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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Brescia, sentenza 18/12/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Brescia |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 20.12.2024
da
, nata a [...] in data [...], res. Parte_1
Brembate di Sopra (BG) via Locatelli 25, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bari del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Ponte San Controparte_1
RO (BG) via Locatelli 15, rappresentato e difeso dall'avv. Romana Bertoli del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio Appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1613/2024 del Tribunale di Bergamo depositata in data 24.7.2024 e notificata in data 14.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 852/2021 in materia di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
Parte appellante:
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia voglia riformare la sentenza n. 1613/2024 R.S. resa dal Tribunale di Bergamo, Presidente relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, notificata in data 14.11.2024, nel procedimento di separazione per le parti sopra indicate, n. 852/2021 R.G. del Tribunale di Bergamo, come dedotto in narrativa e in particolare prevedendo che: - il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio con sé, CP_1 previo accordo con la madre e in considerazione degli impegni scolastici dello stesso, un pomeriggio a settimana nella giornata del giovedì dalle 16.15, andando a prenderlo direttamente a scuola, fino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il minore non potrà in nessun caso stare da solo con la nonna paterna, in assenza del padre;
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il CP_1 pagamento della somma di € 1.100,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dall'anno successivo a quello della separazione;
- le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio saranno a carico del sig. nella misura di almeno il 70%; - riconoscere l'addebito della CP_1 separazione in capo al sig. nonché il risarcimento del danno a favore della CP_1 moglie nella misura che sarà accertata nel corso dell'odierno giudizio o in quella equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice. In via istruttoria: si insiste per l 'ammissione delle prove non ammesse in primo grado. Si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché il sig. e/o il suo datore di lavoro esibiscano in giudizio le ultime tre dichiarazioni CP_1 dei redditi dell'appellato. In ogni caso: - in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Parte appellata:
In via principale e nel merito: Confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2024, Presidente relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, n. 852/2021 R.G. del Tribunale di Bergamo e conseguentemente respingere tutte le domande di parte appellante.
Procuratore Generale:
letti gli atti del proc. civ. n. 1172/24 R.G., osserva: il contributo per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]) non appare determinato in maniera Per_1 proporzionata rispetto alla condizione economico-reddituale di entrambi i coniugi, come già evidenziata in sentenza, in considerazione anche della circostanza che
rimane con il padre a fine settimana alterni ed una sera a settimana (oltre Per_1
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. ai periodi di vacanza), sicché il suo mantenimento diretto è quasi interamente a carico della madre;
ne discende che detto contributo può essere aumentato ad euro 600 mensili, ferma la ripartizione delle spese, come prevista in sentenza;
quanto alla chiesta limitazione di frequentazione del minore con la nonna paterna, non vi è prova di comportamenti pregiudizievoli della stessa;
quanto alla domanda di addebito della separazione, formulata dalla , è la stessa prospettazione della ricorrente a Parte_1 dimostrare che le relazioni extraconiugali dell'appellato, in tesi iniziate nell'anno 2016, non hanno determinato alcuna crisi dell'unione coniugale, mentre la scoperta della relazione con tale , avvenuta nel maggio 2020, ma in atto dal 2016, ha Per_2 portato alla luce la crisi tra i coniugi, ben dimostrata dalle deposizioni dei testi , Tes_1
; in altri termini, come ha già esposto il Tribunale, il rapporto di Tes_2 Tes_3 coppia era già in crisi ed il fallimento dell'unione coniugale non può ascriversi alla relazione con la;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento Per_2 dell'appello, il contributo per il mantenimento del figlio , posto a carico Per_1 dell'appellato, sia determinato in euro 600 mensili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo chiedendo disporsi la separazione personale dal marito Controparte_1 con dichiarazione di addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare, l'affido condiviso del figlio (n. 18.1.2014), con Per_1 collocamento presso di sé e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1 e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del pari a CP_1 euro 1.000,00 per il figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, e pari a euro 750,00 per sé, oltre a un risarcimento pari a euro 20.000,00 per il danno esistenziale subito, con rifusione delle spese di lite. La signora esponeva che in data 16.7.2010 aveva contratto matrimonio con Parte_1
che dalla loro unione in data 18.1.2014 era nato;
che il Controparte_1 Per_1 matrimonio si era incrinato per comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte del il quale aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali2 e che CP_1 in data 21.12.2020 il aveva abbandonato l'abitazione familiare. Deduceva di CP_1 lavorare come insegnante di inglese con uno stipendio medio mensile pari a circa euro 1.460,00, gravato dalla cessione di 1/5, mentre il marito lavorava come project manager per la Kuehne Nagel S. R. L. con uno stipendio medio mensile pari a circa euro 3.200/3.500,00. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
2. Con comparsa depositata in data 22.11.2021 si costituiva il signor il CP_1 quale, nell'aderire alla domanda di separazione, di assegnazione dell'abitazione familiare alla signora e di affido condiviso del figlio , con Parte_1 Per_1 collocamento presso la madre e con frequentazione paterna secondo il calendario già in uso3, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di risarcimento del danno proposte dalla , contestando che la stessa avesse diritto a un assegno di Parte_1 mantenimento4 e dichiarandosi disponibile a versare per il figlio un assegno di mantenimento pari a euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con compensazione delle spese di lite. esponeva che il matrimonio era Controparte_1 entrato in crisi nel 2017 a causa di problemi che i coniugi avevano nell'intimità, ingenerando rabbia nella moglie e depressione nel marito, che il rapporto con la sua collega di lavoro era stato intrapreso a crisi coniugale ormai conclamata e che il suo allontanamento dall'abitazione familiare era stato il frutto di una decisione presa dai coniugi insieme ai rispettivi legali. Deduceva di percepire uno stipendio mensile pari a euro 2.250,00 (cui dovevano essere aggiunti euro 104,00 per i buoni pasto, euro 336,32 per l'invalidità permanente e, occasionalmente, i compensi per un'attività di consulenza esterna - con una media di 5-6 volte l'anno e con compensi pari a euro 150/200,00 a volta -) e di essere gravato dal pagamento del canone di locazione pari a euro 580,00 mensili per l'appartamento in cui era andato a vivere.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 2.12.2021, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 21.12.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava a entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 assegnata l'abitazione familiare e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario6 e poneva a carico del un assegno pari a euro 500,00 per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie.
