TRIB
Sentenza 25 febbraio 2025
Sentenza 25 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 25/02/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1749 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1749 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANCINI MASSIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.05.2018, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. che già ha la propria residenza anagrafica in Roncofreddo, si è già trasferito e ha Pt_1 lasciato la casa coniugale (di proprietà della sig.ra , con tutto quanto l'arredo, nonché le CP_1
sue pertinenze
3. Il figlio continuerà a vivere nell'abitazione coniugale con la madre presso la quale sarà Per_1
prevalentemente collocato.
4. Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei minori alla bigenitorialità e il diritto del minore a mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali.
5. Dichiarare che in virtù di quanto scritto al punto n. 4), al padre sarà consentito vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che potrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni di e al suo stato di salute e comunque le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con Per_1
sé il figlio tutti i fine settimana dal venerdì sera alle 19.30 alla domenica sera ore 21:00.
I genitori hanno concordato tale opzione che vede presso il padre tutti i week-end poiché, per Per_1
motivi logistici, questo non potrà vedere e tenere con sé durante la settimana. Per_1
6. Dichiarare che il figlio trascorra alternativamente con i genitori le festività del Natale e del
Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01- stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25
Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre.
7. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima.
8. Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, del figlio verrà trascorso alternando negli anni il pranzo e la cena, qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
9. Ovviamente le parti saranno libere di convenire fra di loro qualsiasi accordo sulla gestione e suddivisione delle festività.
10. Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse del minore dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
11. Dichiarare che entrambi i genitori danno il proprio assenso al rilascio del passaporto per il minore.
12. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando entro il giorno 15 del mese all'Iban Pt_1 della sig.ra [...] la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili CP_1
Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come indicate e disciplinate nel Protocollo elaborato dal
Tribunale di Bologna alla data della firma del presente.
13. Il sig. e la sig.ra con la firma del presente rinunciano ai pregressi crediti maturati Pt_1 CP_1
l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di essere economicamente autonomi per cui rinunciano a svolgere domande di mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
14. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
15. I compensi professionali riferiti ai procuratori incaricati dai coniugi per il presente giudizio saranno posti a carico di ciascuna parte con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio, con rinuncia alla solidarietà così come disposta dall'art. 13 comma 8 c.d.”.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie C
Anno 2018 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Elisa Dai Checchi Presidente Rel. Dott.ssa Chiara Zito Giudice
Dott.ssa Giorgia Bertozzi Bonetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 1749 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nato a [...] il [...] ( ) con il Parte_1 CodiceFiscale_1 patrocinio dell'Avv. ANDRIUOLO JUSI ( ) CodiceFiscale_2
e nata a [...] il [...] (C.F. ) con il Controparte_1 C.F._3 patrocinio dell'Avv. MANCINI MASSIMO (C.F. ) C.F._4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
-visto il ricorso depositato il 24/10/2024 con il quale e Parte_1 Controparte_1
hanno proposto domanda congiunta per la separazione personale nonché, contestualmente, per lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 26.05.2018, a Santarcangelo di Romagna (RN), deducendo la sopravvenuta intollerabilità della convivenza;
-rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 10.02.2025, con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
-dato atto che il pubblico ministero ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte, siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Il sig. che già ha la propria residenza anagrafica in Roncofreddo, si è già trasferito e ha Pt_1 lasciato la casa coniugale (di proprietà della sig.ra , con tutto quanto l'arredo, nonché le CP_1
sue pertinenze
3. Il figlio continuerà a vivere nell'abitazione coniugale con la madre presso la quale sarà Per_1
prevalentemente collocato.
4. Dichiarare che ciascun genitore si impegnerà a collaborare in modo sincero e solidale con l'altro genitore, secondo i principi di correttezza e buona fede, affinché siano rispettati i provvedimenti dettati in favore della prole, garantendo il pieno ed effettivo rispetto dei minori alla bigenitorialità e il diritto del minore a mantenere in modo significativo i rapporti con ciascun genitore e i nonni di entrambi i rami genitoriali.
