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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 23/07/2025, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 332/2025, promossa da
, con l'avv.to Fabio Gabrieli giusta procura in atti Parte_1
-appellante-
contro
avv.to, in proprio, CP_1
-appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto telematico depositato il 15.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per l'appellato: come da atto telematico depositato il 19.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”. Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in appello e della comparsa di costituzione e risposta,
tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni,
istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Deve anzitutto rammentarsi che, secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 31.03.2010, n.
7806), “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in
favore della parte vittoriosa, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di
una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte
vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni
dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via
generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc, civ., consegue al pagamento degli onorari
al difensore. E tuttavia, la deducibilità di tale imposta può, eventualmente, rilevare solo in ambito
esecutivo, posto che rimane ferma la possibilità, per la parte soccombente, di contestare, sul punto
il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, escludano, nei singoli casi,
la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A. (confr. Cass. civ. 22 maggio 2007 n.
11877)”.
Chiarito ciò, il Tribunale rileva che è incontestato inter partes che nel procedimento di reclamo nr.
1806/2022 R.G., che portava alla emanazione del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto datato 11 maggio 2022 – ossia l'ordinanza di rigetto del proposto reclamo dell'odierno appellante,
depositata il 04.05.2022, con cui il è stato condannato a pagare al reclamato Pt_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in euro 1.615,00, oltre 15% per spese generali, nonché “IVA e CPA come
per legge” (vd. sub doc. n. 1 fasc. appellante) -, il creditore avvocato si era difeso da sé ex CP_1
art. 86 c.p.c..
Ora, per quanto attiene all'I.V.A., quest'ultima non risulta dovuta all'avvocato che agisce in giudizio quale procuratore di se stesso.
Infatti, si pone a fondamento della debenza del rimborso I.V.A. l'apposito meccanismo di rivalsa,
che presuppone l'esistenza di un rapporto di base tra cliente e avvocato, non ravvisabile laddove l'avvocato agisca, siccome nella specie de qua, quale procuratore di se stesso. La questione è stata analizzata anche dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 3544 del 12.06.2016 che ha concluso statuendo come "l'obbligo del rimborso iva trova giustificazione in un rapporto sinallagmatico tra cliente e avvocato", non sussistente quando il professionista agisce ex articolo 86
c.p.c. (conf. Cass. n. 7356/2024; n. 5950/2023; n. 4698/2019; conforme TAR Campania n.
4145/2016).
Ne discende che non risulta dovuto all'appellato “come per legge” (siccome espressamente richiamata nella ordinanza del Tribunale di Bergamo del 04 maggio 2022) l'importo di euro 348,31,
pacificamente corrisposto medio tempore dall'appellante all'avv.to a titolo di I.V.A., CP_1
computata sulle spese di soccombenza siccome liquidate dal Tribunale di Bergamo nella indicata ordinanza. L'affermazione del giudice di prime cure secondo cui, stante il contenuto della ordinanza pubblicata il 04.05.2022, risultava dovuto anche l'importo conteggiato a titolo di I.V.A. non può essere pertanto condivisa per le ragioni di cui sopra.