4. La causa veniva istruita mediante interpello delle parti ed escussione di alcuni testimoni.
5. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1613/2024, depositata in data 24.7.2024 e notificata in data 14.11.2024, così provvedeva: Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 107, parte II°, Controparte_1 serie A, registro del Comune di CALTANISSETTA, Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Rigetta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente;
- Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé , previo accordo con la madre e in Per_1 considerazione degli impegni scolastici dello stesso, salvo accordi migliorativi, con le seguenti modalità: - un pomeriggio a settimana, in base ai turni di lavoro del padre, indicativamente nella giornata del giovedì dalle 18.00 fino al mattino seguente, quando lo accompagnerà a scuola;
- per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21 della domenica, dopo cena;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
- Obbliga ciascun genitore a concorrere, nella percentuale del 60% il padre e del 40% la madre, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del resistente che si liquidano in € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale), per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale 15%. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- la comunione di vita e l'affectio maritalis che devono necessariamente corroborare un matrimonio erano venuti meno, sicché doveva essere pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- la domanda di addebito proposta dalla doveva essere rigettata: la signora Parte_1
aveva assunto che la crisi coniugale doveva essere ricondotta alla relazione Parte_1 extraconiugale che il marito intratteneva con una collega di lavoro e al file scoperto sul computer sul quale sarebbe stato ritrovato una sorta di elenco di nomi femminili, a suo dire conquiste del marito, nel quale il suo nome non era l'ultimo7; per converso il aveva provato la preesistenza di una grave crisi coniugale rispetto all'epoca CP_1 della scoperta da parte della della sua relazione con la collega di lavoro Parte_1 attraverso l'allegazione di alcuni documenti8 e l'escussione di alcuni testimoni, i quali avevano dato atto dell'utilizzo, da parte del di farmaci per superare i CP_1 problemi che i coniugi avevano nell'intimità e del fatto che la era “infelice Parte_1
e insoddisfatta e aveva manifestato l'intenzione di separarsi”; non era, quindi, possibile ritenere che la relazione extraconiugale intrattenuta dal con una sua CP_1 collega di lavoro fosse stata la causa della crisi che di fatto era già conclamata;
- il rigetto della domanda di addebito assorbiva la domanda risarcitoria;
- doveva essere confermato l'affido condiviso di a entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre alla quale doveva, quindi, essere assegnata l'abitazione familiare e con frequentazione paterna secondo quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale;
- in assenza di provate situazioni di pregiudizio per , dovevano restare al di Per_1 fuori di ogni predisposizione di visita le eventuali modalità di permanenza del minore con i parenti;
- quanto alle condizioni reddituali delle parti, la percepiva uno stipendio Parte_1 mensile pari a circa euro 1.460,00, gravato dalla riduzione di 1/5, mentre il CP_1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. uno stipendio mensile pari a circa euro 2.669,00, ai quali dovevano essere aggiunti euro 336,32 per l'indennità di invalidità ed euro 104,00 per i buoni pasto e dai quali dovevano essere detratti euro 580,00 per il canone di locazione, per un totale, quindi, pari a euro 2.529,32; doveva, pertanto, ritenersi congruo porre a carico del CP_1 per il mantenimento del figlio euro 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- valutati gli elementi allegati e documentati in atti (i redditi delle parti, la durata del matrimonio, i 9/10 dell'abitazione familiare di proprietà della , la sua Parte_1 imminente seconda laurea con conseguente miglioramento delle potenzialità lavorative e la mancata rappresentazione di un tenore di vita così elevato da non poter essere mantenuto), la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della doveva essere rigettata;
Parte_1
- in ragione della prevalente soccombenza della , quest'ultima doveva Parte_1 essere condannata a rifondere al le spese di lite così come liquidate in CP_1 dispositivo.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 20.12.2024
concludendo come indicato in epigrafe. Parte_1
7. In data 24.3.2025 l'appellante depositava le dichiarazioni dei redditi 2022-2024, relative al periodo d'imposta 2021, 2022 e 2023.
8. In data 14.4.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
9. In data 24.4.2025 si è costituito in giudizio, oltre il termine assegnato, CP_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha depositato le dichiarazioni dei
[...] redditi 2022-2024.
10. L'udienza del 29.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata rinviata in quanto parte appellante, con le note di udienza, aveva chiesto un termine per il deposito di una nota difensiva, al fine di poter replicare compiutamente alle difese di parte appellata, costituitasi tardivamente. Inoltre, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti depositata, non recante la firma olografa di parte appellata. La Corte ha quindi rinviato la causa, invitando parte appellata a produrre l'originale della procura.
11. All'udienza del 3.6.2025 il difensore dell'appellato ha esibito l'originale della procura, regolarmente conferita. La signora ha riferito che il padre vede il Parte_1 figlio meno di quanto dovrebbe e, in particolare, non lo tiene con sé il giorno infrasettimanale. Il difensore dell'appellante ha evidenziato come, rispetto al primo grado, il reddito del sig. sia aumentato in quanto guadagna 2750,00 euro CP_1 oltre 300 euro di indennità e oltre ai buoni pasto, per un totale superiore a 3.000 euro. Non vi è la prova che egli paghi un canone di locazione. Inoltre, ha riferito che il signor non paga le spese straordinarie e ha smesso di pagare il 50% del CP_1
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. mutuo, pagato interamente dall'appellante. Il difensore di ha evidenziato che CP_1 quest'ultimo è titolare solo al 10% della proprietà. Si è quindi dichiarato disponibile a un aumento dell'assegno per il figlio a fronte della rinuncia al giorno infrasettimanale. I difensori hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è parzialmente fondato in relazione alle domande di carattere economico e alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio mentre va confermato il rigetto della domanda di addebito e della conseguente domanda risarcitoria.
12.1. Nel ricorso in appello deduce: Parte_1
- quanto al diritto di visita paterno, il Tribunale ha parametrato il giorno infrasettimanale e l'orario di visita “in base ai turni di lavoro del : tale CP_1 disposizione ha, però, generato problemi nella gestione di , compromettendo Per_1
l'organizzazione e aggravando il conflitto tra i genitori;
il dirigente di CP_1 azienda, non è, infatti, soggetto a turni di lavoro prefissati e gode di un'ampia flessibilità nella gestione dei propri orari, a differenza della , insegnante di Parte_1 scuola elementare, la quale è vincolata a orari di lavoro rigidi e non modificabili;
la flessibilità concessa al padre, senza una corrispettiva considerazione degli impegni della madre, ha determinato un'instabilità organizzativa che, anziché ridurre, ha acuito i conflitti tra i genitori, con inevitabili ripercussioni sul benessere del figlio;
- quanto agli incontri minore-nonna paterna, in primo grado la ha riportato Parte_1
i preoccupanti episodi in cui , dopo essere stato con la nonna, ha manifestato Per_1 disagio, chiedendo spiegazioni circa il comportamento “strano ” della nonna, episodi che coincidevano proprio con i momenti in cui la madre del aveva abusato CP_1 di alcol;
non meno rilevante è il fatto che lo stesso non abbia mai sollevato CP_1 obiezioni alla richiesta di evitare che fosse lasciato da solo con la nonna e, Per_1 ciononostante, il Tribunale ha disatteso tale volontà, adottando una statuizione che non solo ha disatteso le richieste delle parti, ma che è anche del tutto contraria all'interesse del minore;
- quanto al contributo al mantenimento di , l'importo pari a euro 500,00 Per_1 posto dal Tribunale a carico del oltre al 60% delle spese straordinarie, è
CP_1 inadeguato rispetto alle effettive risorse economiche delle parti e alle necessità del minore: lo stipendio netto mensile del dirigente di azienda, si attesta su circa
CP_1 euro 3.400/3.500,00 (comprensivo dello stipendio da dirigente pari a circa euro 2.669,00, la rendita INAIL pari a circa euro 330/350,00, i buoni pasto pari a circa euro 120,00 e i redditi derivanti dalle consulenze esterne effettuate pari a circa euro 300,00); per converso, lo stipendio netto mensile della , insegnante di Parte_1 scuola elementare, si assesta su circa euro 1.460,00, ridotti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla rata del mutuo pari a euro 500,00 (della quale il
CP_1 corrisponde per sua unilaterale decisione una quota pari a circa il 10%); il
CP_1
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. oltre ad aver investito parte dei suoi risparmi in titoli azionari e a non avere alcuna spesa locatizia, dato che a seguito della separazione è andato a vivere prima dai genitori e poi dalla compagna, è, altresì, proprietario di un immobile non messo a reddito, a differenza della che peraltro non è iscritta ad alcun corso di Parte_1 laurea, né ha intenzione di farlo;
- i tempi di permanenza di presso il padre sono, inoltre, estremamente Per_1 limitati, pari a circa il 25% del mese (8 notti e 6 giorni al mese), contro il 75% trascorso con la madre;
- quanto all'addebito della separazione, la ha dimostrato che è stata la Parte_1 relazione extraconiugale del ad aver determinato la crisi del loro CP_2 matrimonio: come, infatti, dimostrato dalle testimonianze rese nel corso del giudizio di I grado dalle sig.re e e dalle Parte_2 Testimone_4 conversazioni WhatsApp10, il rapporto coniugale, prima della scoperta della relazione extraconiugale era stabile;
- del tutto pretestuosa è la produzione da parte del delle prescrizioni del dott. CP_1 per il farmaco “Siler” e per altri prodotti analoghi, che hanno l'effetto di Per_4 ritardare l'eiaculazione e non di provocarla, oltre al fatto che non vi è alcuna prova che il abbia effettivamente utilizzato tali farmaci nell'ambito del rapporto CP_1 coniugale, né che essi fossero destinati alla vita sessuale con la moglie;
- le testimonianze rese nel corso del giudizio di I grado in favore del non CP_1 hanno fornito alcuna prova concreta o affidabile che i coniugi fossero in crisi da anni;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa specificatamente sulla possibilità che l'infedeltà - peraltro pubblica e quindi particolarmente lesiva dell'onore di controparte - possa costituire illecito civile e dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti;
sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante)”11.
