegato, che lo presiede, dal Ministro per il tesoro, dal Ministro per il lavoro, dal Ministro per le regioni, dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal Ministro per il turismo, dal Ministro per il bilancio o loro delegati, da un rappresentante degli istituti di credito designato dall'Associazione bancaria italiana, da un rappresentante dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali a carattere generale dei commercianti, da tre rappresentanti designati dalle organizzazioni nazionali della cooperazione e da due rappresentanti dei comuni designati dall'ANCI.
Alle sedute del comitato partecipa inoltre il rappresentante della regione interessata alle domande da esaminare per la concessione dei contributi.
Le mansioni di segretario del suddetto comitato sono svolte da un direttore generale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, designato dal Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato.
Il suddetto comitato:
1) stabilisce i termini entro i quali gli interessati dovranno presentare le domande di finanziamento;
2) riceve tutte le domande presentate dagli interessati per la concessione dei contributi, le quali devono essere inoltrate con parere motivato da parte degli istituti e delle aziende di credito entro 120 giorni dalla presentazione delle stesse;
3) accerta le caratteristiche dei soggetti beneficiari di cui all'articolo 1 della presente legge;
4) verifica la rispondenza dei singoli programmi di investimento alle finalita' della presente legge, tenuti presenti in particolare i piani di sviluppo e di adeguamento della rete di vendita predisposti dai comuni ed eventuali criteri di priorita' per l'accoglimento delle richieste, indicati dalle regioni interessate;
5) propone la concessione dei contributi in conto interesse che vengono assegnati e liquidati con decreto del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, compiuti gli accertamenti di cui al paragrafo 3);
6) predispone eventuali schemi di convenzione tra gli istituti di credito di cui al precedente articolo 4 e le regioni al fine di stabilire in particolare il tasso di interesse che gli istituti medesimi si obbligano a praticare per i finanziamenti di cui alla presente legge.
Per la corresponsione dei contributi in conto interessi viene stanziata la somma di lire 4 miliardi per l'anno 1975 e di lire 9 miliardi per nove anni a partire dall'anno 1976, con copertura dell'onere relativo all'anno finanziario 1975 mediante riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
Della suddetta somma la quota riservata al commercio all'ingrosso non puo' essere superiore al 10 per cento.
La quota si riserva per i territori di cui all' articolo 1 del testo unico 30 giugno 1967, n. 1523 , e successive modificazioni e integrazioni, e' fissata nella misura del 50 per cento dello stanziamento.
Le somme eventualmente non impegnate alla chiusura dell'esercizio sono riportate negli esercizi finanziari successivi e possono essere utilizzate, previo parere del CIPE, anche in deroga al presente comma.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad effettuare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio".
Entrata in vigore il 26 luglio 1990