Pertanto (fermo restando che il ha provveduto a pagare all'avv.to l'importo dovuto Pt_1 CP_1
per le spese di lite liquidate nella ordinanza del 04.05.2022 successivamente alla notifica dell'atto di precetto e che soltanto in atto di citazione d'appello ha contestato la debenza delle somme esposte dall'avv.to in precetto a titolo di spese ed onorari di precetto), in accoglimento dell'appello CP_1
proposto dal - in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 1380/2024 del Giudice di Pace Pt_1
di Bergamo, depositata il 10.12.2024 – dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.2022
in relazione all'importo computato a titolo di I.V.A., con la condanna dell'appellato a restituire al la somma di euro 348,31 versata a titolo di I.V.A.. Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte appellata e, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 32061 del 31.10.2022, vanno poste a carico della stessa in misura integrale e si liquidano in favore di parte appellante secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Parimenti, le spese del primo grado di giudizio vanno integralmente poste a carico dell'avv.to CP_1
e vanno liquidate secondo i valori medi della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto ministeriale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 1380/2024 depositata il 10.12.2024 dal
Giudice di Pace di Bergamo e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza,
dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.2022 con condanna dell'avv.to CP_1 alla restituzione, a favore del della somma di euro 348,31 versata a titolo di I.V.A., Pt_1
siccome meglio specificato in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza di parte;
- condanna l'avv.to al pagamento, in favore del delle spese processuali inerenti CP_1 Pt_1
il presente grado di giudizio, che vengono liquidate in € 174,00 per anticipazioni, € 462,00
per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
- condanna l'avv.to al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
inerenti il primo grado di giudizio, che vengono liquidate in € 125,00 per anticipazioni, €
312,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Bergamo, lì 23 luglio 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BERGAMO
SEZIONE II CIVILE
in persona del Giudice Istruttore, in funzione di Giudice Unico, dott. Luca Verzeni, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al R.G. n. 332/2025, promossa da
, con l'avv.to Fabio Gabrieli giusta procura in atti Parte_1
-appellante-
contro
avv.to, in proprio, CP_1
-appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto telematico depositato il 15.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
Per l'appellato: come da atto telematico depositato il 19.05.2025, da intendersi integralmente trascritte.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
Si premette che la parte dello svolgimento del processo viene omessa, alla luce del nuovo testo dell'art. 132, comma 2, numero 4, c.p.c. (come riformulato dall'art. 45, comma diciassettesimo della L. n. 69 del 2009) nel quale non è più indicata, fra i contenuti della sentenza, la “esposizione dello svolgimento del processo”. Appare, peraltro, legittima processualmente la motivazione c.d. per relationem (cfr., da ultimo,
Cass. 3636/07), la cui ammissibilità – così come quella delle forme di motivazione c.d. indiretta -
risulta oramai definitivamente codificata dall'art.16 del d.lgs 5/03, recettivo degli orientamenti giurisprudenziali ricordati.
Si osserva, inoltre, che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte il giudice, nel motivare
“concisamente” la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni – di fatto e di diritto - “rilevanti ai fini della decisione” concretamente adottata.
Le restanti questioni non trattate non andranno necessariamente ritenute come “omesse” (per l'effetto dell'error in procedendo), ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Richiamato il contenuto dell'atto di citazione in appello e della comparsa di costituzione e risposta,
tenuto conto degli ulteriori scritti difensivi, in cui le parti hanno precisato le rispettive deduzioni,
istanze ed argomentazioni, si rileva quanto appresso.
Deve anzitutto rammentarsi che, secondo la Suprema Corte (Cass. Civ., sez. III, 31.03.2010, n.
7806), “la sentenza di condanna della parte soccombente al pagamento delle spese processuali in
favore della parte vittoriosa, costituisce titolo esecutivo, pur in difetto di un'espressa domanda e di
una specifica pronuncia, anche per conseguire il rimborso dell'I.V.A. che la medesima parte
vittoriosa assuma di aver versato al proprio difensore, in sede di rivalsa e secondo le prescrizioni
dell'art. 18 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, trattandosi di un onere accessorio che, in via
generale, ai sensi dell'art. 91, comma primo, cod. proc, civ., consegue al pagamento degli onorari
al difensore. E tuttavia, la deducibilità di tale imposta può, eventualmente, rilevare solo in ambito
esecutivo, posto che rimane ferma la possibilità, per la parte soccombente, di contestare, sul punto
il titolo esecutivo con opposizione a precetto o all'esecuzione, al fine di far valere eventuali circostanze che, secondo le previsioni del citato d.P.R. n. 633 del 1972, escludano, nei singoli casi,
la concreta rivalsa o, comunque, l'esigibilità dell'I.V.A. (confr. Cass. civ. 22 maggio 2007 n.
11877)”.
Chiarito ciò, il Tribunale rileva che è incontestato inter partes che nel procedimento di reclamo nr.
1806/2022 R.G., che portava alla emanazione del titolo esecutivo azionato con l'atto di precetto datato 11 maggio 2022 – ossia l'ordinanza di rigetto del proposto reclamo dell'odierno appellante,
depositata il 04.05.2022, con cui il è stato condannato a pagare al reclamato Pt_1 CP_1
le spese di lite, liquidate in euro 1.615,00, oltre 15% per spese generali, nonché “IVA e CPA come
per legge” (vd. sub doc. n. 1 fasc. appellante) -, il creditore avvocato si era difeso da sé ex CP_1
art. 86 c.p.c..
