TRIB
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 25/07/2025, n. 3680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3680 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
in persona del giudice, dr.ssa Marisa GALLO ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 996/2024 promossa da:
, in persona dei Parte_1
Commissari, con gli avv.ti Riccardo Sgrò, Davide Trevisan e Luca Faravelli, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti
ATTRICE
contro
Contr in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. Controparte_2
Roberto Santucci, che la rappresenta e difende giusta delega in atti
CONVENUTA
OGGETTO: azione revocatoria fallimentare
CONCLUSIONI
Parte attrice
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis rejectis,
- nel merito, dichiarare inefficaci e, quindi, revocare ai sensi e per gli effetti degli artt. 49
D.Lgs. 270/1999 e 67, co. 1, n. 2 legge fallimentare (applicabile ratione temporis) i seguenti Contr pagamenti eseguiti dall' in favore di (a) il Parte_2 CP_2 pagamento per Euro 214.431,32 effettuato come da D.D. n. 197 del 15 febbraio 2019; (b) il pagamento per Euro 120.130,60 effettuato come da D.D. n. 505 del 15 aprile 2019; (c) il pagina 1 di 8 pagamento per Euro 177.588,79 effettuato come da D.D. n. 813 del 12 giugno 2019; (d) il pagamento per Euro 147.159,66 effettuato come da D.D. n. 1183 1° agosto 2019; (e) il pagamento per Euro 54.269,55 effettuato come da D.D. n. 1583 dell'11 ottobre 2019; (f) il pagamento per Euro 276.500,03 effettuato come da D.D. n. 1983 del 28 novembre 2019; nonché (g) il pagamento per Euro 54.964,43 effettuato come da D.D. n. 142 del 28 gennaio Contr 2020, e, per l'effetto, condannare a restituire all'Amministrazione Controparte_2
Straordinaria il complessivo importo di Euro 1.045.044,38, ovvero la maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre a interessi e rivalutazione monetaria come per legge a ciò provvedendo con ordinanza ex art. 183-ter c.p.c. ovvero, in subordine, con sentenza;
- in ogni caso, con vittoria di spese, compensi professionali, IVA, CPA e 15% rimborso spese forfettario (con applicazione della maggiorazione del 30% ex art. 4, co. 1bis, DM 55/2014 in considerazione della presenza di collegamenti ipertestuali - cfr., inter alia, App. Milano, 17 luglio 2023 in IlCaso.it).”
Parte convenuta
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare integralmente la domanda proposta dalla Parte_1
in quanto infondata in fatto e in diritto e comunque indimostrata, con ogni
[...] conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio (aumentate fino al 30% ai sensi dell'art. 4, comma 1-bis, DM 10 marzo 2014 n. 55)”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1.1. Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1
Contr
conveniva in giudizio ( )
[...] Parte_1 Controparte_2 CP_3 rappresentando come avesse incassato pagamenti effettuati dall' CP_3 Parte_2
(“IC”) per complessivi € 1.045.044,38, relativi alla fornitura di servizi per i quali
[...]
si era servita nell'esecuzione anche di imprese subappaltatrici, e come detti Parte_1 pagamenti dovessero ritenersi inefficaci essendo stati effettuati nell'anno anteriore alla data di dichiarazione di insolvenza di . Parte_1
Chiedeva, pertanto, la revoca ai sensi degli artt. 49 D.gs. 270/1999 e 67 co. 1, n. 2 L.F. dei pagamenti ricevuti da parte convenuta per il predetto importo di € 1.045.044,38 in quanto, sulla base della prospettazione dei fatti avanzata da parte attrice, questi erano stati effettuati pagina 2 di 8 attraverso mezzi anomali di pagamento e nel c.d. periodo sospetto, cioè quando la parte convenuta era già a conoscenza dello stato d'insolvenza in cui versava l'attrice.
1.2. Si costituiva contestando la sussistenza dei presupposti per Controparte_4
l'azione revocatoria fallimentare ex adverso esperita.
In particolare, rilevava che a partire dal 23 novembre 2018, date le difficoltà finanziarie di
, IC si era sostituita nei pagamenti dei subappaltatori con apposita Parte_1 determina dirigenziale ed evidenziava come non vi fosse stata alcuna anomalia nella modalità di pagamento in quanto la stazione appaltante (IC) aveva effettuato i pagamenti diretti come consentito dall'art. 118, comma 3, D.Lgs. 163/2006.
Chiedeva, pertanto, il rigetto delle domande attoree.
