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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Reggio Calabria, sez. IV, sentenza 30/01/2026, n. 626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Reggio Calabria |
| Numero : | 626 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 626/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2451/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 US RI OT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia, 1 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 5080063230079319 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4995/2025 depositato il
08/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.01.2024 (depositato il 28/02/2024) la ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230079319 emessa dal Comune di Reggio Calabria in data 17.10.2023, notificata il successivo 29.11.2023, con cui veniva ingiunto alla contribuente il pagamento dell'importo di
€ 3.812,29, di cui € 3.392,00 per Imposta Municipale Unica anno 2014 (con sanzioni, spese e interessi),
€ 11,55 per spese di notifica ingiunzione di pagamento ed € 408,74 per ulteriori interessi legali.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria riconoscendo la fondatezza del ricorso.
La difesa della ricorrente depositava delle memorie illustrative.
All'udienza del 31/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la materia del contendere.
Unitamente alla propria memoria l'ente resistente ha prodotto il provvedimento di pari data di discarico totale dell'atto impugnato, dandosi contestualmente atto che “la sig.ra Nominativo_1
ha provveduto a corrispondere l'importo richiesto con l'atto prodromico all'ingiunzione di pagamento n. 5080063230079319.”
Il Comune di Reggio Calabria ha concluso la propria difesa chiedendo alla Corte di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di giudizio compensate.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di REGGIO CALABRIA Sezione 4, riunita in udienza il
31/01/2025 alle ore 15:30 in composizione monocratica:
FRUSTACI ANNAMARIA, Giudice monocratico in data 31/01/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2451/2024 depositato il 28/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 US RI OT - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Reggio Di Calabria - Piazza Italia, 1 89125 Reggio Di Calabria RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ING. PAGAMENTO n. 5080063230079319 IMU 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 4995/2025 depositato il
08/09/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 29.01.2024 (depositato il 28/02/2024) la ricorrente impugnava l'ingiunzione di pagamento n. 5080063230079319 emessa dal Comune di Reggio Calabria in data 17.10.2023, notificata il successivo 29.11.2023, con cui veniva ingiunto alla contribuente il pagamento dell'importo di
€ 3.812,29, di cui € 3.392,00 per Imposta Municipale Unica anno 2014 (con sanzioni, spese e interessi),
€ 11,55 per spese di notifica ingiunzione di pagamento ed € 408,74 per ulteriori interessi legali.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento e ne chiedeva l'annullamento.
Si costituiva in giudizio il Comune di Reggio Calabria riconoscendo la fondatezza del ricorso.
La difesa della ricorrente depositava delle memorie illustrative.
All'udienza del 31/01/2025, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente va dichiarata la materia del contendere.
Unitamente alla propria memoria l'ente resistente ha prodotto il provvedimento di pari data di discarico totale dell'atto impugnato, dandosi contestualmente atto che “la sig.ra Nominativo_1
ha provveduto a corrispondere l'importo richiesto con l'atto prodromico all'ingiunzione di pagamento n. 5080063230079319.”
Il Comune di Reggio Calabria ha concluso la propria difesa chiedendo alla Corte di voler dichiarare la cessata materia del contendere, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Reggio Calabria - Sezione IV, dichiara cessata la materia del contendere. Spese di giudizio compensate.
Reggio Calabria, 31 gennaio 2025
Il Giudice dott.ssa Annamaria Frustaci