5. Dichiarare che in virtù di quanto scritto al punto n. 4), al padre sarà consentito vedere e tenere con sé il figlio ogni volta che potrà, previo accordo con la madre e compatibilmente agli impegni di e al suo stato di salute e comunque le parti concordano che il padre potrà vedere e tenere con Per_1
sé il figlio tutti i fine settimana dal venerdì sera alle 19.30 alla domenica sera ore 21:00.
I genitori hanno concordato tale opzione che vede presso il padre tutti i week-end poiché, per Per_1
motivi logistici, questo non potrà vedere e tenere con sé durante la settimana. Per_1
6. Dichiarare che il figlio trascorra alternativamente con i genitori le festività del Natale e del
Capodanno (dalle ore 10,00 del 23.12 alle ore 10,00 del 30.12 o dal 30.12 al 06.01- stessi orari) e tre giorni consecutivi per le vacanze di Pasqua alternando, negli anni, la Pasqua e la Pasquetta;
l'alternanza dovrà essere rispettata anche per le singole festività (8 Dicembre, 1° Novembre, 25
Aprile, 1° Maggio etc.). L'alternanza verrà iniziata dalla madre.
7. Ciascun genitore avrà diritto a trascorrere con il figlio due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive previa comunicazione all'altro genitore del periodo prescelto almeno 30 giorni prima.
8. Stabilire che ciascun genitore potrà trascorrere con il figlio il giorno del proprio compleanno salvo il diritto dell'altro genitore di recuperare tale giornata nella settimana successiva. Il compleanno, invece, del figlio verrà trascorso alternando negli anni il pranzo e la cena, qualora non vi sia la auspicabile possibilità di trascorrerlo con entrambi i genitori.
9. Ovviamente le parti saranno libere di convenire fra di loro qualsiasi accordo sulla gestione e suddivisione delle festività.
10. Stabilire che le parti, in caso di difficoltà ad assumere in armonia decisioni e/o scelte nell'interesse del minore dichiarano sin da ora la propria disponibilità a farsi coadiuvare da un professionista da loro scelto.
11. Dichiarare che entrambi i genitori danno il proprio assenso al rilascio del passaporto per il minore.
12. Il sig. contribuirà al mantenimento del figlio versando entro il giorno 15 del mese all'Iban Pt_1 della sig.ra [...] la somma di € 300,00 mensili, rivalutabili CP_1
Istat, oltre al 30% delle spese straordinarie come indicate e disciplinate nel Protocollo elaborato dal
Tribunale di Bologna alla data della firma del presente.
13. Il sig. e la sig.ra con la firma del presente rinunciano ai pregressi crediti maturati Pt_1 CP_1
l'uno nei confronti dell'altro e dichiarano di essere economicamente autonomi per cui rinunciano a svolgere domande di mantenimento e dichiarano di non avere nulla più a pretendere l'uno dall'altro, per qualsiasi ragione o titolo, sia dipendente dal matrimonio, sia dipendente da reciproci rapporti di debito-credito maturati fino alla data della sottoscrizione di questo ricorso congiunto, sia a qualsiasi altro titolo, avendo risolto e definito con reciproca soddisfazione ogni rapporto tra loro pendente.
14. Le parti dichiarano di rinunciare all'impugnazione della sentenza che sarà emessa, alla quale, pertanto, prestano fin d'ora acquiescenza.
15. I compensi professionali riferiti ai procuratori incaricati dai coniugi per il presente giudizio saranno posti a carico di ciascuna parte con obbligo di dividere nella misura del 50% le spese per l'introduzione del presente giudizio, con rinuncia alla solidarietà così come disposta dall'art. 13 comma 8 c.d.”.
Ritenuto che per la contestuale domanda di divorzio sia necessario rimettere la causa dinanzi al
Relatore
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) omologa la separazione consensuale di e lle Parte_1 Controparte_1
condizioni di cui sopra da intendersi qui integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Santarcangelo di Romagna (RN) di procedere all'annotazione della presente sentenza ( Atto n. 36 Parte II Serie C
Anno 2018 ); c) rimette il procedimento dinanzi al Giudice Relatore per la ulteriore trattazione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Spese al definitivo.
Così deciso in Rimini, nella camera di consiglio del 20.02.2025.
Il Presidente Rel.
Dott.ssa Elisa Dai Checchi