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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/03/2025, n. 3635 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3635 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 31641 dell'anno 2024
TRA
(avv.N. Parte 2 ) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 5085/2024 "
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento .
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP_1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e nel opposizione, anch'esso tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
II C.T.U. (Dott. Per_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2024
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario , essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dal marzo 2024 , data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2 restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo CP debbono porsi a carico dell' Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'CP
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara il diritto di parte ricorrente all' indennità di accompagnamento dal novembre 2024 ;
-condanna l' CP_1 al pagamento di 1/2 di €3000,00, oltre accessori di legge,
a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, restando compensato il residuo 1/2 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli
I^ SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice designato, dott.ssa Elisabetta Capaccioli, ha pronunciato la seguente sentenza nell'udienza di discussione del 25/3/2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 31641 dell'anno 2024
TRA
(avv.N. Parte 2 ) Parte_1
RICORRENTE
E
(Avv. C.Giordano ) CP_1
RESISTENTE
OGGETTO: provvidenze per invalidi civili, giudizio di opposizione ad ATP
CONCLUSIONI DELLE PARTI : come da ricorso e memoria di costituzione
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente in epigrafe proponeva tempestiva opposizione avverso le risultanze dell'ATP nrg 5085/2024 "
nell'ambito del quale il CTU nominato aveva disconosciuto la sussistenza dei requisiti sanitari per il riconoscimento della indennità di accompagnamento .
Dedotto che gli stati patologici denunciati davano diritto ai benefici suddetti, chiedeva l'accertamento del proprio diritto alla provvidenza richiesta con la conseguente condanna dell' CP_1 alla corresponsione dei relativi ratei maturati e maturandi a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di presentazione della domanda amministrativa, oltre gli interessi legali e la svalutazione monetaria;
il tutto con vittoria di spese, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
L'CP_1 si costituiva eccependo l'improponibilità, inammissibilità del ricorso e chiedendone nel merito il rigetto. Veniva disposta CTU, e all'udienza odierna la causa veniva decisa con dispositivo pubblicamente letto e contestuale motivazione.
Parte ricorrente ha proposto tempestivo atto di dissenso alle risultanze della relazione disposta nel procedimento per ATP entro il termine perentorio assegnato dal Giudice dell'ATP e nel opposizione, anch'esso tempestivamente depositato, ha provveduto a formulare specifiche contestazioni all'elaborato peritale depositato nel procedimento ATP. Nel merito il ricorso è fondato.
II C.T.U. (Dott. Per_1 ) nell'approfondita ed esauriente relazione, cui si fa espresso riferimento, ha accertato che ricorrono i requisiti sanitari richiesti ai fini del riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dal novembre 2024
Le argomentazioni del consulente giustificano esaurientemente le conclusioni cui egli è pervenuto e possono senz'altro essere condivise e fatte proprie dal giudicante. La domanda ( di accertamento della sussistenza del requisito sanitario , essendo tale l'oggetto anche del procedimento di opposizione ad ATP alla stregua della giurisprudenza della S.C.) va accolta con decorrenza dal marzo 2024 , data di insorgenza delle condizioni per la concessione del beneficio richiesto ( cfr Sez unite 12270/04). La decorrenza della prestazione successiva alla domanda giustifica la compensazione delle spese di lite per 1/2 restando il residuo ½ liquidato e distratto come da dispositivo CP debbono porsi a carico dell' Le spese di CTU debbono porsi a carico dell'CP
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede :
- Dichiara il diritto di parte ricorrente all' indennità di accompagnamento dal novembre 2024 ;
-condanna l' CP_1 al pagamento di 1/2 di €3000,00, oltre accessori di legge,
a titolo di compensi professionali da distrarsi in favore del procuratore antistatario di parte ricorrente, restando compensato il residuo 1/2 ;
- pone le spese di c.t.u., liquidate come da separato decreto, a carico dell' CP_1.
Roma, 25/3/2025 Il Giudice
Dott. ssa Elisabetta Capaccioli