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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/05/2025, n. 3868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3868 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 24810/2022, promossa
DA
. 542/2020 (CF , in persona del Curatore avv. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Michele Petriello (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata C.F._1 all'atto di citazione e rilasciata in data 30 agosto 2022, e come da autorizzazione del G.D. del 23 febbraio
2022, dagli Avv. ENRICO ADRIANO RAFFAELLI (CF. PEC: C.F._2
, MICHELE FRANZOSI (CF. PEC: Email_1 C.F._3
e MICHELA DALL'ANGELO (CF. , PEC: Email_2 C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo Studio Rucellai&Raffaeli, in Email_3
Via Monte Napoleone n.18, Milano, presso i cui recapiti PEC dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente al presente giudizio.
ATTORE
CONTRO
(CF , con sede legale in ROMA, alla VIALE DEI Controparte_1 P.IVA_2
COLLI PORTUENSI n. 442, in persona del legale rapp.te pro-tempore Dott.ssa Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di comparsa dall'Avv. Alessio Colagreco
(C.F: ), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_5 in FIUMICINO (RM), alla VIA DELLE SOGLIOLE N. 21, presso il cui indirizzo PEC:
dichiara di voler riceve ogni comunicazione e/o notificazione Email_4 inerente al presente giudizio.
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
NEL MERITO - revocare e, quindi, dichiarare inefficaci nei confronti del ai sensi Parte_1 dell'art. 67 l.f., tutti i pagamenti descritti in narrativa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a Parte_1 favore di nei sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della domanda di Controparte_1 concordato preventivo nel Registro delle Imprese;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a restituire e quindi a corrispondere al la complessiva somma di euro Parte_1
514.646,86, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA con la più ampia riserva di produrre e dedurre e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3, c.p.c., che sin d'ora si chiedono”;
Per parte convenuta:
“Nel merito, respingere la domanda di parte attrice, cosi come formulata, perché infondata in fatto e diritto, per motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via istruttoria si insiste comunque per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla controparte in data 22.06.2022 e depositato in data
23/06/2022, il N. 542/2020 ha convenuto in giudizio avanti a questo Parte_1
Tribunale per ottenere l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. dei Controparte_1 seguenti pagamenti avvenuti nel corso del cd. “periodo sospetto”, ossia nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco ex art. 161 co. 6 L.F. avvenuta in data
6.2.2020:
1. Euro 55.329,00 versato in data 09 agosto 2019;
2. Euro 20.217,00 versato in data 13 agosto 2019;
3. Euro 31.202,00 versato in data 21 agosto 2019;
4. Euro 52.459,00 versato in data 28 agosto 2019;
5. Euro 35.313,31 versato in data 19 settembre 2019;
6. Euro 52.459,00 versato in data 2 ottobre 2019;
7. Euro 65.166,86 versato in data 25 ottobre 2019;
2 8. Euro 20.000,00 versato il 5 novembre 2019;
9. Euro 10.000,00 versato il 14 novembre 2019;
10. Euro 15.000,00 versato il 20 novembre 2019;
11. Euro 10.0000,00 versato il 27 novembre 2019;
12. Euro 10.000,00 versato il 29 dicembre 2019;
13. Euro 20.000,00 versato il 10 dicembre 2019;
14. Euro 7.500,00 versato il 10 dicembre 2019;
15. Euro 10.000,00 versato il 13 dicembre 2019;
16. Euro 20.000,00 versato il 17 dicembre 2019;
17. Euro 35.000,000 versato il 24 dicembre 2019;
18. Euro 15.000,00 versato il 03 gennaio 2020;
19. Euro 25.000,00 versato il 09 gennaio 2020;
20. Euro 5.000,00 versato il 09 gennaio 2020;
A fondamento dalla domanda, il fallimento attore ha dedotto che:
− con sentenza n. 556 del 19 aprile 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della compagnia aerea a seguito della riscontrata inammissibilità della domanda di concordato Parte_1 preventivo, regolarmente iscritta nel registro delle imprese in data 06.02.2020 (doc.1 fasc. attore);
− dall'analisi della documentazione della fallita la Curatela ha rilevato che, nel periodo antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f., la Società ha intrattenuto rapporti commerciali con svariati fornitori, tra cui Controparte_1
− in particolare, aveva sottoscritto con , in data 28 dicembre 2016, un contratto per la Pt_1 CP_1 fornitura di assistenza e servizi per lo scalo di OG (doc. 4 fasc. attore) e, in data 6 dicembre
2017, un analogo contratto per lo scalo di CI e di NI (doc. 5 fasc, attore), “in forza dei quali ha fornito nei confronti di i cd. servizi di terra (servizi passeggeri, CP_1 Pt_1 accettazione imbarchi, check-in, accettazione bagagli, lost & found, servizi di rampa, carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri e personale di bordo, pulizia aeromobili, etc.) e ha conseguentemente emesso le fatture/note proforma per ottenere il pagamento dei relativi corrispettivi” (cfr. citazione);
− nel corso del cd. periodo sospetto ha eseguito a favore di pagamenti per un importo Pt_1 CP_1 complessivo pari ad euro 514.646,86, a saldo dei servizi resi dalla società fornitrice “e ciò al di fuori dei termini d'uso e nella piena consapevolezza, in capo ad , dello stato di insolvenza della CP_1
Società, già in atto all'epoca dei pagamenti” (cfr. citazione);
− sussistono i requisiti per la revoca dei suddetti pagamenti;
− quanto al requisito oggettivo trattasi di pagamenti intervenuti nel semestre cd. sospetto, che stante l'applicabilità dell'art. 69 bis l.f. decorre a ritroso per i sei mesi antecedenti alla data d'iscrizione della domanda di concordato preventivo;
3 − inoltre, tali pagamenti “sono stati effettuati da in esecuzione dei Contratti, a titolo di Pt_1 corrispettivo per l'erogazione dei servizi forniti da relativi ai voli che effettuava. CP_1 Pt_1
Secondo quanto pattuito, tali pagamenti dovevano essere eseguiti dalla Società in anticipo rispetto all'erogazione delle prestazioni rese da , salvo il caso in cui la Società avesse rilasciato CP_1 apposita fideiussione bancaria (cfr. doc. 4, p. 33, e doc. 5, pp. 10-11). Contrariamente a quanto pattuito, ha effettuato tutti i pagamenti con notevole ritardo rispetto alle scadenze Pt_1 contrattuali, finanche successivamente alla prestazione dei servizi” (cfr. citazione);
− quanto al requisito oggettivo, i pagamenti sono stati effettuati in un contesto in cui la convenuta aveva un'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della Società all'epoca delle operazioni di cui si chiede la revoca e ciò sulla base di indici esteriori ed indici diretti;
− con riferimento ai primi, tale consapevolezza si evince dall'analisi dei bilanci depositati dalla Società fallita sono emersi, già a partire dal 2016, consistenti squilibri economici e finanziari;
non solo, ma nel bilancio 2018, depositato, in data 26 settembre 2019, risultano perdite per 17.734.968,00 a fronte di un fatturato annuo ammontante ad euro 61.373.298,00 oltre ad un saldo negativo pari ad euro
4.395.709,00 precipitato ulteriormente ad euro 24.117.458,00 nel 2019; dalle notizie pubblicate durante il periodo sospetto dall'autorità di regolazione e vigilanza nel settore dell'aviazione riportate da testate giornalistiche a tiratura nazionale;
− con riferimento ai secondi, tale consapevolezza si evince dalle modalità e dalle tempistiche, caratterizzate da notevoli e reiterati ritardi, con cui venivano pagati gli importi dovuti da a Pt_1 titolo di corrispettivo dei servizi resi da;
dall'inoltro di plurimi solleciti di pagamento da CP_1 parte di la quale minacciava, altresì, di richiedere il pagamento del dovuto ai Controparte_3 comandati nonché di informare ENAC e i gestori aeroportuali;
dalla disponibilità dimostrata da ad accettare pagamenti parziali quando ha palesato la propria incapacità di CP_1 Pt_1 corrispondere in un'unica soluzione gli importi contrattualmente dovuti e riscadenzati;
− infine è esclusa l'esenzione di cui all'articolo 67 comma 3 L.F. tenuto conto che i pagamenti corrisposti alla società resistente non possono essere considerati nei “termini d'uso” in considerazione del grave ritardo con il quale quest'ultimi venivano corrisposti.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.10.2022, si è costituita Controparte_3 la quale ha contestato la domanda in quanto infondata, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare ha dedotto ed eccepito quanto segue:
− il mercato in cui operano la convenuta e in cui operava è un mercato regolamentato, soggetto Pt_1 al controllo ed alla vigilanza dell'ente preposto, vale a dire dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), istituito con D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250;
− è una “società fornitrici di servizi di assistenza aeroportuale a terzi, c.d società di CP_4
Handlers”, la quale “si limita alla fornitura di alcuni servizi di scalo (c.d. di terra) a favore di compagnie aeree terze che, di volta in volta, glieli commissionano” (cfr. comparsa);
4 − era una compagnia aerea titolare di licenza di esercizio “a partire dal mese di aprile 2017, Pt_1 sottoposta alla vigilanza, monitoraggio e controllo di ENAC, ai sensi Circolare EAL 16A del 23 dicembre 2015 - Licenza di esercizio di trasporto aereo (doc. 8)” (cfr. comparsa);
− non sussistono i requisiti di cui all'art. 67 co 2 lf;
− in particolare, per quanto attiene al requisito oggettivo, la convenuta, pur non contestando l'entità e le date dei bonifici esposti dall'attore, ha lamentato la mancata prova dell'”unicità del dissesto” che giustifica il retrocedere degli effetti legati alla dichiarazione dello stato di insolvenza al momento dell'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Infatti, continua la resistente,
l'accertamento dello stato di insolvenza della è avvenuto oltre 9 mesi dopo determinando un Pt_1 importante ed ulteriore aggravamento delle condizioni economico della (anche in ragione CP_5 dell'intervenuta sospensione della licenza di trasporto di persone) idoneo a spezzare l'unitarietà del dissesto in parola;
− neppure può ritenersi sussistente il requisito soggettivo della “scientia decoctionis”. Sul punto, innanzitutto, occorre rilevare che tra le due parti è intercorso un lungo rapporto commerciale, durato tre anni. In particolare “Entrambi i contratti prevedevano all'art.