1.3. Con ordinanza del 19.09.2024 il giudice assegnava termini per il deposito delle note di precisazione delle conclusioni, comparse conclusionali e delle memorie di replica e con provvedimento del 09.07.2025 tratteneva la causa a decisione.
*******
2.1. In primis, si rileva che ai sensi dell'art. 49 D.lgs. n. 270 del 1999, avente ad oggetto le azioni revocatorie all'interno della disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, “1. Le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo
II della legge fallimentare possono essere proposte dal commissario straordinario soltanto se
è stata autorizzata l'esecuzione di un programma di cessione dei complessi aziendali, salvo il caso di conversione della procedura in fallimento.
2. I termini stabiliti dalle disposizioni indicate nel comma 1 si computano a decorrere dalla dichiarazione dello stato di insolvenza.
Tale disposizione si applica anche in tutti i casi in cui alla dichiarazione dello stato di insolvenza segua la dichiarazione di fallimento.”
Nel caso di specie, l'autorizzazione all'esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali è stata rilasciata con decreto del Ministero dello Sviluppo Economico il 20.01.2021
(cfr. doc. 5 parte attrice).
2.2. Ancora in via preliminare va osservato come solo in sede di comparsa conclusionale la convenuta abbia eccepito la carenza di legittimazione attiva di , sostenendo come Parte_1
i crediti oggetto di causa fossero stati ceduti dall'attrice a come Parte_3 comprovato dal doc. 9 prodotto.
Tale argomentazione, contestata dall'attrice con la propria replica alla conclusionale, è priva di rilievo, dal momento che il doc. 9 non contiene alcun riferimento specifico ai crediti in pagina 3 di 8 esame e la stessa convenuta non ha mai contestato di aver ricevuto i pagamenti direttamente da IC, con denaro che avrebbe dovuto essere corrisposto a . Parte_1
2.3. Ai sensi dell'art. 67, comma primo, della Legge Fallimentare, sono revocati “salvo che
l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore: […] 2) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”.
Nel caso che ci occupa, i pagamenti sono avvenuti nel c.d. periodo sospetto, essendo stati effettuati in data 15.02.2019, 15.04.2019, 12.06.2019, 01.08.2019, 11.10.2019, 28.11.2019 e
28.01.2020, cioè nell'anno anteriore alla dichiarazione di insolvenza della società debitrice, avvenuta in data 04.02.2020.
Ritiene questo giudice che sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda di revocatoria, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto da parte convenuta, i pagamenti oggetto di causa, effettuati direttamente da IC alla società subappaltatrice convenuta, devono qualificarsi come anomali, non essendo sufficiente ad escludere l'anomalia il fatto che la stazione appaltante abbia esercitato la facoltà di pagamento diretto alla subappaltatrice prevista dall'art. 118 comma 3 D.lgs. 163/2006, vigente ratione temporis.
Va sul punto osservato che la parte convenuta ha prodotto, in sede di seconda memoria ex art. 171 ter c.p.c., l'Allegato E- Condizioni Generali della Convenzione CONSIP, il quale all'art. 18 “Prescrizioni relative al subappalto” richiama solo parzialmente la statuizione di cui all'art. 118 D.l.gs. 163/2006, prevedendo che “Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con
l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l'Amministrazione Contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore” (cfr. doc. 7 parte convenuta); la clausola, dunque, non riproduce interamente il testo dell'art. 118 Codice Appalti nella versione applicabile ratione temporis, la quale così stabiliva: “Nel bando di gara la stazione appaltante indica che provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite o, in alternativa, che è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia pagina 4 di 8 effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. Nel caso di pagamento diretto, gli affidatari comunicano alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. Ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti dei subappaltatori o dei cottimisti, o anche dei diversi soggetti che eventualmente lo compongono, accertate dalla stazione appaltante, per il contratto di appalto in corso può provvedersi, sentito l'affidatario, anche in deroga alle previsioni del bando di gara, al pagamento diretto alle mandanti, alle società, anche consortili, eventualmente costituite per l'esecuzione unitaria dei lavori a norma dell'articolo 93 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 , nonché al subappaltatore o al cottimista dell'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite».
Ebbene, questo giudice, pur consapevole di un'alternanza di orientamenti sul punto, condivide e richiama, anche ex art. 118 disp. att., quanto deciso con le più recenti pronunce emesse da questo Tribunale (sent. n. 2698/2025 del 03.06.2025; sent.n. 1868/205 del
16.04.2025).
