TRIB
Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 29/07/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Chieti
Il Tribunale ordinario di Chieti, in composizione monocratica, in persona del giudice dott. Marcello
Cozzolino, all'esito dell'udienza del 9.7.2025 ha trattenuto in decisione la causa iscritta al n. 586/2024 r.g., ed ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281 quinquies c.p.c., la seguente
SENTENZA
tra
(C.F. ), nata ad [...] il [...], ivi residente in Parte_1 C.F._1
via Foro n. 6, rappresentata e difesa dall'avv. Marco De Merolis e dall'avv. Francesco De Merolis, entrambi del Foro di Chieti
opponente e
(P. IVA , con sede in Padova, via S. Marco n. 11, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Sebastiano Angelo Scarpa del Foro di
Venezia e Renata Castellan del Foro di Treviso
opposta
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
Conclusioni dell'opponente: richiesta di chiarimenti al c.t.u., revoca del decreto opposto, dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria.
Conclusioni dell'opposta: “In via pregiudiziale: accertare e dichiarare l'improcedibilità dell'opposizione
avversaria e per l'effetto confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto. Nel merito: in via principale:
respingere ogni domanda ed eccezione avversaria, in quanto infondata in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni
esposte e, per l'effetto, confermare in ogni sua parte il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata, e
non creduta, ipotesi di revoca, per qualsiasi ragione, del decreto ingiuntivo opposto, condannare comunque la parte
opponente al pagamento, in favore di dell'importo di Euro 10.182,07, oltre interessi di mora Controparte_1
da calcolarsi al tasso contrattualmente stabilito, sulla sola quota capitale residua, dal dovuto al saldo effettivo, ovvero
della diversa somma che sarà accertata nel corso del presente giudizio;
In via istruttoria: - nella denegata e non creduta
ipotesi di ammissione di CTU contabile, la rideterminazione dei saldi non potrà prescindere dalla intervenuta
prescrizione del diritto di ripetizione di somme addebitate in data anteriore al 14/05/2014 atteso che la notificazione dell'atto di citazione avversario è avvenuta il 14/05/2024; In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre
rimborso forfetario ed accessori come per legge, incluse quelle della fase monitoria.”
FATTO E DIRITTO
Con decreto n. 75 del 19.2.2024 questo Tribunale ha ingiunto alla SI.ra (in solido Parte_1
con il SI. ) il pagamento, in favore della della somma di € 10.182,07 Parte_2 Controparte_1
(oltre interessi e spese), quale saldo del conto corrente n. 100/330 intestato al SI. con la Parte_2
Banca dell'Adriatico s.p.a., per il quale la medesima SI.ra aveva prestato fideiussione. Parte_1
La SI.ra si è opposta al decreto, eccependo il difetto di prova della cessione del credito Parte_1
dalla originaria titolare sino alla , la nullità totale, o in subordine parziale, delle fideiussioni CP_1
prestate, in quanto conformi al cd. Modello Abi, già censurato dalla Banca d'Italia nel 2005 per contrarietà alla normativa antitrust, l'estinzione ex art. 1957 c.c. della sua obbligazione fideiussoria, l'indeterminatezza delle condizioni economiche del rapporto garantito (quello di conto corrente del SI. ), l'illegittimo Pt_2
esercizio dello ius variandi da parte dell'istituto di credito, l'applicazione di interessi anatocistici ed usurari, e di costi non pattuiti.
Ha chiesto quindi la revoca del decreto ingiuntivo e la dichiarazione di infondatezza della pretesa creditoria.
Si è costituita in giudizio la deducendo la mancata partecipazione dell'opponente alla Controparte_1
procedura di mediazione obbligatoria, senza giustificato motivo, l'avvenuta documentazione in atti delle varie cessioni del credito, l'inammissibilità delle eccezioni relative al rapporto che lega il SI. con la Pt_2
creditrice, essendo di natura autonoma la garanzia prestata dalla SI.ra sostenendo Parte_1
l'infondatezza delle allegazioni dell'opponente con riguardo alla nullità della fideiussione, e la validità della clausola di rinunzia al termine di cui all'art. 1957 c.c., sostenendo di non essere passivamente legittimata in relazione alle doglianze che riguardano l'illegittimità degli addebiti, essendo una mera cessionaria del credito, ed eccependo la estinzione per prescrizione del diritto di ripetizione di somme eventualmente addebitate in maniera illegittima in data anteriore al 14.5.2014, evidenziando la genericità ed infondatezza dell'eccezione di usurarietà dei tassi.
Ha chiesto quindi che l'opposizione venga dichiarata improcedibile, o venga respinta nel merito, con la conferma del decreto opposto o, in subordine, con la condanna della SI.ra al pagamento in Parte_1
suo favore della somma di € 10.182,07, o della diversa somma che risulterà dovuta.