6.1 di default il c.d. prepagamento dei servizi, con la possibilità, in alternativa ed a mera discrezione della committente, di ottenere il pagamento differito, previo rilascio di una fideiussione bancaria (doc. 9 e 10)” e “dall'analisi dello sviluppo del rapporto negoziale e della prassi commerciale adottata tra le parti, risulta chiaramente che per tutta la durata del rapporto vi è stato un conto aperto, dare avere, sostanzialmente sempre chiuso in negativo da e senza nessuna variazione nel c.d. periodo sospetto. Tale discrepanza Pt_1 era sostanzialmente dovuta alla sottostima, per così dire, delle proforme, e dei conseguenti maggiori importi delle successive fatture, che faceva sì che in un rapporto dinamico, le proforme e le fatture si accavallavano, ed i pagamenti effettuati non azzeravano la partita contabile, che rimaneva a debito.
Ad ulteriore dimostrazione che questa era la prassi commerciale consolidata e della dinamicità del rapporto, si rileva che ha costantemente, durante l'intero rapporto commerciale, pagato le Pt_1 proforme anticipate, in maniera non tempestiva, a volte anche dopo l'espletamento del servizio, tanto che, come detto, si verificavano costantemente dei disallineamenti ed i mesi si chiudevano in negativo” (cfr. comparsa);
− inoltre è da escludersi qualsiasi rilevanza nell'accertamento del presupposto soggettivo alle mail intercorse durante il rapporto contrattuale stante che i carteggi e i solleciti inviati rientravano in una consuetudine e prassi radicata nel tempo, anche nei confronti di altre compagnie aeree;
− a ciò si aggiunga che l''Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) solo in data 29 dicembre 2019 provvedeva non a revocare, ma solo a sospendere ad la licenza, ciò che ha ingenerato nella Pt_1 società fornitrice uno stato di affidamento circa la persistenza dell'idoneità finanziaria di di Pt_1 adempiere alle proprie obbligazioni, valutazione quest'ultima che, per la sua specificità e la complessità non può essere rimessa al singolo operatore economico;
5 − appare pertanto evidente che “fino a quando è stata titolare della licenza ENAC e, quindi, Pt_1 almeno fino alla data di efficacia della sospensione (13 gennaio 2020) e, si ripete, non di revoca, gli operatori del settore non solo non potevano avere la conoscenza dello stato di insolvenza di Pt_1 ma, addirittura, avevano la conoscenza inversa e, segnatamente, che in quanto dotata di Pt_1 licenza, aveva una “persistente idoneità finanziaria” ad esercitare l'impresa. Pertanto, la conoscenza dello stato di difficoltà e decozione può essersi radicato negli operatori aeroportuali in generale e nella convenuta in particolare, solo dopo la effettiva sospensione della licenza ENAC, avvenuta, si ripete, in data 13 gennaio 2020” (cfr. comparsa);
− gli organi di stampa, compresi quelli settoriali, “parlano solo in termini entusiastici di anche Pt_1
a ridosso del provvedimento di sospensione, come emerge dalla rassegna stampa che si allega, a dimostrazione della percezione assolutamente positiva di cui sempre godeva la compagnia (doc.
51)” (cfr. comparsa);
− in ogni caso i pagamenti cointestati non sarebbero revocabili in quanto ricadenti nell'ipotesi di esenzione normata all'articolo 67 comma 3 lett. a) L.F., tenuto conto che trattasi di versamenti riferiti a prestazioni di beni e servizi (assistenza aeroportuale di terra) essenziali, in quanto strettamente e necessari per il “ciclo produttivo” del vettore, effettuati nell'esercizio della ordinaria attività di impresa ed eseguiti da un soggetto, la società convenuta, terzo ed estraneo all'imprenditore. Inoltre, tali pagamenti sono stati effettuati “nei termini d'uso” in quanto in linea con le modalità ed i tempi in uso inter partes caratterizzati da una costante e consolidata elasticità circa i tempi di adempimento delle obbligazioni assunte dalla Infine, evidenzia che “nessun Pt_1 interesse è stato mai applicato e/o richiesto per il ritardato pagamento, così come nessun accordo per il rientro delle posizioni debitorie è mai intercorso tra le parti e, infine, mai alcuna diffida formale e/o atto di messa in mora è stato inviato dalla convenuta, anche in tempi ”non sospetti””
(cfr. comparsa).
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in ordine agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In generale, giova osservare che le azioni disciplinate ex art. 64 e ss l.f. costituiscono uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento (il cosiddetto periodo sospetto): essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che
6 hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum.
In particolare, l'azione disciplinata all'art. 67 l.f., si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni proprie dell'ambito concorsuale nel quale è inserita. Infatti,
l'accoglimento della revocatoria fallimentare rispetto a quella ordinaria, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, ha quale effetto peculiare la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. Ciò trova la propria ragione giustificatrice nell'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma 1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. sez. un. 437/2000 e nel solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”) con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della notifica dell'atto di citazione (v. sul punto, per la chiarezza esplicativa, Trib. Bergamo 28.4.14 e Trib.
Milano 3.6.14, entrambe in 22.5.15.dejuregiuffre.it).
Sempre sotto il profilo processuale, l'esercizio dell'azione revocatoria è giustificato dal ricorrere di due presupposti tipici: uno di natura oggettiva e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione operata tenendo conto del grado di presunzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti
7 eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
• vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del primo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel "periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Con specifico riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 1 punto 2) l.f. tale norma prevede che “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”
Come noto, nella nozione di pagamento anomalo rientra ogni atto solutorio che non sia direttamente compiuto mediante denaro o altro strumento di pagamento ad esso assimilabile, ma piuttosto attraverso operazioni ed atti giuridici, che soltanto in modo mediato lo procurino, così che l'estinzione di una precedente passività costituisca uno scopo indiretto ed ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto.
Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., che qui viene in rilievo, tale norma così dispone:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello
8 stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di
"non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795;
Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
Infine, il terzo comma dell'art. 67 introduce alle lett. da a) a g) una serie di fattispecie nelle quali alcune tipologie - non riconducibili ad una matrice comune - di pagamenti (nelle ipotesi sub a, b, f, g) e più in genere di atti (nelle altre ipotesi) non sono assoggettabili a revocatoria.