12.2. In comparsa di costituzione il deduce: CP_1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
- Con riferimento ai tempi di visita del padre: il signor non è un dirigente CP_1 aziendale ma un Quadro con orari stabiliti seppur lievemente flessibili;
dieci giorni al mese gode dello smart Working. Per la natura del lavoro l'appellante ha spesso necessità di permanenza prolungata in ufficio e dovendo spostarsi molto in varie sedi di clientela, gli orari subiscono spesso delle modifiche non dallo stesso volute ma necessarie e di ciò ha tenuto conto il Tribunale.
- Con riferimento alla permanenza del figlio minore con i parenti, materni o paterni ai tempi di visita del padre: non sono emersi elementi per affermare che la nonna paterna sia di pregiudizio per il minore.
- Con riferimento al mantenimento del minore e in relazione alla condizione economica delle parti: l'appellante paga il mutuo in maggior misura in quanto ha il 90% della proprietà dell'immobile e per questo motivo l'appellato paga solo il 10% del mutuo;
la signora dichiara di avere una riduzione del quinto dello Parte_1 stipendio per “ spese determinata dalla separazione” senza specificare quale sia l'esatto motivo;
il contributo di 500 euro per il figlio appare congruo.
- Con riferimento alla domanda di addebito: il convenuto contestato ampiamente quanto narrato dalla coniuge rispetto la ricostruzione della vita coniugale e alle dinamiche relazionali della coppia;
anche la gestione del figlio -ritenendo la madre di essere l'unico genitore deputato a decidere il meglio per il figlio - aveva creato molti dissapori, logorando nel profondo il rapporto coniugale, al punto da essere uno dei motivi che lo hanno reso intollerabile per il resistente. Evidenzia l'appellato che le ragioni del fallimento del rapporto coniugale hanno origini e cause risalenti nel tempo e non dipendono dalla relazione extraconiugale.
“Il matrimonio da tempo non era più supportato dal reciproco affetto, dopo la nascita di i coniugi si erano allontanati, anche dal punto di vista Per_1 dell'intimità, portando avanti il matrimonio solamente per il bambino. Tra i coniugi si era venuta a creare una assoluta incompatibilità caratteriale, sia per la divergenza di vedute rispetto le modalità di crescita di , sia per l'insorgenza di alcuni Per_1 problemi nell'intimità della coppia…. Il resistente, come documentalmente provato e come confermato dal teste Sig. , per cercare di risolvere questi problemi Testimone_5 di coppia, che gli creavano non poca frustrazione, si sottoponeva ad accertamenti medici, seguendo l'indicazione di smettere di fumare e di assumere alcuni farmaci utili a recuperare la sua potenza virile. In sede di escussione, all'udienza dell'11 gennaio '24, il teste Sig. : - Tes_1
“confermava che il Sig. a partire dall'anno 2015, gli aveva confidato di
CP_1 avere problemi coniugali” ( cfr domanda n. 12 memoria istruttoria); - “confermava che il Sig. gli riferiva che la coniuge era infelice e insoddisfatta e aveva
CP_1 manifestato l'intenzione di separarsi” (cfr domanda n. 13); - confermava che “si ricordava che il Sig. gli riferiva dei farmaci e anche dei ricoveri in ospedale
CP_1 della coniuge ove aspettava anche delle ore” (cfr domanda n. 14); - conferma ” è vero, abbiamo discusso più volte di queste cose (di avere difficoltà nei rapporti intimi e di essersi rivolto al medico curante” (cfr domanda n. 15); - comunicava che il medico aveva prescritto che “è vero che il Sig. comunicava che il medico gli
CP_1 aveva prescritto una terapia farmacologica per la cura dei disturbi riscontrati” 10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
(domanda n. 16); - “confermava che il Sig. riferiva di continue liti e CP_1 discussioni ,in famiglia” (cfr domanda n. 18), “che il Sig. gli aveva riferito CP_1 che la crisi coniugale si era manifestata nell'anno 2017” (cfr domanda n. 19). Parimenti, i testi e confermavano pienamente i Testimone_6 Testimone_7 rispettivi capitoli di prova, senza contraddizione alcuna. Non raggiungendo il risultato sperato, il resistente maturava una forma di depressione e di forte malessere psico-fisico, che minava gravemente la serenità e l'equilibrio di coppia.
…Le discussioni tra i coniugi erano continue e la Sig.ra , per prima, Parte_1 esasperata dalla situazione, non perdeva occasione di minacciare di volersi separare, piuttosto che di rivolgersi ad un avvocato per porre fine a quel matrimonio che si trascinava a fatica.
…l'addebito della separazione deve essere pronunziato solo ed esclusivamente laddove vi sia prova assai rigorosa del nesso eziologico tra comportamento trasgressivo e rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi….”.
12.3. Il primo motivo di appello può essere accolto. Si ritiene che, in mancanza di un dialogo nell'interesse del figlio e di conflitto circa le modalità e i tempi dei rapporti padre e figlio, l'incertezza del giorno e dell'orario aumenta la conflittualità tra le parti. Va pertanto individuato il giorno, il giovedì, e l'orario infrasettimanale in cui il padre o persona da lui delegata dovrà prelevare il figlio da scuola e riaccompagnarlo a scuola il mattino seguente, salvi diversi accordi tra i genitori e pur tenendo presente che le parti hanno dichiarato che dal mese di gennaio il padre non tiene più con sé il figlio del giorno infrasettimanale.
12.4. Va respinto il secondo motivo in quanto non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore tali da dover stabilire che egli non potrà stare da solo con la nonna paterna in assenza del padre;
oltretutto il minore ha una età che gli consente di esprimere le proprie opinioni sul punto e desideri, confrontandosi con i genitori.
12.5. Vanno accolte le richieste di carattere economico, come anche concluso dal P.G. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi (730/2024) emerge che il signor CP_1
è proprietario al 100% di due immobili;
di uno al 50% e della casa coniugale
[...] al 10%. Il reddito imponibile è stato pari a 46.441 euro con un reddito netto mensile, dedotta imposta netta, regionale e comunale, pari a euro 2731. Il reddito mesile netto su cui può contare l'appellante è di poco più di 1100 euro (tenuto conto della riduzione del quinto) da cui deve dedursi il mutuo, quasi interamente a suo carico. Va poi considerato che il mantenimento diretto del minore è quasi interamente a carico della madre, visti i tempi molto ridotti di frequentazione padre-figlio. In udienza è anche emerso che il padre, per sua decisione, non tiene più con sé il figlio nel giorno infrasettimanale e parte appellata ha anche affermato che, a fronte di tale rinuncia, poteva prendersi in considerazione un aumento del contributo per il figlio. 11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
La Corte ritiene pertanto che il contributo del padre per il mantenimento del figlio debba essere quantificato in euro 700 mensili (a decorrere dalla domanda in primo grado) e che le spese straordinarie debbano essere a carico del padre in misura del 70% e a carico della madre in misura del 30%.