In particolare, come ben evidenziato con la sentenza n. 2698/2025 “occorre a questo punto distinguere le ipotesi individuabili nei due periodi del dettato normativo, una delle quali può considerarsi applicabile in maniera fisiologica al rapporto tra la committente, l'appaltatrice e la subappaltatrice, mentre l'altra si deve ritenere che intervenga nella fase patologica in cui l'appaltatrice non è in grado di far fronte ai propri obblighi nei confronti della subappaltatrice, cosicché, al fine di non interrompere il rapporto tra la committente e l'appaltatrice, la cui caducazione potrebbe ledere l'interesse pubblico, la committente provvede al pagamento diretto della subappaltatrice. Nel primo caso il pagamento diretto può considerarsi mezzo normale di adempimento delle obbligazioni, nel secondo, invece, il mezzo di pagamento è da considerarsi anomalo rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia fallimentare”, cosicchè “pur costituendo un mezzo di pagamento del tutto legittimo, infatti, esso deve qualificarsi come anomalo nel senso che non deriva da previsione contrattuale ma viene previsto per porre rimedio ad una situazione di incapienza dell'appaltatrice e, nel caso in cui la crisi di liquidità non si risolva e si giunga poi a dichiarare l'insolvenza dell'impresa, è idoneo a violare la par condicio creditorum.”
pagina 5 di 8 Pertanto, la circostanza che la stazione appaltante si sia avvalsa della facoltà prevista dall'art. 118 co. 3, ultimo periodo, D.lgs. 163/2006 - al fine di tutelare l'interesse pubblico alla prosecuzione dell'appalto - non significa che il pagamento diretto al subfornitore costituisca un mezzo normale di pagamento, proprio in considerazione del fatto che tale modalità è stata prevista “ove ricorrano condizioni di crisi di liquidità finanziaria dell'affidatario, comprovate da reiterati ritardi nei pagamenti” e “anche in deroga alle previsioni del bando”, e dunque in un'ipotesi di persistente difficoltà economica della appaltatrice.
Nel caso in esame, dalla documentazione versata in atti risulta chiaro che il ricorso alle procedure sostitutive di pagamento avviate da IC in favore di parte convenuta sia stato determinato dalla crisi finanziaria che stava attraversando , la quale non riusciva Parte_1 più a rispettare i pagamenti dovuti ai subfornitori, con conseguente mancata trasmissione delle fatture quietanzate alla stazione appaltante.
Ciò emerge anche dalle comunicazioni di IC, prodotte dalla stessa parte convenuta e indirizzate anche a , con le quali la stazione appaltante così affermava: “La Parte_1
è inadempiente, verso le Ditte sub-appaltatrici, nell'assolvimento dei propri Parte_1 obblighi contrattuali;
poiché, come appositamente appurato, tale stato di insolvenza è perdurante, l provvederà, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 del D.Lgs. Parte_2
n.163/2006, al pagamento diretto, in favore delle sub-appaltatrici, degli importi dovuti per le prestazioni dalle medesime eseguite” (cfr. doc. 10 parte convenuta) e nelle quali rilevava “il perdurare di gravose situazioni circa la mancata ricezione di fatture opportunamente quietanzate connesse all'esecuzione di servizi erogati da subappaltatori opportunamente autorizzati. A tale riguardo preme sottolineare che, a norma del comma terzo dell'art. 118 del
D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. (disciplina applicabile al contratto de quo), nel caso di pagamento del subappaltatore ad opera dell'affidatario, quest'ultimo ha l'onere di trasmettere alla stazione appaltante copia delle fatture debitamente quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore, come, tra l'altro, ribadito al comma 9, dell'art. 18, delle
Condizioni Generali della Convenzione Consip FM3. Detto impegno risulta altresì richiamato dalla stessa Consip S.p.A. in fase di rilascio dell'autorizzazione al subappalto, demandando esplicitamente la verifica dell'assolvimento dell'onere suddetto all'Amministrazione contraente” (cfr. doc. 11 parte convenuta).
E dunque evidente che l'avvio di procedure sostitutive di pagamento da parte della stazione appaltante ai subappaltatori abbia costituito il rimedio a una situazione di eccezionale gravità,
pagina 6 di 8 e non una modalità normale di adempimento prevista all'interno della Convenzione (cfr. anche sent. n. 2698/2025 del 03.06.2025).