Con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f., che qui viene in rilievo, si osserva che la stessa è relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'"esercizio" dell'"attività
d'impresa" nei "termini d'uso".
La giurisprudenza di merito individua la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa [Cassazione civile sez. I,
11/05/2023, n.12837; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127; T Milano 3.5.2012; T Monza 24.4.2012;
T Torino 23.4.2009].
A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano
9 comportamenti così normali che può essere legittimo presumere juris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano o meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decotionis. In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuità dell'attività di impresa.
2. La fattispecie concreta
Preliminarmente va ribadito che trattasi di causa documentale, definita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, non trovando quindi accoglimento le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta (prova orale e CTU contabile).
Nel merito, in virtù della documentazione prodotta dalle parti ed in ossequio al principio di non contestazione, nonché in applicazione dei principi richiamati in premessa deriva che sussiste, in primo luogo, il requisito oggettivo.
Trattasi infatti di pagamenti (v. elenco pag. 3) non contestati da controparte e compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato “in bianco” ex art. 161 co. 6 l.f., avvenuta in data
6.2.2020. Nel caso di specie ricorre, infatti, l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di concordato in bianco e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f.. Sul punto non può essere condivisa la tesi difensiva della convenuta, secondo la quale il tempo trascorso tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato in bianco e la sentenza di fallimento esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi ”l'unicità del dissesto”, tenuto conto che lo stato d'insolvenza ha una valenza oggettiva, configurandosi quale incapacità economica- patrimoniale dell'impresa di far fronte ai propri debiti, e che l'insolvenza di , come si vedrà a breve, si è manifestata ben prima del deposito della Parte_1 domanda ex art. 161 co. 6 l.f.
Sussiste, poi, il requisito soggettivo in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva CP_6 lo stato d'insolvenza del debitore.
Nella specie, la valutazione relativa alla sussistenza della scientia decoctionis risulta basata su una serie assai nutrita di elementi, tra loro decisamente convergenti.
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla diffusa, nonchè ragionevole, ricostruzione svolta in proposito dall'attore, i pagamenti sono stati effettuati in ritardo crescente e in tranches, laddove, secondo quanto pattuito, tali versamenti dovevano essere eseguiti da in anticipo Pt_1 rispetto all'erogazione delle prestazioni rese da , salvo il caso in cui la società avesse rilasciato CP_1 apposita fideiussione bancaria (cfr. doc. 4, p. 33, e doc. 5, pp. 10-11 fasc. attore).
Sul punto, si evidenzia che la convenuta, pur citando la clausola contrattuale testè richiamata
(Paragraph 6. Payment), ha dedotto tuttavia una diversa prassi commerciale in uso tra le parti, del tutto sfornita di prova e in ogni caso smentita dal susseguirsi dei pagamenti, qui in oggetto, successivi rispetto ai servizi relativi ai voli resi da ed effettuati a seguito di plurimi solleciti di pagamento indirizzati CP_7 alla società da parte di (doc. 13, doc. 12, doc. 15 di parte ricorrente). Non solo, ma in atti Pt_1 CP_1
10 sono stati prodotti anche solleciti di pagamento per fattura rimaste inadempiute e di competenza dell'anno precedente al periodo oggetto della presente valutazione, i quali dimostrano che già dal gennaio 2018, la resistente sollecitava la ancora in bonis, ad adempiere alle proprie obbligazioni. Rilevante, poi, è il Pt_1 doc. 15 prodotto da parte attrice, ossia la mail dell'11.11.2019 da cui si evince chiaramente che CP_1 non avrebbe più acconsentito ad un prolungamento del ritardo, minacciando la stessa che, in caso Parte_1 di mancato pagamento entro il termine ivi indicato, avrebbe richiesto “il pagamento diretto ai vs comandanti” e informato “le autorità preposte”.
La stessa proposta di rientro, seguita ai diversi solleciti e confermata dalla resistente con mail del 19 settembre 2019, costituisce un elemento valido ed incisivo nella dimostrazione della scientia decotionis in quanto , nonostante il suddetto piano, continuava ad essere insolvente e a pagare con ritardo. Parte_1
Inoltre ha depositato il bilancio d'esercizio riferito all'anno 2017 solo a fine agosto del Parte_1
2018 esponendo perdite per circa 6,7 mln di euro. Parimenti nel bilancio relativo all'esercizio 2018 ha riportato in un solo anno perdite di esercizio di un valore quasi triplicato (circa euro 17,7 mln).
Tali circostanze non potevano essere ignorate, senza colpa, da parte dell'odierna resistente stante che quest'ultima è necessariamente un soggetto professionale che deve operare con la diligenza da valutarsi alla luce della natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2, c.c., quindi anche effettuando le opportune verifiche periodiche in merito alla solvibilità e stabilità finanziaria delle società con le quali opera, al fine di salvaguardare la continuità del servizio aeroportuale avente connotazioni di pubblico interesse.
La pubblicazione nel registro delle imprese dei bilanci, infatti, non è funzionale esclusivamente alla conoscenza della situazione economico patrimoniale di un'azienda da parte degli istituti di credito, come sembra ritenere la parte convenuta, ma è funzionale alla conoscenza di tale situazione economico patrimoniale da parte di chiunque entri in contatto con l'impresa, con obblighi differenziati a seconda di livello di professionalità degli operatori di volta in volta interessati.
Ebbene, in tale contesto, a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti, diventa superfluo l'esame delle notizie pubblicate sui siti o sui giornali prodotti da entrambe le parti a sostegno delle proprie tesi.
Parimenti è infondata la deduzione sollevata dalla resistente in ordine all'asserita “inscientia decoctionis”, sostenendo di aver fatto affidamento sulla persistenza dell'idoneità finanziaria di di Pt_1 adempiere alle proprie obbligazioni stante il mancato intervento dell'Ente di controllo e di vigilanza, ENAC, che solo in data 29 dicembre 2019 ha provveduto non a revocare, ma solo a sospendere ad la licenza, Pt_1 con decorrenza dal 2020. Ciò per una duplice ragione: la prima, evidenziata dalla stessa attrice, risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il monitoraggio condotto dall'Enac sull'attività di Pt_1
[...
, tale da ingenerare quello specifico affidamento dedotto da . La seconda considerazione, non meno CP_4 rilevante, sta nel fatto che tale circostanza (intervento dell'ENAC solo in data 29.11.2019 e soltanto con una decisione di sospensione con decorrenza differita e non già di revoca della licenza) è qui del tutto irrilevante, in quanto non esclude la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo alla resistente, così come sopra ricostruito.
11 Quanto, infine, all'invocata esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f. da parte della resistente si osserva che tale disposizione non trova qui applicazione, per le seguenti ragioni.
Specificando ulteriormente quanto già esposto nel par. 2, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma
3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed
accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass.
27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf. Cass.
19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cft. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento” (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti tale da rendere del tutto ordinario, o meglio “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i diversi solleciti e i ritardi che hanno segnato l'intero rapporto contrattuale.
Invero si è limitata a sostenere che i pagamenti in questione sono riferiti a prestazioni di CP_6 beni e servizi (assistenza aeroportuale di terra) essenziali, in quanto strettamente e necessari per il “ciclo produttivo” del vettore, effettuati nell'esercizio della ordinaria attività di impresa ed eseguiti da un soggetto, la società convenuta, terzo ed estraneo all'imprenditore. Inoltre, ad avviso della resistente, tali pagamenti sarebbero stati effettuati “nei termini d'uso” in quanto in linea con le modalità ed i tempi in uso inter partes caratterizzati da una costante e consolidata elasticità circa i tempi di adempimento delle obbligazioni assunte dalla Pt_1
12 Dall'analisi della numerosa documentazione in atti, invece, emerge con chiarezza che il ritardo maturato da nell'adempiere alle proprie obbligazioni, non costituiva normale espressione di un Parte_1 accordo tacito e consolidato tra le parti quanto espressione di un momento patologico del rapporto contrattuale tanto da motivare plurimi solleciti e diffide di gravità sempre maggiore.