12.6. In relazione alla domanda di addebito si condividono le argomentazioni del Tribunale. Le prove testimoniali assunte in primo grado hanno confermato quanto sostenuto dall'appellato, ovvero che la crisi matrimoniale era risalente nel tempo e antecedente alla relazione extraconiugale, al punto che anche la moglie aveva esplicitato l'idea di separarsi. Anche a non voler dare eccessivo peso a tale affermazione, la stessa è comunque sintomo di una crisi della unione coniugale. La causa della crisi matrimoniale era risalente al 2017, quando si era anche presentato un problema nell'intimità della coppia tanto che erano stati prescritti dei farmaci al marito;
ciò aveva allontanato i coniugi causando uno stato depressivo nel marito e rabbia nella moglie. L'appellato ha riferito che frequente era la minaccia di separarsi da parte della moglie, circostanza confermata da un teste. Non può pertanto affermarsi la sussistenza del nesso causale tra la relazione sentimentale tra l'appellato e la signora e la rottura della unione coniugale. Per_2
12.7. Valutate complessivamente le domande delle parti vanno compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1613/2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bergamo depositata in data 24.7.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio il giovedì dalla uscita da scuola fino a mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola, salvi diversi accordi tra le parti;
- PONE a carico del padre un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio pari ad euro 700,00, somma rivalutabile annualmente e da corrispondere a a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, somma dovuta dalla domanda in primo grado;
12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
- PONE le spese straordinarie per il figlio come indicate dal Tribunale a carico del padre in misura del 70% e della madre in misura del 30%;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Brescia, Camera di Consiglio del 3.6.2025
Presidente Maria Grazia Domanico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera o anche, previo accordo con la , in giorni Parte_1 differenti, una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno durante le festività natalizie, una settimana ad anni alterni durante le festività pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo e ogni altra festività alternata, precisando che in tali occasioni il figlio non avrebbe in nessun caso potuto trascorrere del tempo da solo con la nonna paterna, a suo dire alcolista e con lo zio paterno, a suo dire tossicodipendente. 2 Sul punto, specificava che nel maggio 2020 aveva scoperto una relazione extraconiugale, peraltro preesistente dal 2016, intrattenuta dal marito con una collega di lavoro e che, successivamente, aveva anche scoperto che sul computer il marito aveva riportato le varie conquiste effettuate negli anni, ove, a riprova dei numerosi tradimenti consumati dopo il matrimonio, il suo nome non era l'ultimo. 3 3 Con possibilità per tutti i parenti del di accompagnare il nipote nelle varie attività, scolastiche ed CP_1 extrascolastiche, in cui era impegnato. Per_1 4 In quanto, oltre ad essere proprietaria per 9/10 dell'abitazione familiare (gravata da mutuo pagato da entrambi i coniugi) e a percepire uno stipendio medio mensile pari a euro 1.460,00, era prossima a conseguire una seconda laurea in economia. 5 Non risolti neanche tramite l'utilizzo di farmaci. 6 Fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato alle 21:00 della domenica, un pomeriggio a settimana (indicativamente il giovedì) dalle 18:00 alla mattina del giorno successivo quando il padre avrebbe accompagnato il figlio a scuola, sette giorni durante il periodo natalizio, con alternanza dei giorni di Natale e di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive. 4 7 Circostanze che la aveva cercato di dimostrare tramite le testimonianze della sorella , Parte_1 Parte_2 dell'amica (le quali avevano, però, riportato una mera conoscenza telefonica delle Testimone_4 problematiche riferite loro dalla e, pertanto, valevoli a evidenziare una possibile relazione tra il e la Parte_1 CP_1 sua collega di lavoro, ma non l'eziologia di ciò rispetto alla crisi matrimoniale) e del titolare dell'agenzia di investigazioni private (al quale la si era rivolta al fine di appurare la relazione Persona_3 Parte_1 extraconiugale del marito) il quale si era, però, limitato a rispondere di non sapere quanto richiesto o di conoscere alcune circostanze solo perché riferitegli dalla . Parte_1 8 Quali le ricette del dott. Per_4 6 9 Dimostrata attraverso il deposito del bigliettino scritto dall'amante del e del file sul quale erano state riportate CP_1 le conquiste effettuate dal marito nel corso degli anni (nel quale il suo nome non era l'ultimo) e attraverso la relazione investigativa in cui era stato provato che, tutte le mattine, prima di recarsi al lavoro, nel periodo compreso tra il 17.7.2020 e il 2.9.2020, il si trovava in un parcheggio sotterraneo con l'amante. CP_1 10 Che attestano un rapporto di affetto e intimità tra i coniugi. 11 V. C. Cass. n. 18853/2011.
9
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI BRESCIA SEZIONE III CIVILE
composta dai signori Magistrati:
Maria Grazia Domanico Presidente rel. est. Francesca Caprioli Consigliere Simona Francesca Maria Bruzzese Consigliere aus.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio in grado di appello proposto con ricorso depositato in data 20.12.2024
da
, nata a [...] in data [...], res. Parte_1
Brembate di Sopra (BG) via Locatelli 25, rappresentata e difesa dall'avv. Barbara Bari del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio appellante nei confronti di
, nato a [...] in data [...], res. Ponte San Controparte_1
RO (BG) via Locatelli 15, rappresentato e difeso dall'avv. Romana Bertoli del Foro di Bergamo presso il cui studio ha eletto domicilio Appellato
con l'intervento in causa del Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Brescia.
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1613/2024 del Tribunale di Bergamo depositata in data 24.7.2024 e notificata in data 14.11.2024, pronunciata nella causa iscritta al R. G. n. 852/2021 in materia di separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
Parte appellante:
CHIEDE che l'Ecc.ma Corte d'Appello di Brescia voglia riformare la sentenza n. 1613/2024 R.S. resa dal Tribunale di Bergamo, Presidente relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, notificata in data 14.11.2024, nel procedimento di separazione per le parti sopra indicate, n. 852/2021 R.G. del Tribunale di Bergamo, come dedotto in narrativa e in particolare prevedendo che: - il sig. avrà la facoltà di vedere e tenere il figlio con sé, CP_1 previo accordo con la madre e in considerazione degli impegni scolastici dello stesso, un pomeriggio a settimana nella giornata del giovedì dalle 16.15, andando a prenderlo direttamente a scuola, fino al mattino seguente, quando lo riaccompagnerà a scuola;
- il minore non potrà in nessun caso stare da solo con la nonna paterna, in assenza del padre;
- il sig. contribuirà al mantenimento del figlio con il CP_1 pagamento della somma di € 1.100,00 mensili, da corrispondersi alla sig.ra
in via anticipata entro il giorno 10 di ogni mese e da rivalutarsi Parte_1 annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati a decorrere dall'anno successivo a quello della separazione;
- le spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per il figlio saranno a carico del sig. nella misura di almeno il 70%; - riconoscere l'addebito della CP_1 separazione in capo al sig. nonché il risarcimento del danno a favore della CP_1 moglie nella misura che sarà accertata nel corso dell'odierno giudizio o in quella equitativamente determinata dall'Ill.mo Giudice. In via istruttoria: si insiste per l 'ammissione delle prove non ammesse in primo grado. Si chiede disporsi ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. affinché il sig. e/o il suo datore di lavoro esibiscano in giudizio le ultime tre dichiarazioni CP_1 dei redditi dell'appellato. In ogni caso: - in riforma della sentenza impugnata, con vittoria di spese e di tutte le competenze di lite di entrambi i gradi del giudizio, oltre i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Parte appellata:
In via principale e nel merito: Confermare la sentenza del Tribunale di Bergamo n. 1613/2024, Presidente relatore dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino, emessa e pubblicata in data 24.07.2024, n. 852/2021 R.G. del Tribunale di Bergamo e conseguentemente respingere tutte le domande di parte appellante.