Ora, per quanto attiene all'I.V.A., quest'ultima non risulta dovuta all'avvocato che agisce in giudizio quale procuratore di se stesso.
Infatti, si pone a fondamento della debenza del rimborso I.V.A. l'apposito meccanismo di rivalsa,
che presuppone l'esistenza di un rapporto di base tra cliente e avvocato, non ravvisabile laddove l'avvocato agisca, siccome nella specie de qua, quale procuratore di se stesso. La questione è stata analizzata anche dalle SS.UU. della Cassazione nella sentenza n. 3544 del 12.06.2016 che ha concluso statuendo come "l'obbligo del rimborso iva trova giustificazione in un rapporto sinallagmatico tra cliente e avvocato", non sussistente quando il professionista agisce ex articolo 86
c.p.c. (conf. Cass. n. 7356/2024; n. 5950/2023; n. 4698/2019; conforme TAR Campania n.
4145/2016).
Ne discende che non risulta dovuto all'appellato “come per legge” (siccome espressamente richiamata nella ordinanza del Tribunale di Bergamo del 04 maggio 2022) l'importo di euro 348,31,
pacificamente corrisposto medio tempore dall'appellante all'avv.to a titolo di I.V.A., CP_1
computata sulle spese di soccombenza siccome liquidate dal Tribunale di Bergamo nella indicata ordinanza. L'affermazione del giudice di prime cure secondo cui, stante il contenuto della ordinanza pubblicata il 04.05.2022, risultava dovuto anche l'importo conteggiato a titolo di I.V.A. non può essere pertanto condivisa per le ragioni di cui sopra.
Pertanto (fermo restando che il ha provveduto a pagare all'avv.to l'importo dovuto Pt_1 CP_1
per le spese di lite liquidate nella ordinanza del 04.05.2022 successivamente alla notifica dell'atto di precetto e che soltanto in atto di citazione d'appello ha contestato la debenza delle somme esposte dall'avv.to in precetto a titolo di spese ed onorari di precetto), in accoglimento dell'appello CP_1
proposto dal - in totale riforma dell'impugnata sentenza nr. 1380/2024 del Giudice di Pace Pt_1
di Bergamo, depositata il 10.12.2024 – dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.2022
in relazione all'importo computato a titolo di I.V.A., con la condanna dell'appellato a restituire al la somma di euro 348,31 versata a titolo di I.V.A.. Pt_1
Le spese processuali seguono la soccombenza di parte appellata e, tenuto conto dei principi sanciti dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella sentenza n. 32061 del 31.10.2022, vanno poste a carico della stessa in misura integrale e si liquidano in favore di parte appellante secondo i valori medi della tabella n. 2 allegata al D.M. n. 55/2014, come da ultimo modificato con D.M. n. 147/2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale.
Parimenti, le spese del primo grado di giudizio vanno integralmente poste a carico dell'avv.to CP_1
e vanno liquidate secondo i valori medi della tabella n. 1 allegata al medesimo decreto ministeriale per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e secondo il valore minimo per la fase istruttoria,
meramente documentale.
-
P. Q. M.
-
Il Tribunale di Bergamo, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto avverso la sentenza n. 1380/2024 depositata il 10.12.2024 dal
Giudice di Pace di Bergamo e, per l'effetto, in riforma integrale dell'impugnata sentenza,
dichiara l'inefficacia dell'atto di precetto datato 11.05.2022 con condanna dell'avv.to CP_1 alla restituzione, a favore del della somma di euro 348,31 versata a titolo di I.V.A., Pt_1
siccome meglio specificato in motivazione;
- rigetta ogni altra domanda ed istanza di parte;
- condanna l'avv.to al pagamento, in favore del delle spese processuali inerenti CP_1 Pt_1
il presente grado di giudizio, che vengono liquidate in € 174,00 per anticipazioni, € 462,00
per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del
15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute;
- condanna l'avv.to al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese processuali CP_1
inerenti il primo grado di giudizio, che vengono liquidate in € 125,00 per anticipazioni, €
312,00 per compenso professionale di avvocato, oltre al rimborso forfettario delle spese generali del 15%, i.v.a. e c.p.a., se dovute.
Bergamo, lì 23 luglio 2025.
Il Giudice
dr. Luca Verzeni