È chiaro, dunque, che, nel caso di specie, l'elemento patologico proprio del ritardato adempimento non può essere considerato elemento costitutivo di una nuova prassi commerciale data la discontinuità dei versamenti effettuati che privano di qualsivoglia carattere di costanza – propria del concetto di prassi - il comportamento di ritardo nell'adempimento della società Peraltro, come detto, l'esistenza di plurimi Pt_1 solleciti di pagamento dimostra che non acconsentiva a tali reiterati ritardi, segnalando anche al CP_6 debitore di chiedere pagamenti ai “vs comandanti” e di adire “le autorità preposte”.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta, con condanna di
[...]
alla restituzione dell'importo incassato, nella misura di euro 514.646,86. CP_1
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza va condannato a rimborsare a Controparte_1
N. 542/2020 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, Parte_1 in base ai valori medi (valore della controversia pari ad euro 504.645,17, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda presentata dal N. 542-2020 nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2. per l'effetto condanna a pagare a al Controparte_1 Parte_1
N. 542-2020 la complessiva somma di euro 504.645,17 oltre interessi dal 23/06/2022
[...] sino al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare al . Controparte_1 Parte_1
542-2020 le spese di giudizio liquidate in euro 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE II CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Rosa Grippo, in funzione di
Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 24810/2022, promossa
DA
. 542/2020 (CF , in persona del Curatore avv. Parte_1 P.IVA_1
Avv. Michele Petriello (C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata C.F._1 all'atto di citazione e rilasciata in data 30 agosto 2022, e come da autorizzazione del G.D. del 23 febbraio
2022, dagli Avv. ENRICO ADRIANO RAFFAELLI (CF. PEC: C.F._2
, MICHELE FRANZOSI (CF. PEC: Email_1 C.F._3
e MICHELA DALL'ANGELO (CF. , PEC: Email_2 C.F._4
, elettivamente domiciliato presso lo Studio Rucellai&Raffaeli, in Email_3
Via Monte Napoleone n.18, Milano, presso i cui recapiti PEC dichiarano di voler ricevere ogni comunicazione e/o notificazione inerente al presente giudizio.
ATTORE
CONTRO
(CF , con sede legale in ROMA, alla VIALE DEI Controparte_1 P.IVA_2
COLLI PORTUENSI n. 442, in persona del legale rapp.te pro-tempore Dott.ssa Controparte_2 rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce all'atto di comparsa dall'Avv. Alessio Colagreco
(C.F: ), del Foro di Roma, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dello stesso CodiceFiscale_5 in FIUMICINO (RM), alla VIA DELLE SOGLIOLE N. 21, presso il cui indirizzo PEC:
dichiara di voler riceve ogni comunicazione e/o notificazione Email_4 inerente al presente giudizio.
CONVENUTO
OGGETTO: Azione revocatoria fallimentare (artt. 67 e ss.)
1 CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta,
NEL MERITO - revocare e, quindi, dichiarare inefficaci nei confronti del ai sensi Parte_1 dell'art. 67 l.f., tutti i pagamenti descritti in narrativa e, comunque, tutti i pagamenti eseguiti al di fuori dei termini d'uso, in quanto pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti da allora in bonis, a Parte_1 favore di nei sei mesi antecedenti alla data di pubblicazione della domanda di Controparte_1 concordato preventivo nel Registro delle Imprese;
- conseguentemente e per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante Controparte_1 pro-tempore, a restituire e quindi a corrispondere al la complessiva somma di euro Parte_1
514.646,86, ovvero quella maggiore o minore somma che risulterà in corso di causa, oltre interessi legali di mora dalla data della domanda al saldo;
- con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre ad IVA e CPA.
IN VIA ISTRUTTORIA con la più ampia riserva di produrre e dedurre e diversamente concludere nei termini di cui all'art. 183, comma 6, nn. 1, 2, 3, c.p.c., che sin d'ora si chiedono”;
Per parte convenuta:
“Nel merito, respingere la domanda di parte attrice, cosi come formulata, perché infondata in fatto e diritto, per motivi di cui in premessa.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
In via istruttoria si insiste comunque per l'ammissione delle prove richieste e non ammesse.”
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato alla controparte in data 22.06.2022 e depositato in data
23/06/2022, il N. 542/2020 ha convenuto in giudizio avanti a questo Parte_1
Tribunale per ottenere l'inefficacia ai sensi dell'art. 67, 2° comma L.F. dei Controparte_1 seguenti pagamenti avvenuti nel corso del cd. “periodo sospetto”, ossia nei sei mesi antecedenti la pubblicazione della domanda di concordato preventivo in bianco ex art. 161 co. 6 L.F. avvenuta in data
6.2.2020:
1. Euro 55.329,00 versato in data 09 agosto 2019;
2. Euro 20.217,00 versato in data 13 agosto 2019;
3. Euro 31.202,00 versato in data 21 agosto 2019;
4. Euro 52.459,00 versato in data 28 agosto 2019;
5. Euro 35.313,31 versato in data 19 settembre 2019;
6. Euro 52.459,00 versato in data 2 ottobre 2019;
7. Euro 65.166,86 versato in data 25 ottobre 2019;
2 8. Euro 20.000,00 versato il 5 novembre 2019;
9. Euro 10.000,00 versato il 14 novembre 2019;
10. Euro 15.000,00 versato il 20 novembre 2019;
11. Euro 10.0000,00 versato il 27 novembre 2019;
12. Euro 10.000,00 versato il 29 dicembre 2019;
13. Euro 20.000,00 versato il 10 dicembre 2019;
14. Euro 7.500,00 versato il 10 dicembre 2019;
15. Euro 10.000,00 versato il 13 dicembre 2019;
16. Euro 20.000,00 versato il 17 dicembre 2019;
17. Euro 35.000,000 versato il 24 dicembre 2019;
18. Euro 15.000,00 versato il 03 gennaio 2020;
19. Euro 25.000,00 versato il 09 gennaio 2020;
20. Euro 5.000,00 versato il 09 gennaio 2020;
A fondamento dalla domanda, il fallimento attore ha dedotto che:
− con sentenza n. 556 del 19 aprile 2020, il Tribunale di Milano ha dichiarato il fallimento della compagnia aerea a seguito della riscontrata inammissibilità della domanda di concordato Parte_1 preventivo, regolarmente iscritta nel registro delle imprese in data 06.02.2020 (doc.1 fasc. attore);
− dall'analisi della documentazione della fallita la Curatela ha rilevato che, nel periodo antecedente al deposito della domanda di concordato preventivo ex art. 161, comma 6, l.f., la Società ha intrattenuto rapporti commerciali con svariati fornitori, tra cui Controparte_1
− in particolare, aveva sottoscritto con , in data 28 dicembre 2016, un contratto per la Pt_1 CP_1 fornitura di assistenza e servizi per lo scalo di OG (doc. 4 fasc. attore) e, in data 6 dicembre
2017, un analogo contratto per lo scalo di CI e di NI (doc. 5 fasc, attore), “in forza dei quali ha fornito nei confronti di i cd. servizi di terra (servizi passeggeri, CP_1 Pt_1 accettazione imbarchi, check-in, accettazione bagagli, lost & found, servizi di rampa, carico e scarico bagagli, trasporto passeggeri e personale di bordo, pulizia aeromobili, etc.) e ha conseguentemente emesso le fatture/note proforma per ottenere il pagamento dei relativi corrispettivi” (cfr. citazione);
− nel corso del cd. periodo sospetto ha eseguito a favore di pagamenti per un importo Pt_1 CP_1 complessivo pari ad euro 514.646,86, a saldo dei servizi resi dalla società fornitrice “e ciò al di fuori dei termini d'uso e nella piena consapevolezza, in capo ad , dello stato di insolvenza della CP_1
Società, già in atto all'epoca dei pagamenti” (cfr. citazione);
− sussistono i requisiti per la revoca dei suddetti pagamenti;
− quanto al requisito oggettivo trattasi di pagamenti intervenuti nel semestre cd. sospetto, che stante l'applicabilità dell'art. 69 bis l.f. decorre a ritroso per i sei mesi antecedenti alla data d'iscrizione della domanda di concordato preventivo;