Procuratore Generale:
letti gli atti del proc. civ. n. 1172/24 R.G., osserva: il contributo per il mantenimento del figlio minore (nato il [...]) non appare determinato in maniera Per_1 proporzionata rispetto alla condizione economico-reddituale di entrambi i coniugi, come già evidenziata in sentenza, in considerazione anche della circostanza che
rimane con il padre a fine settimana alterni ed una sera a settimana (oltre Per_1
2 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. ai periodi di vacanza), sicché il suo mantenimento diretto è quasi interamente a carico della madre;
ne discende che detto contributo può essere aumentato ad euro 600 mensili, ferma la ripartizione delle spese, come prevista in sentenza;
quanto alla chiesta limitazione di frequentazione del minore con la nonna paterna, non vi è prova di comportamenti pregiudizievoli della stessa;
quanto alla domanda di addebito della separazione, formulata dalla , è la stessa prospettazione della ricorrente a Parte_1 dimostrare che le relazioni extraconiugali dell'appellato, in tesi iniziate nell'anno 2016, non hanno determinato alcuna crisi dell'unione coniugale, mentre la scoperta della relazione con tale , avvenuta nel maggio 2020, ma in atto dal 2016, ha Per_2 portato alla luce la crisi tra i coniugi, ben dimostrata dalle deposizioni dei testi , Tes_1
; in altri termini, come ha già esposto il Tribunale, il rapporto di Tes_2 Tes_3 coppia era già in crisi ed il fallimento dell'unione coniugale non può ascriversi alla relazione con la;
chiede, pertanto, che, in parziale accoglimento Per_2 dell'appello, il contributo per il mantenimento del figlio , posto a carico Per_1 dell'appellato, sia determinato in euro 600 mensili.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso depositato in data 5.2.2021 adiva il Tribunale di Parte_1
Bergamo chiedendo disporsi la separazione personale dal marito Controparte_1 con dichiarazione di addebito a carico di quest'ultimo, l'assegnazione a sé dell'abitazione familiare, l'affido condiviso del figlio (n. 18.1.2014), con Per_1 collocamento presso di sé e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario1 e la previsione di un assegno di mantenimento a carico del pari a CP_1 euro 1.000,00 per il figlio, oltre al 100% delle spese straordinarie, e pari a euro 750,00 per sé, oltre a un risarcimento pari a euro 20.000,00 per il danno esistenziale subito, con rifusione delle spese di lite. La signora esponeva che in data 16.7.2010 aveva contratto matrimonio con Parte_1
che dalla loro unione in data 18.1.2014 era nato;
che il Controparte_1 Per_1 matrimonio si era incrinato per comportamenti contrari ai doveri matrimoniali da parte del il quale aveva intrattenuto numerose relazioni extraconiugali2 e che CP_1 in data 21.12.2020 il aveva abbandonato l'abitazione familiare. Deduceva di CP_1 lavorare come insegnante di inglese con uno stipendio medio mensile pari a circa euro 1.460,00, gravato dalla cessione di 1/5, mentre il marito lavorava come project manager per la Kuehne Nagel S. R. L. con uno stipendio medio mensile pari a circa euro 3.200/3.500,00. Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
2. Con comparsa depositata in data 22.11.2021 si costituiva il signor il CP_1 quale, nell'aderire alla domanda di separazione, di assegnazione dell'abitazione familiare alla signora e di affido condiviso del figlio , con Parte_1 Per_1 collocamento presso la madre e con frequentazione paterna secondo il calendario già in uso3, chiedeva il rigetto della domanda di addebito e di risarcimento del danno proposte dalla , contestando che la stessa avesse diritto a un assegno di Parte_1 mantenimento4 e dichiarandosi disponibile a versare per il figlio un assegno di mantenimento pari a euro 400,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, con compensazione delle spese di lite. esponeva che il matrimonio era Controparte_1 entrato in crisi nel 2017 a causa di problemi che i coniugi avevano nell'intimità, ingenerando rabbia nella moglie e depressione nel marito, che il rapporto con la sua collega di lavoro era stato intrapreso a crisi coniugale ormai conclamata e che il suo allontanamento dall'abitazione familiare era stato il frutto di una decisione presa dai coniugi insieme ai rispettivi legali. Deduceva di percepire uno stipendio mensile pari a euro 2.250,00 (cui dovevano essere aggiunti euro 104,00 per i buoni pasto, euro 336,32 per l'invalidità permanente e, occasionalmente, i compensi per un'attività di consulenza esterna - con una media di 5-6 volte l'anno e con compensi pari a euro 150/200,00 a volta -) e di essere gravato dal pagamento del canone di locazione pari a euro 580,00 mensili per l'appartamento in cui era andato a vivere.
3. All'esito dell'udienza di comparizione personale dei coniugi tenutasi in data 2.12.2021, il giudice delegato, con ordinanza depositata in data 21.12.2021, autorizzava i coniugi a vivere separati con l'obbligo del reciproco rispetto, affidava a entrambi i genitori con collocamento presso la madre alla quale veniva Per_1 assegnata l'abitazione familiare e con frequentazione paterna secondo un preciso calendario6 e poneva a carico del un assegno pari a euro 500,00 per il CP_1 mantenimento del figlio, oltre al 60% delle spese straordinarie.
4. La causa veniva istruita mediante interpello delle parti ed escussione di alcuni testimoni.
5. Il Tribunale di Bergamo, con sentenza n. 1613/2024, depositata in data 24.7.2024 e notificata in data 14.11.2024, così provvedeva: Il Tribunale, nella composizione collegiale sopra indicata, definitivamente Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, così provvede:
- Pronuncia ai sensi dell'art. 151, 1° comma, cc la separazione personale tra i coniugi nata a [...] il [...] e Parte_1
nato a [...] il [...] (atto n. 107, parte II°, Controparte_1 serie A, registro del Comune di CALTANISSETTA, Atti di Matrimonio dell'anno 2010);
- Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CALTANISSETTA per l'annotazione di cui all'art. 69 lettera D) DPR 3.11.00 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile);
- Rigetta la domanda di addebito svolta dalla ricorrente;
- Affida il figlio minore a entrambi i genitori con collocamento prevalente presso la madre;
- Il padre potrà vedere e tenere con sé , previo accordo con la madre e in Per_1 considerazione degli impegni scolastici dello stesso, salvo accordi migliorativi, con le seguenti modalità: - un pomeriggio a settimana, in base ai turni di lavoro del padre, indicativamente nella giornata del giovedì dalle 18.00 fino al mattino seguente, quando lo accompagnerà a scuola;
- per un fine settimana ogni 15 giorni dalle ore 9 del sabato fino alle ore 21 della domenica, dopo cena;
- sette giorni nelle vacanze natalizie e tre giorni in quelle pasquali, con alternanza annuale della permanenza presso ciascun genitore durante i giorni festivi;
- 15 giorni anche continuativi durante le vacanze estive in periodo da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
- Obbliga il resistente a versare alla ricorrente, entro il giorno 10 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento ordinario del figlio, l'importo di € 500,00, oltre rivalutazione annuale Istat;
- Obbliga ciascun genitore a concorrere, nella percentuale del 60% il padre e del 40% la madre, nelle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il seguente schema: spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- 5 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
- Assegna la casa coniugale alla ricorrente;
- Condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite a favore del resistente che si liquidano in € 10.860,00 (di cui € 2.127,00 per la fase di studio, € 1.416,00 per la fase introduttiva, € 3.738,00 per la fase istruttoria ed € 3.579,00 per la fase decisionale), per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generale 15%. Il Tribunale di Bergamo osservava:
- la comunione di vita e l'affectio maritalis che devono necessariamente corroborare un matrimonio erano venuti meno, sicché doveva essere pronunciata la separazione personale dei coniugi;
- la domanda di addebito proposta dalla doveva essere rigettata: la signora Parte_1
aveva assunto che la crisi coniugale doveva essere ricondotta alla relazione Parte_1 extraconiugale che il marito intratteneva con una collega di lavoro e al file scoperto sul computer sul quale sarebbe stato ritrovato una sorta di elenco di nomi femminili, a suo dire conquiste del marito, nel quale il suo nome non era l'ultimo7; per converso il aveva provato la preesistenza di una grave crisi coniugale rispetto all'epoca CP_1 della scoperta da parte della della sua relazione con la collega di lavoro Parte_1 attraverso l'allegazione di alcuni documenti8 e l'escussione di alcuni testimoni, i quali avevano dato atto dell'utilizzo, da parte del di farmaci per superare i CP_1 problemi che i coniugi avevano nell'intimità e del fatto che la era “infelice Parte_1
e insoddisfatta e aveva manifestato l'intenzione di separarsi”; non era, quindi, possibile ritenere che la relazione extraconiugale intrattenuta dal con una sua CP_1 collega di lavoro fosse stata la causa della crisi che di fatto era già conclamata;
- il rigetto della domanda di addebito assorbiva la domanda risarcitoria;
- doveva essere confermato l'affido condiviso di a entrambi i genitori con Per_1 collocamento presso la madre alla quale doveva, quindi, essere assegnata l'abitazione familiare e con frequentazione paterna secondo quanto disposto in sede di ordinanza presidenziale;
- in assenza di provate situazioni di pregiudizio per , dovevano restare al di Per_1 fuori di ogni predisposizione di visita le eventuali modalità di permanenza del minore con i parenti;
- quanto alle condizioni reddituali delle parti, la percepiva uno stipendio Parte_1 mensile pari a circa euro 1.460,00, gravato dalla riduzione di 1/5, mentre il CP_1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. uno stipendio mensile pari a circa euro 2.669,00, ai quali dovevano essere aggiunti euro 336,32 per l'indennità di invalidità ed euro 104,00 per i buoni pasto e dai quali dovevano essere detratti euro 580,00 per il canone di locazione, per un totale, quindi, pari a euro 2.529,32; doveva, pertanto, ritenersi congruo porre a carico del CP_1 per il mantenimento del figlio euro 500,00 mensili, oltre al 60% delle spese straordinarie;
- valutati gli elementi allegati e documentati in atti (i redditi delle parti, la durata del matrimonio, i 9/10 dell'abitazione familiare di proprietà della , la sua Parte_1 imminente seconda laurea con conseguente miglioramento delle potenzialità lavorative e la mancata rappresentazione di un tenore di vita così elevato da non poter essere mantenuto), la domanda di previsione di un assegno di mantenimento in favore della doveva essere rigettata;
Parte_1
- in ragione della prevalente soccombenza della , quest'ultima doveva Parte_1 essere condannata a rifondere al le spese di lite così come liquidate in CP_1 dispositivo.
6. Avverso tale sentenza proponeva appello con ricorso depositato in data 20.12.2024
concludendo come indicato in epigrafe. Parte_1
7. In data 24.3.2025 l'appellante depositava le dichiarazioni dei redditi 2022-2024, relative al periodo d'imposta 2021, 2022 e 2023.
8. In data 14.4.2025 il Procuratore Generale concludeva come indicato in epigrafe.
9. In data 24.4.2025 si è costituito in giudizio, oltre il termine assegnato, CP_1 che ha chiesto il rigetto dell'appello e ha depositato le dichiarazioni dei
[...] redditi 2022-2024.
10. L'udienza del 29.4.2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter cpc, è stata rinviata in quanto parte appellante, con le note di udienza, aveva chiesto un termine per il deposito di una nota difensiva, al fine di poter replicare compiutamente alle difese di parte appellata, costituitasi tardivamente. Inoltre, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti depositata, non recante la firma olografa di parte appellata. La Corte ha quindi rinviato la causa, invitando parte appellata a produrre l'originale della procura.
11. All'udienza del 3.6.2025 il difensore dell'appellato ha esibito l'originale della procura, regolarmente conferita. La signora ha riferito che il padre vede il Parte_1 figlio meno di quanto dovrebbe e, in particolare, non lo tiene con sé il giorno infrasettimanale. Il difensore dell'appellante ha evidenziato come, rispetto al primo grado, il reddito del sig. sia aumentato in quanto guadagna 2750,00 euro CP_1 oltre 300 euro di indennità e oltre ai buoni pasto, per un totale superiore a 3.000 euro. Non vi è la prova che egli paghi un canone di locazione. Inoltre, ha riferito che il signor non paga le spese straordinarie e ha smesso di pagare il 50% del CP_1
7 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. mutuo, pagato interamente dall'appellante. Il difensore di ha evidenziato che CP_1 quest'ultimo è titolare solo al 10% della proprietà. Si è quindi dichiarato disponibile a un aumento dell'assegno per il figlio a fronte della rinuncia al giorno infrasettimanale. I difensori hanno quindi insistito nelle rispettive conclusioni e la Corte ha trattenuto la causa in decisione
MOTIVI DELLA DECISIONE
12. L'appello è parzialmente fondato in relazione alle domande di carattere economico e alla regolamentazione dei rapporti padre-figlio mentre va confermato il rigetto della domanda di addebito e della conseguente domanda risarcitoria.
12.1. Nel ricorso in appello deduce: Parte_1
- quanto al diritto di visita paterno, il Tribunale ha parametrato il giorno infrasettimanale e l'orario di visita “in base ai turni di lavoro del : tale CP_1 disposizione ha, però, generato problemi nella gestione di , compromettendo Per_1
l'organizzazione e aggravando il conflitto tra i genitori;
il dirigente di CP_1 azienda, non è, infatti, soggetto a turni di lavoro prefissati e gode di un'ampia flessibilità nella gestione dei propri orari, a differenza della , insegnante di Parte_1 scuola elementare, la quale è vincolata a orari di lavoro rigidi e non modificabili;
la flessibilità concessa al padre, senza una corrispettiva considerazione degli impegni della madre, ha determinato un'instabilità organizzativa che, anziché ridurre, ha acuito i conflitti tra i genitori, con inevitabili ripercussioni sul benessere del figlio;
- quanto agli incontri minore-nonna paterna, in primo grado la ha riportato Parte_1
i preoccupanti episodi in cui , dopo essere stato con la nonna, ha manifestato Per_1 disagio, chiedendo spiegazioni circa il comportamento “strano ” della nonna, episodi che coincidevano proprio con i momenti in cui la madre del aveva abusato CP_1 di alcol;
non meno rilevante è il fatto che lo stesso non abbia mai sollevato CP_1 obiezioni alla richiesta di evitare che fosse lasciato da solo con la nonna e, Per_1 ciononostante, il Tribunale ha disatteso tale volontà, adottando una statuizione che non solo ha disatteso le richieste delle parti, ma che è anche del tutto contraria all'interesse del minore;
- quanto al contributo al mantenimento di , l'importo pari a euro 500,00 Per_1 posto dal Tribunale a carico del oltre al 60% delle spese straordinarie, è
CP_1 inadeguato rispetto alle effettive risorse economiche delle parti e alle necessità del minore: lo stipendio netto mensile del dirigente di azienda, si attesta su circa
