TRIB
Sentenza 3 novembre 2025
Sentenza 3 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/11/2025, n. 548 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 548 |
| Data del deposito : | 3 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA Oggetto
In nome del Popolo italiano Indebito Previdenziale
Cessata materia del TRIBUNALE DI PERUGIA contendere
Sezione Lavoro
Il Tribunale, in persona del Giudice Onorario di Pace dott. AO CC, nella causa civile iscritta al n. 1090/2023 Ruolo G. Lav. Prev. Ass., promossa da
(avv. Francesco Elia- avv. Salvatore Adorisio) Parte_1
- ricorrente -
nei confronti di
(avv. Mirella Arlotta) CP_1
- convenuto - ha emesso, ai sensi dell'art. 429 c.p.c, all'udienza del 03 novembre 2025, leggendo la motivazione ed il dispositivo, la seguente
SENTENZA
Con ricorso iscritto a ruolo in data 23/10/2023 si è rivolta al Tribunale di Perugia, Parte_1
Sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“A) NEL MERITO: per le motivazioni di cui alla suestesa narrativa, accertare e dichiarare CP_ l'inesistenza/irripetibilità/inesigibilità dell'indebito di euro 2.087,59 preteso dall' nei confronti della ricorrente;
B) Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite a favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
A sostegno della domanda, la ricorrente ha precisato di essere titolare, a far data dal 01/04/2011, della pensione Cat. SO n. 003-580020058084, nonché di essere anche della pensione VOCOM
n. 36034085 e della Rendita INAIL n. 86072177, e di disporre, infine, di reddito dominicale, di redditi catastali da fabbricati, tutti sempre regolarmente denunciati all'Amministrazione finanziaria.
Ha lamentato che, con nota del 24/07/2023, in applicazione della disciplina dell'incumulabilità della prestazione previdenziale con altri redditi di cui all'art. 1, comma 41 della Legge n.
335/1995, l' le aveva comunicato il ricalcolo, a partire dal 01/01/2020, della suddetta CP_1
Pag. 1 di 4 pensione di reversibilità n. 003-580020058084 “… sulla base della sua comunicazione dei redditi per l'anno 2020”, invitandola, pertanto, alla restituzione di un indebito complessivo quantificato in euro 2.087,59.
Premessi cenni ai principi giurisprudenziali elaborati in materia di indebito assistenziale e previdenziale per motivi reddituali ed invocata l'assenza di dolo, la ricorrente ha contestato la legittimità della succitata azione di recupero avviata dall' sulla base della disciplina di CP_1 incumulabilità con altri redditi degli importi pensionistici ai superstiti dettata dall'art.1, comma
41, della cd. Legge Dini, eccependo che, in considerazione degli effettivi redditi percepiti nel corso delle annualità di cui è causa, l' avrebbe applicato erronee percentuali di CP_1 abbattimento delle prestazioni previdenziali erogate.
In data 15/10/2025 si è costituito in giudizio l' “dando atto che ha corrisposto alla CP_1 CP_1 ricorrente tutto quanto trattenuto a titolo di indebito e le somme erogare in difetto a titolo di pensione di reversibilità a seguito di ricostituzione avvenuta nel maggio 2024”.
A tal proposito, l' convenuto ha precisato di avere tenuto conto, anche per gli anni CP_2 successivi alla presentazione della domanda di pensione nel dicembre del 2019, dei redditi da terreni e fabbricati pari ad euro 10.000,00 originariamente dichiarati dalla ricorrente ed influenti sulla misura della pensione di reversibilità, scaturendone per l'anno 2023 l'indebito oggetto della presente controversia: e che, una volta “verificata l'esatta misura dei redditi (inferiore a quanto dichiarato in sede di domanda)” aveva “provveduto alla ricostituzione della pensione di reversibilità e ad erogare le somme trattenute in eccesso alla ricorrente”.
Sulla base di tali premesse, l' ha concluso chiedendo dichiararsi l'intervenuta cessazione CP_1 della materia del contendere, con compensazione delle spese di lite.