3 − inoltre, tali pagamenti “sono stati effettuati da in esecuzione dei Contratti, a titolo di Pt_1 corrispettivo per l'erogazione dei servizi forniti da relativi ai voli che effettuava. CP_1 Pt_1
Secondo quanto pattuito, tali pagamenti dovevano essere eseguiti dalla Società in anticipo rispetto all'erogazione delle prestazioni rese da , salvo il caso in cui la Società avesse rilasciato CP_1 apposita fideiussione bancaria (cfr. doc. 4, p. 33, e doc. 5, pp. 10-11). Contrariamente a quanto pattuito, ha effettuato tutti i pagamenti con notevole ritardo rispetto alle scadenze Pt_1 contrattuali, finanche successivamente alla prestazione dei servizi” (cfr. citazione);
− quanto al requisito oggettivo, i pagamenti sono stati effettuati in un contesto in cui la convenuta aveva un'effettiva conoscenza dello stato di insolvenza della Società all'epoca delle operazioni di cui si chiede la revoca e ciò sulla base di indici esteriori ed indici diretti;
− con riferimento ai primi, tale consapevolezza si evince dall'analisi dei bilanci depositati dalla Società fallita sono emersi, già a partire dal 2016, consistenti squilibri economici e finanziari;
non solo, ma nel bilancio 2018, depositato, in data 26 settembre 2019, risultano perdite per 17.734.968,00 a fronte di un fatturato annuo ammontante ad euro 61.373.298,00 oltre ad un saldo negativo pari ad euro
4.395.709,00 precipitato ulteriormente ad euro 24.117.458,00 nel 2019; dalle notizie pubblicate durante il periodo sospetto dall'autorità di regolazione e vigilanza nel settore dell'aviazione riportate da testate giornalistiche a tiratura nazionale;
− con riferimento ai secondi, tale consapevolezza si evince dalle modalità e dalle tempistiche, caratterizzate da notevoli e reiterati ritardi, con cui venivano pagati gli importi dovuti da a Pt_1 titolo di corrispettivo dei servizi resi da;
dall'inoltro di plurimi solleciti di pagamento da CP_1 parte di la quale minacciava, altresì, di richiedere il pagamento del dovuto ai Controparte_3 comandati nonché di informare ENAC e i gestori aeroportuali;
dalla disponibilità dimostrata da ad accettare pagamenti parziali quando ha palesato la propria incapacità di CP_1 Pt_1 corrispondere in un'unica soluzione gli importi contrattualmente dovuti e riscadenzati;
− infine è esclusa l'esenzione di cui all'articolo 67 comma 3 L.F. tenuto conto che i pagamenti corrisposti alla società resistente non possono essere considerati nei “termini d'uso” in considerazione del grave ritardo con il quale quest'ultimi venivano corrisposti.
Con comparsa di risposta depositata in data 25.10.2022, si è costituita Controparte_3 la quale ha contestato la domanda in quanto infondata, chiedendone conseguentemente il rigetto.
In particolare ha dedotto ed eccepito quanto segue:
− il mercato in cui operano la convenuta e in cui operava è un mercato regolamentato, soggetto Pt_1 al controllo ed alla vigilanza dell'ente preposto, vale a dire dell'Ente nazionale per l'aviazione civile
(ENAC), istituito con D. Lgs. 25 luglio 1997, n. 250;
− è una “società fornitrici di servizi di assistenza aeroportuale a terzi, c.d società di CP_4
Handlers”, la quale “si limita alla fornitura di alcuni servizi di scalo (c.d. di terra) a favore di compagnie aeree terze che, di volta in volta, glieli commissionano” (cfr. comparsa);
4 − era una compagnia aerea titolare di licenza di esercizio “a partire dal mese di aprile 2017, Pt_1 sottoposta alla vigilanza, monitoraggio e controllo di ENAC, ai sensi Circolare EAL 16A del 23 dicembre 2015 - Licenza di esercizio di trasporto aereo (doc. 8)” (cfr. comparsa);
− non sussistono i requisiti di cui all'art. 67 co 2 lf;
− in particolare, per quanto attiene al requisito oggettivo, la convenuta, pur non contestando l'entità e le date dei bonifici esposti dall'attore, ha lamentato la mancata prova dell'”unicità del dissesto” che giustifica il retrocedere degli effetti legati alla dichiarazione dello stato di insolvenza al momento dell'iscrizione della domanda di concordato nel registro delle imprese. Infatti, continua la resistente,
l'accertamento dello stato di insolvenza della è avvenuto oltre 9 mesi dopo determinando un Pt_1 importante ed ulteriore aggravamento delle condizioni economico della (anche in ragione CP_5 dell'intervenuta sospensione della licenza di trasporto di persone) idoneo a spezzare l'unitarietà del dissesto in parola;
− neppure può ritenersi sussistente il requisito soggettivo della “scientia decoctionis”. Sul punto, innanzitutto, occorre rilevare che tra le due parti è intercorso un lungo rapporto commerciale, durato tre anni. In particolare “Entrambi i contratti prevedevano all'art.
6.1 di default il c.d. prepagamento dei servizi, con la possibilità, in alternativa ed a mera discrezione della committente, di ottenere il pagamento differito, previo rilascio di una fideiussione bancaria (doc. 9 e 10)” e “dall'analisi dello sviluppo del rapporto negoziale e della prassi commerciale adottata tra le parti, risulta chiaramente che per tutta la durata del rapporto vi è stato un conto aperto, dare avere, sostanzialmente sempre chiuso in negativo da e senza nessuna variazione nel c.d. periodo sospetto. Tale discrepanza Pt_1 era sostanzialmente dovuta alla sottostima, per così dire, delle proforme, e dei conseguenti maggiori importi delle successive fatture, che faceva sì che in un rapporto dinamico, le proforme e le fatture si accavallavano, ed i pagamenti effettuati non azzeravano la partita contabile, che rimaneva a debito.
Ad ulteriore dimostrazione che questa era la prassi commerciale consolidata e della dinamicità del rapporto, si rileva che ha costantemente, durante l'intero rapporto commerciale, pagato le Pt_1 proforme anticipate, in maniera non tempestiva, a volte anche dopo l'espletamento del servizio, tanto che, come detto, si verificavano costantemente dei disallineamenti ed i mesi si chiudevano in negativo” (cfr. comparsa);
− inoltre è da escludersi qualsiasi rilevanza nell'accertamento del presupposto soggettivo alle mail intercorse durante il rapporto contrattuale stante che i carteggi e i solleciti inviati rientravano in una consuetudine e prassi radicata nel tempo, anche nei confronti di altre compagnie aeree;
− a ciò si aggiunga che l''Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) solo in data 29 dicembre 2019 provvedeva non a revocare, ma solo a sospendere ad la licenza, ciò che ha ingenerato nella Pt_1 società fornitrice uno stato di affidamento circa la persistenza dell'idoneità finanziaria di di Pt_1 adempiere alle proprie obbligazioni, valutazione quest'ultima che, per la sua specificità e la complessità non può essere rimessa al singolo operatore economico;
5 − appare pertanto evidente che “fino a quando è stata titolare della licenza ENAC e, quindi, Pt_1 almeno fino alla data di efficacia della sospensione (13 gennaio 2020) e, si ripete, non di revoca, gli operatori del settore non solo non potevano avere la conoscenza dello stato di insolvenza di Pt_1 ma, addirittura, avevano la conoscenza inversa e, segnatamente, che in quanto dotata di Pt_1 licenza, aveva una “persistente idoneità finanziaria” ad esercitare l'impresa. Pertanto, la conoscenza dello stato di difficoltà e decozione può essersi radicato negli operatori aeroportuali in generale e nella convenuta in particolare, solo dopo la effettiva sospensione della licenza ENAC, avvenuta, si ripete, in data 13 gennaio 2020” (cfr. comparsa);
− gli organi di stampa, compresi quelli settoriali, “parlano solo in termini entusiastici di anche Pt_1
a ridosso del provvedimento di sospensione, come emerge dalla rassegna stampa che si allega, a dimostrazione della percezione assolutamente positiva di cui sempre godeva la compagnia (doc.