CP_1 euro 3.400/3.500,00 (comprensivo dello stipendio da dirigente pari a circa euro 2.669,00, la rendita INAIL pari a circa euro 330/350,00, i buoni pasto pari a circa euro 120,00 e i redditi derivanti dalle consulenze esterne effettuate pari a circa euro 300,00); per converso, lo stipendio netto mensile della , insegnante di Parte_1 scuola elementare, si assesta su circa euro 1.460,00, ridotti dalla cessione del quinto dello stipendio e dalla rata del mutuo pari a euro 500,00 (della quale il
CP_1 corrisponde per sua unilaterale decisione una quota pari a circa il 10%); il
CP_1
8 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G. oltre ad aver investito parte dei suoi risparmi in titoli azionari e a non avere alcuna spesa locatizia, dato che a seguito della separazione è andato a vivere prima dai genitori e poi dalla compagna, è, altresì, proprietario di un immobile non messo a reddito, a differenza della che peraltro non è iscritta ad alcun corso di Parte_1 laurea, né ha intenzione di farlo;
- i tempi di permanenza di presso il padre sono, inoltre, estremamente Per_1 limitati, pari a circa il 25% del mese (8 notti e 6 giorni al mese), contro il 75% trascorso con la madre;
- quanto all'addebito della separazione, la ha dimostrato che è stata la Parte_1 relazione extraconiugale del ad aver determinato la crisi del loro CP_2 matrimonio: come, infatti, dimostrato dalle testimonianze rese nel corso del giudizio di I grado dalle sig.re e e dalle Parte_2 Testimone_4 conversazioni WhatsApp10, il rapporto coniugale, prima della scoperta della relazione extraconiugale era stabile;
- del tutto pretestuosa è la produzione da parte del delle prescrizioni del dott. CP_1 per il farmaco “Siler” e per altri prodotti analoghi, che hanno l'effetto di Per_4 ritardare l'eiaculazione e non di provocarla, oltre al fatto che non vi è alcuna prova che il abbia effettivamente utilizzato tali farmaci nell'ambito del rapporto CP_1 coniugale, né che essi fossero destinati alla vita sessuale con la moglie;
- le testimonianze rese nel corso del giudizio di I grado in favore del non CP_1 hanno fornito alcuna prova concreta o affidabile che i coniugi fossero in crisi da anni;
- la giurisprudenza di legittimità si è espressa specificatamente sulla possibilità che l'infedeltà - peraltro pubblica e quindi particolarmente lesiva dell'onore di controparte - possa costituire illecito civile e dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti;
sul punto la Corte di Cassazione ha, infatti, dichiarato che “i doveri che derivano ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e la loro violazione non trova necessariamente sanzione unicamente nelle misure tipiche previste dal diritto di famiglia, quale l'addebito della separazione, discendendo dalla natura giuridica degli obblighi su detti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'art. 2059 c.c. senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento relativa a detti danni (in applicazione del suesposto principio, la Corte ha riconosciuto un risarcimento in favore della moglie che aveva dovuto subire le sofferenze per la relazione extraconiugale del marito, ampiamente pubblica e quindi particolarmente frustrante)”11.
12.2. In comparsa di costituzione il deduce: CP_1 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
- Con riferimento ai tempi di visita del padre: il signor non è un dirigente CP_1 aziendale ma un Quadro con orari stabiliti seppur lievemente flessibili;
dieci giorni al mese gode dello smart Working. Per la natura del lavoro l'appellante ha spesso necessità di permanenza prolungata in ufficio e dovendo spostarsi molto in varie sedi di clientela, gli orari subiscono spesso delle modifiche non dallo stesso volute ma necessarie e di ciò ha tenuto conto il Tribunale.
- Con riferimento alla permanenza del figlio minore con i parenti, materni o paterni ai tempi di visita del padre: non sono emersi elementi per affermare che la nonna paterna sia di pregiudizio per il minore.
- Con riferimento al mantenimento del minore e in relazione alla condizione economica delle parti: l'appellante paga il mutuo in maggior misura in quanto ha il 90% della proprietà dell'immobile e per questo motivo l'appellato paga solo il 10% del mutuo;
la signora dichiara di avere una riduzione del quinto dello Parte_1 stipendio per “ spese determinata dalla separazione” senza specificare quale sia l'esatto motivo;
il contributo di 500 euro per il figlio appare congruo.
- Con riferimento alla domanda di addebito: il convenuto contestato ampiamente quanto narrato dalla coniuge rispetto la ricostruzione della vita coniugale e alle dinamiche relazionali della coppia;
anche la gestione del figlio -ritenendo la madre di essere l'unico genitore deputato a decidere il meglio per il figlio - aveva creato molti dissapori, logorando nel profondo il rapporto coniugale, al punto da essere uno dei motivi che lo hanno reso intollerabile per il resistente. Evidenzia l'appellato che le ragioni del fallimento del rapporto coniugale hanno origini e cause risalenti nel tempo e non dipendono dalla relazione extraconiugale.
“Il matrimonio da tempo non era più supportato dal reciproco affetto, dopo la nascita di i coniugi si erano allontanati, anche dal punto di vista Per_1 dell'intimità, portando avanti il matrimonio solamente per il bambino. Tra i coniugi si era venuta a creare una assoluta incompatibilità caratteriale, sia per la divergenza di vedute rispetto le modalità di crescita di , sia per l'insorgenza di alcuni Per_1 problemi nell'intimità della coppia…. Il resistente, come documentalmente provato e come confermato dal teste Sig. , per cercare di risolvere questi problemi Testimone_5 di coppia, che gli creavano non poca frustrazione, si sottoponeva ad accertamenti medici, seguendo l'indicazione di smettere di fumare e di assumere alcuni farmaci utili a recuperare la sua potenza virile. In sede di escussione, all'udienza dell'11 gennaio '24, il teste Sig. : - Tes_1
“confermava che il Sig. a partire dall'anno 2015, gli aveva confidato di
CP_1 avere problemi coniugali” ( cfr domanda n. 12 memoria istruttoria); - “confermava che il Sig. gli riferiva che la coniuge era infelice e insoddisfatta e aveva
CP_1 manifestato l'intenzione di separarsi” (cfr domanda n. 13); - confermava che “si ricordava che il Sig. gli riferiva dei farmaci e anche dei ricoveri in ospedale
CP_1 della coniuge ove aspettava anche delle ore” (cfr domanda n. 14); - conferma ” è vero, abbiamo discusso più volte di queste cose (di avere difficoltà nei rapporti intimi e di essersi rivolto al medico curante” (cfr domanda n. 15); - comunicava che il medico aveva prescritto che “è vero che il Sig. comunicava che il medico gli
CP_1 aveva prescritto una terapia farmacologica per la cura dei disturbi riscontrati” 10 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
(domanda n. 16); - “confermava che il Sig. riferiva di continue liti e CP_1 discussioni ,in famiglia” (cfr domanda n. 18), “che il Sig. gli aveva riferito CP_1 che la crisi coniugale si era manifestata nell'anno 2017” (cfr domanda n. 19). Parimenti, i testi e confermavano pienamente i Testimone_6 Testimone_7 rispettivi capitoli di prova, senza contraddizione alcuna. Non raggiungendo il risultato sperato, il resistente maturava una forma di depressione e di forte malessere psico-fisico, che minava gravemente la serenità e l'equilibrio di coppia.
…Le discussioni tra i coniugi erano continue e la Sig.ra , per prima, Parte_1 esasperata dalla situazione, non perdeva occasione di minacciare di volersi separare, piuttosto che di rivolgersi ad un avvocato per porre fine a quel matrimonio che si trascinava a fatica.
…l'addebito della separazione deve essere pronunziato solo ed esclusivamente laddove vi sia prova assai rigorosa del nesso eziologico tra comportamento trasgressivo e rottura della comunione materiale e spirituale tra i coniugi….”.