Respinta con ordinanza del 25.11.2024 la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto opposto, la causa
è stata istruita mediante c.t.u., ed è stata trattenuta in decisione il 9.7.2025. 1. Deve essere premesso che -diversamente da quanto sostenuto da parte opposta- la mancata partecipazione di parte opponente alla procedura di mediazione obbligatoria non comporta l'improcedibilità della domanda, che, invece, consegue al mancato esperimento della procedura stessa da parte del soggetto onerato, che, nei procedimenti di opposizione a decreto ingiuntivo, è parte opposta;
peraltro, non è dato comprendere quale interesse possa avere la ad una pronunzia CP_1
di improcedibilità della domanda, atteso che ad essa conseguirebbe la revoca del decreto ingiuntivo, ai sensi dell'art. 5bis d. lgs. n. 28/2010.
2. Va poi detto che nessuna delle fideiussioni prestate dalla SI.ra e prodotte agli atti, Parte_1
contiene una sua rinunzia a sollevare eccezioni inerenti il rapporto garantito, poiché l'obbligo che ella ha assunto di pagamento “a semplice richiesta scritta” non rende autonoma la garanzia prestata, bensì ha l'effetto di rendere sufficiente ad evitare la decadenza ex art. 1957 c.c. la proposizione di una richiesta stragiudiziale di pagamento, piuttosto che una domanda giudiziale (Cass. Sez. III Civ., sentenza n. 22346
del 26.9.2017); inoltre, ad ogni modo, l'eventuale natura autonoma della garanzia prestata dalla SI.ra
, pur impedendole di sollevare eccezioni inerenti il rapporto garantito, certamente -ed ai Parte_1
fini che interessano in questa sede, come meglio si dirà- non esimerebbe la banca creditrice dal provare il proprio credito.
3. Tanto premesso, la ragione più liquida di accoglimento dell'opposizione è costituita dalla mancanza di prova del credito dedotto.
3.1 La , che in sede monitoria ha legittimamente ottenuto il decreto ingiuntivo sulla base CP_1 dell'estratto ex art. 50 del testo unico bancario, nel corso del presente giudizio di opposizione, quale attrice in senso sostanziale, avrebbe dovuto provare il suo credito producendo il contratto di apertura del conto corrente n. 100/330, e gli estratti del conto stesso.
3.2 L'opposta, invece, ha prodotto:
• il contratto di apertura del conto corrente n. 27/5580, che esula dall'oggetto del giudizio;
• più contratti di apertura di credito del 3.2.1982, del 14.5.1985, del 27.5.1986, del 16.2.2001, che riguardano lo stesso conto corrente indicato al punto che precede.
3.3 In mancanza di qualsiasi prova, che sarebbe stato onere della fornire, della continuità tra il CP_1
conto corrente n. 27/5580 e quello avente n. 100/330, va detto che la prima disciplina delle condizioni economiche di quest'ultimo conto corrente che, si ribadisce, costituisce il titolo della domanda di pagamento, è contenuta nel contratto di apertura di credito del 6.12.2012.
3.4 Detto documento, tuttavia, costituisce (come si desume dal suo oggetto) una “Integrazione contrattuale
inerente la/le concessione/i di apertura di credito sul conto corrente n. 09381/1000/00000330”, a dimostrazione del fatto che in precedenza il conto corrente era già stato disciplinato da altre condizioni.
3.5 L'andamento di tale rapporto non è stato provato in alcun modo, poiché parte opposta ha depositato gli estratti conto (peraltro per il periodo dal 31.12.2008, giorno in cui il saldo era negativo per il SI. Pt_2
per € 5.906,10, ulteriore circostanza indicativa del fatto che il conto corrente è sorto in epoca ancora anteriore, al 31.3.2014) in violazione delle preclusioni stabilite dal codice di rito, avendoli allegati alla memoria ex art. 171ter comma 1 n. 3 c.p.c.
3.6 Non potendo essere utilizzati, per la loro tardività, gli estratti conto, la domanda di pagamento della deve essere respinta per infondatezza. CP_1
4. Le spese seguono la soccombenza, e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, e dei valori medi di liquidazione stabiliti dalla tabella n. 2 allegata al d.m. n. 55/2014 (fase di studio € 919,00, fase introduttiva € 777,00, fase istruttoria € 1.680,00, fase decisionale € 1.701,00), ridotte del 15% in considerazione del valore della controversia (€ 10.182,07)
rispetto allo scaglione di riferimento (da € 5.200,01 ad € 26.000,00)
4.1 Alla mancata partecipazione dell'opponente, senza alcun giustificato motivo, alla procedura di mediazione, consegue l'applicazione della sanzione di cui all'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Chieti, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla SI.ra Parte_1
nei confronti della così decide:
[...] Controparte_1
• revoca il decreto ingiuntivo opposto, e respinge la domanda di condanna al pagamento formulata dalla opposta;
• condanna parte opposta a rifondere le spese di lite sostenute da parte opponente, liquidate in complessivi € 4.315,45 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario delle spese generali,
c.p.a. ed i.v.a. come per legge, ed in € 145,50 per esborsi, di cui dispone la distrazione in favore dei procuratori di parte opponente, dichiaratisi antistatari;
• pone le spese della c.t.u. a carico di parte opposta;
• visto l'art. 12bis comma 2 d. lgs. n. 28/2010, condanna la SI.ra al versamento Parte_1
all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio
Chieti, 29.7.2025
Il giudice
Marcello Cozzolino