51)” (cfr. comparsa);
− in ogni caso i pagamenti cointestati non sarebbero revocabili in quanto ricadenti nell'ipotesi di esenzione normata all'articolo 67 comma 3 lett. a) L.F., tenuto conto che trattasi di versamenti riferiti a prestazioni di beni e servizi (assistenza aeroportuale di terra) essenziali, in quanto strettamente e necessari per il “ciclo produttivo” del vettore, effettuati nell'esercizio della ordinaria attività di impresa ed eseguiti da un soggetto, la società convenuta, terzo ed estraneo all'imprenditore. Inoltre, tali pagamenti sono stati effettuati “nei termini d'uso” in quanto in linea con le modalità ed i tempi in uso inter partes caratterizzati da una costante e consolidata elasticità circa i tempi di adempimento delle obbligazioni assunte dalla Infine, evidenzia che “nessun Pt_1 interesse è stato mai applicato e/o richiesto per il ritardato pagamento, così come nessun accordo per il rientro delle posizioni debitorie è mai intercorso tra le parti e, infine, mai alcuna diffida formale e/o atto di messa in mora è stato inviato dalla convenuta, anche in tempi ”non sospetti””
(cfr. comparsa).
Esaurita la trattazione e senza svolgimento di attività istruttoria le parti sono state invitate a precisare le conclusioni e, previa assegnazione di termine per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, la causa è stata trattenuta in decisione.
***
La domanda è fondata.
1. I principi generali applicabili alla fattispecie.
Appare opportuno, ai fini della valutazione della domanda, il sintetico richiamo di alcuni principi generali in ordine agli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori.
In generale, giova osservare che le azioni disciplinate ex art. 64 e ss l.f. costituiscono uno strumento utilizzabile dal curatore fallimentare allo scopo di ricostituire il patrimonio del fallito destinato alla soddisfazione dei suoi creditori, facendovi rientrare quanto ne era uscito nel periodo antecedente al fallimento (il cosiddetto periodo sospetto): essa consente, infatti, di colpire gli atti del debitore insolvente che
6 hanno inciso sul suo patrimonio in violazione del principio della par condicio creditorum.
In particolare, l'azione disciplinata all'art. 67 l.f., si iscrive nella categoria giuridica dei mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale, così come l'azione revocatoria ordinaria, cui è sostanzialmente assimilabile, seppure con le distinzioni proprie dell'ambito concorsuale nel quale è inserita. Infatti,
l'accoglimento della revocatoria fallimentare rispetto a quella ordinaria, che ha mera finalità di ripristino della garanzia patrimoniale limitatamente al creditore che abbia agito in giudizio, ha quale effetto peculiare la restituzione del bene oggetto dell'atto revocato, seppure al limitato fine dell'esecuzione concorsuale, a vantaggio di tutti i creditori. Ciò trova la propria ragione giustificatrice nell'attualità dell'esecuzione concorsuale pendente, a seguito della dichiarazione di fallimento: non già in dipendenza di una vicenda traslativa, ma per l'incidenza automatica ed immediata della sentenza dichiarativa e della sua vis esecutiva, nel senso della retrocessione del bene nella disponibilità della curatela fallimentare, al solo scopo di procedere alla liquidazione concorsuale nelle forme prescritte dagli artt. 105 ss.
La legittimazione passiva dell'azione compete all'avente causa e cioè al soggetto, diverso dal fallito, che ha acquistato il bene ovvero il diritto o a cui favore è stata prestata la garanzia od eseguito il pagamento.
Come noto, la sentenza che accoglie la domanda revocatoria, sia essa ordinaria o fallimentare, al di là delle differenze esistenti tra le due azioni ed in considerazione dell'elemento soggettivo di comune accertamento da parte del giudice, ha natura costitutiva in quanto modifica ex post una situazione giuridica preesistente, privando di effetti atti che avevano già conseguito piena efficacia (cfr. Cass. sez. un.
2018/30416).
In particolare, come si legge nella sentenza Cass. n. 27084/2011, “nelle ipotesi previste sia al comma 1 che al comma 2, art. 67 della L. Fall., l'atto controverso è originariamente valido e, a prescindere dalla consapevolezza dei soggetti, la certezza della sua inefficacia difetta sul piano oggettivo, emergendo solo a seguito dell'accoglimento della revocatoria. La sopravvenienza di tale connotazione va ricondotta solo alla sentenza di accoglimento della domanda di revoca, e "in ragione della natura di azione costitutiva di quest'ultima, avente ad oggetto l'esercizio di un diritto potestativo e non di un diritto di credito",
l'obbligazione restitutoria pecuniaria nascente dalla revocatoria stessa, in dipendenza della natura dell'atto revocato, non ha ad oggetto un debito di valore, ma un debito di valuta (Cass. sez. un. 437/2000 e nel solco tra le tante Cass. sez. I 887/2006”) con conseguente computo dei soli interessi nella misura legale dalla data della notifica dell'atto di citazione (v. sul punto, per la chiarezza esplicativa, Trib. Bergamo 28.4.14 e Trib.
Milano 3.6.14, entrambe in 22.5.15.dejuregiuffre.it).
Sempre sotto il profilo processuale, l'esercizio dell'azione revocatoria è giustificato dal ricorrere di due presupposti tipici: uno di natura oggettiva e l'altro di natura soggettiva.
Quanto a quest'ultimo, costituito dalla consapevolezza in capo all'accipiens dell'insolvenza, giova riportare la seguente distinzione operata tenendo conto del grado di presunzione:
• vi sono situazioni così anomale da giustificare una presunzione juris et de jure di cosciente violazione della par condicio, quali gli atti a titolo gratuito sanzionati all'art. 64 ed i pagamenti
7 eseguiti prima della scadenza di cui all'art. 65;
• vi sono, poi, situazioni - quali quelle disciplinate dal primo comma dell'art. 67 che comunque presentano profili di anormalità che implica una presunzione semplice di scientia che può essere superata con la prova contraria, se e solo se l'accipiens provi di aver compiuto quegli atti senza conoscere l'altrui insolvenza;
• infine, vi sono gli atti che sarebbero di per sé normali, ma che divengono revocabili ai sensi del primo comma dell'art. 67 perché la Procedura riesce a provare che l'accipiens conosceva l'insolvenza del solvens.
In tale ottica, vi sono poi situazioni che per la loro "presumibile normalità" sono state esentate dalla revocatoria, quali i pagamenti conformi agli usi negoziali di cui alla lett. a) ed f) del terzo comma dell'art. 67.
Viceversa, la prova del profilo oggettivo della revocatoria è sempre a carico della procedura, che dovrà dimostrare sia il compimento dell'atto solutorio (sia esso un contratto, un atto traslativo, un pagamento o quel particolare tipo di atto solutorio che è la rimessa bancaria), sia che esso fu compiuto nel "periodo sospetto".
Ancora in via di trattazione di carattere generale, occorre evidenziare che a seguito della riforma – non recente - introdotta con l'art. 2, primo comma, lett. a), b), d.l. 14.3.2005, n. 35, conv. con mod. nella l.
14.5.2005, n. 80 il periodo sospetto è stato ridotto, in ragione della metà (un anno, sei mesi) dei termini prima previsti (due anni, un anno), che, se per un verso, ne ha indubbiamente operato un generale depotenziamento, per altro verso, conferma che il legislatore, nel delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi di "tutela" dei "creditori" e di "tutela" del "credito", ha scelto il secondo, così corrispondendo ad un'ampiamente diffusa istanza di certezza dei rapporti giuridici, tanto più importante in un'economia di mercato globalizzato, che pone su un piano di concorrenzialità gli stessi ordinamenti giuridici.
Con specifico riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 1 punto 2) l.f. tale norma prevede che “gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”
Come noto, nella nozione di pagamento anomalo rientra ogni atto solutorio che non sia direttamente compiuto mediante denaro o altro strumento di pagamento ad esso assimilabile, ma piuttosto attraverso operazioni ed atti giuridici, che soltanto in modo mediato lo procurino, così che l'estinzione di una precedente passività costituisca uno scopo indiretto ed ulteriore rispetto alla causa tipica dell'atto.
Con riferimento all'ipotesi di cui all'art. 67 co. 2 l.f., che qui viene in rilievo, tale norma così dispone:
“Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento”.
Affinché, la revocatoria possa essere accolta, è necessario, che il terzo contraente al momento dell'atto fosse a conoscenza dell'insolvenza della sua controparte (scientia decoctionis).