12.3. Il primo motivo di appello può essere accolto. Si ritiene che, in mancanza di un dialogo nell'interesse del figlio e di conflitto circa le modalità e i tempi dei rapporti padre e figlio, l'incertezza del giorno e dell'orario aumenta la conflittualità tra le parti. Va pertanto individuato il giorno, il giovedì, e l'orario infrasettimanale in cui il padre o persona da lui delegata dovrà prelevare il figlio da scuola e riaccompagnarlo a scuola il mattino seguente, salvi diversi accordi tra i genitori e pur tenendo presente che le parti hanno dichiarato che dal mese di gennaio il padre non tiene più con sé il figlio del giorno infrasettimanale.
12.4. Va respinto il secondo motivo in quanto non sono emersi elementi di pregiudizio per il minore tali da dover stabilire che egli non potrà stare da solo con la nonna paterna in assenza del padre;
oltretutto il minore ha una età che gli consente di esprimere le proprie opinioni sul punto e desideri, confrontandosi con i genitori.
12.5. Vanno accolte le richieste di carattere economico, come anche concluso dal P.G. Dalle ultime dichiarazioni dei redditi (730/2024) emerge che il signor CP_1
è proprietario al 100% di due immobili;
di uno al 50% e della casa coniugale
[...] al 10%. Il reddito imponibile è stato pari a 46.441 euro con un reddito netto mensile, dedotta imposta netta, regionale e comunale, pari a euro 2731. Il reddito mesile netto su cui può contare l'appellante è di poco più di 1100 euro (tenuto conto della riduzione del quinto) da cui deve dedursi il mutuo, quasi interamente a suo carico. Va poi considerato che il mantenimento diretto del minore è quasi interamente a carico della madre, visti i tempi molto ridotti di frequentazione padre-figlio. In udienza è anche emerso che il padre, per sua decisione, non tiene più con sé il figlio nel giorno infrasettimanale e parte appellata ha anche affermato che, a fronte di tale rinuncia, poteva prendersi in considerazione un aumento del contributo per il figlio. 11 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
La Corte ritiene pertanto che il contributo del padre per il mantenimento del figlio debba essere quantificato in euro 700 mensili (a decorrere dalla domanda in primo grado) e che le spese straordinarie debbano essere a carico del padre in misura del 70% e a carico della madre in misura del 30%.
12.6. In relazione alla domanda di addebito si condividono le argomentazioni del Tribunale. Le prove testimoniali assunte in primo grado hanno confermato quanto sostenuto dall'appellato, ovvero che la crisi matrimoniale era risalente nel tempo e antecedente alla relazione extraconiugale, al punto che anche la moglie aveva esplicitato l'idea di separarsi. Anche a non voler dare eccessivo peso a tale affermazione, la stessa è comunque sintomo di una crisi della unione coniugale. La causa della crisi matrimoniale era risalente al 2017, quando si era anche presentato un problema nell'intimità della coppia tanto che erano stati prescritti dei farmaci al marito;
ciò aveva allontanato i coniugi causando uno stato depressivo nel marito e rabbia nella moglie. L'appellato ha riferito che frequente era la minaccia di separarsi da parte della moglie, circostanza confermata da un teste. Non può pertanto affermarsi la sussistenza del nesso causale tra la relazione sentimentale tra l'appellato e la signora e la rottura della unione coniugale. Per_2
12.7. Valutate complessivamente le domande delle parti vanno compensate le spese del primo e del secondo grado di giudizio.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunziando sull'appello proposto da Parte_1
nei confronti di avverso la sentenza n. 1613/2024 del
[...] Controparte_1
Tribunale di Bergamo depositata in data 24.7.2024, nel contraddittorio delle parti e con l'intervento del Procuratore Generale, in parziale riforma della sentenza appellata, così decide:
- DISPONE che il padre possa tenere con sé il figlio il giovedì dalla uscita da scuola fino a mattino successivo, quando lo riaccompagnerà a scuola, salvi diversi accordi tra le parti;
- PONE a carico del padre un assegno mensile a titolo di concorso nel mantenimento del figlio pari ad euro 700,00, somma rivalutabile annualmente e da corrispondere a a mezzo bonifico bancario entro il Parte_1 giorno 10 di ogni mese, somma dovuta dalla domanda in primo grado;
12 Corte di Appello di Brescia – Sezione III Civile Proc. N. 1172/2024 R. G.
- PONE le spese straordinarie per il figlio come indicate dal Tribunale a carico del padre in misura del 70% e della madre in misura del 30%;
- COMPENSA tra le parti le spese del primo e del secondo grado di giudizio;
- CONFERMA nel resto la sentenza impugnata
Brescia, Camera di Consiglio del 3.6.2025
Presidente Maria Grazia Domanico
13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Fine settimana alternati dal sabato mattina alla domenica sera o anche, previo accordo con la , in giorni Parte_1 differenti, una settimana comprensiva ad anni alterni del Natale e del Capodanno durante le festività natalizie, una settimana ad anni alterni durante le festività pasquali, due settimane anche non consecutive durante il periodo estivo e ogni altra festività alternata, precisando che in tali occasioni il figlio non avrebbe in nessun caso potuto trascorrere del tempo da solo con la nonna paterna, a suo dire alcolista e con lo zio paterno, a suo dire tossicodipendente. 2 Sul punto, specificava che nel maggio 2020 aveva scoperto una relazione extraconiugale, peraltro preesistente dal 2016, intrattenuta dal marito con una collega di lavoro e che, successivamente, aveva anche scoperto che sul computer il marito aveva riportato le varie conquiste effettuate negli anni, ove, a riprova dei numerosi tradimenti consumati dopo il matrimonio, il suo nome non era l'ultimo. 3 3 Con possibilità per tutti i parenti del di accompagnare il nipote nelle varie attività, scolastiche ed CP_1 extrascolastiche, in cui era impegnato. Per_1 4 In quanto, oltre ad essere proprietaria per 9/10 dell'abitazione familiare (gravata da mutuo pagato da entrambi i coniugi) e a percepire uno stipendio medio mensile pari a euro 1.460,00, era prossima a conseguire una seconda laurea in economia. 5 Non risolti neanche tramite l'utilizzo di farmaci. 6 Fine settimana alternati dalle 9:00 del sabato alle 21:00 della domenica, un pomeriggio a settimana (indicativamente il giovedì) dalle 18:00 alla mattina del giorno successivo quando il padre avrebbe accompagnato il figlio a scuola, sette giorni durante il periodo natalizio, con alternanza dei giorni di Natale e di Capodanno, tre giorni durante il periodo pasquale, con alternanza del giorno di Pasqua e del Lunedì dell'Angelo e quindici giorni, anche consecutivi, durante le vacanze estive. 4 7 Circostanze che la aveva cercato di dimostrare tramite le testimonianze della sorella , Parte_1 Parte_2 dell'amica (le quali avevano, però, riportato una mera conoscenza telefonica delle Testimone_4 problematiche riferite loro dalla e, pertanto, valevoli a evidenziare una possibile relazione tra il e la Parte_1 CP_1 sua collega di lavoro, ma non l'eziologia di ciò rispetto alla crisi matrimoniale) e del titolare dell'agenzia di investigazioni private (al quale la si era rivolta al fine di appurare la relazione Persona_3 Parte_1 extraconiugale del marito) il quale si era, però, limitato a rispondere di non sapere quanto richiesto o di conoscere alcune circostanze solo perché riferitegli dalla . Parte_1 8 Quali le ricette del dott. Per_4 6 9 Dimostrata attraverso il deposito del bigliettino scritto dall'amante del e del file sul quale erano state riportate CP_1 le conquiste effettuate dal marito nel corso degli anni (nel quale il suo nome non era l'ultimo) e attraverso la relazione investigativa in cui era stato provato che, tutte le mattine, prima di recarsi al lavoro, nel periodo compreso tra il 17.7.2020 e il 2.9.2020, il si trovava in un parcheggio sotterraneo con l'amante. CP_1 10 Che attestano un rapporto di affetto e intimità tra i coniugi. 11 V. C. Cass. n. 18853/2011.
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