All'odierna udienza di discussione le difese hanno concordemente chiesto dichiararsi l'intervenuta cessazione della materia del contendere, dissentendo invece sulla regolazione delle spese di lite.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Pregiudizialmente, va dato atto che con memoria del 09/10/2025 parte ricorrente ha depositato un atto di costituzione di difensore con cui è stato richiesto “… di inserire il nome corretto nella sentenza emananda:
, in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia”, atto a cui è Controparte_3 allegata la relativa procura ad litem in cui, tra l'altro, è riportato quanto segue:
Pag. 2 di 4 “Conferisco alla , in persona dell'avv. Francesco Elia ampio mandato a Controparte_3 rappresentarmi e/o difendermi nella procedura di cui al presente atto …”.
Sul punto, rimeditando la diversa posizione in precedenza assunta dallo scrivente, deve prendersi atto che con sentenza n. 119, emessa in data 22/09/2025, la Corte d'Appello di
Perugia, Sezione Lavoro, ha dichiarato l'inammissibilità di tale richiesta osservando quanto segue:
“5. 1. Occorre in primo luogo considerare che la società , che secondo la richiesta CP_3 formulata andrebbe inserita in sentenza, non riporta l'indicazione "società tra avvocati", obbligatoria ai sensi dell'art.4 bis, comma 6 bis, della legge n.247 del 2012, quindi, non Con sostituibile con l'acronimo .
5.2. Ai sensi dell'art. 132, comma 2, n.2, c.p.c., poi, la sentenza deve contenere, per quanto qui interessa, l'indicazione del difensore della parte, ossia dell'avvocato che, in virtù della procura ricevuta, ha svolto la prestazione professionale che, come previsto dall'art. 14, comma 2, della legge n.247 cit., è attività personale anche quando l'esercizio della professione sia svolto in forma societaria. Nel caso concreto, poi, la richiesta appare ultronea, posto che l'avv. Elia è già difensore del in virtù di regolare mandato e, quindi, non rileva che egli sia divenuto Pt_2 anche legale rappresentante di una società tra avvocati visto che il patrocinio, per il ricordato principio della personalità della prestazione, va conferito in ogni caso al difensore”.
Ritiene lo scrivente di associarsi a tale conclusione dovendosi, per un verso, osservare che il contratto di patrocinio tra parte e difensore va tenuto distinto dall'atto unilaterale di conferimento della procura ad litem e, per altro verso, che le fonti legislative in materia di società tra avvocati prevedono la personalità della prestazione professionale in quanto:
- l'articolo 24 del Decreto legislativo n. 96/2001 dispone che “
1. L'incarico professionale conferito alla società tra avvocati può essere eseguito solo da uno o più soci”;
- l'art. 4 bis e l'art. 14 della Legge n. 247/2012 prevedono, rispettivamente, che:
“
3. Anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale”;
“
2. L'incarico per lo svolgimento di attività professionale è personale anche nell'ipotesi in cui sia conferito all'avvocato componente di un'associazione o società professionale”.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'istanza di inserimento in sentenza dell'espressione
, in persona del legale rappresentante avv. Francesco Elia”, risultando Controparte_3 peraltro quest'ultimo già munito di mandato ad litem.
Pag. 3 di 4 Ciò detto, stante la concorde richiesta delle parti, nel merito deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Stante, invece, il disaccordo delle parti sul punto, la regolamentazione delle spese di lite deve essere effettuata in base al principio della cd. “soccombenza virtuale”; tenuto conto della pacifica causa che ha dato origine alla originaria contestazione dell'indebito e di quanto ricavabile dalla documentazione in atti, sussistono i presupposti per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
il Tribunale di Perugia, sezione Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatorie, definitivamente pronunciando:
- dichiara l'intervenuta cessazione della materia del contendere;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del presente giudizio.
Perugia, 03 novembre 2025
Il Giudice Onorario di Pace
AO CC
Pag. 4 di 4