Come è noto, poiché l'art. 67, nel suo secondo comma, si esprime in termini di conoscenza dello
8 stato di insolvenza, con onere probatorio del curatore nei confronti dell'accipiens e, nel suo primo comma, di
"non conoscenza", da provare invece da quest'ultimo, l'espressione normativa è correntemente interpretata come condizione conoscitiva del terzo contraente effettiva e non meramente potenziale, sebbene la relativa dimostrazione si possa ben basare anche su elementi indiziari caratterizzati dagli ordinari requisiti della gravità, precisione e concordanza, in applicazione del disposto degli articoli 2727 e 2729 c.c., i quali conducano a ritenere che tale terzo, facendo uso della sua normale prudenza ed avvedutezza, non possa non aver percepito i sintomi rivelatori dello stato di decozione del debitore (cfr. tra le tante Cass. 2016 n. 19795;
Cass. 24 ottobre 2012, n. 18196).
In altri termini, la dimostrazione della suddetta conoscenza effettiva viene ricercata facendo applicazione del canone di conoscibilità dello stato di insolvenza, da parte di un soggetto di ordinaria prudenza e avvedutezza, così traendo la scientia decoctionis del terzo da schemi tipici di situazioni di fatto connotanti lo stato di dissesto. In tal senso, C 3.5.2012, n. 6686 precisa che la conoscibilità dell'insolvenza non può essere parametrata in relazione ad una astratta figura di contraente, bensì la probabilità che l'insolvenza fosse conosciuta da un soggetto che si trovava nella stessa situazione dell'accipiens. Sul punto, si richiama quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, ossia che “Per il raggiungimento della prova della scientia decoctionis con il mezzo delle presunzioni non basta, dunque, una astratta conoscibilità oggettiva accompagnata da un presunto dovere di conoscere, sicché ad es. la qualità di banca di colui che entra in contatto con l'insolvente rileva, non di per sé, neppure se correlata al parametro, del tutto teorico, del creditore avveduto, ma solo in presenza di concreti collegamenti di quel creditore con i sintomi conoscibili dello stato di insolvenza (Cass. 10 maggio 2006, n. 10800; Cass. 7 febbraio 2001, n. 1719).
Non è necessario che la conoscenza dello stato d'insolvenza preesista al compimento dell'atto revocando;
è sufficiente ch'essa possa riscontrarsi a quella data, posto che è in quel momento che si verifica l'effetto pregiudizievole per il patrimonio del debitore (cfr. Cass. 31.5.2018, n. 14001).
Infine, il terzo comma dell'art. 67 introduce alle lett. da a) a g) una serie di fattispecie nelle quali alcune tipologie - non riconducibili ad una matrice comune - di pagamenti (nelle ipotesi sub a, b, f, g) e più in genere di atti (nelle altre ipotesi) non sono assoggettabili a revocatoria.
Con riferimento all'ipotesi di esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f., che qui viene in rilievo, si osserva che la stessa è relativa ai pagamenti di beni e servizi effettuati nell'"esercizio" dell'"attività
d'impresa" nei "termini d'uso".
La giurisprudenza di merito individua la ratio ispiratrice della norma nell'esigenza di rassicurare quelli che sono i normali interlocutori della parte in difficoltà, onde evitare che costoro, allarmati dalla prospettiva di una possibile futura revoca dei pagamenti intervenuti nel periodo sospetto, interrompano i rapporti con la controparte, così privando quest'ultima di ogni residua possibilità operativa [Cassazione civile sez. I,
11/05/2023, n.12837; Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127; T Milano 3.5.2012; T Monza 24.4.2012;
T Torino 23.4.2009].
A rafforzare questa motivazione si può anche osservare come i pagamenti nei termini d'uso siano
9 comportamenti così normali che può essere legittimo presumere juris et de jure che l'accipiens non sia tenuto a valutare se gli stessi provengano o meno da un debitore insolvente, di modo che appare una scelta normativa ragionevole a tutela della sicurezza dei traffici non consentire in tal caso la ricerca della scientia decotionis. In altri termini, ciò che si intende tutelare è la continuità dell'attività di impresa.
2. La fattispecie concreta
Preliminarmente va ribadito che trattasi di causa documentale, definita sulla base della sola documentazione prodotta dalle parti, non trovando quindi accoglimento le richieste istruttorie avanzate da parte convenuta (prova orale e CTU contabile).
Nel merito, in virtù della documentazione prodotta dalle parti ed in ossequio al principio di non contestazione, nonché in applicazione dei principi richiamati in premessa deriva che sussiste, in primo luogo, il requisito oggettivo.
Trattasi infatti di pagamenti (v. elenco pag. 3) non contestati da controparte e compiuti nei sei mesi anteriori alla pubblicazione della domanda di concordato “in bianco” ex art. 161 co. 6 l.f., avvenuta in data
6.2.2020. Nel caso di specie ricorre, infatti, l'ipotesi di consecuzione tra la procedura di concordato in bianco e quella successiva di dichiarazione di fallimento, così come previsto dall'art. 69 bis comma 2 l.f.. Sul punto non può essere condivisa la tesi difensiva della convenuta, secondo la quale il tempo trascorso tra il decreto di inammissibilità della domanda di concordato in bianco e la sentenza di fallimento esclude che nel caso di specie possa ravvisarsi ”l'unicità del dissesto”, tenuto conto che lo stato d'insolvenza ha una valenza oggettiva, configurandosi quale incapacità economica- patrimoniale dell'impresa di far fronte ai propri debiti, e che l'insolvenza di , come si vedrà a breve, si è manifestata ben prima del deposito della Parte_1 domanda ex art. 161 co. 6 l.f.
Sussiste, poi, il requisito soggettivo in quanto, come provato dal fallimento, ben conosceva CP_6 lo stato d'insolvenza del debitore.
Nella specie, la valutazione relativa alla sussistenza della scientia decoctionis risulta basata su una serie assai nutrita di elementi, tra loro decisamente convergenti.
Secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta dalle parti e dalla diffusa, nonchè ragionevole, ricostruzione svolta in proposito dall'attore, i pagamenti sono stati effettuati in ritardo crescente e in tranches, laddove, secondo quanto pattuito, tali versamenti dovevano essere eseguiti da in anticipo Pt_1 rispetto all'erogazione delle prestazioni rese da , salvo il caso in cui la società avesse rilasciato CP_1 apposita fideiussione bancaria (cfr. doc. 4, p. 33, e doc. 5, pp. 10-11 fasc. attore).
Sul punto, si evidenzia che la convenuta, pur citando la clausola contrattuale testè richiamata
(Paragraph 6. Payment), ha dedotto tuttavia una diversa prassi commerciale in uso tra le parti, del tutto sfornita di prova e in ogni caso smentita dal susseguirsi dei pagamenti, qui in oggetto, successivi rispetto ai servizi relativi ai voli resi da ed effettuati a seguito di plurimi solleciti di pagamento indirizzati CP_7 alla società da parte di (doc. 13, doc. 12, doc. 15 di parte ricorrente). Non solo, ma in atti Pt_1 CP_1
10 sono stati prodotti anche solleciti di pagamento per fattura rimaste inadempiute e di competenza dell'anno precedente al periodo oggetto della presente valutazione, i quali dimostrano che già dal gennaio 2018, la resistente sollecitava la ancora in bonis, ad adempiere alle proprie obbligazioni. Rilevante, poi, è il Pt_1 doc. 15 prodotto da parte attrice, ossia la mail dell'11.11.2019 da cui si evince chiaramente che CP_1 non avrebbe più acconsentito ad un prolungamento del ritardo, minacciando la stessa che, in caso Parte_1 di mancato pagamento entro il termine ivi indicato, avrebbe richiesto “il pagamento diretto ai vs comandanti” e informato “le autorità preposte”.
La stessa proposta di rientro, seguita ai diversi solleciti e confermata dalla resistente con mail del 19 settembre 2019, costituisce un elemento valido ed incisivo nella dimostrazione della scientia decotionis in quanto , nonostante il suddetto piano, continuava ad essere insolvente e a pagare con ritardo. Parte_1
Inoltre ha depositato il bilancio d'esercizio riferito all'anno 2017 solo a fine agosto del Parte_1
2018 esponendo perdite per circa 6,7 mln di euro. Parimenti nel bilancio relativo all'esercizio 2018 ha riportato in un solo anno perdite di esercizio di un valore quasi triplicato (circa euro 17,7 mln).