2.4. Va infine evidenziato come lo stato d'insolvenza nel periodo sospetto sia presunto juris et de jure, in conseguenza della successiva apertura della procedura concorsuale;
pertanto, il convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che, nel periodo sospetto, “il debitore versava in una situazione di sola temporanea difficoltà ad adempiere, potendo solamente contestare la percezione dei sintomi del dissesto con l'allegazione, se del caso, dei fatti dimostrativi della propria inscientia decoctionis” ( cfr. ex multis Cass n. 11357/2023; Cass. n.
40872/2021; Cass. n. 803/2016) ed avendo l'onere di fornire “la positiva dimostrazione che, nel momento in cui è stato posto in essere l'atto revocabile, le circostanze erano tali da far ritenere a una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l'imprenditore si trovava in una situazione di normale esercizio dell'impresa” (Cass.
5.10.2016 n. 23424).
Nella fattispecie in esame, tale prova non è stata in alcun modo fornita dalla convenuta, ma è al contrario possibile ritenere che la stessa fosse a conoscenza dello stato di insolvenza in cui versava , considerate anche le comunicazioni di IC a , dalle Parte_1 Parte_1 quali emerge chiaramente che parte attrice risultava inadempiente verso i subfornitori già dal
2017 e che per sopperire a tale situazione la stazione appaltante aveva proceduto al pagamento diretto già con determina del 2018 (cfr. doc. 15 parte convenuta).
A ciò si aggiunga che la stessa convenuta ha allegato che “In particolare, verso la fine del
2017, ha cominciato ad avere difficoltà finanziarie a seguito delle quali ha Parte_1 convenuto dei piani di rientro con i propri fornitori e sub-appaltatori” e ha prodotto il doc.
8 - destinato alla stazione appaltante - nel quale vi è la sigla in calce anche della parte convenuta
(all'epoca denominata (cfr. pag. 2 mem. ex art. 171 ter n. 2 c.p.c.). Tali Controparte_5 elementi permettono di ritenere che la situazione di crisi finanziaria di fosse già Parte_1 evidente e conosciuta da molto tempo prima della dichiarazione di insolvenza avvenuta CP_3 poi nel 2020.
In conclusione, alla luce delle considerazioni svolte, la domanda attorea deve essere accolta, con conseguente condanna della convenuta a restituire a parte attrice la somma di €
1.045.044,38, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma, c.c. dalla domanda all'effettivo saldo (cfr. Cass. n. 7677/2025; Cass. n.61/2023).
Non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria richiesta da parte attrice trattandosi di debito di valuta e dovendosi fare applicazione dei principi affermati dalla Suprema Corte, secondo cui “il creditore di una obbligazione di valuta che voglia ottenere il ristoro del pagina 7 di 8 pregiudizio da svalutazione monetaria deve domandare il risarcimento da maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, secondo comma, del codice civile e non può limitarsi a chiedere la condanna del debitore al pagamento di capitale e rivalutazione, non essendo questa ultima conseguenza automatica del ritardato pagamento delle obbligazioni di valuta” (cfr. Cass. n.
5965/2022); nel caso di specie parte attrice non ha fornito alcuna prova del maggior danno ex art. 1224 c.c.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e vanno pertanto poste a carico di parte convenuta.
Esse, in assenza di nota spese, si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore ricompreso tra €
1.000.001,00 ed € 2.000.000,00, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, e minimi per la fase di trattazione, in considerazione della limitata attività svolta;
va altresì riconosciuto l'aumento del compenso nella misura del 30%, ex art. 4 co. 1bis D.M. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, dichiara l'inefficacia ex art. 67, I comma, n. 2 L.F. dei pagamenti di € 214.431,32, €
120.130,60, € 177.588,79, € 147.159,66, € 54.269,55, € 276.500,03 e € 54.964,43 eseguiti Contr dall' in favore di rispettivamente in data Parte_2 Controparte_2
15.02.2019, 15.04.2019, 12.06.2019, 01.08.2019, 11.10.2019, 28.11.2019 e 28.01.2020; Contr condanna a pagare a Controparte_2 Parte_1
la somma di € 1.045.044,38, oltre interessi moratori ex art. 1284, IV comma,
[...]
c.c. dalla domanda al saldo;
Contr condanna a rimborsare a in Amministrazione Controparte_2 Parte_1
Straordinaria le spese di lite, che si liquidano in € 37.900,00 per compenso, oltre anticipazioni, 15,00% rimborso per spese generali, CPA ed IVA come per legge.
Così deciso in Torino, in data 24.7.2025
IL GIUDICE
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 8 di 8