Ordinanza cautelare 8 settembre 2022
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. II, sentenza 04/12/2025, n. 2287 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 2287 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02287/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00956/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 956 del 2022, proposto da -OMISSIS--OMISSIS- Soc. Semplice, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Cesare Tapparo, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Udine, via Mercatovecchio 28;
contro
EA, non costituita in giudizio;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
del provvedimento -OMISSIS- di ricalcolo del prelievo supplementare imputato per la campagna 2003/2004 in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato n. 265/2021.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista l’ordinanza cautelare n. -OMISSIS- del 2022;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 dicembre 2025 il dott. ER GI SS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- con il ricorso in epigrafe, notificato il 18.07.2022 e corredato da istanza cautelare, l’azienda agricola -OMISSIS- –-OMISSIS- (d’ora in avanti anche “l’azienda agricola”) impugnava dinanzi a questo T.A.R. il provvedimento prot. n. -OMISSIS- dell’8.07.2022 con il quale l’AGEA, in ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato del 7.01.2021 n. 265, aveva disposto in euro 56.056,32, oltre a interessi legali maturati per €. 20.864, 53, il prelievo supplementare dovuto dall'azienda per l'annata lattiero-casearia 2003/2004;
- l’impugnativa era affidata a plurimi motivi di legittimità sotto il profilo della violazione di legge e dell'eccesso di potere, nonché sotto il profilo dell’intervenuta prescrizione del diritto azionato; accedeva, altresì, la domanda di accertamento e condanna dell’AGEA alla “ riduzione del quantum della pretesa azionata mediante la corretta applicazione dei criteri indicati dalla giurisprudenza della CGE e del Consiglio di Stato in materia qua ovvero nella misura di giustizia; anche per tutte le causali esposte in narrativa inerenti la mancata decurtazione da parte di EA degli importi già posti in compensazione con il credito vantato dal ricorrente per il contributo comunitario PAC ”;
- l’AGEA, benché regolarmente intimata, non si costituiva in giudizio;
- questo T.A.R., all’esito della camera di consiglio del 7.09.2022, con ordinanza cautelare n. -OMISSIS- accoglieva la domanda di sospensiva limitatamente al solo periculum in mora ;
Rilevato che, all’udienza pubblica straordinaria del 2 dicembre 2025, il Tribunale, ai sensi dell’art. 73, comma 3 del cod.proc.amm. ha rilevato la sussistenza di una possibile causa di improcedibilità dell’impugnativa per sopravvenuta carenza di interesse in ragione dell’entrata in vigore dell’art. 10 bis, comma 4, del D.L. 13 giugno 2023, n. 69, convertito in legge10 agosto 2023 n. 103; all’esito della relativa discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione;
Ritenuto che, in ragione di quanto sollevato ex officio, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse in coerenza con la giurisprudenza di questo T.A.R. (cfr. di recente T.A.R. per il Veneto, sez. IV, 23 settembre 2025, n. 1596);
Osservato, invero, che:
- la dichiarazione di improcedibilità della domanda per sopravvenuta carenza d’interesse presuppone il verificarsi di una situazione di fatto o di diritto, del tutto nuova rispetto a quella esistente al momento della proposizione del ricorso, tale da comportare l'inutilità della sentenza, per avere fatto venire meno per il ricorrente l'utilità della pronuncia del giudice (cfr. tra le molte, Cons. Stato, sez. IV, 9 settembre 2009, n. 5402; id. 11 ottobre 2007, n. 5355);
- nel caso di specie, in forza dell’art. 10 bis, comma 4 del D.L. n. 69/2023, a tenore del quale “ Tutte le comunicazioni di ricalcolo già notificate dall'AGEA prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono prive di effetto e sono sostituite da quelle effettuate ai sensi dei commi precedenti ”, è venuto meno definitivamente l’efficacia del provvedimento di ricalcolo gravato con la presente impugnativa, senza che con successivi motivi aggiunti siano stati gravati eventuali e successivi provvedimenti di ricalcolo;
Ritenuto, in definitiva, che, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza d’interesse;
la mancata costituzione dell’Agenzia intimata giustifica il mancato riconoscimento delle spese di lite nel presente giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida RA, Presidente
Nicola Bardino, Primo Referendario
ER GI SS, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| ER GI SS | Ida RA |
IL SEGRETARIO