Tali circostanze non potevano essere ignorate, senza colpa, da parte dell'odierna resistente stante che quest'ultima è necessariamente un soggetto professionale che deve operare con la diligenza da valutarsi alla luce della natura dell'attività esercitata ex art. 1176, co. 2, c.c., quindi anche effettuando le opportune verifiche periodiche in merito alla solvibilità e stabilità finanziaria delle società con le quali opera, al fine di salvaguardare la continuità del servizio aeroportuale avente connotazioni di pubblico interesse.
La pubblicazione nel registro delle imprese dei bilanci, infatti, non è funzionale esclusivamente alla conoscenza della situazione economico patrimoniale di un'azienda da parte degli istituti di credito, come sembra ritenere la parte convenuta, ma è funzionale alla conoscenza di tale situazione economico patrimoniale da parte di chiunque entri in contatto con l'impresa, con obblighi differenziati a seconda di livello di professionalità degli operatori di volta in volta interessati.
Ebbene, in tale contesto, a fronte di indizi gravi, precisi e concordanti, diventa superfluo l'esame delle notizie pubblicate sui siti o sui giornali prodotti da entrambe le parti a sostegno delle proprie tesi.
Parimenti è infondata la deduzione sollevata dalla resistente in ordine all'asserita “inscientia decoctionis”, sostenendo di aver fatto affidamento sulla persistenza dell'idoneità finanziaria di di Pt_1 adempiere alle proprie obbligazioni stante il mancato intervento dell'Ente di controllo e di vigilanza, ENAC, che solo in data 29 dicembre 2019 ha provveduto non a revocare, ma solo a sospendere ad la licenza, Pt_1 con decorrenza dal 2020. Ciò per una duplice ragione: la prima, evidenziata dalla stessa attrice, risiede nel mancato assolvimento dell'onere probatorio circa il monitoraggio condotto dall'Enac sull'attività di Pt_1
[...
, tale da ingenerare quello specifico affidamento dedotto da . La seconda considerazione, non meno CP_4 rilevante, sta nel fatto che tale circostanza (intervento dell'ENAC solo in data 29.11.2019 e soltanto con una decisione di sospensione con decorrenza differita e non già di revoca della licenza) è qui del tutto irrilevante, in quanto non esclude la conoscenza dello stato d'insolvenza in capo alla resistente, così come sopra ricostruito.
11 Quanto, infine, all'invocata esenzione di cui all'art. 67 co. 3 lett. a) l.f. da parte della resistente si osserva che tale disposizione non trova qui applicazione, per le seguenti ragioni.
Specificando ulteriormente quanto già esposto nel par. 2, ad avviso del consolidato orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte di Cassazione “in tema di revocatoria fallimentare, l'art. 67, comma
3, lett. a), l.fall. va interpretato nel senso che non sono revocabili quei pagamenti che siano stati eseguiti ed
accettati in termini diversi rispetto a quelli contrattualmente previsti, quando l'accipiens dimostri che, anche mediante comportamenti di fatto, i plurimi adempimenti con le nuove caratteristiche non possono più considerarsi eseguiti "in ritardo" essendo ormai divenuti esatti adempimenti” (Cass. 27939/2020). Più nello specifico “la norma prevista dalla lett. a) dell'art. 67, comma 3, cit., infatti, «dev'essere interpretata nel senso che i pagamenti risultano opponibili alla massa dei creditori, in forza dell'esenzione da revocatoria, anche se eseguiti ed accettati difformemente da eventuali previsioni contrattuali …, purché siano stati effettuati… secondo tempi e modalità corrispondenti a quelli che hanno caratterizzato il rapporto tra le parti nel suo pregresso e concreto svolgimento, dando vita ad una prassi "consolidata e stabile", capace di rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento (Cass.
27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019; conf. Cass.
19373/2021, 41514/2021, 608/2022, 8212/2022, 18360/2022).
Tuttavia, ai fini del concreto operare dell'esenzione in parola non è sufficiente la mera enunciazione del ricorrere della stessa da parte della resistente dovendo quest'ultima provare l'esistenza di una costante e consolidata prassi che palesi, contrariamente a quanto previsto dal contratto vigente tra le parti, il sopravvenire di un nuovo ed alternativo modo di adempiere alle obbligazioni sorte tra esse (cft. Cassazione civile sez. I, 22/11/2024, n.30127).
Ne discende, pertanto, che ricade in capo alla resistente fornire tutti gli elementi idonei a dimostrare la sussistenza di una prassi consolidata tale da ragionevolmente “rendere "esatto" anche l'adempimento apparentemente "inesatto", per il ritardo nel pagamento” (Cass. 27939/2020, che ha sistematizzato analoghi rilievi svolti da Cass. 5587/2018 e Cass. 7580/2019).
Ebbene, nel caso di specie, parte resistente non ha allegato alcuna prova diretta a dimostrare l'esistenza di una prassi commerciale tra le parti tale da rendere del tutto ordinario, o meglio “nei termini d'uso”, così come sopra specificati, i diversi solleciti e i ritardi che hanno segnato l'intero rapporto contrattuale.
Invero si è limitata a sostenere che i pagamenti in questione sono riferiti a prestazioni di CP_6 beni e servizi (assistenza aeroportuale di terra) essenziali, in quanto strettamente e necessari per il “ciclo produttivo” del vettore, effettuati nell'esercizio della ordinaria attività di impresa ed eseguiti da un soggetto, la società convenuta, terzo ed estraneo all'imprenditore. Inoltre, ad avviso della resistente, tali pagamenti sarebbero stati effettuati “nei termini d'uso” in quanto in linea con le modalità ed i tempi in uso inter partes caratterizzati da una costante e consolidata elasticità circa i tempi di adempimento delle obbligazioni assunte dalla Pt_1
12 Dall'analisi della numerosa documentazione in atti, invece, emerge con chiarezza che il ritardo maturato da nell'adempiere alle proprie obbligazioni, non costituiva normale espressione di un Parte_1 accordo tacito e consolidato tra le parti quanto espressione di un momento patologico del rapporto contrattuale tanto da motivare plurimi solleciti e diffide di gravità sempre maggiore.
È chiaro, dunque, che, nel caso di specie, l'elemento patologico proprio del ritardato adempimento non può essere considerato elemento costitutivo di una nuova prassi commerciale data la discontinuità dei versamenti effettuati che privano di qualsivoglia carattere di costanza – propria del concetto di prassi - il comportamento di ritardo nell'adempimento della società Peraltro, come detto, l'esistenza di plurimi Pt_1 solleciti di pagamento dimostra che non acconsentiva a tali reiterati ritardi, segnalando anche al CP_6 debitore di chiedere pagamenti ai “vs comandanti” e di adire “le autorità preposte”.
Sussistono, conseguentemente, i presupposti per la pronuncia richiesta, con condanna di
[...]
alla restituzione dell'importo incassato, nella misura di euro 514.646,86. CP_1
Gli interessi, tenuto conto della natura costitutiva della pronuncia in esame, devono decorrere dalla data della domanda.
3. Le spese di lite
Secondo il principio della soccombenza va condannato a rimborsare a Controparte_1
N. 542/2020 le spese di lite liquidate in dispositivo secondo il D.M. 55/2014, Parte_1 in base ai valori medi (valore della controversia pari ad euro 504.645,17, esclusa la fase istruttoria perché non è stata svolta).
P.Q.M
. il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. accoglie la domanda presentata dal N. 542-2020 nei Parte_1 confronti di;
Controparte_1
2. per l'effetto condanna a pagare a al Controparte_1 Parte_1
N. 542-2020 la complessiva somma di euro 504.645,17 oltre interessi dal 23/06/2022
[...] sino al saldo effettivo;
3. condanna a rimborsare al . Controparte_1 Parte_1
542-2020 le spese di giudizio liquidate in euro 12.046,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (ove non recuperabile in virtù del regime fiscale di cui gode la parte) e C.P.A.
Sentenza per legge esecutiva.
Milano, lì 12/05/2025
Il Giudice
dott.ssa Rosa Grippo
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